DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE DI GESTIONE PER IL PERIODO 28 NOVEMBRE 2007 – 27 NOVEMBRE 2032
Rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE DI GESTIONE PER IL PERIODO 28 NOVEMBRE 2007 – 27 NOVEMBRE 2032
relativa alla convenzione rep. n. 2046 del 21 maggio 1991 e atto attuativo del 22 dicembre 1999 per la concessione della progettazione, realizzazione e gestione del complesso integrato di opere volte all’attivazione del Centro Termale sito presso il centro abitato e l’area archeologica – termale di Fordongianus
L’anno duemilaotto il giorno del mese di
. . 2008
in , presso gli uffici dell’Amministrazione Regionale in Via
n. , avanti a me, , Ufficiale Rogante dell’Assessorato agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, come da Determinazione del Direttore Generale N. /DG del , pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. del , sono presenti i signori:
- Dott.ssa , nata a il
, la quale interviene al presente atto non in proprio,
ma nella sua qualità di
presso la Direzione Generale degli Enti Locali dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna (C.F.:80002870923), autorizzata alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell’art. 30, c.3°, della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, come da decreto di nomina dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. del .
- Dott. , nato a il , il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di della Società Terme di Sardegna s.r.l., Codice Fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto ai sensi
.
Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, giuridicamente capaci di obbligarsi per la fattispecie del presente atto in virtù anche dei documenti presentati, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale premettono:
- che l’Amministrazione Regionale è proprietaria di un complesso immobiliare denominato “Stabilimento Termale”, sito in Fordongianus e distinto in Catasto al Foglio 15, mappali diversi, Foglio 10 mappali 226, 220, 174/sub 1/2/3/4 e mappale 139 comprensivo di area di pertinenza – identificato nel Conto del Patrimonio Immobiliare con il n. 1802 - Fabbricati indisponibili –;
- che con Legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, artt. 1 e 7-lett. b), furono approvati - per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione della
Comunità Europea n. 463/88 del 20/7/1988, concernente il Programma Integrato Mediterraneo (PIM) per la Regione Sardegna - i relativi piani finanziari e autorizzati i relativi interventi, tra i quali il sottoprogramma di intervento per la realizzazione del complesso integrato delle opere nella zona termale di Fordongianus per l'importo complessivo di £ 15.000.000.000 pari ad
€ 7.746.853,49 di cui il 50% a gravare sulle assegnazioni CEE e il rimanente 50% a gravare sui fondi regionali (titoli di spesa 9.3.2/I e 7.3.3/I - programmi Piano di Rinascita per il 1985 e 1999);
- che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 34/18 del 7 agosto/1990, autorizzò l'Assessore dei Lavori Pubblici a procedere all'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del complesso integrato di opere nella zona termale di Fordongianus;
- che, a seguito della prequalificazione effettuata dalla Commissione giudicatrice, appositamente nominata dall'Assessore dei LL.PP. con proprio decreto n. 434 del 7.11.1990, l’Associazione Temporanea costituita dall’Impresa Costruzioni Xxxxxxxx Xxxxxxxx S.p.A. (mandataria) e dalla Società Hotel Terme Millepini srl (mandante), fu classificata al primo posto della graduatoria di merito formulata per l'individuazione del soggetto Concessionario del complesso termale di Fordongianus;
- che, con atto convenzionale Rep. n. 2046 del 21 maggio 1991 - D.A. LL.PP. n.
565 del 24 maggio 1991 registrato alla Corte dei Conti il 22.07.1991, reg. 2, fgl.
151 -, venne disciplinata la concessione trentennale per la progettazione,
realizzazione e gestione del complesso integrato di opere volte all’attivazione del centro termale, sito presso il centro abitato e l’area archeologica – termale di Fordongianus;
- che con D.A. LL.PP. n. 129 del 02.02.1995, registrato alla Corte dei Conti il 28.02.1995, reg. 1, foglio 236, è stato approvato, su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo regionale (Ctar) dei LL.PP., reso in ultimo con voto n. 20585 del 06.09.1994, il Piano Guida – Studio di Fattibilità generale (presentato nel mese di giugno 1993), predisposto ai sensi dell’art. 4, punto 1, della sopra citata convenzione n. 2046/1991, dell’importo complessivo di
£ 65.075.000.000 pari ad € 33.608.432,71 (euro trentatremilioniseicentottomilaquattrocentotrentadue/71) nonché il progetto esecutivo del 1° lotto - 1° stralcio, dell’importo complessivo di
£ 00.000.000.000 pari ad € 7.385.333,66 (euro settemilionitrecentoottantacinquemilatrecentotrentatre/66);
- che con deliberazioni della Giunta Regionale nn. 20/10 del 07.04.1999 e 36/8 del 02.08.1999 venne dato incarico all’Assessorato dei LL.PP. di stipulare apposito atto attuativo alla convenzione Rep. n. 2046/1991;
- che con Atto Attuativo della Convenzione di cui sopra, Rep. 2933 del 22 dicembre 1999, approvato con determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dei LL.PP. n. 1367 del 28.12.1999, venne regolamentata la prosecuzione della progettazione, realizzazione e gestione del complesso termale integrato di opere;
- che con nota prot. 554 del 10 gennaio 2001 è stato trasmesso l’originale dell’accatastamento relativo alle opere realizzate con il 1° lotto dei lavori in oggetto;
- che, al fine di meglio espletare le attività di gestione del centro termale, l’ATI concessionaria, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3 della convenzione (che, per l’appunto, riconosce al Concessionario la facoltà di avvalersi nella fase di gestione dell’apporto di una società da esso promossa, senza che ciò costituisca novazione soggettiva degli obblighi convenzionali) ha dato vita, in data 14 dicembre 2001, alla Società di gestione Terme di Sardegna s.r.l.;
- che a seguito di verbale di consegna del in data 2002 la società ha iniziato la gestione delle cure termali;
- che in data 22 agosto 2002 la società ha ottenuto dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale l’autorizzazione e l’accreditamento all’erogazione di prestazioni termali;
- che con verbale datato 2 luglio 2004 è stata accertata la completa ultimazione dei lavori di realizzazione del complesso integrato di opere nella zona termale di Fordongianus;
- che con determinazione n. 1450/SEP.2 del 24 novembre 2004 del Direttore del Servizio dell’Edilizia Pubblica dell’Assessorato dei LL.PP. sono stati approvati in linea tecnica gli atti di contabilità finale dei lavori in oggetto;
- che con nota prot. 2896/SEP del 10 febbraio 2005 è stato trasmesso l’originale dell’accatastamento relativo alla struttura alberghiera - 2° lotto del centro termale;
- che con nota prot. 11412/SEP del 19 maggio 2005 è stato trasmesso l’originale del verbale di consistenza degli arredi ed attrezzature della struttura alberghiera del centro termale;
- che con nota prot. 25912 del 18 novembre 2005 è stato trasmesso l’originale delle notifiche dell’accatastamento del complesso integrato di opere;
- che ai sensi dell’art. 15 della Convenzione Rep. n. 2046/1991, una volta ultimati
i lavori (che hanno reso agibile il complesso termale per i fini cui esso è destinato), le singole opere, con apposito verbale del 24 marzo 2005, volto anche ad indicarne lo stato e la consistenza, sono state affidate al Concessionario per la gestione;
- che, sempre in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 15 su citato, alla scadenza del primo quinquennio obbligatorio, le parti devono disciplinare con apposito atto convenzionale le condizioni normative per l’ulteriore periodo di gestione tenuto conto dei risultati economici del quinquennio effettuato nonché delle ipotesi prospettiche prefigurate per il periodo successivo;
- che, con nota prot. n. 40994 del 17.10.2007, il Servizio Opere di Competenza Regionale e degli Enti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, in vista dell’approssimarsi della scadenza del termine del periodo di gestione obbligatoria del complesso termale integrato, ha invitato il Concessionario a
produrre, a termini dell’art. 15, un’ipotesi di Piano di Gestione per il quinquennio successivo che tenesse conto dei risultati economici del quinquennio trascorso;
- che il Concessionario ha presentato in data 11 dicembre 2007 il Piano di Gestione del Complesso Termale;
- che detto Piano è stato successivamente integrato dal Concessionario, in data 29 marzo 2008 , con i dati a consuntivo riferiti all’anno 2007, e rimodulato sulla base dell’apertura annuale e delle attività effettivamente svolte su 11 mesi;
- che nella rimodulazione predetta il Concessionario ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Società Auditors Associati S.r.l. cui l’Assessorato dei Lavori Pubblici ha conferito specifico incarico di accertamento della sostanziale attendibilità dei dati consuntivi e della sostanziale ragionevolezza dei dati previsionali del suddetto Piano di Gestione;
- che si rende necessario provvedere a disciplinare, con apposito atto convenzionale, le condizioni normative per il periodo 29 novembre 2007 - 28 novembre 2032;
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 (Premesse)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 (Oggetto)
Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle condizioni normative del periodo di gestione, compreso tra il 29 novembre 2007 ed il 28 novembre 2032, del complesso integrato delle opere nella zona termale di Fordongianus, distinto in Catasto al Foglio 15, mappali diversi, Foglio 10 mappali 226, 220, 174/sub 1/2/3/4 e mappale 139 comprensivo di area di pertinenza – identificato al n. 1802 del Conto del Patrimonio Immobiliare della Regione Autonoma della Sardegna, Fabbricati indisponibili, e delle attrezzature ed arredi ivi collocati a servizio del complesso.
Per una migliore identificazione delle strutture oggetto di gestione, si allegano al presente atto sotto le lettere “ ” gli elaborati planimetrici delle unità immobiliari.
Articolo 3 (Condizioni generali)
A norma dell’art. 15 dell’atto convenzionale Rep. n. 2046/1991 e dell’art. 13 dell’atto attuativo Rep. n. 2933/1999, la Regione Autonoma della Sardegna (di seguito denominata “R.A.S.” o “Concedente”), così come sopra rappresentata, e la società Terme di Sardegna s.r.l., così come rappresentata (di seguito denominata “Concessionario” o “parte concessionaria”), convengono che la gestione dei beni mobili ed immobili facenti parte del complesso termale di Fordongianus sarà condotta nel pieno e rigoroso rispetto delle condizioni normative di cui agli articoli seguenti.
Articolo 4
(Durata della gestione)
Essendo il primo quinquennio di gestione obbligatoria del complesso terminato in data 28 novembre 2007, le presenti condizioni normative regolamentano i diritti e gli obblighi delle parti relativi agli ulteriori 25 (venticinque) anni di durata dell’originaria concessione, che hanno avuto inizio in data 29 novembre 2007 ed avranno termine in data 28 novembre 2032.
Articolo 5 (Canone)
Il canone dovuto alla Regione Autonoma della Sardegna è determinato in euro 200.000,00 (duecentomila/00) annui da corrispondere in due rate semestrali anticipate di pari importo, la prima entro il 10 gennaio e la seconda entro il 10 luglio di ogni anno, mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso UNICREDIT Banca S.P.A., intestato a Regione Autonoma della Sardegna – coordinate bancarie (codice IBAN) IT/74/J/03002/04810/ 000010951778, U.P.B. , capitolo , causale: 1°/2° rata canone di locazione complesso termale di Fordongianus.
Per patto espresso tra le parti, l’importo del canone verrà aumentato del 15% in corrispondenza di ogni aumento del fatturato annuo della società concessionaria di importo pari al 10 % di quello conseguito dalla stessa nell’esercizio 2007 ammontante a ad euro 1.600.573,00 (unmilioneseicentomilacinquecentosettantre/00).
La società Terme di Sardegna s.r.l. si impegna a mantenere un fatturato minimo
non inferiore a quello conseguito nell’esercizio 2007.
Il canone sarà comunque aggiornato ogni anno automaticamente in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, senza necessità di apposita richiesta in tal senso da parte dell’Ente concedente.
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere sempre inviata entro 30 giorni dal pagamento alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano.
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto, anche per oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.
Il mancato pagamento, anche di una sola rata del canone, determinerà, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, la risoluzione di diritto del presente contratto.
Le parti convengono che il canone annuo potrà essere modificato, in aumento o, in caso di motivata istanza del Concessionario, in diminuzione, dalla RAS anche tenendo conto di quanto emerga dall’esame dei piani di gestione triennali che la società concessionaria si obbliga a presentare ai sensi del successivo articolo 11 del presente contratto.
In ogni caso, il canone non potrà essere ridotto di una percentuale superiore al 20% di quello pattuito nel primo comma del presente articolo 5.
Articolo 6
(Cauzioni e polizze assicurative)
A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, nessuno escluso, il Concessionario ha acceso con la compagnia/Banca in favore della RAS, idonea polizza fideiussoria a prima richiesta, con esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, dell’importo di euro , pari a due annualità, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera “ ”.
La società Terme di Sardegna s.r.l. si impegna a mantenere sollevata e indenne la
R.A.S. da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni e/o danni a persone e cose cagionati in occasione della realizzazione, utilizzo e gestione dei beni concessi, e derivanti anche da incuria, abuso o trascuratezza nell’uso dello stesso, senza poter vantare nei confronti della RAS alcun diritto di rivalsa, di risarcimento, di rimborso o di qualsivoglia altro titolo o ragione, qualora tali danni siano riconducibili a colpa o dolo della parte concessionaria. La società Terme di Sardegna s.r.l. solleva la RAS da ogni responsabilità per gli eventuali danni non imputabili a colpa o dolo della concedente che possano derivare ai beni a causa del fatto doloso o colposo da parte di terzi.
Per la copertura dei predetti rischi e per quelli inerenti l’integrità del compendio intero, il Concessionario ha acceso una polizza assicurativa con la compagnia , con massimale per sinistro e per anno non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), e che dovrà essere rinnovata ogni anno, a pena di risoluzione della convenzione, fino alla data di scadenza della medesima.
Tale copertura si estende alla responsabilità civile derivante al Concessionario da fatto doloso delle persone del cui operato esso è tenuta a rispondere. Tale copertura si estende alla responsabilità civile della società Terme di Sardegna s.r.l. in qualità di gestore di immobili.
La polizza di assicurazione viene depositata, quietanzata e in originale, presso l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio-Campidano.
Si chiarisce che:
- in caso di totale distruzione dei fabbricati edificati o edificandi o dei beni mobili, l’indennizzo pagato dagli assicuratori andrà alla Regione Autonoma della Sardegna. Il Concessionario avrà la facoltà di ricostruire gli immobili nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro, sempre previa autorizzazione scritta della RAS. In tal caso l’intero indennizzo pagato dagli assicuratori andrà al Concessionario;
- nel caso di danneggiamento l’indennizzo andrà al Concessionario il quale resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l’efficienza delle opere nei termini indicati dalla RAS.
Articolo 7 (Gestione del complesso)
Le parti si danno reciprocamente atto che la gestione avrà ad oggetto gli immobili, gli arredi e le attrezzature nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
attualmente, che il Concessionario dichiara di ben conoscere e di accettare senza riserva alcuna.
Gli arredi e le attrezzature oggetto di gestione risultano dall’elenco che viene allegato al presente atto sotto la lettera “ ”.
Al Concessionario dovranno essere intestate tutte le utenze di energia elettrica, gas, acqua e simili.
Il Concessionario si impegna a garantire l’apertura del complesso termale per tutto l’anno ed a valorizzarlo anche attraverso l’utilizzo dei prodotti locali, sfruttando e favorendo l’interrelazione con le strutture produttive e, in particolare, con le strutture ricettive dell’area vasta in modo da sostenere l’implementazione dello sviluppo locale non del solo territorio del comune di Fordongianus ma dell’intera area dell’Alto Oristanese.
La società Terme di Sardegna s.r.l. si obbliga a realizzare le opere descritte nel “Piano di investimenti e manutenzioni programmate”, che si allega al presente atto sotto la lettera “ ”, al fine di incrementare le potenzialità della struttura ed a conservare la piena efficienza degli impianti.
Qualsiasi modifica, anche senza opere edili, o miglioria al complesso immobiliare dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione della RAS (Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano) per l’ottenimento del quale il Concessionario dovrà presentare al concedente apposita istanza, corredata della documentazione tecnica e di ogni altra documentazione idonea a
descrivere appieno la portata dell’intervento progettato. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’istanza, completa di tutti i documenti, da parte del concedente senza che lo stesso abbia risposto o richiesto chiarimenti od integrazioni, il Concessionario deve intendersi autorizzato all’intervento.
Resta inteso che, per la realizzazione di qualsiasi modifica, il Concessionario dovrà acquisire, oltre all’autorizzazione da parte del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano, tutte le autorizzazioni e/o concessioni amministrative previste dalla legge necessarie alla realizzazione dell’opera e per l’uso per il quale il bene è stato destinato. Nella realizzazione delle opere o modifiche, anche se eseguite dietro autorizzazione dall’Amministrazione regionale, il Concessionario dovrà tenere sempre indenne la RAS da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi e/o verso i lavoratori impegnati nella realizzazione dei lavori.
Il Concessionario si impegna ad eseguire, a proprie cura e spese, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge, entro il termine di
anni dalla data di sottoscrizione del presente atto, i lavori inerenti le opere di recinzione del complesso, per il quale andrà redatto apposito progetto. Le opere, non appena realizzate, diverranno di proprietà del patrimonio regionale senza che il Concessionario possa pretendere diritto alcuno di rimborso od indennizzo.
La RAS, quale contributo alla realizzazione di tale opera, riconosce il diritto del Concessionario a portare la spesa sostenuta dal medesimo in compensazione su quanto dovuto a titolo di canone.
Resta espressamente convenuto che ogni intervento di innovazione, di miglioramento e di addizione riguardante il complesso immobiliare e quant’altro effettuato dal Concessionario, previa autorizzazione da parte della RAS alla realizzazione del progetto, resterà acquisito all’immobile locato e dovrà essere intestato, fin dall’origine, alla Regione Autonoma della Sardegna, senza che il Concessionario, possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti, anche parziali. Né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata.
Il Concessionario è custode dell’immobile e si obbliga a mantenerlo con cura e diligenza e ad utilizzarlo per gli scopi convenuti, centro termale con annessa struttura ricettiva, con divieto di destinarlo, seppure parzialmente, ad uso diverso da quello stabilito e consentito dall’Amministrazione e dalle norme urbanistiche.
Articolo 8
(Manutenzione ordinaria e straordinaria)
E’ posto a carico del Concessionario l’obbligo di eseguire, a propria cura e spese, provvedendosi eventualmente delle autorizzazioni di legge, le manutenzioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura esse siano, ivi incluse le opere di restauro e manutenzione che si rendessero necessarie, nonché le spese straordinarie che eventuali nuove disposizioni di legge gli imponessero. Sono, altresì, a carico della stessa parte le spese relative agli interventi di adeguamento alle norme in materia di sicurezza, igiene e tutela ambientale, le spese relative all’allacciamento ed eventuale potenziamento delle utenze (tutte le spese inerenti alla fornitura di
energia elettrica, acqua, TARSU o ogni altra tassa comunale inerente il bene affidato in locazione) come pure gli altri oneri, contribuzioni od obblighi di qualsiasi natura gravanti sull’immobile.
Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 del Codice Civile, per quanto applicabili, la parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per qualunque motivo, dovesse risultare limitato l’uso ed il godimento della cosa locata.
Articolo 9
(Ulteriori condizioni e prescrizioni) Il Concessionario si impegna inoltre:
1. alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici, dotazioni, arredi ed attrezzature che dovranno essere tenuti sempre in piena efficienza.
2. ad osservare e far osservare le norme ed i CCNL in vigore in merito all'assunzione di mano d'opera e le leggi vigenti in materia assicurativa e previdenziale, nonché le disposizioni contro gli infortuni sul lavoro;
3. ad attuare e far attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende termali ed affini, ivi compresi gli eventuali accordi integrativi del predetto C.C.N.L., che trovano applicazione nel territorio nel quale si eseguono le prestazioni lavorative, anche qualora il Concessionario non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. Nel caso di lavorazioni manutentive affidate a terzi, il Concessionario dovrà verificare che le aziende affidatarie operino nel rispetto delle vigenti normative e dei relativi C.C.N.L..
Ogni attività, compresa quella amministrativa relativa all'acquisizione di nulla osta, pareri obbligatori, concessioni edilizie e ogni altra autorizzazione presso le autorità competenti, necessaria a rendere la struttura funzionante ed a consentire la gestione del complesso integrato delle opere ed in particolare dello stabilimento termale è posta in carico al Concessionario.
Articolo 10
(Recesso e risoluzione della concessione)
Il Concedente si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento, con un preavviso di almeno sei mesi, qualora emerga, in sede di verifica triennale di cui all’articolo 11 del presente atto, che i risultati conseguiti siano manifestamente insoddisfacenti rispetto alle somme erogate in forza della convenzione originaria ed agli obiettivi perseguiti ovvero risulti inadempiente rispetto agli obblighi prescritti ai precedenti articoli 8 e 9.
Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui la società concessionaria sia posta in liquidazione, oppure in caso di dichiarazione di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, nonché in caso di cessazione dell'attività della stessa.
Il presente contratto si risolve di diritto, altresì, in caso di mancato esercizio effettivo e diretto da parte del Concessionario e inadempimento dell’obbligo di non sub-affittare gli immobili o parte di essi a terzi, di non cedere o affittare in tutto o in parte l’azienda e di non cedere il contratto di gestione.
E’ parimenti motivo di risoluzione di diritto il mutamento della compagine sociale della società concessionaria.
Articolo 11
(Verifica triennale - Piano di gestione)
Il Concessionario si obbliga a presentare alla RAS ( Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano), ogni tre anni, un piano di gestione del complesso termale che riporti i risultati degli ultimi tre esercizi sociali e le previsioni per i successivi tre anni.
Le parti precisano che il primo piano di gestione triennale di cui sopra dovrà essere presentato entro e non oltre il 27 luglio 2010 (120 gg. prima della scadenza del prossimo triennio), e, per il rimanente periodo di durata della concessione, entro centoventi giorni prima della scadenza del successivo triennio, e così via fino alla scadenza naturale della convenzione.
Le parti convengono che trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del piano di gestione senza che la RAS abbia sollevato obiezioni o richieste di chiarimenti od integrazioni il piano stesso si intenderà approvato.
Fermo restando quanto stabilito all’articolo 5, relativo alla facoltà della parte concedente di modificare l’importo del canone, è riconosciuta al Concessionario la
facoltà di presentare, in occasione della presentazione del piano di gestione, motivata istanza di revisione dell’importo del canone, in relazione all’andamento gestionale del triennio precedente ed alla luce delle previsioni del triennio successivo.
Articolo 12 (Revisore dei conti)
La RAS si riserva il diritto di nominare un revisore dei conti o una società di revisione che certifichi i bilanci della società concessionaria nonché il pieno rispetto del presente contratto.
La società Terme di Sardegna s.r.l. si impegna ad assicurare al nominato revisore la massima collaborazione al fine di consentirgli il corretto svolgimento dell’incarico ricevuto, e, in particolare, a mettere a disposizione dello stesso tutta la documentazione contabile e finanziaria della società o ogni altro atto che quest’ultimo dovesse ritenere utile o necessario per il corretto adempimento delle proprie funzioni.
Il compenso del nominato revisore o della società di revisione è posto ad esclusivo carico della società concessionaria.
Articolo 13 (Divieti)
E’ fatto divieto assoluto di cedere il contratto, concedere in uso o affittare a terzi i beni concessi in gestione, o parte di questi. La violazione di detti divieti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 14 (Clausola sociale)
Xxxxx restando i sei contratti a tempo indeterminato in essere, il Concessionario si impegna a convertire, entro tre anni dalla sottoscrizione del presente atto, gli attuali 34 (trentaquattro) contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo pieno ed indeterminato secondo il programma di “stabilizzazione”, che si allega sotto la lettera “ ”, nonché a limitare, in futuro, il ricorso al precariato alle normali esigenze di flessibilità.
La RAS si riserva il diritto di verificare, sia presso la concessionaria che presso gli Enti pubblici deputati, il puntuale rispetto degli impegni assunti dalla società Terme di Sardegna s.r.l. in merito alla conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Le parti convengono che qualora il Concessionario, durante l’intero periodo di gestione del bene, risulti inadempiente agli impegni assunti nel primo comma del presente articolo o agli obblighi previdenziali e/o assicurativi, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto.
Articolo 15
(integrazione con le politiche comunali)
Il Concessionario si impegna a consentire al Comune di Fordongianus, compatibilmente con le esigenze dettate dalla programmazione delle proprie attività aziendali, l’uso gratuito della sala convegni per la realizzazione di iniziative promosse, sponsorizzate o gestite direttamente dall’Amministrazione comunale,
fino ad un massimo di dodici giorni all’anno, a condizione che la richiesta in tal senso giunga con un congruo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Il Concessionario si impegna ad assicurare in tali occasioni l’assistenza necessaria alla piena realizzazione della manifestazione.
Articolo 16 (Comitato di Sorveglianza)
Le parti convengono che, al fine di vigilare sulla corretta esecuzione del presente contratto e sul mantenimento in piena efficienza degli impianti e delle strutture dell’intero complesso termale, è costituito un Comitato di Sorveglianza, da nominarsi a cura della Giunta Regionale, composto da un rappresentante dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed urbanistica, con funzioni di Presidente, da un rappresentante dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, da un rappresentante del Comune di Fordongianus e da un rappresentante del Servizio tecnico del precitato Assessorato regionale degli Enti Locali con funzioni di componenti.
Al fine di assicurare al Comitato la possibilità di svolgere i propri compiti, le parti riconoscono a tale organismo il potere di richiedere alla parte concessionaria informazioni o chiarimenti ed il diritto di effettuare ispezioni o sopralluoghi nel complesso termale.
Il Comitato è un organo collegiale che opera secondo il principio assembleare: viene convocato dal Presidente, su iniziativa propria o su istanza di almeno due componenti, con un preavviso di almeno cinque giorni; è regolarmente costituito
con la presenza di almeno tre componenti e delibera, secondo il metodo maggioritario, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, è data prevalenza al voto espresso dal Presidente.
Il Comitato, sulla base dell’esito dei controlli, delle ispezioni o delle verifiche effettuate, può proporre alla RAS di utilizzare i poteri e/o le facoltà concesse a quest’ultima nel presente contratto al fine di garantire la corretta esecuzione dello stesso ed il mantenimento in piena efficienza degli impianti e delle strutture dell’intero complesso termale.
Resta inteso che la RAS conserva il potere di effettuare i controlli che possono essere effettuati dal Comitato e che non sarà vincolata alle proposte formulate dallo stesso da cui potrà, con atto motivato, discostarsi.
Articolo 17 (Accesso agli immobili)
Il Concessionario dovrà consentire al personale della RAS appositamente incaricato, fino alla riconsegna del complesso, l’accesso ai beni concessi in gestione, per accertare lo stato e il buon uso degli stessi.
Il concedente si riserva il più ampio potere di controllo e di ispezione da esercitarsi nelle forme e nei tempi che riterrà opportuni, con cadenza minima annuale, per accertare il puntuale, esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali.
Articolo 18 (Foro competente)
Le parti dichiarano che il foro competente a decidere su ogni e qualsiasi
controversia scaturente dal presente contratto è, in via esclusiva, quello di Oristano.
Articolo 19
(Domicilio legale del Concessionario)
Per tutti gli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge il proprio domicilio in ………… presso ……………. .
Articolo 20 (Clausole di salvaguardia)
Fatto salvo quanto diversamente disposto e disciplinato nel presente contratto, permangono in capo al Concessionario diritti ed obblighi di cui alla Convenzione Rep. N. 2046/1991 ed al relativo Atto Attuativo del 22 dicembre 1999.
Articolo 21 (Norme di riferimento)
Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia.
Articolo 22 (Spese contrattuali)
Tutte le spese ed oneri dipendenti dal presente contratto sono a totale carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa.
Articolo 23 (Privacy)
Le parti si autorizzano reciprocamente, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196,
a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di convenzione.
Richiesto io Ufficiale Xxxxxxx ho ricevuto il presente atto, composto da n.
( ) pagine e n. allegato/i, richiamato/i nel contesto dell’atto, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi dalla lettura dell’allegato/i, del quale prendono visione e confermano l’esattezza, e con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono.