ALLEGATO della
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.2.2020
COM(2020) 51 final ANNEX
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo che istituisce un'asso tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, da
per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europ
ALLEGATO
PROTOCOLLO
DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'AMERICA CENTRALE, DALL'ALTRA,
PER TENER CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
ALL'UNIONE EUROPEA
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Un europea, di seguito denominati "Stati membri dell'Unione europea",
e
L'UNIONE EUROPEA,
di seguito denominati congiuntamente "parte UE",
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI COSTA RICA, LA REPUBBLICA DI EL XXXXXXXX, LA REPUBBLICA DEL GUATEMALA, LA REPUBBLICA DI HONDURAS,
LA REPUBBLICA DI NICARAGUA, LA REPUBBLICA DI PANAMA,
di seguitodenominate anche "America centrale",
dall'altra,
CONSIDERANDO che l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito "accordo"), è stato firma Tegucigalpail 29 giugno 2012 e che la sua parte IV (Commercio) si applica, a norma dell'articolo353, paragrafo 4, dell'accordo, dal 1º agosto 2013 tra la parte UE e l'Honduras, Nicaragua e Panama, dal 1º ottobre 2013 tra la parte UE e il Costa Rica edr Eel dSaallv1aºdo dicembre 2013 tra la parte UE e il Guatemala;
CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia (di segui "Croazia") all'Unione europea (di seguito "trattato di adesione") è stato firmato a Bruxe il 9 dicembre2011 ed è entrato in vigore illu1g°lio 2013;
CONSIDERANDO che, a norma dell'artic6o, lpoaragraf2o, dell'atto di adesione della Croazia allegato al trattato di adesione, la sua adesione all'accordo deve essere formalizzata tram conclusione di upnrotocollo di tale accordo;
CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 358, paragrafo 2, dell'accordo, le parti posso decidere qualsiasi modifica dell'accordo e che l'articolo 359 dell'accordo contempla l'adesio nuovi Stati membri all'UE e stabildisiscpeosizioni per tener conto degli effetti di tale adesione sull'accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I LE PARTI
ARTICOLO 1
La Croazia diventa parte dell'accordo e viene aggiunta all'elenco delle parti dell'accordo.
SEZIONE II SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI REGIME SPECIALE PER LE BANANE
ARTICOLO 2
La tabella che figura nell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali), appendice 3, punt dell'accordo è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato I del preoslelon.te protoc
SEZIONE III
CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E I METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 3
L'articolo 16, paragrafo 4, e l'articolo 17, paragrafo 2, dell'allegato II (concernente la definiz dellanozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) dell'accordo modificati conformemente alle disposizioni dell'allegato II del presente protocollo.
ARTICOLO 4
L'appendice 4 (Dichiarazione su fattura) dell'allegatoccIIodrdelol'aè sostituita dall'allegato III del presente protocollo.
ARTICOLO 5
1. Le disposizioni del presente protocollo possono essere applicate a prodotti originari es dall'America centrale in Croazia o dalla Croazia in America centrale cnhoelerisdpisepttoasizioni dell'allegato II dell'accordo e che alla data di entrata in vigore del presente protocollo si trova transito o presso le parti in regime di deposito provvisorio, in magazzini doganali o in una franca in America centrale o ionazCira.
2. In tali casi, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla da entrata in vigore del presente protocollo, alle autorità doganali della parte importatrice sia pres una prova dell'origine rilasciata aripoorsi tneella parte esportatrice.
SEZIONE IV
STABILIMENTO, COMMERCIO DI SERVIZI E COMMERCIO ELETTRONICO
ARTICOLO 6
La sezione A dell'allegato X (Elenchi di impegni relativi allo stabilimento) dell'accordo è sostit dalle disposiziodnei ll'allegatIoV del presente protocollo.
ARTICOLO 7
La sezioneA dell'allegatXoI (Elenchi di impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) dell'accordo è sostituita dalle disposizioni dell'Valdleegl aptroesente protocollo.
ARTICOLO 8
L'allegato XII (Riserve relative al personale chiave e ai laureati in tirocinio della parte U dell'accordo è sostituito dalle disposizioni dell'allegato VI del presente protocollo.
ARTICOLO 9
L'allegato XV (Punti di informazione) dell'accorodsotitèuisto dalle disposizioni dell'allegato VII del presente protocollo.
SEZIONE V APPALTI PUBBLICI
ARTICOLO 10
1. I soggetti della Croazia elencati nell'allegato VIII del presente protocollo sono aggiu all'elenco intitolato "Elenco indicadteivlloe amministrazioni aggiudicatrici aventi carattere di soggetti dell'amministrazione centrale ai sensi della direttiva UE sugli appalti" che fig nell'allegato XVI (Appalti pubblici), appendice 1 (Settori interessati), sezione A, punto G. Ele dellaparte UE, dell'accordo.
2. L' elenco intitolato "Elenco delle forniture e delle attrezzature commissionate dai minis della Difesa e dalle agenzie per le attività di difesa o di sicurezza di Belgio, Bulgaria, Repubb ceca, Danimarca, GermanEias,xxxxx, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Roma Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito contemplate dal titolo" che fig nell'allegato XVI, appendice 1, sezione A, punto G. Elenco della parte UE, dell'accordo compre anche la Croazia e il suo titolo diventa "Elenco delle forniture e delle attrezzature commiss dai ministeri della Difesa e dalle agenzie per le attiveitsàadoi ddiif sicurezza di Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, I Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portog Romania, SloveniSal,ovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito contemplate dal titolo".
3. I soggetti della Croazia elencati nell'allegato IX del presente protocollo sono aggiu
all'elenco intitolato "Elenco indicativo delle amministrazioni aggiudicatrici aveendti caratter
organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva UE sugli appalti" che figura nell'allegato appendice 1, sezione B, punto G. Elenco della parte UE, dell'accordo.
4. I soggetti della Croazia elencati nell'allegato X del presente psronoocoalglogiunti all'elenco intitolato "Elenchi indicativi di amministrazioni aggiudicatrici e imprese pubbliche soddisfano i criteri di cui alla sezione C" nel pertinente settore dell'allegato XVI, appendic sezione C, punto G. Elenco della partdeeUllE'a,ccordo.
5. L'elenco dei mezzi di comunicazione per la pubblicazione delle informazioni sugli appalt cui all'appendice 2 (Mezzi per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti) dell'allegato X dell'accordo è sostituito dall'elencaolledgeallt'o XI del presente protocollo.
SEZIONE VI OMC
ARTICOLO 11
Le Repubbliche della parte AC si impegnano a non formulare richieste, a non avviare azioni e modificare o revocare eventuali concessioni in conformità dell'articolo XXIV.6 dell'articoloXXVIII del GATT 1994 o dell'articolo XXI del GATS in relazione all'adesione della Croazia all'Unione europea.
SEZIONE VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 12
1. Il presente protocollo è approvato dalle parti conformemerinstpeetatilvl e procedure giuridiche interne.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in c parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuri interne di cui al rpaagrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 2, le disposizioni del presente protocollo possono essere app dall'Unione europea e da ciascuna delle Repubbliche della parte AC a decorrere dal primo g del mese successivo alla data in cui esse si seacriapnrnoocamr ente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie a tal fine.
4. Le notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 sono trasmesse ai depositari del presente protocoll sono il Segretario generale del Consiglio idoenlel'Uenuropea per la parte UE e la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroameric-SanICaA()SpGer le Repubbliche della parte
AC.
5. Le parti per le quali il presente protocollo è entrato in vigore possono anche utilizz materiali originiadr i una Repubblica della parte AC per la quale il presente protocollo non è vigore.
6. Quando, a norma del paragrafo 3, una disposizione del presente protocollo è applicata parti in attesa dell'entrata in vigore di quest'ultimo, i rifelr'iemnetrnattiaailn vigore del presente protocollo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale l decidono di applicare la disposizione conformemente al paragrafo 3.
ARTICOLO 13
Il presente protocollo è reodianttduplice esemplare in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, pol portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e untgehsetirefsaec,entutitti i ugualmente fede.
La parte UE trasmette alle Repubbliche della parte AC la versione in lingua croata dell'acco Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione in lingua croata fa fed stesse condizioni deellresvioni redatte nelle attuali lingue del protocollo. L'articolo 363 dell'accord è modificato di conseguenza.
ARTICOLO 14
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo. Gli allegati del presente prot costituiscono pairntteegrante dello stesso.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.
) $ 7 7 2 L Q G X S O L F H F R S L D D >
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abqiulietasttioafine, hanno firmato il presente protocollo,
Fatto a ..., addì ...
> « @ > « @
Per la Repubblica di Costa Rica, Per la Repubblica di El Xxxxxxxx,
> « @
Per la Repubblica del Guatemala
> « @ > « @
Per la Repubblica di Honduras Per la Repubblica di Nicaragua
> « @
Per la Repubblica di Panama
> « @
Per l'Unione europea e i suoi Stati membri:
ALLEGATO I
(Allegato I dell'accordo)
Appendice 3
REGIME SPECIALE PER LE BANANE
1. Al prodotto agricooloriginario dell'America Centrale di cui alla voce 0803.00.19 della nomenclatura combinata (Banane fresche, es frutta del plantano), figurante nella categoria "ST" della tabella della parte UE si applicano i seguenti draeznizdiaolgi:anali prefe
Anno | Dazio doganale preferenzial | Volume limite delle importazioni, in tonnellate | |||||
(EUR/t) | Costa Rica | Panama | Honduras | Guatemala | Nicaragua | El Xxxxxxxx | |
Fino al 31 dicemb 2010 | 145 | 1 000 000 | 000 000 | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 2 000 |
1.1-31.12.2011 | 138 | 1 076 250 | 393 750 | 52 500 | 52 500 | 10 500 | 2 100 |
Anno | Dazio doganale preferenzial | Volume limite delle importazioni, in tonnellate | |||||
(EUR/t) | Costa Rica | Panama | Honduras | Guatemala | Nicaragua | El Xxxxxxxx | |
1.1-31.12.2012 | 131 | 1 127 500 | 412 500 | 55 000 | 55 000 | 11 000 | 2 200 |
1.1-31.12.2013 | 124 | 1 178 750 | 431 250 | 57 500 | 57 500 | 11 500 | 2 300 |
1.1-31.12.2014 | 117 | 1 254 419 | 458 934 | 61 191 | 61 191 | 12 238 | 2 448 |
1.1-31.12.2015 | 110 | 1 301599 | 476 195 | 63 493 | 63 493 | 12 699 | 2 540 |
1.1-31.12.2016 | 103 | 1 349 942 | 493 881 | 65 851 | 65 851 | 13 170 | 2 634 |
1.1-31.12.2017 | 96 | 1 397 316 | 511 213 | 68 162 | 68 162 | 13 632 | 2 726 |
1.1-31.12.2018 | 89 | 1 444 767 | 528 573 | 70 476 | 70 476 | 14 095 | 2 819 |
1.1-31.12.2019 | 82 | 1 493881 | 546 542 | 72 872 | 72 872 | 14 574 | 2 915 |
Dall'1.1.2020 | 75 | non pertinent | non pertinent | non pertinent | non pertinent | non pertinent | non pertinent |
ALLEGATO II
(AllegatoII dell'accordo)
TITOLO IV PROVA DELL'ORIGINE
1. L'articolo 16, paragrafo 4, dell'allegato II dell'accordo è così modificato:
«
"I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori recano la dicitu "rilasciato a posterioriu" nina delle seguenti lingue:
% * B A > : > ? G < I H K E ? > K L < B ? ES 'EXPEDIDO A POSTERIORI'
& 6 9 < 6 7 $ 9 ( 1 2 ' 2 ' $ 7 ( ý 1 ( DA 'UDSTEDT EFTERFØLGENDE'
DE 'NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT' ET 'TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD'
( / ü û , ü ü ü
EN 'ISSUEDRETROSPECTIVELY' FR 'DÉLIVRÉ A POSTERIORI' HR 'NAKNADNO IZDANO'
IT 'RILASCIATO A POSTERIORI'
/ 9 , = 6 1 , ( * 7 6 5 ( 7 5 2 6 3 ( . 7 ® 9 ,
/ 7 5 ( 7 5 2 6 3 ( . 7 < 9 8 6 , 6 , â ' $ 9 , 0
+ 8 . , $ ' 9 $ 9 , 6 6 = $ 0 ( 1 / ( * ( 6
MT 'MAHRUG RETROSPETTIVAMENT' NL 'AFGEGEVEN A POSTERIOR' I
PL 'WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE' PT 'EMITIDO A POSTERIORI'
RO 'EMIS A POSTERIORI'
6 . 9 < ' $ 1 e ' 2 ' $ 7 2 ý 1 ( SL 'IZDANO NAKNADNO'
FI 'ANNETTU JÄLKIKÄTEEN' SV 'UTFÄRDAT I EFTERHAND'".
2. L'articolo 17, paragrafo 2, dell'allegato II (concernednetfeinilzaione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) dell'accordo è così modificato:
«
"I duplicati così rilasciati recano la dicitura "duplicato" in una delle seguenti lingue:
% * > M ; E B D : L ES 'DUPLICADO'
CS'DUPLIKÁT' DA 'DUPLIKAT' DE 'DUPLIKAT' ET 'DUPLIKAAT'
( / ù ÿ + ù -
EN 'DUPLICATE' FR 'DUPLICATA' HR 'DUPLIKAT' IT 'DUPLICATO'
/ 9 ' 8 % / , . – 7 6 LT 'DUBLIKATAS'
HU 'MÁSODLAT' MT 'DUPLIKAT' NL 'DUPLICAAT' PL 'DUPLIKAT'
PT 'SEGUNDA VIA' RO 'DUPLICAT'
SK 'DUPLIKÁT'
SL 'DVOJNIK'
FI 'KAKSOISKAPPALE' SV 'DUPLIKAT'".
ALLEGATO III
(Allegato II dell'accordo)
Appendice 4
DICHIARAZIONE SU FATTURA
Disposizioni specifiche per la compilazione della dichiarazione su fattura
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, è compilata utilizzando una d versioni linguistiche e in conformità alle disposizioni della legislazione interna del pa esportatore. Se compilata a mano, la dichiarazione è nscinrictthaiocsotro e in stampatello. La dichiarazione su fattura è redatta secondo le indicazioni fornite nelle note a piè di pagina. N necessario riprodurre le note a piè di pagina.
Versione bulgara
B a g h k b l _ e y l g Z i j Z h a ^ j m_ r _l g b ‹ h
h l ^ j m ] d h f i _ l _ g l _ g ^ t j ` Z \ _ g
l _ a b i j h ^ m d l b k Z k « i j _
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente d(aouctuomrieznactoión aduanera o de la
D X W R U L G D G S ~ E O L F D F R P S H W H
S U R G X F W R V J R ] D Q G H X Q R U L J
Versione ceca
9 ê Y R ] F H Y ê U R E N $ X t Y K H R G H QQ Hê EF RK
R U J i Q X « S U R K O D ã X M H
«
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes elle
kompetente offe nOt L J H P \ Q G L J K H G V W L O O D
W \ G H O L J W H U D Q J L Y H W K D U
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständi Regierungsbehörde. Nr« G H U : D U H Q D X
G L H V H : D U H Q V R Z H L W Q L F K W
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamevtai vvõailiptsäudseasutuse luba nr.
« G H N O D U H H U L E H W Q H näidatud teisiti.
Versione greca
0 . & " 2 & Œ ! ' ) 2 &
. * / . " . . ! ! $ ) " # Œ ï . ! «
Œ ! ' ) 2 . . # 2 0 Œ ! 2
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs or competent public aut authorisation N..o.(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products of preferential origin(2).
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'a publique compéten teQ ƒ « G p F O D U H T X
O R U L J L Q H S U p I p U H Q W L H O O H «
Versione croata
, ] Y R ] Q L N S U R L ] Y R G D R E X K Y D ü H
R V L P D N R Q MR GR UY XL N þS LU MR HL ] YL R] UG LL þ
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione dogana
G H O O D X W R U L W j S X E E O L F D so no F R
G L R U L J L Q H S U H I H U H Q ] L D O H «
Versione lettone
7 R S U R G X N W X H N V S R U W • W — M V
1 U « G H N O D U • N Da
L ] F H O V P H «
Versione lituana
â L D P H G R N X P H Q W H L ã Y D U G L Q W
Y D O G å L R V L Q V W L W X F L M R V O L X
S U H I H U H Q F L Q ¡ V N L O P ¡ V S U H N ¡ V
Versione ungherese
$ M H O H Q R N P i Q \ E D Q V ] H U H S O
N R U P i Q \ ] D W L V ] H U Y i O W D O N L
N H G Y H ] P p Q \ H V « V ] i U P D ] i V ~ D N
Versione maltese
L-esportatur t-aplrodotti koperti b'dan-diodkument (awtorizzazzjoni kompete-ngtvi etarnl jew ta-d
G Z D Q D Q U X « p roMd otLti hGum aGt a'L N
R U L J L Q L S U H I H U H Q ] M D O L «
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunnin
Y H U J X Q Q L Q J Y D Q G H F R P S H W H
D Q G H U V O X L G H Q G H Y H Ujn (2P). H O G L Q J
Versione polacca
( N V S R U W H U S U R G X N W y Z R E M W
Z á D F L Z \ F K Z á D G ] Q U «
W H P D M « S U H I H U H Q F \
Versione portoghese
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autor
D G X D Q H L U D R X G (1D)) de c larDa qXue , Wsa lvRo exUp reLs saGm enDt e G indicado em contrário, estes produtos são de orUig eHm pI H(2 ). U H Q F L D O «
Versione rumena
( [ S R U W D W R U X O S U R G X V H O R U F
J X Y H U Q D P H Q W D O H F R P S H W H Q W H indicat altfel, aceste prod usVe X Q W G H R U L J L Q H S U H
Versione slovacca
9 ê Y R ] F D Y ê U R E N R Y X Y H G H Q ê F K
Y O i G Q H K R S R Y R O H Q L D «
S U H I H U« H Q þ Q ê S { Y R G Y
Versione slovena
, ] Y R ] Q L N E O D J D ] D M H W H J D V
ã W « L ] M D Y O M D G D U poreklo.
Versione finlandese
Tässä askiairjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lu
Q U R « L O P R L W W D D H W W
R L N H X W H W W X M D « D O N X S H U l W X
Versione svedese
Exportörenav de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller beh statlig myndighet n__r .(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursp(2r) ung
« « « « « « « « « « (3«) « « (Luogo e data)
« « « « « « « « « « («4 ) « «
(Firma dell'esportatore; indicare in m chiaramente leggibile il nome della perso firma la dichiarazione)
(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai seon2s0i dell'artico dell'allegato II, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in qu spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le p tra parentesi possono essere omesse o lo spazio blaiasncicaot.o in
(2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 34 dell'allegato I l'esportatore è tenuto a indicarli chiaramente,emlaedsiiagnlat "CM", nel documento su cui è apposta la dichiarazione.
(3) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.
(4) Cfr. articolo 19, paragrafo 5, dell'allegato II dell'accordo. Nei casi in cui l'esportatore no tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obblig indicare il nome del firmatario.
ALLEGATO IV
(Allegato X dell'accordo)
ELENCHI DI IMPEGNI RELATIVI ALLO STABILIMENTO
SEZIONEA PARTE UE
1. L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate a nor dell'articolo 166 del presente accordo nonché le limitazioni dell'accesso al mercato e trattamento nazionale applic-aabislieguito della formulazione di ris- eargvlei stabilimenti e
agli investitori delle Repubbliche della parte AC in tali settori. L'elenco comprende i segu elementi:
a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la parte assume l'impeg la portata della liberalizzaziouniesicapplicano le riserve;
b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.
Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menuzmioonnaoti iamsspegni nel settore interessato senza alcuna riserva (N.B. l'assenza, in un determinato settore, di ri specifiche per Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve setto per l'intera UE eventualmente applicabili).
Nessun impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell'elenco in app
2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:
a) per ISIC rev 3.1 si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tut rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unit Statistical Pape,rSserie M, n. 4, ISIC REV 3.1, 2002;
b) per CPC si intedne la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni UnSittea,tistical Pape,rSserie M, n. 77, CPC prov., 1991;
c) per CPC ver. 1.0 si intende la classificazione centrale dei prodotti quale defini
dall'Ufficoi statistico delle Nazioni UnSittea,tistical Pape,rsSerie M, n. 77, CPC
ver.1.0, 1998.
3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedur materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle pr esaclrliezipornoicedure in materia
di autorizzazione quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato trattamento nazionale ai sensi degli articoli 164 e 165 del presente accordo. Tali misure esempio, obbligo di ottenere una l,icoebnbzlaighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami spec compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in ambientlai protette o in zone di particolare interesse storico o artistico), anche se n comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli investitori dell'altra parte.
4. Conformemente all'articolo 159, paragrafo 3, del presente accordo l'elreenscso innoanpp contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
5. Conformemente all'articolo 164 del presente accordo, nell'elenco in appresso non figu prescrizioni non discriminatorie riguardanti i tipi di forma giuridica di uno.stabilimento
6. I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco degli impegni non sono direttame applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisich giuridiche.
7. Nell'elenco in appresso sono utilizzate le seguevnitaizaiobnbir:e
AT Austria
BE Belgio
BG Bulgaria
CY Cipro
CZ Repubblica ceca
DE Germania
DK Danimarca
UE Parte UE
ES Spagna
EE Estonia
FI Finlandia
FR Francia
EL Grecia
HR Croazia
HU Ungheria
IE Irlanda
IT Italia
LV Lettonia
LT Xxxxxxxx
XX Xxxxxxxxxxx
XX Xxxxx
XX Xxxxx Xxxxx
XX Xxxxxxx
XX Portogallo
RO Romania
SK Repubblica slovacca
SI Slovenia
SE Svezia
UK Regno Unito
Settore o sottosettore | Descrizione delle riserve |
TUTTI I SETTORI | Immobili AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: limitaz all'acquisto di terreni e beni immobili da parte di investito1r.i stranieri |
TUTTI I SETTORI | Servizi pubblici UE: le attività economicchoensiderate servizi pubblici a livello nazionale o locale posso oggetto di monopoli di Stato o di diritti esclusivi concessi a oper2a. tori privati |
1 Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle daetrtiuvaalni tiimdpaegglini nel quadro del GATS.
2 Poiché i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare ounedeleesnacuorideenttteagdleiai tsingoli settori. Ai fini di una più
agevole comprensione, nel preslentceoevengono inserite note a piè di pagina specifiche che, senza essere esaurienti, indicano a titolo inllucsutri ai tsiveorviizsiettori pubblici sono particolarmente importanti.
Settore o sottosettore | Descrizione delle riserve |
TUTTI I SETTORI | Tipi di stabilimento UE: il trattamento concesso alle controllate (di soceiestiàtedrizpi)acostituite conformemente al di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di at all'interno dell'UE non si estende alle succursali o agenzie stabilite in uno Stato memiebtrào di un paese terzo. BG: lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione. EE: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione deve risiedere nell'UE. FI: uno straniero che svolga un'attività commerciale come socio dià ufninalasnodceiseet i accomandita o in nome collettivo deve possedere una licenza commerciale e risiedere p nell'UE. Per tutti i settori, ad eccezione dei servizi di telecomunicazione, obbligo di c residenza per almeno la metà dei rmi eemffbettivi e supplenti del consiglio di amministr Possono tuttavia essere concesse deroghe a determinate società. Se un'organizzazione svolgere attività commerciali o affari mediante lo stabilimento di una succursal,eoicncFoirnrl una licenza commerciale. Un'organizzazione straniera o una persona fisica che non sia c deve disporre di un'autorizzazione per concorrere alla fondazione di una società a limitata. Per i servizi di telecomunica,zoiobnbeligo di residenza permanente per almeno la fondatori e la metà dei membri del consiglio di amministrazione. Se il fondatore è giuridica, deve trattarsi di una persona giuridica residente. |
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IT: per poter svolgere attivinitdàustriali, commerciali e artigianali occorrono un permesso d e un'autorizzazione specifica. BG, PL: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la promozione della società madre straniera rataptparedsaelln'ufficio. PL: ad eccezione dei servizi finanziari, nessun impegno per quanto concerne le s investitori dei paesi terzi possono intraprendere e svolgere un'attività economica un forma di società in accomandita, sonciaectàcoimandita per azioni, società a responsabilità l società di capitali (nel caso di servizi legali solo sotto forma di società di persone accomandita). RO: l'amministratore unico o il presidente del consiglio d'amministrmazeitoàndeeel nlaumero tot di amministratori delle società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo stipulato nell'atto costitutivo o nello statuto della società. La maggioranza dei revisori società commerciali e dei slourpoplenti deve avere la cittadinanza rumena. |
Settore o sottosettore | Descrizione delle riserve |
SE: una società straniera (che non abbia stabilito un soggetto giuridico in Svezia) operazioni commerciali attraverso una succursale, stabilita in Svezia, con una gestione unacontabilità separata. L'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rapprese non si applica ai progetti edilizi di durata inferiore a un anno. Uno o più fondatori posso società a responsabilità limitata (soccieatpàitdaili). I fondatori devono risiedere in Svezia o e soggetto giuridico svedese. Le società di persone possono essere uno dei fondatori s risiedono in Svezia. Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento rdiittipuittdi igslioaglgt et giuridici. Almeno il 50% dei membri del consiglio di amministrazione deve risiedere cittadini stranieri o quelli svedesi non residenti in Svezia che intendano svolge commerciali in tale paese devono nominarareppurnesentante residente quale responsabil attività e registrarsi presso l'autorità locale. È possibile derogare all'obbligo di reside dimostri che la residenza non è necessaria in casi specifici. SI: lo stabilimento di succursi asliocdietà straniere è subordinato all'iscrizione della societ un registro del tribunale nel paese di origine da almeno un anno. SK: una persona fisica straniera il cui nome deve essere iscritto nel registro delle impres autorizzatad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di residen Repubblica slovacca. |