ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
L’Agenzia per l’Italia Digitale, di seguito indicata come “AgID”, con sede in Roma, Via Xxxxx n. 21, Codice Fiscale e P.IVA 97735020584 nella persona del Direttore generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
E
UNINFO, con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x. 00, Codice Fiscale 80082520018 – P. IVA 06476530016, nella persona del presidente, xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
1. Premessa
1.1. L’AgID ai sensi del DL 83/2012 è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea.
1.2. AgID è direttamente responsabile della regolamentazione di diversi servizi quali la firma digitale, la posta elettronica certificata, la conservazione documentale, le identità digitali.
1.3. XxXX è inoltre il soggetto che è responsabile delle linee guida per l’interoperabilità tecnica e semantica;
1.4. AgID nei temi di propria pertinenza rappresenta l’Italia nei contesti europei e internazionali partecipando a gruppi di lavoro e progetti sperimentali per lo sviluppo della regolamentazione tecnica di settore.
1.5. AgID ha il compito di favorire lo sviluppo dei servizi digitali attraverso la standardizzazione, favorendo altresì la crescita della qualità e la competitività del settore.
1.6. L’attuazione del regolamento comunitario eIDAS, al fine di creare una sinergia tra le varie categorie in un contesto omogeneo a livello nazionale, evidenzia la necessità di una stretta collaborazione tra soggetti regolatori e vigilanti, Enti di normazione e organismi di certificazione.
1.7. Tra gli impegni dell’Agenda digitale Europea si annovera quello di coordinare gli investimenti in ricerca
1.8. L’UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione (di seguito: UNI) è un’associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello elettrico ed elettronico di competenza del CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano. L’UNI è riconosciuto, ai sensi del Regolamento (UE) 1025/2012, dalla Commissione Europea quale Organismo nazionale italiano di normazione per i settori di sua competenza tra cui si annoverano le Tecnologie informatiche e le loro applicazioni. L’UNI partecipa, in rappresentanza dell’Italia, all’attività normativa degli organismi sovranazionali di normazione: ISO (International Organization for Standardization) e CEN (Comité Européen de Normalisation).
1.9. L’UNI nel suo ruolo istituzionale, ha come compiti principali:
a. l’elaborazione di norme che vengono sviluppate dagli Organi tecnici ai cui lavori partecipano tutte le parti interessate assicurando, in tal modo, il carattere di trasparenza e condivisione;
b. la rappresentanza dell’Italia nelle attività di normazione a livello mondiale (ISO) ed europeo (CEN) per promuovere l’armonizzazione delle norme ed agevolare gli scambi di prodotti e servizi;
c. la pubblicazione e la diffusione di norme tecniche e dei prodotti editoriali ad esse correlati, sia direttamente, sia attraverso i centri di informazione e documentazione presenti sul territorio nazionale, sia tramite internet.
1.10. Per quanto attiene l’ambito del settore delle tecniche informatiche, l’UNI si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di UNINFO, in qualità di Ente federato all’UNI. UNINFO è una libera Associazione a carattere tecnico‐scientifico e divulgativo senza fine di lucro (diretto o indiretto) che si prefigge di promuovere, realizzare e diffondere la normazione tecnica nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (in breve ICT) e delle loro applicazioni, sia a livello nazionale che europeo ed internazionale. UNINFO opera nella elaborazione di norme tecniche per il settore delle tecniche informatiche su delega UNI in campo europeo (CEN) ed internazionale (ISO).
1.11. Come risulta dallo statuto, rientrano nel campo di attività di UNINFO i sistemi di elaborazione e di trasmissione delle informazioni e le loro applicazioni nelle più diverse aree, quali, ad esempio, le attività bancarie, le carte intelligenti, la telematica del traffico, l'automazione industriale. Per il raggiungimento dei suoi scopi UNINFO provvede a:
a. procedere allo studio e all'elaborazione di progetti di norma nel settore delle tecnologie informatiche e delle loro applicazioni, funzionando per detta attività come Ente Federato all'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI come da Convenzione di Federazione stipulata in data 27 novembre 2007 e sue successive modificazioni;
b. svolgere tutti i compiti inerenti al funzionamento delle Segreterie dei Comitati, Sottocomitati e Gruppi di Lavoro che gli Enti di Normazione europei ed internazionali hanno affidato all'UNI e da questi assegnati per competenza all'Associazione;
c. partecipare allo studio e collaborare all'elaborazione delle norme affidate ai Comitati Tecnici internazionali operanti nel settore delle tecniche informatiche e delle loro applicazioni;
d. svolgere speciali lavori di carattere tecnico proposti da Organismi e Autorità dello Stato Italiano e dell’Unione Europea, dalle Associazioni di Categoria, da Enti esterni o terze parti, da Camere di Commercio e dai suoi Soci;
e. collaborare e coordinarsi con le Amministrazioni dello Stato nonché con Enti e Organismi nazionali ed internazionali;
f.promuovere e partecipare a studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, iniziative di carattere scientifico e tecnico, esperienze e ricerche che attengono al settore ICT;
g. partecipare ad attività di Consorzi o altre Associazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali;
h. realizzare ogni altra attività utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività ed i lavori di cui ai punti precedenti, limitatamente alle parti che non rientrano specificatamente nello scopo sociale, potranno essere intrapresi solo se sarà assicurata la relativa copertura finanziaria da parte dei committenti e dopo esser stati ratificati dal Consiglio Direttivo UNINFO.
i. tra i soci di diritto UNINFO è annoverata AgID.
1.12 In considerazione dei rispettivi ruoli e tenuto conto del pubblico interesse che perseguono le Parti, è applicabile l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni.
2. Definizione di temi di comune interesse
Considerati i rispettivi ruoli e ambiti di azione, l’AgID e UNINFO ritengono opportuno procedere alla sottoscrizione del presente Accordo allo scopo di:
2.1. progettare e realizzare attività normative di comune interesse (elaborazione, redazione e/o aggiornamento di rapporti tecnici, specifiche, norme tecniche nazionali, europee e internazionali) su argomenti di interesse dell’AgID;
2.2. strutturare e realizzare progetti ad hoc o pianificare lo svolgimento di attività specifiche in campo normativo a sostegno dei processi nel settore ICT e delle loro applicazioni;
2.3. favorire la promozione da parte di UNINFO di azioni per l’armonizzazione a livello europeo su argomenti tecnici e normativi nel settore ICT e supportare AgID nelle conseguenti iniziative di recepimento a livello nazionale.
2.4. Il presente Accordo di collaborazione sarà seguito da atti integrativi che, adottati in accordo tra le parti e sulla base di programmi semestrali, definiranno in dettaglio le modalità di collaborazione e le eventuali procedure ad esse connesse.
2.5. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente Accordo di collaborazione e nei successivi atti integrativi, verranno designati, da ambedue le parti, i responsabili con il compito di sovrintendere all’esecuzione delle attività concordate.
2.6. In via esemplificativa ma non esaustiva, sono oggetto di comune interesse delle parti, le aree di attività tematiche di seguito riportate:
a. Supporto alle attività di segreteria, quali a titolo di esempio organizzazione di riunioni;
b. partecipazione nelle commissioni attive, ovvero nelle relative attività strutturate, che prevedono numerosi partecipanti con un ruolo propositivo;
c. partecipazione a commissioni di nuova istituzione, le cui attività sono appena iniziate o stanno per iniziate (esempio: Internet of things, Big Data, Cloud Computing, Industry 4.0);
d. campi di attività di competenza UNINFO (Tecnologie informatiche e sue applicazioni) dove ancora non esistono commissioni;
e. sviluppo tecnico ed editoriale di norme (specifiche, traduzioni, contributi di vario genere);
f. partecipazione ad attività di consorzi internazionali e progetti di studio e applicazione (prenormazione e paranormazione);
g. collaborazione a definire le posizioni più idonee a salvaguardare gli investimenti nazionali nell’ambito delle Commissioni Nazionali ed azioni di lobbyng in sede di normazione europea ed internazionali;
h. associazione a enti se di tipo oneroso (es: ETSI, alcuni workshop, ecc.);
i. supporto a presidenza di TC, SC e WG;
j. partecipazione a attività di governance in enti di normazione (es: CEN BTWG6, ETSI Financial Committee, ETSI General Assembly, ecc.);
k. organizzazione di eventi;
l. organizzazione di corsi di formazione (o indicazione di docenti) sull’utilizzo della normazione tecnica, con particolare riferimento a regolamenti nazionali ed europei come:
i. Identità digitale (SPID e atti d’esecuzione del Regolamento europeo).
ii. Firme e sigilli elettronici, servizi fiduciari (Regolamento eIDAS).
iii. Fatturazione elettronica (Direttiva 2014/55/UE).
iv. Sicurezza e protezione dei dati personali (Regolamento privacy).
v. Conservazione elettronica a norma.
‐ Sicurezza delle informazioni (Direttiva NIS).
‐ Certificazioni di prodotti e servizi per la sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 15408).
3. Modalità di collaborazione
3.1. Le azioni previste al precedente paragrafo 2 saranno rese operative a seguito della sottoscrizione da parte di entrambe le Parti dell’apposito “Programma di lavoro”, quantificando il relativo contributo, e consistono nel supportare attività ritenute necessarie dalle parti contraenti il presente Accordo di collaborazione (AgID e UNINFO) presso gli organismi preposti ai lavori di normazione in ambito internazionale, nonché garantire il coinvolgimento nazionale nei comitati tecnici e nella progettazione e predisposizione dei lavori stessi.
3.2. Ogni 6 (sei) mesi le parti concorderanno il predetto Programma di lavoro, nel quale saranno specificate le attività di comune interesse.
3.3. Al termine di ogni semestre sarà predisposta da UNINFO una relazione delle attività effettivamente svolte, con la rendicontazione di costi ed attività realizzate.
4. Risorse finanziarie e professionali
4.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore complessivo dell’Accordo per i 3 anni è pari ad un importo massimo di € 300.000. AgID in funzione del proprio interesse parteciperà ai gruppi di lavoro con i propri dirigenti, funzionari e collaboratori e, compatibilmente con le disponibilità, consentirà l’utilizzo delle proprie sale riunioni per eventi ed attività connesse all’esecuzione del presente Accordo, per un valore annuale calcolabile in circa € 25.000,00 come costo di un numero massimo di 17 risorse professionali impiegate da AgID e delle aule messe a disposizione per incontri nazionali ed internazionali.
4.2. Inoltre, considerato il valore dell’Accordo nell’arco del triennio e le percentuali di interesse AgID ed Uninfo, rispettivamente valutabili nel 60% e nel 40%, a ristoro delle maggiori spese sostenute da UNINFO per le attività connesse all’esecuzione del presente Accordo (l’impiego di figure di elevata professionalità, la conduzione di indagini di mercato attraverso il coinvolgimento di soggetti terzi, l’utilizzo dei dispositivi hardware e software, delle piattaforme e delle infrastrutture di rete, nonché per i costi di funzionamento connessi alla conduzione delle relative attività), AgID rimborserà in quota parte le suddette spese, previamente documentate, rendicontate ed approvate da AgID, fino a un massimo di
€ 100.000,00, importo non assoggettabile ad IVA, nei tre anni a partire dalla firma dell’Accordo secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 3.
4.3. In considerazione che il rimborso corrisposto da AgID, previsto per il presente Accordo di collaborazione, verrà erogato a seguito dell’esame della documentazione prodotta ai sensi del precedente paragrafo 2 ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi istituzionali concordati, il Referente dell’AgID procederà all’approvazione dei risultati definiti nel “Programma di lavoro” di cui al precedente paragrafo
3, e rilascerà il nulla osta per la corresponsione del relativo rimborso, che verrà disposto entro 30 giorni dal ricevimento del predetto nulla osta.
5. Referenti tecnici nominati dalle parti
5.1 Ai fini di quanto convenuto nel presente Accordo, l’Agenzia e UNINFO individuano rispettivamente il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, responsabile dell’Area Architetture, standard e infrastrutture dell’AgID, ed il Segretario Generale di UNINFO, xxx. Xxxxxxx Xxxxx Dato, quali Referenti per le Parti.
6. Durata
6.1 Il presente Accordo di collaborazione ha la durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di conoscenza della sottoscrizione del Accordo stesso da parte di UNINFO, da firmare digitalmente e trasmettere all’indirizzo PEC di questa Agenzia, xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx.
6.2 E’ escluso il tacito rinnovo. L’eventuale rinnovo, per un periodo di pari durata, può essere richiesto per iscritto da una delle due parti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza come sopra stabilita. La parte ricevente la proposta di rinnovo dovrà entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della proposta comunicare per iscritto l’accettazione o il diniego al rinnovo.
7. Esonero da Responsabilità
7.1 UNINFO assume nei confronti di XxXX la piena responsabilità per le attività da esso espletate nell’ambito del presente Accordo. Solleva altresì AgID da ogni e qualsiasi reclamo o richiesta di terzi connessi all’espletamento di tali attività, obbligandosi a manlevare e tenere indenne AgID da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole.
8. Riservatezza sulle informazioni
8.1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti, know‐how e notizie di carattere riservato che le stesse si scambieranno, riguardanti le altre Parti o di cui dovessero venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo. Restano esclusi le informazioni, i dati, le notizie e le decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso delle Parti da cui tali dati provengono. Ciascuna delle Parti si impegna altresì a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l’altra Parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.
9 Clausole di sicurezza
9.1. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù dell’esecutività delle attività al cui presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione dell’attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti Il presente Accordo, nel rispetto
reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all’articolo 20 – Obblighi dei lavoratori del Decreto citato, con particolare riferimento all’osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale. Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di prevenzione e protezione dai rischi di lavoro. Gli obblighi previsti dal Titolo III – Capo II del D.Lgs. 81/08 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
10 Registrazione
10.1 Il presente Accordo di collaborazione è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi della vigente normativa nazionale in materia.
11. Trattamento dei dati personali
11.1. Le Parti consentono al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.
11.2. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato decreto legislativo n. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.
11.3 Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e segg. del decreto legislativo 196/2013 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o accessi da parte di soggetti non autorizzati.
12. Recesso
12.1 Le Parti si riservano la facoltà, con provvedimento motivato, di esercitare il diritto di recesso dal presente Accordo, assicurando a UNINFO la parte di cofinanziamento per quanto effettivamente realizzato e approvato dal Referente dell’AgID fino al momento del recesso stesso.
13. Risoluzione delle controversie
31.1. Le Parti si impegnano in prima istanza a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro, in dipendenza del presente Accordo.
13.2. Qualora non fosse possibile pervenire ad una composizione amichevole delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo si procederà per via giudiziale, eleggendo come Foro di competenza quello di Roma.
14. Norma finale
14.1 Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo si richiamano le norme di riferimento del Codice Civile.
Per UNINFO Per AgID
Il Presidente Il Direttore Generale
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Digitally signed by XXXXXXXXX XXXXXXXX
C=IT
O=NON PRESENTE
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXXXXX
Data: 2016.11.10 13:04:18 +01'00'