CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI BIODIVERSITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE NEI PARCHI E NELLA RE- TE NATURA 2000
TRA
REGIONE LIGURIA (di seguito anche “Regione”), codice fiscale e partita iva 00849050109, con sede legale in Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx, rappresentata dal Presidente della Regione Liguria Xxxxxxxx Xxxx, autorizzato alla sti- pula della presente convenzione quadro con Delibera di Giunta Re- gionale n. 880/2021 del 05.10.2021
E
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede le- gale in Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.09.2021
PREMESSO CHE
1. Con L.R. 10 luglio 2009, n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della Biodiversità” la Regione Liguria ha:
- previsto che gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, nonché gli
enti pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della biodiversità ligure, siano tenuti a trasmetterli all'Osservatorio ligure della biodiversità, sulla
base degli indirizzi e delle specifiche definite dalla Giunta regio- nale al fine di implementare il Sistema informativo della biodiver- sità della Regione Liguria (art. 13 comma 2);
- stabilito di potersi avvalere dell'Università stipulando apposite
convenzioni, in particolare con riferimento alle attività connesse alla gestione ed utilizzo dell’Osservatorio ligure della Biodiversità Li.Bi.Oss., anche con iniziative e ricerche volte a valutare lo stato generale di salute della fauna e della flora selvatiche presente sul territorio regionale (art. 14 della LR 28/2009 comma 3);
2. Con D.G.R. n. 304 del 09/02/2010 (Criteri per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Osservatorio regionale per la biodiversità – art. 14 l.r. 28/2009), Regione Liguria ha stabilito che:
- gli Enti Gestori dei Siti Natura 2000 nonché gli altri soggetti
pubblici/privati che raccolgono dati o gestiscono sistemi infor- matici relativi allo stato di conservazione della biodiversità ligure, trasmettano tali dati all’Osservatorio, secondo le modalità indica- te da ARPAL sul proprio sito e su quello regionale (restituzione dei dati);
- i dati di cui al primo punto, prima di essere resi disponibili, devo-
no essere validati con le modalità indicate dalla Regione in un’apposita nota tecnica di indirizzo.
3. Con DGR n. 681 del 22/07/2016 la Regione Liguria ha approvato il documento di specifiche “Acquisizione dati derivanti da monito- raggi effettuati su specie floro-faunistiche del territorio ligure”, stabilendo che i tracciati record, le liste di valori di riferimento e le
istruzioni operative di cui alle suddette specifiche, vengano mante- xxxx aggiornati da ARPAL - Osservatorio ligure della biodiversità (Li.Bi.Oss.) e siano pubblicati sui siti xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxx.xxx.xx, ed ha stabilito che gli enti gestori dei siti rete Na- tura 2000, nonché gli enti pubblici che raccolgono dati o gestisco- no sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della bio- diversità ligure debbano far pervenire al LIBIOSS i dati rilevati se- condo le suddette specifiche e i relativi tracciati record.
4. L’Università di Genova svolge attività di ricerca e progetti nel set- tore della gestione del patrimonio naturalistico, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile, le cui conoscenze prodotte possono es- sere rese fruibili a tutti i soggetti potenzialmente interessati, attra- verso l’inserimento nell’Osservatorio Li.Bi.Oss e altri osservatori regionali, e contribuire alla realizzazione dei progetti individuati come strategici dalla Regione Liguria.
5. Il rapporto di collaborazione tra la Regione e l’Università ha per oggetto la gestione del patrimonio naturalistico, la tutela della bio- diversità e delle aree protette, lo sviluppo sostenibile a livello re- gionale e locale e persegue, più in particolare, i seguenti obiettivi generali:
a. contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità e promuovere una conservazione attiva delle aree protette regionali e dei Siti della rete Natura 2000;
b. favorire forme di green economy e lo sviluppo di green jobs, in linea con il green deal europeo e la strategia europea sulla
Biodiversità;
c. rendere più efficaci, efficienti le azioni degli Enti e promuove- re un’azione innovativa nella P.A., anche aumentando lo scambio di informazioni e partecipando a reti di livello nazio- nale ed europeo;
d. aumentare la consapevolezza dei cittadini, contribuendo alla formazione di una coscienza collettiva del rispetto della natura e alla strutturazione di comunità custodi della biodiversità.
6. Nell’ambito delle suddette attività e finalità, in data 1 febbraio 2017, era stata stipulata tra le Parti una convenzione quadro di du- rata quadriennale volta a favorire l’aumento delle conoscenze tec- niche e la promozione di attività di ricerca e formazione dei giova- ni, nonché lo scambio di informazioni sulla tutela della biodiversità e lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la promozione di pro- getti cofinanziati dalla Commissione Europea.
7. Grazie alla proficua collaborazione dell’Università, il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV), il Di- partimento di Economia (DIEC), il Dipartimento di Architettura e Design (DAD), il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) e i Giardini Botanici Hanbury (GBH) hanno partecipa- to a diversi progetti europei, con il ruolo di beneficiari in partena- riato diretto con la Regione Liguria o di soggetti attuatori della stessa Regione Liguria o di enti regionali come ARPAL (con la re- gia di Regione Liguria). Tra i progetti avviati e ad oggi ancora in corso si segnalano:
- nell’ambito del Programma Cooperazione Territoriale Tran- sfrontaliera ITALIA-FRANCIA MARITTIMO: a) il Progetto ALIEM - Action pour Limiter les risques de diffusion des espèces introduites Envahissantes en Méditerranée nell’ambito del Programma; b) il Progetto CAMBIO-VIA - Cammini e biodiversità: valorizzazione itinerari e accessibilità per la tran- sumanza; c) il Progetto NEPTUNE - Patrimonio Naturale e culturale sommerso e gestione sostenibile della subacquea ri- creativa;
- nell’ambito del Programma Cooperazione Territoriale Tran-
sfrontaliera ITALIA-FRANCIA ALCOTRA: a) il Progetto COBIODIV - Conoscere la biodiversità e gli ecosistemi per meglio proteggerli; b) il Progetto PROBIODIV - Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei territori: attuazione di una governance per la valorizzazione e la protezione attiva e partecipativa della biodiversità transal- xxxx; c) il Progetto GEBIODIV - GEstire gli ambiti di BIO- DIVersità armonizzando i metodi di gestione degli spazi pro- tetti alpini.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte inte- grante e sostanziale della stessa.
Art. 2 - Oggetto
1. Con la presente convenzione le Parti intendono proseguire nella proficua collaborazione intrapresa al fine di favorire l’aumento delle conoscenze tecniche e la promozione di attività di ricerca e forma- zione dei giovani nonché lo scambio di informazioni sulla tutela della biodiversità e lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la promozione di progetti cofinanziati dalla Commissione Europea. In particolare, le attività di collaborazione saranno sviluppate con i seguenti obiettivi specifici:
- contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità e promuovere una
conservazione attiva delle aree protette regionali e dei Siti della rete Natura 2000;
- favorire forme di green economy e lo sviluppo di green jobs, in
linea con il green deal europeo e la strategia europea sulla Biodi- versità;
- rendere più efficaci, efficienti le azioni degli Enti e promuovere
un’azione innovativa nella P.A., anche aumentando lo scambio di informazioni e partecipando a reti di livello nazionale ed europeo;
- aumentare la consapevolezza dei cittadini, contribuendo alla for-
mazione di una coscienza collettiva del rispetto della natura e alla strutturazione di comunità custodi della biodiversità.
Art. 3 - Comitato di Coordinamento
1. Per quanto riguarda l’esecuzione ed il monitoraggio della Conven- zione quadro nel suo complesso, viene costituito un Comitato di coordinamento congiunto composto da almeno due componenti, di cui uno designato da Regione e uno dall’Università di Genova.
2. Alle riunioni del Comitato di coordinamento parteciperà anche un tecnico esperto di ARPAL, in qualità di soggetto gestore dell’osservatorio Li.Bi.Oss.
3. La designazione ed eventuali variazioni nelle designazioni dovran- no essere comunicate alla controparte con nota scritta da inviarsi tramite PEC.
4. Il Comitato di coordinamento congiunto opera, a titolo gratuito, con l’obiettivo di:
- monitorare le iniziative di comune interesse;
- individuare le iniziative e i progetti da realizzare in forma coope- rativa;
- sottoporre i progetti e le iniziative di cui sopra all’approvazione delle rispettive Amministrazioni;
- monitorare le fasi di attuazione ed organizzare eventuali attività;
- promuovere all’esterno o rendere disponibili ad altre ammini- strazioni pubbliche quanto realizzato congiuntamente.
Art. 4 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra Università e Regione Liguria, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tra- mite forme proprie di collaborazione (partenariati, semina- ri/corsi/convegni, tirocinii, tesi) e tramite la stipula di accordi attuati- vi tra le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi, approvati con apposito provvedimento di- sciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra
le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scien- tifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Gli Accordi Attuativi conterranno:
- gli obiettivi da raggiungere, in coerenza con i contenuti della presente Convenzione quadro;
- le attività da svolgere e la relativa ripartizione tra ambiti di re- sponsabilità;
- i prodotti e/o i servizi da acquisirsi;
- le modalità e i tempi di attuazione;
- i vincoli organizzativi e tecnici;
- i rispettivi referenti responsabili delle attività;
- le eventuali risorse e oneri a carico delle parti;
- le disposizioni specifiche in materia di trattamento dei dati per- sonali.
4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.
Art. 5 – Oneri economici
1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4 che individueranno le eventuali risorse attivabili, con particolare ri-
ferimento ai programmi europei e nazionali, nonché la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri sa- ranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 7 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Con- venzione quadro, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e di Regione Ligu- ria coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione quadro dichiarino espressamente la reciproca collabo- razione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pub- blicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la pro- prietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sa- rà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 9 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione quadro.
Art. 10 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che Re- gione Liguria, in qualità di datore di lavoro, assume tutti gli oneri rela- tivi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli stu- denti e dei laureati ospitati presso Regione Liguria.
2. Allo stesso modo e reciprocamente l’Università, in qualità di dato- re di lavoro, assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Regione Liguria ospitato nei locali dell’Ateneo.
3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglian- za sanitaria.
4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti
cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
Art. 11 - Coperture assicurative
1. L’Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Conven- zione presso i locali di Regione Liguria sono in regola con le copertu- re assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Regione Liguria garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimen- to delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell’Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal
D.lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 13 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 14 - Controversie
1. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi con- troversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione e/o all’applicazione della presente convenzione quadro.
2. Qualora il tentativo di risoluzione in via amichevole dovesse fallire, l’eventuale controversia sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Ge- nova.
Art. 15 - Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 14 pagine e sarà registrato in ca- so d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.4.1986. Le spese di registra- zione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a Regione Liguria il rimborso della quota di spettanza.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx REGIONE LIGURIA
Il Presidente Xxxxxxxx Xxxx