MODELLO STANDARD
MODELLO STANDARD
“CONTRATTO PEGNO”
(per il caso di atto di rinnovo del pegno si utilizzerà ugualmente il presente Modello con i dovuti adattamenti)
CONTRATTO DI PEGNO
TRA
FINPIEMONTE S.P.A., con sede legale in Torino, Galleria San Xxxxxxxx n.54, capitale sociale pari a
, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013 (di seguito “Finpiemonte”);
BANCA
E
, con sede legale in , , capitale sociale pari a
, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di
(di seguito il “Finanziatore”).
Finpiemonte e il Finanziatore sono, di seguito, denominati anche come “Parti”.
PREMESSO CHE
A) Con Delibera di Giunta Regionale del 18 settembre 2017, n. 14-5624, la Regione Piemonte (di seguito “Regione”) ha istituito, nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) – Obiettivo tematico III.3 “Promuovere la competitività delle PMI” – Asse III – “Competitività dei sistemi produttivi” - Azione III.3d6.1, il Fondo “Tranched Cover Piemonte 2017”, con una dotazione finanziaria pari a Euro 23 milioni (ventitremilioni/00).
B) Tale Fondo viene impiegato quale strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle perdite registrate sulle Tranches Junior di portafogli segmentati di finanziamenti.
C) Nel mese di maggio 2018 è stato emanato un Avviso pubblico, per la selezione di uno o più enti finanziari al fine di dare attuazione agli interventi della Regione di cui sopra.
D) Il Finanziatore ha presentato Istanza di Manifestazione di Interesse, corredata dalla documentazione indicata nell'Avviso, superando la medesima selezione, giusto provvedimento in data .
E) In data il Finanziatore è risultato aggiudicatario del Lotto Finanziario di € .
F) In data le Parti hanno sottoscritto l’Accordo Convenzionale secondo quanto previsto nell’Avviso.
G) le Parti, mediante la sottoscrizione del presente contratto, intendono costituire il pegno sul Cash Collateral Junior depositato sul Conto Vincolato secondo quanto previsto nell’Avviso e nell’Accordo Convenzionale, nei termini ed alle condizioni di seguito descritti.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto di pegno, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - DEFINIZIONI
1.1. I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nel presente contratto dovranno essere interpretati, sia al singolare che al plurale, con il significato ad essi attribuito all’art. 3 dell'Accordo Convenzionale ("Definizioni").
1.2. Oltre a quanto previsto al precedente articolo, ai fini del presente contratto di pegno, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato:
Comunicazione di Addebito / Accredito: indica la comunicazione conforme al modello di cui all’allegato A inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell’articolo 4;
Comunicazione di Escussione Definitiva: indica la comunicazione conforme al modello di cui all’allegato C, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell’articolo 4;
Comunicazione di Escussione: indica la comunicazione avente i contenuti di cui all’allegato B, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell’articolo 4.
ART. 2 - COSTITUZIONE DEL PEGNO
2.1. Finpiemonte, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1851 del codice civile e del d.lgs. 21 maggio 2004 n. 170, costituisce irrevocabilmente in pegno a garanzia delle obbligazioni garantite di cui al successivo articolo 3 e in favore del Finanziatore, la somma di euro , depositata sul Conto Vincolato IBAN
aperto presso il Finanziatore.
2.2. E’ onere del Finanziatore effettuare le registrazioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. 21 maggio 2004 n. 170.
2.3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2791 del codice civile, gli interessi prodotti dal denaro costituito in pegno ai sensi del punto 2.1 che precede non saranno oggetto del pegno e pertanto saranno liquidati, al netto degli oneri fiscali, con cadenza periodica (trimestrale) a credito di un conto corrente intestato a Finpiemonte i cui estremi saranno comunicati da Finpiemonte al Finanziatore al più presto e, comunque, non oltre la data di liberazione del presente pegno.
2.4. Finpiemonte non può in alcun modo disporre delle somme costituite in pegno ai sensi del presente contratto fino alla loro liberazione, nei termini di legge, da parte del Finanziatore.
2.5. In caso di attivazione della Linea B verrà stipulato apposito contratto di pegno tra Finanziatore e Confidi, come previsto nell’Avviso.
ART. 3 - OBBLIGAZIONI GARANTITE
3.1. Il presente pegno garantisce, nei limiti dell’80%, le somme dovute al Finanziatore in relazione ai
Finanziamenti in Default comprensive di capitale, interessi standard dovuti al Finanziatore e non corrisposti dall’Impresa, ivi inclusi i costi legali e le spese di giustizia sostenute dal Finanziatore.
3.2. Il presente pegno è unico e indivisibile ex art. 2799 cod. civ.
ART. 4 - ESCUSSIONE DEL PEGNO
4.1 Il pegno potrà essere escusso dal Finanziatore con riferimento a ciascun Finanziamento, a seguito di inadempimento da parte dell’Impresa o successivamente alla classificazione del Finanziamento (secondo le procedure del Finanziatore) quale Finanziamento in Default purché detto inadempimento o detta classificazione si siano verificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto di pegno.
4.2. Il Finanziatore procederà all'escussione del pegno entro 24 mesi dalla data dell’inadempimento ovvero della classificazione del Finanziamento in Default, prelevando dal Conto Vincolato un importo pari all’80% della Perdita, come di volta in volta provvisoriamente stimata. A tal fine, il Finanziatore provvederà a inviare a Finpiemonte apposita Comunicazione di Escussione, redatta secondo il modello di cui all’allegato B al presente contratto.
4.3. Fino alla determinazione delle Perdite Definitive, il Finanziatore accrediterà o addebiterà ulteriormente il Conto Vincolato in funzione dell'aggiornamento delle Perdite Provvisorie del Portafoglio. A tal fine, il Finanziatore provvederà a inviare a Finpiemonte apposita Comunicazione di Addebito/Accredito redatta secondo il modello di cui all’allegato A al presente contratto. Resta inteso che, in conformità all’Avviso e all’Accordo Convenzionale, il Conto Vincolato non potrà essere addebitato per una somma superiore all’80
% della Perdita, e che, pertanto, il restante 20% della Perdita rimarrà a carico del Finanziatore.
4.4. Successivamente ai prelievi di cui al precedente articolo 4.2. e non necessariamente entro il termine di cui al medesimo articolo, ma conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti, il Finanziatore perverrà al computo di ciascuna Perdita Definitiva, cristallizzando l'importo della medesima e quindi l'importo della relativa garanzia escussa sarà definitivo. Ai fini di quanto previsto dall'art. 12.5. dell'Accordo Convenzionale (surroga di Finpiemonte), il Finanziatore provvederà a comunicare ciascuna Perdita Definitiva in occasione delle comunicazioni periodiche di cui all'articolo 7.2. dell'Accordo Convenzionale stesso ovvero in occasione della Comunicazione di Escussione Definitiva.
4.5. Il presente pegno può essere escusso anche parzialmente; a fronte di ciascuna escussione parziale il pegno continuerà comunque a gravare sulle somme residue.
4.6. Una volta che sia pervenuto all’individuazione della Perdita Definitiva relativa a ciascun Finanziamento in Default ovvero alla scadenza dell'Accordo Convenzionale (secondo quanto previsto all’articolo 13 dell’Accordo Convenzionale), il Finanziatore provvederà ad inviare a Finpiemonte la Comunicazione di Escussione Definitiva, redatta secondo il modello di cui all’allegato C al presente contratto. Finpiemonte provvederà a dare conferma della ricezione della predetta comunicazione e il Finanziatore libererà le eventuali somme residue ancora costituite in pegno sul Conto Vincolato, fatto salvo quanto previsto all’art.
5.12 dell’Accordo Convenzionale.
ART. 5 - PROCEDURE DI RECUPERO
5.1. Le procedure di recupero sono disciplinate dall’articolo 12 dell'Accordo Convenzionale, cui si rinvia.
ART. 6 - IMPUTAZIONE DELLE PERDITE E DEGLI INCASSI
6.1. Le Parti concordano che ogni Perdita sul Portafoglio sarà imputata come segue:
a) in primo luogo, sarà imputata a riduzione della Tranche Junior (sempre nei limiti rispettivamente dell’80% di competenza di Finpiemonte e del 20% di competenza del Finanziatore);
b) in secondo luogo, qualora sia presente un pegno costituito da consorzi fidi, sarà imputata alla tranche mezzanine ,a partire dal momento in cui la tranche Junior sarà ridotta a zero;
c) in terzo luogo, sarà imputata alla Tranche Senior, a partire dal momento in cui la Tranche Junior e l’eventuale tranche mezzanine, si sarà ridotta a zero.
6.2. Le Parti concordano che ogni importo incassato in relazione ai Finanziamenti, comprese le somme recuperate relative ai Finanziamenti in Default, sarà ripartito come segue:
(i) in primo luogo, sarà imputato alla Tranche Senior, fino alla sua completa ricostituzione; e
(ii) in secondo luogo, sarà imputato alla Tranche Mezzanine (sempre nei limiti rispettivamente dell’80% di competenza dei consorzi fidi e del 20% di competenza del Finanziatore); e
(iii) in terzo luogo, sarà imputato alla Tranche Junior (sempre nei limiti rispettivamente dell’80% di competenza di Finpiemonte e del 20% di competenza del Finanziatore).
ART. 7 - ULTERIORI IMPEGNI DEL FINANZIATORE
7.1. Il Finanziatore si impegna nei confronti di Finpiemonte a:
a) informare Finpiemonte della volontà di escutere la garanzia, ai sensi dell’articolo 4.4 e degli addebiti o accrediti a titolo provvisorio e/o definitivo del Conto Vincolato ai sensi dell’articolo 4.2, mediante l’invio della Comunicazione di Addebito/Accredito fermo restando che il Finanziatore potrà scegliere di sostituire la Comunicazione di Escussione con il resoconto di cui all’articolo 7.2 dell’Accordo Convenzionale, inclusivo dei dati di cui all’articolo 7.2 d);
b) informare Finpiemonte del computo delle Perdite Definitive ai sensi dell’articolo 4.3, mediante invio della Comunicazione di Escussione Definitiva, fermo restando che il Finanziatore potrà scegliere di sostituire la Comunicazione di Escussione Definitiva con il resoconto di cui all’articolo 7.2 dell’Accordo Convenzionale inclusivo dei dati di cui all’articolo 7.2 d); e
c) inviare con cadenza periodica almeno semestrale un resoconto delle attività svolte secondo quanto previsto dall’articolo 7.2 dell’Accordo Convenzionale.
ART. 8 - EFFICACIA
8.1. Il presente pegno produrrà effetti fino all’integrale soddisfacimento delle obbligazioni garantite come identificate al precedente articolo 3 e comunque sino a quando avrà efficacia l'Accordo Convenzionale, secondo quanto previsto all'articolo 13 dello stesso.
8.2 Successivamente alla scadenza del Finanziamento avente la durata più lunga ovvero allo scadere (ove
previsto) o alla intervenuta inefficacia dell’Accordo Convenzionale, previa comunicazione a Finpiemonte, il Finanziatore ha facoltà di svincolare parte delle somme ancora depositate in pegno sul Conto Vincolato in modo che l’entità del Cash Collateral depositato sul Conto Vincolato, a copertura della Tranche Junior, venga ridotta ad un ammontare non inferiore all’ammontare complessivo del capitale, interessi e spese maturate, ancora da rimborsarsi dei Finanziamenti in essere anche se non in fase di contenzioso ovvero non ancora qualificati quali Finanziamenti in Default, così come di quelli qualificati quali Finanziamenti in Default.
8.3 Tuttavia oltre a quanto previsto all’articolo 13 dell’Accordo Convenzionale e dall’articolo 8.1 che precede, allo scadere del periodo di 36 mesi dal termine di scadenza del Finanziamento avente durata più lunga, qualora l'Accordo Convenzionale non sia ancora venuto a scadenza e sussistano Finanziamenti in fase di contestazione, giudiziale o stragiudiziale, ovvero da recuperare o in fase di recupero, giudiziale o stragiudiziale, le Parti potranno accordarsi affinché le Perdite Provvisorie allocate sulla Tranche Junior, siano considerate tutte Perdite Definitive e quindi sia definitivo l'importo complessivo della garanzia escussa e non si possa più dar luogo ad ulteriori addebiti o accrediti sul Conto Vincolato. In questo caso il Finanziatore potrà inviare a Finpiemonte la Comunicazione di Escussione Definitiva alla quale conseguirà la liberazione delle somme ancora costituite in pegno, giungendo quindi alla conclusione della Tranched Cover.
ART. 9 - SPESE
Gli oneri e le spese connesse alla stipula del presente contratto sono a carico del Finanziatore.
ART. 10 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
10.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.
10.2. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Tribunale di Torino. Sono comunque ferme le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.
Torino,
Per Finpiemonte S.p.A.
Per il Finanziatore
Allegati
A. Modello di Comunicazione di Addebito / Accredito;
B. Modello di Comunicazione di Escussione;
C. Modello di Comunicazione di Escussione Definitiva.
Allegato A COMUNICAZIONE DI ADDEBITO / ACCREDITO
Spettabile
Finpiemonte S.p.A. Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx 00 Xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Egregi Signori,
Oggetto: Comunicazione di Addebito / Accredito ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data
Facciamo riferimento all’Articolo 4 del contratto di pegno in oggetto (il “Contratto di pegno ”) come successivamente confermato.
Il Finanziamento da noi concluso con l’Impresa , è stato classificato come Finanziamento in Default.
Con la presente vogliamo informarVi del fatto che, conseguentemente, la Perdita stimata alla data del
è pari ad euro ; il conto è quindi stato [addebitato/accreditato] di un importo pari ad
euro .
Cordiali saluti.
Torino,
Allegato B COMUNICAZIONE DI ESCUSSIONE
INFORMAZIONI E DATI DA TRASMETTERE A FINPIEMONTE IN CASO DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA
□ Estremi dell’Impresa e del Finanziamento;
□ Importo dell’esposizione dell’Impresa beneficiaria per capitale, interessi contrattuali ed interessi di mora, al momento della richiesta di attivazione della garanzia;
□ Causale dell’evento che ha dato origine al Default;
□ importo stimato della futura perdita.
Allegato C
COMUNICAZIONE DI ESCUSSIONE DEFINITIVA DELLA POSIZIONE
Egregi Signori,
Spettabile
Finpiemonte S.p.A. Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx 00 Xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Oggetto: Comunicazione di Escussione Definitiva ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data
Facciamo riferimento all’Articolo 4 del contratto di pegno tra noi concluso in data (il
“Contratto di pegno”) come successivamente confermato e al contratto di finanziamento concluso da noi in data con l’Impresa (il “Contratto di Finanziamento”).
I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Pegno.
Facendo seguito alla nostra Comunicazione di Escussione datata e alla Comunicazione di Addebito o Accredito datata , Vi comunichiamo che le Perdite registrate con riferimento al Contratto di Finanziamento sono state definitivamente contabilizzate e cristallizzate per un importo di Euro
.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, Vi comunichiamo che non daremo corso ad ulteriori accrediti e/o addebiti a valere sul Cash Collateral Junior in relazione al Contratto di Finanziamento in oggetto.
Cordiali saluti
Torino,