ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO
ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO
tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)
L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo «l’Unione», da un lato, e
LA REPUBBLICA DEL CAMERUN, in prosieguo «il Camerun», dall’altro lato,
in prosieguo, collettivamente, «le parti»,
VISTO l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro lato, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in prosieguo «l’accordo di Cotonou»;
VISTA la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), con particolare riferimento alle condizioni cui è subordinato il rilascio ad opera di parti della CITES delle licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II o III, segnatamente che tali esemplari non siano stati ottenuti in violazione delle leggi in materia di protezione della fauna e della flora in vigore nello Stato esportatore;
VISTA la normativa forestale in vigore in Camerun e, in particolare, il codice forestale e le altre normative pertinenti applicabili al settore forestale;
VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (2);
CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione europea al Consiglio dell’Unione europea e al Parlamento europeo relativa a un piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) (3) quale primo passo per affrontare l’urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname;
CONSIDERANDO la dichiarazione ministeriale di Yaoundé del 16 ottobre 2003 sull’applicazione delle normative e sulla governance nel settore forestale;
CONSIDERANDO la dichiarazione comune del 28 settembre 2007 firmata a Yaoundé tra il Camerun e la Commissione europea sulla negoziazione di un accordo volontario di partenariato sull’iniziativa FLEGT;
CONSIDERANDO la dichiarazione di principio, giuridicamente non vincolante ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste, adottata il 14 agosto 1994, e lo strumento giuridicamente non vincolante relativo a tutti i tipi di foreste, adottato il 31 gennaio 2008 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (4);
CONSIDERANDO i principi della dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti allo sviluppo, adottati il 2 marzo 2005 a Parigi dal forum di alto livello dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), rafforzati dal programma d’azione di Accra del settembre 2008 e ribaditi dalle parti;
CONSIDERANDO l’importanza che le parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del Millennio stabiliti dalle Nazioni Unite;
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
(3) COM(2003) 251 def. del 21.5.2003.
(4) A/RES 62/98, 31 gennaio 2008.
CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi esposti nella dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, nel contesto della salvaguardia e della gestione sostenibile delle foreste, in particolare del principio 10 riguardante l’impor tanza rivestita dalla sensibilizzazione dei cittadini e dalla partecipazione alle questioni ambientali e del principio 22 riguardante il ruolo essenziale svolto dalle popolazioni autoctone e da altre comunità locali nella gestione dell’ambiente e nello sviluppo;
RISOLUTE a compiere ogni possibile sforzo per ridurre al minimo gli effetti negativi che potrebbero risultare quale diretta conseguenza dell’attuazione del presente accordo per le comunità autoctone e locali e per le popolazioni povere;
RIBADENDO l’importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dagli altri accordi multilaterali di cui all’allegato IA dell’accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, nonché alla necessità di applicarli;
CONSIDERANDO i costanti sforzi compiuti dal Camerun al fine di promuovere in generale una gestione sostenibile delle risorse forestali e della fauna su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di garantire la legalità di tutti i flussi di legname;
CONSIDERANDO l’importanza che le parti attribuiscono alla partecipazione della società civile, del settore privato e delle popolazioni locali e rivierasche, comprese le popolazioni autoctone, alla riuscita delle politiche di gestione nel settore forestale, in particolare tramite consultazioni e l’informazione del pubblico;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
a) «legname e suoi derivati»: i prodotti elencati nell’allegato I-A;
b) «legname e suoi derivati in transito»: il legname e i suoi derivati originari di un paese terzo che entrano sotto con trollo doganale nel territorio del Camerun e ne riescono sotto la stessa forma, conservando la propria origine;
c) «importazione nell’Unione europea»: l’immissione in libera pratica nell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 79 del re golamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), di legname e suoi derivati che non possono essere definiti «merci prive di carattere commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istitui sce il codice doganale comunitario (2);
d) «immissione in libera pratica»: regime doganale dell’Unione europea che attribuisce la posizione doganale di merce dell’Unione europea ad una merce che non è dell’Unione europea [in riferimento al regolamento (CE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario] e che implica: la riscossione dei dazi dovuti all’importazione; la riscossione,
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
ove opportuno, di altri oneri; l’applicazione delle misure di politica commerciale, nonché di divieti e restrizioni; l’esple tamento delle altre formalità previste per l’importazione delle merci;
e) «esportazione»: l’operazione mediante la quale il legname e i suoi derivati prodotti o acquisiti in Camerun lasciano mate rialmente il territorio del Camerun o ne sono portati fuori, fatta eccezione per il legname e i suoi derivati in transito nel territorio camerunese sotto il controllo delle autorità doga nali del Camerun;
f) «nomenclatura SA»: codice a quattro cifre che figura nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci stabilito dalla Convenzione inter nazionale sul sistema armonizzato di designazione e codifi cazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle do gane conformemente alle nomenclature combinate dell’Unione europea e della Comunità economica e moneta ria dell’Africa centrale (CEMAC);
g) «licenza FLEGT»: una licenza che attesta la provenienza di un carico da fonte legale e verificata conformemente ai criteri stabiliti nel presente accordo;
h) «autorità di rilascio delle licenze»: l’autorità designata dal Camerun per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT;
i) «autorità competenti»: le autorità designate dagli Stati mem bri dell’Unione europea per la verifica delle licenze FLEGT;
j) «carico»: quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT, spedito dal Camerun da uno speditore o trasportatore e presentato per l’immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell’Unione europea;
k) «legname prodotto o acquisito legalmente»: legname, com preso il legname importato, proveniente da uno o più pro cessi di produzione o di acquisizione conformi all’insieme dei criteri derivanti dai testi giuridici e normativi in vigore in Camerun, applicabili al settore forestale e verificati/controllati conformemente alle modalità precisate nell’allegato II.
Articolo 2
Obiettivo
1. L’obiettivo del presente accordo è fornire un quadro giu ridico inteso a garantire che tutto il legname e tutti i suoi derivati provenienti dal Camerun e importati nell’Unione euro pea, contemplati dal presente accordo, siano stati prodotti o acquisiti legalmente.
2. In questo contesto, le parti convengono, tra l’altro di:
a) promuovere il commercio di legname e suoi derivati;
b) stabilire una base per il dialogo e la cooperazione;
c) promuovere lo sviluppo delle industrie forestali in Camerun e rafforzare quindi la competitività del settore;
d) creare e favorire opportunità economiche per le comunità rivierasche e le imprese locali;
e) rafforzare le capacità delle parti interessate camerunesi age volando l’instaurazione di un clima favorevole agli investi menti nella gestione sostenibile delle foreste.
Articolo 3
Campo di applicazione
Il presente accordo si applica a tutto il legname e a tutti i suoi derivati soggetti al sistema di licenze FLEGT ed elencati nell’allegato I-A.
Articolo 4
Sistema di licenze FLEGT
1. È istituito tra le parti del presente accordo un sistema di licenze concernente l’applicazione delle normative, la xxxxxx xxxxx e il commercio nel settore forestale (in prosieguo «sistema di licenze FLEGT») che stabilisce una serie di procedure e con dizioni allo scopo di verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione eu ropea sono stati prodotti o acquisiti legalmente. L’Unione euro
pea accetta per l’importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dal Camerun coperti da licenze FLEGT.
2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell’allegato I-A. Il legname e i suoi derivati elencati nell’allegato I-B non possono essere esportati dal Came run.
3. Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per applicare il sistema di licenze FLEGT.
Articolo 5
Autorità di rilascio delle licenze
1. Il Camerun designa la propria autorità di rilascio delle licenze FLEGT e ne comunica gli estremi alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.
2. L’autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti o acquisiti legalmente, in con formità alla normativa di cui all’allegato II. Detta autorità rila scia, secondo modalità specificate nell’allegato III-A, licenze FLEGT che coprono i carichi di legname e suoi derivati prodotti o acquisiti legalmente in Camerun e destinati all’esportazione nell’Unione europea.
3. L’autorità non rilascia licenze FLEGT per il legname e i suoi derivati composti da, o comprendenti, legname e suoi derivati importati in Camerun da un paese terzo in una forma che le leggi di tale paese vietano di esportare o per la quale esistono prove che il legname e i suoi derivati in questione sono stati prodotti o acquisiti in violazione delle leggi del paese in cui sono stati abbattuti gli alberi.
4. L’autorità di rilascio delle licenze documenta e rende ac cessibili al pubblico le proprie procedure per il rilascio delle licenze FLEGT.
Articolo 6
Autorità competenti dell’Unione europea
1. La Commissione europea comunica al Camerun gli estremi delle autorità competenti di ciascuno Stato membro dell’Unione europea e i rispettivi ambiti territoriali di compe tenza.
2. Le autorità competenti verificano che ogni carico sia og getto di una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell’Unione europea. Le procedure per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea di carichi coperti da una licenza FLEGT sono descritte nell’allegato IV.
3. Le autorità competenti aggiornano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.
4. In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone e agli organismi designati dal Camerun come controllori indipendenti l’accesso ai documenti e ai dati pertinenti.
5. Tuttavia, il legname e i suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estin zione (CITES) e per i quali è stata rilasciata una licenza FLEGT, al momento dell’ingresso nell’Unione europea saranno sottopo sti unicamente alla verifica prevista dal regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (1) me diante il controllo del loro commercio, in quanto la licenza FLEGT attesta anche che il legname è stato prodotto o acquisito legalmente.
Articolo 7
Licenze FLEGT
1. Le licenze FLEGT sono rilasciate dall’autorità di rilascio per attestare che il legname e i suoi derivati sono stati prodotti o acquisiti legalmente.
2. Le licenze FLEGT sono redatte utilizzando un modulo bilingue (francese e inglese) e sono compilate in francese o in inglese.
3. Le parti possono predisporre, di comune accordo, un si stema elettronico per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.
4. Le licenze FLEGT sono rilasciate in conformità delle pro cedure descritte nell’allegato X.
Xxxxxxxx 0
Legname prodotto o acquisito legalmente
1. Ai fini del presente accordo, all’articolo 1, lettera k), e nell’allegato II figura una definizione del legname prodotto o acquisito legalmente.
2. L’allegato II indica inoltre la legislazione nazionale del Camerun che deve essere rispettata per consentire il rilascio di una licenza FLEGT. Sono previste «griglie di valutazione della legalità», con criteri, indicatori e parametri di controllo che consentono di accertare la conformità alla normativa in vigore.
Articolo 9
Verifica della legalità del legname prodotto o acquisito
1. Il Camerun istituisce un sistema per verificare che il le gname e i suoi derivati siano stati prodotti o acquisiti legal
(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
mente e che soltanto i carichi debitamente verificati vengano esportati nell’Unione europea. Il sistema di verifica della legalità comprende controlli di conformità allo scopo di fornire garan zie che il legname e i suoi derivati da esportare nell’Unione europea siano stati prodotti o acquisiti legalmente e che non siano state rilasciate licenze FLEGT per carichi di legname che non sono stati prodotti o acquisiti legalmente o che proven gono da fonti sconosciute. Il sistema prevede inoltre procedure volte a evitare che il legname di origine illegale o ignota entri nella catena di approvvigionamento.
2. Il sistema di verifica della legalità del legname e dei suoi derivati è descritto nell’allegato III-A.
3. Il Camerun verifica la legalità del legname e dei suoi de rivati esportati verso i mercati esterni all’Unione europea e ven duti sui mercati nazionali e del legname e dei suoi derivati importati.
Articolo 10
Consultazioni sulla validità delle licenze FLEGT
1. In caso di dubbi circa la validità di una licenza FLEGT, l’autorità competente interessata può chiedere ulteriori informa zioni all’autorità di rilascio.
2. Se l’autorità di rilascio non risponde entro 21 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, o se le informazioni integrative ricevute confermano l’irregolarità, o se le informazioni riportate sulla licenza FLEGT non corrispon dono al carico, l’autorità competente interessata non accetta la licenza FLEGT e decide il seguito da dare in conformità della legislazione nazionale vigente. L’autorità di rilascio delle licenze ne viene informata.
3. Per contro, se dalle informazioni integrative fornite dall’autorità di rilascio delle licenze risulta che la licenza FLEGT è valida, questa viene accolta e segue le procedure descritte nell’allegato IV.
Articolo 11
Controllore indipendente
1. Per accertare le prestazioni e l’efficienza del sistema di licenze FLEGT di cui all’allegato VI, le parti convengono sulla necessità di avvalersi in periodi prestabiliti dei servizi di un controllore indipendente.
2. Il Camerun, in consultazione con l’Unione europea, si avvale dei servizi del controllore indipendente.
3. Il controllore indipendente comunica le proprie osserva zioni alle parti tramite relazioni complete predisposte confor memente alla procedura descritta nell’allegato VI.
4. Le parti agevolano l’attività del controllore indipendente, in particolare garantendogli l’accesso, nei rispettivi territori, alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue mansioni. Le parti possono tuttavia trattenere, conformemente alle rispet tive normative sulla protezione dei dati, informazioni che non sono autorizzate a divulgare.
5. Il Camerun pubblica la relazione del controllore indipen dente conformemente alle modalità e ai meccanismi previsti negli allegati VI e VII.
Articolo 12
Scambi di informazioni sul funzionamento del sistema FLEGT
1. Nel comune obiettivo di proteggere l’integrità e la reputa zione del sistema di licenze FLEGT istituito nel quadro del presente accordo, le parti si impegnano a informarsi reciproca mente e senza indugio di qualsiasi sospetto riguardante possibili casi di frode nell’utilizzo o nel rilascio delle licenze FLEGT, anche per legname e suoi derivati che comprendono importa zioni da fonti sospette di paesi terzi, e di elusione abusiva o sleale del sistema di licenze FLEGT.
2. Non costituiscono casi di elusione ai sensi del presente articolo le esportazioni di legname e suoi derivati di cui è stata verificata la legalità verso i paesi importatori di legname diversi da quelli dell’Unione europea, con i quali il Camerun intrattiene relazioni commerciali.
2. Alla fornitura di tali risorse integrative si applicano le normali procedure di programmazione dell’assistenza al Came run dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, oltre che le procedure di bilancio dello stesso Camerun.
3. Le parti valutano la necessità di disporre di un meccani smo comune attraverso il quale coordinare il finanziamento e i contributi tecnici della Commissione europea e degli Stati mem bri dell’Unione europea a sostegno delle misure di accompagna mento nel quadro del programma settoriale per le foreste e l’ambiente.
4. Il Camerun provvede a integrare il consolidamento delle capacità per l’attuazione del presente accordo negli strumenti nazionali di pianificazione come, per esempio, il programma settoriale per le foreste e l’ambiente e le strategie di riduzione della povertà.
5. Le parti provvedono affinché le attività legate all’attua zione del presente accordo siano coordinate con le iniziative di sviluppo pertinenti come ad esempio:
a) il sostegno allo sviluppo locale;
b) la promozione dell’industrializzazione del settore forestale;
c) il rafforzamento delle capacità.
Articolo 13
Entrata in vigore del sistema di licenze FLEGT
1. Le parti stabiliscono di comune accordo la data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT sarà operativo.
2. L’avvio del rilascio delle licenze FLEGT è preceduto da una valutazione tecnica congiunta i cui obiettivi e criteri sono previ sti nell’allegato VIII.
Articolo 14
Calendario di attuazione dell’accordo
1. Le parti approvano il calendario di attuazione di cui all’allegato IX.
2. Il consiglio congiunto di attuazione previsto dall’articolo 19, avvalendosi del comitato congiunto di monito raggio, valuta i progressi compiuti nell’attuazione rispetto al calendario di cui all’allegato IX.
Articolo 15
Misure di accompagnamento
1. Le parti hanno identificato gli ambiti di cui all’allegato X quali settori nei quali occorrono ulteriori risorse tecniche e finanziarie per applicare il presente accordo.
6. Al conferimento di risorse integrative si applicano le pro cedure che disciplinano l’assistenza dell’Unione europea secondo quanto disposto dall’accordo di Cotonou, nonché quelle che disciplinano l’assistenza bilaterale offerta al Camerun da cia scuno degli Stati membri dell’Unione europea, ferme restando le procedure di finanziatori interessati nel rispetto dei principi sanciti nella dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti allo sviluppo. A questo proposito, le risorse integrative finanzie ranno le attività di cui al paragrafo 5 nel quadro e nella logica del programma settoriale per le foreste e l’ambiente.
Articolo 16
Partecipazione delle parti interessate all’attuazione dell’accordo
1. Il Camerun consulta regolarmente le parti interessate ca merunesi riguardo all’attuazione del presente accordo, nel qua dro di un Comitato nazionale di monitoraggio o tramite altre piattaforme di concertazione, tenendo conto della normativa camerunese relativa al regime delle foreste e della fauna e di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore che disciplinano l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
2. Le modalità di istituzione di un Comitato nazionale di monitoraggio e i rispettivi ruoli delle varie parti interessate camerunesi nell’attuazione del presente accordo sono descritti, tra l’altro, negli allegati III-A, III-B e X.
3. L’Unione europea consulta regolarmente le parti interes sate europee sull’attuazione del presente accordo, in base alla Convenzione di Aarhus del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, nonché sul recepimento del diritto dell’Unione.
Articolo 17
Clausole di salvaguardia sociale, economica e ambientale delle comunità locali e autoctone
1. Nell’intento di ridurre al minimo gli eventuali effetti ne gativi del sistema di licenze FLEGT sulle comunità autoctone e locali interessate, le parti convengono di valutare l’incidenza del presente accordo sul loro stile di vita.
2. Le parti sorvegliano le ripercussioni economiche e am bientali del presente accordo su tali collettività e adottano mi sure ragionevoli appropriate per attenuare gli effetti negativi.
Articolo 18
Incentivi di mercato
L’accesso al mercato dell’Unione del legname e dei suoi derivati importati dal Camerun ai sensi del presente accordo è accom pagnato da azioni di promozione del legname e dei suoi derivati in questione come di seguito specificato:
a) promozione delle politiche di approvvigionamento pubblico e privato che riconoscano gli sforzi compiuti per garantire un approvvigionamento di prodotti forestali ottenuti legal mente, in particolare il legname e i suoi derivati;
b) promozione sul mercato dell’Unione europea di legname e suoi derivati corredati di licenza FLEGT;
c) promozione a livello internazionale del sistema di verifica della legalità istituito nel quadro del presente accordo.
Articolo 19
Dispositivo istituzionale di attuazione
1. Dopo la ratifica del presente accordo, le parti istituiscono una struttura decisionale denominata «consiglio congiunto per l’attuazione» (in prosieguo «il Consiglio») e una struttura consul tiva denominata «comitato congiunto di monitoraggio» (CCM).
2. Il consiglio è costituito da due rappresentanti, ciascuno dei quali è designato dalla propria parte. Su delega delle parti, il consiglio vigila sull’attuazione e delibera per consenso. Le deci sioni sono formalizzate sotto forma di risoluzioni firmate dai rappresentanti delle parti. Il consiglio è responsabile dell’attua zione del presente accordo. Inoltre, il consiglio:
a) si riunisce alle date concordate dalle parti;
b) stabilisce le proprie norme procedurali;
c) rende pubblica una relazione annuale il cui contenuto figura in dettaglio nell’allegato VII del presente accordo;
d) provvede affinché i lavori del CCM siano trasparenti e le informazioni e i risultati che li riguardano siano accessibili al pubblico;
e) definisce le modalità di risoluzione delle controversie e par tecipa alla ricerca di soluzioni reciprocamente soddisfacenti per garantire il buon funzionamento dell’accordo, in confor mità dell’articolo 24;
f) esamina le modifiche delle disposizioni del presente accordo e adotta quelle relative agli allegati, conformemente all’articolo 29.
3. Posto sotto l’autorità del consiglio, il CCM, i cui membri sono designati dalle parti, assicura la vigilanza e la valutazione dell’attuazione del presente accordo. Favorisce inoltre il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti. Inoltre, il CCM:
a) si riunisce almeno due (2) volte all’anno alle date e nei luoghi stabiliti dal consiglio e formula raccomandazioni adottate per consenso destinate al consiglio;
b) elabora l’ordine del giorno dei propri lavori e i termini di riferimento per le azioni comuni;
c) stabilisce, previa approvazione del consiglio, le proprie norme procedurali;
d) è presieduto in occasione delle riunioni da un sistema di copresidenza;
e) può istituire gruppi di lavoro o altri organismi ausiliari nei settori che richiedono competenze specifiche.
4. Le funzioni del CCM sono definite nell’allegato XI del presente accordo.
Articolo 20
Comunicazioni sull’attuazione dell’accordo
1. I rappresentanti delle parti responsabili delle comunica zioni ufficiali sull’attuazione del presente accordo sono:
a) per il Camerun: il ministro delle foreste;
b) per l’Unione europea: il capo della delegazione dell’Unione europea in Camerun.
2. Le parti si comunicano tempestivamente le informazioni necessarie per l’attuazione del presente accordo.
Articolo 21
Informazioni rese pubbliche
1. Le informazioni rese pubbliche rappresentano uno degli elementi fondamentali per rafforzare la governance nel quadro dell’applicazione del presente accordo. Per conseguire l’obiettivo di garantire la trasparenza del funzionamento del sistema di licenze FLEGT in Camerun e nell’Unione europea, le parti con vengono di fare ricorso ai meccanismi di comunicazione più appropriati, vale a dire: mezzi di comunicazione scritti e audio visivi, Internet, seminari e pubblicazioni di vario tipo. Le infor mazioni rese pubbliche sono descritte nell’allegato VII del pre sente accordo.
2. Le parti convengono inoltre che le attribuzioni, le proce dure e le modalità di funzionamento del consiglio e del CCM saranno rese pubbliche.
Articolo 22
Informazioni riservate
1. Ciascuna parte si impegna, nei limiti prescritti dalle pro prie normative, a non divulgare le informazioni riservate scam biate nell’ambito del presente accordo. Nessuna delle parti di vulga al pubblico, né autorizza le proprie autorità coinvolte nell’attuazione del presente accordo a divulgare, le informazioni scambiate nell’ambito del presente accordo che costituiscono segreti commerciali o informazioni commerciali riservate.
2. Fermo restando il precedente paragrafo 1, le seguenti in formazioni non saranno considerate riservate:
a) numero di licenze FLEGT rilasciate dal Camerun e ricevute dall’Unione europea e volume del legname e dei suoi derivati esportati dal Camerun e ricevuti dall’Unione europea;
b) nome e indirizzo dei titolari delle licenze FLEGT e degli importatori.
Articolo 23
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio cui è applicabile il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite in detto trattato e, dall’altra, al territorio del Camerun.
Articolo 24
Risoluzione delle controversie
1. Le parti cercano di comporre qualunque controversia ri guardante l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.
2. Qualora una controversia non venga risolta mediante con sultazioni tempestive, la parte più diligente può sottoporre la controversia al consiglio, che si adopera per proporre modalità di risoluzione alle parti. Al consiglio vengono fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situa zione al fine di trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il consiglio può sottoporre la questione al CCM. Il CCM dispone di un termine fissato dal consiglio per trasmettere la propria proposta di soluzione al consiglio, che si impegna a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare il corretto funzionamento del presente accordo.
3. Nel caso in cui il consiglio non riesca a comporre la controversia, le parti possono:
a) chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo;
b) nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia a norma del paragrafo 3, lettera a), ricorrere all’arbitrato.
4. Il consiglio stabilisce le modalità di consultazione, di me diazione e di arbitrato, in linea con quelle convenute nel quadro dell’accordo di partenariato economico o, nel periodo interme dio, dell’accordo di partenariato economico interinale concluso tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e l’Africa centrale (Camerun), dall’altro lato.
Articolo 25
Sospensione
1. Ciascuna parte può sospendere l’applicazione del presente accordo. La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate per iscritto all’altra parte.
2. Le disposizioni del presente accordo cessano di applicarsi dopo 90 giorni di calendario dalla notifica.
3. L’applicazione del presente accordo riprende dopo trenta giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso l’appli cazione informa l’altra parte che i motivi della sospensione non sussistono più.
Articolo 26
Allegati
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte inte grante.
Articolo 27
Durata e proroga
Il presente accordo rimarrà in vigore per un periodo di sette (7) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e potrà essere pro rogato tacitamente dalle parti per periodi della stessa durata, a meno che una parte non ponga termine al presente accordo comunicando all’altra parte la propria decisione almeno dodici
(12) mesi prima della scadenza del periodo in corso.
Articolo 28
Denuncia dell’accordo
Fatto salvo l’articolo 27, ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo dodici (12) mesi dalla data di tale notifica.
Articolo 29
Modifiche
1. Per il tramite del proprio rappresentante in seno al consi glio, se una parte desidera modificare il presente accordo comu nica all’altra parte la propria proposta almeno tre (3) mesi prima della riunione successiva del CCM. Il consiglio incarica il CCM di esaminare la proposta. In caso di consenso, quest’ultimo formula una raccomandazione che trasmette al consiglio per una valutazione. Ciascun rappresentante esamina la raccoman dazione e, se concorda, ne informa l’altra parte per convenire una data per la firma e ciascuna parte la adotta a norma delle proprie procedure interne.
2. Le modifiche approvate dalle parti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, e fermo re stando l’esame da parte del CCM, le modifiche degli allegati sono adottate dal consiglio.
4. Tutte le notifiche relative a modifiche vengono inviate ai depositari del presente accordo ed entrano in vigore nei termini e nelle forme definiti al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 30
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, tutti i testi facenti fede. In caso di divergenza prevale il testo in lingua francese.
Articolo 31
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure neces sarie a tal fine.
2. La notifica è trasmessa al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al ministro degli Affari esteri del Came run, depositari congiunti del presente accordo.
Съставено в Брюксел на шести октомври две хиляди и десета година. Hecho en Bruselas, el seis de octubre de dos mil diez.
V Bruselu dne šestého října dva tisíce deset.
Udfærdiget i Bruxelles den sjette oktober to tusind og ti. Geschehen zu Brüssel am sechsten Oktober zweitausendzehn.
Kahe tuhande kümnenda aasta oktoobrikuu kuuendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δέκα.
Done at Brussels on the sixth day of October in the year two thousand and ten. Fait à Bruxelles, le six octobre deux mille dix.
Fatto a Bruxelles, addì sei ottobre duemiladieci. Briselē, divi tūkstoši desmitā gada sestajā oktobrī.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx.
Xxxx Xxxxxxxxxxx, a kétezer-tizedik év október hatodik napján. Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u għaxra. Gedaan te Brussel, de zesde oktober tweeduizend tien.
Sporządzono w Brukseli dnia szóstego października roku dwa tysiące dziesiątego. Feito em Bruxelas, em seis de Outubro de dois mil e dez.
Întocmit la Bruxelles la șase octombrie două mii zece. V Bruseli dňa šiesteho októbra dvetisícdesať.
V Bruslju, dne šestega oktobra leta dva tisoč deset.
Tehty Brysselissä kuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakymmenen. Som skedde i Bryssel den sjätte oktober tjugohundratio.
За Европейския съюз Por la Unión Europea Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l’Union européenne Per l’Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen
За Република Камерун
Por la República de Camerún Za Kamerunskou republiku For Republikken Cameroun Für die Republik Kamerun Kameruni Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Καμερούν For the Republic of Cameroon Pour la République du Cameroun Per la Repubblica del Camerun Kamerūnas Republikas vārdā – Kamerūno Respublikos vardu
A Kameruni Köztársaság részéről Għar-Repubblika tal-Kamerun Voor de Republiek Kameroen
W imieniu Republiki Kamerunu Pela República dos Camarões Pentru Republica Camerun
Za Kamerunskú republiku Za Republiko Kamerun
Kamerunin tasavallan puolesta För republiken Kamerun
INDICE DEGLI ALLEGATI
Allegato I-A+-B A - Elenco dei prodotti soggetti a licenza FLEGT
B - Elenco dei prodotti di cui è vietata l’esportazione
Allegato II Griglie di valutazione della legalità Allegato III-A+-B A - Sistema di verifica della legalità
B - Quadro istituzionale del sistema di verifica della legalità
Allegato IV Condizioni che disciplinano l’immissione in libera pratica nell’Unione europea del legname e dei suoi derivati esportati dal Camerun e corredati di una licenza FLEGT
Allegato V Condizioni che disciplinano il rilascio di licenze FLEGT
Allegato VI Termini di riferimento per l’audit indipendente del sistema di verifica della legalità Allegato VII Informazioni rese pubbliche
Allegato VIII Criteri di valutazione del sistema di verifica della legalità Allegato IX Calendario di attuazione dell’accordo
Allegato X Misure di accompagnamento e meccanismi di finanziamento Allegato XI Comitato congiunto di monitoraggio
ALLEGATO I-A
ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A LICENZA FLEGT
I seguenti prodotti sono soggetti a licenza FLEGT
PRODOTTI | Codice SA |
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato | 4403 |
Traversine di legno per strade ferrate o simili | 4406 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm | 4407 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm | 4408 |
Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato | 4412 |
Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno | 4417 |
Mobili in legno dei tipi utilizzati negli uffici | 9403 30 |
Mobili in legno dei tipi utilizzati nelle cucine | 9403 40 |
Mobili in legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto | 9403 50 |
Altri mobili di legno | 9403 60 |
A titolo illustrativo, i prodotti e le specie interessati sono descritti in dettaglio di seguito, fermo restando che la parte camerunese adatta la tariffa doganale CEMAC alla nomenclatura del sistema armonizzato (SA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) che classifica il legname segato di sapelli e di iroko rispettivamente con i codici 4407 27 e 4407 28. I prodotti e le specie possono essere modificati a seconda dell’andamento del mercato senza che sia necessario modificare l’accordo.
PRODOTTI | CODICE CEMAC |
PRODOTTI SPECIALI
EbANO | 44 07 29 15 |
Tronchi | 44 03 49 00 |
Specie di promozione di 1a categoria
Bilinga | 44 03 49 09 |
Framiré | 44 03 49 17 |
Kossipo | 44 03 49 21 |
Kotibé | 44 03 49 22 |
Limba | 44 03 49 24 |
Ayous/obéché | 44 03 49 46 |
Azobé | 44 03 49 47 |
Koto | 44 03 49 75 |
Okoumé | 44 03 49 88 |
Tali | 44 03 49 94 |
PRODOTTI | CODICE CEMAC |
Tiama | 44 03 49 95 |
Specie di promozione di 2a categoria
Abura/Bahia | 44 03 49 01 |
Ako | 44 03 49 05 |
Andoung | 44 03 49 06 |
Avodire | 44 03 49 07 |
Dabéma | 44 03 49 12 |
Niové | 44 03 49 30 |
Olon | 44 03 49 31 |
Ovoga/Angalé | 44 03 49 32 |
Ozigo | 44 03 49 33 |
Tchitola | 44 03 49 36 |
Abalé/abing | 44 03 49 39 |
Okan/Adoum | 44 03 49 40 |
Amvout/ekong | 44 03 49 41 |
Asila/omang | 44 03 49 45 |
Bodioa | 44 03 49 48 |
Cordia/ebe/mukumari | 44 03 49 49 |
Dambala | 44 03 49 50 |
Xxxxx/celtis/odou | 44 03 49 51 |
Ebiara/abem | 44 03 49 53 |
Ekaba | 44 03 49 54 |
Ekop Evene/Evene | 44 03 49 56 |
Gombé/Ekop Gombé | 44 03 49 57 |
Naga/Ekop Naga | 44 03 49 58 |
Emien/ekouk | 44 03 49 59 |
Essak | 44 03 49 60 |
Eseng/lo | 44 03 49 61 |
Essessang | 44 03 49 62 |
Esson | 44 03 49 63 |
Etimoe | 44 03 49 64 |
Xxxxx/Ngon | 44 03 49 65 |
Evoula/Vitex | 44 03 49 66 |
Eyeck | 44 03 49 67 |
PRODOTTI | CODICE CEMAC |
Faro | 44 03 49 68 |
Iatanga/Evouvous | 44 03 49 69 |
Kanda | 44 03 49 72 |
Kapokier/Bombax/Esodum | 44 03 49 73 |
Kondroti/Ovonga | 44 03 49 74 |
Kumbi/Okoa | 44 03 49 76 |
Landa | 44 03 49 77 |
Lati/Edjil | 44 03 49 78 |
Limbali | 44 03 49 79 |
Lotofa/Nkanang | 44 03 49 81 |
Mambodé/Amouk | 44 03 49 82 |
Moambé | 44 03 49 84 |
Mukulungu | 44 03 49 85 |
Mutundo | 44 03 49 86 |
Oboto/Abodzok | 44 03 49 87 |
Ozanbili/Angongui | 44 03 49 89 |
Xxxxxx/Xxxxx | 00 03 49 90 |
Ouochi/Albizia/Angoyeme | 44 03 49 91 |
Tsanya/Akela | 44 03 49 97 |
Altri legni tropicali (Agba, Ekoune, Alumbi, Miama…) | 44 03 49 99 |
Traversine di legno per strade ferrate e simili | 44 06 |
Legname segato | 44 07 29 00 |
Abura/Bahia | 44 07 29 01 |
Acajou | 44 07 29 02 |
Afromosia | 44 07 29 03 |
AIELE | 44 07 29 04 |
Ako | 44 07 29 05 |
Andoung | 44 07 29 06 |
Avodire | 44 07 29 07 |
Beté | 44 07 29 08 |
Bilinga | 44 07 29 09 |
Bossé | 44 07 29 10 |
Bubinga | 44 07 29 11 |
Dabéma | 44 07 29 12 |
PRODOTTI | CODICE CEMAC |
Douka | 44 07 29 13 |
Doussié | 44 07 29 14 |
Ebène | 44 07 29 15 |
Eyong | 44 07 29 16 |
Framiré | 44 07 29 17 |
Fromager | 44 07 29 18 |
Igaganga | 44 07 29 19 |
Izombé | 44 07 29 20 |
Kossipo | 44 07 29 21 |
Kotibé | 44 07 29 22 |
Kodrodus | 44 07 29 23 |
Limba | 44 07 29 24 |
Moabi | 44 07 29 25 |
Movingui | 44 07 29 26 |
Mutényé | 44 07 29 27 |
Niangon | 44 07 29 28 |
Niové | 44 07 29 29 |
Olon | 44 07 29 30 |
Ovoga | 44 07 29 31 |
Ozigo | 44 07 29 32 |
Padouk | 44 07 29 33 |
Pao rosa | 44 07 29 34 |
Tchitola | 44 07 29 35 |
Tola | 44 07 29 36 |
Zingana | 44 07 29 37 |
Abalé/abing | 44 07 29 38 |
Akan x xxxxx | 44 07 29 39 |
Amvout x xxxxx | 44 07 29 40 |
Angueuk | 44 07 29 41 |
Aningré | 44 07 29 42 |
Apa/paschiloba | 44 07 29 43 |
Asila/omang | 44 07 29 44 |
Ayous/obéché | 44 07 29 45 |
Azobé | 44 07 29 46 |
PRODOTTI | CODICE CEMAC |
Bodioa | 44 07 29 47 |
Cordia/ebe/mukumari | 44 07 29 48 |
Dambala | 44 07 29 49 |
Xxxxx/celtis/odou | 44 07 29 50 |
Dibetou | 44 07 29 12 |
Ebiara/abem | 44 07 29 52 |
Ekaba | 44 07 29 53 |
Ekone | 44 07 29 54 |
Ekop evene | 44 07 29 55 |
Ekop gombé mamelle | 44 07 29 56 |
Ekop naga | 44 07 29 57 |
Emien/ekouk | 44 07 29 58 |
Essak | 44 07 29 59 |
Eseng/lo | 44 07 29 60 |
Essessang | 44 07 29 61 |
Esson | 44 07 29 62 |
Etimbé | 44 07 29 63 |
Xxxxxx/gon | 44 07 29 64 |
Evoula/vitex | 44 07 29 65 |
Eyeck | 44 07 29 66 |
Faro | 44 07 29 67 |
Xxxxxxx/Evouvous | 44 07 29 68 |
Alomba | 44 07 29 69 |
Iroko | 44 07 29 70 |
Kanda | 44 07 29 71 |
Kapokier/bombax | 44 07 29 72 |
Kondroti/Ovonga | 44 07 29 73 |
Koto | 44 07 29 74 |
Kumbi/ekos | 44 07 29 75 |
Landa | 44 07 29 76 |
Lati/Edjil | 44 07 29 77 |
Limbali | 44 07 29 78 |
Longhi | 44 07 29 79 |
Lotofa/Nkanang | 44 07 29 80 |
PRODOTTI | CODICE CEMAC |
Mambodé/Amouk | 44 07 29 81 |
Mansonia | 44 07 29 82 |
Moambé jaune | 44 07 29 83 |
Mukulungu | 44 07 29 84 |
Mutundo | 44 07 29 85 |
Oboto/Abodzok | 44 07 29 86 |
Okoumé | 44 07 29 87 |
Ozanbili/Angongui | 44 07 29 88 |
Xxxxxx/Sikon | 44 07 29 89 |
Ouochi/albizia | 44 07 29 90 |
Ovangkol | 44 07 29 91 |
Sapelli | 44 07 29 92 |
Sipo | 44 07 29 93 |
Tali | 44 07 29 94 |
Tiama | 44 07 29 95 |
Tsanga/Akela | 44 07 29 96 |
Wengué | 44 07 29 97 |
Altri legni tropicali | 44 07 29 98 |
LEGNO per pavimenti | 44 09 20 00 |
Impiallacciature | 44 08 39 00 |
COMPENSATI | 44 12 13 00 |
Prodotti finiti LEGNOSI | 94 03 30 00 |
94 03 40 00 | |
94 03 50 00 | |
94 03 60 00 | |
44 17 00 00 |
ALLEGATO I-B
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI È VIETATA L’ESPORTAZIONE
PRODOTTI | CODICE CEMAC |
Tronchi
Acajou | 44 03 49 02 |
Afromosia | 44 03 49 03 |
Bété/Mansonia | 44 03 49 08 |
Bossé | 44 03 49 10 |
Bubinga | 44 03 49 11 |
Douka | 44 03 49 13 |
Doussié rosso | 44 03 49 14 |
Fromager | 44 03 49 18 |
Moabi | 44 03 49 26 |
Movingui | 44 03 49 27 |
Padouk | 44 03 49 34 |
Pao rosa | 44 03 49 35 |
Zingana | 44 03 49 38 |
Apa o doussié bianco | 44 03 49 44 |
Aningré | 44 03 49 43 |
Dibétou | 44 03 49 52 |
Ilomba | 44 03 49 70 |
Iroko | 44 03 49 71 |
Longhi/abam | 44 03 49 80 |
Ovangkol | 44 03 49 92 |
Sapelli | 44 03 49 93 |
Sipo | 44 03 49 94 |
Wengué | 44 03 49 98 |
ALLEGATO II
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA LEGALITÀ
I. Definizione della legalità
La legalità del legname immesso sul mercato è fondata sul rispetto delle disposizioni giuridiche e normative nazionali e degli strumenti giuridici internazionali debitamente ratificati la cui applicazione è necessaria per garantire la sosteni bilità della gestione forestale da parte dell’impresa di produzione e/o esportazione, dei suoi fornitori e subcontraenti, a nome del proprietario della foresta (Stato, comune, proprietario privato o comunità).
La definizione della legalità stabilita in maniera consensuale da tutte le parti interessate in questo spirito può essere sintetizzata nel seguente modo:
«Si considera legale qualunque legname proveniente da processi di produzione o di acquisizione conformi a tutti i criteri derivanti dai testi giuridici e normativi in vigore in Camerun e applicabili al settore forestale, e debitamente verificato/controllato».
La definizione della legalità del legname commerciale è fondata sulla conoscenza e l’applicazione delle disposizioni giuridiche e normative in vigore in Camerun e sul rispetto degli strumenti giuridici internazionali debitamente ratificati dal Camerun in materia forestale, commerciale, ambientale, sociale e di diritti umani. Le disposizioni giuridiche e normative nazionali considerate comprendono in particolare:
— la costituzione della Repubblica del Camerun,
— la legge n. 81-13 del 27 novembre 1981 relativa al regime delle foreste, della fauna e della pesca, non interamente abrogata e i relativi testi di applicazione (fra cui il decreto di applicazione n. 83-169 del 12 aprile 1983, non abrogato),
— la nuova legge forestale n. 94-01 del 20 gennaio 1994 relativa al regime delle foreste, della fauna e della pesca, e i relativi testi di applicazione (tra cui il decreto ministeriale n. 94-436 del 23 agosto 1994, le cui disposizioni non sono state tutte abrogate, il decreto ministeriale n. 95-531 del 1995 e altre decisioni e circolari in vigore),
— la legge quadro n. 96/12 del 5 agosto 1996 relativa alla gestione dell’ambiente e i relativi testi di applicazione,
— il decreto n. 222 del MINEF (1) del 25 maggio 2001 che stabilisce le procedure per l’attuazione dei piani di assestamento forestale del DFP (2),
— la legge n. 2002/003 del 19 aprile 2002 relativa a un codice generale delle imposte,
— la normativa che disciplina gli investimenti (legge n. 2002/004 del 19 aprile 2002 relativa a una carta degli investimenti, modificata e integrata dalla legge n. 2004/020 del 22 luglio 2004),
— il decreto n. 99/781/PM del 13 ottobre 1999 che stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 71, paragrafo 1, della legge forestale n. 94/01 del 20 gennaio 1994 relativa a un regime delle foreste, della fauna e della pesca,
— il decreto n. 2005/577 del 23 febbraio 2005 sulla VIA e il decreto n. 0069 del MINEP (3) dell’8 marzo 2005 sulle categorie sottoposte a VIA (4),
— le varie leggi finanziarie annuali,
— il codice del lavoro, legge n. 92-007 del 14 agosto 1992,
— la normativa che disciplina la previdenza sociale (5),
— la normativa fitosanitaria [MINADER (6)];
(1) Ministero dell’Ambiente e delle Foreste.
(2) Demanio forestale permanente.
(3) Ministero dell’Ambiente e della Protezione della natura.
(4) Valutazione di impatto ambientale.
(5) Cfr. Cassa nazionale di previdenza sociale, Raccolta dei testi di base (1979).
(6) Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale.
— la convenzione collettiva nazionale (aprile 2002) delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse (esercizio del diritto sindacale, delega del personale, contratto di lavoro, condizioni di lavoro e retribuzioni, igiene, sicurezza e salute e così via).
Gli strumenti giuridici internazionali menzionati in precedenza comprendono, tra l’altro:
— il trattato relativo alla conservazione e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali dell’Africa centrale e che istituisce la Commissione delle foreste dell’Africa centrale — COMIFAC (febbraio 2005),
— la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata il 3 marzo 1973 e modificata il 22 luglio 1979,
— la Convenzione sulla diversità biologica (CDB), firmata nel giugno 1992.
L’applicazione delle disposizioni di tali strumenti giuridici internazionali fa seguito al loro recepimento nei testi giuridici nazionali.
Qualsiasi modifica di questi testi o qualsiasi nuova normativa nel settore comporta la conseguente modifica del presente allegato.
L’elaborazione di questa definizione della legalità ha tenuto conto anche dei seguenti elementi:
— le varie iniziative intraprese in materia di legalità [TFT-TTAP (1), REM (2), TRAFFIC (3), CoC (4), FSC (5) e così via],
— la proposta PROFOREST (6) del 6 settembre 2005 relativa alla rintracciabilità,
— le «Note informative FLEGT» (7) edite dall’Unione europea,
— il quadro di riferimento FORCOMS relativo alla conformità alla normativa, prima versione 2005, quindi versione consolidata di febbraio 2007 per il Camerun,
— gli strumenti OLB-BVQI (8) e TLTV-SGS (9) di febbraio 2006 sulla legalità,
— la relazione «Definizione di legname legale conformemente alle disposizioni giuridiche e normative in vigore in Camerun» [GTZ/PGDRN (10) – MINFOF (11)] del 15 febbraio 2006,
— la relazione «Legalità del legname APV in Camerun (approccio comparato dei vari sistemi)», documento di maggio 2006 GTZ,
— la relazione COMIFAC (12) [WRI (13) -UICN (14) -IFIA (15)] sul progetto FORCOMS-fase II di febbraio 2007,
(1) Associazione del settore privato denominata Tropical Forest Trust che gestisce un progetto di sostegno al settore privato riguardo alla verifica della legalità (rif. Timber Trade Action Programme).
(2) Ressources Extraction Monitoring.
(3) Progetto di rintracciabilità e legalità del WWF.
(4) Chain of Custody, sistema di rintracciabilità.
(5) Forest Stewardship Council.
(6) Progetto finanziato dall’Unione europea.
(7) Nota informativa sul piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (in inglese: Forest Law Enforcement, Governance and Trade).
(8) Origine legale del legname/Bureau Veritas.
(9) Rintracciabilità e legalità/Società generale di vigilanza.
(10) Gesellschaft für Technishe Zusammenarbeit (cooperazione tecnica tedesca)/Programma di gestione sostenibile delle risorse naturali.
(11) Ministero delle Foreste e della Fauna.
(12) Commissione delle foreste dell’Africa centrale.
(13) World Resource Institute.
(14) Unione internazionale per la conservazione della natura.
(15) International Forest Industry Association.
— la proposta di testo giuridico della COMIFAC sul controllo forestale nell’Africa centrale di ottobre 2007,
— i PCI (1) dell’OAB/OIBT (2) e manuale di audit/serie OIBT n. 14 — 2003.
II. Le griglie di valutazione della legalità
Sulla base della definizione della legalità, il Camerun ha elaborato una serie di griglie di valutazione della legalità il cui scopo è verificare la conformità del funzionamento (rispetto alle disposizioni giuridiche) delle entità forestali (3) attive in Camerun e quella dei prodotti da esse provenienti. Le griglie sono il risultato di un processo partecipativo e iterativo che tiene conto delle preoccupazioni delle varie parti interessate.
La molteplicità delle griglie di valutazione della legalità dipende dal fatto che la normativa forestale camerunese prevede varie modalità di approvvigionamento di legname per le quali i requisiti di legalità non sono identici. Ciascuna griglia è stata quindi creata per porre in evidenza i requisiti giuridici specifici associati a ciascuna modalità di approvvigionamento prevista dalla normativa camerunese. Tenuto conto di tali specificità, sono già state elaborate otto griglie di valutazione della legalità in base alle fonti di provenienza del legname: il demanio forestale permanente (DFP) costituito da terreni definitivamente assegnati alle foreste, il demanio forestale non permanente (DFNP) costi tuito da terreni forestali che possono essere destinati a usi diversi da quelli forestali (zona agroforestale) e, infine, le unità di trasformazione del legname (UTL).
Demanio forestale permanente (DFP)
— Griglia di valutazione della legalità 1 (GVL1): convenzione di sfruttamento (CS).
— Griglia di valutazione della legalità 2 (GVL2): foresta comunale (FCle); gestione in economia. Demanio forestale non permanente (DFNP)
— Griglia di valutazione della legalità 3 (GVL3): autorizzazione di recupero del legname (ARL).
— Griglia di valutazione della legalità 4 (GVL4): autorizzazione di prelievo del legname abbattuto (APL).
— Griglia di valutazione della legalità 5 (GVL5): vendita di volumi fissi (VVF) nel demanio nazionale.
— Griglia di valutazione della legalità 6 (GVL6): foresta comunitaria; gestione in economia.
— Griglia di valutazione della legalità 7 (GVL7): permessi speciali; sfruttamento dell’ebano nel demanio nazionale e nelle foreste comunali.
Unità di trasformazione del legname (UTL)
— Griglia di valutazione della legalità 8 (GVL8): unità di trasformazione del legname (UTL).
La seguente tabella presenta un riepilogo delle varie fonti di provenienza del legname e le corrispondenti griglie di valutazione della legalità.
Titolo Fonte di provenienza | CS | VVF | ARL | APL | Economia | PS | PLO | APT |
Foreste demaniali (FD) | XXX0 | XXX0 | ||||||
Foreste comunali (FC) | XXX0 | XXX0 | XXX0 | |||||
Foreste demaniali nazionali (FDN) | XXX0 | XXX0 | XXX0 | XXX0 | ||||
Foreste comunitarie (FC) | XXX0 | XXX0 | ||||||
Foreste particolari (FP) | ||||||||
Unità di trasformazione (UTL) | GVL8 |
(1) Principi, criteri, indicatori.
(2) Organizzazione africana del legno/Organizzazione internazionale dei legni tropicali.
(3) «entità forestale»: persona fisica o giuridica, comunità, comune detentori di una fonte legale di produzione, di acquisizione o di trasformazione del legname e dei suoi derivati.
Per tenere conto di tutte le possibilità di accesso alla risorsa del legname offerte dalla normativa in vigore e menzionate nella tabella precedente, nel corso della fase di entrata in funzione del sistema saranno create altre griglie di valutazione della legalità nel momento in cui ne sarà stabilita la pertinenza.
Si tratta di quanto segue:
— griglia di valutazione della legalità per le foreste di privati (FP),
— griglia di valutazione della legalità dei permessi per il legname da opera (PLO),
— griglia di valutazione della legalità delle autorizzazioni personali di xxxxxx (APT),
— griglia di valutazione della legalità delle foreste comunali (FCle) e delle foreste comunitarie (FC), in caso di gestione diversa da quella in economia (VVF, PLO, APT).
Le griglie di valutazione della legalità sono costituite da criteri, indicatori e parametri di controllo e fanno parte del sistema globale di verifica della legalità (SVL) il cui funzionamento è descritto in dettaglio nell’allegato III-A.
I criteri e gli indicatori sono stati analizzati e quindi provati sul campo per tutte le griglie, e in ciascuna griglia specifica sono stati presi in considerazione soltanto i criteri e gli indicatori pertinenti.
III. Modalità di utilizzo
Ad eccezione della griglia relativa alle UTL, le griglie di valutazione della legalità vengono create sulla base di cinque
(5) criteri comuni che riguardano rispettivamente la regolarità di quanto segue:
— aspetti amministrativi e giuridici (criterio 1),
— sfruttamento e assestamento forestali (criterio 2),
— trasporto (criterio 3),
— aspetti sociali (criterio 4),
— aspetti ambientali (criterio 5).
A seconda delle griglie, i criteri sono articolati in un numero variabile di indicatori che riflettono i vari obblighi giuridici associati alle diverse fonti di approvvigionamento di legname.
La valutazione della conformità degli indicatori si effettua sulla base di parametri di controllo. Affinché un indicatore sia «conforme», tutti i parametri di controllo ad esso associati devono essere ritenuti conformi.
La conformità dei parametri di controllo si basa sulla disponibilità dei documenti tecnici rilasciati dalle varie ammini strazioni, previsti dalle disposizioni normative e consultabili, nella maggior parte dei casi, nella banca dati centrale del ministero delle Foreste (sistema informatico di gestione delle informazioni forestali di seconda generazione — SIGIF II).
Il rilascio di un «certificato di legalità», che costituisce una delle condizioni imprescindibili per il rilascio di una licenza FLEGT (cfr. allegato III-A), sarà possibile soltanto se tutti gli indicatori saranno conformi.
GRIGLIA 1: CONVENZIONE DI SFRUTTAMENTO
Criterio 1: l’entità forestale di sfruttamento/trasformazione è giuridicamente autorizzata
Indicatore 1.1: l’entità forestale esiste giuridicamente, è autorizzata a esercitare la professione di sfruttamento forestale ed è- registrata in qualità di entità di trasformazione del legname |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 41 della legge 94/01 del 20 gennaio 1994 — Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36; articolo 114 e articolo 140, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, del decreto 95-531 — Legge 98/015 del 14 luglio 1998 relativa agli impianti classificati pericolosi, insalubri o nocivi |
— Decreto 99/818/PM del 9 novembre 1999 che fissa le modalità di insediamento e di esercizio [di detti impianti] — Decreto n. 013/MINEE/DMG/SL del 19 aprile 1977 che abroga e sostituisce il decreto n. 154 del 28 marzo 1957 relativo alla nomenclatura degli impianti pericolosi, insalubri o nocivi |
Parametri di controllo |
1.1.1 Certificato di residenza (persona fisica) 1.1.2 Registro del commercio istituito presso l’ufficio competente 1.1.3 Autorizzazione a esercitare la professione forestale concessa dall’autorità competente 1.1.4 Estratto di deposito delle impronte del martello forestale presso la cancelleria della Corte d’appello com petente 1.1.5 Autorizzazione di insediamento e di esercizio di un impianto di prima classe del ministero dell’Industria 1.1.6 Certificato di registrazione in qualità di entità di trasformazione di legname del ministero delle Foreste |
Indicatore 1.2: l’entità forestale è titolare di una concessione forestale e detentrice di una convenzione di sfrut tamento conclusa con l’amministrazione competente per il settore forestale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 46; articolo 47, paragrafi 1, 2, 3, e articolo 50, paragrafo 1, della legge 94/01 — Articolo 61; articolo 75, paragrafo 1; articolo 76, paragrafo 4, e articolo 77 del decreto 95/531 — Articoli 68, 69 e 70 del decreto 95/53 |
Parametri di controllo |
A - Convenzione provvisoria o definitiva di sfruttamento 1.2.1 Bando di gara pubblica d’appalto 1.2.2 Ricevuta di deposito di un fascicolo completo di attribuzione della concessione forestale 1.2.3 Notifica dei risultati della commissione interministeriale riguardo alla selezione dell’entità forestale come migliore offerente da parte del ministero delle Foreste 1.2.4 Prova della costituzione della cauzione presso la Tesoreria dello Stato entro i termini previsti 1.2.5 Convenzione provvisoria di sfruttamento firmata dal ministro delle Foreste 1.2.6 Ricevute/richieste di trasferimento indirizzate al ministro delle Foreste dal concessionario e dal richiedente 1.2.7 Notifica del trasferimento della concessione da parte dell’autorità competente 1.2.8 Quietanze di pagamento della tassa di trasferimento prevista dalla legge B - Convenzione definitiva di sfruttamento 1.2.9. Attestato di conformità alle clausole della convenzione provvisoria di sfruttamento 1.2.10 Decreto di approvazione del piano di assestamento emanato dal ministro delle Foreste 1.2.11 Piano di gestione quinquennale e piano operativo per l’anno in corso |
1.2.12 Capitolato d’oneri firmato dall’autorità competente e dall’entità forestale 1.2.13 Atto di classificazione 1.2.14 Autorizzazione di insediamento e di esercizio di un impianto di prima classe del ministero dell’Industria o ricevuta di dichiarazione (2a classe) 1.2.15 Certificato di registrazione in qualità di entità di trasformazione di legname del ministero delle Foreste |
Indicatore 1.3: in caso di subappalto dell’attività di sfruttamento/trasformazione, l’entità forestale subappaltante dispone di documenti che attestano la regolarità di questa situazione |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 41 e 42 della legge 94/01 — Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36; articolo 114 e articolo 140, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.3.1 Contratto di subappalto/partenariato 1.3.2 Lettera di approvazione del contratto di subappalto emessa dal ministero delle Foreste 1.3.3 Ricevuta di deposito del contratto approvato presso le autorità locali del ministero delle Foreste 1.3.4 Registro del commercio istituito presso l’ufficio competente 1.3.5 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall’autorità competente (sfruttamento) 1.3.6 Autorizzazione di insediamento e di esercizio di un impianto di prima classe del ministero dell’Industria (trasformazione) 1.3.7 Certificato di registrazione in qualità di entità di trasformazione di legname del ministero delle Foreste (trasformazione) 1.3.8 Estratto di deposito del martello forestale presso l’ufficio competente |
Indicatore 1.4: l’entità forestale non è oggetto di alcuna misura di sospensione o di revoca dell’autorizzazione o del titolo da parte dell’amministrazione |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 146, 150 e 152 della legge 94/01 — Capitolo 3 della legge 94/01 — Articolo 130; articolo 131; articolo 132; articolo 135, paragrafo 2; articoli 136 e 137 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.4.1 Registri/archivi delle infrazioni pubblicate dalle amministrazioni competenti 1.4.2 Registro dei contenziosi dei servizi locali competenti 1.4.3 Decisione di sospensione del ministro delle Foreste, motivata e notificata alla parte interessata, se del caso |
Indicatore 1.5: l’entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali di diritto comune |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 66 e 69 della legge 94/01 — Articolo 122 del decreto 95-531 — Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) — Legge finanziaria 2002/003 e seguenti |
Parametri di controllo |
1.5.1 Licenza di esercizio 1.5.2 Attestato di regolarità del centro delle imposte competente |
Criterio 2: l’entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia di sfruttamento e di assestamento forestali
Indicatore 2.1: l’entità forestale dispone delle risorse professionali competenti e sufficienti, internamente o tramite una persona fisica o giuridica, per l’esecuzione di lavori di assestamento |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 23; articolo 40, paragrafo 3; articoli 63 e 64 della legge 94/01 — Articolo 35 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
2.1.1 Consenso dell’impresa e dei vari subappaltatori che hanno partecipato a talune attività di assestamento (inventari, silvicoltura) 2.1.2 Contratti di prestazione di servizi con una o più strutture autorizzate o un organismo pubblico |
Indicatore 2.2: l’entità forestale dispone di un’autorizzazione legale di taglio |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 44 e 46 della legge 94/01 — Il modello tipo della convenzione provvisoria e definitiva e dei capitolati d’oneri associati nella scheda 2 e nella scheda 3 (PROC) — Articolo 17, legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell’ambiente — Articolo 20 del decreto 0577 del 23 febbraio 2005 |
Parametri di controllo |
2.2.1 Lettera di approvazione dei TDR per l’audit/la valutazione di impatto ambientale 2.2.2 Certificato di conformità ambientale 2.2.3 Certificato annuale della parcella di prelievo (CAPP) o permesso annuale per le operazioni (PAO) 2.2.4 Notifica di avvio delle attività |
Indicatore 2.3: l’entità forestale rispetta le norme di sfruttamento in vigore nelle superfici attribuite |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 51, paragrafo 1; articolo 73, paragrafi 1 e 2, del decreto 95-531 — Articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4; articolo 6; articolo 12, paragrafi 1 e 2; articolo 13, paragrafi 1 e 2, del decreto n. 222 — Schede 6, 14 e 17 PROC — Norme di inventario di sfruttamento — Norme di intervento in ambito forestale (NIAF) |
Parametri di controllo |
2.3.1 Certificato di verifica o attestazione del rispetto delle norme di sfruttamento forestale |
Indicatore 2.4: l’entità forestale rispetta i quantitativi di legno attribuiti (numero di tronchi/volume) conforme mente alle disposizioni del certificato/permesso annuale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 46, paragrafo 3; articolo 72, paragrafo 1, e articolo 125, paragrafi 2 e 3, del decreto 95-531 — Articolo 6 del decreto n. 222 — Norme di intervento in ambito forestale (NIAF) — Scheda 6 PROC |
Parametri di controllo |
2.4.1 Documentazione di cantiere (DF10) o dichiarazione SIGIF 2.4.2 Certificato di verifica |
Indicatore 2.5: l’entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali e le tasse forestali legati alle sue attività |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 66, 67 e 69 della legge 94 — Articolo 122 del decreto 95-531 — Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) — Legge finanziaria 2002/003 e seguenti |
Parametri di controllo |
2.5.1 Attestato di deposito della cauzione bancaria se previsto dallo statuto dell’entità 2.5.2 Quietanze di pagamento (TFA, TA, TIS, imposte di sviluppo locale o altre imposte forestali se previsto dal capitolato d’oneri) per l’anno in corso e l’anno precedente a quello della verifica |
Criterio 3: l’entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia di trasporto di legname
Indicatore 3.1: l’entità forestale si assicura che i tronchi prodotti o acquistati sul mercato locale per essere trasformati nei propri impianti siano corredati di tutti i documenti necessari e delle marcature regolamentari per attestarne l’origine legale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 115, paragrafi 1, 2, 3; articolo 127, paragrafo 1, e articolo 128 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
3.1.1 Lettere di vettura assicurate, siglate dall’autorità competente 3.1.2 Certificato di legalità del fornitore o dei fornitori |
Indicatore 3.2: l’entità forestale si assicura che i tronchi importati per essere trasformati nei propri impianti siano corredati di tutti i documenti necessari per attestarne l’origine legale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 127, paragrafo 1 e articolo 128 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
3.2.1 Autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità competenti delle amministrazioni responsabili per il settore forestale e le finanze 3.2.2 Lettere di vettura internazionali previste lungo il percorso 3.2.3 Certificati di origine e fitosanitari del paese esportatore 3.2.4 Licenze FLEGT del paese di origine o qualsiasi altro certificato di legalità/gestione sostenibile privato ricono sciuto dal Camerun (sistema di certificazione privato che comprende i principali elementi delle griglie di valutazione della legalità del Camerun) |
Indicatore 3.3: l’entità forestale si assicura che i prodotti in legno provenienti dai propri impianti siano trasportati in maniera assolutamente legale e siano corredati di tutti i documenti necessari per attestarne l’origine legale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 127, paragrafi 2 e 3 e articolo 128 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
3.3.1 Lettera di vettura assicurata e siglata dall’autorità competente del ministero delle Foreste per il trasporto su strada di tronchi e legname segato 3.3.2 Dichiarazione speciale sulla distinta vistata dal responsabile competente in caso di trasporto ferroviario 3.3.3 Certificato di carico del servizio doganale competente (trasporto con container) corredato della relazione di carico del servizio forestale del luogo di carico |
Criterio 4: l’entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia sociale
Indicatore 4.1: l’entità forestale rispetta gli obblighi in materia di diritto del lavoro, di diritto della previdenza sociale e le convenzioni collettive del settore del legname |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 61, paragrafo 2, e articolo 62, paragrafo 2, della legge n. 92/007 del 14 agosto 1992 relativa al codice del lavoro — Decreto n. 2008/2115/PM del 24 gennaio 2008 relativo alla rivalorizzazione del salario minimo interprofes sionale garantito (SMIG) — Ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all’organizzazione della previdenza sociale — Decreto 74-26 dell’11 gennaio 1974 che fissa le modalità di applicazione di talune disposizioni dell’ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all’organizzazione della cassa nazionale di previdenza sociale — Decreto n. 74-723 del 12 agosto 1974 che fissa le aliquote dei contributi dovuti alla CNPS per le prestazioni familiari e l’assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità — Legge n. 69-LF-18 del 10 novembre 1969 che istituisce un regime di assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità, modificata dalla legge n. 84/007 del 4 luglio 1984 — Decreto n. 039/MTPS/IMT che fissa le misure generali di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro — Decreto n. 019/MTPS/SG/CJ del 26 maggio 1993 che fissa le modalità di elezione e le condizioni di esercizio delle funzioni dei delegati del personale — Convenzione collettiva nazionale (aprile 2002) delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse — Decreto n. 11/DEC/DT del 25 maggio 1978 che fissa le modalità di convocazione e di comparizione delle parti dinanzi all’ispettorato del lavoro in materia di composizione delle vertenze di lavoro — Direttive pratiche dell’Ufficio internazionale del lavoro (UIL) — Legge 64/LF/23 del 13 novembre 1964 relativa alla protezione della salute pubblica — Legge 98/015 del 14 luglio 1998 relativa agli impianti classificati pericolosi, insalubri o nocivi — Decreto 99/818/PM del 9 novembre 1999 che fissa le modalità di insediamento e di esercizio [di detti impianti] — Griglia salariale in vigore delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse |
Parametri di controllo |
4.1.1 Attestato di assoggettamento rilasciato dalla CNPS 4.1.2 Registri dei datori di lavoro in 3 fascicoli, numerati e siglati dal tribunale competente o dall’ispettorato del lavoro competente 4.1.3 Regolamento interno vistato dall’ispettorato del lavoro competente 4.1.4 Verbali dell’elezione dei delegati del personale |
4.1.5 Convenzione delle visite e dei trattamenti con un medico curante 4.1.6 Atto di creazione di un comitato di igiene e di sicurezza sul lavoro, firmato dal responsabile dell’impresa 4.1.7 Relazioni di ispezione del ministero della Sanità 4.1.8 Dichiarazione di stabilimento indirizzata all’ispettorato del lavoro competente |
Indicatore 4.2: l’entità forestale rispetta gli obblighi sociali previsti dal codice forestale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 36 e articolo 61, paragrafi 1 e 3, della legge 94/01 — Articolo 85 del decreto n. 95/531 — Articoli 5 e 6 del decreto n. 222 che fissa le procedure di elaborazione e di approvazione dei PA — Articolo 14 del modello di capitolato d’oneri della convenzione definitiva — Decisione 135/B/MINEF/CAB del 26 novembre 1999 che fissa le procedure di classificazione delle foreste del DFP — Decisione n. 0108/D/MINEF/CAB del 9 febbraio 1998 relativa all’applicazione delle NIAF — Capitolo II delle NIAF |
Parametri di controllo |
4.2.1 Capitolato d’oneri 4.2.2 Verbali di realizzazione delle opere sociali previste nei capitolati d’oneri 4.2.3 Verbale della riunione di informazione relativa allo sfruttamento del titolo forestale firmato da tutte le parti interessate 4.2.4 Carta di assegnazione dei terreni 4.2.5 Relazione di studi socioeconomici 4.2.6 Verbale della riunione di presentazione dello studio socioeconomico 4.2.7 Registro/archivio delle infrazioni/PV |
Criterio 5: l’entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia di protezione della biodi versità e dell’ambiente
Indicatore 5.1: l’entità forestale ha adottato le disposizioni necessarie per impedire la partecipazione dei propri dipendenti al bracconaggio, alla caccia commerciale e al trasporto o al commercio di prodotti e di mezzi di caccia. Incoraggia, sostiene e/o intraprende qualsiasi azione intesa a far applicare la normativa in materia di caccia e di protezione della fauna nei propri cantieri |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 95 e articolo 101, paragrafo 1, della legge 94/01 — Articolo 11, paragrafi 1 e 3, del decreto n. 222 — Decisione n. 0108/D/MINEF/CAB del 9 febbraio 1998 relativa all’applicazione delle NIAF |
— Capitolato d’oneri della convenzione definitiva — Capitolo VI delle NIAF (articoli 28, 29 e 30) |
Parametri di controllo |
5.1.1 Regolamento interno 5.1.2 Note di servizio che precisano il divieto di bracconaggio e di trasporto di carne di animali selvatici 5.1.3 Note di servizio di pubblicazione di eventuali sanzioni 5.1.4 Piano di approvvigionamento alimentare 5.1.5 Registro delle infrazioni |
Indicatore 5.2: l’entità forestale si è conformata alla normativa ambientale e applica le misure di attenuazione individuate |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo, paragrafi 1, 2, 3, della legge 94/01 — Articoli 3 e 4 del decreto 0069/MINEP dell’8 marzo 2005 — Decreto 0577 del 23 febbraio 2005 — Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del decreto n. 222 del 25 maggio 2001 — Articolo 16 del capitolato d’oneri della CDE che definisce le osservazioni particolari relative allo sfruttamento ai margini di aree protette (zona tampone) (UFA) — Decisione n. 0108/D/MINEF/CAB del 9 febbraio 1998 relativa all’applicazione delle NIAF — Articoli 17, 79 e 82 della legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell’ambiente — Guida delle misure ambientali in materia di sfruttamento forestale |
Parametri di controllo |
5.2.1 Relazione di ispezione ambientale 5.2.2 Attestato di rispetto delle clausole ambientali 5.2.3 Registro delle infrazioni ambientali |
GRIGLIA 2: GESTIONE IN ECONOMIA DI UNA FORESTA COMUNALE
Criterio 1: l’entità forestale di sfruttamento è giuridicamente autorizzata
Indicatore 1.1: l’entità forestale esiste giuridicamente, detiene una foresta classificata per suo conto o piantata dalla medesima |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 30 e 35 della legge 94/01 — Articolo 17 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.1.1 Atto di creazione del comune 1.1.2 Lettera di approvazione del piano di assestamento da parte dell’amministrazione responsabile per il settore forestale 1.1.3 Atto di classificazione della foresta comunale 1.1.4 Titolo di proprietà in caso di piantagione |
Indicatore 1.2: in caso di subappalto dell’attività di sfruttamento, l’entità forestale subappaltante dispone di documenti che attestano la regolarità di questa situazione |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 41 e 42 della legge 94/01 — Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36 e articolo 140, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.2.1 Contratto di subappalto/partenariato 1.2.2 Lettera di approvazione del contratto di subappalto rilasciata dal ministero delle Foreste 1.2.3 Registro del commercio istituito presso l’ufficio competente 1.2.4 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall’autorità competente (sfruttamento) 1.2.5 Estratto di deposito del martello forestale presso l’ufficio competente |
Indicatore 1.3: l’entità forestale non è oggetto di una sospensione da parte dell’amministrazione forestale a seguito di atti in contrasto con le indicazioni del piano forestale approvato |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 32, paragrafi 1 e 2, della legge 94/01 — Articolo 80 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.3.1 Registro delle infrazioni pubblicato dal ministero delle Foreste 1.3.2 Ingiunzione debitamente notificata a seguito della constatazione di qualsiasi attività in contrasto con le prescrizioni del piano di assestamento 1.3.3 Decisione di sospensione del ministero delle Foreste, se del caso |
Indicatore 1.4: l’entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali di diritto comune |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 66 e 69 della legge 94/01 — Articolo 122 del decreto 95-531 — Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) — Legge finanziaria 2002/003 e seguenti |
Parametri di controllo |
1.4.1 Attestato di regolarità del centro delle imposte competente 1.4.2 Ricevute di pagamento (TVA, IR) |
Criterio 2: l’entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia di sfruttamento e di assestamento forestali
Indicatore 2.1: l’entità forestale dispone delle risorse professionali competenti e sufficienti, internamente o tramite una persona fisica o giuridica, per l’esecuzione di lavori di assestamento |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 23; articolo 40, paragrafo 3; articoli 63 e 64 della legge 94/01 — Articolo 35 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
2.1.1 Consenso dell’impresa e dei vari subappaltatori che hanno partecipato a talune attività di assestamento (inventari, silvicoltura). 2.1.2 Contratti di prestazione di servizi con una o più strutture autorizzate o l’organismo pubblico. |
Indicatore 2.2: l’entità forestale dispone di un’autorizzazione legale di taglio |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 44 e 46 della legge 94/01 — Articolo 17 della legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell’ambiente — Articolo 20 del decreto 0577 del 23 febbraio 2005 |
Parametri di controllo |
2.2.1 Lettera di approvazione dei TDR per l’audit/la valutazione di impatto ambientale 2.2.2 Attestato di conformità della valutazione di impatto/dell’audit ambientale 2.2.3 Permesso annuale per le operazioni 2.2.4 Notifica di avvio delle attività |
Indicatore 2.3: l’entità forestale rispetta le norme di sfruttamento nelle superfici attribuite |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 51, paragrafo 1; articolo 73, paragrafi 1 e 2, del decreto 95-531 — Articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4; articolo 6; articolo 12, paragrafi 1 e 2 e articolo 13, paragrafi 1 e 2, del decreto n. 222 — Schede 6, 14 e 17 PROC |
— Norme di intervento in ambito forestale (NIAF) — Norma di inventario di sfruttamento |
Parametri di controllo |
2.3.1 Certificato di verifica o attestato di rispetto delle NIAF |
Indicatore 2.4: l’entità forestale rispetta le quantità autorizzate (numero di tronchi/volume) conformemente alle disposizioni del permesso annuale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 46, paragrafo 3; articolo 72, paragrafo 1; articolo 125, paragrafi 2 e 3, del decreto 95-531 — Articolo 6 del decreto n. 222 — Scheda 6 PROC — Norme di intervento in ambito forestale (NIAF) |
Parametri di controllo |
2.4.1 Documentazione di cantiere (DF10) o dichiarazione SIGIF 2.4.2 Certificato di verifica |
Indicatore 2.5: l’entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali e le tasse forestali legati alle proprie attività |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 66, 67 e 69 della legge 94 — Articolo 122 del decreto 95-531 — Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) — Legge finanziaria 2002/003 e seguenti |
Parametri di controllo |
2.5.1 Ricevute di pagamento delle tasse forestali se previsto dal capitolato d’oneri, per l’anno in corso e l’anno precedente a quello della verifica. |
Criterio 3: l’entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia di trasporto di legname
Indicatore 3.1: l’entità forestale si assicura che i prodotti legnosi siano corredati dei documenti necessari per attestarne l’origine legale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 127, paragrafo 1 e articolo 128 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
3.1.1 Lettera di vettura assicurata e siglata dall’autorità competente del ministero delle Foreste per il trasporto su strada di tronchi e legname segato |
3.1.2 Dichiarazione speciale sulla distinta vidimata dal responsabile competente in caso di trasporto ferroviario 3.1.3 Certificato di carico del servizio doganale competente (trasporto con container) corredato della relazione di carico del servizio forestale |
Criterio 4: l’entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia sociale
Indicatore 4.1: l’entità forestale rispetta gli obblighi in materia di diritto del lavoro, di diritto della previdenza sociale e le convenzioni collettive del settore del legname |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 61, paragrafo 2 e articolo 62, paragrafo 2, della legge n. 92/007 del 14 agosto 1992 relativa al codice del lavoro — Decreto n. 2008/2115/PM del 24 gennaio 2008 relativo alla rivalorizzazione del salario minimo interprofes sionale garantito (SMIG) — Ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all’organizzazione della previdenza sociale — Decreto 74-26 dell’11 gennaio 1974 che fissa le modalità di applicazione di talune disposizioni dell’ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all’organizzazione della cassa nazionale di previdenza sociale — Decreto n. 74-723 del 12 agosto 1974 che fissa le aliquote dei contributi dovuti alla CNPS per le prestazioni familiari e l’assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità — Legge n. 69-LF-18 del 10 novembre 1969 che istituisce un regime di assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità, modificata dalla legge n. 84/007 del 4 luglio 1984 — Decreto n. 039/MTPS/IMT che fissa le misure generali di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro — Decreto n. 019/MTPS/SG/CJ del 26 maggio 1993 che fissa le modalità di elezione e le condizioni di esercizio delle funzioni dei delegati del personale — Convenzione collettiva nazionale (aprile 2002) delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse — Decreto n. 11/DEC/DT del 25 maggio 1978 che fissa le modalità di convocazione e di comparizione delle parti dinanzi all’ispettorato del lavoro in materia di composizione delle vertenze di lavoro — Direttive pratiche dell’Ufficio internazionale del lavoro (UIL) — Legge 64/LF/23 del 13 novembre 1964 relativa alla protezione della salute pubblica — Legge 98/015 del 14 luglio 1998 relativa agli impianti classificati pericolosi, insalubri o nocivi — Decreto 99/818/PM del 9 novembre 1999 che fissa le modalità di insediamento e di esercizio [di detti impianti] — Griglia salariale in vigore delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e attività annesse |
Parametri di controllo |
4.1.1 Attestato di assoggettamento rilasciato dalla CNPS 4.1.2 Registri dei datori di lavoro in 3 fascicoli, numerati e siglati dal tribunale competente o dall’ispettorato del lavoro competente 4.1.3 Regolamento interno vidimato dall’ispettorato del lavoro competente 4.1.4 Verbali dell’elezione dei delegati del personale |
4.1.5 Convenzione delle visite e dei trattamenti con un medico curante 4.1.6 Atto di creazione di un comitato di igiene e di sicurezza sul lavoro, firmato dal responsabile dell’impresa 4.1.7 Relazioni di ispezione del ministero della Sanità 4.1.8 Dichiarazione di stabilimento indirizzata all’ispettorato del lavoro competente |
Indicatore 4.2: l’entità forestale rispetta le disposizioni dei propri capitolati d’oneri per quanto riguarda le comu nità locali della propria zona o delle proprie zone di intervento |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 36 della legge 94 — Capitolo II delle NIAF, articoli 4 e 5 |
Parametri di controllo |
4.2.1 Capitolato d’oneri 4.2.2 Verbali di realizzazione delle opere sociali previste nel capitolato d’oneri 4.2.3 Verbale della riunione di informazione relativa al titolo forestale firmato dall’amministrazione o dal prefetto |
Criterio 5: l’entità forestale rispetta gli obblighi in materia di protezione della biodiversità e dell’ambiente
Indicatore 5.1: l’entità forestale ha adottato le disposizioni necessarie per impedire la partecipazione dei propri dipendenti al bracconaggio, alla caccia commerciale e al trasporto o al commercio di prodotti e di mezzi di caccia. Incoraggia, sostiene e/o intraprende qualsiasi azione intesa a far applicare la normativa in materia di caccia e di protezione della fauna nei propri cantieri |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 11, paragrafi 1 e 3, del decreto n. 222 — Capitolo VI delle NIAF, articoli 28, 29 e 30 |
Parametri di controllo |
5.1.1 Regolamento interno 5.1.2 Note di servizio che precisano il divieto di bracconaggio e di trasporto di carne di animali selvatici 5.1.3 Note di servizio di pubblicazione di eventuali sanzioni 5.1.4 Registro delle infrazioni 5.1.5 Piano di approvvigionamento alimentare |
Indicatore 5.2: l’entità forestale è conforme alla normativa relativa alle valutazioni di impatto ambientale e applica o fa applicare le misure di attenuazione individuate |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Decreto 0577 del 23 febbraio 2005 — Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del decreto n. 222 del 25 maggio 2001 — Articoli 3 e 4 del decreto 0069/MINEP dell’8 marzo 2005 — Articolo 16 del capitolato d’oneri della CDE |
— NIAF (in generale) — Articoli 17, 79 e 82 della legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell’ambiente — Guida delle misure ambientali in materia di sfruttamento forestale |
Parametri di controllo |
5.2.1 Relazione di ispezione ambientale 5.2.2 Attestato di rispetto delle clausole ambientali 5.2.3 Registro delle infrazioni ambientali |
GRIGLIA 3: AUTORIZZAZIONE DI RECUPERO DI ALBERI DA LEGNAME (ARB)
Criterio 1: l’entità forestale di sfruttamento è giuridicamente autorizzata
Indicatore 1.1: l’entità forestale esiste giuridicamente ed è autorizzata a esercitare la professione di sfruttamento forestale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 41 e 42 della legge 94/01 — Articolo 35, paragrafo 1 e articolo 36 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.1.1 Certificato di residenza (persona fisica) 1.1.2 Registro del commercio istituito presso l’ufficio competente (persona giuridica) 1.1.3 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall’autorità competente 1.1.4 Estratto di deposito delle impronte del martello forestale presso la cancelleria della Corte d’appello com petente |
Indicatore 1.2: l’entità forestale è beneficiaria di un’autorizzazione di recupero di legname rilasciata dall’ammini strazione responsabile per il settore forestale conformemente alla legge |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 73 della legge 94/01 — Articolo 110, paragrafi 1 e 2, del decreto 95/531 — Circolare n. 0354/LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN |
Parametri di controllo |
1.2.1 Documento di progetto 1.2.2 Certificato di conformità ambientale rilasciato al promotore del progetto dal ministro dell’Ambiente. 1.2.3 Lettera del ministro competente che precisa la necessità di recuperare il legname prima della realizzazione del progetto 1.2.4 Risultati dell’inventario del legname interessato 1.2.5 Bando di gara pubblica d’appalto |
1.2.6 Atto della commissione interministeriale relativo alla selezione dell’entità forestale come migliore offerente 1.2.7 Quietanze di pagamento del prezzo di vendita 1.2.8 Autorizzazione di recupero del legname rilasciata dal responsabile competente dell’amministrazione forestale 1.2.9 Notifica di avvio dei lavori |
Indicatore 1.3: in caso di subappalto dell’attività di recupero, l’entità forestale subappaltante dispone di documenti che attestano la regolarità di questa situazione |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 41 e 42 della legge 94/01 — Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36 e articolo 140, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.3.1 Contratto di subappalto/partenariato 1.3.2 Ricevuta di deposito del contratto approvato presso le autorità locali del ministero delle Foreste 1.3.3 Lettera di approvazione del contratto di subappalto emessa dal ministero delle Foreste 1.3.4 Registro del commercio istituito presso l’ufficio competente 1.3.5 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall’autorità competente (sfruttamento) 1.3.6 Estratto di deposito del martello forestale presso l’ufficio competente |
Indicatore 1.4: l’entità forestale non è oggetto di alcuna misura di sospensione o di revoca dell’autorizzazione o del titolo da parte dell’amministrazione |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 130, 131, 132 e 146, del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.4.1 Registri/archivi delle infrazioni pubblicate dalle amministrazioni competenti 1.4.2 Registro dei contenziosi dei servizi locali competenti 1.4.3 Decisione di sospensione del ministro delle Foreste, motivata e notificata all’interessato, se del caso. |
Indicatore 1.5: l’entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali di diritto comune |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 122 del decreto 95-531 — Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) — Legge finanziaria 2002/003 e seguenti |
Parametri di controllo |
1.5.1 Licenza di esercizio 1.5.2 Attestato di regolarità del centro delle imposte competente |
Criterio 2: l’entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di sfruttamento forestale
Indicatore 2.1: l’entità forestale rispetta l’ubicazione del progetto |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4; articolo 6; articolo 12, paragrafi 1 e 2 e articolo 13, paragrafi 1 e 2, del decreto n. 222 — Schede 6, 14 e 17 PROC — Norme di intervento in ambito forestale (NIAF) |
Parametri di controllo |
2.1.1 Documenti di progetto che precisano l’esatta ubicazione del progetto approvati dai responsabili incaricati del ministero competente (agricoltura, lavori pubblici) 2.1.2 Certificato di verifica o relazione di missione di controllo |
Indicatore 2.2: l’entità forestale rispetta le quantità autorizzate (numero di tronchi/volume stimato) conforme mente alle disposizioni dell’autorizzazione |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 6 del decreto n. 222 |
Parametri di controllo |
2.2.1 Certificato di verifica o relazioni di controllo dell’amministrazione forestale |
Indicatore 2.3: l’entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali e le tasse forestali legati alle proprie attività |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 73, paragrafo 2, della legge 94/01 — Articoli 122 e 110, paragrafo 1, del decreto 95-531 — Legge finanziaria 2002/003 e seguenti |
Parametri di controllo |
2.3.1 Ricevute di pagamento del prezzo di vendita (prezzo di aggiudicazione + 13 %) 2.3.2 Ricevute di pagamento di tutte le altre tasse previste dal capitolato d’oneri |
Criterio 3: l’entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di trasporto di legname
Indicatore 3.1: l’entità forestale si assicura che il legname, oggetto del recupero, sia trasportato in maniera assolutamente legale e sia corredato di tutti i documenti necessari per attestarne l’origine legale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 127, paragrafo 1 e articolo 128 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
3.1.1 Lettera di vettura assicurata e siglata dall’autorità competente del ministero delle Foreste per il trasporto su strada di tronchi e legname segato 3.1.2 Dichiarazione speciale sulla distinta vidimata dal responsabile competente in caso di trasporto ferroviario 3.1.3 Certificato di carico del servizio doganale competente (trasporto con container) corredato di una relazione di carico dei servizi forestali del luogo di carico |
Criterio 4: l’entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia sociale
Indicatore 4.1: l’entità forestale rispetta gli obblighi in materia di diritto del lavoro, di diritto della previdenza sociale e le convenzioni collettive del settore del legname |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 61, paragrafo 2 e articolo 62, paragrafo 2, della legge n. 92/007 del 14 agosto 1992 relativa al codice del lavoro — Decreto n. 2008/2115/PM del 24 gennaio 2008 relativo alla rivalorizzazione del salario minimo interprofes sionale garantito (SMIG) — Ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all’organizzazione della previdenza sociale — Decreto 74-26 dell’11 gennaio 1974 che fissa le modalità di applicazione di talune disposizioni dell’ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all’organizzazione della cassa nazionale di previdenza sociale — Decreto n. 74-723 del 12 agosto 1974 che fissa le aliquote dei contributi dovuti alla CNPS per le prestazioni familiari e l’assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità — Legge n. 69-LF-18 del 10 novembre 1969 che istituisce un regime di assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità, modificata dalla legge n. 84/007 del 4 luglio 1984 — Decreto n. 039/MTPS/IMT che fissa le misure generali di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro — Decreto n. 019/MTPS/SG/CJ del 26 maggio 1993 che fissa le modalità di elezione e le condizioni di esercizio delle funzioni dei delegati del personale — Convenzione collettiva nazionale (aprile 2002) delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse — Decreto n. 11/DEC/DT del 25 maggio 1978 che fissa le modalità di convocazione e di comparizione delle parti dinanzi all’ispettorato del lavoro in materia di composizione delle vertenze di lavoro — Direttive pratiche dell’Ufficio internazionale del lavoro (UIL) — Legge 64/LF/23 del 13 novembre 1964 relativa alla protezione della salute pubblica — Legge 98/015 del 14 luglio 1998 relativa agli impianti classificati pericolosi, insalubri o nocivi — Decreto 99/818/PM del 9 novembre 1999 che fissa le modalità di insediamento e di esercizio [di detti impianti] — Griglia salariale in vigore delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse |
Parametri di controllo |
4.1.1 Attestato di assoggettamento rilasciato dalla CNPS 4.1.2 Registri dei datori di lavoro in 3 fascicoli, numerati e siglati dal tribunale competente o dall’ispettorato del lavoro competente |
4.1.3 Regolamento interno vidimato dall’ispettorato del lavoro competente 4.1.4 Verbali dell’elezione dei delegati del personale 4.1.5 Convenzione delle visite e dei trattamenti con un medico curante 4.1.6 Atto di creazione di un comitato di igiene e di sicurezza sul lavoro, firmato dal responsabile dell’impresa 4.1.7 Relazioni di ispezione del ministero della Sanità 4.1.8 Dichiarazione di stabilimento indirizzata all’ispettorato del lavoro competente |
Indicatore 4.2: l’entità forestale rispetta le disposizioni dei propri capitolati d’oneri per quanto riguarda le comu nità locali della propria zona o delle proprie zone di intervento |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 36 della legge 94/01 — Capitolo II delle NIAF, articoli 4 e 5 |
Parametri di controllo |
4.2.1 Capitolato d’oneri 4.2.2 Verbali di realizzazione delle opere sociali previste nel capitolato d’oneri 4.2.3 Verbale della riunione di informazione relativa al titolo forestale firmato dall’amministrazione o dal prefetto |
Criterio 5: l’entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di protezione della biodiversità
Indicatore 5.1: l’entità forestale di sfruttamento ha adottato le disposizioni necessarie per impedire la partecipa zione dei propri dipendenti al bracconaggio, alla caccia commerciale e al trasporto o al commercio di prodotti e di mezzi di caccia. Incoraggia, sostiene e/o intraprende qualsiasi azione intesa a far applicare la normativa in materia di caccia e di protezione della fauna nei propri cantieri |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 11, paragrafi 1 e 3, del decreto n. 222 — Capitolato d’oneri — Capitolo VI delle NIAF, articoli 28, 29 e 30 |
Parametri di controllo |
5.1.1 Regolamento interno 5.1.2 Note di servizio che precisano il divieto di bracconaggio e di trasporto di carne di animali selvatici 5.1.3 Note di servizio di pubblicazione di eventuali sanzioni 5.1.4 Registro delle infrazioni |
GRIGLIA 4: AUTORIZZAZIONE DI PRELIEVO DI LEGNAME (APL) (ABBATTUTO, SPIAGGIATO, ABBANDONATO O SEQUESTRATO)
Criterio 1: l’entità forestale di sfruttamento è giuridicamente autorizzata
Indicatore 1.1: l’entità forestale esiste giuridicamente ed è autorizzata a esercitare la professione di sfruttamento forestale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 41 della legge 94/01 — Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.1.1 Certificato di residenza (persona fisica) 1.1.2 Registro del commercio istituito presso l’ufficio competente (persona giuridica) 1.1.3 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall’autorità competente 1.1.4 Estratto di deposito delle impronte del martello forestale presso la cancelleria della Corte d’appello com petente |
Indicatore 1.2: l’entità forestale è beneficiaria di un’autorizzazione di prelievo di legname rilasciata dall’ammini strazione responsabile per il settore forestale conformemente alla legge |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 56, 111 e 112 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.2.1 Verbale di constatazione di infrazione e di raccolta di legname sfruttato in maniera fraudolenta (legname sequestrato) 1.2.2 Verbale di constatazione di tronchi abbandonati redatto dal responsabile locale dell’amministrazione re sponsabile del settore forestale e lettera di citazione notificata ai proprietari (tronchi abbandonati nella foresta o spiaggiati) 1.2.3 Bando di gara pubblica d’appalto (legname sequestrato, abbandonato o spiaggiato) 1.2.4 Atto della commissione di vendita relativo alla selezione dell’entità forestale come migliore offerente 1.2.5 Verbale di vendita all’asta e relative quietanze (importo della vendita e maggiorazione del 13 %) 1.2.6 Verbale di verifica delle scorte (legname abbattuto regolarmente e non rimosso alla scadenza del titolo) 1.2.7 Autorizzazione di prelievo del legname rilasciata dal responsabile competente dell’amministrazione forestale 1.2.8 Notifica di avvio dei lavori |
Indicatore 1.3: l’entità forestale non è oggetto di alcuna misura di sospensione o di revoca dell’autorizzazione o del titolo da parte dell’amministrazione e non è coinvolta nell’infrazione per la quale il legname è sequestrato |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Capitolo 3 della legge 94/01 — Articoli 146, 150 e 152 della legge 94/01 — Articoli 130, 131, 132, 135 e 146 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.3.1 Registri/archivi delle infrazioni pubblicate dalle amministrazioni competenti 1.3.2 Decisione di sospensione del ministro delle Foreste, motivata e notificata all’interessato, se del caso. 1.3.3 Verbale di constatazione di infrazione chiuso e registrato nel registro dei contenziosi dei servizi locali competenti |
Indicatore 1.4: l’entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali di diritto comune |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 122 della legge 94/01 — Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) — Legge finanziaria 2002/003 e seguenti |
Parametri di controllo |
1.4.1 Licenza di esercizio 1.4.2 Attestato di regolarità del centro delle imposte competente |
Criterio 2: l’entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di sfruttamento forestale
Indicatore 2.1: l’entità forestale rispetta le quantità attribuite (volume) conformemente alle disposizioni dell’auto rizzazione |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 144 e 148 della legge 94/01 del 20 gennaio 1994 |
Parametri di controllo |
2.1.1 Verbali di vendita alle aste pubbliche 2.1.2 Matrici di lettere di vettura o dichiarazione SIGIF 2.1.3 Certificato di verifica |
Indicatore 2.2: l’entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali e le tasse forestali legati alle proprie attività |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 111, paragrafo 2; articolo 112, paragrafo 3; articolo 113, paragrafo 2 e articolo 122 del decreto 95- 531 — Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) — Legge finanziaria 2002/003 e seguenti |
Parametri di controllo |
2.2.1 Ricevute di pagamento del prezzo di vendita 2.2.2 Ricevute di pagamento della maggiorazione del 13 % del prezzo di vendita |
Criterio 3: l’entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di trasporto di legname
Indicatore 3.1: l’entità forestale si assicura che il legname, oggetto del prelievo, sia trasportato in maniera asso lutamente legale e sia corredato di tutti i documenti necessari e delle marcature regolamentari per attestarne l’origine legale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 127, paragrafo 1 e articolo 128, del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
3.1.1 Lettera di vettura assicurata e siglata dall’autorità competente del ministero delle Foreste per il trasporto su strada di tronchi e legname segato 3.1.2 Dichiarazione speciale sulla distinta vidimata dal responsabile competente in caso di trasporto ferroviario 3.1.3 Certificato di carico del servizio doganale competente (trasporto con container) corredato di una relazione di carico dei servizi forestali del luogo di carico |
Criterio 4: l’entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia sociale
Indicatore 4.1: l’entità forestale rispetta gli obblighi in materia di diritto del lavoro, di diritto della previdenza sociale e le convenzioni collettive del settore del legname |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 61, paragrafo 2 e articolo 62, paragrafo 2, della legge n. 92/007 del 14 agosto 1992 relativa al codice del lavoro — Decreto n. 2008/2115/PM del 24 gennaio 2008 relativo alla rivalorizzazione del salario minimo interprofes sionale garantito (SMIG) — Ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all’organizzazione della previdenza sociale — Decreto 74-26 dell’11 gennaio 1974 che fissa le modalità di applicazione di talune disposizioni dell’ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all’organizzazione della cassa nazionale di previdenza sociale — Decreto n. 74-723 del 12 agosto 1974 che fissa le aliquote dei contributi dovuti alla CNPS per le prestazioni familiari e l’assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità — Legge n. 69-LF-18 del 10 novembre 1969 che istituisce un regime di assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità, modificata dalla legge n. 84/007 del 4 luglio 1984 — Decreto n. 039/MTPS/IMT che fissa le misure generali di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro — Decreto n. 019/MTPS/SG/CJ del 26 maggio 1993 che fissa le modalità di elezione e le condizioni di esercizio delle funzioni dei delegati del personale — Convenzione collettiva nazionale (aprile 2002) delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse — Decreto n. 11/DEC/DT del 25 maggio 1978 che fissa le modalità di convocazione e di comparizione delle parti dinanzi all’ispettorato del lavoro in materia di composizione delle vertenze di lavoro — Direttive pratiche dell’Ufficio internazionale del lavoro (UIL) — Legge 64/LF/23 del 13 novembre 1964 relativa alla protezione della salute pubblica — Legge 98/015 del 14 luglio 1998 relativa agli impianti classificati pericolosi, insalubri o nocivi — Decreto 99/818/PM del 9 novembre 1999 che fissa le modalità di insediamento e di esercizio [di detti impianti] |
— Griglia salariale in vigore delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse |
Parametri di controllo |
4.1.1 Attestato di assoggettamento rilasciato dalla CNPS 4.1.2 Registri dei datori di lavoro in 3 fascicoli, numerati e siglati dal tribunale competente o dall’ispettorato del lavoro competente 4.1.3 Regolamento interno vidimato dall’ispettorato del lavoro competente 4.1.4 Verbali dell’elezione dei delegati del personale 4.1.5 Convenzione delle visite e dei trattamenti con un medico curante 4.1.6 Atto di creazione di un comitato di igiene e di sicurezza sul lavoro, firmato dal responsabile dell’impresa 4.1.7 Relazioni di ispezione del ministero della Sanità 4.1.8 Dichiarazione di stabilimento indirizzata all’ispettorato del lavoro competente |
GRIGLIA 5: VENDITA DI VOLUMI FISSI (VVF) NEL DEMANIO FORESTALE NAZIONALE
Criterio 1: l’entità forestale di sfruttamento è giuridicamente autorizzata
Indicatore 1.1: l’entità forestale esiste giuridicamente ed è autorizzata a esercitare la professione di sfruttamento forestale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 41 della legge 94 — Articolo 35, paragrafo 1, e articolo 36 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.1.1 Certificato di residenza (persona fisica) 1.1.2 Registro del commercio istituito presso l’ufficio competente (persona giuridica) 1.1.3 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall’autorità competente 1.1.4 Estratto di deposito delle impronte del martello forestale presso la cancelleria della Corte d’appello com petente |
Indicatore 1.2: l’entità forestale è beneficiaria di un permesso di vendita di volumi fissi legalmente attribuito dall’amministrazione responsabile per il settore forestale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 57 della legge 94/01 — Articolo 51, paragrafi 1 e 2; articolo 58, paragrafi 1, 2, 3, 4; articoli 60, 81, 82 e 83 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.2.1 Bando di gara pubblica d’appalto, sulla base del rispetto del diritto di prelazione 1.2.2 Atto della commissione interministeriale relativo alla selezione dell’entità forestale come offerente dell’im porto più elevato della tassa forestale 1.2.3 Ricevuta di deposito di un fascicolo completo di attribuzione del permesso di vendita di volumi fissi |
1.2.4 Prova di costituzione della cauzione presso la Tesoreria dello Stato 1.2.5 Decreto di attribuzione del permesso di vendita di volumi fissi firmato dal ministro delle Foreste sulla base delle informazioni derivanti dal bando di gara d’appalto 1.2.6 Verbale della riunione di informazione firmato dal prefetto |
Indicatore 1.3: in caso di subappalto dell’attività di sfruttamento, l’entità forestale subappaltante dispone di docu menti che attestano la regolarità di questa situazione |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 41 e 42 della legge 94/01 — Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36 e articolo 140, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.3.1 Contratto di subappalto/partenariato 1.3.2 Lettera di approvazione del contratto di subappalto emessa dal ministero delle Foreste 1.3.3 Ricevuta di deposito del contratto approvato presso le autorità locali del ministero delle Foreste 1.3.4 Registro del commercio istituito presso l’ufficio competente 1.3.5 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall’autorità competente 1.3.6 Estratto di deposito del martello forestale presso l’ufficio competente |
Indicatore 1.4: l’entità forestale non è oggetto di alcuna misura di sospensione o di revoca dell’autorizzazione o del titolo da parte dell’amministrazione |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Capitolo 3 della legge 94/01 — Articoli 130, 131 e 132 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.4.1 Registri/archivi delle infrazioni pubblicate dalle amministrazioni competenti 1.4.2 Registro dei contenziosi dei servizi locali competenti 1.4.3 Decisione di sospensione del ministro delle Foreste, motivata e notificata all’interessato, se del caso. |
Indicatore 1.5: l’entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali di diritto comune |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) — Legge finanziaria 2002/003 e seguenti |
Parametri di controllo |
1.5.1 Licenza di esercizio 1.5.2 Attestato di regolarità del centro delle imposte competente |
Criterio 2: l’entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di sfruttamento forestale
Indicatore 2.1: l’entità forestale dispone delle risorse professionali competenti e sufficienti, internamente o tramite una persona fisica o giuridica, per la realizzazione dell’inventario di sfruttamento |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 40, paragrafo 3, e articolo 64, della legge 94/01 — Articolo 35 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
2.1.1 Consenso dell’impresa o dei vari subappaltatori che hanno partecipato a talune attività di inventario/silvi coltura. 2.1.2 Contratti di prestazione di servizi con una o più strutture autorizzate o un organismo pubblico |
Indicatore 2.2: l’entità forestale rispetta le norme di sfruttamento forestale nelle superfici attribuite |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 45 della legge 94/01 — Articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4, del decreto n. 222 — Schede 14 e 17 PROC — Norme di inventario di sfruttamento — Norme di intervento in ambito forestale (NIAF) |
Parametri di controllo |
2.2.1 Certificato di verifica o attestato di rispetto delle NIAF |
Indicatore 2.3: l’entità forestale dispone di un’autorizzazione legale di taglio |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 45, paragrafo 1, della legge 94/01 — Articoli 17, 79 e 82 della legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell’ambiente — Articolo 20 del decreto 0577 del 23 febbraio 2005 |
Parametri di controllo |
2.3.1 Lettera di approvazione dei TDR per l’audit/la valutazione di impatto ambientale 2.3.2 Certificato di conformità ambientale 2.3.3 Certificato annuale di taglio 2.3.4 Notifica di avvio delle attività |
Indicatore 2.4: l’entità forestale rispetta le quantità autorizzate (numero di tronchi/volume) conformemente alle disposizioni del certificato annuale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 72, paragrafo 1 e articolo 125, paragrafi 2 e 3, del decreto 95-531 — Norme di intervento in ambito forestale (NIAF) |
— Scheda 6 PROC |
Parametri di controllo |
2.4.1 Documentazione di cantiere (DF10) o dichiarazione SIGIF 2.4.2 Certificato di verifica |
Indicatore 2.5: l’entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali e le tasse forestali legati alle proprie attività |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 66, 67 e 69 della legge 94/01 — Articolo 122 del decreto 95-531 — Legge finanziaria 2002/003 e seguenti |
Parametri di controllo |
2.5.1 Attestato di deposito della cauzione bancaria 2.5.2 Ricevute di pagamento (TFA, TA, tutte le tasse forestali previste dal capitolato d’oneri) per l’anno in corso e l’anno precedente a quello della verifica. |
Criterio 3: l’entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di trasporto di legname
Indicatore 3.1: l’entità forestale si assicura che i tronchi prodotti siano corredati di tutti i documenti necessari e delle marcature regolamentari per attestarne l’origine legale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 127, paragrafo 1, e articolo 128 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
3.1.1 Lettera di vettura assicurata e siglata dall’autorità competente del ministero delle Foreste per il trasporto su strada di tronchi e legname segato 3.1.2 Dichiarazione speciale sulla distinta vidimata dal responsabile competente in caso di trasporto ferroviario 3.1.3 Certificato di carico del servizio doganale competente (trasporto con container) corredato di una relazione di carico del servizio forestale del luogo di carico |
Criterio 4: l’entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia sociale
Indicatore 4.1: l’entità forestale rispetta gli obblighi in materia di diritto del lavoro, di diritto della previdenza sociale e le convenzioni collettive del settore del legname |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 61, paragrafo 2, e articolo 62, paragrafo 2, della legge n. 92/007 del 14 agosto 1992 relativa al codice del lavoro. — Decreto n. 2008/2115/PM del 24 gennaio 2008 relativo alla rivalorizzazione del salario minimo interprofes sionale garantito (SMIG) — Ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all’organizzazione della previdenza sociale |
— Decreto 74-26 dell’11 gennaio 1974 che fissa le modalità di applicazione di talune disposizioni dell’ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all’organizzazione della cassa nazionale di previdenza sociale — Decreto n. 74-723 del 12 agosto 1974 che fissa le aliquote dei contributi dovuti alla CNPS per le prestazioni familiari e l’assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità — Legge n. 69-LF-18 del 10 novembre 1969 che istituisce un regime di assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità, modificata dalla legge n. 84/007 del 4 luglio 1984 — Decreto n. 039/MTPS/IMT che fissa le misure generali di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro — Decreto n. 019/MTPS/SG/CJ del 26 maggio 1993 che fissa le modalità di elezione e le condizioni di esercizio delle funzioni dei delegati del personale — Convenzione collettiva nazionale (aprile 2002) delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse — Decreto n. 11/DEC/DT del 25 maggio 1978 che fissa le modalità di convocazione e di comparizione delle parti dinanzi all’ispettorato del lavoro in materia di composizione delle vertenze di lavoro — Direttive pratiche dell’Ufficio internazionale del lavoro (UIL) — Legge 64/LF/23 del 13 novembre 1964 relativa alla protezione della salute pubblica — Legge 98/015 del 14 luglio 1998 relativa agli impianti classificati pericolosi, insalubri o nocivi — Decreto 99/818/PM del 9 novembre 1999 che fissa le modalità di insediamento e di esercizio [di detti impianti] — Griglia salariale in vigore delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse |
Parametri di controllo |
4.1.1 Attestato di assoggettamento rilasciato dalla CNPS 4.1.2 Registri dei datori di lavoro in 3 fascicoli, numerati e siglati dal tribunale competente o dall’ispettorato del lavoro competente 4.1.3 Regolamento interno vidimato dall’ispettorato del lavoro competente 4.1.4 Verbali dell’elezione dei delegati del personale 4.1.5 Convenzione delle visite e dei trattamenti con un medico curante 4.1.6 Atto di creazione di un comitato di igiene e di sicurezza sul lavoro, firmato dal responsabile dell’impresa 4.1.7 Relazioni di ispezione del ministero della Sanità 4.1.8 Dichiarazione di stabilimento indirizzata all’ispettorato del lavoro competente |
Indicatore 4.2: l’entità forestale rispetta gli obblighi sociali previsti dal codice forestale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 36 e 61, paragrafi 1 e 3, della legge 94/01 — Articolo 85 del decreto n. 95/531 — Decisione n. 0108/D/MINEF/CAB del 9 febbraio 1998 relativa all’applicazione delle NIAF |
— Capitolo II delle NIAF |
Parametri di controllo |
4.2.1 Capitolato d’oneri 4.2.2 Verbali di realizzazione delle opere sociali previste nei capitolati d’oneri 4.2.3 Verbale della riunione di informazione relativa allo sfruttamento del titolo forestale firmato da tutte le parti interessate 4.2.4 Registro/archivio delle infrazioni/PV |
Criterio 5: l’entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di protezione della biodiversità e dell’am biente
Indicatore 5.1: l’entità forestale ha adottato le disposizioni necessarie per impedire la partecipazione dei propri dipendenti al bracconaggio, alla caccia commerciale e al trasporto o al commercio di prodotti e di mezzi di caccia. Incoraggia, sostiene e/o intraprende qualsiasi azione intesa a far applicare la normativa in materia di caccia e di protezione della fauna nei propri cantieri |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 11, paragrafi 1 e 3, del decreto n. 222 — Capitolo VI delle NIAF; articoli 28, 29 e 30 |
Parametri di controllo |
5.1.1 Regolamento interno 5.1.2 Note di servizio che precisano il divieto di bracconaggio e di trasporto di carne di animali selvatici 5.1.3 Note di servizio di pubblicazione di eventuali sanzioni 5.1.4 Registro delle infrazioni |
Indicatore 5.2: l’entità forestale è conforme alla normativa relativa alle valutazioni di impatto ambientale e applica le misure di attenuazione individuate |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Decreto 0577 del 23 febbraio 2005 — Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del decreto n. 222 del 25 maggio 2001 — Articoli 3 e 4 del decreto 0069/MINEP dell’8 marzo 2005 — Articolo 16 del capitolato d’oneri della CDE — NIAF (in generale) — Legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell’ambiente (articoli 17, 79, 82) — Guida delle misure ambientali in materia di sfruttamento forestale |
Parametri di controllo |
5.2.1 Relazione di ispezione ambientale 5.2.2 Attestato di rispetto delle clausole ambientali 5.2.3 Registro delle infrazioni ambientali |
GRIGLIA 6: GESTIONE IN ECONOMIA DI UNA FORESTA COMUNITARIA
Criterio 1: l’entità forestale di sfruttamento è giuridicamente autorizzata
Indicatore 1.1: la Comunità è organizzata sotto forma di entità giuridica legalmente riconosciuta |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 28, paragrafo 3, del decreto 95-531 — Decisione n. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC relativa all’adozione del documento intitolato «Manuale delle pro cedure di attribuzione e delle norme di gestione delle foreste comunitarie — Versione 2009». Punti 3.1, 3.2, 3.5, del manuale delle procedure — Legge 90 sulle associazioni — Legge 92 sulle cooperative e le GIC — Atto uniforme OHADA sulle società commerciali e i gruppi di interessi economici |
Parametri di controllo |
1.1.1 Ricevuta di dichiarazione (associazioni) 1.1.2 Certificato di registrazione (gruppi di iniziative comuni e cooperative) 1.1.3 Atto del cancelliere (gruppi di interessi economici: GIE) |
Indicatore 1.2: la Comunità è beneficiaria di una foresta comunitaria legalmente attribuita e di una convenzione di gestione conclusa con l’amministrazione |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 37 e 38, paragrafo 1, della legge 94/01 — Articolo 27, paragrafi 2 e 3; articolo 28, paragrafi 1 e 2; articolo 29, paragrafi 1 e 2, del decreto 95-531 — Decisione n. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC relativa all’adozione del documento intitolato «Manuale delle pro cedure di attribuzione e delle norme di gestione delle foreste comunitarie — Versione 2009». Punti 5.1; 5.12.1; 5.13 e 5.17, del manuale delle procedure, versione 2009 |
Parametri di controllo |
A- Convenzione provvisoria di gestione 1.2.1 Ricevuta di deposito di un fascicolo completo di richiesta di attribuzione di una foresta comunitaria 1.2.2 Convenzione provvisoria di gestione conclusa tra la comunità e l’autorità amministrativa competente B- Convenzione definitiva di gestione 1.2.3 Ricevuta di deposito di un fascicolo completo di presentazione del PSG per la convenzione definitiva 1.2.4 Atto di approvazione del PSG firmato dal ministro delle Foreste e della Fauna |
1.2.5 Convenzione definitiva di gestione firmata dall’autorità amministrativa competente |
Indicatore 1.3: in caso di subappalto dell’attività di sfruttamento, l’entità forestale subappaltante dispone di docu menti che attestano la regolarità di questa situazione |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 41 e 42 della legge 94/01 — Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36 e articolo 140, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.3.1 Contratto di subappalto/partenariato 1.3.2 Lettera di approvazione del contratto di subappalto emessa dal ministero delle Foreste 1.3.3 Registro del commercio istituito presso l’ufficio competente 1.3.4 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall’autorità competente 1.3.5 Estratto di deposito delle impronte del martello forestale presso la cancelleria della Corte d’appello compe tente |
Indicatore 1.4: la Comunità non è oggetto di una misura di revoca o di sospensione della convenzione di gestione in corso da parte dell’amministrazione responsabile per il settore forestale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 38, paragrafo 2 e articolo 65, della legge 94/01 — Articolo 31, paragrafo 1 e articolo 32, paragrafo 3, del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.4.1 Registro delle infrazioni pubblicato dal ministero delle Foreste o verbale di constatazione di infrazioni recapitato da un agente giurato del ministero delle Foreste 1.4.2 Decisione di sospensione del ministero delle Foreste, se del caso. 1.4.3 Registro dei contenziosi dei servizi locali competenti |
Criterio 2: l’entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di sfruttamento e di assestamento forestali
Indicatore 2.1: l’entità forestale dispone delle risorse professionali competenti e sufficienti, internamente o tramite una persona fisica o giuridica, per l’esecuzione dei lavori di inventario previsti dal PSG |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 40, paragrafo 3, e articolo 64, della legge 94/01 — Articolo 35 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
2.1.1 Consenso dei vari subappaltanti che hanno partecipato a talune attività di assestamento (inventari) 2.1.2 Contratti di prestazione di servizi con una o più strutture autorizzate o un organismo pubblico. 2.1.3 Attestato di conformità dei lavori di inventario |
Indicatore 2.2: l’entità forestale dispone di un’autorizzazione legale di taglio |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 17 della legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell’ambiente — Articolo 20 del decreto 0577 del 23 febbraio 2005 — Articolo 96, paragrafo 2, del decreto del 23 agosto 1995 — Decisione n. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC relativa all’adozione del documento intitolato «Manuale delle pro cedure di attribuzione e delle norme di gestione delle foreste comunitarie — Versione 2009». Punto 8.2.2.1 del manuale delle procedure, versione 2009 |
Parametri di controllo |
2.2.1 Lettera di approvazione dei TDR della valutazione di impatto ambientale/dell’audit 2.2.2 Attestato di conformità ambientale 2.2.3 Certificato annuale di sfruttamento 2.2.4 Notifica di avvio delle attività |
Indicatore 2.3: l’entità forestale rispetta le norme di sfruttamento forestale nelle parcelle di cui è stato autorizzato lo sfruttamento |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Norme di inventario di sfruttamento — Circolare 0048/LC/MINFOF/SG/DF/SDFC del 16 gennaio 2009 — Norme di intervento in ambito forestale (NIAF) |
Parametri di controllo |
2.3.1 Certificato di verifica o attestato di rispetto delle NIAF 2.3.2 Relazione annuale delle attività |
Indicatore 2.4: l’entità forestale rispetta le quantità autorizzate (numero di tronchi/volume) conformemente alle disposizioni del certificato annuale di sfruttamento |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 125 del decreto 95-531 — Norme di intervento in ambito forestale (NIAF) |
Parametri di controllo |
2.4.1 Documentazione di cantiere (DF10) o dichiarazione SIGIF e lettere di vettura 2.4.2 Certificato di verifica 2.4.3 Relazione annuale delle attività |
Criterio 3: l’entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia di trasporto di legname
Indicatore 3.1: l’entità forestale si assicura che i prodotti legnosi siano trasportati in maniera assolutamente legale e siano corredati di tutti i documenti necessari e delle marcature regolamentari per attestarne l’origine legale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 127, paragrafo 2 e articolo 128 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
3.1.1 Lettera di vettura assicurata e siglata dall’autorità competente del ministero delle Foreste per il trasporto su strada di tronchi e legname segato 3.1.2 Dichiarazione speciale sulla distinta vidimata dal responsabile competente in caso di trasporto ferroviario 3.1.3 Certificato di carico del servizio doganale competente (trasporto con container) corredato di una relazione di carico del servizio forestale del luogo di prelievo |
Criterio 4: l’entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia sociale
Indicatore 4.1: l’entità forestale rispetta le disposizioni del PSG per quanto riguarda le comunità locali della propria zona o delle proprie zone di intervento |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 36 della legge 94/01; articolo 26, paragrafi 1 e 2, del relativo decreto — Capitolo II delle NIAF, articoli 4 e 5 |
Parametri di controllo |
4.1.1 Piano semplice di gestione |
Criterio 5: l’entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia di protezione della biodi versità e dell’ambiente
Indicatore 5.1: l’entità forestale ha adottato le disposizioni necessarie per impedire la partecipazione della popo lazione al bracconaggio, alla caccia commerciale e al trasporto o al commercio di prodotti e di mezzi di caccia. Incoraggia, sostiene e/o intraprende qualsiasi azione intesa a far applicare la normativa in materia di protezione della biodiversità nella foresta comunitaria |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— NIAF (in generale) — Decisione n. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC relativa all’adozione del documento intitolato «Manuale delle pro cedure di attribuzione e delle norme di gestione delle foreste comunitarie — Versione 2009». Punto 8.1 del manuale — Articolo 32, paragrafo 2, del decreto — Articolo 78 e seguenti della legge |
Parametri di controllo |
5.1.1 Supporti di informazione e di sensibilizzazione (manifesti, relazioni, video, nastri e così via) e/o regolamento interno 5.1.2 Piano semplice di gestione |
Indicatore 5.2: l’entità forestale è conforme alla normativa ambientale e applica le misure di attenuazione indi viduate. |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Decreto 0577 del 23 febbraio 2005 — Articoli 3 e 4 del decreto 0069/MINEP dell’8 marzo 2005 — NIAF (in generale) — Articoli 17, 79 e 82 della legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell’ambiente — Guida delle misure ambientali in materia di sfruttamento forestale |
Parametri di controllo |
5.2.1 Piano semplice di gestione 5.2.2 Attestato di rispetto delle clausole ambientali 5.2.3 Registro delle infrazioni ambientali |
GRIGLIA 7: PERMESSI SPECIALI (sfruttamento del legno di ebano) Criterio 1: l’entità forestale di sfruttamento è giuridicamente autorizzata
Indicatore 1.1: l’entità forestale esiste giuridicamente ed è autorizzata a esercitare la professione di sfruttamento forestale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 9, 41 e 42 della legge 94/01 — Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36; articolo 114 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.1.1 Certificato di residenza (persona fisica) 1.1.2 Registro del commercio istituito presso l’ufficio competente (persona giuridica) 1.1.3 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall’autorità competente |
Indicatore 1.2: l’entità forestale è beneficiaria di un permesso speciale legalmente attribuito dall’amministrazione responsabile per il settore forestale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 86, paragrafo 2; articolo 87 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.2.1 Avviso al pubblico 1.2.2 Ricevuta di deposito di un fascicolo completo di attribuzione di un permesso speciale 1.2.3 Decisione relativa all’attribuzione del permesso speciale firmata dal ministro delle Foreste |
Indicatore 1.3: in caso di subappalto dell’attività di sfruttamento/trasformazione, l’entità forestale subappaltante dispone di documenti che attestano la regolarità di questa situazione |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 41 e 42 della legge 94/01 — Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36; articolo 114 e articolo 140, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.3.1 Contratto di subappalto/partenariato 1.3.2 Lettera di approvazione del contratto di subappalto emessa dal ministero delle Foreste 1.3.3 Registro del commercio istituito presso l’ufficio competente 1.3.4 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall’autorità competente (sfruttamento) 1.3.5 Autorizzazione di insediamento o di esercizio di un impianto classificato del ministero dell’Industria (tra sformazione) 1.3.6 Certificato di registrazione come entità di trasformazione di legname del ministero delle Foreste (trasforma zione) |
Indicatore 1.4: l’entità forestale non è oggetto di alcuna misura di sospensione o di revoca dell’autorizzazione o del titolo da parte dell’amministrazione |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articoli 150 e 152 della legge 94/01 — Articoli 130, 131 e 132 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.4.1 Registri/archivi delle infrazioni pubblicate dalle amministrazioni competenti 1.4.2 Registro dei contenziosi dei servizi locali competenti 1.4.3 Decisione di sospensione del ministro delle Foreste, motivata e notificata all’interessato, se del caso. |
Indicatore 1.5: l’entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali di diritto comune |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) — Legge finanziaria 2002/003 e seguenti |
Parametri di controllo |
1.5.1 Licenza di esercizio 1.5.2 Attestato di regolarità del centro delle imposte competente |
Criterio 2: l’entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di sfruttamento forestale
Indicatore 2.1: l’entità forestale dispone di un’autorizzazione legale di taglio |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Schede 2 e 3 (PROC) — Articolo 88, paragrafi 1 e 2, del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
2.1.1 Permesso speciale |
Indicatore 2.2: l’entità forestale rispetta le quantità attribuite (tonnellate/volume) conformemente alle disposizioni del permesso speciale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 125 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
2.2.1 Matrici di lettere di vettura o dichiarazione SIGIF 2.2.2 Certificato di verifica |
Indicatore 2.3: l’entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali e le tasse forestali legati alle proprie attività |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 122 del decreto 95-531 — Articolo 86, paragrafo 6, della legge 94/01 — Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) — Legge finanziaria 2002/003 e seguenti |
Parametri di controllo |
2.3.1 Ricevute di pagamento della tassa di rigenerazione per l’anno in corso e quello precedente all’anno della verifica 2.3.2 Capitolato d’oneri |
Criterio 3: l’entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di trasporto di prodotti speciali
Indicatore 3.1: l’entità forestale si assicura che i prodotti speciali raccolti o acquistati sul mercato locale per essere trasformati nei propri impianti siano corredati di tutti i documenti necessari per attestarne l’origine legale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 115, paragrafi 1, 2, 3; articolo 127, paragrafo 1 e articolo 128 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
3.1.1 Lettere di vettura siglate dall’autorità competente 3.1.2 Certificato di legalità/permesso del fornitore o dei fornitori in corso di validità |
Indicatore 3.2: l’entità forestale si assicura che i prodotti speciali importati per essere trasformati nei propri impianti siano corredati di tutti i documenti necessari per attestarne l’origine legale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 127, paragrafo 1 e articolo 128 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
3.2.1 Autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità competenti delle amministrazioni responsabili per il settore forestale e le finanze 3.2.2 Lettere di vettura internazionali vidimate lungo il percorso 3.2.3 Certificati di origine e fitosanitari del paese esportatore 3.2.4 Licenze FLEGT del paese di origine, o qualsiasi altro certificato di legalità/gestione sostenibile privato riconosciuto dal Camerun |
Indicatore 3.3: l’entità forestale si assicura che i prodotti speciali provenienti dai propri impianti siano trasportati in maniera assolutamente legale e siano corredati di tutti i documenti necessari per attestarne l’origine legale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 127, paragrafi 2 e 3, e articolo 128 del decreto 95-531 — Articolo 86, paragrafo 6, della legge 94/01 |
Parametri di controllo |
3.3.1 Lettera di vettura assicurata e siglata dall’autorità competente del ministero delle Foreste per il trasporto su strada di tronchi e legname segato 3.3.2 Schede delle specifiche 3.3.3 Dichiarazione speciale sulla distinta vidimata dal responsabile competente in caso di trasporto ferroviario 3.3.4 Certificato di carico del servizio doganale competente (trasporto con container) corredato di una relazione di carico del servizio forestale del luogo di carico 3.3.5 Capitolato d’oneri per i prodotti di cui alla CITES |
Criterio 4: l’entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia sociale
Indicatore 4.1: l’entità forestale rispetta i propri obblighi in materia di codice del lavoro (settore di trasformazione e settore industriale) |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Legge n. 92/007 del 14 agosto 1992 relativa al codice del lavoro — Codice di previdenza sociale — La convenzione collettiva nazionale (aprile 2002) delle imprese di sfruttamento e di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse (esercizio del diritto sindacale, delega del personale, contratto di lavoro, condizioni di lavoro e retribuzioni, igiene, sicurezza e salute e così via). — Articolo 49 della convenzione collettiva nazionale — Direttive pratiche dell’Ufficio internazionale del lavoro (UIL) |
Parametri di controllo |
4.1.1 Attestato di non utilizzo di personale dipendente (ANUPD) rilasciato dalla CNPS 4.1.2 Attestato di assoggettamento rilasciato dalla CNPS 4.1.3 Registri dei datori di lavoro in 3 fascicoli, numerati e siglati dal tribunale competente o dall’ispettorato del lavoro competente 4.1.4 Regolamento interno vidimato dall’ispettorato del lavoro competente 4.1.5 Verbali dell’elezione dei delegati del personale 4.1.6 Convenzione delle visite e dei trattamenti con un medico curante 4.1.7 Atto di creazione di un comitato di igiene e di sicurezza sul lavoro, firmato dal responsabile dell’impresa 4.1.8 Relazioni di ispezione del ministero della Sanità 4.1.9 Dichiarazione di stabilimento indirizzata all’ispettorato del lavoro competente |
Criterio 5: l’entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di protezione dell’ambiente (settore indu striale e settore di trasformazione)
Indicatore 5.1: l’entità forestale si è conformata alla normativa relativa alle valutazioni di impatto ambientale e applica le misure di attenuazione individuate |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Guida delle misure ambientali in materia di sfruttamento forestale in Camerun |
Parametri di controllo |
5.1.1 Attestato di rispetto delle clausole ambientali 5.1.2 Registro delle infrazioni ambientali |
GRIGLIA 8: UNITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNO (UTL)
Criterio 1: l’entità di trasformazione è giuridicamente autorizzata
Indicatore 1.1: l’entità di trasformazione esiste giuridicamente ed è registrata come entità di trasformazione di legname |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 114 del decreto 95-531 — Legge 98/015 del 14 luglio 1998 relativa agli impianti classificati pericolosi, insalubri o nocivi — Decreto 99/818/PM del 9 novembre 1999 che fissa le modalità di insediamento e di gestione [di detti impianti] — Decreto n. 013/MINEE/DMG/SL del 19 aprile 1977 che abroga e sostituisce il decreto n. 154 del 28 marzo 1957 relativo alla nomenclatura degli impianti pericolosi, insalubri o nocivi |
Parametri di controllo |
1.1.1 Certificato di residenza (persona fisica) 1.1.2 Registro del commercio istituito presso l’ufficio competente (persona giuridica) 1.1.3 Autorizzazione di insediamento e di esercizio di un impianto di prima classe del ministero dell’Industria o ricevuta di dichiarazione (2a classe) 1.1.4 Certificato di registrazione come entità di trasformazione di legname del ministero delle Foreste 1.1.5 Estratto di deposito delle impronte del martello forestale presso la cancelleria della Corte d’appello com petente |
Indicatore 1.2: quando subappalta l’attività di trasformazione al detentore di un titolo forestale, l’entità forestale di trasformazione dispone, oltre a quelli descritti al punto 1.1, di documenti che attestano la xxxxx xxxxxx di questa situazione |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 42 della legge 94/01 — Articolo 114 e articolo 140, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
1.2.1 Contratto di subappalto/partenariato 1.2.2 Lettera di approvazione del contratto di subappalto rilasciata dal ministero delle Foreste 1.2.3 Certificato di residenza 1.2.4 Registro del commercio istituito presso l’ufficio competente (gestore) 1.2.5 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall’autorità competente (gestore) 1.2.6 Estratto di deposito delle impronte del martello forestale presso la cancelleria della Corte d’appello com petente (gestore) |
Indicatore 1.3: l’entità di trasformazione è in regola con gli obblighi fiscali |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) — Legge finanziaria 2002/003 e seguenti |
Parametri di controllo |
1.3.1 Attestato di regolarità del centro delle imposte competente o prova di moratoria (se del caso) 1.3.2 Licenza di esercizio |
Criterio 2: l’entità di trasformazione si rifornisce di legname di origine legale e rispetta gli obblighi in materia di trasporto di legname
Indicatore 2.1: l’entità di trasformazione si assicura che il legname acquistato sul mercato locale per essere trasformato nei propri impianti sia corredato di tutti i documenti necessari per attestarne l’origine legale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 115, paragrafi 1, 2, 3; articolo 127, paragrafo 1, e articolo 128 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
2.1.1 Lettere di vettura assicurate, siglate dall’autorità competente 2.1.2 Certificato di legalità del fornitore o dei fornitori |
Indicatore 2.2: l’entità di trasformazione si assicura che il legname importato per essere trasformato nei propri impianti sia corredato dei documenti necessari per attestarne l’origine legale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 127, paragrafi 2 e 3, e articolo 128 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
2.2.1 Autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità competenti delle amministrazioni responsabili per il settore forestale e le finanze 2.2.2 Lettere di vettura internazionali vidimate lungo il percorso 2.2.3 Certificati di origine e fitosanitari del paese esportatore 2.2.4 Licenze FLEGT del paese di origine, o qualsiasi altro certificato di legalità/gestione sostenibile privato ricono sciuto dal Camerun |
Indicatore 2.3: l’entità di trasformazione si assicura che i prodotti legnosi provenienti dai propri impianti siano trasportati in maniera assolutamente legale e siano corredati di tutti i documenti necessari per attestarne l’origine legale |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 127, paragrafo 1, e articolo 128 del decreto 95-531 |
Parametri di controllo |
2.3.1 Lettera di vettura assicurata e siglata dall’autorità competente del ministero delle Foreste per il trasporto su strada di tronchi e legname segato 2.3.2 Dichiarazione speciale sulla distinta vidimata dal responsabile competente in caso di trasporto ferroviario 2.3.3 Certificato di carico del servizio doganale competente (trasporto con container) corredato di una relazione di carico dell’amministrazione forestale |
Indicatore 2.4: l’entità di trasformazione è in regola con gli obblighi fiscali e le tasse forestali legati alle sue attività |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 122 del decreto 95-531 — Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) — Legge finanziaria 2002/003 e seguenti |
Parametri di controllo |
2.4.1 Ricevute di pagamento della TIS e di altre tasse forestali se previste dal capitolato d’oneri, per l’anno in corso e l’anno precedente a quello della verifica. |
Criterio 3: l’entità di trasformazione rispetta gli obblighi in materia sociale
Indicatore 3.1: l’entità forestale rispetta gli obblighi in materia di diritto del lavoro, di diritto della previdenza sociale e le convenzioni collettive del settore del legname |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Articolo 61, paragrafo 2, e articolo 62, paragrafo 2, della legge n. 92/007 del 14 agosto 1992 relativa al codice del lavoro — Decreto n. 2008/2115/PM del 24 gennaio 2008 relativo alla rivalorizzazione del salario minimo interprofes sionale garantito (SMIG) — Ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all’organizzazione della previdenza sociale — Decreto 74-26 dell’11 gennaio 1974 che fissa le modalità di applicazione di talune disposizioni dell’ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all’organizzazione della cassa nazionale di previdenza sociale — Decreto n. 74-723 del 12 agosto 1974 che fissa le aliquote dei contributi dovuti alla CNPS per le prestazioni familiari e l’assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità — Legge n. 69-LF-18 del 10 novembre 1969 che istituisce un regime di assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità, modificata dalla legge n. 84/007 del 4 luglio 1984 — Decreto n. 039/MTPS/IMT che fissa le misure generali di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro — Decreto n. 019/MTPS/SG/CJ del 26 maggio 1993 che fissa le modalità di elezione e le condizioni di esercizio delle funzioni dei delegati del personale — Convenzione collettiva nazionale (aprile 2002) delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse — Decreto n. 11/DEC/DT del 25 maggio 1978 che fissa le modalità di convocazione e di comparizione delle parti dinanzi all’ispettorato del lavoro in materia di composizione delle vertenze di lavoro — Direttive pratiche dell’Ufficio internazionale del lavoro (UIL) — Legge 64/LF/23 del 13 novembre 1964 relativa alla protezione della salute pubblica — Legge 98/015 del 14 luglio 1998 relativa agli impianti classificati pericolosi, insalubri o nocivi — Decreto 99/818/PM del 9 novembre 1999 che fissa le modalità di insediamento e di esercizio [di detti impianti] — Griglia salariale in vigore delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse |
Parametri di controllo |
3.1.1 Attestato di assoggettamento rilasciato dalla CNPS 3.1.2 Registri dei datori di lavoro in 3 fascicoli, numerati e siglati dal tribunale competente o dall’ispettorato del lavoro competente 3.1.3 Regolamento interno previsto dall’ispettorato del lavoro competente 3.1.4 Verbali dell’elezione dei delegati del personale 3.1.5 Convenzione con un medico curante per visite e cure 3.1.6 Atto di creazione di un comitato di igiene e di sicurezza sul lavoro, firmato dal responsabile dell’impresa 3.1.7 Relazioni di ispezione del ministero della Sanità 3.1.8 Dichiarazione di stabilimento indirizzata all’ispettorato del lavoro competente |
Criterio 4: l’entità di trasformazione rispetta gli obblighi in materia di protezione dell’ambiente
Indicatore 4.1: l’entità di trasformazione si è conformata alla normativa relativa alle valutazioni di impatto ambientale e applica le misure di attenuazione individuate |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi |
— Decreto 0577 del 23 febbraio 2005 — Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del decreto n. 222 del 25 maggio 2001 — Articoli 3 e 4 del decreto 0069/MINEP dell’8 marzo 2005 — Articolo 16 del capitolato d’oneri della CDE — NIAF (in generale) — Legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell’ambiente (articoli 17, 79, 82) — Guida delle misure ambientali in materia di sfruttamento forestale |
Parametri di controllo |
4.1.1 Lettera di approvazione dei TDR per l’audit/la valutazione di impatto ambientale 4.1.2 Attestato di conformità della valutazione di impatto ambientale/dell’audit ambientale 4.1.3 Relazione di ispezione ambientale 4.1.4 Attestato di rispetto delle clausole ambientali 4.1.5 Registro delle infrazioni ambientali |
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi in vigore
1. Legge n. 94-01 del 20 gennaio 1994 relativa al codice forestale.
2. Legge n. 96-12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell’ambiente.
3. Decreto n. 222 MINEF del 25 maggio 2001 che fissa le procedure di elaborazione, approvazione, monitoraggio e controllo dell’attuazione dei piani di assestamento delle foreste di produzione del demanio forestale permanente.
4. Decreto n. 2005/577 del 23 febbraio 2005 che fissa le modalità di realizzazione delle valutazioni di impatto ambientale.
5. Decreto n. 0069 MINEP dell’8 marzo 2005 che fissa le varie categorie di operazioni la cui realizzazione è sottoposta a una valutazione di impatto ambientale.
6. Legge finanziaria n. 2002/003 del 19 aprile 2002 che stabilisce un codice generale delle imposte.
7. Codice del lavoro camerunese del 14 agosto 1992.
8. Convenzione collettiva dei gestori forestali:
a) Esercizio del diritto sindacale (titolo 2)
b) Delegato del personale (titolo 3)
c) Contratto di lavoro (titolo 4)
d) Condizioni di lavoro e retribuzioni (titolo 4)
e) Igiene, sicurezza e salute (titolo 5)
Documenti normativi e altri
1. Procedura (PROC) di elaborazione, di approvazione, di monitoraggio e di controllo dei piani di assestamento delle foreste di produzione del demanio forestale permanente del Camerun. Definizione di SCHEDE TECNICHE (versione luglio 2001):
Scheda 1: Elenco delle norme e dei documenti di gestione forestale. Scheda 2: Modello di convenzione provvisoria e capitolato d’oneri. Scheda 3: Modello di convenzione definitiva e capitolato d’oneri.
Scheda 4: Lessico.
Scheda 5: Schema del piano di assestamento forestale. Scheda 6: Elenco di specie, codici, DME e incrementi.
Scheda 7: Modello di relazione per l’inventario di assestamento.
Scheda 8: Assegnazione dei terreni all’interno delle foreste di produzione e attività correlate. Scheda 9: Schema di piano di gestione quinquennale.
Scheda 10: Protocollo di approvazione dell’inventario di assestamento. Scheda 11: Protocollo di verifica e approvazione del piano di assestamento.
Scheda 12: Protocollo di valutazione quinquennale, termine della convenzione e termine della rotazione. Scheda 13: Moduli di procedure annuali per lo sfruttamento forestale.
Scheda 14: Certificato di materializzazione di parcella.
Scheda 15: Attestato di verifica di inventario di sfruttamento. Scheda 16: Protocollo di controllo dello sfruttamento industriale. Scheda 17: Certificato di verifica dello sfruttamento industriale. Scheda 18: Protocollo di realizzazione dei lavori di assestamento.
2. Norme di inventario di assestamento e di preinvestimento. ONADEF, giugno 1991.
3. Norme di inventario di sfruttamento. ONADEF, maggio 1995.
4. Guida delle misure ambientali in materia di sfruttamento forestale in Camerun (ministero dell’Ambiente e della Protezione della natura — Versione marzo 2005):
a) Considerazioni generali, definizioni dei termini
b) Protezione degli interessi delle popolazioni
c) Protezione di siti particolari
d) Protezione della risorsa idrica
i. Protezione degli argini degli specchi d’acqua
ii. Protezione della qualità dell’acqua
e) Protezione della biodiversità
i. Protezione della fauna
ii. Protezione della flora
f) Protezione dei terreni
i. Pianificazione della rete stradale
ii. Costruzione e miglioramento di strade
iii. Opere di attraversamento
g) Allestimento di siti di stoccaggio di tronchi
h) Accampamenti e impianti industriali nelle foreste
i) Disposizioni finali
5. NIAF: Norme di intervento in ambito forestale (decisione n. 0108/D/MINEF/CAB del 9 febbraio 1998)
a) Disposizioni generali
b) Relazioni con le popolazioni locali
c) Attività di assestamento forestale in funzione di talune unità territoriali o siti da proteggere
d) Protezione di argini e specchi d’acqua
e) Protezione della fauna
f) Tracciato, costruzione e miglioramento delle strade forestali
g) Accampamenti e impianti industriali nelle foreste
h) Allestimento di siti di stoccaggio di tronchi
i) Sfruttamento forestale
j) Scarico
k) Disposizioni finali.
6. Decisione n. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC relativa all’adozione del documento intitolato «Manuale delle procedure di attribuzione e delle norme di gestione delle foreste comunitarie — Versione 2009».
ALLEGATO III-A
SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ
I. Introduzione
Il sistema di verifica della legalità (SVL) è uno strumento attendibile per distinguere i prodotti forestali di origine lecita da quelli di origine illecita in base alla definizione di legname legale sancita nel testo del presente accordo volontario di partenariato (AVP). Consente di assicurare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo del territorio camerunese che sia in circolazione e possa ricevere una licenza FLEGT in caso di necessità soltanto il legname prodotto o acquisito in maniera legale. Il suo funzionamento si fonda sui seguenti elementi:
1. la verifica della legalità dell’entità forestale; (1)
2. il monitoraggio nazionale dell’attività forestale;
3. il controllo nazionale dell’attività forestale;
4. la verifica della conformità della catena di approvvigionamento;
5. il rilascio delle licenze FLEGT;
6. un audit indipendente.
II. Ambito di applicazione
Il sistema di verifica della legalità si applica a tutte le fonti di produzione o di acquisizione di legname e prodotti legnosi in circolazione nel territorio nazionale.
Il legname importato (2) dalle entità forestali insediate in Camerun continuerà a essere importato alle condizioni definite dalle disposizioni legislative e regolamentari camerunesi. Sarà possibile ottenere il rilascio della licenza FLEGT da parte delle autorità competenti del Camerun soltanto se vengono rispettate le disposizioni relative all’origine (definite negli accordi di partenariato economici) e viene soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:
— si dispone di una licenza FLEGT del paese di origine,
— si dispone di un certificato privato riconosciuto dal governo del Camerun in quanto rilasciato sulla base di un sistema di gestione sostenibile che comprende almeno i criteri previsti nelle griglie di valutazione della legalità del Camerun.
In ogni caso, la legalità del legname importato dalle entità forestali insediate in Camerun viene verificata a livello di frontiera prima dell’ingresso nel territorio camerunese e quindi all’ingresso delle unità di trasformazione in cui il legname viene registrato nella documentazione specifica di «ingresso in stabilimento CEMAC». Una stretta cooperazione con gli altri paesi della CEMAC consentirà di evitare l’importazione di prodotti forestali illegali in Camerun.
Il legname in transito nel territorio camerunese deve essere registrato tramite il sistema di rintracciabilità (in una banca dati creata a livello di sistema informatizzato di gestione delle informazioni forestali — SIGIF II) e seguire un canale doganale definito a tale scopo. Le procedure di monitoraggio del legname in transito saranno ulteriormente specificate durante il periodo di attuazione e lo stesso vale per le informazioni necessarie per confermare che il legname in questione è in transito, in base alle procedure CEMAC in vigore.
III. Verifica della legalità dell’entità forestale
La definizione della legalità e gli strumenti utilizzati per garantire la legalità delle entità forestali sono riportati nell’allegato II del presente accordo. Tale allegato comprende otto griglie di valutazione della legalità elaborate per includere le varie fonti di provenienza del legname del demanio forestale permanente (DFP), del demanio forestale non permanente (DFNP) o delle unità di trasformazione del legname (UTL).
— Demanio forestale permanente
— Griglia di valutazione della legalità 1: convenzione di sfruttamento (CS).
(1) «entità forestale»: persona fisica o giuridica, comunità, comune detentori di una fonte legale di produzione, di acquisizione o di trasformazione del legname e dei suoi derivati.
(2) Attualmente è interessato dall’importazione e dal transito soltanto il legname CEMAC (originario di un paese della Comunità econo mica e monetaria dell’Africa centrale diverso dal Camerun), tuttavia l’ambito di applicazione del sistema potrebbe essere esteso a qualsiasi origine diversa dai paesi CEMAC.
— Griglia di valutazione della legalità 2: foresta comunale (FCle); gestione in economia.
— Demanio forestale non permanente
— Griglia di valutazione della legalità 3: autorizzazione di recupero del legname (ARL).
— Griglia di valutazione della legalità 4: autorizzazione di prelievo del legname abbattuto (APL).
— Griglia di valutazione della legalità 5: vendita di volumi fissi (VVF) nel demanio nazionale.
— Griglia di valutazione della legalità 6: foresta comunitaria (FC); gestione in economia.
— Griglia di valutazione della legalità 7: permessi speciali (PS); sfruttamento dell’ebano nel demanio nazionale e nelle
foreste comunali.
— Unità di trasformazione del legno
— Griglia di valutazione della legalità 8: unità di trasformazione del legname (UTL).
Fatta eccezione per la griglia relativa alle UTL che possiede determinate caratteristiche specifiche, tutte le griglie di valutazione della legalità sono create sulla base di cinque (5) criteri comuni che riguardano gli aspetti amministrativi (criterio 1), lo sfruttamento e l’assestamento (criterio 2), il trasporto (criterio 3), il settore sociale (criterio 4) e l’ambiente (criterio 5). A seconda della griglia, questi criteri sono articolati in un numero variabile di indicatori, a loro volta articolati in parametri di controllo.
La verifica della conformità della situazione di ciascuna entità forestale con i parametri di controllo si basa sui documenti tecnici previsti dai testi normativi emanati dalle varie amministrazioni e in gran parte consultabili nella banca dati centrale del ministero delle Foreste (SIGIF II). L’operazione di verifica della legalità dell’entità forestale viene effettua nell’ambito di una struttura formale del ministero delle Foreste a Yaoundé (cfr. allegato III-B), utilizzando modalità operative flessibili e rigorose che culminano nel rilascio del «certificato di legalità» all’entità forestale di sfruttamento/trasformazione, per ciascun titolo attribuito e o ciascuna unità di trasformazione del legname posseduta. Le modalità di rilascio del «certificato di legalità» (identificazione dei documenti del fascicolo amministrativo, funzionamento del sistema di riconciliazione dei dati provenienti dai vari ministeri coinvolti, procedura di rinnovo del certificato di legalità e così via) sono definite da una disposizione regolamentare specifica del ministero delle Foreste (1).
Il «certificato di legalità» viene rilasciato per un determinato esercizio con una durata di validità di:
— 1 anno al massimo per i titoli del demanio forestale permanente (convenzione di gestione e foreste comunali),
— 6 mesi al massimo per i titoli del demanio forestale non permanente,
— 1 anno al massimo per le unità di trasformazione.
Il certificato di legalità può essere sospeso in qualsiasi momento a seguito di un contenzioso come descritto nella sezione V.
I servizi centrali incaricati della verifica della legalità hanno la possibilità di effettuare visite sul campo per verificare l’autenticità dei parametri di controllo previsti nella griglia di valutazione della legalità corrispondente e che non possono sempre essere valutati pienamente sulla sola base dell’analisi dei documenti. Le verifiche riguardano anche gli elementi forniti da amministrazioni partner (ministeri della Sanità, del Lavoro, degli Affari sociali, dell’Ambiente e della Protezione della natura e così via) che rilasciano documenti esigibili sulla base delle griglie di valutazione della legalità.
La procedura di verifica della legalità dell’entità forestale, e in particolare la metodologia che sarà utilizzata dai servizi centrali incaricati della verifica della legalità, sarà definita in dettaglio nel corso della fase preparatoria.
Nel caso specifico di entità forestali che dispongono di un certificato di legalità e/o di gestione forestale sostenibile privato
i) riconosciuto e approvato dal ministro delle Foreste che definirà le condizioni di rilascio delle autorizzazioni ai certificatori e ai controllori privati, ii) con audit credibile e indipendente e iii) che si basa su un sistema che comprende tassativamente tutti i requisiti delle griglie di valutazione della legalità del Camerun, tali entità forestali saranno ricono sciute conformi alle leggi camerunesi e otterranno quindi il «certificato di legalità» dai servizi centrali incaricati di verificare la legalità alla luce del certificato valido rinnovato ogni anno ed esigibile al momento dell’audit di controllo.
(1) Questa disposizione sarà stabilita nel corso della fase di messa in funzione del sistema.
Il riconoscimento da parte del MINFOF dei certificati di legalità e/o di gestione sostenibile privati sarà effettuato a seguito di un’analisi dei sistemi utilizzati dagli uffici autorizzati in modo da verificare che questi abbiano integrato tutti i criteri, gli indicatori e i parametri di controllo delle griglie di valutazione della legalità del Camerun (aspetti amministrativi, sfruttamento e assestamento, trasporto, società e ambiente). Nella fase preparatoria il MINFOF effettuerà una valutazione formale delle norme di certificazione privata delle concessioni forestali in Camerun rispetto alla griglia di valutazione della legalità. La valutazione darà luogo a una relazione che sarà pubblicata e accessibile al pubblico. Se la valutazione sarà positiva, il sistema di certificazione privata sarà approvato dal ministro delle Foreste tramite una disposizione regola mentare. L’approvazione sarà resa pubblica. Consentirà quindi il rilascio del certificato di legalità alle imprese che saranno state certificate a norma di tale sistema, senza che sia necessaria una missione specifica, al fine di evitare una doppia verifica della legalità nelle concessioni forestali certificate. La società forestale interessata dalla certificazione approvata dovrà tuttavia trasmettere ai servizi centrali incaricati della verifica della legalità tutte le relazioni dell’audit di certificazione del sistema di certificazione privata per garantire il rispetto della legalità nel corso della procedura e permettere il rilascio del certificato di legalità per l’impresa e il titolo interessato.
IV. Il monitoraggio nazionale dell’attività forestale
Il monitoraggio nazionale dell’attività forestale si effettua con il coordinamento del ministero delle Foreste attraverso i relativi servizi specializzati e coinvolge tutte le altre amministrazioni che intervengono nel processo di pianificazione territoriale nazionale. Lo strumento di monitoraggio è il sistema informatizzato di gestione delle informazioni forestali, seconda generazione (SIGIF II), la cui memoria centrale si trova presso il ministero delle Foreste con interconnessioni (collegamenti elettrici che consentono di caricare le informazioni e di disporne in tempo reale) ai sistemi «MESURE» delle imposte e «SYDONIA» della dogana del ministero competente per le Finanze. Dipende quindi non soltanto dal corretto funzionamento di tali servizi su tutto il territorio nazionale, ma anche dalla collaborazione con tutti gli operatori del settore forestale.
SIGIF II è lo strumento informatico che dispone di una memoria centrale situata presso la direzione delle foreste in cui sono archiviati tutti i dati relativi al settore forestale provenienti da posti di controllo delle foreste e della caccia, check- point, delegazioni dipartimentali, delegazioni regionali, entità forestali, amministrazioni fiscale e doganale e così via. Consente in qualsiasi momento di conoscere la situazione di ciascuna entità forestale e di adottare tutte le decisioni necessarie sulla legalità delle loro attività. Rappresenta quindi la principale fonte di informazioni che serve a bloccare la procedura di rilascio di una licenza FLEGT nel caso in cui un’entità forestale in situazione irregolare richieda questo documento; da ciò deriva la terminologia di «sistema bloccante».
MESURE (migliore monitoraggio del rendimento fiscale) è un’applicazione di tipo cliente/server, utilizzata presso la divisione delle grandi imprese (DGI), per il programma di protezione delle entrate forestali (PPEF) e nei centri delle imposte delle medie imprese (CIMI) della direzione generale delle imposte. La sua funzione principale è il monitoraggio e la gestione di imposte, diritti, tasse e canoni. Nel caso della fiscalità forestale, offre una piattaforma di immissione, di elaborazione e di analisi di dati di dichiarazioni. Dopo l’interconnessione con il SIGIF II, fornirà i seguenti dati:
— dati di fiscalità generale (licenze, CNPS, tasse di diritto comune),
— tabella di monitoraggio del pagamento della tassa di abbattimento,
— tabella di monitoraggio del pagamento della tassa di ingresso in stabilimento,
— tabella di riscossione nell’ambito delle vendite alle aste pubbliche e delle transazioni,
— tabella di monitoraggio della riscossione e della ripartizione della TFA,
— tabella di pagamento di titoli di piccola entità,
— spese di autorizzazione, di presentazione dei titoli e così via.
Tutte queste informazioni contribuiscono al controllo della coerenza e servono per il sistema bloccante in caso di irregolarità.
SYDONIA: il sistema informatico doganale (SYDONIA) è un’applicazione di portata mondiale attuata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED) in vari paesi membri dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Si tratta di un’applicazione di tipo server/utente attualmente utilizzata dall’amministrazione delle dogane camerunesi. Nel quadro dell’interconnessione con il SIGIF II, comunica in tempo reale le seguenti informazioni:
— dati statistici sulle quantità esportate:
— esportazioni di tronchi nazionali,
— esportazioni di tronchi in transito (CEMAC),
— esportazioni di legname segnato nazionale,
— esportazioni di legname segato in transito (CEMAC),
— esportazioni di legno per pavimenti,
— esportazioni di compensati,
— esportazioni di impiallacciature,
— esportazioni di prodotti speciali,
— esportazioni di prodotti finiti legnosi,
— dati statistici sui valori imponibili globali delle quantità esportate,
— dati statistici sulle entrate di bilancio derivanti dalle esportazioni di legname,
— dati relativi alle entità forestali sospese dall’attività doganale e motivi della loro sospensione,
— dati relativi alla liquidazione dei discarichi e dei volumi accordati dalla direzione generale delle imposte (DGI) o dal MINFOF,
— dati relativi ai volumi di tronchi esportati da talune entità forestali che usufruiscono di autorizzazioni speciali (esportazione di tronchi di specie di promozione di prima categoria),
— dati relativi al numero di licenze FLEGT di accompagnamento dei carichi effettivamente imbarcati,
— dati sulle quantità di legname CEMAC in transito o importato.
Come nel caso di MESURE, tutte le informazioni di SYDONIA contribuiscono al controllo della coerenza e servono per il sistema bloccante in caso di irregolarità.
V. Il controllo nazionale dell’attività forestale
Il controllo nazionale dell’attività forestale si esercita quotidianamente in tutta la catena di approvvigionamento. Tutte le informazioni che ne derivano sono registrate dal sistema di rintracciabilità e alimentano la banca dati centrale SIGIF II. Il controllo è effettuato da tutti i servizi specializzati del ministero delle Foreste con l’assistenza delle forze dell’ordine e del ministero della Giustizia. Viene effettuato in conformità alla «strategia nazionale dei controlli forestali e faunistici» che si applica alle varie fasi della catena di approvvigionamento e si fonda, tra l’altro, sul sistema di rintracciabilità di cui si fornisce la descrizione nel presente allegato. Nella fase preparatoria, saranno elaborate procedure di controllo modificate per tenere conto delle esigenze del sistema di verifica della legalità.
Le attività di controllo forestale possono dare luogo a contenziosi che sono gestiti con il software denominato «Moni toraggio delle infrazioni e della gestione informatica del contenzioso forestale» (SIGICOF), che è un modulo legato al SIGIF II. Le conclusioni del contenzioso forestale sono utilizzate nel sistema bloccante contro qualsiasi entità forestale irregolare qualora quest’ultima sia dichiarata colpevole dagli organi competenti. Le conclusioni sono quindi inserite nel registro delle infrazioni all’interno della banca dati del SIGIF II e restano bloccanti (vale a dire sospensive del certificato di legalità) per l’entità forestale interessata finché non si siano prodotti tutti gli effetti giuridici previsti dalla normativa in vigore.
VI. Verifica della conformità della catena di approvvigionamento
Si tratta del sistema di rintracciabilità del legname e dei suoi derivati in Camerun.
VI a. Obiettivo
Il sistema di rintracciabilità sarà in grado di seguire la traccia del legname e dei prodotti legnosi dalla foresta fino al luogo di esportazione includendo tutti i punti di mescolamento. Il sistema di rintracciabilità consentirà quindi di registrate i risultati dell’inventario di sfruttamento, tutti i volumi abbattuti, trasportati, entrati in stabilimento, trasformati e tutti i prodotti CEMAC importati o in transito.
VI b. Ambito di applicazione
La verifica della conformità della catena di approvvigionamento riguarda tutto il territorio nazionale, tutti i modi di produzione o di acquisizione (concessione forestale, vendita di volumi fissi, foreste comunitarie, foreste comunali, autorizzazioni di recupero e vendite alle aste pubbliche) e tutti i prodotti forestali esportati, importati, in transito e scambiati all’interno del paese.
VI c. Principi
Il sistema è basato sui seguenti principi:
— si tratta di una banca dati centrale (SIGIF II) accessibile tramite Internet a tutte le parti interessate del comparto legno,
— è interconnesso a banche dati di altre amministrazioni o servizi in modo da collegare e consolidare le informazioni (SIGIF II, SIGICOF, SYDONIA, MESURE) in tempo reale,
— funziona in modalità cliente/server, con un accesso regolamentato al server (gruppo, diritti e così via). Il caricamento dei dati viene effettuato in tempo reale da tutti gli utilizzatori del sistema (gestori forestali, operatori industriali, esportatori, importatori, amministrazione fiscale, amministrazione delle dogane e amministrazione delle foreste),
— garantisce la trasparenza del settore mettendo a disposizione in linea informazioni attendibili e pertinenti a vantaggio delle parti interessate alla problematica forestale,
— contribuisce all’inventario di sfruttamento: ciascun albero registrato nel quadro della normativa in vigore sarà associato a un numero identificativo di riferimento (codice a barre),
— è elettronico (rapidità e affidabilità), e allo stesso tempo documentario (lettere di vettura, documentazione di cantiere e così via),
— è dichiarativo e responsabilizzante (a livello fiscale e a livello forestale). La responsabilizzazione dell’entità forestale fa sì che l’entità stessa sia responsabile di blocchi o ritardi: se non invia dichiarazioni di abbattimento (e di altro tipo), si penalizza anche per le operazioni a valle (esportazione),
— è compatibile con i sistemi attuati nei paesi vicini e con quelli installati dalle entità forestali,
— è bloccante a partire dai gruppi di appartenenza, dai diritti assegnati a ciascun gruppo e dalla codifica dei dati di base protetti a livello centrale. Il sistema di rintracciabilità deve presentare una convalida dei dati immessi in ciascuna fase (esempio: il rilascio del permesso da parte del MINFOF centrale richiede l’immissione dei dati dell’inventario di sfruttamento),
— è un sistema inteso a snellire le procedure di controllo, in particolare tramite la riduzione dei punti di controllo (identificazione dei punti di passaggio obbligati), tramite la connessione elettronica che facilita lo scambio delle informazioni e così via.
VI d. Le parti interessate e i loro ruoli
Come indicato in precedenza, a vari livelli della catena di rintracciabilità, le parti interessate possono codificare, tra smettere o consultare i dati nel SIGIF II. Il flusso di trasmissione/consultazione dei dati tra le parti interessate si presenta come indicato nello schema di seguito riportato.
Schema del flusso di trasmissione/consultazione dei dati
Legenda: significato delle frecce
N. | Flusso di dati o di informazioni in transito |
1 | — Controllo dei documenti di trasporto (lettere di vettura, schede delle specifiche, certificati di origine e documenti doganali) — Codifica dei dati dei controlli fisici del legname CEMAC — Codici a barre specifici |
N. | Flusso di dati o di informazioni in transito |
2 | — Caricamento dei dati delle attività (inventari, abbattimenti, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione) — Caricamento delle informazioni relative alla tassa di abbattimento (TA), alla tassa di ingresso in stabili mento (TIS), alla tassa forestale annuale (TFA) e alle imposte di diritto comune per il controllo di coerenza |
3 | — Messa a disposizione a fini di consultazione delle statistiche di produzione, delle tasse calcolate, delle conclusioni dei contenziosi |
4 | — Codifica dei dati del controllo fisico |
5 | — Consultazione delle statistiche di produzione, delle tasse calcolate, delle conclusioni dei contenziosi |
6 | — Codifica dei dati trattati tramite MESURE |
7 | — Consultazione dei dati dei controlli fisici registrati a livello di posti di frontiera |
8 | — Codifica dei dati trattati tramite SYDONIA |
9 | — Consultazione delle statistiche relative ai prodotti importati e in transito di legname CEMAC |
10 | — Eventuale consultazione dei dati sulla legalità del legname |
11 | — Consultazione delle statistiche di produzione e degli elementi delle analisi scientifiche |
12 | — Rintracciabilità del legname e dei suoi derivati destinati all’esportazione |
13 | — Codifica dei dati di esportazione (scheda delle specifiche del legname da esportare) — Codifica dei numeri di licenze FLEGT |
14 | — Consultazione di inventari, statistiche di produzione e di trasformazione, statistiche sul volume dei prodotti mescolati, tasse calcolate, conclusioni dei contenziosi, certificati di legalità e così via. |
15 | — Codifica dei dati del controllo fisico — Codifica dei dati relativi ai contenziosi (verbale di sequestro, verbale di vendita all’asta dei prodotti sequestrati) |
Definizione del ruolo dei soggetti interessati:
— MINFOF centrale:
— gestione del sistema e regolamentazione delle procedure,
— codifica delle informazioni di base,
— supervisione del controllo,
— interconnessione con le altre amministrazioni,
— convalida dei dati a livello centrale,
— audit indipendente.
— Entità forestali:
— caricamento dei dati delle loro attività (inventari, abbattimenti, trasporto, trasformazione, importazione, esporta zione) o trasmissione ai servizi competenti per il caricamento nella banca dati,
— caricamento delle informazioni relative alla tassa di abbattimento (TA), alla tassa di ingresso in stabilimento (TIS), alla tassa forestale annuale (TFA) e alle imposte di diritto comune per il controllo di coerenza, o trasmissione ai servizi competenti per il caricamento nella banca dati.
— Squadre miste frontaliere:
— caricamento dei dati del legname dei paesi vicini,
— controllo e la verifica dei documenti,
— messa a disposizione di codici a barre specifici per il legname in transito, se del caso.
— Delegazioni regionali e dipartimentali responsabili per le foreste:
— caricamento dei dati delle specifiche del legname da esportare,
— caricamento dei dati di controllo e della verifica documentaria realizzata al posto di controllo delle foreste e della caccia,
— caricamento dei dati relativi alla vendita all’asta dei prodotti sequestrati.
— Check-point:
— caricamento dei dati del controllo fisico,
— lettura dei codici a barre.
— Ente responsabile del rilascio delle licenze FLEGT:
— caricamento dei dati menzionati sulle licenze FLEGT rilasciate,
— controllo fisico documentario,
— rilascio delle licenze FLEGT.
— Autorità fiscali:
— caricamento delle informazioni relative alla tassa di abbattimento (TA), alla tassa di ingresso in stabilimento (TIS), alla tassa forestale annuale (TFA) e alle imposte di diritto comune per il controllo di coerenza.
— Dogane:
— caricamento delle informazioni relative alle quantità imbarcate, importate, in transito,
— verifica fisica e documentaria,
— caricamento delle entrate doganali.
— Altri paesi:
— consultazione attraverso l’interconnessione dei sistemi di rintracciabilità.
— Altri soggetti interessati:
— lettura, osservazione, denuncia e proposte.
Le modalità di organizzazione dei soggetti istituzionali chiamati a svolgere un ruolo essenziale nell’attuazione del sistema di verifica della legalità sono precisate nell’allegato III-B.
VI e. La gestione dell’informazione
La tabella di seguito riportata fornisce un quadro generale del sistema di rintracciabilità da attuare. Le procedure specifiche di ciascuna fase della catena di approvvigionamento saranno definite nella fase preparatoria, con il sostegno di un’assi stenza tecnica esterna per un periodo limitato e dopo essere state provate sul campo. Le procedure specifiche che definiscono la periodicità di controlli/verifiche, i metodi di campionamento, le procedure di controllo sul campo, la rilevazione di constatazioni di infrazioni, il trattamento del legname CEMAC, e così via, saranno oggetto di un manuale di procedure redatto e diffuso tra tutte le parti interessate. Saranno messi a disposizione dei servizi incaricati del monito raggio della rintracciabilità apparecchiature e mezzi specifici.
Fasi | Operazioni | Responsabilità dell’operazione | Dati da codificare | Responsabilità della codifica | Verifica (controllo fisico e do cumentario) | Riconciliazione dei dati |
1. Foreste (1) | Inventari di sfruttamento | — Operatori tramite uffici tecnici autorizzati a ese guire gli inventari — MINFOF (inventari preli minari nelle ARL) → à Marcatura di ciascun albero inventariato con un’etichetta con codice a barre | — Codice a barre — Gestore — Esercizio — Codice specie — DHP (1,3 m) — Coordinate GPS — N. titolo/UFA/Blocco/ AAC | Inserimento dei dati da parte degli operatori e regi strazione nel SIGIF II Scheda di inventario regi strata in UCECAF | Controllo sul campo da parte del MINFOF riguardo a qualità/attendibilità dell’inventario (servizi cen trali e decentrati) sulla base di un campionamento (norme di verifica) | Prova di coerenza con in ventari di assestamento (in particolare sulle specie in ventariate) |
Abbattimento | — Operatori → à Marcatura con nuove etichette con codici a barre del ceppo e del tronco abbattuto (stesso codice a barre dell’al bero da legname) | — Codice a barre — N. DF10 — Gestore — Subappaltatore — N. AAC — Zona — Codice specie — Lunghezza — Estremità più grossa — Estremità più piccola — Data | Inserimento dei dati da parte degli operatori nella documentazione di cantiere DF10 e registrazione nel SIGIF II | Controllo sul campo da parte del MINFOF (servizi decentrati, BNC e OI) | Prova di coerenza automa tica nel SIGIF II tra volumi/ numero di alberi da legname abbattuti e autorizzati Interfaccia con banca dati MESURE del MINFI (tasso di abbattimento) |
IT
6.4.2011
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 92/75
Fasi | Operazioni | Responsabilità dell’operazione | Dati da codificare | Responsabilità della codifica | Verifica (controllo fisico e do cumentario) | Riconciliazione dei dati |
2. Trasporto dei tronchi: foresta — esportazione foresta — stabilimento foresta — area di spacca tura area di spaccatura — esportazione area di spaccatura — sta bilimento | Preparazione e caricamento nell’area di stoccaggio nella foresta (verso lo stabili mento, l’esportazione o l’area di spaccatura) | — Operatori → à Marcatura con nuove etichette con codice a barre sui tronchi prepa rati (legame con il co dice a barre del tronco di origine) | — Codice a barre — N. LVT — N. DF10 (+ linea e po sizione) — N. AAC — Partenza (n. area di stoccaggio) — Destinazione — Trasportatore — Codice specie — Lunghezza — Estremità più grossa — Estremità più piccola — Data — Agente (+ x. xxxxxxxx forestale) — Immatricolazione del veicolo | Inserimento dei dati da parte degli operatori nelle lettere di vettura dei tron chi (LVG) e registrazione nel SIGIF II | Controllo sul campo da parte del MINFOF (servizi decentrati, BNC, OI) con verifica sistematica e a li vello di check-point della validità/attendibilità dei do cumenti, registrazione dei codici a barre e verifica fi sica dei volumi rispetto alle dichiarazioni della LVT | Prova di coerenza automa tica nel SIGIF II (in partico lare tra volumi mescolati e volumi abbattuti, destina zione e così via) |
Preparazione e caricamento in area di spaccatura o sta zione | — Operatori | — Codice a barre — N. LVT (area di spacca tura)/distinta di tra sporto tramite ferrovia — N. DF10 (+ linea e po sizione) — N. AAC — Partenza (denomina zione dell’area) — Destinazione — Trasportatore — Codice specie — Lunghezza — Estremità più grossa — Estremità più piccola — Data — Agente (+ x. xxxxxxxx forestale) — Immatricolazione del veicolo | Inserimento dei dati da parte degli operatori nelle lettere di vettura «Area di spaccatura» e registrazione nel SIGIF II | Controllo sul campo da parte del MINFOF (servizi decentrati, BNC, OI e check-point) con verifica sistematica della validità/at tendibilità dei documenti, registrazione dei codici a barre e verifica fisica dei volumi rispetto alle dichia razioni della LVT e LV «Area di spaccatura» | Prova di coerenza automa tica nel SIGIF II tra le infor mazioni della LVT e della LV «Area di spaccatura» |
IT
L 92/76
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
6.4.2011
Fasi | Operazioni | Responsabilità dell’operazione | Dati da codificare | Responsabilità della codifica | Verifica (controllo fisico e do cumentario) | Riconciliazione dei dati |
3. Stabilimento | Ricezione ingresso stabili mento | — Operatori | — Codice a barre — Entità di trasformazione — Codice specie — Titolo di provenienza — N. DF10 — N. LVT o LV «Area di spaccatura» — Lunghezza — Estremità più grossa — Estremità più piccola — Data — Agente | Inserimento dei dati da parte degli operatori e regi strazione nel SIGIF II | Controllo sistematico con giunto da parte del MIN FOF e del MINFI Verifica fisica dei tronchi e confronto delle informa zioni rispetto alle LV → Lettura dei codici a barre e inserimento dei dati nella LVT e nella LV «Area di spaccatura» da parte degli agenti del MIN FOF | Prova di coerenza automa tica nel SIGIF II tra volumi mescolati e volumi in in gresso in stabilimento Collegamento con la banca dati MESURE del MINFI (tassa di ingresso in stabili mento) |
Ingresso catena di trasfor mazione (sega di testa) | — Operatori → à Marcatura con codice a barre sui xxxxx prepa rati (collegamento con il codice a barre del tronco di origine) | — Codice a barre — N. CEU — Codice specie — Provenienza — N. DF10 – linea – posi zione — N. LV — Lunghezza — Estremità più grossa — Estremità più piccola — Data (ingresso nella sega di testa) | Inserimento dei dati da parte degli operatori nella documentazione di in gresso del legname nello stabilimento di trasforma zione e registrazione nel SIGIF II | Controllo sistematico con giunto da parte del MIN FOF e del MINFI Verifica fisica dei xxxxx e confronto delle informa zioni rispetto ai CEU | Prova di coerenza automa tica nel SIGIF II tra volumi all’ingresso in stabilimento e volumi all’ingresso della ca tena di produzione (sega di testa) | |
Uscita dalla catena di tra sformazione | — Operatori → à Marcatura con un nuovo codice a barre sui prodotti trasformati (collegamento con i xxxxx all’ingresso) | — Codice a barre — N. CSU — N. contratto — Entità di trasformazione — Esercizio — Codice specie — Lunghezza — Larghezza — Spessore — Numero di pezzi — Data (uscita) | Inserimento dei dati da parte degli operatori nella documentazione di uscita dallo stabilimento e regi strazione nel SIGIF II | Controllo sistematico con giunto da parte del MIN FOF e del MINFI | Confronto tra volumi all’in gresso e all’uscita della ca tena di produzione e prova di coerenza rispetto al rendi mento medio delle materie per specie Collegamento tra prodotti trasformati (uscita dallo sta bilimento) e tronchi regi strati sul CEU per la riconci liazione quotidiana se possi bile |
IT
6.4.2011
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 92/77
Fasi | Operazioni | Responsabilità dell’operazione | Dati da codificare | Responsabilità della codifica | Verifica (controllo fisico e do cumentario) | Riconciliazione dei dati |
4. Trasporto prodotti tra sformati: stabilimento — porto stabilimento — stabili mento stabilimento — area di spaccatura area di spaccatura — porto | — Operatore | — Codice a barre — N. LVD/Distinta treno — N. contratto — N. colli — Entità di trasformazione — Trasportatore — Partenza — Destinazione — Esercizio — Codice specie — Lunghezza — Larghezza — Spessore — Numero di pezzi — Data | Inserimento dei dati da parte degli operatori nelle lettere di vettura del le gname segato (LVLS) e re gistrazione nel SIGIF II | Controllo sul campo da parte del MINFOF (servizi decentrati, BNC, OI e check-point) con verifica sistematica della validità/at tendibilità dei documenti, registrazione dei codici a barre e verifica fisica dei volumi rispetto alle dichia razioni della LVT e LV «Area di spaccatura» | Riconciliazione automatica nel SIGIF II | |
5. Porto | Esportazione tronchi | Operatore | — Codice a barre — Paese di destinazione — Gestore — Esercizio — N. titolo — N. AAC — Codice specie — Lunghezza — Estremità più grossa — Estremità più piccola — Data — Agente — N. contratto — N. LVT | Codifica da parte degli ope ratori dei dati contenuti nella scheda delle specifi che del legname all’esporta zione (CSE) e registrazione nel SIGIF II Conferma da parte del nu cleo periferico di legalità. | — Esame documentario del fascicolo — Verifica fisica di ciascun lotto rispetto al CSE — Verifica fisica da parte delle dogane (supporto di SGS) tramite con trollo a campione | — Prova di coerenza auto matica nel SIGIF II (posto forestale Douala Port) re lativa a identità, origine, storia dei prodotti, prece denti parti coinvolte nella catena di controllo e così via — Prova di coerenza auto matica nella banca dati del MINFI (MESURE) — Prova di coerenza auto matica nella banca dati delle dogane (SYDONIA) → à Licenza FLEGT |
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6.4.2011
Fasi | Operazioni | Responsabilità dell’operazione | Dati da codificare | Responsabilità della codifica | Verifica (controllo fisico e do- cumentario) | Riconciliazione dei dati |
Esportazione legname se- gato | Operatore | — Codice a barre — Paese di destinazione — Entità di trasformazione — Esercizio — Lunghezza — Larghezza — Spessore — Numero di pezzi — Codice specie — Volume — Data — Agente — N. contratto — N. LVLS | Inserimento dei dati da parte degli operatori nella scheda delle specifiche del legname all’esportazione (CSE) e nel SIGIF II | — Esame documentario del fascicolo — Verifica fisica di ciascun lotto rispetto al CSE — Verifica fisica da parte delle dogane (supporto di SGS) tramite con- trollo a campione | — Prova di coerenza auto- matica nel SIGIF II (posto forestale Douala Port) re- lativa a identità, origine, storia dei prodotti, prece- denti parti coinvolte nella catena di controllo e così via — Prova di coerenza auto- matica nella banca dati del MINFI (MESURE) — Prova di coerenza auto- matica nella banca dati delle dogane (SYDONIA) → à Licenza FLEGT | |
Esportazione di tronchi e legname segato in contai- ner (carico) | Operatore e MINFOF/ MINFI | — Codice a barre — Paese di destinazione — Entità di trasformazione — Esercizio — Lunghezza — Larghezza (legname se- gato) — Spessore (legname se- gato) — Numero di pezzi (le- gname segato) — Estremità più grossa (tronchi) — Estremità più piccola (tronchi) — Codice specie — Volume — Data — Agente — N. contratto — N. LV | Codifica da parte degli ope- ratori dei dati contenuti nella scheda delle specifi- che del legname all’esporta- zione (CSE) e nel SIGIF II | Controllo fisico al carico da parte di MINFOF e do- gane Visto sul certificato di ca- rico | Prova di riconciliazione nella banca dati SIGIF II tra DIT e CSE |
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6.4.2011
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L 92/79
Fasi | Operazioni | Responsabilità dell’operazione | Dati da codificare | Responsabilità della codifica | Verifica (controllo fisico e do- cumentario) | Riconciliazione dei dati |
Legname in transito | Ingresso del legname in transito | MINFOF | Documenti di trasporto (LV, schede delle specifiche, certificati di origine e docu- menti doganali). Dati codi- ficati nel SIGIF II — Codice a barre specifico — Paese di origine — Estremità più grossa (tronchi) — Estremità più piccola (tronchi) — Larghezza (legname se- gato) — Spessore (legname se- gato) — Numero di pezzi (le- gname segato) — Codice specie — Società — Destinazione — Data di ingresso — Check-point — Agente | Posto di frontiera | Verifica tramite check- point dei documenti di tra- sporto e di altri documenti del paese di origine | Riconciliazione tra i dati dei porti di uscita e i punti di ingresso sulla base dei dati del SIGIF II |
Ingresso del legname im- portato | Operatore (importatore) | Documenti di trasporto (LV, schede delle specifiche, certificati di origine e docu- menti doganali). Documenti di importa- zione legali Certificati comprovati di le- galità o sostenibilità (in at- tesa della licenza FLEGT del paese) codificati nel SI- GIF II — Codice a barre specifico | Posto di frontiera e opera- tore all’ingresso in stabili- mento | Verifica tramite check- point dell’autorizzazione di importazione, dei docu- menti di trasporto e di altri documenti del paese di ori- gine Il legname entra nel nor- male circuito di monitorag- gio della catena di approv- vigionamento | Riconciliazione con ingresso area stabilimento per paese di provenienza. A partire dai dati codificati nel SIGIF II |
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L 92/80
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
6.4.2011
Fasi | Operazioni | Responsabilità dell’operazione | Dati da codificare | Responsabilità della codifica | Verifica (controllo fisico e do- cumentario) | Riconciliazione dei dati |
— Paese di origine — Estremità più grossa (tronchi) — Estremità più piccola (tronchi) — Larghezza (legname se- gato) — Spessore (legname se- gato) — Numero di pezzi (le- gname segato) — Codice specie — Società — Destinazione — Data di ingresso — Check-point — Agente |
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6.4.2011
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L 92/81
(1) Il legname sequestrato e venduto all’asta in una fase qualsiasi entra nella catena di rintracciabilità a questo livello e segue tutte le fasi successive di tale catena.
VII. Rilascio delle licenze FLEGT
Il sistema di concessione delle licenze FLEGT convalida i risultati della verifica della legalità delle entità forestali, della conformità della catena di approvvigionamento, del monitoraggio e del controllo nazionale dell’attività forestale per i carichi di legname che sono oggetto di una richiesta di licenza FLEGT. La licenza FLEGT è quindi, come il certificato di legalità, uno dei prodotti del sistema di verifica della legalità.
La verifica della situazione di un determinato carico di legname si effettua consultando i documenti protetti scambiati tra i
«servizi centrali competenti in materia di legalità» (a Yaoundé) e «i servizi decentrati competenti in materia di legalità» (ai punti di esportazione), tramite Internet, con un sistema di numerazione univoca e una registrazione automatica nella banca dati centrale, o tramite documenti protetti emessi su supporto cartaceo in caso di disfunzione del sistema elettronico.
La licenza FLEGT viene rilasciata dai responsabili designati dei servizi decentrati competenti in materia di legalità del ministero delle Foreste (delegazioni generali o dipartimentali, posti di controllo delle foreste e della caccia) sulla base di un’ultima relazione fornita dal SIGIF II attestante la conformità alle norme del legname da esportare. La relazione è il risultato della verifica di tre segnali fondamentali che fanno parte del sistema bloccante:
— il segnale 1: che indica la regolarità rispetto al certificato di legalità,
— il segnale 2: che indica la regolarità rispetto ai contenziosi (SIGICOF),
— il segnale 3: che indica la regolarità rispetto al monitoraggio nazionale (catena di approvvigionamento, MESURE e SYDONIA).
Quando è prevista, la licenza FLEGT accompagna la scheda delle specifiche rilasciata dal servizio locale competente del ministero delle Foreste e consente di ottenere il «visto per l’imbarco» rilasciato dalla dogana al termine delle operazioni di imbarco di ciascun carico di legname da esportare. In ogni caso, gli agenti del ministero delle Foreste si assicurano in definitiva della conformità dei carichi alle relative licenze FLEGT prima della partenza di detti carichi. Le firme apposte sulla licenza FLEGT sono ufficialmente note.
La procedura di rilascio delle licenze FLEGT è definita da un testo del ministro delle Foreste. Le firme autorizzate sono trasmesse regolarmente alle autorità competenti dell’Unione europea, che informano i servizi delle dogane europee. Apparecchiature e mezzi specifici di controllo e di registrazione delle licenze FLEGT prima dell’imbarco sono messi a disposizione dei controllori nel porto di imbarco.
Le licenze FLEGT e le procedure per il loro rilascio sono descritte nell’allegato V e saranno ulteriormente elaborate nel corso della fase preparatoria.
Il legname e i suoi derivati in transito sotto il controllo delle autorità doganali del Camerun non saranno subordinati al rilascio di una licenza FLEGT del Camerun per la loro esportazione nell’Unione europea.
VIII. Audit indipendente
Viene effettuato periodicamente un audit indipendente riguardo a tutto il sistema di verifica della legalità in modo da garantirne la credibilità e la trasparenza dalla produzione all’esportazione, estendendolo anche a livello di funzionamento delle autorità competenti dell’Unione europea.
Il ruolo, le competenze e le condizioni di assunzione del controllore indipendente sono descritti nell’allegato VI del presente accordo.
IX. Conclusione
Il sistema di verifica della legalità è in definitiva una condivisione di risorse il cui scopo è creare una sinergia funzionale tra un sistema di monitoraggio dell’attività forestale, il controllo nazionale di tutta la catena di approvvigionamento e le prestazioni di servizi nel settore forestale; il tutto è oggetto di un audit indipendente che ne assicura la credibilità.
In effetti, il monitoraggio nazionale dell’attività forestale alimenta e gestisce una banca dati centralizzata presso la direzione del settore forestale con interconnessioni con le amministrazioni partner. Il controllo nazionale dell’attività forestale viene effettuato in tutta la catena di approvvigionamento del legname e nel circuito di trattamento dei fascicoli inerenti al settore forestale e consente di assicurare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo dell’intero territorio nazionale la regolarità delle situazioni e degli atti di ciascun utente del settore forestale. Consente inoltre di rilevare e reprimere le infrazioni alimentando la banca dati tramite il SIGICOF.
Il sistema di verifica della legalità viene attuato in un quadro istituzionale ben definito.
QUADRO ISTITUZIONALE
Il sistema di verifica della legalità si inserisce nel quadro istituzionale esistente del ministero delle Foreste. L’assetto istituzionale che ne risulta è frutto di un’organizzazione che tiene conto della nuova situazione determinata dall’accordo, senza la creazione di nuove strutture. Il quadro istituzionale indica quindi tutte le strutture e le risorse umane, materiali e finanziarie da mobilitare per attuare il sistema di verifica della legalità per il rilascio dei certificati di legalità e delle licenze FLEGT.
Il quadro istituzionale è descritto nell’allegato III-B e le esigenze sono descritte nell’allegato X.
ALLEGATO III-B
QUADRO ISTITUZIONALE DEL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ
I. Strutture di attuazione del sistema di verifica della legalità
Il sistema di verifica della legalità (SVL) in Camerun viene attuato nel quadro del funzionamento delle strutture proprie del ministero delle Foreste (MINFOF). Tali strutture intervengono a vari livelli (servizi centrali e servizi decentrati) e a vari gradi per rendere operativi gli elementi sui quali il sistema di verifica della legalità è fondato (cfr. allegato III-A), vale a dire:
— la verifica della legalità dell’entità forestale di sfruttamento/trasformazione,
— il monitoraggio nazionale dell’attività forestale,
— il controllo nazionale dell’attività forestale,
— la verifica della conformità della catena di approvvigionamento,
— il rilascio delle licenze FLEGT,
— l’audit indipendente.
Le varie entità responsabili dell’attuazione del sistema di verifica della legalità e i loro ruoli sono descritti di seguito concentrando l’attenzione in particolare sui nuovi aspetti che riguardano il rilascio del certificato di legalità e/o della licenza FLEGT, che sono i due nuovi documenti derivanti dall’AVP.
I a. Servizi centrali responsabili del controllo della legalità
Si tratta di servizi situati presso la direzione delle foreste (DF). Sono interessati: il servizio delle norme di intervento in ambito forestale (SN) e quello della gestione delle informazioni forestali (SEGIF). Intervengono sotto l’autorità della sottodirezione per le autorizzazioni e il regime fiscale forestale (SDAFF) che fa capo alla direzione delle foreste. Quest’ul- tima dipende a sua volta dal segretariato generale (SG) del MINFOF, sotto l’autorità del ministro competente per le foreste e la fauna.
Il servizio delle norme di intervento in ambito forestale (SN) si occupa, tra gli altri compiti ad esso affidati in base all’organigramma, dell’esame dei fascicoli delle richieste di «certificati di legalità» e procede alla verifica della conformità delle attività delle entità forestali alle disposizioni delle griglie di valutazione della legalità (cfr. allegato II). A tale fine, è in collegamento (consultazione e richieste documentarie o elettroniche) con tutti i servizi interni del MINFOF (DF, DPT, DFAP, BNC e così via) e i servizi competenti delle altre amministrazioni coinvolte nel rilascio dei documenti previsti dalle griglie di valutazione della legalità (ministeri responsabili per l’ambiente, le finanze, le dogane, la sanità, l’industria, le miniere, il lavoro, gli affari sociali e l’agricoltura). Oltre al Comitato nazionale di monitoraggio dell’accordo sarà istituito un Comitato interministeriale di monitoraggio dell’interconnessione.
Il servizio delle norme di intervento in ambito forestale convalida al termine delle verifiche i fascicoli di richiesta di certificato di legalità e li trasmette al servizio di gestione delle informazioni forestali per l’istituzione di progetti di certificato di legalità e la codifica dei relativi dati nella banca dati.
Il servizio di gestione delle informazioni forestali (SEGIF), come indicato dal suo nome, si occupa della gestione di tutte le informazioni sul settore forestale disponibili nella banca dati denominata «Sistema informatizzato di gestione delle informazioni forestali — seconda generazione» (SIGIF II), di cui si serve per dare risposta alle richieste di informazione e/o emettere i certificati di legalità come per gli altri permessi e certificati annuali previsti per le attività forestali. Si tratta quindi del servizio che ospita la memoria centrale del SIGIF II, ossia lo strumento attraverso il quale tutte le informazioni sul settore forestale sono centralizzate e trattate contemporaneamente a quelle derivanti dalle interconnessioni con le altre amministrazioni. È il luogo di emissione dei pareri e dei segnali necessari per rendere possibile il rilascio della licenza FLEGT, se del caso (cfr. allegato III-A), e dei progetti di certificato di legalità. I progetti di certificato di legalità emessi dal SEGIF sono sottoposti alla valutazione del sottodirettore responsabile per le autorizzazioni e il regime fiscale forestale (SDAFF), capo gerarchico diretto, che li inoltra nel normale circuito di trattamento dei fascicoli fino alla firma da parte del ministro competente per le foreste e la fauna, tramite il segretario generale (SG).
In sintesi, il rilascio dei certificati di legalità comporta l’intervento dei servizi menzionati nell’ordine di seguito indicato: SN-SEGIF-SDAFF-DF-SG-MINFOF.
I b. Servizi decentrati competenti in materia di legalità
Tutte le strutture decentrate del MINFOF partecipano all’attuazione del sistema di verifica della legalità. Alcune, scelte in base alla loro posizione rispetto alla circolazione e/o all’imbarco del legname, svolgono un ruolo fondamentale, in particolare: i posti di frontiera, i posti di controllo delle foreste e della caccia (PCFC) dei luoghi di produzione/acquisizione del legname, i check-point, le delegazioni regionali, le delegazioni dipartimentali, i posti di controllo delle foreste e della caccia dei punti di imbarco del legname e quelli degli aeroporti.
Questi servizi si occupano dell’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di monitoraggio nazionale dell’attività forestale, del controllo e della rintracciabilità del legname, con una responsabilità particolare a livello di punti di imbarco per l’esportazione del legname e dei prodotti legnosi in cui saranno rilasciate le licenze FLEGT.
I PCFC (posti di controllo delle foreste e della caccia) di frontiera di ingresso del legname si occupano di quanto segue:
— la verifica della legalità del legname importato (verifica della conformità dei documenti presentati con i prodotti trasportati),
— l’applicazione delle modalità di immissione nel canale doganale del legname in transito in relazione con i servizi doganali,
— la codifica dei dati nel SIGIF II,
— la lettura e la verifica dei codici a barre sul legname importato e della sigla dei documenti di trasporto,
— l’apposizione dei codici a barre per il legname in transito e il legname importato.
I PCFC (posti di controllo delle foreste e della caccia) dei luoghi di produzione o di acquisizione del legname procedono:
— al controllo delle operazioni di sfruttamento forestale (controllo fisico e documentario),
— al martellamento dei tronchi e dei ceppi,
— alla lettura e alla verifica dei codici a barre,
— alla registrazione dei dati,
— alla vidimazione delle lettere di vettura alla partenza dai cantieri.
I check-point (si distingue tra i check-point all’ingresso degli stabilimenti e i check-point stradali di cui alcuni sono punti di passaggio obbligati) si occupano a seconda dei casi:
— del controllo di ingressi/uscite degli stabilimenti,
— del controllo fisico dei carichi,
— del controllo delle lettere di vettura,
— della codifica dei dati nel SIGIF II,
— della lettura e della verifica dei codici a barre,
— della registrazione dei dati su supporti PDA (1) e su registri manuali.
I PCFC (posti di controllo delle foreste e della caccia) ai punti di imbarco del legname esportato (porti di Douala, Kribi, Limbé, Idenau, Campo e gli aeroporti) procedono a quanto segue:
— al controllo degli elementi di rintracciabilità del legname (controllo fisico e documentario),
— alla registrazione dei dati,
— alla ricezione e all’esame dei fascicoli di richiesta di licenze FLEGT, e in seguito alla loro trasmissione alla delegazione dipartimentale competente per il rilascio di dette licenze a condizione che siano conformi alle condizioni previste nell’allegato III-A del presente accordo nel caso in cui non siano loro stessi autorità rilascio di licenze FLEGT,
(1) PDA: Personal Data Assistance.
— al rilascio delle licenze FLEGT dopo tutte le richieste all’uopo previste a livello della banca dati centrale di SIGIF II, nel caso in cui non siano loro stessi autorità rilascio di licenze FLEGT.
Le delegazioni dipartimentali procedono a quanto segue:
— alla supervisione delle attività dei PCFC situati nel loro territorio di competenza,
— al controllo fisico dei carichi (sezione delle foreste),
— al controllo delle lettere di vettura (sezione delle foreste),
— alla codifica dei dati nel SIGIF II,
— al monitoraggio e al controllo di coerenza dei dati di sfruttamento,
— alla lettura e alla verifica dei codici a barre,
— alla sigla delle lettere di vettura (LV) e/o delle schede delle specifiche e alla loro trasmissione alla delegazione regionale competente,
— alla raccolta delle copie dei moduli DF10 e LV debitamente compilati,
— alla registrazione dei dati,
— le delegazioni dipartimentali ai punti di imbarco procedono al rilascio delle licenze FLEGT sulla base di un fascicolo completo e conforme trasmesso tramite i posti di controllo delle foreste e della caccia del punto di imbarco per l’esportazione. A tale scopo, dispongono di una connessione alla banca dati SIGIF II che fornisce loro i segnali relativi alla legalità dell’entità forestale di sfruttamento/trasformazione e ai carichi di legname da esportare conformemente all’allegato III-A. Le licenze FLEGT rilasciate sono restituite ai posti di controllo delle foreste e della caccia dei luoghi di imbarco in cui si espletano le formalità di imbarco con i servizi doganali.
Le delegazioni regionali si occupano di quanto segue:
— della supervisione delle attività delle delegazioni dipartimentali,
— del controllo fisico dei carichi (squadre regionali),
— del controllo delle lettere di vettura (squadre regionali),
— del monitoraggio e del controllo di coerenza dei dati di sfruttamento,
— della codifica dei dati nel SIGIF II,
— della lettura e della verifica dei codici a barre,
— dell’apposizione dei codici a barre per il legname venduto alle aste pubbliche,
— della firma delle schede delle specifiche e della loro trasmissione al PCFC del punto di imbarco per l’esportazione competente per le successive formalità di esportazione in relazione con i servizi doganali,
— della raccolta delle copie di DF10 e LV,
— della registrazione dei dati,
— del rilascio delle licenze FLEGT sulla base di un fascicolo completo e conforme trasmesso tramite i posti di controllo delle foreste e della caccia del punto di imbarco per l’esportazione.
In conclusione, quasi tutti i servizi decentrati del MINFOF e i servizi delle direzioni tecniche specializzate in materia di foreste a livello centrale del MINFOF sono anelli della catena di attuazione del sistema di verifica della legalità, con alcune particolarità a livello della direzione delle foreste in cui si emettono i certificati di legalità, e delle delegazioni diparti- mentali in cui si rilasciano le licenze FLEGT.
È ovvio che le attività di monitoraggio e di controllo relative ai circuiti di produzione/acquisizione e circolazione del legname sono sempre svolte normalmente dai controllori della squadra nazionale di controllo (Snc), dalle delegazioni regionali, dal personale delle delegazioni dipartimentali e dei posti di controllo delle foreste e della caccia in tutto il territorio nazionale.
Nel corso dell’avvio del sistema di verifica della legalità, le strutture competenti in materia di attuazione beneficeranno, per un determinato periodo, dell’assistenza tecnica di accompagnamento di un ufficio tecnico che metterà a disposizione le risorse tecniche e tecnologiche necessarie per il sistema di rintracciabilità.
Lo schema del sistema istituzionale si presenta come di seguito indicato:
SCHEMATIZZAZIONE DEL QUADRO ISTITUZIONALE
LEGENDA:
Significato delle frecce:
1: Connessione al SIGIF II con MESURE e SYDONIA
2: Richieste di informazioni presso le amministrazioni interessate 3: Messa a disposizione di informazioni specifiche su richiesta
4: Deposito dei fascicoli di richiesta di certificati di legalità
5: Codifica dei dati nel SIGIF II o deposito di dati di sfruttamento 6: Deposito dei fascicoli di richiesta di licenze FLEGT
7: Richieste di informazioni specifiche
8: Messa a disposizione delle informazioni contenute nella banca dati 9: Richieste di informazioni legate ai contenziosi
10: Messa a disposizione delle informazioni specifiche contenute nella banca dati 11: Messa a disposizione di informazioni specifiche
12: Connessione alla banca dati, codifica dei dati 13: Rilascio di certificati di legalità
14: Rilascio di licenze FLEGT
II. Organo di monitoraggio a livello nazionale
Allo scopo di condurre consultazioni regolari tra le parti interessate camerunesi e di garantirne il coinvolgimento nel monitoraggio e nell’attuazione dell’accordo, conformemente all’articolo 16 dell’accordo, viene istituito un «Comitato nazionale di monitoraggio», che riunisce tutte le parti interessate, in particolare:
— i rappresentanti delle amministrazioni competenti,
— i parlamentari,
— i rappresentanti dei comuni forestali (detentori di un proprio demanio, devoluto dallo Stato, o beneficiari della tassa forestale),
— i rappresentanti delle organizzazioni della società civile,
— i rappresentanti del settore privato delle foreste e del legname
— le organizzazioni sindacali presenti nel settore.
La composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato vengono definite tramite regolamento dal ministro delle Foreste al momento della firma dell’accordo.
ALLEGATO IV
CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L’IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELL’UNIONE EUROPEA DI LEGNAME E SUOI DERIVATI ESPORTATI DAL CAMERUN E CORREDATI DI UNA LICENZA FLEGT
I. Principi
Al fine di garantire l’efficacia del sistema di licenze FLEGT del Camerun, è importante che gli Stati membri dell’Unione europea verifichino che il legname e i suoi derivati inviati dal Camerun e oggetto di una dichiarazione finalizzata all’immissione in libera pratica nell’Unione europea siano corredati di una licenza FLEGT valida (cfr. articoli 6 e 10).
L’esistenza e la validità della licenza FLEGT sono constatate al termine di una verifica documentaria da parte delle autorità competenti designate dagli Stati.
Il legname e i suoi derivati di un carico sono immessi in libera pratica soltanto dopo che le autorità doganali sono state informate dell’esistenza e della validità della licenza FLEGT corrispondente al carico. Prima dell’avvio del sistema di licenze FLEGT, l’Unione europea notificherà al Camerun l’elenco delle autorità competenti designate da ciascuno Stato membro e le modalità operative utilizzate da tali autorità.
II. Termini
Il sistema di licenze FLEGT instaura una serie di requisiti e di procedure il cui scopo è verificare che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione europea siano prodotti legalmente. Il sistema non deve essere istituito a scapito della com- petitività del legname e dei suoi derivati originari del Camerun. In particolare, è opportuno verificare i termini per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea, per prevenire qualsiasi distorsione riguardo a legname e suoi derivati originari di un paese che non ha istituito un regime di licenze FLEGT.
Tale esigenza sarà presa in considerazione dal comitato congiunto di monitoraggio (CCM) ed è stata introdotta esplici- tamente in quanto segue:
— i «Termini di riferimento per l’audit indipendente del sistema (AIS)» (allegato VI, sezione II.4),
— i «Criteri di valutazione del sistema istituito nell’Unione europea per ricevere le licenze FLEGT» (allegato VIII, sezione VI).
III. Procedura
La licenza che accompagna un carico viene comunicata dall’importatore alle autorità competenti dello Stato membro nel quale viene effettuata la dichiarazione doganale allo scopo di immettere in libera pratica il carico in questione.
L’importatore è vivamente incoraggiato a comunicare la licenza prima dell’arrivo del carico nel territorio dell’Unione europea al fine di consentire un trattamento anticipato da parte delle autorità europee.
Le autorità competenti procedono a un esame della licenza in cinque punti (controllo documentario):
— conformità al modello e alle specifiche tecniche della licenza per il Camerun, preventivamente trasmessi alle autorità competenti dalla Commissione europea,
— presenza di un originale o di un documento sostitutivo recante l’indicazione «duplicato» emesso dall’autorità di xxxxxxxx,
— anteriorità della data di esame rispetto alla data di scadenza riportata sulla licenza,
— assenza di cancellature e alterazioni, salvo che siano autenticate dall’autorità di xxxxxxxx,
— assenza di proroga della validità della licenza, salvo che tale proroga sia stata concessa dall’autorità di xxxxxxxx.
Dopo l’esame, le autorità competenti informano le autorità doganali, conformemente alle procedure nazionali applicabili, dell’esistenza, della validità e del numero della licenza. Le informazioni sono necessarie alle autorità doganali che si occupano della procedura di dichiarazione doganale ai fini dell’immissione in libera pratica. Il numero della licenza è indicato sulla dichiarazione dall’importatore.
Durante l’esame della licenza, le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni alle autorità di rilascio del Camerun per confermare l’esistenza e la validità della licenza.
Inoltre, possono anche essere decisi controlli (denominati nel presente documento «ispezioni fisiche») per determinare se il carico effettivo è conforme alle informazioni riportate nella licenza.
Nel caso in cui venga decisa un’ispezione fisica, le autorità dello Stato membro si sforzano di effettuare i loro controlli nello stesso momento e nello stesso luogo allo scopo di eseguire una sola ispezione del carico.
Nel caso di un’ispezione fisica, il volume e il peso netto del carico sono ritenuti conformi alle informazioni riportate nella licenza qualora il volume o il peso netto del legname o dei suoi derivati contenuti nel carico varino in una misura non superiore a 10 % rispetto al volume o al peso netto indicati nella licenza corrispondente.
IV. Sintesi schematica
Il seguente schema presenta un quadro della procedura di immissione in libera pratica nell’Unione europea di legname e suoi derivati esportati dal Camerun e corredati di una licenza FLEGT.
ALLEGATO V
CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO IL RILASCIO DI LICENZE FLEGT
CAPITOLO 1
FORMALITÀ PER IL RILASCIO DI LICENZE
Articolo 1
1. La licenza FLEGT è il documento emesso dai servizi decentrati del ministero delle Foreste alle porte di uscita dal Camerun individuate a tale fine.
2. Le licenze FLEGT sono firmate dalle autorità di rilascio delle licenze FLEGT designate a tale scopo.
3. Le autorità di rilascio di licenze FLEGT sono i responsabili delle strutture identificate; possono essere:
— i delegati regionali,
— i delegati dipartimentali,
— i capi dei posti di controllo delle foreste e della caccia.
Articolo 2
La licenza FLEGT viene rilasciata sulla base di un fascicolo che comprende quanto segue:
— una richiesta timbrata che indica:
— nome, cognome, nazionalità, professione e residenza del richiedente se si tratta di una persona fisica,
— ragione sociale, sede sociale, nome del direttore se si tratta di una persona giuridica,
— una copia del certificato di legalità in corso di validità inerente al titolo relativo al legname,
— una scheda delle specifiche del legname o dei prodotti legnosi da esportare.
Articolo 3
1. Il rilascio della licenza FLEGT al punto di imbarco attesta la legalità del legname e dei prodotti legnosi (rispetto alla griglia di valutazione della legalità, al sistema di rintracciabilità e al sistema nazionale di controllo forestale e faunistico) e apre la via alla sua esportazione nel mercato dell’Unione europea.
2. La procedura si svolge nel seguente modo:
— trasmissione permanente di informazioni virtuali o su documenti protetti tra le entità forestali e i servizi forestali competenti (rintracciabilità documentaria),
— scambio di informazioni tra il servizio centrale competente in materia di legalità di Yaoundé e i servizi decentrati del ministero delle Foreste tramite Internet con un sistema di numerazione univoca e una registrazione automatica nella banca dati centrale (sistema informatizzato di gestione delle informazioni forestali (SIGIF II) e rintracciabilità elet- tronica).
CAPITOLO 2
DIRITTI
Articolo 4
Per il rilascio di ogni licenza FLEGT occorre versare un’imposta FLEGT. Importo e modalità di pagamento sono precisati da un testo specifico del ministero delle Foreste.
CAPITOLO 3
REQUISITI DELLE LICENZE FLEGT
Articolo 5
1. La licenza FLEGT può essere rilasciata su supporto cartaceo o elettronico.
2. I due tipi di supporto, cartaceo e elettronico, contengono le informazioni riportate nell’appendice 1 conformemente alle note esplicative dell’appendice 2.
Articolo 6
1. La licenza FLEGT è valida per un solo carico a decorrere dal giorno del rilascio.
2. Il periodo di validità della licenza FLEGT è di sei (6) mesi. La licenza riporta la data di scadenza.
3. Dopo la data di scadenza la licenza è considerata nulla. L’autorità di xxxxxxxx può decidere di prorogare il periodo di validità di tre (3) mesi. A tale fine, procede a una rettifica e convalida la nuova data di scadenza.
4. La licenza FLEGT cessa di essere valida e viene restituita all’autorità di rilascio delle licenze qualora il legname o i suoi derivati cui fa riferimento risultino deteriorati prima dell’imbarco.
Articolo 7
Le licenze su supporto cartaceo devono essere conformi al modello riportato nell’appendice 1.
Articolo 8
1. La licenza FLEGT è redatta su un modulo adottato dalle parti e descritto nelle appendici 1 e 2.
2. La carta da utilizzare deve essere in formato A4 con quattro copie.
3. Il colore della carta utilizzata per ciascuna copia del modulo deve essere il seguente:
a) bianco per «l’originale destinato al richiedente»,
b) arancione per la copia n. 2 «destinata alle dogane camerunesi»,
c) giallo per la copia n. 3 «destinata alle dogane della CE»,
d) verde per la copia n. 4 «destinata agli archivi del servizio di rilascio».
Articolo 9
1. Le licenze devono essere compilate a macchina o con mezzi informatici. Possono essere anche compilate a mano, a condizione che i moduli siano autocopianti.
2. I bolli dell’autorità di rilascio delle licenze devono essere apposti con timbro metallico, preferibilmente in acciaio. Il timbro dell’autorità di rilascio delle licenze può tuttavia essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e numeri ottenuti tramite perforazione. L’autorità deve inoltre indicare i quantitativi concessi con qualsiasi mezzo non falsificabile che renda impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.
3. Le licenze sono stampate e compilate in lingua francese o inglese.
Articolo 10
1. La licenza è redatta in quattro copie.
2. Dopo essere stata compilata, firmata e timbrata dall’autorità preposta al rilascio, la prima copia (bianca), contrasse- gnata come «originale», viene consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità competenti dello Stato membro dell’Unione europea in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l’immissione in libera pratica.
3. La seconda copia (arancione), contrassegnata come «copia per le dogane camerunesi», viene consegnata al richiedente affinché la presenti ai servizi doganali camerunesi.
4. La terza copia (gialla), contrassegnata come «copia per le dogane dell’UE», viene consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità doganali dello Stato membro dell’Unione europea in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l’immissione in libera pratica.
5. La quarta copia (verde), contrassegnata come «copia per gli archivi del servizio di emissione», viene conservata nell’archivio del servizio di rilascio.
CAPITOLO 4
SMARRIMENTO, FURTO, DISTRUZIONE DI UNA LICENZA FLEGT
Articolo 11
1. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’«originale» o delle «copie per le dogane», il titolare o un suo rappresentante autorizzato può richiedere all’autorità di rilascio delle licenze il rilascio di un documento sostitutivo sulla base di quello rimasto in suo possesso.
2. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’«originale» e delle «copie per le dogane», il titolare o un suo rappresentante autorizzato può richiedere all’autorità di rilascio delle licenze il rilascio di documenti sostitutivi per entrambi.
3. L’autorità di rilascio delle licenze rilascia il documento o i documenti sostitutivi richiesti entro un mese dal ricevimento della richiesta del titolare.
4. I documenti sostitutivi contengono le informazioni e le indicazioni riportate sulla vecchia licenza, compreso il numero.
5. Sul documento sostitutivo figura la dicitura «DUPLICATO».
6. Qualora la licenza smarrita o rubata venga rinvenuta, non è possibile utilizzarla e deve essere restituita all’autorità che l’ha rilasciata.
TRATTAMENTO DEI CASI DI DUBBIA VALIDITÀ DI UNA LICENZA
Articolo 12
1. In caso di dubbi relativi alla validità di una licenza FLEGT o di un documento sostitutivo, l’autorità competente dell’Unione europea richiede l’effettuazione di verifiche all’autorità di rilascio. Fa fede soltanto la risposta dell’autorità di rilascio.
2. Qualora l’autorità di rilascio delle licenze lo reputi necessario, può chiedere all’autorità competente di inviare copia della licenza o del documento sostitutivo in questione.
3. Qualora l’autorità di rilascio delle licenze lo reputi necessario, ritira la licenza e rilascia una copia corretta in cui figurino i riferimenti del documento annullato e la inoltra all’autorità competente dell’Unione europea.
4. Nel caso in cui la validità della licenza sia confermata, l’autorità di rilascio delle licenze ne dà comunicazione all’autorità competente, preferibilmente per via elettronica, rinviando le copie della licenza.
5. Le copie rinviate recano la dicitura convalidata/autenticata da timbro «convalidata il …».
6. Nel caso in cui la licenza in questione non sia valida, l’autorità di rilascio delle licenze ne dà comunicazione all’autorità competente dell’Unione europea, preferibilmente per via elettronica.
SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA LICENZA FLEGT INFORMATIZZATA
Articolo 13
1. La licenza FLEGT può essere rilasciata ed elaborata utilizzando sistemi informatici.
2. Agli Stati membri dell’Unione europea che non sono collegati al sistema informatico viene fornita una licenza su support cartaceo.
APPENDICI
1. Modulo della licenza
2. Note esplicative
NB: i moduli devono riportare i sigilli e i timbri del Camerun.
Appendice 1
FORMATO DELLA LICENZA FLEGT
Appendice 2
NOTE ESPLICATIVE
GENERALITÀ
— Compilare in lettere maiuscole.
— Xxx indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue ogni paese.
Riquadro | 1 | Organismo di rilascio | Indicare il nome e l’indirizzo dell’autorità di rilascio delle licenze. | |
Riquadro | 2 | Riferimento del certificato di legalità | Spazio riservato al paese di rilascio. | |
Riquadro | 3 | Numero della licenza FLEGT | Indicare il numero di rilascio. | |
Riquadro | 4 | Data di scadenza | Periodo di validità della licenza. | |
Riquadro | 5 | Paese di esportazione | Paese partner dal quale il legname e i suoi derivati sono stati esportati nella CE. | |
Riquadro | 6 | Codice ISO | Indicare il codice di due lettere del paese partner citato nel riquadro 5. | |
Riquadro | 7 | Mezzo di trasporto | Indicare il mezzo di trasporto al punto di esportazione. | |
Riquadro | 8 | Titolare della licenza | Indicare il nome e l’indirizzo dell’esportatore. | |
Riquadro | 9 | Denominazione ciale | commer- | Indicare la denominazione commerciale del legname e dei suoi derivati. |
Riquadro | 10 | Posizione e designazione SA | Indicare il codice delle merci di quattro o sei numeri stabilito in base al sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci. | |
Riquadro | 11 | Nomi comuni o scientifici | Indicare i nomi comuni o scientifici delle categorie di legname utilizzate nel prodotto. Se nella composizione di un prodotto rientrano più catego- rie, utilizzare una riga distinta per ogni categoria. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (per esempio, pannelli di particelle). | |
Riquadro | 12 | Paesi di raccolta | Indicare i paesi in cui sono state raccolte le categorie di legname riportate nel riquadro 10. Se nella composizione del prodotto rientrano più cate- gorie, indicare tutte le fonti di legname utilizzate. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili. | |
Riquadro | 13 | Codice ISO | Indicare il codice ISO dei paesi riportati nel riquadro 12. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse catego- rie non identificabili. | |
Riquadro | 14 | Volume (m3) | Indicare il volume totale in m3. Facoltativo, a meno che non si siano omesse le informazioni richieste nel riquadro 15. | |
Riquadro | 15 | Peso netto | Indicare il peso totale in kg, ossia la massa netta dei prodotti legnosi senza contenitori immediati né imballaggi che non siano traverse, distanziali, etichette, eccetera. Facoltativo, a meno che non si siano omesse le infor- mazioni richieste nel riquadro 14. | |
Riquadro | 16 | Numero di unità | Indicare il numero di unità se si tratta della maniera migliore di quanti- ficare un prodotto lavorato. Facoltativo. | |
Riquadro | 17 | Segni distintivi | Se del caso, indicare qualunque segno distintivo come numero di lotto, numero di polizza di carico. Facoltativo. | |
Riquadro | 18 | Firma e timbro dell’autorità di rilascio | Il riquadro deve essere firmato dal funzionario abilitato e recare il timbro ufficiale dell’autorità di rilascio delle licenze. Indicare inoltre luogo e data. |
ALLEGATO VI
TERMINI DI RIFERIMENTO DELL’AUDIT INDIPENDENTE DEL SISTEMA
I. Introduzione
Nel quadro dell’attuazione dell’accordo volontario di partenariato (AVP), l’Unione europea e il Camerun convengono sulla necessità di istituire un sistema di audit indipendente per garantire l’efficacia e l’efficienza della procedura di rilascio delle licenze FLEGT.
II. Compiti principali
L’audit indipendente del sistema (AIS) ha le seguenti finalità:
1. Procedere all’audit del sistema di verifica della legalità (SVL)
— Verifica della conformità della procedura di attribuzione dei vari tipi di titoli
— Risorse umane e capacità
— Procedura di attribuzione dei vari tipi di titoli
— Verifica (a campione) delle attribuzioni dei vari tipi di titoli
— Sistema di registrazione dei titoli
— Integrazione dei titoli nel sistema informatico di gestione delle informazioni forestali (SIGIF II)
— Eventuale verifica del deposito della cauzione presso la Tesoreria dello Stato
— Pubblicazione delle attribuzioni
— Valutazione del sistema di rilascio dei certificati di legalità
— Risorse umane e capacità
— Procedura di rilascio dei certificati di legalità (applicazione della griglia di valutazione della legalità)
— Verifica (a campione) dei certificati di legalità rilasciati
— Sistema di registrazione dei certificati rilasciati
— Utilizzo e funzione del SIGIF II
— Procedure di verifica sul campo (nella foresta, sulla strada e nelle unità di trasformazione)
— Registrazione dei rapporti delle verifiche sul campo
— Meccanismo di riconoscimento dei certificati privati sulla base dei principi, dei criteri e degli indicatori applicabili in Camerun e verifica della loro conformità rispetto ai requisiti della griglia di valutazione della legalità
— Valutazione del sistema di rintracciabilità
— Risorse umane e capacità
— Procedure di controllo sul campo (attuazione della strategia nazionale di controllo forestale e faunistico)
— Valutazione delle attività di controllo (incluse eventuali verifiche sul campo)
— Registrazione nelle varie fasi della catena di rintracciabilità
— Valutazione delle interazioni tra i vari sistemi: sistema informatico di gestione delle informazioni forestali (SIGIF II), monitoraggio delle infrazioni e della gestione informatica dei contenzioni forestali (SIGICOF), sistema informatico doganale (SYDONIA) e migliore monitoraggio del rendimento fiscale (MESURE)
— Valutazione della verifica/riconciliazione delle informazioni nella catena di approvvigionamento
— Valutazione del sistema di rilascio delle licenze FLEGT
— Risorse umane e capacità
— Procedure di rilascio delle licenze
— Utilizzo e funzione di SIGIF II, SIGICOF, SYDONIA e MESURE
— Verifica (a campione) delle licenze FLEGT rilasciate
— Sistema di registrazione delle licenze FLEGT rilasciate
— Produzione di statistiche o altre informazioni consolidate
2. Individuare le carenze del sistema di verifica della legalità e riferire in merito al consiglio congiunto per l’attuazione.
3. Valutare l’efficacia delle attività correttive intraprese a seguito dell’individuazione delle carenze constatate nelle relazioni di audit.
4. Valutare l’efficacia della procedura istituita dall’Unione europea per l’immissione in libera pratica dei prodotti oggetto del sistema FLEGT sul mercato dell’Unione europea e in particolare:
— termini della verifica,
— problemi istituzionali tra le autorità competenti e l’autorità di xxxxxxxx.
5. Valutare il sistema di monitoraggio del legname in transito.
6. Esaminare su richiesta congiunta delle due parti qualsiasi altro aspetto che possa emergere durante l’attuazione del sistema di verifica della legalità.
III. Qualifica richiesta
L’AIS sarà affidato a un’organizzazione indipendente che abbia comprovate competenze nel campo dell’audit e dimostri una conoscenza approfondita del settore forestale in Camerun e/o nel bacino del Congo. Essa dovrà inoltre presentare le seguenti caratteristiche:
— non essere direttamente coinvolta nella gestione (sfruttamento, trasformazione, commercio del legname e controllo) delle attività del settore forestale in Camerun. I prestatori di servizi aggiudicatari di contratti del governo camerunese nel quadro del controllo forestale non potranno eseguire audit indipendenti del sistema,
— non avere interessi diretti o indiretti nei confronti di uno degli operatori del settore forestale del Camerun e/o dell’Unione europea,
— disporre di un sistema di qualità interno conforme al sistema ISO 17021 o equivalente,
— dimostrare la presenza tra i propri collaboratori di esperti nel campo dell’audit in materia di gestione forestale, industria della trasformazione, sistemi di rintracciabilità e conoscenza del mercato dell’Unione europea,
— dimostrare la presenza tra i propri collaboratori di esperti che abbiano maturato una sufficiente esperienza in Camerun e nel bacino del Congo,
— parallelamente alla mobilitazione di esperti internazionali si dovrà incoraggiare la partecipazione di esperti subregio- nali.
IV. Metodologia
L’AIS sarà eseguito sulla base di procedure documentate.
— Il controllore indipendente del sistema deve agire conformemente a una struttura di gestione documentata, politiche e procedure che soddisfino le condizioni determinate dalla guida delle buone prassi accettate a livello internazionale, rese pubblicamente disponibili.
— Il controllore indipendente del sistema predispone un calendario delle operazioni di audit 6 mesi dopo l’attuazione effettiva del sistema di verifica, quindi una volta all’anno dopo il periodo iniziale e con conferma che i sistemi funzionano effettivamente.
— L’AIS viene effettuato per quanto possibile nel corso del primo trimestre dell’anno.
— Le procedure documentate devono fungere da guida per le verifiche puntuali (a campione) dei documenti, delle registrazioni e delle operazioni.
— Tutte le osservazioni constatate durante le missioni di audit devono essere documentate.
— Le osservazioni dell’audit consentiranno di definire i problemi sistemici rilevati.
— La relazione di audit deve contenere tutte le informazioni utili sul programma e sulle constatazioni effettuate. Le procedure documentate devono indicare una falsariga da seguire per la relazione di audit e la sintesi.
— Il controllore indipendente del sistema istituisce un sistema per raccogliere e trattare i reclami nei suoi confronti.
V. Fonti di informazioni
L’AIS deve essere effettuato utilizzando tutte le fonti di informazioni disponibili e in particolare:
1. Le relazioni delle missioni di controllo forestale permanente assicurate nel quadro della strategia nazionale di controllo forestale e faunistico (SNCFF).
2. Le informazioni derivanti dal sistema di verifica della legalità (SVL) e dalle sue quattro componenti:
— verifica della conformità della procedura di attribuzione dei titoli,
— verifica del sistema di rilascio dei certificati di legalità,
— verifica del sistema di rintracciabilità,
— verifica del sistema di rilascio delle licenze.
3. Le altre amministrazioni:
— dogane,
— autorità fiscali (programma di accertamento delle entrate forestali — PAEF).
4. Le informazioni provenienti dai meccanismi di controllo esterno:
— osservazione indipendente (OI), per il controllo e il monitoraggio delle infrazioni forestali, il cui scopo è rafforzare le capacità di controllo del ministero delle Foreste e fornire fonti di informazioni indipendenti sul settore forestale,
— società generale di sorveglianza (SGS), incaricata dell’ispezione fisica del legname in tronchi ai fini dell’accertamento delle entrate doganali,
— sistemi di certificazione volontaria di legalità e di rintracciabilità privati, riconosciuti ai sensi dei PCI applicabili in Camerun, e i certificati di gestione sostenibile (come l’etichetta «Forest Stewardship Council» — FSC) riconosciuti,
— altri meccanismi di monitoraggio dello sfruttamento forestale in Camerun che forniscono informazioni importanti sulle attività illegali.
5. Visite sul campo da parte di terzi.
6. Informazioni raccolte presso altre organizzazioni (ONG specializzate e così via).
7. Relazioni delle autorità competenti dell’Unione europea.
8. Qualsiasi altra fonte di informazioni ritenuta utile dal controllore indipendente.
9. Audit pubblicati da altri paesi che hanno istituito un sistema di licenze FLEGT.
VI. Relazioni
Ciascuna relazione del controllore indipendente del sistema deve contenere:
i) una relazione completa per le parti contenente tutte le informazioni pertinenti sul programma di audit e sul funzio- namento del sistema di verifica della legalità e di rilascio delle licenze FLEGT,
ii) una sintesi della relazione, per il pubblico, basata sulla relazione completa e che riassuma le principali conclusioni e le carenze del sistema individuate.
Il controllore indipendente del sistema sottoporrà una relazione preliminare al consiglio congiunto di attuazione attra- verso il comitato congiunto di monitoraggio dell’accordo. I relativi commenti saranno trasmessi al controllore indipen- dente per ultimare la relazione. Il controllore indipendente dovrà fornire ogni informazione necessaria e le risposte alle precisazioni richieste. La relazione finale si baserà sulla relazione preliminare alla quale verranno aggiunti tutti i chiari- menti forniti dall’una o l’altra parte e le eventuali risposte del controllore indipendente a tali precisazioni. Il controllore indipendente sottoporrà la sua relazione finale al consiglio. Il Camerun, a seguito del parere favorevole del consiglio, pubblicherà la relazione. Le relazioni del controllore indipendente e tutte le azioni correttive necessarie saranno discusse in seno al consiglio. Le azioni correttive saranno comunicate al controllore indipendente.
VII. Modalità di assunzione
Il controllore indipendente del sistema sarà selezionato in base alla normativa vigente in Camerun. Il governo del Camerun stipulerà un contratto con il controllore indipendente previa consultazione con l’Unione europea e sulla base di procedure di selezione documentate e trasparenti.
ALLEGATO VII
INFORMAZIONI RESE PUBBLICHE
1. Le parti si accordano per assicurare una corretta comprensione dell’accordo e del sistema di licenze FLEGT da parte di tutti i soggetti interessati. L’accesso alle informazioni relative a obiettivi, attuazione, monitoraggio e controllo con- sentirà una completa comprensione delle procedure e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell’accordo. Tale trasparenza rafforzerà l’immagine dei prodotti forestali camerunesi sul mercato dell’Unione europea e migliorerà il clima degli investimenti per le imprese esportatrici di legname nell’Unione europea.
2. Le informazioni sulle operazioni legate al sistema di licenze FLEGT saranno riprese in una relazione annuale pubblicata dal consiglio congiunto di attuazione (consiglio). A tale scopo, il comitato congiunto di monitoraggio (CCM) condurrà missioni congiunte periodiche per valutare l’efficacia dell’accordo e i suoi effetti. Sulla base delle informazioni di entrambe le parti, la relazione annuale del sistema di licenze FLEGT dovrebbe contenere, in particolare, dati riguardanti quanto segue:
a) i quantitativi di legname e dei suoi derivati esportati nell’Unione europea nell’ambito del sistema di licenze FLEGT, secondo le rubriche appropriate dei codici SA/CEMAC e secondo lo Stato membro di destinazione dell’Unione europea;
b) il numero di licenze FLEGT rilasciate dal Camerun; i progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere entro un termine stabilito nell’accordo e tutte le questioni relative all’attuazione dell’ac- cordo;
c) le azioni intese a evitare qualsiasi possibilità di esportazione di legname e suoi derivati di origine illegale nei mercati al di fuori dell’Unione europea o la loro commercializzazione sul mercato nazionale;
d) i quantitativi di legname e dei suoi derivati importati nel Camerun, o transitati attraverso il Camerun;
e) le azioni intraprese per prevenire le importazioni di legname e suoi derivati di origine illegale per salvaguardare l’integrità del sistema di licenze FLEGT;
f) i casi di non conformità al sistema di licenze FLEGT in Camerun e le azioni adottate per risolvere tali casi;
g) i quantitativi di legname e suoi derivati importati nell’Unione europea nel quadro del sistema di licenze FLEGT, secondo le rubriche SA/CEMAC pertinenti e secondo lo Stato membro dell’Unione europea nel quale ha avuto luogo l’importazione;
h) i quantitativi di legname e suoi derivati importati nell’Unione europea nel quadro del sistema di licenze FLEGT, secondo il paese di origine (da fornire da parte dell’Unione europea);
i) le informazioni sui prezzi a livello di mercato internazionale;
j) il numero di licenze FLEGT ricevute dall’Unione europea;
k) il numero di casi, con le relative quantità di legname e suoi derivati implicate, in cui è stato applicato l’articolo 10, paragrafi 1 e 2. (1)
3. Gli altri dati e le altre relazioni saranno pubblicati per consentire ai soggetti interessati di avere accesso alle informa- zioni utili per il controllo dell’attuazione dell’accordo. L’accesso alle informazioni dovrebbe inoltre consentire di rafforzare la governance nel settore forestale. Le informazioni saranno rese pubbliche attraverso i siti Internet di entrambe le parti. Più specificamente, le informazioni comprenderanno gli elementi di seguito specificati.
Informazioni giuridiche
— Griglie di valutazione della legalità
— Tutti i riferimenti legislativi e regolamentari in vigore e i documenti normativi riportati nell’allegato II
— Testo di tutte le leggi e le modifiche applicabili al settore forestale
(1) Articolo 10, paragrafi 1 e 2: consultazioni sulla validità delle licenze FLEGT.
In caso di dubbi circa la validità di una licenza, l’autorità competente interessata può chiedere ulteriori informazioni all’autorità di rilascio. Se l’autorità di rilascio delle licenze non risponde entro un termine di 21 giorni di calendario, a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, o se le informazioni integrative ricevute confermano l’irregolarità, o se le informazioni dettagliate riportate nella licenza FLEGT non corrispondono al carico, l’autorità competente interessata non accetta la licenza FLEGT e decide il seguito da dare in applicazione della normativa nazionale in vigore. L’autorità di rilascio delle licenze ne viene informata.