DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
Bando per la concessione di contributi selettivi per lo sviluppo di opere cinematografiche in coproduzione tra l’Italia e la Tunisia – Anno 2022
Il Direttore Generale
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”;
VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera c), che prevede che l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo promuova le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
VISTO il decreto di riparto del Ministro della cultura del 4 febbraio 2022, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2022”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera b) che prevede euro 13.000.000,00 per finalità di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 31 luglio 2017;
VISTO il decreto direttoriale del 18 marzo 2022, recante “Decreto di finalizzazione delle risorse disponibili per le finalità di cui all’art. 5, comma 3, del D.M. n. 341 del 2017 – anno 2022”, che assegna, per l’anno 2022, risorse pari a euro 180 mila per il finanziamento del Fondo bilaterale per lo sviluppo di opere cinematografiche in coproduzione tra l’Italia e la Tunisia;
VISTO l’accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica tunisina e la Repubblica italiana, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988 (d’ora in avanti denominati “Paesi”);
VISTA la “Convenzione relativa al fondo bilaterale di aiuto allo sviluppo di opere cinematografiche in coproduzione italo-tunisina” stipulata tra il Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) e la Direzione Generale del Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito, le “Parti”) l’11 maggio 2018 e in particolare l’articolo 1, comma 1, con cui le Parti istituiscono il “Fondo bilaterale di aiuto allo sviluppo di opere cinematografiche in coproduzione italo-tunisina”, avente come oggetto l’assegnazione di contributi finalizzati a sostenere lo sviluppo di opere cinematografiche tra l’Italia e Tunisia;
VISTO altresì l’articolo 2, comma 1, di detta Convenzione, che stabilisce che la dotazione annuale totale del Fondo è pari a circa 280.000 euro, 180.000 euro da parte italiana e 300.000 dinari (100.000 euro circa) da parte tunisina;
VISTO l’articolo 2, comma 3, della citata Convenzione che disciplina i casi in cui l’erogazione del contributo è di responsabilità della DGCA o del CNCI;
VISTO l’articolo 3, comma 1, della Convenzione, che stabilisce che i contributi sono assegnati da una commissione denominata “Commissione italo-tunisina per il sostegno allo sviluppo”;
VISTO il decreto direttoriale del 16 maggio 2022, che, per l’anno 2022, individua Cinecittà S.p.A. (di seguito: “ente erogante”) come soggetto attuatore dei fondi di co-sviluppo e co-produzione internazionali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 gennaio 2018, recante “Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive”, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2017, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive” e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge
14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”, e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de minimis»;
emana il seguente bando
Disposizioni generali Articolo 1
Oggetto della Fondo e definizioni
1. Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi destinati a progetti di co- sviluppo di opere cinematografiche tra l’Italia e la Tunisia. La dotazione annuale del Fondo ammonta a circa 280 mila euro (180 mila euro da parte italiana e 300 mila dinari - circa 100 mila euro - da parte tunisina).
2. Ai fini del presente bando, dove non diversamente indicato, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016. In particolare, ai fini del presente bando, si intende per:
a) “sviluppo”: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell’opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all’acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d’autore;
b) “opera cinematografica”: l’opera di ogni genere (finzione, animazione, documentario) la cui prima diffusione abbia luogo in sale cinematografiche e la cui durata sia superiore a 52 minuti;
c) “diritti di elaborazione a carattere creativo”: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, del soggetto, della sceneggiatura e più in generale delle opere originali da cui l’opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
d) “coproduzione finanziaria”: la coproduzione che non prevede una partecipazione tecnica e artistica proporzionale agli apporti finanziari.
Articolo 2
Soggetti richiedenti, requisiti di ammissibilità, modalità di richiesta e di concessione dei contributi
1. Sono eleggibili per il contributo i progetti in co-sviluppo tra Produttori italiani e tunisini di opere di lungometraggio - di qualsiasi genere - destinate alla sala.
2. I progetti di co-sviluppo devono includere minimo due Produttori che abbiano deciso di sviluppare un progetto in coproduzione, uno italiano e l’altro tunisino.
3. I progetti di co-sviluppo devono essere finalizzati a coproduzioni che rispettino quanto previsto dall’accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988.
4. L’iniziativa del Progetto deve essere presa, in ogni caso, da un Produttore italiano o da un Produttore tunisino.
5. I produttori devono collaborare nel rispetto delle esistenti legislazioni nazionali del settore cinema e audiovisivo.
6. Sono ammessi i progetti di sviluppo in cui gli apporti finanziari dei coproduttori rispettino quanto previsto all’articolo 4 dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e la Tunisia. Gli apporti finanziari di ciascun coproduttore devono essere proporzionali alla loro partecipazione tecnica e artistica e in ogni caso gli apporti minimi del co-produttore italiano e del co-produttore tunisino non possono essere inferiori, per ciascuno, al 20% del costo di sviluppo.
7. Non sono ammesse coproduzioni finanziarie.
8. Le società italiane devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere sede legale o unità operativa nello Spazio Economico Europeo;
b) essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile il progetto filmico cui è correlato il beneficio;
c) non essere qualificabili come imprese non europee;
d) essere qualificabili come produttori indipendenti;
e) operare con il codice Ateco 59.11;
f) essere in possesso, in virtù di contratti, ovvero opzioni, di acquisto, dei diritti di elaborazione a carattere creativo sulla sceneggiatura, il soggetto, il trattamento ovvero altro materiale artistico previsti nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell’opera cinematografica.
9. Qualora il progetto risultato vincitore ai sensi del presente bando fosse successivamente prodotto, dovrà essere obbligatoriamente coprodotto tra l’Italia e la Tunisia e la quota di partecipazione minoritaria italiana non potrà essere inferiore al 30%, come stabilito dall’Art. 4 della legge 8 marzo 1994, n. 208, pena la revoca del contributo per lo sviluppo.
10. Le richieste di contributo vengono presentate dal coproduttore maggioritario all’Istituzione del Paese dove è fiscalmente residente. Il coproduttore maggioritario è altresì colui al quale viene assegnato il contributo.
11. In caso di coproduzione paritaria, o nel caso in cui, in fase di sviluppo, non fosse ancora stabilito chi sia il coproduttore maggioritario, la domanda di contributo è presentata al Paese del regista. Nel caso in cui il regista non sia stato ancora individuato, la domanda di contributo è presentata al Paese dello sceneggiatore.
12. E’ ammessa una sola domanda da parte di ciascuna società di produzione, sia che il suo apporto alla coproduzione sia maggioritario o minoritario.
Articolo 3 Presentazione della domanda
1. La richiesta di contributo per lo sviluppo di un’opera in coproduzione maggioritaria italiana deve essere inviata in formato zip al seguente indirizzo PEC della DGCA: dg-ca.bandi- xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx.xx; in caso di coproduzione maggioritaria tunisina al seguente indirizzo email: xx-xxxxxx-xxxxxxx@xxxx.xx del CNCI.
2. La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
a) inoltrata al summenzionato indirizzo PEC della DGCA;
b) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e completa della documentazione prevista nel presente bando;
c) presentata a partire dall’11 novembre 2022 ed entro il termine perentorio del 12 dicembre 2022, ore 23.59. Al fine del rispetto del termine, fa fede la data di arrivo al summenzionato indirizzo PEC della DGCA.
3. Ciascuna domanda deve includere:
a) un Dossier artistico, contenente:
i. Prima bozza della sceneggiatura o Trattamento in caso di documentario;
ii. Storyboard, in caso di animazione;
iii. Sinossi (massimo 1 pagina);
iv. Note di intenti dello sceneggiatore o del regista, se già individuato;
v. Note del/dei produttore/i sulle ragioni e gli obiettivi della coproduzione e sulle strategie del piano di sviluppo (solo in lingua italiana se a fare domanda è un produttore maggioritario italiano) o solo in lingua francese (se a fare domanda è il produttore maggioritario tunisino);
vi. CV dell’autore/i;
vii. CV del regista, se già individuato;
viii. Eventuale ulteriore documentazione visiva a supporto;
b) un Dossier amministrativo e finanziario contenente:
i. Piano finanziario di sviluppo (se in presenza di finanziamenti già confermati si prega di allegare la documentazione che ne certifichi l’esistenza);
ii. Stima delle spese di sviluppo per territorio;
iii. CV di società di produzione, compresa la loro filmografia;
iv. Piano di sviluppo provvisorio;
v. Deal memo o contratto di produzione tra i produttori coinvolti;
vi. Contratti (opzione e cessione) riguardanti i diritti della sceneggiatura;
vii. Contratti con il regista/i (se diverso dall’autore);
c) il Formulario pubblicato sul sito della DGCA assieme al presente bando.
4. Il formulario e i documenti che costituiscono i dossier artistico e amministrativo devono essere presentati in italiano, ad eccezione della sinossi, della sceneggiatura, del trattamento e delle note di intenti dello sceneggiatore, che devono essere presentati in italiano e francese.
5. Un progetto presentato e non finanziato può essere ripresentato purché non siano iniziate le riprese, e non sia stata presentata la richiesta di nazionalità preventiva ai sensi del citato DPCM 11 luglio 2017. In caso di ripresentazione, la nuova domanda deve essere accompagnata da una nota che specifichi le modifiche apportate rispetto alla domanda precedentemente fatta.
Articolo 4
Costi eleggibili e misura del contributo concesso
1. Le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dalla data di scadenza di presentazione della domanda di contributo e fino al giorno prima in cui è stata presentata la domanda per la nazionalità italiana preventiva.
2. Le uniche spese ammissibili retroattivamente per un periodo fino a 12 mesi prima dalla data di sottoscrizione della domanda sono quelle relative ai diritti d’autore.
3. Il contributo concesso per ciascun progetto non può essere superiore a:
a) il 70% del preventivo dei costi di sviluppo;
b) 30.000 euro per la parte italiana e 50.000 mila dinari per la parte tunisina.
4. I contributi di cui al presente bando:
a) sono soggetti al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Europeo in materia di aiuti in regime de minimis, e successive modificazioni;
b) sono cumulabili con altri contributi destinati allo sviluppo secondo la normativa di ciascun Paese.
Articolo 5 Selezione dei Progetti
1. I progetti sono sottoposti al parere della “Commissione italo – tunisina per il supporto allo sviluppo”, qui di seguito “Commissione”, che consiste in 4/6 membri effettivi, due/tre designati dalla DGCA e due/tre designati dal CNCI.
2. La Commissione approva il proprio regolamento interno e linee guida per la selezione dei progetti, sulla base di quanto previsto nella “Convenzione relativa al fondo bilaterale di aiuto allo sviluppo di opere cinematografiche in coproduzione italo-tunisina” all’articolo 3.
3. I progetti sono valutati sulla base dei seguenti criteri:
a) qualità artistica del progetto;
b) potenziale di circolazione dell’opera in Italia e la Tunisia e preferibilmente nell’ottica di una circolazione internazionale;
c) coerenza del Progetto con i piani e le strategie di sviluppo e produzione;
d) congruità con le attività di sviluppo presentate e fattibilità del progetto;
e) contributo del Progetto allo sviluppo delle relazioni tra i Produttori Italiani e Tunisini con eventuali altri Produttori di Paesi Terzi.
4. La Commissione prende le decisioni all’unanimità.
5. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
Articolo 6 Erogazione del contributo
1. L’erogazione del fondo destinato alla società di produzione italiana è di responsabilità della DGCA; l’erogazione del Fondo destinato alla società tunisina è di responsabilità del CNCI.
2. I contributi assegnati dalla DGCA, sono erogati Cinecittà S.p.A., che a tal fine stipula con il beneficiario un’apposita convenzione.
3. L’erogazione del contributo di responsabilità dell’CNCI avviene tramite la stipula di una convenzione tra la società di produzione tunisina e il CNCI. La firma della convenzione è condizionata al rispetto dell’accordo di coproduzione tra l’Italia e la Tunisia.
4. Dopo la pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e in seguito alla sottoscrizione da parte del beneficiario della convenzione con Cinecittà S.p.A., il beneficiario, entro 12 mesi dalla data del decreto di cui all’articolo 5, comma 5, può richiedere un acconto pari al 50% del contributo assegnato. La DGCA eroga l’acconto entro trenta giorni.
5. Entro 24 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 5, comma 5, prorogabili a 36 mesi in casi giustificati e per validi motivi, l’impresa inoltra all’indirizzo PEC della DGCA: xx-xx.xxxxx-xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx.xx la richiesta definitiva di liquidazione del contributo, contenente, a pena di decadenza:
a) consuntivo dei costi di sviluppo;
b) piano finanziario definitivo di sviluppo;
c) relazione finale sulle fasi di sviluppo;
d) sceneggiatura definitiva;
e) contratto di coproduzione e piano finanziario dell’opera;
f) relazione sulla strategia di produzione e distribuzione per il progetto;
g) il numero di iscrizione al Pubblico Registro Cinematografico e Audiovisivo.
6. La società di produzione si impegna ad apporre su tutto il materiale prodotto nella fase dello sviluppo la dicitura “Progetto finanziato con il sostegno del Bando per lo sviluppo di progetti in coproduzione tra Italia e Tunisia” seguita dal logo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – Ministero della Cultura e il logo del CNCI.
Articolo 7 Revoca e decadenza
1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la Commissione ritenga che il progetto di sviluppo realizzato non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che esso sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi ovvero in sede di presentazione della richiesta definitiva.
3. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui le spese eleggibili effettuate risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
4. Il contributo decade qualora:
a) vengano meno i requisiti previsti agli articoli 2 e 4;
b) non siano rispettati i termini previsti all’articolo 6;
c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 6, comma 7;
d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
e) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi.
5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
Articolo 8 Trattamento dei dati
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e dell’art. 13 del GDPR:
a) i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la DGCA;
b) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza;
c) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall’articolo 115 del Regolamento UE n. 1303 del 2013 in merito agli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari;
d) i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi controinteressati e di diffusione sul sito della DGCA.
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXX XXXXXXXX
CN = XXXXXXXX XXXXXX
O = Ministero della cultura C = IT