SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “KASKO - ATTI VANDALICI” PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE IN SERVIZIO PRESSO L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO E PER I BENI TRASPORTATI
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “KASKO - ATTI VANDALICI” PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE IN SERVIZIO PRESSO L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO E PER I BENI TRASPORTATI
ARTICOLO 1. NORME REGOLATRICI 4
ARTICOLO 2. OGGETTO DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 4
ARTICOLO 3. DURATA DEL CONTRATTO | 5 |
ARTICOLO 4 IMPORTO CONTRATTUALE | 5 |
ARTICOLO 5 CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO | 5 |
ARTICOLO 6 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO | 5 |
ARTICOLO 7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA | 6 |
ARTICOLO 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI | 6 |
ARTICOLO 9 GARANZIA DEFINITIVA | 7 |
ARTICOLO 10 RECESSO PER GIUSTA CAUSA | 7 |
ARTICOLO 11 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO | 8 |
ARTICOLO 12 RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI | 12 |
ARTICOLO 13 VERIFICHE ANTIMAFIA | 13 |
ARTICOLO 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI | 14 |
ARTICOLO 15 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' | 15 |
ARTICOLO 16 FORO DI COMPETENZA | 10 |
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “KASKO - ATTI VANDALICI” PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE IN SERVIZIO PRESSO L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO E PER I BENI TRASPORTATI
CIG 8418832FEE
TRA
L’Ispettorato nazionale del lavoro, che nel contesto del presente Xxxx è indicato più brevemente con la parola "Ispettorato" o “Committente”, codice fiscale n. , partita IVA n. – rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nella funzione di Direttore della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica , nato a , domiciliato per la carica in Roma Piazza della Repubblica, 59 c.a.p. 00185
E
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusti poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”);
oppure
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott.
repertorio n.
PREMESSO CHE
1. con determina a contrarre n. 793 del 31 agosto 2020 l’Ispettorato ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e s.m.i., una gara a procedura aperta svolta in ambito comunitario per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa “Kasko – Atti vandalici” per il personale civile e militare in servizio presso l’Ispettorato nazionale del lavoro - da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice;
2. il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. XX del XX.XX.XX e sulla GUUE GU/S XXX del XXXXXXX;
3. con verbale del la Commissione giudicatrice ha definito la proposta di aggiudicazione
della procedura di gara;
4. con determina n. ……… del …… è stata approvata la proposta di aggiudicazione, …………….
aggiudicando l’appalto in favore di ;
5. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del Codice;
6. sono state espletate con esito positivo le verifiche in ordine all’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alla sussistenza dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionali richiesti nel disciplinare di gara, ad eccezione delle verifiche antimafia, tuttora in corso;
7. è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
8. che il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
9. l’appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il capitolato tecnico, nonché il bando e tutti gli allegati definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto della prestazione da eseguire e, in ogni caso, l’aggiudicatario ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della stessa e per la formulazione dell’offerta presentata;
10. l’appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto
che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
11. che il presente Contratto, compresi i relativi allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, l’offerta tecnica, il capitolato e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi
allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di I.N.L.;
d) dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di I.N.L.
Art. 2 – Oggetto del servizio e descrizione della fornitura
Il presente contratto ha per oggetto la copertura assicurativa “Kasko – Atti vandalici” per il personale civile e militare in servizio presso l’Ispettorato nazionale del lavoro- con le caratteristiche tecniche di
cui al capitolato tecnico e a quanto offerto nella proposta tecnica.
Art. 3 – Durata del contratto
Il servizio di cui al precedente articolo 2 ha una durata pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalle ore 24:00 del 30/01/2021 alle ore 24:00 del 30/01/2024 ed è soggetto alla possibilità di rinnovo alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per ulteriori 24 mesi decorrenti dalle ore 24:00 del 30/01/2024 alle ore 24:00 del 30/01/2026.
L’Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, si riserva la facoltà in entrambi i casi di richiedere nel corso dell’esecuzione del contratto, la proroga della durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Art. 4 – Importo contrattuale
L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all’art. 2 viene determinato, per la durata di 36 mesi, in € 343.612,35 (trecentoquarantatremilaseicentododici/35) ed è al netto di imposta (nella misura del 13,50%), mentre per la prevista possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi decorrenti dalle ore 24:00 del 30/01/2024 alle ore 24:00 del 30/01/2026 l’importo sarà pari ad €. 229.074,90 (duecentoventinovemilasettantaquattro/90), al netto di imposta.
Non sono previsti costi per la sicurezza in quanto per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Tale importo è calcolato sul dato preventivato dei chilometri di percorrenza pari ad 12.000.000 di Km soggetto a comunicazione da parte di I.N.L. del dato consuntivo ad ogni rinnovo annuale.
Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Impresa si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ispettorato.
Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’appalto viene affidato sotto l’osservanza piena e assoluta delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto ed a tutti gli atti richiamati, che costituiscono parte integrante dell’atto. L’Impresa deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro.
L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Impresa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i
sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il competente Ufficio dell’Ispettorato provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Ispettorato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Ispettorato paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.
Art. 7 – Obblighi di riservatezza
L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Ispettorato e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ispettorato ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ispettorato.
Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna a trattare i dati personali in ossequio ai principi generali e alle disposizioni particolari dettate dalla normativa di riferimento, ovvero dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/03 (così come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché in conformità alle linee guida emanate dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al d. lgs. n. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Il Fornitore presta piena garanzia che la propria struttura sia adeguata alla normativa dettata a livello nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza idonee.
I dati personali comunicati al Fornitore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali rimangono di unica ed esclusiva titolarità dei soggetti che procedono alla comunicazione e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplina i rapporti tra le parti. I soggetti titolari dei dati personali il cui trattamento è implicato dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvederanno a nominare il Fornitore quale responsabile del trattamento e, se necessario, quale Amministratore di sistema.
Il Fornitore si impegna fin dalla sottoscrizione del contratto ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare e, a sua volta, si impegna a designare quali responsabili, incaricati o amministratori di sistema i soggetti che vigilano o che compiono le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l’esecuzione del contratto, o, ancora, che svolgono una o più attività che la legge riconduce alla figura di amministratore di sistema, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti.
Art. 9 – Garanzia definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Aggiudicatario ha fornito idonea garanzia per un importo pari a €------- ( /) costituita
ai sensi dell’articolo 103 del Codice, in favore del Committente.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Ispettorato ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia sarà svincolata solo dopo il definitivo e corretto completamento del servizio e l’adempimento
integrale degli obblighi contrattuali.
Art. 10 – Recesso per giusta causa
In caso di sopravvenienze normative interessanti per l’Ispettorato che abbiano incidenza sull’esecuzione del servizio, lo stesso Ispettorato potrà recedere dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto previsto per il periodo del servizio prestato secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, e rinuncia, ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 1671 c.c.
Art. 11 – Risoluzione per inadempimento
L’Ispettorato si riserva il diritto di risolvere il contratto senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ispettorato;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
x. xxxxxxx, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ispettorato, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3,
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
L’Ispettorato potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici.
Art. 12 – Risoluzione per decadenza dai requisiti morali
L’Ispettorato procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
In ogni caso, l’Ispettorato potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro
requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice.
L’Ispettorato può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 comma1, del Codice. L'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.
Art. 13 – Verifiche antimafia
Le parti prendono atto del fatto che la richiesta relativa all’informazione antimafia è stata ricevuta dalla
competente Prefettura mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) il ……………
(PR_MIUTG_Ingresso_ ………………) e che – non essendo ancora pervenuta la certificazione – il presente contratto viene sottoscritto anche in assenza dell’informazione antimafia così come consentito dall’art. 92, comma 3, del d. lgs. n. 159 /2011 e, dunque è soggetto alla condizione risolutiva prevista alla norma medesima nel caso di rilascio di informazione antimafia di contenuto interdittivo.
Art. 14 – Fatturazione e pagamenti
Il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della polizza assicurativa. I pagamenti delle rate di premio successive alla prima verranno effettuati dal Committente a cadenza annuale anticipata, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale. Verrà effettuato eventuale conguaglio a fine annualità sul numero totale di km percorsi, solo qualora risulti superiore a quello base riportato in polizza.
Tenuto conto che l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede ai pagamenti solo a seguito di fatturazione in formato elettronico, si conviene tra le parti che il termine previsto di 30 giorni per il pagamento del premio decorrerà a partire dalla data di ricezione della fattura nella modalità dinanzi indicata.
L’Ispettorato è soggetto all’applicazione dello SPLIT PAYMENT e, pertanto, tutte le fatture devono prevedere la scissione del pagamento del corrispettivo. Si applica altresì la disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria (codice destinatario: 9ISCRE).
La fattura in formato elettronico dovrà riportare l’ammontare dell’imposta, il codice CIG 8418832FEE attribuito alla procedura di affidamento, il riferimento al presente contratto, l’IBAN del conto corrente del Fornitore sul quale effettuare il pagamento del premio.
Il fornitore dichiara che il conto corrente da lui indicato (codice IBAN n ), dedicato in via
anche non esclusiva ai pagamenti relativi al presente affidamento, opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
L’Aggiudicatario si impegna a rendere note entro il termine di sette giorni eventuali successive variazioni del conto corrente. Anche se le predette variazioni circa le modalità di accredito venissero pubblicate nei modi di legge, fino quando la comunicazione in merito non sarà pervenuta al Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio e il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi.
Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, previa ricezione da parte della Stazione appaltante. di regolare fattura in formato elettronico, si provvedera al pagamento del premio.
Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, nel rispetto dei termini previsti dal d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d. lgs. 9 novembre 2012, n. 192, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e previa verifica da parte dell’Ispettorato della completezza, della regolarità e della conformità delle prestazioni rese.
Art. 15 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.
Il Fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
Qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/ conto devono essere comunicate dall’aggiudicatario tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla/e variazione/i.
Art. 16 – Foro di competenza
Per ogni e qualsiasi controversia, diretta o indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto, nonché alla sua applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, li
Per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Il Direttore Centrale risorse umane, bilancio e affari generali
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Per l’Impresa Il legale rappresentante