Contract
C O N V E N Z I O N E
per il conferimento di incarico professionale di rappresentanza e patrocinio legale
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Tra il COMUNE di Bisceglie (Bt), con sede in via Trento n. 8, C.F. , in persona del nato a ( ) il
(C.F.: ), per le funzioni dirigenziali del Settore
e
L’Avv. , nato a
( ) il
, C.F. , X.xxx , con
polizza RC professionale n.
stipulata con la Compagnia
, con studio legale in ( ), Via , indirizzo PEC , iscritto presso l’Albo degli avvocati del Foro di .
Premesso:
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. del è stato deciso di affidare l’incarico professionale all’Avv. , del Foro di
, ai patti e condizioni ivi indicati, avverso
proposto da nei confronti del Comune; ovvero avverso la sentenza del di n. resa nel giudizio civile n. R.G.;
- che il conferimento di incarico d’opera professionale, a norma della vigente disciplina, deve essere preceduto dalla sottoscrizione di apposita convenzione;
- che il presente contratto di prestazione d’opera professionale nel quale controparte è una P.A. la forma scritta è elemento richiesto ad substantiam a pena di nullità;
- che il presente contratto ha forza di legge tra le parti e non potrà essere sciolto che per mutuo consenso o per altre cause ammesse dalla legge.
Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
Il Comune di Bisceglie conferisce all’Avv. , che accetta, l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudizia- le/stragiudiziale contro , avente ad oggetto , con valore di € , giusta deliberazione di Giunta n. del
, resa eseguibile ai sensi di legge.
Art. 2 – Modalità di espletamento dell’incarico
Il professionista è tenuto a valutare con il competente Dirigente, sia pure per linee generali, la strategia difensiva da assumere per la migliore tutela degli interessi dell’Ente, favorendo ove pos- sibile soluzioni stragiudiziali alternative al contenzioso, sia prima del suo instaurarsi che in corso di causa. Si impegna, altresì, a notiziare tempestivamente l’Ente sugli sviluppi del procedimento mediante invio di una copia, debitamente munita di timbro di deposito in cancelleria, di ogni atto o memoria propri e/o di controparte in formato cartaceo e digitale (tramite pec), nonché a infor- marsi dell’eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti dell’Amministrazione che possano rile- vare in vista del diligente espletamento dell’incarico.
Il professionista, indipendentemente dalla posizione processuale assunta dall’Ente in giudizio, è tenuto a chiedere la riunione dei giudizi quante volte ne sussistano le condizioni, senza che ciò determini alcun aumento, nemmeno parziale, del compenso pattuito.
Art. 3 – Determinazione del compenso
Il professionista pattuisce con l’Ente il compenso, ritenuto da entrambe le parti congruo e sod- disfacente ex art. 2233 c.c., per l’espletamento dell’incarico in oggetto in complessivi € inclusa ritenuta d’acconto, oltre CNPA e IVA, da liquidarsi previa esibizione di regolare fattura. Tale compenso s’intende comprensivo delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria del giudizio, restando il compenso per l’eventuale fase esecutiva regolato da separato accordo.
Resta inteso che qualora l’incarico dovesse esaurirsi prima del deposito del provvedimento conclusivo da parte dell’Autorità adita, il compenso pattuito sarà proporzionalmente ridotto in ba- se ai seguenti criteri:
- Conclusione dell’incarico nella fase di studio della controversia: riconoscimento di un quarto del compenso concordato;
- Conclusione dell’incarico nella fase introduttiva della controversia: riconoscimento di un mezzo del compenso concordato;
- Conclusione dell’incarico nella fase istruttoria della controversia: riconoscimento di tre quarti del compenso concordato;
- Conclusione dell’incarico nella fase decisoria della controversia: riconoscimento dell’intero importo concordato.
Le spese vive sostenute per il ragionevole svolgimento dell’attività (bolli, notifiche, registra- zioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti ecc.) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, solo se adeguatamente documentate, restando in ogni caso escluse maggiorazioni per- centuali o forfetarie.
L’Ente dispone in favore del professionista un anticipo di € da corrispondersi entro giorni dalla firma del presente atto. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.
L’Ente autorizza sin d’ora il professionista a ripetere direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima per soccombenza. In tal caso, il professionista che abbia recu- perato tali somme si impegna a darne tempestiva comunicazione all’Ente.
Art. 4 – Modalità di pagamento
Il pagamento del compenso professionale avrà luogo a completamento dell’incarico ricevuto, vale a dire dopo il documentato deposito in Cancelleria del provvedimento giurisdizionale che conclude il procedimento, sulla base di notula spese trasmessa all’Ente. Tale notula, previa verifica di regolare e corretta esecuzione dell’incarico, sarà liquidata entro sessanta giorni dalla relativa presentazione. Il pagamento potrà eseguirsi anche in modo frazionato in due rate annuali e, allo scopo, il professionista accetta fin d’ora la possibilità della sua rateizzazione, rinunciando sin d’ora al credito accessorio per interessi sulle relative somme.
Il saldo della parcella dovrà essere comunque versato entro e non oltre il terzo esercizio finan- ziario successivo a quello di presentazione. Il professionista si impegna per tutto il periodo indica- to a non attivare procedure coattive di pagamento nei confronti dell’Ente.
Il professionista dichiara di ben conoscere e assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanzia- ri previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010. A tal fine, giusta disposizione dell’art. 3 comma 7 della Legge 136 cit. comunica le seguenti coordinate bancarie riferite al conto corrente sul quale
dovranno essere effettuati i pagamenti: Conto Corrente n.
intestato a
presso la Banca
IBAN .
In caso di mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 cit., l’Ente procederà alla risoluzione del contratto.
Art. 5 – Obblighi del professionista
Il professionista si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Bi- sceglie circa l’attività fino a quel momento espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pa- reri sia scritti che orali circa la migliore condotta o strategia difensiva per l’Ente. Qualora richiesto, ai fini di eventuali chiarimenti o confronti circa la linea difensiva da seguire, il professionista si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente necessario allo scopo, senza che tale attività possa tradursi in un ulteriore compenso aggiuntivo.
Il presente incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti transattivi.
Il professionista, nel rispetto delle norme di deontologia e, in particolare, dell’art. 37 del codice deontologico (conflitto d’interessi), si impegna a non patrocinare, per tutta la durata del presente in- carico, azioni legali e controversie contro il Comune o contro i suoi Enti strumentali, oltre a dichia- rare di non averne al momento di accettare il presente incarico. Il professionista si obbliga altresì a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l'insorgere di qualunque situazione di incom- patibilità con l’incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico pro- fessionale.
Con la sottoscrizione della presente convenzione il professionista incaricato dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 32 quater del codice penale;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l’espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d’incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile e revocare il mandato conferito.
Nei casi in cui per lo svolgimento dell’attività processuale si rendesse necessario ricorrere alla assistenza di un domiciliatario, la scelta – senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente – è rimessa al professionista il quale risponde del possesso in capo al domiciliatario di tutti i requisiti necessari.
Art. 6 – Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l’interpretazione ed esecu- zione del presente incarico, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello amministrativo, giuridico, contabile, e che non potesse venire risolta in via amichevole, è competente il foro del Tribunale di Trani, con rinuncia espressa alla competenza di qualsiasi altro Foro.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
L’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e s.m.i., informa il professionista – che ne prende atto prestando il relativo consenso con la sottoscrizione della presente convenzione – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusiva- mente per lo svolgimento della attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Art. 8 – Oneri fiscali e norme di rinvio
La presente scrittura privata è redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano le disposizioni del co- dice civile.
Bisceglie, lì
Il Dirigente del Settore L’Avvocato incaricato
Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di accettare e sotto- scrivere la presente convenzione in tutti i suoi punti e, in particolare, gli artt. 3 (Determinazione del compenso), 4 (Modalità di pagamento), 5 (Obblighi del professionista) e 6 (Foro competente).
Il Dirigente del Settore L’Avvocato incaricato