PAG. 1 / 10 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.01.08 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI OPERATA SUL TERRITORIO...
COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA
PROVINCIA DI AVELLINO
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI CER 20.01.08 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE)
PROVENIENTI DALLA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
DEI
RIFIUTI
URBANI
OPERATA
SUL
TERRITORIO
COMUNALE. (CIG : 4828964B25)
IMPORTO A BASE D’ ASTA
€ 74’000,00 (euro settantaquattromila/00) oltre IVA
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INDICE
ART. 1 - OGGETTO
ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 3 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIA
ART. 4 - NORME DI APPALTO
ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO
ART. 6 - ULTERIORI AFFIDAMENTI
ART. 7 - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 8 - IMPORTO
ART. 9 - DIVIETO CESSIONE CONTRATTO
ART. 10 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI OFFERTI
ART. 11 - SISTEMA DI GARA
ART. 12 - RESPONSABILE PER LA CORRETTA ESECUZIONE – CONTROLLI
ART. 13 - CAUZIONI
ED
IMPEGNO
DEL
FIDEIUSSORE
-
GARANZIE
E
COPERTURE
ASSICURATIVE
ART. 14 - PAGAMENTI
ART. 15 - PENALI
ART. 16 - SICUREZZA
ART. 17 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 18 - RECESSO
ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 20 - ONERI FISCALI E SPESE
ART. 21 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART. 22 - ACCORDO BONARIO
ART. 23 - FORO COMPETENTE
ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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ART. 1 - OGGETTO
L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento, presso impianto di
compostaggio o piattaforma autorizzata, dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense -codice C.E.R.
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raccolti nel
Comune di Altavilla Irpina.
Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio (12 mesi) è stimato in circa
450t, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione
dell'intensificazione della raccolta differenziata. Tale quantitativo è stimato e non vincolante, per il suo
mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta
nei confronti dell'Ente appaltante.
Il servizio comprende pertanto il trasporto dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense -codice C.E.R.
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provenienti
dalla raccolta differenziata operata sul territorio comunale di Castel San Giorgio.
L’operazione di trasbordo dai mezzi comunali al mezzo autocompattatore della ditta aggiudicataria dei
rifiuti raccolti porta a porta da maestranze e mezzi comunali, avviene su strada o eventualmente su
altre aree indicate dalla stazione appaltante.
Per il trasporto e smaltimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense -codice C.E.R. 20.01.08- Il
mezzo autorizzato di idonea volumetria destinato al trasporto dovrà effettuare almeno due volte la settimana
il trasporto dalle ore 6,30 alle ore 11,30 per consentire il trasbordo deii
rifiuti raccolti porta a porta dalle maestranze.
ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e
dei regolamenti vigenti in materia.
Il materiale trasportato sarà accompagnato da apposito formulario, in triplice copia, regolarmente
compilato, indicante il Comune, il trasportatore, la tipologia ed il codice CER.
Le bolle dovranno riportare il timbro del Comune e la firma del responsabile del servizio o suo
incaricato, nonché del trasportatore.
In mancanza di quanto sopra il materiale non dovrà essere accettato.
a)
Il carico dell’automezzo dovrà essere preventivamente sottoposto a pesatura, con rilascio di copia
della stessa e timbro e firma del personale ricevente ed autorizzato, nonché annotazione sul
formulario del quantitativo della tipologia dei materiali. Eventuali osservazioni dovranno essere
annotate sul formulario al momento dello scarico e del conferimento, pena decadenza da ogni
contestazione. L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di pesare il rifiuto in pese
autorizzate nell’area del territorio Comunale – a spese della ditta aggiudicataria -
senza che
questo comporti alcuna richiesta di compensi ulteriori.
b)
Il materiale trasportato sarà conferito presso gli impianti autorizzati allo smaltimento della frazione
organica, regolarmente convenzionati con la ditta incaricata del servizio.
c) Sono ammesse impurità fisiche fino al 10 % diverse dal codice CER 20.01.08, per ogni carico
trasportato, con oneri di smaltimento a carico della ditta aggiudicataria del servizio.
ART. 3 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIA
L’aggiudicataria del servizio farà pervenire al Comune mensilmente comunicazione relativa ai
quantitativi trasportati, nonché la fatturazione del corrispettivo dovuto. La liquidazione avverrà entro 60
gg. dalla presentazione della fattura presentata mensilmente.
Nel prezzo offerto sono comprese anche tutte le attività e gli oneri di seguito indicati:
-
disponibilità a detenere il mezzo idoneo al trasporto e conferimento anche oltre l’orario indicato
qualora non si riuscisse a coordinare i tempi dei vari servizi;
-
espletare il servizio di trasbordo dell’umido anche in altra area del territorio Comunale o di altri
comuni, qualora a insindacabile richiesta dell’Ente si ritenesse di trasferire in altro sito le attività che
si svolgono su strada;
-
predisposizione a deposito del piano di sicurezza per le attività di propria competenza;
-
eventuali integrazioni o modifiche del piano di sicurezza necessarie a seguito di utilizzazione di una
nuova area o di modifiche nelle modalità di fornitura dei servizi all’Ente;
-
obbligo a svolgere il servizio di cui al presente capitolato speciale d’oneri anche in giorni e orari
diversi da quelli suindicati, qualora l’Amministrazione ritenga, a suo insindacabile giudizio, di
modificare l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.
Nel caso di chiusura dell’impianto di smaltimento della frazione organica la ditta aggiudicataria del
servizio dovrà provvedere con oneri a proprio carico al conferimento in altri impianti.
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E’ a carico dell’aggiudicataria l’assunzione di ogni responsabilità in ordine all’assolvimento degli
obblighi in materia previdenziale ed assicurativa nei confronti della mano d’opera impiegata.
Nessun ulteriore compenso è dovuto all’aggiudicataria per le attività previste dal presente capitolato
speciale d’oneri.
ART. 4 - NORME DI APPALTO – OBBLIGO DI CONTINUITA’DEL SERVIZIO
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della gara sono regolati dai principi generali in
materia di gara d’appalto, dalle norme del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., la Legge Regionale n.
3/2007 e s.m.i., dai regolamenti comunali e dalle normative di settore, nonché dai R.D. 2440/23 e
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7/24 in quanto applicabili, dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente
capitolato speciale d’oneri, e in tutta la documentazione di gara, per quanto non espressamente
previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.
Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni
effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa
dettata dal D. Lgs. 152/2006. Il servizio oggetto dell’appalto non potrà essere sospeso o abbandonato
salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentate.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto
delle norme contenute nella legge 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici
essenziali.
Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del
personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata
corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48
ore successive dallo stesso.
ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO
La durata dell’appalto è pari a n.12 mesi e decorre dalla data di stipula del contratto o dalla data di
avvio del servizio sotto riserva di legge prima della stipula del contratto. Decorsi i 12 mesi l’appalto in
parola scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
Pur tuttavia la stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza
che l’appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati
guadagni o danni di qualsiasi natura, nel caso di subentro nella gestione di rifiuti, ai sensi della Legge
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/2010 e s.m.e i., della competente società provinciale. E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere alla
società una proroga al termine del contratto, alle medesime condizioni economiche e per il tempo
necessario a predisporre gli atti di gara, per un termine massimo di ulteriori mesi n.6 (sei).
ART. 6 - ULTERIORI AFFIDAMENTI
L’Ente si riserva la facoltà di affidare, in funzione delle proprie esigenze, il servizio oggetto del
presente capitolato, per un ulteriore importo fino ad un massimo pari al 50% dell’importo del contratto.
La ditta aggiudicataria del servizio è obbligata ad accettare tale affidamento con l’applicazione del
medesimo ribasso sul prezzo offerto in sede di aggiudicazione (allegato “1” di gara).
ART. 7 - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
In pendenza della stipulazione del contratto, l’Ente ha la facoltà di ordinare l’inizio del servizio in tutto
o anche in parte dall’aggiudicataria, che deve dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle
indicazioni fornite dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto.
In caso di mancata stipulazione del contratto l’aggiudicataria ha diritto soltanto al pagamento di quanto
abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell’offerta.
ART. 8 - IMPORTO
L’importo stanziato per il servizio è pari ad € 74’000,00 oltre I.V.A. Al 10%. I costi di igiene e
sicurezza restano a carico della ditta aggiudicataria.
Il concorrente dovrà formulare un unico ribasso percentuale da applicare sui seguenti due prezzi
unitari :
A) Prezzo unitario posto a base di gara soggetto a ribasso: €/Kg 0,165 oltre I.V.A. al 10% per i rifiuti
biodegradabili di cucine e mense -codice C.E.R. 20.01.08- raccolti e conferiti imbustati in sacchetti
anche non biodegradabili e compostabili;
corrispondente al prezzo per ogni chilogrammo di rifiuto oggetto del servizio, travasato, trasportato e
conferito ad impianto di compostaggio o piattaforma autorizzata, comprensivo di tutti gli oneri per lo
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stazionamento del mezzo adibito al trasporto per il tempo indicato all’art.1, l’utilizzo delle attrezzature
per la movimentazione ecc., oneri per il conferimento agli impianti di smaltimento ed ogni altro onere
inerente il servizio, compreso i costi di trasporto, recupero e smaltimento.
Non sono ammesse offerte in aumento, incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in
modo indeterminato.
Al fine di poter formulare l’offerta, i dati relativi alla :
-
raccolta dei i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (rif. cod. CER 20.01.08) stabilita dal
calendario in tre giorni a settimana, ovvero il lunedì, mercoledì e venerdì,
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di Impresa, e pertanto soggetta
all’imposta sul valore aggiunto (D.P.R. ottobre 1972 n. 633) da sommarsi all’importo di cui sopra, a
carico dell’Ente, nella misura vigente al momento del pagamento che viene indicato dall’Ente su
richiesta della ditta aggiudicataria, da effettuarsi prima dell’emissione della fattura.
Il prezzo offerto rimarrà invariabile per tutta la durata di affidamento del servizio ed è comprensivo di
tutti gli oneri, manodopera, attrezzature, trasporto e di tutto quanto per l’esecuzione integrale del
servizio di cui trattasi.
ART. 9 - DIVIETO CESSIONE CONTRATTO
E’ vietato alla Ditta appaltatrice di cedere, in tutto o in parte, il contratto ad altri.
ART. 10 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI OFFERTI
Il prezzo offerto rimarrà invariabile per tutta la durata di affidamento del servizio ed è comprensivo di
tutti gli oneri, manodopera, attrezzature, sosta e di tutto quanto per l’esecuzione del servizio di cui
trattasi.
ART. 11 - SISTEMA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
All’aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del D. Lgs.
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, n.163 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e art. 43, comma 2, lettera a) della L.R. n.
3/2007 e s.m.i., determinato mediante ribasso percentuale offerto a prezzi unitari su quelli posti a base
di gara, di cui all’art. 8 del presente Capitolato d’appalto, XXX xxxxxxx, con valutazione della congruità
dell’offerta ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e art. 46 della L.R. n.
3/2007 e s.m.i..
Mentre l’offerente resta impegnato, per effetto della presentazione della stessa offerta, questa
Amministrazione non assume verso questi nessun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli
atti inerenti l’affidamento in questione e ad essi necessari o dipendenti, avranno conseguito la piena
efficacia giuridica.
ART. 12 - RESPONSABILE PER LA CORRETTA ESECUZIONE – CONTROLLI
Per verificare la regolarità del servizio, l’Ente si riserva di effettuare, a mezzo di persone di propria
fiducia e con la sovrintendenza generale del Responsabile del Servizio, la corretta esecuzione del
contratto, gli accertamenti ed ispezioni che riterrà opportuni e necessari a suo insindacabile giudizio,
anche durante le ore di lavoro procedendo al controllo in qualsiasi momento e senza alcuna
periodicità.
ART. 13 - CAUZIONI ED IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE - GARANZIE E COPERTURE
ASSICURATIVE
L’offerta presentata dai concorrenti deve essere corredata da:
a)
una cauzione provvisoria, pari ad almeno € 1’480,00 ossia al 2% (due per cento) dell’importo del
contratto, di cui all’articolo 8 del presente capitolato speciale d’oneri, da prestare alternativamente
mediante:
versamento in contanti presso la tesoreria comunale, previo ritiro di apposita riversale presso
l’Ufficio Ragioneria del Comune oppure tramite c/c postale n.13093836 intestato a COMUNE DI
ALTAVILLA IRPINA – SERVIZIO DI TESORERIA, indicando la causale (Cauzione
provvisoria e CIG);
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fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o assicurativa
sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a
norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1/1/93 n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica, autorizzazione che, pena l’esclusione, deve
essere presentata in copia conforme unitamente alla fideiussione.
La fideiussione dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta
e dovrà prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 codice
civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, fideiussioni rilasciate da soggetti diversi da quelli
sopra indicati e/o fideiussioni da parte di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D. Lgs. 1/1/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, non corredate in sede di gara da detta autorizzazione.
In mancanza di quanto sopra richiesto, l’impresa sarà esclusa dalla gara.
b)
una dichiarazione di un’azienda di credito autorizzata a norma di legge ovvero di una compagnia di
assicurazione autorizzata a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni ovvero di un
intermediario finanziario, iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1/1/93 n.385,che
svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzato dal Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (Ministero dell’economia e delle finanze),
autorizzazione che pena l’esclusione deve essere presentata in copia conforme, unitamente
alla dichiarazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una
fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria ovvero una fideiussione relativa
alla cauzione definitiva, di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., in favore
della stazione appaltante, nei modi previsti dall’art.113 del decreto legislativo 163/2006 e s. m. i..
Non sono ammesse, a pena di esclusione, dichiarazioni da parte di soggetti diversi da quelli
sopra indicati e/o dichiarazioni da parte di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale dicui
all’art. 107 del D. Lgs. 1/1/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica (Ministero dell’economia e delle finanze), non corredate in sede di gara da detta
autorizzazione.
La dichiarazione di impegno di un fideiussore, deve accompagnare anche la cauzione
provvisoria costituita per versamento in contanti.
La fideiussione di cui alla voce a) e la dichiarazione di cui alla voce b) dovranno essere corredate, a
pena di esclusione, DA AUTENTICA NOTARILE, attestante che colui che sottoscrive è debitamente
autorizzato al rilascio di tale tipo di fideiussione e impegno.
Si precisa che l’AUTENTICA NOTARILE dovrà riportare gli estremi della fideiussione a cui si riferisce
o essere apposta sullo stesso foglio della fideiussione o dovranno essere apposti timbri di
congiunzione del notaio tra la fideiussione e la pagina dell’autentica.
In mancanza di quanto sopra richiesto la fideiussione presentata sarà considerata nulla e il
concorrente escluso dalla gara.
Trovano applicazioni le disposizioni previste dagli articoli 43 e 75, comma 7°, del D. Lgs. n. 163/06 e
dall’art. 54 comma 4 della Legge Regionale Campania n° 3/2007 (riduzione del 50% della cauzione
per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000 ovvero in possesso della dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema). A tal fine, l’impresa deve produrre la
certificazione prescritta dagli articoli sopra richiamati, in originale o in copia autentica ai sensi del
DPR. 445/2000.
Cauzione definitiva. L’ impresa aggiudicataria dovrà presentare una cauzione definitiva stabilita nella
misura minima del 10 % (dieci per cento) dell’importo di contratto e secondo quanto previsto dall’art.
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3 del D.Lgs 163/06 e dall’art. 54 della Legge Regionale Campania n° 3/2007, ossia in caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è dii
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Inoltre dovrà:
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni
a semplice richiesta scritta dell’Ente;
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prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà tacitamente
rinnovata con l’obbligo per l’impresa di pagamenti dei premi o commissioni suppletive, anche oltre il
termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata
consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione emessa dall’Ente garantito.
Inoltre dovrà
essere tempestivamente reintegrata,
qualora
in corso
d’opera
essa
sia stata
parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente.
La firma del sottoscrittore della fideiussione sopracitata dovrà essere corredata, a pena di revoca
dell’aggiudicazione, da autentica notarile, attestante che colui che sottoscrive è debitamente
autorizzato al rilascio di tale tipo di fideiussione.
Si precisa che lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dall’Ente solo dopo che saranno
decorsi sei mesi dalla scadenza del contratto o dalle scadenze di eventuali proroghe.
Polizze
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre possedere:
una polizza di assicurazione che copra i danni per il danneggiamento o la distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, per la somma di Euro 1.500.000,00 (unmilione
cinquecentomila/00). Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta del Comune di Altavilla Irpina (AV);
una polizza a copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità
Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00
(unmilione/00). Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta del Comune di Altavilla Irpina (AV).
ART. 14 - PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate mensili posticipate, su presentazione da parte
della ditta della documentazione prevista, a mezzo di mandato esigibile presso la Tesoreria
Comunale, entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura e previa verifica del DURC e previa
liquidazione della stessa da parte del Funzionario responsabile del servizio raccolta rifiuti urbani per la
regolare esecuzione del servizio.
Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Altavilla Irpina – Largo Xxxxxx Xxxxxx
La ditta aggiudicataria deve comunicare all’Ente prima della stipula del contratto gli estremi del conto
corrente (n…..presso….. (codice CAB…… codice ABI…..
)
intestato a…..) su cui accreditare il
corrispettivo contrattuale.
Relativamente agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, l’aggiudicatario assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.
La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga
ed anche ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Ente
la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a
riscuotere.
ART. 15 - PENALI
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare,
in un termine stabilito, all’infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecunaria da un minimo
di € 300,00 (trecento/00) ad un massimo di € 3.000, 00 (tremila/00) ciascuna. L’applicazione della
xxxxxxxx sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento. L’Appaltatore avrà 10 giorni
di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Le sanzioni
saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro 15 giorni dalla prima
contestazione. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato
dal Comune, o l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale
dell’appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell’appaltatore a svolgere il servizio appaltato e
pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione. Non
si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’Appaltatore non ottemperi ai
propri obblighi, il Comune, a spese dell’Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né
di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. L’ammontare
delle penalità e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio
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saranno trattenute dal Comune sull’importo del corrispettivo in scadenza. Nell’eventualità che la rata
non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la
risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni,
decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all’Appaltatore.
ART. 16 - SICUREZZA
L’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in
materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a
garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi
titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs.
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/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
ART. 17 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal Responsabile della
corretta esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax in cui
farà fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell’Ente, inoltrata al domicilio eletto dalla ditta
appaltatrice. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni per la
presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Ente, qualora non ritenga valide
le giustificazioni addotte, applicherà le penali di cui all’art.15, o comunque adotterà le determinazioni
ritenute più opportune.
L’Ente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt.1456 del Codice Civile, oltre che nelle
ipotesi di cui all’art.15, nei seguenti casi:
subentro nella gestione del ciclo rifiuti della società provinciale di cui all’art. 11, Legge 26 febbraio
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n.
26
.
I tal
caso il contratto viene risolto senza che l’Appaltatore abbia diritto ad alcun
riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
frode nella esecuzione del servizio;
inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta esecuzione del contratto riguardanti
i tempi di esecuzione del servizio e l’eliminazione di vizi ed irregolarità;
stato di inosservanza della ditta aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della
propria ditta e lo svolgimento del contratto;
manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
mancata esecuzione delle altre prestazioni periodiche per due volte anche non consecutive nel
corso del contratto;
reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da
compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
subappalto non espressamente autorizzato dall’Ente secondo le modalità di cui al successivo art.
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;
applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art.15;
cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della
ditta aggiudicataria.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio,
l’Ente potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spesa della ditta, il regolare
funzionamento del servizio.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, la ditta, oltre alla
immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni,
diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Ente dovrà sostenere per il
rimanente periodo contrattuale.
ART. 18 – RECESSO
La ditta è tenuta all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, senza
alcun onere per il Comune, salvo l’obbligo del preavviso, qualora l’Ente intende provvedere
diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a
modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una
società mista per la gestione del servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
L’Ente può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili alla ditta:
per motivi di pubblico interesse;
in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendo si delle facoltà concesse dal codice civile.
per subentro della società provinciale.
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ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
E’ assolutamente vietato e salvo risarcimento di ogni danno e spese dell’Ente, la cessione totale o
parziale del contratto.
Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dall’ art. 118 del
d.l
gs.
12
.
0
4
.
2
00
6
n.
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3.
La ditta aggiudicataria provvede a depositare il contratto di subappalto presso l’Ente almeno entro 20
giorni dalla data di stipula del contratto.
La ditta aggiudicataria è responsabile, nei confronti dell’Ente, del rispetto da parte degli eventuali
subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza delle clausole contrattuali
poste alla base della presente gara.
In caso di inottemperanza, l’Ente si riserva la facoltà di applicare eventuali sanzioni.
L’Ente paga direttamente ed esclusivamente la ditta, la quale è tenuta al rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 118 del d.lgs. 12.04.2006 n. 163.
Pertanto la ditta aggiudicataria deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato al subappaltatore, copie delle fatture quietanziate, relative ai pagamenti, con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.
ART. 20 - ONERI FISCALI E SPESE
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, saranno a carico
dell’aggiudicatario, ad eccezione dell’ IVA che per legge è a carico del committente.
ART. 21 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti, che abbiano la disponibilità a conferire i rifiuti
provenienti dalla frazione organica della raccolta differenziata,
presso un impianto regolarmente autorizzato ed in possesso dei seguenti requisiti:
a)
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., ovvero, in caso di ditta
avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza di cui all’art. 39 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 per l’attività oggetto del presente appalto;
b)
iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, per la seguente categoria di cui al D.M. 406/98
e s.m.i.:
-
categoria 1, lettera E (o classe superiore: D, C, B o A).
c) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e art. 26
della L.R. n. 3/2007 e s.m.i., espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti;
d)
con la seguente capacità economica-finanziaria:
d1) che l’importo globale del fatturato della ditta negli ultimi tre esercizi documentabili è stato
almeno pari a € 222’000,00 I.V.A. esclusa;
d2) che l’importo del fatturato per servizi di trasporto rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata di rifiuti urbani, eseguiti negli ultimi tre esercizi,
è stato almeno pari a €
222.000 I.V.A. esclusa;
e)
con capacità tecnica dimostrata con:
e1) l’elenco dei principali servizi di trasporto rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di
xxxxxxx xxxxxx, eseguiti nell’ultimo triennio e di cui alla precedente lettera d2), con la descrizione
esatta dell’oggetto, il rispettivo importo, date di inizio ed ultimazione, destinatario e l’espressa
dichiarazione che sono stati regolarmente eseguiti; nonché i restanti requisiti di cui al bando e
disciplinare di gara.
ART. 22 - ACCORDO BONARIO
In ipotesi di contenzioso fra le parti, il COMUNE, sentita la ditta, delibera nel termine di 60 giorni dalla
contestazione scritta, una proposta di accordo xxxxxxx.
Qualora non si proceda all’accordo bonario, si ricorrerà alle procedure giudiziale previste dalla legge.
Non è ammesso il ricorso all’arbitrato.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie o vertenze inerenti all’esecuzione ed all’interpretazione del presente contratto
saranno decise in via esclusiva dal Foro di Xxxxxx Inferiore.
ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La ditta aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati personali del Comune dei quali venga
eventualmente a conoscenza, nel corso dell’esecuzione del presente contratto.
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Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse
all’esecuzione del presente contratto.
La ditta si impegna comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali al
COMUNE prima della stipula del contratto.
In presente atto non costituisce impegno da parte di questa Amministrazione Comunale e né può dar
luogo a contestazioni di sorta.
Altavilla Irpina, lì_______________.
Il Responsabile UTC – Settore n.4
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx