Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 311
Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
17/12/2022 - 23:50
Indice
1. DDL S. 311 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 311 5
1.2.2. Relazione 1662 e 311-A 16
1.3. Trattazione in Commissione 101
1.3.1. Sedute 102
1.3.2. Resoconti sommari 104
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 105
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 47 (pom.) del 20/11/2018 106
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 75 (pom.) del 12/03/2019 108
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213 (pom.) del 12/01/2021 115
1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219 (pom.) del 17/03/2021 172
1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021 183
1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 25/05/2021 194
1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236 (pom.) dell'08/06/2021 207
1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237 (pom.) del 15/06/2021 212
1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 238 (pom.) del 16/06/2021 219 1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 240 (ant.) del 06/07/2021 308 1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 242 (pom.) del 13/07/2021 391 1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244 (pom.) del 03/08/2021 420 1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/08/2021 429 1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 246 (pom.) del 31/08/2021 432 1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 247 (pom.) del 01/09/2021 450 1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 248 (pom.) del 07/09/2021 458 1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 249 (pom.) dell'08/09/2021 489 1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 250 (ant.) del 09/09/2021 514 1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 251 (pom.) del 14/09/2021 558
1.4. Trattazione in consultiva 568
1.4.1. Sedute 569
1.4.2. Resoconti sommari 570
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 571
1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 446 (pom.) del 21/09/2021 572
1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 447 (pom.) del 21/09/2021 580
1.5. Trattazione in Assemblea 582
1.5.1. Sedute 583
1.5.2. Resoconti stenografici 584
1.5.2.1. Seduta n. 359 del 15/09/2021 585
1.5.2.2. Seduta n. 360 del 16/09/2021 712
1.5.2.3. Seduta n. 361 del 21/09/2021 761
1. DDL S. 311 - XVIII Leg.
1.1. Dati generali
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Disegni di legge Atto Senato n. 311 XVIII Legislatura
Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
Titolo breve: Camere arbitrali
Iter
21 settembre 2021: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)
Successione delle letture parlamentari
Iniziativa Parlamentare Xxxxxxx Xxxxxxxx ( FI-BP ) Cofirmatari
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ( FI-BP ), Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ( FI-BP ), Xxxxxxx Xxxxxxx ( FI-BP ), Xxxxxxx Xxxxxxxx ( FI-BP ), Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx ( FI-BP ), Xxxxx Xxxxx ( FI-BP )
Natura ordinaria Presentazione
Presentato in data 3 maggio 2018; annunciato nella seduta n. 7 del 29 maggio 2018. Classificazione TESEO
ARBITRATO E CONCILIAZIONE , AVVOCATI E PROCURATORI , COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI
Articoli
PROCESSO CIVILE (Art.1), CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (Art.1), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.2), INCARICHI (Artt.2, 3), REGOLAMENTI (Artt.2, 3), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.2), POLIZZE ASSICURATIVE (Art.2), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Art.2), DEPOSITO DI ATTI (Artt.4, 8), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Art.4), AUTENTICAZIONE DI ATTI (Art.4), POSTA ELETTRONICA (Artt.4, 5, 8), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.4, 6), TELEMATICA (Artt.5, 8), SEDE (Art.6), XXXXXXX E TARIFFE PROFESSIONALI (Art.6), REVOCA (Art.7), RINUNCIA (Art.7), ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE (Art.7), ATTI PROCESSUALI CIVILI (Art.8), IMPUGNAZIONE DI PRONUNCE CIVILI (Artt.8, 9), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.9), INGIUNZIONI (Art.9), ESECUTIVITA' DI SENTENZE CIVILI (Artt.9, 10, 11), TRANSAZIONE (Art.10), PROCESSO VERBALE (Art.10), TRASCRIZIONE DI ATTI (Art.11), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.12, 13), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.12, 13), IMPOSTE DI BOLLO (Art.12), IMPOSTE DI REGISTRO (Art.12), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Art.12), GRATUITO PATROCINIO (Art.12), CREDITO DI IMPOSTE (Art.12), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.14)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Xxxxxxx Xxxxxx (M5S) (dato conto della nomina il 12 marzo 2019) (cessato dal mandato).
Relatore alla Commissione Sen. Xxxxxxxxx Xxxxxx (FIBP-UDC) (dato conto della nomina il 17 marzo 2021) .
Relatore alla Commissione Sen. Xxxx Xxxxxxxxxx (PD) (dato conto della nomina il 17 marzo 2021)
.
Relatore alla Commissione Sen. Xxxxx Xxxxxxxxxxx (Aut (SVP-PATT, UV)) (dato conto della nomina il 17 marzo 2021) .
Relatore di maggioranza Sen. Xxxxxxxxx Xxxxxx (FIBP-UDC) nominato nella seduta pom. n. 251 del 14 settembre 2021 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. Xxxx Xxxxxxxxxx (PD) nominato il 14 settembre 2021 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale nella seduta pom. n. 251 del 14 settembre 2021.
Relatore di maggioranza Sen. Xxxxx Xxxxxxxxxxx (Aut (SVP-PATT, UV)) nominato nella seduta pom.
n. 251 del 14 settembre 2021 (proposto testo modificato). Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 15 settembre 2021; annuncio nella seduta n. 359 del 15 settembre 2021.
Assegnazione
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 25 luglio 2018. Annuncio nella seduta n. 26 del 25 luglio 2018.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)
Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 12 marzo 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), Questioni regionali
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 311
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori XXXXXXXX , XXXXXXXXX , XXXXXXXX , Xxxxxxx XXXXXXX ,
MALLEGNI , PICHETTO FRATIN e MALAN
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2018
Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame intende regolare la costituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura, come strumento alternativo volontario alla giurisdizione pubblica. La proposta è peraltro anche finalizzata a ridurre, e quindi ad esaurire, l'arretrato di giudizi pendenti in materia civile, oltre che di impedirne la nuova formazione.
Essa realizza il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle
N. 311
controversie, in tempi rapidi, di norma non superiori ad un anno, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per le imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa deducibilità agli effetti fiscali.
La proposta è dunque quella di prevedere che sia costituita, presso ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati (o più consigli dell'ordine, caratterizzati da contiguità territoriale e tra di loro convenzionati) una camera arbitrale dell'avvocatura, con la finalità di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e di amministrarne lo svolgimento.
La camera arbitrale dell'avvocatura è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita, ma per assicurare la terzietà della camera rispetto agli arbitri che saranno di volta in volta designati si è previsto che i componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono svolgere la funzione di arbitri ed essere dunque iscritti nell'elenco relativo.
Il Consiglio nazionale forense vigilerà sul corretto funzionamento delle camere arbitrali, con facoltà, nel caso di gravi irregolarità nel funzionamento, di poterne deliberare lo scioglimento.
All'articolo 2 è previsto che possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati, che essendo iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni, abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro di volta in volta assegnati, salvo che non ricorrano casi di incompatibilità o gravi ragioni di inopportunità.
I criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione ed all'eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri saranno determinati con regolamento che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, adotterà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il regolamento:
a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'elenco, oltre che per l'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;
b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, o ne determinano la cancellazione o la sospensione;
c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto all'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio
della funzione di arbitro per le procedure previste nella legge.
I consigli dell'ordine degli avvocati organizzeranno corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. L'articolo 3 specifica che i criteri in base ai quali la camera arbitrale assegnerà gli incarichi arbitrali saranno fissati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3.
Tali criteri valorizzeranno le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; terranno conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicureranno il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro potrà essere designato, nel corso di ciascun anno solare, per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali e per l'esame di oltre venti richieste di pronuncia di decreto ingiuntivo.
Le parti, come precisato nell'articolo 4, potranno fare ricorso alla procedura di cui al presente disegno di legge solo volontariamente ed a tal fine devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale una domanda personalmente sottoscritta con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali dell'avvocatura, in questa prima fase di sperimentazione e non volendosi peraltro nemmeno far sorgere il dubbio che si abbia il proposito di creare una giurisdizione privata in tutto alternativa a quella pubblica, può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 150.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.
La proposizione della domanda di arbitrato esonererà le parti, in sintonia con quanto previsto nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per i giudizi arbitrali, dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità.
Le controversie saranno trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. L'arbitro, come regolato nell'articolo 5, con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico espressamente dichiarerà:
a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;
b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;
c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.
In mancanza di tale comunicazione o in mancanza di accettazione dell'incarico si procede immediatamente alla designazione di un nuovo arbitro.
L'articolo 6 stabilisce che la sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale e regola compiutamente il compenso per l'arbitro designato.
L'articolo 7 regola le ipotesi di sostituzione dell'arbitro in caso di ritardo o negligenza o nell'ipotesi di rinuncia ovvero di sua ricusazione.
L'arbitro potrà essere ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile e, considerata la gravità dell'evento della ricusazione, si prevede che la parte che vi ha dato luogo abbia obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale e che il Presidente del tribunale comunichi alla stessa l'esito del relativo procedimento.
L'articolo 8 disciplina il procedimento, richiamando gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile; pur avendo le decisioni arbitrali tendenzialmente una maggiore stabilità, per i più contenuti limiti di appellabilità, si ritiene opportuno precisare che sarà comunque possibile l'impugnazione del lodo avanti la corte di appello per errore di diritto, ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.
Le parti, trattandosi di arbitrato rituale e nel rispetto di quanto previsto nella legge n. 247 del 2012,
dovranno essere assistite da un avvocato.
I termini fissati nel procedimento sono perentori. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmate digitalmente, anticipando così gli effetti - senza oneri per lo Stato
- di una sorta di processo esclusivamente telematico. Solo la domanda di arbitrato, il verbale delle udienze (rilasciato alle parti dall'arbitro alla fine di ogni udienza) e il lodo avranno anche formato cartaceo; la conservazione dei dati presso i consigli sarà pertanto principalmente telematica e per questa ragione realizzata secondo le regole fissate dal codice in materia di protezione dei dati personali, cosiddetto codice della privacy.
Innovativa e di grande ausilio per le imprese è la possibilità, prevista nell'articolo 9, di riconoscere la possibilità di presentare avanti la camera arbitrale dell'avvocatura, ricorso per ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, ottenendo così in tempi rapidi un provvedimento monitorio di condanna simile a quello dato dal giudice ordinario.
Sarà l'opponente che intende far valere le sue ragioni in sede di opposizione a scegliere se aderire alla competenza speciale arbitrale (proponendo l'opposizione presso la segreteria della camera arbitrale medesima e così avvalendosi di tutti i vantaggi che il disegno di legge prevede), ovvero - non accettando la stessa - proponendo l'opposizione nelle forme tradizionali, davanti il tribunale competente. In tal caso l'opposizione è proposta con citazione notificata all'altra parte.
Di converso si prevede che le parti possano concordare di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo dato da tribunale avanti la camera arbitrale del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Per garantire la terzietà del giudizio proposto in sede di opposizione è previsto che l'arbitro designato per decidere sull'opposizione non possa essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.
L'articolo 10 introduce l'obbligo per l'arbitro di tentare la conciliazione delle parti, con la facoltà di formulare loro una proposta transattiva senza che questo possa costituire motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro stesso, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro medesimo. Questi provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti. Il verbale autenticato costituisce titolo esecutivo.
Il successivo articolo 11 precisa che il lodo costituisce titolo esecutivo, ed è titolo per la trascrizione.
Il lodo ed il verbale di conciliazione, di cui all'articolo 10, saranno resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente, e senza nessun particolare aggravio di lavoro per i tribunali.
Con l'articolo 12 si dettano disposizioni sul regime fiscale e sul gratuito patrocinio per consentire anche alle parti non abbienti di ricorrere alle procedure previste nel presente disegno di legge.
Si prevede così che, al pari di ogni altro arbitrato, tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Sono previste anche altre agevolazioni:
- il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione, ma è esente dall'imposta entro il limite di valore di 50.000 euro e, per la quota di valore eccedente, l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà;
- le parti, che non siano soggette alle disposizioni sull'IVA, hanno diritto a dedurre dalle proprie imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui al presente disegno di legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.
La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nel presente disegno di legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura, per questa ragione, un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nel presente disegno di legge.
L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata ed il credito d'imposta ai sensi del periodo che precede sarà certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.
L'articolo 13 detta altre disposizioni fiscali prevedendo che l'attività svolta dalle camere arbitrali non è assoggettabile ad alcuna imposta e, in considerazione che i compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nel presente disegno di legge sono particolarmente bassi e di servizio, si prevede che i compensi saranno soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.
Infine si prevede che le camere arbitrali previste nel presente disegno di legge sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.
L'articolo 14 detta disposizioni transitorie, volte alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2015 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento; il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dal disegno di legge stesso.
Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro all'uopo assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.
Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.
La cancelleria trasmetterà alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.
Le parti saranno in tal caso esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. Il credito d'imposta è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.
È previsto, per un controllo sulla funzionalità delle camere arbitrali, che i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi del presente disegno di legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.
Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumeranno su richiesta del consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa con lo stesso ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali dell'avvocatura ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nel presente disegno di legge.
Si prevede infine che all'atto del conferimento del mandato, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto, ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.
L'articolo 15 reca la copertura finanziaria. DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura)
1. La presente legge istituisce le camere arbitrali dell'avvocatura, di seguito denominate «camere arbitrali», con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedire la formazione di nuovo arretrato. La costituzione delle camere arbitrali realizza, altresì, il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi,
caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa detraibilità agli effetti fiscali.
2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato «consiglio dell'ordine», costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.
3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell'ordine, fino a un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilire la sede della camera arbitrale presso uno degli stessi, a indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio dell'ordine che sono chiamati a farne parte, in modo che sia in ogni caso assicurata la proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, a indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il rinnovo e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.
4. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è costituita. I medesimi restano in carica sino alla sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell'ordine e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere sostituiti anche non simultaneamente, qualora i consigli dell'ordine di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.
5. La camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine presso cui è costituita la camera arbitrale svolgono le funzioni di segretario e di tesoriere nella camera arbitrale medesima. Le suddette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso; per esse può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni.
6. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 2.
7. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'organismo di conciliazione forense, ove costituito.
8. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.
9. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al comma 8, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio dell'ordine cui la camera arbitrale si riferisce non sia rinnovato e la medesima camera arbitrale non sia ricostituita.
Art. 2.
(Elenco degli arbitri)
1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. Nella provincia autonoma di Bolzano, possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati che siano altresì in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o delle certificazioni ad esso equipollenti, ai sensi degli articoli 3, comma 9-bis, e 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, al fine di garantire l'uso delle due lingue nei procedimenti arbitrali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri di cui al comma 2.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri, di seguito denominato "elenco".
3. Il regolamento di cui al comma 2:
a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;
b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico dei richiedenti l'iscrizione o degli iscritti nell'elenco ostano all'iscrizione o ne determinano la cancellazione o la sospensione dall'elenco;
c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.
4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dall'elenco sono assunti dalla camera arbitrale dopo aver convocato e sentito l'interessato.
5. L'elenco degli arbitri è pubblico, ed è consultabile nel sito internet del consiglio dell'ordine.
6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.
Art. 3.
(Assegnazione degli incarichi arbitrali)
1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.
2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del criterio dell'alternanza nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi nel corso di ciascun anno.
Art. 4.
(Proposizione e svolgimento dell'arbitrato)
1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale depositano presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato e versano i diritti per il funzionamento della camera arbitrale e il compenso dell'arbitro, come stabilito dall'allegato A della presente legge. La domanda contiene:
a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, o la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sua sede legale, i codici fiscali,l'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;
b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della controversia;
c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;
d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.
2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 150.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale sia espressamente vietato dalla legge.
3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.
4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.
Art. 5.
(Designazione dell'arbitro)
1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale, che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.
2. Con la comunicazione dell'accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:
a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;
b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare o semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;
c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.
3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.
4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di una causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immediatamente a una nuova designazione.
Art. 6.
(Sede dell'arbitrato, compenso degli arbitri e determinazione del valore della controversia)
1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.
2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito dall'allegato A della presente legge.
3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:
a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;
b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;
c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;
d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.
4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può superare per ciascuna parte il limite indicato all'articolo 4, comma 2.
Art. 7.
(Revoca, rinuncia o ricusazione degli arbitri)
1. Nei casi di ritardo o di negligenza dell'arbitro, il presidente della camera arbitrale, sentiti eventualmente gli interessati, può provvedere alla sua sostituzione. Il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla sostituzione dell'arbitro nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di ricusazione.
2. L'arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale.
3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione. Art. 8.
(Procedimento dell'arbitrato)
1. Il procedimento dell'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. È sempre ammessa l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.
2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.
3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.
4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.
5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre a un esemplare destinato a essere conservato a cura della segreteria della camera arbitrale. Il lodo è comunicato dall'arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto o è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, di norma tramite PEC. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti, su loro richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all'altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.
6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali e un'ulteriore copia dello stesso, firmata digitalmente. Il regolamento di cui all'articolo 2 determina le modalità e la durata della conservazione digitale della documentazione relativa al lodo, anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.
9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.
Art. 9.
(Modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)
1. All'articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«È altresì competente, entro i limiti di valore previsti dalla legge, l'arbitro designato dalla camera arbitrale costituita dal consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai
sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa. L'opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se l'opponente notifica all'altra parte atto di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Dell'opposizione proposta avanti il giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell'opponente, alla segreteria della camera arbitrale che ha pronunciato l'ingiunzione».
2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore stabiliti dalla legge, davanti alla camera arbitrale dell'avvocatura costituita dal consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653.».
3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.
Art. 10.
(Tentativo di conciliazione)
1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva, senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro medesimo, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro stesso. L'arbitro provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.
2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile e costituisce titolo per la trascrizione.
Art. 11.
(Esecutorietà del lodo arbitrale)
1. Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.
2. Il lodo arbitrale e il verbale di conciliazione di cui all'articolo 10, comma 1, sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza altri oneri o spese per la parte richiedente.
Art. 12.
(Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio)
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota eccedente il suddetto limite, l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.
4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente
legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.
5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta di cui al comma 4.
6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nell'allegato A della presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata e il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.
Art. 13.
(Altre disposizioni fiscali)
1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è soggetta a imposta.
2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.
3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito dal presidente della camera arbitrale proporzionalmente all'attività svolta.
4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta. Art. 14.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In via transitoria, sino alla riduzione in misura pari ad almeno il 25 per cento del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2015 o in anni precedenti, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4, comma 2, e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.
2. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale costituita dal consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale competente ad avviare la procedura arbitrale.
3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 5, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.
4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, nonché ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.
5. Il procedimento arbitrale prosegue davanti all'arbitro designato secondo le norme previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti al giudice si conservano nel procedimento arbitrale proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza.
6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge, che è liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall'allegato A. Il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.
7. La parte che ha anticipato il contributo unificato e aderisce alla procedura arbitrale di cui al comma l ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro; l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla segreteria del consiglio dell'ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo.
8. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.
9. Gli enti territoriali e le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali e incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato informa l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere chiara, completa dei riferimenti ai benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura e resa per iscritto; il documento che la contiene è allegato all'atto introduttivo del giudizio.
10. Il limite di valore fissato all'articolo 4, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministero della giustizia.
Art. 15.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sulla quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dell'articolo 7, commi 3 e 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
Diritti di segreteria e compensi professionali spettanti all'arbitro:
Allegato A
(articolo 4, comma 1)
1. Elenco fisso dei diritti di segreteria da versare contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: euro 50 a carico di ciascuna delle parti.
2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'arbitro:
- per le controversie di valore sino a euro 25.000: da ciascuna parte, euro 450;
- per le controversie di valore da euro 25.000 e sino a euro 50.000: da ciascuna parte, euro 550;
- per le controversie di valore da euro 50.000 e sino a euro 75.000: da ciascuna parte, euro 650;
- per le controversie di valore da euro 75.000 e sino a euro 100.000: da ciascuna parte, euro 900;
- per le controversie di valore da euro 100.000 e sino a euro 150.000: da ciascuna parte, euro 1.200;
- per ogni decreto ingiuntivo: da parte del ricorrente, in relazione al valore della domanda, un importo corrispondente alla metà di quanto previsto ai capoversi precedente.
3. I diritti di segreteria ed i compensi per l'arbitro, se dovuti, sono depositati dalle parti contestualmente alla richiesta di nomina dell'arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la procedura arbitrale esonerando la camera arbitrale da ogni responsabilità.
1.2.2. Relazione 1662 e 311-A
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
Relazione Orale
Relatrici Modena , Rossomando e Xxxxxxxxxxx
TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
Comunicato alla Presidenza il 15 settembre 2021 PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (n. 1662)
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro della giustizia
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2020 CON ANNESSO TESTO DEL
DISEGNO DI LEGGE
Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura (n. 311)
d'iniziativa dei senatori XXXXXXXX , XXXXXXXXX , XXXXXXXX , Xxxxxxx XXXXXXX ,
MALLEGNI , PICHETTO FRATIN e MALAN
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2018
del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1662
NONCHÉ DELLE
PETIZIONI
della signora Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (nn. 863, 864, 865 e 866)
PERVENUTE ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2021
PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Parrini)
sul disegno di legge e su emendamenti
21 luglio 2021
La Commissione, esaminato il disegno di legge,
sul presupposto che il Governo ha presentato numerosi emendamenti volti a sostituire o modificare la quasi totalità del testo e che di tale circostanza occorre tener conto nell'esame dell'articolato, d'iniziativa dello stesso Esecutivo: il parere sul testo s'intende perciò riferito alle modifiche proposte dal Governo,
considerato che il primo Rapporto della Commissione Grevio, il gruppo di esperti che monitora
l'andamento dell'attuazione della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, ha stigmatizzato l'assenza, in Italia, di una legislazione specifica per le situazioni di violenza di genere, in presenza di un affido condiviso,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre princìpi e criteri direttivi di delega volti a:
- disciplinare la materia dell'affido condiviso in presenza di violenza domestica anche prevedendone l'esclusione in tali casi;
- rivedere la materia dell'affido condiviso in maniera tale da garantire che la bigenitorialità non possa mai prevalere sul principio - sviluppato a livello sovranazionale - del preminente interesse del minore;
- prevedere, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, la possibilità per il giudice di far riferimento solo a disturbi del comportamento, rilevanti ai fini della decisione sull'affido condiviso, riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale;
- promuovere lo svolgimento di attività formative per i magistrati e gli altri operatori della giustizia finalizzate allo sviluppo e all'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione di Istanbul, nonché in materia di ascolto e di trattamento di minori in occasione di procedimenti giudiziari.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza i seguenti pareri:
- sull'emendamento 7.0.1 parere contrario nella parte in cui, nelle controversie per l'accertamento di un diritto elettorale o pubblico, non riconosce l'interesse di cui all'articolo 100 del codice di procedura civile a tutti i soggetti che ne sono titolari, con particolare riferimento ai cittadini dell'Unione europea che, a norma dei Trattati, godono dell'elettorato attivo e passivo nelle competizioni elettorali amministrative e per il Parlamento europeo in tutti gli Stati dell'Unione;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.
su ulteriori emendamenti
7 settembre 2021 La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Presutto)
sul disegno di legge
30 marzo 2021 La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:
- con riferimento all'articolo 2, in materia di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, viene fornito un aggiornamento della Tabella A, sulla mediazione civile obbligatoria, al triennio 2017- 2019;
- con riguardo alla negoziazione assistita, nel prendere atto che gli elementi riferiti nella relazione tecnica all'atto Camera n. 1881 riguardano una proposta normativa ancora in approvazione, si precisa che l'insieme delle valutazioni riportate nella stessa relazione tecnica sono volte a fornire dati utili per rappresentare gli effetti finanziari positivi derivanti dalle introducende disposizioni;
- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera c), viene rappresentato che, per il triennio 2017/2019, è stata valutata un'incidenza delle mediazioni preventive esperite in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione pari a 6.658 sul totale di 66.578 relativo alla media di controversie in materie diverse da quelle sopra indicate come escluse nel periodo riportato;
- con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), viene confermato che il principio di
delega è riferito esclusivamente agli avvocati non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;
- con riguardo all'articolo 8, sul processo di esecuzione, vengono fornite rassicurazioni del fatto che gli oneri derivanti dalla nomina dei professionisti, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, saranno scomputati dai costi della procedura, gravando sul prezzo di vendita del bene o sulla distribuzione delle somme ricavate, decurtate, nell'eventualità, anche delle spese di ammissione di una o più parti al patrocinio a spese dello Stato;
- in relazione all'articolo 10, sul giudizio di scioglimento delle comunioni, viene confermato che gli oneri del patrocinio a spese dello Stato sono da riferire ad un minimo di soggetti, e comunque si assicura che le spese della procedura rimangono a carico degli assegnatari dei beni che rispondono pro quota degli oneri derivanti dalla nomina di professionisti incaricati dall'autorità giudiziaria e delle spese inerenti al gratuito patrocinio a favore di qualsiasi interessato;
- con riferimento all'articolo 12, recante disposizioni per l'efficienza dei provvedimenti civili, vengono riportati ulteriori elementi informativi, con particolare riguardo alle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e ai programmi pluriennali di spesa rientranti nella pianificazione digitale dell'amministrazione della giustizia, a conferma che dall'implementazione delle nuove soluzioni tecnologiche nonché dalle modalità tecniche che si prevedono per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
- per quanto concerne l'articolo 14, sui doveri di collaborazione delle parti e dei terzi, si rappresenta che le pubbliche amministrazioni sono già in grado di provvedere in tempi brevi allo scambio di dati ed informazioni scritte tra di loro in ragione dell'attuazione del General Data Protection Regulation- GDPR (regolamento (UE) 2016/679) confermandosi la congruità del termine indicato, che il decreto delegato fisserà, per l'evasione delle richieste inoltrate;
nel presupposto che l'aggiornamento delle tabelle riportate nella relazione tecnica con riguardo all'articolo 2 confermi le valutazioni ivi contenute circa gli effetti finanziari degli ampliamenti dell'istituto del gratuito patrocinio,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:
- si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), di specificare espressamente che il principio di delega è riferito esclusivamente agli avvocati non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
su emendamenti
14 settembre 2021
La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 14 del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.0.1, 2.1, 2.4, 2.8, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32,
2.33, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.40, 2.44, 2.51, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72,
2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77/1, 2.77/2, 2.77/3, 2.77/4, 2.77/5, 2.77/6, 2.77/7, 2.78/1, 2.79/2, 2.79/4,
2.79/5, 2.79/6, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10, 2.79/13, 2.79/15, 2.79/16, 2.79/18, 2.79/19, 2.79/20,
2.79/21, 2.79/22, 2.80/1, 2.80/2, 2.80/3, 2.80/4, 2.81/1 (testo 2), 2.81/2, 2.81/3, 2.81/4, 2.81/5, 2.82/4,
2.82/4 (testo 2), 2.82/6, 2.82/7, 2.82/8, 2.0.1, 3.32, 3.41/20, 3.0.1, 3.0.1 (testo 2), 3.0.2, 3.0.3, 3.12
(testo 2), 4.3, 5.10, 5.12/3, 5.12/4, 6.3, 6.18, 6.0.1, 6.0.2/1, 6.0.2/3, 7.0.1, 7.0.2, 8.18, 8.24, 8.32,
8.34/11, 8.0.2, 8.9 (testo 2), 10.3, 10.4, 10.17/1, 11.1, 11.3, 11.7, 11.12/1, 11.12/3, 11.12/11, 11.12/6,
12.5, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.0.1, 12.2 (testo 2), 13.1, 13.0.1, 14.1 e 14.5/5.
Sull'emendamento 6.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento della copertura finanziaria presente nell'emendamento 6.0.2.
L'esame resta sospeso sulle proposte 2.74 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.62 (testo 2), 2.79/15 (testo 2),
2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43, 2.79/21 (testo 2), 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 8.10
(testo 2), 8.11 (testo 2), 8.14 (testo 2), 8.34/11(testo 2), 10.1, 10.2, 10.17, 11.12/10, 11.12/11 (testo 2),
12.0.1 (testo 2), 12.19/1 (testo 2), 3.0.1 (testo 3), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 8.0.3 (testo 2) e 9.0.1 (testo 2), nonché su tutti gli emendamenti e i subemendamenti riferiti all'articolo 15.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli da 1 a 14, ivi comprese le proposte 1.4, 1.5, 2.79, 2.79/13 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.80/5 (testo 2), 2.76
(testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/24, 2.80, 2.81, 2.82, 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 2),
3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41, 3.42, 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.6, 5.12, 5.12/5, 6.0.2/2,
6.0.2/6, 6.2 (testo 2), 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2), 6.0.2, 7.1, 8.31 (testo 2),
8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2), 8.34, 9.3, 9.3/3, 9.3/5, 11.5 (testo
2), 11.8 (testo 2), 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.11 (testo 2), 11.12/7, 11.12/8, 11.12/9, 11.12, 12.3
(testo 2), 12.7 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.13 (testo 2), 12.17 (testo 2), 12.18, 12.19, 12.19/5 (testo 2) e 14.5/1 (testo 2).
DISEGNO DI
LEGGE N. 1662
D'iniziativa del Governo
Delega al Governo
per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
DISEGNO DI LEGGE
Testo proposto dalla Commissione
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata
Capo I
DELEGA PER LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
Art. 1. Art. 1.
(Oggetto e procedimento)
1. Il Governo è
delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei
(Oggetto e procedimento)
1. Identico.
princìpi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge.
2. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei
dell'economia e delle pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza
finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione.
Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Il Governo, con la
procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei
del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
3. Identico.
decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
Art. 2. Art. 2.
(Strumenti di
risoluzione alternativa delle controversie)
(Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie)
1. Nell'esercizio della 1. Identico:
delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) escludere il
ricorso obbligatorio,
a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle
procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo:
in via preventiva, alla l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui
mediazione in materia di responsabilità sanitaria e di contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle
all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non
controversie previsto esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al
da leggi speciali;
patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e dell'indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato;
b) limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017,
n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica;
b) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare, all'esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire;
soppressa
c) estendere il ricorso c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia
obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;
di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di sub fornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. In conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del comma 1 -bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;
d) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di
opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;
e) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di
mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;
f) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di
delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a
conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;
g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista il dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;
h) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare
un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;
i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;
l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e
sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito un'adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
m) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di
mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28, e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;
n) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneità del
responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;
o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi;
p) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita
d) escludere il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale;
possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto;
soppressa
e) prevedere, fermo il q) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura
disposto degli articoli civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412 -ter del medesimo
2113 del codice civile e 412-ter del codice di procedura civile, che sia possibile, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, ricorrere anche alla negoziazione assistita da più avvocati, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione;
f) semplificare la
procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense;
g) prevedere,
nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162, la
codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;
r) identica;
s) identica;
prevede espressamente, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata « attività di istruzione stragiudiziale », consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;
h) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, in particolare:
1) garanzie per le
parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del
t) identico:
1) identico ;
giudice al fine della loro acquisizione;
2) sanzioni penali per 2) identico ;
chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo xxxxx, del codice di procedura civile;
3) l'utilizzabilità
delle prove acquisite
3) l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione
stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli
nel corso del giudizio stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di
avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;
4) una
maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 30 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la
negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;
4) con riguardo al successivo giudizio, una maggiorazione del compenso previsto per la fase istruttoria o di trattazione dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, in misura non inferiore al 20 per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale oppure non ne disponga l'integrale rinnovazione;
manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale;
5) che il compimento 5) identico ;
di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.
u) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.
Art. 3. Art. 3.
(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica)
(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica)
1. Nell'esercizio della 1. Identico:
delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in
composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la
semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo;
b) abrogare il
procedimento sommario di cognizione e prevedere, nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, un rito, denominato « rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica », stabilendone l'esclusività e l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo:
1) che l'atto
introduttivo abbia la forma del ricorso, del quale sia possibile la trascrizione nei casi in cui la legge la consente e che sia precisato il momento dal quale la prescrizione può considerarsi interrotta;
2) che l'udienza di
prima comparizione
a) identica;
b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;
delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a centoventi giorni e che il termine di comparizione delle parti sia fissato in misura comunque non inferiore a ottanta giorni;
3) che le domande
riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e le chiamate in causa di terzi da parte del convenuto debbano essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositare almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi del numero 2);
4) che al ricorrente
sia concesso proporre le domande, le chiamate in causa e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni delle altre parti e replicare alle loro difese entro un termine perentorio non superiore a venti giorni prima dell'udienza fissata ai sensi del numero 2) o dell'udienza fissata dal giudice che ha autorizzato la chiamata in causa per consentire la notificazione del relativo atto al terzo nel rispetto del termine di comparizione di cui
al numero 2);
5) che, a pena di decadenza, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni antecedenti all'udienza di prima comparizione sia consentita al convenuto e ai terzi chiamati in causa la precisazione o la modificazione delle domande e delle eccezioni, solo in quanto conseguenti alle domande e alle eccezioni proposte dalle altre parti;
6) che all'udienza di
prima comparizione, il giudice, se richiesto, conceda alle parti un termine perentorio fino a trenta giorni per produrre documenti e per l'indicazione dei mezzi di prova dei fatti specificamente contestati e un ulteriore termine perentorio fino a venti giorni per la sola indicazione della prova contraria, fissando l'udienza non oltre sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine;
7) che, entro venti
giorni dalla scadenza dell'ultimo termine, il giudice pronunci ordinanza con la quale provveda all'ammissione delle prove, confermando l'udienza già fissata per dare inizio alla loro assunzione, ovvero indichi alle
parti i chiarimenti che reputa indispensabile acquisire nel corso della predetta udienza, ovvero provveda a fissare l'udienza per la discussione orale della causa, in tal caso differendo l'udienza fissata ai sensi del numero 6) e adottando i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
8) che il giudice,
quando provvede sulle istanze istruttorie, predisponga il calendario del processo ai sensi dell'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n.
1368;
c) prevedere che,
c) stabilire che nell'atto di citazione sia contenuta l'indicazione specifica dei
esaurita la trattazione mezzi di prova dei quali l'attore intende xxxxxsi e dei documenti che offre in
e istruzione della causa:
1) il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale nel corso della medesima udienza o, su istanza di parte, fissi altra udienza per la discussione, se richiesto assegnando, in tal caso, un termine perentorio
comunicazione, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;
non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica;
2) al termine della discussione, il giudice pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i trenta giorni successivi;
d) prevedere che l'atto di citazione contenga, in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ai sensi degli articoli 82 e seguenti del codice di procedura civile, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 86 del medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
e) prevedere che nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice
di procedura civile il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;
f) prevedere che l'attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di
comparizione, a pena di decadenza può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, del codice di procedura civile se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali; prevedere che entro un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto può modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali e che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria;
g) determinare i termini per le memorie di cui alla lettera f) in modo tale da
permettere la celere trattazione del processo garantendo in ogni caso il
principio del contradditorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163- bis e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile;
h) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento
volontario ai princìpi di cui alle lettere da c) a g);
i) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai princìpi di cui alle
lettere da c) a g) e prevedere che:
1) nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire
personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;
2) il giudice provvede sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza,
predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni;
l) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:
1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi
dell'articolo 281 -sexies del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione;
2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281 -sexies del codice di
procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:
2.1) assegni un termine perentorio non superiore a sessanta giorni prima di
tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
2.2) assegni termini perentori non superiori a trenta e quindici giorni
prima dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;
2.3) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei
successivi trenta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;
m) modificare l'articolo 185 -bis del codice di procedura civile prevedendo
che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;
n) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702 -bis e seguenti
del codice di procedura civile:
1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;
2) assuma la denominazione di « procedimento semplificato di cognizione
»;
3) ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle
controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;
4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e
ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle
d) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che:
1) il collegio, quando
xxxxxx che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché
difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;
5) si concluda con sentenza;
o) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie
di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:
1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria
di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;
2) che l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669
-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;
3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito
prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;
p) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie
di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:
1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione
della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;
2) che l'ordinanza di cui al numero 1) sia reclamabile ai sensi dell'articolo
669 -terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;
3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua
davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;
q) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma,
del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1) della lettera
p);
r) estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda;
s) identica;
decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze;
2) il giudice, quando
xxxxxx che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere assegnati alle parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi;
3) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento e il giudice fissi alle parti
un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi;
4) in caso di cause
connesse oggetto di riunione prevalga il rito collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione;
e) modificare, in
conformità ai criteri di cui alle lettere b),
c) e d), le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, individuando i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado.
t) modificare, in conformità ai criteri di cui al presente articolo, le connesse disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 4. Art. 4.
(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale)
(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale)
1. Nell'esercizio della 1. Identico:
delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono
adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridurre i casi in cui a) identica;
il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
b) prevedere che,
conformemente alle modifiche previste per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, l'atto introduttivo sia il ricorso;
c) prevedere che nel
processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;
d) prevedere che,
esaurita la trattazione e istruzione della causa, in via alternativa rispetto alle modalità previste dagli articoli da 187 a 190 del codice di procedura civile, la decisione possa avvenire all'esito di discussione orale davanti al collegio previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza,
soppressa
b) identica.
soppressa
ovvero, su richiesta delle parti, con assegnazione di un termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali ed eventuale ulteriore termine perentorio non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica; prevedere in ogni caso che, al termine della discussione, il collegio pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i sessanta giorni successivi.
Art. 5. Art. 5.
(Processo di
cognizione di primo grado davanti al giudice di pace)
(Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace)
1. Nell'esercizio della 1. Identico :
delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) uniformare il a) identica;
processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;
b) eliminare la
previsione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione.
b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
Art. 6. Art. 6.
(Giudizio di appello) (Giudizio di appello)
1. Nell'esercizio della 1. Identico : delega di cui
all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di xxxxxxx sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere,
conformemente alla modifica della disciplina dell'atto introduttivo di primo grado, il ricorso come atto introduttivo del giudizio di appello e fissare un congruo termine per la fissazione della prima udienza, comunque non superiore a novanta giorni;
b) prevedere un
termine perentorio, fino a venti giorni prima della data di udienza, per la costituzione dell'appellato, a pena di decadenza per l'esercizio dei suoi poteri processuali, ivi compresa la
a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del
codice di procedura civile decorrono dal momento in cui la sentenza è notificata anche per la parte che procede alla notifica;
b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;
riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte;
c) prevedere che il
provvedimento sulla improcedibilità dell'appello nei casi di cui all'articolo 348 del codice di procedura civile e il provvedimento che dichiara l'estinzione siano resi con ordinanza;
d) prevedere
l'abrogazione degli
c) prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico;
d) individuare la forma con cui, nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile, l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime
articoli 348-bis, 348- di controllo;
ter e 436-bis del codice di procedura civile;
e) prevedere che, e) prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità
esaurita la trattazione dell'appello secondo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di
e l'eventuale attività istruttoria:
1) il collegio possa ordinare la discussione orale previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione;
2) il collegio abbia facoltà di fissare altra udienza per la discussione orale e, in tal caso, su richiesta delle parti, conceda un termine perentorio non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le
procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi; modificare conseguentemente gli articoli 348
-bis e 348 -ter del codice di procedura civile;
conclusioni finali e che, al termine della discussione, pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i sessanta giorni successivi;
3) in caso di proposizione tempestiva di appello incidentale, il collegio possa provvedere con le modalità di cui al numero 1) solo se la parte nei cui confronti è proposto l'appello incidentale vi consente con apposito atto depositato almeno cinque giorni prima dell'udienza;
f) modificare la
disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo:
f) identico:
1) che la sospensione 1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza
dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza, consistente, quanto alle sentenze di condanna, al pagamento di una somma di denaro, in
impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;
gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;
2) che l'istanza di cui 2) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso
al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di xxxxxxx, anche con ricorso autonomo, qualora sia fondata, a pena di inammissibilità, su elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;
3) che, in caso di
riproposizione dell'istanza, qualora la stessa sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, la parte che l'ha proposta sia condannata con ordinanza non impugnabile alla pena pecuniaria prevista dall'articolo 283, secondo comma, del codice di procedura civile, elevata nel minimo e nel massimo da due a quattro volte;
4) che, nel caso di
manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello la corte, qualora non ritenga necessarie ulteriori attività, possa provvedere ai sensi della lettera e) , numero 1).
del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;
3) che, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;
soppresso
g) introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile
prevedendo che, nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano fare richiesta congiunta, da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, di non presenziarvi. In caso di richiesta non congiunta, prevedere che il giudice abbia comunque facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita udienza;
h) introdurre modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile,
prevedendo la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione o la quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, prevedendo altresì che tale procedimento non sia più esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento;
i) prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione
provvisoria il presidente del collegio, xxxxx i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;
l) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti
al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell'articolo 281 -sexies del codice di procedura civile, fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova;
m) introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio
fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281 -sexies del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito di note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;
n) prevedere che, esaurita l'attività prevista dagli articoli 350 e 351 del
codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori, non superiori a sessanta giorni per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, termini non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio; prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;
o) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile,
riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio.
Art. 7 .
(Giudizio innanzi alla Corte di cassazione)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti
legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale
esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;
b) uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-bis e dall'articolo
380-bis.1 del codice di procedura civile, prevedendo:
1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di
procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;
2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-bis del
codice di procedura civile;
c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte
riconosca di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso;
d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di
consiglio disciplinato dagli articoli 380-bis.1 e 380-ter del codice di procedura civile, che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;
e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto all'ordinaria sede
camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:
1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso,
con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;
2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;
3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio
nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di xxxxxxxxxx, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1- quater , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione
di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;
g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere
una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:
1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è
subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:
1.1) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla
Corte di cassazione e di particolare importanza;
1.2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
1.3) la questione è suscettibile di porsi in numerose controversie;
2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il
Primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui al numero 1) della presente lettera;
3) nel caso in cui non provvede a dichiarare l'inammissibilità, il Primo
presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice
tabellarmente competente;
4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad
un procedimento da svolgere mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;
5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è
sorta la questione oggetto di rinvio;
6) il provvedimento con il quale la Corte di cassazione decide sulla
questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che è instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.
Art. 8.
(Revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti
legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori,
sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente;
b) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di
sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
c) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di
sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero;
d) prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di
sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un termine per l'impugnazione non superiore a novanta giorni che decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del regolamento della Corte stessa;
e) prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti
del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo e al pubblico ministero, la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento;
f) operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile,
del codice civile e di altre leggi dell'ordinamento che si rendano necessari in seguito all'adozione delle norme attuative dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).
Art. 7. Art. 9.
(Procedimenti di impugnazione dei licenziamenti)
(Procedimenti per le controversie in materia di lavoro)
1. Nell'esercizio della 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti
delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo che provvede all'unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire
l'applicabilità della disciplina vigente a tutte le impugnazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, con conseguente superamento dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi
da 47 a 66, della
legge 28 giugno
2012, n. 92;
b) stabilire altresì il carattere prioritario
legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:
a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario;
b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, siano introdotte
della trattazione delle con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura
cause di licenziamento e dettare l'opportuna disciplina transitoria.
civile;
c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire
successivamente in giudizio con rito diverso.
Art. 8. Art. 10.
(Processo di esecuzione)
(Processo di esecuzione)
1. Nell'esercizio della 1. Identico:
delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nell'espropriazione a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze
presso terzi, prevedere:
1) che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifichi al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e depositi l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione;
2) che la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito determini l'inefficacia del pignoramento;
3) che, qualora la notifica dell'avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessino alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento;
b) nel procedimento
di espropriazione immobiliare, prevedere:
1) che il debitore,
e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;
b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492- bis del codice di procedura civile il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal secondo comma dell'articolo 492- bis del medesimo codice;
con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, possa chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato;
2) i criteri per la
determinazione del valore di mercato del bene pignorato ai fini dell'istanza di cui al numero 1), prevedendo che all'istanza del debitore debba essere sempre allegata l'offerta di acquisto e che, a garanzia della serietà dell'offerta, sia prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;
3) che il giudice
dell'esecuzione debba verificare l'ammissibilità dell'istanza e instaurare sulla stessa il contraddittorio con il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e l'offerente, acquisendo il consenso dei
creditori;
4) che il giudice dell'esecuzione, nel contraddittorio tra gli interessati, possa assumere sommarie informazioni, anche sul valore del bene e sulla effettiva capacità di adempimento dell'offerente;
5) che con il
provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione autorizza il debitore a procedere alla vendita debbano essere stabiliti il prezzo, le modalità del pagamento e il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l'atto di trasferimento deve essere stipulato e il prezzo deve essere versato;
6) che, in deroga a
quanto previsto dal numero 3), il giudice possa autorizzare il debitore a procedere alla vendita anche in caso di opposizione di uno o più creditori, nei casi in cui ritenga probabile che la vendita con modalità competitive non consentirebbe di ricavare un importo maggiore, in tal caso garantendo l'impugnabilità del relativo provvedimento autorizzatorio;
7) che il giudice
dell'esecuzione possa delegare uno dei
professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile, da effettuare a cura delle parti contraenti;
8) che, se nel termine
assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile;
9) che l'istanza di cui
al numero 1) possa essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità.
c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile;
d) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura
civile collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;
e) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del
debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici
giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;
f) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione
dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;
g) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti
secondo schemi standardizzati;
h) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione
dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano;
i) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione
immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per esse stabiliti, con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;
l) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al
giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;
m) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del
progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista delegato lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;
n) prevedere:
1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima
dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di
procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima, prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;
2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata
l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;
3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica
l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità di pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;
4) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;
5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice
provvede ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;
6) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta
a pena di inammissibilità;
o) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del
termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento;
p) prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute
nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi;
q) istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste
giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. I dati identificativi degli
offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale.
Art. 9. Art. 11.
(Procedimenti in
camera di consiglio)
(Procedimenti in camera di consiglio)
1. Nell'esercizio della 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi
delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi che procedono alla revisione dei casi in cui, nei procedimenti in camera di consiglio, il tribunale provvede in composizione collegiale, sono adottati nel rispetto del criterio e del principio direttivo di ridurre le ipotesi di collegialità nei casi in cui non è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero e l'intervento dell'autorità giudiziaria è diretto a garantire l'attendibilità di stime effettuate o la buona amministrazione di cose comuni.
recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale;
b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai
notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.
Art. 12.
(Riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di
sentenze e provvedimenti stranieri e contestazione del riconoscimento)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti
legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito:
1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003,
relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;
2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo
alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;
3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua
la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;
4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua
la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;
5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo;
b) prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera a) il giudice provveda
con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso ai sensi della lettera c);
c) prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui
alla lettera a), nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1) a 5) della lettera a) siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;
d) prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o
dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;
e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti
del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti di seguito indicati:
Art. 10.
1. Nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del giudizio di scioglimento delle comunioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che,
fatti salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all'articolo 791-bis del codice di procedura civile, la fase innanzi al tribunale sia preceduta da un procedimento di mediazione, integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, con
1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
2) regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);
3) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo
alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori;
f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti indicati nelle lettere a), c) ed e)
siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti;
g) prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alle
lettere a), c) ed e) siano impugnabili innanzi alla Corte di cassazione;
h) prevedere che i criteri di cui alle lettere da a) a g) si estendano, con gli
opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale.
comparizione di tutti i litisconsorti necessari innanzi a un notaio o a un avvocato, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione e, acquisita quest'ultima, esperisca il tentativo di conciliazione e rimettendo ad un decreto del Ministro della giustizia la determinazione dei compensi da riconoscere al professionista per l'espletamento di tale procedimento;
b) prevedere che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il professionista di cui alla lettera a) predisponga una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione e indicazione della documentazione eventualmente ancora carente, con particolare
riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica;
c) prevedere che la
parte interessata a proporre il giudizio di scioglimento della comunione, a pena di inammissibilità della domanda, sia tenuta al deposito della relazione di cui alla lettera b), nonché della documentazione necessaria per la completa individuazione di tutti i litisconsorti necessari;
d) stabilire che i
creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale sono litisconsorti necessari;
e) prevedere che il
giudice, in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, compresi i casi di contumacia di una o più parti, disponga lo scioglimento della comunione, con ordinanza non revocabile e
assoggettabile solo all'opposizione di terzo ordinaria e alla revocazione straordinaria, e statuisca sulle spese;
f) stabilire che, in
presenza di contestazioni sul diritto alla divisione, il giudizio sia definito con sentenza che decida anche in ordine alla divisibilità o meno dei beni, nonché alla vendita di tutti o alcuni di essi, e statuisca sulle spese;
g) prevedere che, a
seguito della pronuncia dell'ordinanza di cui alla lettera e), o del passaggio in giudicato della sentenza di cui alla lettera f), il giudice deleghi le operazioni di divisione ad un professionista, individuandolo, ove possibile, nel medesimo professionista innanzi al quale si è celebrata la fase di cui alla lettera a), provvedendo contestualmente alla nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 194 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
h) prevedere che il
professionista possa
procedere alla vendita dei beni mobili e immobili secondo le previsioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, sotto la direzione del giudice;
i) prevedere che
l'istanza di assegnazione dei beni formulata da uno o più dei condividenti debba essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dal deposito a titolo di acconto sul conguaglio di una somma stabilita dal giudice, in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento del totale;
l) prevedere che
tutte le contestazioni insorte durante le operazioni siano decise con ordinanza soggetta a reclamo secondo le forme di cui al libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
m) prevedere che il
professionista predisponga un progetto di divisione, comunicandolo a tutti i litisconsorti necessari, anche se contumaci, unitamente
all'indicazione di luogo, giorno e ora per la discussione del progetto;
n) prevedere che, in
assenza di contestazioni da parte dei condividenti, nonché in caso di raggiungimento di accordo tra gli stessi condividenti per la modifica del progetto medesimo, il professionista, previa estrazione a sorte delle quote in caso di eguaglianza delle medesime, trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice e questi, verificata la regolarità delle operazioni e l'assenza di contestazioni, dichiari il progetto esecutivo con ordinanza non impugnabile;
o) prevedere che, in
presenza di contestazioni, il professionista trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice e che questi, previa estrazione a sorte dei lotti in caso di eguaglianza dei medesimi, definisca il giudizio con sentenza che statuisca anche sulle spese della fase delle operazioni di divisione.
Art. 11. Art. 13.
(Arbitrato) (Arbitrato)
1. Nell'esercizio della 1. Identico: delega di cui
all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rafforzare le
garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, anche prevedendone la decadenza nel caso
a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro,
reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro
in cui, al momento di abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del
accettazione della nomina, abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;
b) dettare in modo
codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;
b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il
espresso la disciplina presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con
dell'efficacia esecutiva del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi esistenti in materia.
contenuto di condanna;
c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;
d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;
e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del
codice di procedura civile per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;
f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di
semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;
g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario
e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale;
h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte
dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.
Art. 14.
(Revisione della normativa in materia di consulenti tecnici)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti
legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali,
favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani;
b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi
formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;
c) creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati
possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;
d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di appello,
escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;
e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;
f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono
verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;
g) istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al
controllo della regolarità delle nomine.
Art. 12. Art. 15.
(Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili)
(Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili)
1. Nell'esercizio della 1. Identico:
delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni per i procedimenti civili, dirette a rendere i predetti procedimenti più celeri ed
efficienti, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, nei
procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema;
b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della
a) identica;
b) identica;
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
c) prevedere che, nel
caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione;
d) prevedere
l'introduzione, in via generale, del
c) identica;
d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei princìpi
principio di chiarezza di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di
e sinteticità degli atti campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel
di parte e del giudice rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro
e la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, in particolare per assicurare un'agevole consultazione degli atti e dei provvedimenti informatici;
e) prevedere il
divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto
della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;
e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese;
lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche si possa tener conto nella disciplina delle spese;
f) rivedere la
disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario e, in particolare:
1) prevedere che tale
versamento possa avvenire:
1.1) con sistemi
telematici di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma
2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 29
dicembre 2009, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2010, n. 24;
1.2) con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
f) identica;
1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all'importo dovuto;
1.4) mediante
bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre
2006, n. 293;
2) disciplinare i mezzi attraverso i quali deve essere data la prova del versamento;
3) prevedere che nei
procedimenti davanti al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, è depositato con modalità telematiche, il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con
sistemi telematici di pagamento;
4) prevedere, nella
procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;
5) prevedere che il
versamento con modalità diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e che la relativa istanza di xxxxxxxx debba essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento;
6) rivedere la
disciplina dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari;
g) rivedere la
disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16- decies e 16-undecies
g) identica;
del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità.
h) introdurre, in funzione dell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;
i) prevedere, all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;
l) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di
opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
m) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi,
il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;
n) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il
giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile;
o) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza
congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;
p) prevedere che, nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e
amministrazione di sostegno, all'udienza per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con facoltà per il giudice di disporre
l'udienza in modalità da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura;
q) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione
delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio, non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'articolo 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito;
r) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'articolo 669-nonies
del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.
Art. 16.
(Ufficio per il processo)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti
legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il
coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, nonché ad ulteriori professionalità da individuare, in relazione alla specializzazione degli uffici, sulla base di progetti tabellari o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari;
b) prevedere altresì che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa
formazione degli addetti alla struttura:
1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attività
preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;
2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
3) compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del
cancelliere;
4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di
precedenti giurisprudenziali;
5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;
c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più
strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:
1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale
struttura organizzativa, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di cassazione;
2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione,
sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:
2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle
sopravvenienze;
2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione
della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziali;
2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività
necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di
cassazione, di una o più strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:
1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale
struttura organizzativa, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;
2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione
e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:
2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono
per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;
2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca
e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;
2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione
dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
Art. 13. Art. 17.
(Notificazioni) (Notificazioni)
1. Nell'esercizio della Identico delega di cui
all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del
procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, quando
il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrzione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
b) prevedere che,
quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie;
c) prevedere che,
quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area
web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;
d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici.
Art. 14. Art. 18.
(Doveri di
collaborazione delle parti e dei terzi)
(Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi)
1. Nell'esercizio della Identico
delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi sono
adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere il
riconoscimento dell'Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende;
b) prevedere
conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 del medesimo codice;
c) prevedere la
fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del diniego.
Art. 15. Art. 19.
(Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la
(Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti)
riduzione dei riti)
1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) curare il
coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituendo all'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice
1. Identico:
a) identica;
b) identica;
di procedura civile quali rimedi preventivi, la stipulazione, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e, per i giudizi davanti alla corte d'appello, alla proposizione d'istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza.
c) prevedere che il difetto di giurisdizione:
1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione;
2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.
Art. 20 .
(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti
legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione un rito unificato denominato « procedimento in materia di persone,
minorenni e famiglie » sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV-
bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato « Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie », recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;
b) nei procedimenti di cui alla lettera a), prevedere che in presenza di
allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342- bis del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata;
c) prevedere la competenza del tribunale in composizione collegiale, con
facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore, stabilendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera l) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti e con l'esclusione della facoltà di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato;
d) procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo
quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo altresì che per il cambio di residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori
sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice;
e) disporre l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi
dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione;
f) prevedere: l'introduzione del giudizio con xxxxxxx, redatto in modo
sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica, il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute; prevedere che all'esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità; prevedere con la fissazione della data l'indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni; prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77;
g) prevedere che, in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nel dare i provvedimenti circa l'affido dei figli minori il giudice indica quali sono le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all'altro;
h) prevedere che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di
costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti, oltre alla documentazione indicata nella lettera f) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;
i) disciplinare le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali
del convenuto, nonché la possibilità di precisare e modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle difese della controparte; prevedere in ogni caso la possibilità di introdurre nel corso del giudizio domande nuove relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e di quelli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la possibilità di introdurre domande nuove relative al mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;
l) prevedere che la prima udienza si svolga con necessaria comparizione
personale delle parti per essere sentite, anche separatamente, e per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza, e che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; prevedere che, in caso di mancata comparizione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza, determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura economica anche a far data dalla domanda; prevedere che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche e che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e che possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
m) prevedere che qualora il tentativo di conciliazione non riesca il
presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; in tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti;
n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in
cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti;
o) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua
formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4;
p) prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei
mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza;
q) prevedere che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le
parti, il giudice, ove la causa sia matura per la decisione, inviti le parti alla discussione, pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;
r) prevedere che qualora il processo debba continuare e il giudice relatore,
nel contraddittorio tra le parti: adotti i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d'ufficio per i minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per i figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che costituiscono titoloesecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice, che decide in composizione collegiale; xxxxxxx le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio; prevedere che nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione con i genitori, nonché del suo mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 337-ter del codice civile; prevedere altresì che all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori; e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile;
s) prevedere che il giudice dispone in ogni caso la videoregistrazione della
audizione del minore;
t) prevedere che il giudice, anche relatore, previo ascolto non delegabile del
minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore, possa adottare provvedimenti
relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; prevedere che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;
u) stabilire che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere
le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;
v) modificare l'articolo 178 del codice di procedura civile introducendo una
disposizione in cui si preveda che, una volta istituito il tribunale della famiglia, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e che il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo;
z) prevedere che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita
l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, che all'udienza la causa sia posta in decisione dal giudice relatore che si riserva di riferire al collegio e che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;
aa) prevedere che in presenza di allegazioni o segnalazioni di
comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore;
bb) prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il
convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;
cc) stabilire che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010;
dd) prevedere: la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore;
il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di
autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche con l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;
ee) prevedere la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde
di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli;
ff) adottare per i procedimenti di cui alla lettera a), puntuali disposizioni
per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale; dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato;
gg) riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento
dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e in particolare:
1) prevedere cause di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico di
consulente tecnico d'ufficio nonché con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero;
2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono
parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento;
hh) introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di
separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare; introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti;
ii) procedere al riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del
codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro; prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
ll) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice
civile, all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e all'articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell'assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro;
mm) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 709-ter del
codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-
bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;
nn) predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per
tutti i procedimenti di cui alla lettera a);
oo) prevedere che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, inclusi
quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-bis del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.
Art. 21.
(Istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti
legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie,
composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 dell'ordinamento giudiziario, di cui al del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;
b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i
minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera c) che sono trasferite alle sezioni circondariali;
c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endofamiliare;
d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di
presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;
e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del
presidente della sezione circondariale;
f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;
g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per
le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di
applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alla sezione distrettuale ovvero dei giudici della sezione distrettuale alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;
h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al
momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i princìpi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuale e circondariali del suddetto tribunale;
i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il
processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;
l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;
m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione
distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;
n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive
competenze, secondo quanto previsto nella lettera c), le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica e le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicano in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;
o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal
giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale, che giudica in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni;
p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera m) possa essere
proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie,
su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;
q) stabilire che nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato
dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale e che ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;
r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera a) l'applicazione
del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20, salvo quanto previsto dalle lettere l),
m) e o) del presente comma;
s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera p) si
applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;
t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte, sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;
u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di
procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano
essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
z) stabilire che per l'iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i
minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per le famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data indicata nei decreti legislativi stessi; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali;
stabilire che l'assegnazione è prevista fino alla scadenza del termine stabilito per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte d'appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali e che i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;
aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate
al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;
bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i
xxxxxxxxx e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;
cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al
presente articolo abbiano efficacia decorsi due anni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024,
le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.
Capo II
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI
CONCERNENTI DIRITTI DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE NONCHÉ IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA
Art . 22 .
(Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)
1. All'articolo 336 del codice civile:
a) sono apportate modificazioni prevedendo che la legittimazione a
richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su iniziativa del curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e
all'esito dell'udienza, confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
« Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta
provvedimenti d'ufficio ai sensi del quarto comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso un termine per la costituzione »;
c) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso fissa
con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati »;
d) al quarto comma, le parole: « il minore » sono soppresse.
2. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « Quando il minore è moralmente o
materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui » sono sostituite dalle seguenti:
« Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere »;
b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
« La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del
primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive alla collocazione del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato da ogni documentazione utile e da
sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore. Il pubblico ministero entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida
del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con
decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.
All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può
assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora
siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto
il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.
Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la
trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di conferma da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.
Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi
residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare ».
3. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, il primo comma è sostituito dai seguenti:
« Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti
dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330,
332, 333, 334, 335 e 371 ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.
Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto
dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette
gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni ».
4. All'articolo 26-bis del codice di procedura civile, le parole: « il giudice del
luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede
» sono sostituite dalle seguenti: « il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede ».
5. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
« Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche
d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:
1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la
decadenza dalla responsabilità genitoriale, di entrambi i genitori o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice
civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione
di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici
anni.
In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori
appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato ».
6. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la necessità
di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede
»;
b) dopo il secondo xxxxx è aggiunto il seguente:
« Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel
provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina ».
7. All'articolo 543 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
« Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto
di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.
La mancata notifica dell'avviso di cui al precedente comma o il suo
mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento ».
8. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, il
numero 3) è sostituito dal seguente:
« 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei
confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile ».
9. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ;
7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense »;
b) all'articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente:
« Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma,
numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:
1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e
nei confronti di minori;
2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-
universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;
3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso
strutture pubbliche o private ».
10. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: « o di divorzio » sono aggiunte le seguenti: «
, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti »;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per
parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni »;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: « nei casi di cui al comma 1 » sono
sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la
disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica ».
11. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani ».
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti
instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16. Art. 23.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dalle
della presente legge e disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e all'articolo 7, e dei
dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7,
valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. I decreti legislativi 5. Identico. di attuazione della
delega contenuta nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
3. In conformità
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
6. Identico.
DISEGNO DI LEGGE N. 311
D'iniziativa dei senatori Xxxxxxxx ed altri Art. 1.
(Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura)
1. La presente legge istituisce le camere arbitrali dell'avvocatura, di seguito denominate « camere arbitrali », con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedire la formazione di nuovo arretrato. La costituzione delle camere arbitrali realizza, altresì, il proposito di
contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa detraibilità agli effetti fiscali.
2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato « consiglio dell'ordine », costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.
3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell'ordine, fino a un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilire la sede della camera arbitrale presso uno degli stessi, a indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio dell'ordine che sono chiamati a farne parte, in modo che sia in ogni caso assicurata la proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, a indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il rinnovo e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.
4. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è costituita. I medesimi restano in carica sino alla sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell'ordine e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere sostituiti anche non simultaneamente, qualora i consigli dell'ordine di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.
5. La camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine presso cui è costituita la camera arbitrale svolgono le funzioni di segretario e di tesoriere nella camera arbitrale medesima. Le suddette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso; per esse può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni.
6. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 2.
7. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'organismo di conciliazione forense, ove costituito.
8. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.
9. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al comma 8, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio dell'ordine cui la camera arbitrale si riferisce non sia rinnovato e la medesima camera arbitrale non sia ricostituita.
Art. 2.
(Elenco degli arbitri)
1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. Nella provincia autonoma di Bolzano, possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati che siano altresì in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o delle certificazioni ad esso equipollenti, ai sensi degli articoli 3, comma 9-bis, e 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, al fine di garantire l'uso delle due lingue nei procedimenti arbitrali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri di cui al comma 2.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri, di seguito denominato "elenco".
3. Il regolamento di cui al comma 2:
a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;
b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico dei richiedenti l'iscrizione o degli iscritti nell'elenco ostano all'iscrizione o ne determinano la cancellazione o la sospensione dall'elenco;
c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.
4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dall'elenco sono assunti dalla camera arbitrale dopo aver convocato e sentito l'interessato.
5. L'elenco degli arbitri è pubblico, ed è consultabile nel sito internet del consiglio dell'ordine.
6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.
Art. 3.
(Assegnazione degli incarichi arbitrali)
1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.
2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del criterio dell'alternanza nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi nel corso di ciascun anno.
Art. 4.
(Proposizione e svolgimento dell'arbitrato)
1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale depositano presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato e versano i diritti per il funzionamento della camera arbitrale e il compenso dell'arbitro, come stabilito dall'allegato A della presente legge. La domanda contiene:
a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, o la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sua sede legale, i codici fiscali,l'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;
b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della
controversia;
c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;
d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.
2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 150.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale sia espressamente vietato dalla legge.
3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.
4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.
Art. 5.
(Designazione dell'arbitro)
1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale, che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.
2. Con la comunicazione dell'accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:
a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;
b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare o semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;
c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.
3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.
4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di una causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immediatamente a una nuova designazione.
Art. 6.
(Sede dell'arbitrato, compenso degli arbitri e determinazione del valore della controversia)
1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.
2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito dall'allegato A della presente legge.
3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:
a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;
b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;
c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;
d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.
4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può