SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
Rep. N° Reg. A.A.C. del / /2017
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
Schema di contratto relativo alla procedura aperta indetta ai sensi degli artt. 60 e 122 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura franco destino di materiale idraulico in polietilene alta densità (PEAD) per il trasporto di acque potabili destinate al consumo umano (per acquedotto)- Rif. Prat. n. 17_0020 Cod. CIG 72761103EB.
Tra i sottoscritti:
- , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto di ACQUALATINA S.p.A., Codice Fiscale e P. IVA 02111020596, che rappresenta nella sua qualità di Amministratore delegato, di seguito nel presente atto denominata semplicemente
«Committente»;
- da una parte –
e
- , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della , con sede in via
n. – _ codice fiscale , che rappresenta nella qualità di , di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Contraente»;
- dall’altra parte -
Premesso che
1. in data veniva indetta una procedura aperta ai sensi degli artt. 60, e 122 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della franco destino di materiale idraulico in polietilene alta densità (PEAD) per il trasporto di acque potabili destinate al consumo umano (per acquedotto) sugli impianti gestiti da Acqualatina S.p.A. e presenti all’interno dell’ATO 4 Lazio Meridionale Latina - Rif. Prat. n. 17_0020;
2. a seguito dell’espletamento della procedura di gara, la fornitura in oggetto, veniva definitivamente aggiudicata alla Contraente in data
, prot. n. , in virtù del ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara pari a .
3. la Contraente ha costituito una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 prestata mediante polizza n.
rilasciata da
(cfr. Allegato );
4. la Contrante ha costituito una polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto mediante polizza n. rilasciata da
(cfr. Allegato ), in virtù di quanto disposto dal capitolato speciale di appalto;
5. sono state effettuate le verifiche di legge propedeutiche e necessarie per la sottoscrizione del presente Contratto.
Tutto ciò premesso
detti comparenti, nelle loro suddette qualità, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, ritenendola parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura franco destino di materiale idraulico in polietilene alta densità (PEAD) per il trasporto di acque potabili destinate al consumo umano (per acquedotto) presso gli impianti gestiti dalla Committente ubicati all’interno del territorio dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale n°4 della Regione Lazio, il tutto come meglio dettagliato all’art. 4 e ss. del capitolato speciale di appalto tecnico prestazionale.
2. L’esecuzione delle prestazioni e la loro successione nel tempo saranno precisati dal Direttore dell’Esecuzione mediante Ordini di Fornitura o da un suo delegato, il tutto come meglio dettagliato all’art. 8 del capitolato speciale di appalto tecnico prestazionale.
3. La fornitura si intende comprensiva dell’imballaggio, con l’adozione di ogni dispositivo e precauzione atti a garantire la completa integrità estetica e funzionale dei prodotti, e del trasporto presso il cantiere della Stazione Appaltante.
Articolo 2 - Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale stimato dei lavori, a misura nel biennio ammonta ad €
(Euro / ), di cui € 0,00 (Euro zero) per oneri della sicurezza
c.d. interferenziali non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa; in fase di contabilizzazione degli interventi verranno applicati i prezzi di cui agli elenchi prezzi posti a base di gara, al netto del ribasso percentuale unico e
incondizionato offerto dalla Contraente in sede di gara del % ( per cento).
Articolo 3 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
1. La Contraente ha eletto domicilio presso la sede legale in
, via , n. .
Art. 4 – DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO E RIFERIMENTI
1. Il Direttore di esecuzione del presente contratto è il quale potrà delegare tale compito ad altro dipendente della Committente purché munito di idonea competenza.
2. Ogni comunicazione relativa al presente appalto dovrà avere forma scritta ed essere inviata al referente sopra indicato e/o a persona delegata, anche a mezzo fax, purché con ricevuta di conferma.
3. La Contraente ha comunicato il proprio referente e recapito telefonico.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Art. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
1. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della fornitura si rimanda integralmente a quanto disciplinato nel capitolato speciale di appalto tecnico prestazionale e nel capitolato speciale di appalto normativo (Cfr. Allegato ).
Art. 6 – ONERI E OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE
1. La Contraente è obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto, secondo a quanto disciplinato nel capitolato speciale di appalto tecnico prestazionale e nel capitolato speciale di appalto normativo (Cfr. Allegato ).
2. Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono alla Contraente, in quanto tale, tutti gli obblighi e relativi oneri di spesa, necessari ad eseguire regolarmente tutte le prestazioni descritte nel capitolato speciale di appalto e richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali.
Art. 7 – MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO E DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
1. A fronte delle prestazioni oggetto del contratto, Acqualatina S.p.A. corrisponderà alla Contraente i prezzi di cui all’elenco prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso percentuale offerto dalla stessa in sede di gara pari al % ( per cento), I.V.A. esclusa.
2. Gli importi di cui sopra dovranno intendersi integralmente remunerativi di ogni onere e prestazione, direttamente o indirettamente, connessa all’affidamento dell’appalto; pertanto la Contraente, con la corresponsione degli stessi, non avrà null'altro a che pretendere dalla Committente tenendola indenne da qualsiasi pretesa, anche da parte di terzi.
3. Al pagamento si provvederà a 60 (sessanta) gg. d.f.f.m. (data fattura fine mese) previa acquisizione del D.U.R.C. regolare, previa verifica positiva dell’effettività delle prestazioni effettuate.
4. La Committente, al fine di garantirsi sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti alla Contraente cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione delle forniture, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
5. In caso di contestazioni, la Committente si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto fino all'accettazione bilaterale delle risultanze periziali ed al raggiungimento di un accordo.
6. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata mediante lettera raccomandata A/R, alla stazione appaltante.
7. Tutte le fatture, con l'indicazione del numero, della data dell'ordinazione e del numero dell'Ordine di Fornitura, e delle modalità di pagamento dovranno essere intestate a: ACQUALATINA S.p.A. - Xxxxx
X.X. Xxxxx, xxx - 00000 Xxxxxx.
Art. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.
2. In applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 la Contraente deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge dovrà essere riportato il seguente Codice CIG 72761103EB.
3. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve essere previsto a pena di nullità un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. .
4. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Committente, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di risolvere l’accordo quadro e di procedere all’esecuzione d’ufficio del medesimo qualora le transazioni non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, nel rispetto dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
Art. 9 - SOSPENSIONE
1. In nessun caso la fornitura oggetto del presente contratto potrà essere sospeso dalla Contraente, in virtù di quanto disposto all’art. 12 del capitolato speciale di appalto parte normativa.
Art. 10 – PENALI
1. La Contraente, qualora non si attenga agli obblighi di cui al capitolato speciale di appalto tecnico prestazionale, in quanto non effettui in parte o totalmente le prestazioni stabilite, può essere assoggettata, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, alle penali di cui al presente articolo.
2. Il personale di Acqualatina, addetto al controllo segnalerà su apposito modulo l’eventuale inadempienza constatata. Qualora siano rilevate 3 (tre) inadempienze nel periodo continuativo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, sarà facoltà di Acqualatina risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Acqualatina ha inoltre facoltà di risolvere il contratto qualora la Contraente si renda colpevole di atti di grave negligenza e/o di frode nei confronti dell’Acqualatina S.p.A. e/o di terzi. Resta stabilito che la Contraente risponderà degli oneri e dei danni economici che potessero derivare a Acqualatina S.p.A. dalla stipulazione di un nuovo contratto d’appalto, dall’esecuzione diretta delle prestazioni e dalla rescissione dello stesso, non pretendendo nessun tipo di indennizzo in tal senso.
3. E’ fatta salva la facoltà di Acqualatina S.p.A. di poter utilizzare ulteriori ditte, a propria discrezione, per l’esecuzione dell’intervento oggetto del presente appalto, rimettendo l’onere economico alla ditta inadempiente per la porzione eccedente ai prezzi indicati nel presente capitolato.
4. La facoltà di cui al precedente comma si può concretizzare in particolare nei seguenti casi:
• Incapacità tecnica della Contraente ad eseguire le prestazioni secondo le metodologie di intervento richieste dalla D.L;
• Superamento del tempo massimo per l’avvio dell’intervento richiesto;
• Impossibilità manifesta della Contraente ad eseguire le prestazioni ordinate.
5. In caso di inadempimento occasionale della Contraente al fabbisogno, sarà applicata una penale, per ogni singola inadempienza, pari a € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00).
6. In caso di intervento non tempestivo rispetto a quanto indicato dal Direttore dell’Esecuzione nell’OdF la Contraente sarà tenuta a pagare una penale giornaliera pari ad € 15,00 (Euro quindici/00) per i primi 20 giorni di ritardo e una penale giornaliera di € 20,00 (Euro venti/00) dal 21° giorno in poi, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Committente per la mancata consegna.
7. Qualora il ritardo nella consegna superi i 40 giorni naturali e consecutivi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di liberarsi da ogni obbligo d’acquisto e di incamerare la cauzione definitiva.
8. In caso di mancato rispetto delle caratteristiche qualitative stabilite nel capitolato speciale d’appalto la Contraente sarà tenuta al pagamento di una penale di Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni requisito tecnico difforme.
9. La reiterata fornitura di prodotto non conforme, oltre all’applicazione delle penali sopraddette, potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto e l’incameramento della cauzione prestata a garanzia del contratto.
10. In caso di disservizio conseguente al mancato intervento della Contraente nei tempi previsti, potrà essere annullato il compenso spettante per tale tipo di prestazione e tutti i danni derivanti da tale inadempienza potranno essere addebitati a totale carico della stessa. L’inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo costituirà inadempienza contrattuale grave, anche ai fini della risoluzione d’ufficio dello stesso. La contestazione di tale circostanza dovrà avvenire mediante mail o fax.
11. Qualora l’importo complessivo delle penali applicate alla Contraente superi il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, la Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, addebitando alla Contraente gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione stessa.
12. Restano naturalmente ferme le ulteriori disposizioni e ipotesi di applicazione delle penali previste da la capitolato speciale tecnico prestazionale e da quello normativo.
Art. 11 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
1. La Contraente ha costituito una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante polizza n.
rilasciata da (cfr. Allegato
), in virtù di quanto disposto dal capitolato speciale di appalto.
2. La Contrante ha costituito una polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto mediante polizza n. rilasciata da
(cfr. Allegato ), in virtù di quanto disposto dal capitolato speciale di appalto.
Art. 12 – SUBAPPALTO
1. Si richiama integralmente l’art. 15 del capitolato speciale di appalto normativo.
2. La contraente si è riservata di subappaltare
.
Art. 13 - CESSIONE DEL CREDITO E/O DEL CONTRATTO
1. E’ esclusa qualunque cessione in tutto o in parte del contratto.
2. L’eventuale cessione ad altri soggetti del credito vantato da parte della Contraente nei confronti della Committente è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14 - OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE
1. La Contraente è tenuta a osservare integralmente quanto previsto dal capitolato speciale di appalto.
2. Nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, la Contraente si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in materia di protezione dell’impiego e condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del relativo contratto. La Contraente dovrà precisare che nel redigere l’offerta abbia tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
3. In caso di inottemperanza degli obblighi nel presente articolo, accertati dalla Committente o segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, sarà notificata al Contraente l’inadempienza accertata, provvedendo a una ritenuta sui pagamenti. La ritenuta sarà dello 0,5% sull’importo delle fatture emesse, se l’appalto è in corso di esecuzione, ovvero si potrà provvedere alla sospensione del pagamento del saldo, se l’appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento al Contraente delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dall’Ispettorato del Lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Contraente non potrà opporre eccezioni alla Committente, né avrà titolo al risarcimento di danni. La Committente disporrà il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti Assicurativi che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. La Contraente si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante l’appalto, in materia di assunzione della mano d’opera in genere. Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico del Contraente e si intendono compensati, quali oneri di contratto, nell’importo contrattuale.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Committente effettuerà una trattenuta del 10% (dieci per cento) sui pagamenti in acconto, se il contratto di appalto è ancora in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se lo stesso è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Art. 15 – ANTIMAFIA
1. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l’Appaltatore prende atto che l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata dell’appalto.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l’affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso.
2. L’Appaltatore si impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:
• eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi
successivamente alla stipula del contratto nei riguardi della Società stessa ovvero dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;
• ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;
• ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini dell’art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;
• ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia, anche ove intervenuta successivamente alla stipula del contratto.
3. L’Appaltatore rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo prende atto che, ove nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provvedimenti interdittivi prevista dalla disciplina antimafia, il contratto di appalto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. L’Appaltatore, i subappaltatori e comunque tutti gli operatori economici che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione delle attività oggetto del presente appalto prendono atto del Protocollo di legalità stipulato da Acqualatina SpA e dalla Prefettura di Latina e si impegnano al suo integrale rispetto.
5. In particolare, la Contraente:
a) si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dal contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 cc ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;
b) si impegna a fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi alle società ed alle imprese sub-contraenti e sub – affidatarie interessate a qualunque titolo all’esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo, pena l’applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto o subcontratto o sub-affidamento;
c) dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al sub contratto o sub affidamento, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub contratto o sub affidamento, informazioni interdittive di cui all’art. 91 D.Lgs 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni al Prefetto sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo delle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile;
d) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
e) dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Acqualatina SpA e la Prefettura – UTG di Latina in data 12 aprile 2017.
Art. 16 – CONTROVERSIE
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l’esecuzione delle obbligazioni, comunque assunte con il presente atto. Le parti si impegnano ad esprimere, con la migliore volontà, ogni tentativo di amichevole composizione. Ogni controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia in corso d’opera che al termine della fornitura, con l’esclusione della competenza arbitrale, sarà di competenza esclusiva del Foro di Latina.
Art. 17 – RISOLUZIONE E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO
1. La Committente è in facoltà di risolvere il Contratto, anche parzialmente, in caso di grave inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso.
2. Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque la Contraente, anche se le stesse derivino da fatti dolosi o colposi di terzi, della cui opera si avvalga per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. Non appena venga a conoscenza di una violazione del tipo suddetto, il Committente provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Appaltatore, a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero via pec.
4. La Contraente, entro 15 (quindici giorni) dalla ricezione della lettera di contestazione, potrà addurre le giustificazioni che riterrà opportune o, qualora possibile, eliminare le cause dell'addebito contestato. La Committente si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere in merito alla prosecuzione o risoluzione, anche parziale, del Contratto.
5. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale ed anticipata del Contratto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora e, senza che nulla possa pretendere la Contraente per tale decisione, oltre che negli altri casi previsti dalla disciplina vigente, dal capitolato o dal presente contratto, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti inadempimenti della Contraente o accadimenti:
• cumulo da parte della Contraente di una somma di penalità superiore al 10% dell'importo del Contratto;
• qualora nei confronti della Contraente sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Contratto;
• qualora nei confronti della Contraente sia intervenuta un'informativa prefettizia ai sensi della vigente disciplina antimafia;
• qualora nei confronti della Contraente sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettere a), b) e c) del d.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231;
• qualora nei confronti della Contraente sia stata accertata la grave
inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e di tutela ambientale;
• quando il documento di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti e assegnazione alla Contraente di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
• quando la Committente accerti che comportamenti della Contraente concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
• qualora vengano accertate violazioni agli obblighi stabiliti dal Protocollo di Legalità sottoscritto tra Acqualatina e la Prefettura di Latina in data 12 aprile 2017;
• qualora, da evidenze consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l’impresa aggiudicatrice;
• ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
• inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione delle prestazioni riguardo ai tempi di esecuzione o, quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
• perdita dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara;
• mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
• affidamento, senza previa autorizzazione della Committente, in subappalto o a cottimo di tutto o parte del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;
• violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico della Stazione Appaltante;
• mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati.
6. Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da altra impresa, in danno della Contraente inadempiente, alla quale è addebitato il maggior costo
sostenuto dal Committente rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.
7. In tutti i casi di risoluzione del contratto la Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti alla Committente dallo scioglimento del contratto, ivi compresi gli oneri sostenuti per affidare le prestazioni ad altre imprese, e gli eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti subiti.
Art. 18 –RECESSO
La Committente è in facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso non inferiore a 60 giorni (sessanta giorni), senza che, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ., la Contraente abbia nulla a che pretendere ad alcun titolo, eccetto il pagamento delle prestazioni già regolarmente effettuate.
Art. 19 - REVISIONE PREZZI
1. La fornitura sarà soggetto a revisione annuale del prezzo, secondo quanto stabilito dal presente articolo. Il meccanismo di revisione troverà applicazione decorso un anno dalla data di sottoscrizione del contratto e per ogni successiva annualità.
2. I corrispettivi saranno, dunque, adeguati annualmente con riferimento alla variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al 1° dicembre dell'anno precedente, nel caso di variazioni superiori al 10% (dieci per cento) e per la sola variazione eccedente il 10% (dieci per cento) medesimo. Nulla sarà dovuto nel caso di variazione contenuta entro il limite del 10% (dieci per cento).
3. E’ escluso ogni altro meccanismo di revisione o adeguamento del corrispettivo contrattuale.
Art. 20 – RISERVATEZZA
1. Ove la Contraente dovesse svolgere per conto della Committente un’attività che comporta il trattamento dei dati dei clienti della committente (i “Dati Personali”), si applica il presente articolo in tema di adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di privacy.
2. La Committente, ai sensi delle definizioni di cui all’art. 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 nominerà la Contraente, fino a revoca, responsabile del trattamento dei Dati Personali che saranno comunicati a
quest’ultimo da Acqualatina S.p.A. ai fini dello svolgimento delle prestazioni oggetto di gara, affidandole le incombenze e le responsabilità di cui all’art. 29 del D.Lgs.n. 196/2003, dopo aver appurato l’idoneità della Contraente con riguardo alle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità richieste dal D.Lgs. n. 196/2003 per la tutela dei dati personali oggetto del trattamento.
3. Dalla sottoscrizione del contratto di appalto la Contraente accetterà la nomina e confermerà la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assumerà in relazione al dettato del Decreto Legislativo sopra indicato e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni impartite dalla Committente nel pieno rispetto di quanto imposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003.
4. La Contraente si impegnerà, nel minimo tempo ragionevolmente necessario e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla firma del contratto di appalto, a impartire per iscritto agli incaricati (ex art. 30 D.Lgs. n. 196/2003) istruzioni in merito alle operazioni di raccolta e trattamento dati ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.
Come prevede l’art. 29 comma 4 del D.Lgs. n. 196/2003, le prescrizioni di raccolta e trattamento cui deve attenersi il Responsabile sono di seguito elencate. Il responsabile del trattamento dei dati personali deve:
• svolgere le operazioni di trattamento dei Dati Personali unicamente nell’ambito delle attività necessarie all’adempimento delle obbligazioni a carico del contraente e allo svolgimento delle prestazioni oggetto del cotnratto;
• rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l’integrità e la completezza dei dati trattati, secondo quanto disposto in materia dalla Legge e dalle successive modificazioni ed integrazioni;
• individuare e dare istruzioni scritte ai propri incaricati del trattamento, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003;
• fornire ad Acqualatina S.p.A. il supporto necessario in caso di richieste di informazioni o effettuazione di controlli e accessi da parte dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
• su istanza di Acqualatina S.p.A. in questo senso, rispondere prontamente alle richieste degli interessati, in esecuzione di quanto disposto dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003;
• informare prontamente la Committente di tutte le questioni rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 (ad esempio, richieste del Garante, esiti delle ispezioni delle Autorità, richieste degli interessati), nonché rivolgersi ad
Acqualatina S.p.A. in caso di dubbi motivati inerenti il trattamento dei Dati Personali;
• conservare i Dati Personali a disposizione della Committente per 6 (sei) mesi dalla cessazione del contratto provvedendo, alla scadenza, alla loro distruzione.
Art. 21 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI APPALTO
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo:
• l’offerta economica presentata in sede di gara dalla Contraente
(Allegato );
• il capitolato speciale d’appalto tecnico prestazionale (Allegato
);
• il capitolato speciale d’appalto normativo (Allegato );
• l’elenco prezzi (Allegato );
• la garanzia definitiva (Allegato ) e la polizza di cui al precedente art. 11 (Allegato ).
Art. 22 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016.
Art. 23 - SPESE DEL CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico della Contraente.
2. Sono altresì a carico della Contraente tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell’accordo quadro.
Art. 24 – CONDIZIONE RISOLUTIVA
1. Il presente contratto è risolutivamente condizionato all’eventuale emanazione di un provvedimento giurisdizionale definitivo che, a seguito di impugnazione della procedura di gara per la selezione della Contraente, dichiari l’illegittimità dell’aggiudicazione alla Contraente medesima.
2. In tal caso, il rapporto sarà sciolto all’esito dell’avvio della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario e la Contraente non avrà diritto di
pretendere alcunché anche per indennizzi e danni, al di fuori di quanto gli spetti per i lavori sino ad allora resi.
3. La Committente adotta il modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal D.Lgs. 231/2001. Tale modello è disponibile sul sito di xxx.xxxxxxxxxxx.xx; la Contraente con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di averne preso visione e di adeguarsi al modello.
4. La Contraente dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato dalla committente e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dal Codice Etico stesso, redatto ai fini del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La contraente prende altresì atto che l’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001 e del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale la Committente sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice civile.
Art. 25 – NORME DI CHIUSURA
1. Ogni diritto della Contraente nascente dal presente contratto, decadrà con la risoluzione o la decadenza della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 3, 2° comma, Titolo I della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.
2. La Committente adotta un sistema di gestione qualità ed ambiente secondo le norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. La politica qualità ed ambiente della Committente è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx. La Contraente con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di averne preso visione e di ispirarsi e condividerne i contenuti.
Fatto in duplice copia, su fogli n. 17 (diciassette).
Letto, confermato e sottoscritto
Xxxxxx, xx / /
/ /
, xx
XXXXXXXXXXX S.p.A.
CONTRAENTE
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le clausole di cui ai punti: 2. Durata ed Importo del contratto – 5. Modalità di esecuzione delle prestazioni – 6. Oneri e Obblighi della Contraente – 7. Modalità di fatturazione e pagamenti – 9. Sospensione–
10. Penali – 14. Obblighi della Contraente verso il personale dipendente –
16. Controversie – 17. Risoluzione e prosecuzione del contratto – 18. Recesso – 19. Revisione prezzi – 20. Riservatezza - 23. Spese dell’accordo quadro, imposte, tasse e trattamento fiscale – 24. Condizione risolutiva –
25. Norme di Chiusura.
Letto, confermato e sottoscritto.
, lì / /
CONTRAENTE