ACCORDO DECENTRATO DI ENTE SU:
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
ACCORDO DECENTRATO DI ENTE SU:
"Anticipazioni sull’ Indennità di anzianità/Trattamento Fine Rapporto (TFR)"
Considerato che l’INFN eroga l’indennità di anzianità ex art. 13 L. 70/1975 per gli assunti entro il 31.12.2000, e il TFR per quelli assunti dal 1.1.2001 (di seguito indennità);
visto l’art. 1, commi 6 e 8, del DPCM 20.12.1999 (intitolato“TFR e istituzione fondi pensione dei pubblici dipendenti”) secondo il quale il TFR deve essere accantonato e “per i dipendenti ..degli enti di ricerca…per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio” .. “resta a totale carico degli enti medesimi ai quali è affidata la gestione di tali trattamento”.
considerato che l’Istituto, fino al 31 dicembre 1993, ha finanziato il debito maturato verso i dipendenti, per TFR, mediante il versamento di un premio per una polizza collettiva aperta presso INA-Assitalia, e, successivamente a tale data ha provveduto a impegnare le quote annualmente maturate dai dipendenti, iscrivendole nel Conto di Bilancio fra i Residui Passivi e nello Stato Patrimoniale fra le Passività;
ritenuto opportuno adottare in via transitoria, in attesa della disciplina di comparto sulle anticipazioni e considerato che la gestione di tali indennità è comunque affidata all’INFN, una disciplina sulle anticipazioni delle indennità di cui al primo capoverso;
ritenuto di finanziare tale accordo attraverso la costituzione di un fondo alimentato da una percentuale della quota annuale che adegua il fondo per l'Indennità di anzianità o voci similari rilevato fra i residui passivi del Rendiconto finanziario dell’Istituto.
considerato che per i dipendenti per i quali e' stata aperta una posizione assicurativa in forza della polizza collettiva il finanziamento dell'anticipazione e' ottenuto, anche parzialmente, attraverso la liquidazione del relativo premio,
tutto quanto sopra premesso,
LE PARTI CONCORDANO:
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente accordo definisce le condizioni ed i criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione sul TFR presentate dai dipendenti in servizio.
2. Le anticipazioni concesse sulla base di tale accordo sostituiscono, quale forma di beneficio verso i dipendenti, i prestiti precedentemente concessi a norma dell'art. 59 D.P.R. n. 509/1979, dell'art. 28 del D.P.R. n. 346/1983, dell'art. 24 del D.P.R. n. 171/1991 e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.
Art. 2 – Condizioni per la concessione dell’anticipazione
1. Può chiedere l’anticipazione il dipendente, in costanza di rapporto di lavoro, con almeno 8 anni di servizio effettivo presso l’Istituto stesso alla data di presentazione della domanda, per un importo complessivo non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, ad esclusione della parte dell’indennità già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato. Nel caso di cessione del rapporto di lavoro o di trasferimento vengono computati i periodi di servizio prestati o in precedenza a condizione che sia stata trasferita all’INFN la quota di indennità maturata presso l’ente originario.
2. Le richieste sono soddisfatte entro i limiti del 25% degli aventi titolo e, comunque, del 10% del numero totale dei dipendenti. A tal fine si considerano i dipendenti in servizio al 1 gennaio di ciascun anno.
3. Entro i limiti sopra riferiti, il 25% di tutte le anticipazioni annue concedibili è riservato a soddisfare le richieste relative alle spese sanitarie; l’utilizzazione deal riserva è resa disponibile per le altre motivazioni per le quali è prevista l’anticipazione, quando entro il 15 dicembre di ciascun anno non ne è stata chiesta l’utilizzazione.
4. Le anticipazioni sono concesse secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda e fino ad esaurimento del contingente numerico. Le domande non soddisfatte per esaurimento del contingente annuale vengono inserite nel contingente dell’anno successivo e definite con priorità rispetto quelle presentate in tale anno.
Art. 3 – Eventi per i quali può essere chiesta l’anticipazione
1. La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:
a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per sé o familiari conviventi;
b) acquisto, costruzione, assegnazione in cooperativa o riscatto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
c) spese per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria della prima casa di abitazione;
d) estinzione della cessione del quinto dello stipendio del dipendente o dei mutui edilizi non agevolati per uso di prima abitazione del dipendente e dei familiari conviventi;
e) risarcimento di danni causati a terzi dal dipendente;
f) altri eventi straordinari ed eccezionali che incidano sul bilancio familiare.
Art. 4 – Modalità per la presentazione delle domande
1. Le domande di anticipazione, da inoltrare alla Direzione Affari del Personale - Amministrazione Centrale dell'I.N.F.N., devono essere redatte su apposito modulo predisposto dall'Istituto e disponibile nella pagina web xx.xxxx.xx/xxxxxxxxx.
2. Il dipendente deve comprovare, pena la nullità della richiesta, l'evento per cui richiede il prestito, allegando alla domanda idonea documentazione giustificativa. In particolare:
- per le spese relative alla lett.a): preventivi redatti da presidi sanitari prescelti per la cura o l’intervento, nonché spese complementari essenziali;
- per le spese relative alla lett. b): atto preliminare di compravendita o dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti la prenotazione dell’alloggio su terreno concesso o acquisito a fini edilizi con l’entità dell’importo richiesto; lettera di accettazione della domanda di riscatto dell’alloggio; ovvero copia atto acquisto terreno insieme a licenza edilizia e preventivo di spesa sottoscritto da professionista abilitato
- per le spese di cui alla lett. c): preventivo redatto dall’impresa appaltatrice insieme alla comunicazione per la concessione degli sgravi fiscali;
- per le spese di cui alla lett. d): atto di concessione del mutuo o della cessione del quinto;
- per le spese di cui alla lett. e): sentenza con formula esecutiva di condanna al risarcimento danni;
- per le spese di cui alla lett. f): ogni documentazione ritenuta utile dal richiedente in relazione alla natura dell’evento per il quale si chiede l’anticipazione.
3. Ciascuna domanda sarà esaminata entro trenta giorni dal suo ricevimento se completa di tutta la documentazione. Entro il medesimo termine l’Ufficio competente comunica l’eventuale carenza della documentazione. Il termine di 30 giorni per completare l’esame decorre dal ricevimento della documentazione mancante.
Art. 5 – Revoca dell’anticipazione e restituzione delle somme
1. L'Istituto entro dodici mesi dall’erogazione dell’anticipazione si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, anche dopo l'erogazione dell’anticipazione, ogni ulteriore documentazione atta a comprovare l'evento e la spesa effettivamente sostenuta. Qualora non si ottemperi a quanto richiesto dall'Istituto, nei modi e tempi stabiliti dall'Istituto stesso, la somma anticipata dovrà essere restituita.
2. Qualora si accerti che l’anticipazione è stata concessa sulla base di dichiarazioni risultate false o infedeli, oppure su circostanze che non si sono poi verificate entro sei mesi dalla data della richiesta di anticipazione, salva ogni ulteriore responsabilità del dipendente, si procederà all'immediata revoca dell’anticipazione da parte dell'Istituto; conseguentemente l'interessato sarà tenuto a restituire nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della richiesta da parte dell'Istituto, le somme percepite al lordo dell’imposta già versata.
Art. 6 – Trasformazione dell’anticipazione in prestito
1. A richiesta del dipendente, l’anticipazione erogata può essere convertita in prestito con durata fino a 10 anni, restituibile in rate mensili mediante trattenuta sullo stipendio.
2. Sul capitale residuo è applicato un interesse anticipato pari all’Euribor 360 a 12 mesi + 3%, rilevato il primo giorno lavorativo di ogni anno e addebitato con la trattenuta mensile.
3. Alla data di conversione dell’anticipazione in prestito, l’importo oggetto di conversione è nuovamente accantonato nell’apposito capitolo di bilancio ed è rivalutato secondo le regole del TFR.
Art. 7 – Efficacia
4. Il presente accordo è portato all’approvazione del Dipartimento della Funzione Pubblica subordinatamente alla quale entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'INFN.