MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO N. 2014/___________
(da citare in tutta la corrispondenza)
DRAFT
L’Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentate Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
[nome ufficiale per esteso dell’Istituto di appartenenza e Xxxxxx Xxxxxxx, se richiesto]
[indirizzo ufficiale per esteso]
in seguito denominato “l’Istituto”, rappresentato da:
[nome, cognome, funzione del rappresentante legale]
da una parte, e
[Sig./Sig.ra nome e cognome]
[CODICE FISCALE]
[Data di nascita]
[Sesso] M/F
[Nazionalità]
[indirizzo per esteso]
[indirizzo di posta elettronica]
[telefono]
[Anno Accademico]
[Ciclo di Studi] I Ciclo/II Ciclo/III Ciclo/Ciclo breve
[Titolo di studio presso l’Istituto di appartenenza]
[Codice] Codice ISCED
[Anno di corso]
Lo studente gode di:
un contributo finanziario con fondi dell’Unione europea
una mobilità senza contributo dell’Unione europea (“zero grant”)
un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi dell’Unione europea congiuntamente ad un periodo senza contributo dell’Unione Europea (“zero grant”)
Il contributo finanziario include:
un contributo finanziario per bisogni speciali
un contributo finanziario per studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate
[Da completarsi da parte di tutti gli studenti che ricevono un contributo da fondi dell’Unione europea, ad eccezione di quelli senza contributo]:
Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo:
Nome dell’intestatario del conto (se diverso dal Beneficiario):
Nome della Banca:
Numero Clearing/BIC/Swift bancario:
IBAN:
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement for studies concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’Istituto ospitante e lo studente
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studente Erasmus
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al Beneficiario per intraprendere una mobilità XXXXXXX a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata) nell’ambito del Programma Erasmus+.
Il Beneficiario accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3.1. e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata) come descritto nell’Allegato I.
Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite mail.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
La mobilità
inizierà il |
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e si concluderà il |
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Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Beneficiario deve essere presente presso l’Istituto ospitante [Se il Beneficiario partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Istituto ospitante, tale periodo sarà considerato quale parte rilevante del periodo di mobilità all’estero: in tale ipotesi l’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’Istituto ospitante;] l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Beneficiario dovrà essere presente presso l’istituto ospitante.
Denominazione dell’Istituto ospitante |
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Codice ERASMUS (se del caso) |
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Paese |
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Il Beneficiario percepisce una borsa finanziata dall’Unione europea per ____ giorni.
[Se il Beneficiario:
percepisce una borsa finanziata dall’Unione europea, il numero di giorni in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
gode di una borsa finanziata dall’Unione europea congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata dall’Unione europea; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all’estero, ovvero 3 mesi in caso di studio.
infine è senza contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0].
L’intera durata del periodo di mobilità, incluso il periodio di mobilità eventualmente già effettuato all’estero nell’ambito del Lifelong Learning Programme, non potrà essere superiore a 12 mesi per ciclo di studio.
Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine della mobilità stessa.
L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Transcript of Records) (o qualunque altra dichiarazione allegata a tali documenti) dovranno debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
Il contributo dell’Unione europea per la mobilità è pari a Euro _____ corrispondente ad Euro _______________ per 30 giorni
L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità come specificati nell’Articolo 2.3, moltiplicato per l’importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.
Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Beneficiario.
Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Beneficiario è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento incluse le entrate/compensi che il Beneficiario potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché il Beneficiario svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Beneficiario non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi dell’Unione europea quando il Beneficiario non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’Istituto di appartenenza e accettato dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo da entrambe le parti, e comunque non oltre la data di inizio del periodo di mobilità o a seguito di ricevuta di conferma dell’arrivo, il Beneficiario riceve un prefinanziamento rappresentante [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell’ammontare del contributo specificato nell’Articolo 3. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Beneficiario invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza.
Se il pagamento di cui all’Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo, l’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Beneficiario per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.
ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
5.1 Il Beneficiario dovrà avere una adeguata copertura assicurativa [L’Istituto dovrà aggiungere al presente Accordo una clausola specifica affinché gli studenti siano chiaramente informati riguardo le coperture assicurative; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto raccomandato. I contratti obbligatori di assicurazione dovranno riportare il contraente della stessa (Istituto di appartenenza o il Beneficiario;). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate: il numero/codice dell’ assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante].
Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla copertura assicurativa sanitaria [per studio e traineeship]. Solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In questo caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza dello studente garantire che lo studente sia informato dei requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.
Il presente Accordo riporterà i termini di sottoscrizione dell’assicurazione di responsabilità civile. Un’assicurazione di responsabilità civile copre i danni causati dallo studente durante il suo soggiorno all'estero (sia che lo studente si trovi al lavoro o meno). Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all’assicurazione di responsabilità civile; i tirocinanti, pertanto, potrebbero correre il rischio di non essere coperti. È perciò responsabilità dell'Istituto di appartenenza controllare che vi sia un’assicurazione di responsabilità civile che copra, in modo vincolante, almeno i danni provocati dallo studente tirocinante sul posto di lavoro. L’Allegato I esplicita con chiarezza se tale assicurazione è garantita dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui la normativa nazionale del Paese ospitante non preveda obbligatoriamente la suddetta copertura, non sarà possibile imporla all’Impresa ospitante.
Il presente Accordo riporterà le modalità relative alla copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro che svolgerà lo studente (che copra almeno i danni causati allo studente sul posto di lavoro). Questa assicurazione copre i dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali incidenti sul lavoro; tuttavia, la misura in cui i tirocinanti in mobilità transnazionale sono coperti dalla stessa assicurazione, può variare nei diversi Paesi impegnati in programmi transnazionali di mobilità per l'apprendimento. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza verificare che sia stata disposta un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’Allegato I espliciterà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall’Istituto/Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui l’Istituto /Impresa ospitante non fornisca tale copertura (che non potrà essere imposta se non obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di appartenenza dovrà assicurarsi che lo studente tirocinante sia provvisto di tale copertura stipulata dall’Istituto di appartenenza (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità) o dallo stesso studente tirocinante.
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE
[Applicabile solo per le mobilità che iniziano a partire dal 1 ottobre 2014 per le lingue disponibili sul dispositivo online]
Al Beneficiario sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità se la lingua di apprendimento del periodo svolto all’estero è tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, italiano spagnolo e olandese, o ogniqualvolta sia stato così concordato con l’Istituto di appartenenza, fatta eccezione per i madrelingua. Il Beneficiario dovrà informare tempestivamente il proprio Istituto lì dove sia impossibilitato a sottoporsi alla verifica online.
[Ove applicabile] Il Beneficiario seguirà un corso di lingua [specificare la lingua] online ai fini della preparazione per il periodo di mobilità all’estero, usufruendo della licenza. Il Beneficiario dovrà informare tempestivamente il proprio Istituto nel caso in cui sia impossibilitato a seguire il corso online.
[Ove applicabile] Il pagamento dell’ultima rata del contributo finanziario è condizionato all’espletamento della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità.
ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
Il Beneficiario, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Beneficiari che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto
Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al beneficiario per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Beneficiario in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Beneficiario
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Per l’Istituto
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nome/cognome/
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nome/cognome/funzione
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Firma
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Luogo e data
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Firma
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Luogo e data
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ALLEGATO I
LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES
ALLEGATO II
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Beneficiario non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Beneficiario risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Beneficiario per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, eccetto nei casi in cui ci siano accordi differenti con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ALLEGATO III
CARTA DELLO STUDENTE XXXXXXX