ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, Segretariato Generale, Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi, Autorità di Gestione del Piano Operativo “Cultura e Turismo”, con sede in Roma, alla xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, nella persona del Dirigente xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, (nel prosieguo, anche “AdG”);
E
ACI Italia – Automobile Club d’Italia, Struttura Progetti Comunitari per Automotive e Turismo, con sede in Roma, alla xxx Xxxxxxx, 0, nella persona del Coordinatore della Struttura Progetti comunitari per Automotive e Turismo xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx (nel prosieguo, anche “ACI”);
VISTI
1. la delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 3, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e Turismo» (articolo 1, comma 703, lettera d) legge n. 190/2014”, di approvazione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo e assegnazione al Ministero medesimo, per la realizzazione dello stesso Piano Stralcio, l’importo complessivo di un miliardo di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
2. la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere
b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale sono state individuate le aree tematiche e la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, stabilendo specifiche regole di funzionamento del Fondo e individuando, tra l’altro, gli organi di attuazione e sorveglianza dei relativi piani operativi, tra cui: l’amministrazione di riferimento di ciascun Piano, un comitato con funzioni di sorveglianza e un organismo di certificazione;
3. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2016, recante “Istituzione della Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
4. la circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno 5 maggio 2017, n. 1, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, disposizioni finanziarie”;
5. il decreto dell’Autorità di Gestione pro-tempore 20 novembre 2017, rep. n. 437, di istituzione del Comitato di Sorveglianza del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020;
6. il decreto dell’Autorità di Gestione pro-tempore 6 dicembre 2017, rep. n. 510, di definizione della propria struttura organizzativa;
7. la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 100, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Integrazione piano stralcio «Cultura e Turismo» (articolo 1, comma 703, lettera d) della legge n. 190/2014)”;
8. la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 10, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo «Cultura e Turismo». Assegnazione di risorse”, che, a integrazione e rafforzamento del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 e del relativo Addendum, precedentemente approvati, rispettivamente, con le citate delibere CIPE 1° maggio 2016, n. 3 e 22 dicembre 2017,
n. 100, ha approvato il Piano Operativo “Cultura e Turismo”, sempre di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, assegnando al medesimo Piano Operativo una dotazione finanziaria di 740 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, come integrate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018);
9. la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 26, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
10. la delibera CIPE n. 26/2018 e, in particolare, (i) il punto 2.1, il quale prevede che, in relazione al profilo finanziario pluriennale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 stabilito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), esteso all’anno 2025, il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni 2014-2020 del medesimo Fondo viene fissato al citato anno 2025, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023, e che per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 2016 e (ii) il punto 2.3, il quale prevede che l’obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
11. la delibera CIPE 21 marzo 2018, n. 31, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Presa d’atto degli esiti della cabina di regia del 16 marzo 2018 relativi a piani operativi e interventi approvati con le delibere n. 10, n. 11, n. 14, n. 15 e n. 18 del 28 febbraio 2018 e al quadro di ripartizione del Fondo tra aree tematiche di interesse approvato con delibera n. 26 del 28 febbraio 2018”;
12. il “Sistema di Gestione e Controllo del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020”, approvato con nota del 1° agosto 2019, prot. n. 0012814, dal Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) istituito presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014;
13. il Piano di supporto e di rafforzamento amministrativo dell’Autorità di Gestione, adottato con decreto dell’AdG n. 145 del 7 giugno 2019;
14. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
15. il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2020, rep. n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 17 febbraio 2020 al n. 236, il quale tra l’altro individua, nell’ambito del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Servizio V – Contratti e Attuazione Programmi;
16. il decreto del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo 13 maggio 2020, rep. n. 264, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 giugno 2020 al n. 1456, di conferimento all’Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Dirigente del Servizio V (Contratti e Attuazione Programmi) nell’ambito del Segretariato Generale del medesimo Ministero;
17. il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo 30 giugno 2020, rep. n. 299, ai sensi del quale, a decorrere dalla medesima data del 30 giugno 2020: (i) il Dirigente del Servizio V (Contratti e Attuazione Programmi) nell’ambito del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo svolge le funzioni di Autorità di Gestione dei Programmi europei (PON-FESR) e di coesione (FSC) a titolarità del medesimo Ministero secondo quanto previsto dai pertinenti Regolamenti; (ii) il Direttore generale Xxxxxxxx di detto Ministero svolge le funzioni di Autorità di Certificazione dei Programmi europei (PON-FESR) e di coesione (FSC) a titolarità dello stesso Ministero secondo quanto previsto dai pertinenti Regolamenti;
PRESO ATTO CHE:
18. le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma l, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
19. gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l’azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;
20. la rilevanza di tale profilo funzionale era già stata evidenziata nel 1987 dal Consiglio di Stato – C.d.S., Ad. Gen., n. 7/87 – che aveva definito tali accordi, in quanto “...ciascuna amministrazione autolimita ... la propria discrezionalità in vista di ottenere che la sua competenza si sviluppi in armonia con quelle parallele”;
21. la Corte dei Conti Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Puglia, n. 244 del 21.3.2003 - ha ritenuto che “gli accordi fra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 15 della l. 241 del 1990 costituiscono lo strumento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e, pertanto, per comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice”;
22. la collaborazione tra enti pubblici ex art. 15 della legge n. 241/ 1990 consiste in un’effettiva condivisione di compiti, obiettivi e responsabilità per garantire l'adempimento di funzioni pubbliche comuni, deputate per legge, atteso che svolgono segmenti di attività amministrativa coincidenti e perseguono il medesimo obiettivo, svolto esclusivamente da autorità pubbliche, con un'attività espletata essenzialmente per le stesse autorità pubbliche coinvolte (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3861 del 13 settembre 2016);
PRESO ATTO, inoltre, CHE:
23. il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), all'art. 5, comma 6, con disposizione ricognitiva di un quadro normativo e giurisprudenziale già pienamente consolidato (cfr. Cons. Stato, III, n. 4631/2017, che cita le sentenze della CGUE nelle cause C- 159/11, C-564/11, C- 386/11 e C-352/12), prevede l’esclusione dall'applicazione della disciplina dei contratti pubblici degli accordi che stabiliscono o realizzano una cooperazione, tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
24. in particolare la norma sopra citata prevede che agli accordi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche non si applichino le previsioni del codice purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del venti per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
25. intanto un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
PREMESSO, inoltre, CHE:
26. l’ACI, nella qualità di ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, nel quadro dell’assetto del territorio collabora, da oltre 50 anni, con le Autorità e gli Organismi competenti all’analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio e specificamente:
a. definire l'assetto del territorio: sviluppo territoriale sostenibile mediante itinerari turistico- culturali;
b. automotive: istruzione ed educazione nel settore della mobilità;
c. sistemi e network di trasporto sostenibile;
d. promozione dello sport automobilistico;
e. utilizzo dei fondi europei;
27. l’ACI, nella seduta del 20 febbraio 2019, con delibera del Comitato esecutivo ha istituito una Struttura di missione denominata “Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo” con sede a Bruxelles, al fine di attivare le procedure di adesione ai progetti europei e le procedure di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo;
28. la predetta Struttura dell’ACI, diretta dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, giuste delibere del Comitato esecutivo del 19 febbraio 2019 e 29 aprile 2019 e lettera di incarico a firma del Segretario generale prot. DRUAG aoodir022/0004757/19 del 27giugno 2019, è preposta all’attuazione del presente accordo, in stretto raccordo con il Sig. Presidente e il Sig. Segretario generale dell’ente medesimo;
29. per quanto attiene le strategie promozionali delle risorse turistiche del Paese, a livello nazionale e internazionale e alla valorizzazione degli eventi sportivi automobilistici e del motorismo storico, l’ACI ha stipulato con l’ENIT uno specifico Protocollo d’Intesa in data 11 luglio 2019;
30. l’ACI ha già in essere molteplici accordi con pubbliche amministrazioni afferenti attività analoghe o similari a quelle oggetto del presente accordo, quali:
a. accordo stipulato il 12 novembre 2020 con il Ministero dell’istruzione per attività di formazione per le istituzioni scolastiche su sicurezza, sostenibilità della mobilità, riduzione delle incidentalità e inquinamento ambientale;
b. accordo stipulato il 14 novembre 2019 con l’Agenzia per la Coesione Territoriale per trasferimento di buone prassi, progettazione e gestione interventi per enti pubblici locali;
c. accordo stipulato il 10 ottobre 2019 con il Segretariato Generale della Difesa per la gestione di programmi e/o interventi di ricerca e studi, a valere sui fondi comunitari;
d. accordo stipulato il 7 agosto 2020 con InvestItalia, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricata di coordinare le politiche intergovernative in materia di investimenti pubblici e privati;
e. accordo stipulato il 30 gennaio 2020 con il Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET) per un programma di investimenti denominato “Progetto turismo”, che si articola sui seguenti due livelli di intervento: Progetti strategici e Turismi per una ripresa diffusa;
f. accordo stipulato il 4 dicembre 2020 con il Comando generale dei Carabinieri, che definisce cinque aree prevalenti di collaborazione: la promozione di iniziative a favore dei giovani in tema di diffusione della cultura della sicurezza stradale, da veicolare anche tramite social network; la realizzazione di corsi, stage e giornate di sensibilizzazione per la formazione alla guida sicura; l’organizzazione di conferenze e incontri su tematiche di interesse comune con finalità educative e divulgative; l’analisi e lo studio dei fenomeni connessi alla mobilità stradale; l’utilizzo dei fondi strutturali ed europei;
VISTA
31. la nota prot. MiBACT|MIBACT_SG_SERV V-|28/10/2020|0014161-Pdi del 28 ottobre 2020;
32. la nota prot. 75/ACI/BRUX del 3 novembre 2020 con cui l’ACI ha riscontrato a mezzo pec positivamente la richiesta dell’AdG;
33. la nota prot. n. 85/ACI/BRUX del 31 dicembre 2020 con cui l’ACI ha confermato di svolgere sul mercato aperto meno del venti per cento delle attività oggetto del presente accordo;
RITENUTA
34. l’opportunità, stante la convergenza di obiettivi strategici e specifici e la presenza capillare dell’ACI sull’intero territorio nazionale, di attivare una collaborazione tra l’AdG e l’ACI per garantire massima efficienza e efficacia alle attività di cui ai seguenti interventi del Piano Operativo “Cultura e Turismo”, alla cui attuazione è stata delegata con nota prot. n. 10122-P del 22.7.2020 la Direzione Generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (nel prosieguo, anche “DG Turismo”):
a. intervento I Cammini Religiosi di san Xxxxxxxxx, San Benedetto e Santa Scolastica
(scheda intervento 31);
b. intervento Via Francigena (scheda intervento 33);
c. intervento Grandi destinazioni per un turismo sostenibile (scheda intervento 51);
d. intervento Montagna Italia (scheda intervento 52);
e. intervento Grande progetto destinazione SUD (scheda intervento 53);
f. intervento Dashboard turismo (scheda intervento 54);
g. intervento Wifi Italia (scheda intervento 55);
h. intervento Italia Destination management System (scheda intervento 56);
i. intervento Bando Borghi e valorizzazione dei borghi italiani;
35. l’integrazione degli obiettivi generali e specifici perseguiti attraverso i citati interventi del Piano Operativo “Cultura e Turismo” con gli obiettivi generali e specifici propri dell’ACI e, in particolare, con gli obiettivi di valorizzazione e promozione turistica dei territori da quest’ultima già perseguiti in conformità alle previsioni di legge e statutarie;
36. la sussistenza dei presupposti legittimanti la collaborazione tra l’AdG e l’ACI sia ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 che ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
SI CONVIENE
ART. 1
(Premessa)
1. La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2
(Oggetto dell’accordo)
1. Con il presente accordo l’AdG e l’ACI instaurano un rapporto di collaborazione per lo svolgimento in comune delle attività dettagliate nel successivo capoverso nell’ambito dei seguenti interventi del Piano Operativo “Cultura e Turismo”:
a. intervento I Cammini Religiosi di san Xxxxxxxxx, San Benedetto e Santa Scolastica (scheda intervento 31);
b. intervento Via Francigena (scheda intervento 33);
c. intervento Grandi destinazioni per un turismo sostenibile (scheda intervento 51);
d. intervento Montagna Italia (scheda intervento 52);
e. intervento Grande progetto destinazione SUD (scheda intervento 53);
f. intervento Dashboard turismo (scheda intervento 54);
g. intervento Wifi Italia (scheda intervento 55);
h. intervento Italia Destination management System (scheda intervento 56);
i. intervento Bando Borghi e valorizzazione dei borghi italiani;
2. Le attività oggetto del presente accordo avranno a oggetto e si articoleranno in rispondenza alle seguenti azioni:
Azione A
A.1 – Collaborazione nel supporto strategico e operativo all’AdG e agli altri organismi di governance coinvolti nella gestione, attuazione e sorveglianza del Piano
A.1.1 – Collaborazione alla predisposizione di atti e provvedimenti, alla stipula e alla gestione dei disciplinari ed eventuali accordi/intese/protocolli con le altre amministrazioni coinvolte
Attività
1.1.1) collaborazione su tematiche specifiche relazionali che concorrono a concretizzare gli obiettivi e a sostenere la qualità degli interventi
1.1.2) collaborazione allo sviluppo di procedure di semplificazione di processi, anche mediante software
1.1.3) collaborazione alla predisposizione di accordi/protocolli/intese
Azione B
A.2 – Collaborazione all’accelerazione, verifica e valutazione del Piano
A.2.1 – Collaborazione all’avanzamento e al perfezionamento della progettazione degli interventi
Attività
2.1.1) mappatura e ricognizione degli interventi
Azione C
A.2 – Collaborazione all’accelerazione, verifica e valutazione del Piano
A.2.2 – Collaborazione all’attività di verifica e valutazione del Piano
Attività
2.2.1) Collaborazione alla definizione e accompagnamento dei processi di valutazione in itinere ed ex post della qualità ed efficacia degli interventi
2.2.2) Collaborazione alle analisi e ricerche valutative
Azione D
A.3 – Collaborazione alla pianificazione e alla realizzazione di attività di comunicazione e di informazione
A.3.1 – Collaborazione alle attività di informazione e comunicazione su web
Attività
3.1.1) Collaborazione alla progettazione di pagine web dedicate, definizione e selezione dei contenuti da pubblicare online
Azione E
A.3 – Collaborazione alla pianificazione e alla realizzazione di attività di comunicazione e di informazione
A.3.2 – Collaborazione alla produzione di materiale a stampa e audiovisivi e alla realizzazione di eventi di comunicazione e disseminazione
Attività
3.2.1) Collaborazione alla pianificazione e organizzazione e realizzazione di eventi di comunicazione
3. Fermo restando quanto previsto nel presente accordo, la collaborazione sarà puntualmente disciplinata con appositi accordi attuativi secondo le modalità di volta in volta individuate e di cui al successivo articolo 3.
ART. 3
(Accordi attuativi)
1. La collaborazione tra l’AdG e l’ACI sarà svolta in ragione e rispondenza ad appositi accordi attuativi, da definirsi di concerto tra la DG Turismo e l’ACI, nei quali saranno individuati gli obiettivi, l’oggetto, i rispettivi ruoli, le attività, le rispettive responsabilità, le figure professionali e il piano/programma di attuazione, anche temporale, nonché i termini e le condizioni del riconoscimento degli eventuali rimborsi di cui al successivo articolo 5. Tutti i predetti elementi saranno esplicitati in un allegato tecnico, definito tra la DG Turismo e l’ACI in conformità alle previsioni del presente accordo; detto allegato tecnico sarà parte integrante dell’accordo attuativo che sarà successivamente stipulato tra l’AdG e l’ACI.
2. Il responsabile scientifico per la gestione del presente accordo sarà per la DG Turismo l’arch. Xxxx Xx Xxxxxxxxx e per l’ACI il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx.
3. Per l’esecuzione di ogni accordo attuativo l’ACI nominerà un responsabile delle attività, che avrà il compito di interagire con il responsabile dell’accordo attuativo per la DG Turismo, all’uopo nominato da quest’ultima.
ART. 4
(Durata)
1. Il presente accordo avrà durata dalla data della registrazione nei modi di legge del relativo provvedimento di approvazione da parte degli organi di controllo e sino al 31 dicembre 2021 e potrà essere prorogato o rinnovato solo mediante nuovo accordo da formalizzarsi necessariamente per iscritto tra le Parti.
2. E’ espressamente riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dal presente accordo a mezzo di comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a sessanta giorni.
3. La scadenza del presente accordo, anche a seguito del recesso di cui al precedente capoverso 2, non influirà comunque sulla validità ed efficacia dei singoli accordi attuativi di cui al precedente articolo 3 già perfezionati, dei quali saranno garantiti la regolare attuazione e conclusione sino alla scadenza dagli stessi previsti.
ART. 5
(Rimborsi)
1. La collaborazione tra l’AdG e l’ACI verrà svolta a titolo non oneroso.
2. Le parti potranno comunque prevedere, nei singoli accordi attuativi di cui al precedente articolo 3 meri rimborsi spese dall’AdG a favore dell’ACI, dietro rendicontazione a costi reali, correlati
all’acquisizione, in rispondenza alle pertinenti disposizioni di legge, ivi comprese le disposizioni in materia di contratti pubblici e selezione di personale esterno alla pubblica amministrazione, di:
a) attività di consulenza o di collaborazione espletate da personale non dipendente dell’ACI, ivi comprese spese di trasferta; il tutto in rispondenza a parametri e massimali di costo la cui congruità dovrà essere accertata in sede di definizione dell’allegato tecnico relativo a ciascun accordo attuativo;
b) servizi/forniture specifici non garantiti mediante le attrezzature e le strutture dell’ACI.
3. Ove previsto nell’allegato tecnico dei singoli accordi attuativi, potranno essere ammessi a rimborso, sempre dietro rendicontazione a costi reali, anche i costi del personale dipendente dell’ACI, sempreché dedicato allo svolgimento di attività previste nei singoli accordi attuativi diverse da quelle di cui al periodo successivo del presente capoverso e, comunque, in misura non eccedente il 50% del relativo costo lordo orario.
In ogni caso, non potrà essere richiesto e ammesso a rimborso il costo (i) del personale, sia dipendente che non dipendente dell’ACI, dedicato allo svolgimento di attività di gestione amministrativa del presente accordo, degli accordi attuativi e/o delle attività in questi ultimi previste, ivi compresa l’attività di rendicontazione dei costi da richiedere a rimborso, nonché (ii) del personale, sia dipendente che non dipendente dell’ACI, dedicato allo svolgimento di attività di gestione amministrativa delle procedure e degli atti di acquisizione e di verifica delle attività e dei servizi/forniture di cui alle lettere a) e b) del precedente capoverso 2 e di selezione e gestione del personale dipendente dell’ACI da dedicare allo svolgimento delle attività previste dai singoli accordi attuativi. Potranno viceversa essere ammessi a rimborso i costi per spese generali, da quantificarsi nella misura massima del 10% dell’importo complessivo dei costi ammessi a rimborso di cui alla lettera a) del precedente capoverso 2 e del personale dipendente dell’ACI di cui al primo periodo del presente capoverso.
4. In nessun caso potranno essere richieste dall’ACI o ammesse a rimborso dall’AdG ulteriori spese generali, ancorché correlate alle sedi centrale o periferiche che l’ACI dovesse mettere a disposizione della DG Turismo per e nello svolgimento delle attività di collaborazione di cui ai singoli accordi attuativi, dovendo dette spese, così come la percentuale eccedente il massimale di cui al primo periodo del precedente capoverso 3, ritenersi imputate alla copertura dei costi delle attività previste dei singoli accordi attuativi per quanto di interesse e rispondente alle finalità istituzionali comunque perseguite dello stesso ACI.
5. Ai fini del rimborso, i costi saranno rendicontati dall’ACI su base bimestrale per ciascun accordo attuativo e nel rispetto delle regole di ammissibilità previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. In particolare, per quel che concerne il personale dipendente e fermo restando il massimale di cui al precedente capoverso 3, sarà rendicontato il costo aziendale effettivo delle ore/persona sostenuto per qualifica professionale quantificato sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro del comparto di riferimento (opportunamente giustificato da contratto/ordine di servizio e busta paga); il costo del personale non dipendente e i costi per servizi/forniture saranno rendicontati secondo il criterio del costo effettivamente sostenuto (opportunamente giustificato da
contratto/incarico e fattura/ricevuta debitamente quietanzata). Alla rendicontazione dei costi del personale (dipendente e non) richiesti a rimborso dovranno essere allegati i report delle attività svolte, vistati dall’ACI per validazione di quanto ivi indicato. Alla rendicontazione dei costi per servizi/forniture dovranno essere allegati i documenti contabili di autorizzazione dei pagamenti in acconto e a saldo ai fornitori in rispondenza alle pertinenti disposizioni di legge (stati avanzamenti dell’esecuzione, certificati di regolare esecuzione, …).
6. I rimborsi di cui al presente articolo, per come specificamente definiti nell’allegato tecnico dei singoli accordi attuativi, saranno disposti dall’AdG a favore dell’ACI entro sessanta giorni dalla presentazione di una relazione delle attività espletate e della relativa specifica e regolare rendicontazione, previa positiva valutazione e certificazione da parte della DG Turismo e successiva verifica della medesima AdG.
ART. 6
(Copertura assicurativa)
1. Salvo i casi di dolo o colpa grave, l’ACI è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, ivi compresi eventuali consulenti e collaboratori del medesimo Ministero, durante l’eventuale permanenza presso i locali delle sedi centrale o periferiche dell’ACI.
2. Salvo i casi di dolo o colpa grave, l’AdG è sollevata da parte sua da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell’ACI durante l’eventuale permanenza presso i locali del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo.
3. Le coperture assicurative sono garantite dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo per quanto riguarda il personale di quest’ultimo e dall’ACI per quanto riguarda il personale dell’ACI medesimo.
ART. 7
(Riservatezza)
1. L’ACI si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e da terzi che su incarico di questi ultimi o dello stesso ACI partecipino alle attività di cui al presente accordo e ai singoli accordi attuativi la massima riservatezza su qualsiasi dato e informazione confidenziali in qualsiasi modo forniti dall’AdG e dalla DG Turismo o comunque acquisiti nel corso delle attività.
ART. 8
(Utilizzo dei risultati)
1. In mancanza di altre indicazioni puntuali menzionate negli accordi attuativi di cui all’articolo 3, i risultati delle attività svolte in esecuzione del presente accordo o dei singoli accordi attuativi potranno essere utilizzati da entrambe le Parti per fini istituzionali, inclusi quelli di pubblicazione scientifica, ma salvaguardando comunque ogni informazione confidenziale riguardante l’AdG e la DG Turismo.
ART. 9
(Consenso al trattamento dei dati)
1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.
ART. 10
(Rinvio – Foro competente)
1. Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale ed eurounitaria.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo e degli accordi attuativi di cui all’articolo 3 il foro competente sarà quello di Roma.
ART. 11
(Sottoscrizione digitale)
1. Il presente accordo, compilato in forma di scrittura privata, viene sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..
Documento sottoscritto con firma digitale dall’xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Dirigente Servizio V Ufficio Contratti e Programmi del Segretariato Generale del MIBACT, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.Firmato digitalmente da
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
CN = XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X = MIBACT
C = IT
Documento sottoscritto con firma digitale dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Coordinatore della Struttura di Progetti comunitari per l’Automotive e il Turismo dell’Automobile Club d’Italia, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Firmato il 13/01/2021