Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive
Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive
pagina 2
Condizioni d’assicurazione
da pagina 3
American Express® Corporate Meeting Card
(valido dal 1o gennaio 2017)
INFORMATIVA PER GLI ASSICURATI DELLE ASSICURAZIONI COLLETTIVE
La seguente informativa per i clienti offre una panoramica dell’identità degli assicuratori e dei contenuti essenziali del contratto d’assicurazione (art. 3 cpv. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione [nel prosieguo: «LCA»]). I diritti e gli obblighi concreti delle persone assicurate si evincono dalle Condizioni d’assicurazione, da eventuali moduli di adesione o attestati d’assicurazione e dalle disposizioni legali vigenti (LCA).
1. Contraenti
Swisscard AECS GmbH, quale emittente (nel prosieguo: «emit- tente ») di carte Charge e di credito (nel prosieguo: «carta/e») ha stipulato con l’assicuratore menzionato qui di seguito un contratto di assicurazione collettiva, che alle persone assicura- te (v. cifra 2) concede nei confronti dell’assicuratore, ma non dell’emittente, il diritto a determinate prestazioni per le carte menzionate nelle Condizioni d’assicurazione (v. cifra 3). Le Condizioni d’assicurazione contengono pure le condizioni per le prestazioni di assistenza.
L’assicuratore, e quindi il soggetto che assume il rischio delle coperture descritte qui di seguito, è:
Allianz Global Assistance
AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Parigi), succursale di Walli- sellen (Svizzera), con sede nella Xxxxxxxxxxxx 0 in 8304 Walli- sellen, inoltre: «AGA» oppure «l’assicuratore»).
Nel quadro della fornitura delle proprie prestazioni l’assicura- tore ha facoltà di delegare determinati compiti a terzi fornitori di servizi.
2. Persone assicurate
Le persone assicurate si evincono dalla definizione di cui alla pagina 3 delle Condizioni d’assicurazione.
3. Rischi assicurati, estensione della copertura assi- curativa e delle prestazioni di assistenza
I rischi assicurati e l’estensione della copertura assicurativa (incl. esclusioni dalla copertura assicurativa), nonché le sin- gole prestazioni assicurate si evincono dalle Condizioni d’as- sicurazione, in particolare dalla panoramica delle prestazioni assicurate (pagina 5 ss.).
4. Come si calcola il premio?
In linea di principio debitore del premio dell’assicuratore è l’emittente delle carte, quale stipulante. Salvo accordi di tenore diverso, il premio per le assicurazioni incluse nelle carte è a ca- rico dell’emittente delle stesse. Se vengono offerte prestazioni assicurative opzionali a pagamento per il titolare della carta principale, i relativi premi per l’adesione a tali assicurazioni gli vengono comunicati esplicitamente in anticipo.
5. Quali sono i doveri e gli obblighi delle persone assicurate?
I doveri e gli obblighi sono esposti dettagliatamente nelle Con- dizioni d’assicurazione e nella LCA.
Rientra, per esempio, fra i doveri fondamentali delle persone assicurate quanto segue:
• Se si verifica un sinistro, bisogna comunicarlo immediata- mente all’assicuratore.
• Nell’eventualità di accertamenti dell’assicuratore, x.xx. in caso di sinistro, le persone assicurate devono collaborare e fornire tutta la documentazione necessaria (obbligo di col- laborazione).
• In caso di sinistro occorre adottare le misure ragionevoli atte a ridurre e accertare il danno (obbligo di riduzione del danno).
• Se del caso, il titolare della carta principale è tenuto a informa- re le altre persone assicurate (in particolare i titolari di carte supplementari), sui punti sostanziali della copertura assi- curativa e sugli obblighi in caso di sinistro, come pure sul fatto che le presenti Condizioni d’assicurazione possono essere richieste in qualsiasi momento presso la società Swisscard AECS GmbH, Xxxxxxxx 00, XX-0000 Xxxxxx, oppure consul- tate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx
6. Durata della copertura assicurativa
Di regola la copertura assicurativa sussiste finché vige un rap- porto valido con carte. Determinate disposizioni concernenti la durata della copertura assicurativa (secondo il rischio assicu- rato) sono contenute nelle Condizioni d’assicurazione.
7. Modifica dell’estensione della copertura/ delle Condizioni d’assicurazione
L’assicuratore e l’emittente possono adeguare le Condizioni d’assicurazione (ivi comprese le somme assicurate) confor- memente alle disposizioni contenute nelle CGA (si veda al riguar- do la cifra III CGA 8).
8. Informativa sul trattamento dei dati personali L’assicuratore elabora i dati ricavati dai documenti contrattuali o dall’esecuzione del contratto e li utilizza in particolare per de- terminare il premio, per l’accertamento del rischio, per la liqui- dazione dei casi assicurati, per analisi statistiche e per scopi di marketing. I dati vengono rilevati, trattati, conservati e can- cellati personalmente oppure fisicamente o elettronicamente, secondo le prescrizioni di legge. L’assicuratore può scambiare e trasmettere dati da elaborare, nella misura necessaria, con terzi direttamente coinvolti nell’esecuzione del contratto in Svizzera e all’estero, in particolare con l’emittente, coassicu- ratori e riassicuratori, fornitori di servizi, nonché società na- zionali ed estere dell’assicuratore. Inoltre, l’assicuratore può chiedere a pubblici uffici e altri terzi informazioni utili, segna- tamente sull’andamento del danno. La persona assicurata ha il diritto di chiedere all’assicuratore le informazioni previste per legge riguardo al trattamento dei dati concernenti la persona assicurata.
CONDIZIONI D’ASSICURAZIONE PER CARTE CHARGE E CARTE DI CREDITO DI SWISSCARD AECS GMBH
I. Struttura delle Condizioni/Preambolo/Definizioni
I.) A Struttura delle Condizioni
Le Condizioni d’assicurazione sono strutturate come segue:
I. Struttura delle Condizioni/Preambolo/Definizioni
II. Panoramica delle prestazioni assicurate
III. Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
IV. Condizioni particolari di assicurazione (CPA)
V. Tabella sinistri
La panoramica delle prestazioni assicurate definisce in modo esaustivo le prestazioni assicurate in caso di sinistro, a comple- mento sia delle Condizioni generali sia delle Condizioni parti- colari d’assicurazione. In caso di contraddizioni, la panoramica delle prestazioni assicurate è poziore.
Le Condizioni generali d’assicurazione trovano applicazione nel caso in cui le Condizioni particolari d’assicurazione non prevedano altre regole. Tuttavia, in caso di contraddizioni vale quanto stabilito dalle Condizioni particolari d’assicurazione.
Infine, la tabella sinistri elenca i giustificativi da inoltrare quan- do si verifica un sinistro. In caso di contraddizioni, è poziore rispetto alle Condizioni generali e particolari d’assicurazione.
I.) B Preambolo
Swisscard AECS GmbH ha stipulato con l’assicuratore un con- tratto collettivo d’assicurazione che garantisce ai titolari del- le carte e alle altre persone assicurate il diritto a determinate prestazioni, che può essere rivendicato nei confronti dell’as- sicuratore, ma non di Swisscard AECS GmbH né di terzi da essa incaricati della gestione del rapporto contrattuale. Se del caso, il titolare della carta principale è tenuto a informare le altre persone assicurate (in particolare i titolari di carte sup- plementari), sui punti sostanziali della copertura assicurativa e sugli obblighi in caso di sinistro, come pure sul fatto che le presenti Condizioni d’assicurazione possono essere richie- ste in qualsiasi momento presso la società Swisscard AECS GmbH, Xxxxxxxx 00, XX-0000 Xxxxxx, oppure consultate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx
Dopo aver preso conoscenza del diritto alla prestazione assicurata, ogni sinistro deve essere notificato subito e direttamente all’assicuratore, in caso contrario le presta- zioni dovute potrebbero subire riduzioni.
I.) C Definizioni
Nell’interesse della leggibilità si è rinunciato all’uso della dop- pia forma maschile/femminile.
Definizione dei termini menzionati nelle presenti Condi- zioni d’assicurazione:
Anticipi
Pagamento anticipato di voci del danno che non sono coperte dall’assicurazione e che la persona assicurata deve rimborsare all’assicuratore entro un mese dall’anticipazione o del ritorno nello stato di domicilio.
Assicuratore
Per tutte le prestazioni assicurate:
AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx), xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx).
Bagagli e colli personali
Sono considerati bagagli/colli personali gli oggetti portati o acquistati durante il viaggio dalla persona assicurata per uso personale e che normalmente vengono portati con sé dalla persona assicurata.
Carta
Carta Charge e/o carta di credito emessa dall’emittente.
CGA
Condizioni generali d’assicurazione valide per tutte le presta- zioni assicurative (sezione III).
Cliente aziendale
La società, l’impresa o l’associazione che ha stipulato un ac- cordo prelievo di carte o per un BTA/TCA con l’emittente e con le sue affiliate o società di partecipazione ad esso legate non- ché con tutti i successori legali.
CPA
Condizioni particolari d’assicurazione valide per alcune prestazioni assicurative (sezione IV).
Credito di viaggio
Importo per risarcire le spese di viaggio nel quadro dello scopo o delle prestazioni assicurati.
Domicilio e domicilio abituale
Luogo in cui la persona assicurata soggiorna / ha soggiornato prevalentemente nel corso di un anno civile.
Emittente
Swisscard AECS GmbH, in veste di società emittente di carte, come pure terzi da essa incaricati per la gestione della rela- zione con carte.
Estero
Tutti gli Stati, eccetto lo Stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio abituale.
Importo minimo del danno
Importo, a partire dal quale il danno è coperto dall’assicurazione.
Incaricato liquidazione sinistri
L’assicuratore menzionato nella tabella sinistri, in base al caso specifico.
Infortunio
Si ha un infortunio quando la persona assicurata subisce invo- lontariamente un danno alla salute fisica a causa dell’azione repentina e violenta di un evento esterno.
Si considerano pure infortuni le circostanze che comportano uno sforzo di intensità inusuale in seguito al quale arti o colon- na vertebrale subiscono la lussazione di un’articolazione op- pure muscoli, tendini, legamenti o capsule articolari subiscono uno stiramento o uno strappo.
Mezzi di trasporto pubblici
I seguenti mezzi di trasporto ufficialmente ammessi per il tra- sporto via di terra, acqua o aria di persone, contro pagamento e con orario predefinito: treno, tram, metropolitana, ferrovie sopraelevate, autobus, nave/battello o un aereo immatricolato per il trasporto civile, come pure taxi e vetture a noleggio, ossia automobili contro pagamento.
Non sono considerati mezzi di trasporto pubblici, ai sensi delle presenti Condizioni:
• veicoli su rotaie impiegati nei parchi di divertimento o in strutture simili;
• sciovie;
• autobus e aeromobili utilizzati per percorsi terrestri/aerei in cui il punto di partenza corrisponde a quello di arrivo;
• aeromobili il cui proprietario o titolare di un contratto leasing è anche titolare della carta;
• aeromobili a noleggio (charter, esclusi gli aerei di linea);
• veicoli spaziali, aeromobili militari o qualsiasi altro aeromobi- le il cui utilizzo richiede speciali autorizzazioni;
• altri mezzi di trasporto utilizzati principalmente a scopo abi- tativo (x.xx. navi da crociera, camper, roulotte, case galleg- gianti, ecc.).
Panne
È considerata panne qualsiasi avaria improvvisa e imprevista del veicolo assicurato in seguito a un guasto elettrico o mecca- nico, che rende impossibile o vieta a norma di legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a una panne: un difetto dei pneu- matici, la mancanza di carburante, la chiave del veicolo rimasta chiusa all’interno dello stesso o la batteria scarica. Il furto, lo smarrimento o il danneggiamento della chiave del veicolo o il rifornimento con un carburante sbagliato non sono considerati una panne.
Persona assicurata
Le persone autorizzate che viaggiano su incarico e mandato del cliente aziendale, a condizione che il conteggio delle spese di viaggio avvenga tramite una American Express Corporate Meeting Card. In aggiunta, tre persone per ciascuna persona assicurata, che la accompagnino nel viaggio di affari con l'autorizzazione del cliente aziendale, a condizione che anche il loro conteggio delle spese di viaggio avvenga tramite una American Express Corporate Meeting Card.
Persone vicine
Coniuge, partner registrato o la persona che assume tale ruo- lo, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi/nuore, cognati, nonni, abiatici e figli del partner registrato o della persona che assume tale ruolo.
Sinistro
Ogni evento che causa un danno rientrante nell’ambito di appli- cazione dell’assicurazione.
Somma d’assicurazione
Ammontare massimo della prestazione finanziaria o dell’in- dennizzo conformemente alla panoramica delle prestazioni assicurate.
Stato di domicilio
Stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio abituale.
Titolare della carta
Il titolare di una carta.
Titolare della carta principale
La persona che ha richiesto una carta principale all’emittente e che, a proprie spese e su propria responsabilità, può richiedere l’emissione di carte supplementari.
Titolare di una carta supplementare
Persona alla quale l’emittente ha rilasciato una carta supple- mentare su richiesta del titolare della carta principale.
Trasporto alternativo
Trasporto sostitutivo con i mezzi pubblici, per spostarsi dal luogo di partenza inizialmente prenotato alla destinazione ori- ginariamente prenotata.
Viaggio assicurato
Un viaggio d’affari o un viaggio privato, a condizione che i mez- zi di trasporto pubblici utilizzati dalla persona assicurata per il viaggio con l’approvazione del cliente aziendale siano stati pagati con la carta nella misura di almeno il 50% prima della partenza.
II. PANORAMICA DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE
Panoramica delle prestazioni assicurate Per ogni sinistro e persona assicurata | Somme d’assicurazione in CHF | Campo di validità geografico | |
American Express Corporate Meeting Card | |||
IV.) A | Assicurazione contro gli infortuni di viaggio* | ||
Invalidità: (proporzionale, in base al grado d’invalidità) | 350 000 | in tutto il mondo | |
Decesso: adulti e minori dai 12 anni in su | 350 000 | ||
Decesso: minori fino a 12 anni | 20 000 | ||
Decesso: minori fino a 2,5 anni | 2 500 | ||
Max. per viaggio assicurato per tutte le persone | 10 000 000 | ||
IV.) B | Assicurazione bagaglio* | ||
Bagaglio di viaggio personale per ogni viaggio assicurato | 7 500 | in tutto il mondo | |
Spese di trasporto in caso di ritrovamento dei bagagli | 1 000 | ||
IV.) C | Informazioni di viaggio & anticipi | ||
Organizzazione e mediazione (senza rimborso spese) di | |||
Informazioni di viaggio (xxxxxxx, clima, ecc.) | ✓ | in tutto il mondo | |
• Mediazione di medici, avvocati, ecc. • Sostituzione di documenti di viaggio smarriti compresi i biglietti • Trasmissione di informazioni urgenti | ✓ | ||
Trasporto a casa di cani e gatti portati in viaggio, in caso di degenza ospedaliera | ✓ | ||
Ricerca di bagagli smarriti | ✓ | ||
Anticipi | |||
per spese mediche e ospedaliere | 15 000 a prestazione | in tutto il mondo | |
per spese di avvocato e interprete | |||
in caso di cauzione penale | |||
in caso di perdita di mezzi di pagamento |
* Queste prestazioni dipendono dall’utilizzo della carta.
AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx), xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx,
Telefono x00 00 000 00 00
xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
Assicuratore:
III. CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE E INFORMATIVA PER I CLIENTI (CGA)
1 Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?
1.1 La copertura assicurativa ha inizio nel momento in cui il titolare entra in possesso della carta e viene accordata alle persone assicurate se tra il titolare della carta e l’emit- tente è effettivamente in vigore un rapporto contrattuale relativo alla carta, ai sensi delle Condizioni generali del- l’emittente stessa. In caso di sinistro, l’assicuratore può accertare presso l’emittente l’esistenza di tale rapporto.
1.2 La copertura assicurativa per le singole prestazioni può essere soggetta a limitazioni temporali. Si prega pertan- to di osservare quanto indicato nelle CPA. Se la copertu- ra assicurativa ha durata limitata, il giorno di arrivo e quello di partenza sono calcolati come un solo giorno.
1.3 La copertura assicurativa termina, in qualsiasi caso, con la fine del rapporto contrattuale legato alla carta, ai sensi delle Condizioni generali dell’emittente.
2 In quali casi non esiste alcuna copertura assicurati- va o sussiste soltanto una copertura limitata?
2.1 Pretese simili
Fatta eccezione per la prestazione in caso di decesso e di invalidità prevista dall’assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto o di altre assicurazioni infortuni a somma fissa, vale quanto segue: Se la persona assicura- ta ha diritto alle prestazioni di un altro contratto d’assi- curazione (assicurazione privata o sociale, facoltativa od obbligatoria), la copertura dell’assicuratore si limita alla parte delle prestazioni assicurate che superano quelle dell’altro contratto d’assicurazione. Complessivamente i costi sono risarciti solo una volta.
2.2 Prestazioni di terzi
Se l’assicuratore ha fornito prestazioni per un danno as- sicurato altrove, tali prestazioni vanno considerate un anticipo. Il rimborso dell’anticipo avviene mediante ces- sione all’assicuratore dei diritti della persona assicurata nei confronti dell’altro assicuratore obbligato alle presta- zioni. La cessione avviene in sostituzione del pagamento e ha effetto liberatorio per la persona assicurata.
2.3 Esclusioni
Oltre alle limitazioni e alle esclusioni fissate nelle CPA, non sussiste in linea di principio alcuna copertura assi- curativa per i danni di seguito elencati:
2.3.1 danni causati intenzionalmente dalla persona assicurata;
2.3.2 danni causati dalla persona assicurata mediante o durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o un crimine o il tentativo intenzionale di perpetrare un delitto o un crimine;
2.3.3 danni causati da eventi bellici dichiarati o meno oppure da guerre civili;
Tuttavia, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto, la persona assicurata ha diritto alla prestazione se, durante un viaggio all’estero, si trova coinvolta, in modo inatteso e improvviso, in un evento bellico o in una guerra civile.
Il diritto alla prestazione si estingue alla fine del 14° gior- no dall’inizio di una guerra o di una guerra civile nel territorio dello Stato in cui si trova la persona assicurata. L’estensione non vale per i viaggi in o attraverso Stati in cui era già in corso una guerra o una guerra civile prima che il viaggio cominciasse. Non vale nemmeno in caso di partecipazione attiva alla guerra o alla guerra civile.
2.3.4 danni causati da energia nucleare;
2.3.5 danni causati direttamente o indirettamente o ai quali hanno contribuito incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche;
2.3.6 danni dovuti ad atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali.
2.3.7 sono inoltre escluse le spese che sarebbero sopravvenu- te se il sinistro non si fosse verificato.
3 Cosa bisogna fare quando si verifica un evento assi- curato o in caso di sinistro? (Obblighi)
Senza la collaborazione della persona assicurata, l’as- sicuratore non può procedere agli accertamenti delle prestazioni e quindi non può nemmeno fornirle.
La persona assicurata ha gli obblighi seguenti (in caso di decesso della stessa, sono equiparate alla persona assi- curata le persone aventi diritto al capitale per il caso di decesso):
3.1 Aspetti generali:
3.1.1 prendere tutte le misure possibili per evitare un sinistro o diminuirne la portata;
3.1.2 informare immediatamente l’assicuratore, in modo com- pleto e veritiero, indicando tutti i dettagli, di una circo- stanza, che potrebbe comportare per l’assicuratore l’ob- bligo di fornire prestazioni;
3.1.3 inviare all’assicuratore la documentazione menzionata nella tabella sinistri (sezione V) o provvedere a che tale documentazione sia resa disponibile;
3.1.4 autorizzare l’assicuratore a effettuare qualsiasi indagine ragionevole per identificare la causa del sinistro e l’am- montare della prestazione dovuta;
3.1.5 attenersi alle istruzioni dell’assicuratore;
3.1.6 se necessario, autorizzare terzi (x.xx. xxxxxx, altri assi- curatori, fornitori di prestazioni e autorità) a comunicare le informazioni occorrenti;
3.1.7 informare l’assicuratore dell’esistenza di altre assicurazioni applicabili al sinistro, nonché delle pretese avanzate per tali assicurazioni e delle relative indennità ricevute, come pure dell’obbligo di risarcimento da parte di altri terzi;
3.2 in base alla prestazione assicurata:
3.2.1 chiamare immediatamente un medico se un infortunio
può comportare un obbligo di prestazione;
3.2.2 seguire le prescrizioni impartite dai medici;
3.2.3 sottoporsi a un esame da parte di un medico incaricato dall’assicuratore;
3.2.4 notificare entro 48 ore un decesso in seguito a infortunio, anche se l’infortunio è già stato notificato;
3.2.5 autorizzare l’assicuratore, se si chiede il versamento di una prestazione per un caso di decesso in seguito a in- fortunio, a far eseguire un’autopsia da parte di un medico incaricato dal medesimo, se ciò si può ragionevolmente pretendere ed è necessario per la liquidazione del sinistro;
3.2.6 denunciare immediatamente alle autorità di polizia com- petenti qualsiasi danno conseguente ad atti punibili, come pure a incendi o esplosioni e farsi consegnare un attestato che certifichi tale denuncia;
3.2.7 in caso di perdita di xxxxxxx, denunciare il fatto, al mas- simo entro 24 ore dalla scoperta del sinistro, al posto di polizia più vicino al luogo della perdita e, se del caso, all’impresa di trasporto o all’albergo, a cui erano stati consegnati i bagagli, e farselo confermare per iscritto;
3.2.8 adottare tutti i provvedimenti necessari e proporzionati per ritrovare una cosa perduta o rubata, come pure per identificare e perseguire giudizialmente il/i colpevole/i.
4 Quali conseguenze comporta l’inosservanza di tali obblighi?
Se in caso di sinistro viola un obbligo a cui deve ottempe- rare, la persona assicurata perde il diritto alla prestazio- ne assicurata, ossia l’assicuratore ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni, a meno che la persona assicurata non dimostri di non avere violato l’obbligo intenzional- mente né per grave negligenza.
In caso di violazione intenzionale o per negligenza grave, la persona assicurata mantiene però il diritto alla presta- zione, se la violazione non ha influito sulla constatazione del sinistro né sul calcolo della prestazione.
5 Quando cadono in prescrizione i diritti derivanti dal contratto?
Per i diritti derivanti dal contratto d’assicurazione vale il termine di prescrizione legale di due anni. Il termine ini- zia a decorrere con il verificarsi dell’evento assicurato.
6 Qual è il foro competente?
6.1 Fori competenti per le azioni della persona assicurata o dell’avente diritto, in caso di controversie derivanti dalle presenti Condizioni d’assicurazione, sono, a scelta:
– la sede della succursale svizzera dell’assicuratore;
– il domicilio svizzero o la sede, a norma del diritto civile, della persona assicurata o dell’avente diritto.
6.2 Foro competente per le azioni avviate dall’assicuratore è il
domicilio, a norma del diritto civile, della persona assicurata.
6.3 Restano in ogni caso riservate le disposizioni imperative per la competenza del foro.
7 Di cosa bisogna tener conto per le comunicazioni all’assicuratore?
Che cosa occorre fare in caso di cambiamento di indirizzo?
7.1 Tutte le notifiche e le dichiarazioni destinate all’assicura- tore devono essere trasmesse per iscritto (x.xx. a mezzo lettera, fax, posta elettronica).
Vanno inviate all’indirizzo di contatto dell’assicuratore indicato a pagina 5.
7.2 Qualora il cambiamento di indirizzo non sia stato co- municato all’assicuratore né all’emittente, l’invio di una lettera raccomandata all’ultimo indirizzo noto è suffi- ciente per una dichiarazione di volontà da comunicare alla persona assicurata. Il contenuto della dichiarazione ha effetto nel momento in cui sarebbe regolarmente per- venuto al destinatario per via normale, se non ci fosse stato cambiamento di indirizzo.
8 Cosa succede in caso di adeguamento delle Condi- zioni d’assicurazione?
L’assicuratore e l’emittente (in qualità di stipulante) pos- sono concordare modifiche delle presenti Condizioni e delle somme d’assicurazione. Tali modifiche sono comu- nicate al titolare della carta principale tempestivamente e in forma adeguata. Si considerano approvate dal medesi- mo, se la carta non viene disdetta per un termine antece- dente l’entrata in vigore della modifica.
Se le modifiche delle Condizioni non possono comport- are nessuno svantaggio per gli assicurati, non sussiste alcun obbligo di informare il titolare della carta principale.
9 Qual è il diritto applicabile?
Per il presente contratto vale il diritto svizzero.
Restano riservate le disposizioni della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), sempre che le sue di- sposizioni non imperative non siano state modificate nelle presenti CGA.
10 Ombudsman delle assicurazioni private e della Suva L’Ombudsman delle assicurazioni private e della Suva è a disposizione degli assicurati come ufficio di conciliazio- ne neutrale. La competenza dell’Ombudsman si limita alla consulenza e alla mediazione e quindi non può deci- dere vertenze legali. Egli non può risolvere le controver- sie giuridiche, un compito che resta di competenza dei tribunali ordinari.
Indirizzo di contatto nella Svizzera tedesca (sede principale):
Xxxxxxx xxxxxxx 0000, XX-0000 Xxxxxx
Tel.: x00 00 000 00 00 - Fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Succursale Svizzera romanda:
Xxxxxx Xxx Xxxxx-Xxxx 0 Xxxxxxx xxxxxxx 0000 XX-0000 Losanna
Tel.: x00 00 000 00 00 - Fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx
Succursale Svizzera italiana:
Xxx X. Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxx
Tel.: x00 00 000 00 00 - Fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx
11 Come vengono trattati dall’assicuratore i dati per- sonali?
L’assicuratore è autorizzato a richiedere presso terzi coinvolti e ad elaborare i dati necessari ai fini della ge- stione del contratto e del sinistro (x.xx. l’emittente). Allo stesso modo, per la gestione del contratto e la liquida- zione del sinistro l’assicuratore è autorizzato a chiedere a tali terzi informazioni utili, nonché a prendere visione degli atti ufficiali.
L’assicuratore si impegna a trattare in modo confidenzia- le le informazioni così ottenute. I dati sono custoditi in forma cartacea e/o elettronica.
Se necessario i dati sono inoltrati a terzi, vale a dire ad altri assicuratori, coassicuratori o riassicuratori coinvolti, come pure alle aziende che forniscono servizi, all’emitten- te e agli assicuratori in Svizzera e all’estero. I dati potranno essere comunicati anche ad altre terze persone respon- sabili e ai loro assicuratori di responsabilità civile in vista del riconoscimento di pretese di regresso.
L’assicuratore è autorizzato a comunicare a terzi (se- gnatamente alle autorità competenti, ai pubblici uffici e all’emittente), a cui è stata confermata la copertura as- sicurativa, qualsiasi sospensione, modifica o cessazione dell’assicurazione come pure l’eventuale rifiuto di un caso di sinistro.
IV. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE (CPA)
IV.) A Assicurazione contro gli infortuni di viaggio
1 Che cosa è assicurato e quando?
1.1 Estensione dell’assicurazione
La copertura assicurativa sussiste per le persone assi- curate in caso di infortuni subiti durante un viaggio assi- curato, ai sensi delle disposizioni seguenti, a condizione che il viaggio con il mezzo di trasporto pubblico utilizza- to sia stato pagato con la carta nella misura di almeno il 50% prima della partenza.
La copertura assicurativa:
– inizia nel luogo di partenza indicato sul biglietto del mezzo di trasporto pubblico e termina nella destinazio- ne finale indicata sul medesimo biglietto (coincidenze comprese);
– sussiste anche se l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico pagato con la carta è finalizzato a iniziare o concludere il viaggio e avviene direttamente e sen- za interruzioni lungo il tragitto da e per l’aeroporto, il porto o la stazione, indipendentemente dal fatto che il costo per tale mezzo di trasporto pubblico sia stato o meno pagato con la carta.
2 Quali tipi di prestazioni vengono forniti?
2.1 Prestazione d’invalidità
2.1.1 Premesse per la fornitura della prestazione:
Entro 5 anni si manifesta come conseguenza di un infor- tunio un’invalidità presumibilmente permanente (compro- missione permanente delle capacità fisiche e/o mentali). Non sussiste alcun diritto a una prestazione d’invalidità, se la persona assicurata muore a causa dell’infortunio entro un anno dalla data in cui si è verificato il medesi- mo. In tal caso, viene fornita la prestazione per il caso di decesso ai sensi della cifra A 2.2.
2.1.2 Natura e ammontare della prestazione:
La prestazione d’invalidità viene versata sotto forma di capitale. Per calcolare la prestazione si prendono come base le somme d’assicurazione che figurano nella panoramica delle prestazioni assicurate e il grado d’invalidità conse- guente all’infortunio.
In caso di perdita o compromissione totale della funzione degli arti e degli organi sensoriali elencati qui di seguito, si applicano esclusivamente i gradi d’invalidità seguenti:
• braccio 70%
• braccio fin sopra l’articolazione del gomito 65%
• braccio al di sotto dell’articolazione del gomito 60%
• mano 55%
• pollice 20%
• indice 10%
• altro dito 5%
• gamba
– oltre la metà della coscia 70%
– fino a metà della coscia 60%
– fino sotto al ginocchio 50%
– fino a metà del polpaccio 45%
• piede 40%
• alluce 5%
• altro dito del piede 2%
• occhio 50%
• perdita dell’udito di un orecchio 30%
• perdita dell’odorato 10%
• perdita del gusto 5%
In caso di perdita parziale o compromissione parziale della funzione l’invalidità è determinata sulla base delle percentuali di cui sopra, tenendo conto della proporzio- ne corrispondente.
Per gli altri arti e gli altri organi sensoriali, il grado d’inva- lidità è calcolato in funzione del grado di menomazione complessivo delle normali capacità fisiche o mentali. Si prendono in considerazione esclusivamente i criteri medici. La capacità di guadagno (esercizio del mestiere o dell’attività professionale) della persona assicurata e la perdita di guadagno effettiva non sono considerate ai fini del presente calcolo.
Se arti od organi sensoriali o le rispettive funzioni erano stati persi o compromessi totalmente o parzialmente già prima dell’infortunio o se il loro movimento o la loro fun- zione erano impossibili o compromessi, per l’accertamen- to del grado di invalidità si deduce il grado di invalidità preesistente, determinato in base ai criteri di cui sopra, prima di arrivare al calcolo del capitale di invalidità.
Se l’infortunio colpisce diversi arti e diversi organi senso- riali, si sommano i gradi d’invalidità determinati secondo le precedenti disposizioni. La percentuale totale non può tuttavia superare il 100%.
La determinazione del grado d’invalidità ha luogo solo quando lo stato della persona assicurata è riconosciuto come presumibilmente definitivo, al più tardi però entro cinque anni dopo l’infortunio.
Se la persona assicurata muore per cause estranee all’infortunio entro un anno dalla data dello stesso op- pure per una causa qualsiasi dopo oltre un anno dall’in- fortunio e sussisteva un diritto a prestazioni di invalidità, l’assicuratore fornisce la prestazione secondo il grado di invalidità con il quale si sarebbe dovuto calcolare in base ai referti medici.
2.1.3 Fornitura della prestazione d’invalidità
– L’assicuratore si fa carico delle spese mediche cui deve far fronte la persona assicurata per giustificare il diritto alla prestazione, a condizione che l’assicuratore abbia impartito l’incarico di perizia.
– Se si constata che al momento l’obbligo di fornire una prestazione d’invalidità sussiste soltanto in linea di principio, l’assicuratore versa alla persona assicurata, se così richiesto da quest’ultima, anticipi di importo adeguato.
– Ogni anno, ma per un massimo di cinque anni dalla data dell’infortunio, sia la persona assicurata sia l’as- sicuratore sono autorizzati a chiedere la verifica del grado d’invalidità da parte di un medico.
– Tale diritto deve essere esercitato dall’assicuratore in- sieme con la sua dichiarazione concernente l’obbligo di prestazione e dalla persona assicurata al più tardi tre mesi prima dello spirare del termine.
– La prestazione d’invalidità è pagata non appena il grado dell’invalidità permanente è stato determinato definitivamente da parte di un medico, al più tardi però entro cinque anni e mezzo dal giorno dell’infortunio.
– Se riconosce il diritto alla prestazione o si accorda con la persona assicurata sui motivi e la portata della prestazione, l’assicuratore deve poi versare le presta- zioni entro due settimane, purché ciò sia conforme alle disposizioni dello stato di domicilio.
– L’obbligo di prestazione si considera adempiuto nel momento in cui l’assicuratore versa l’importo.
– Se, in relazione a un caso di sinistro, la persona assi- curata è oggetto di un’inchiesta amministrativa o giu- diziaria, l’assicuratore ha il diritto di sospendere il ver- samento dell’indennità fino a quando sia pronunciato un giudizio definitivo in merito alla procedura in corso.
– L’assicuratore versa la prestazione direttamente alla per- sona assicurata. Se fosse deceduta, la versa ai suoi eredi.
2.2 Prestazione in caso di decesso
Se entro un anno dalla data dell’infortunio, la persona assicurata muore a seguito dello stesso, viene versata la somma d’assicurazione indicata nella panoramica delle prestazioni assicurate.
2.3 Indennizzo cumulativo massimo
Se il medesimo infortunio causa il ferimento o il decesso di più di una persona assicurata, per le prestazioni d’inva- lidità vale, conformemente alla cifra A 2.1, un indennizzo cumulativo massimo di CHF 24 000000 e per le presta- zioni in caso di decesso, conformemente alla cifra A 2.2, una somma d’assicurazione massima collettiva di CHF 12 000000 per tutte le persone assicurate nel quadro delle carte rilasciate dall’emittente. Le somme d’assicu- razione concordate per le singole persone si riducono nella proporzione corrispondente; ossia la somma d’as- sicurazione da versare a ogni persona assicurata viene moltiplicata per il fattore corrispondente, ottenuto di- videndo l’indennizzo cumulativo massimo summenzio- nato per la somma d’assicurazione complessiva di tutte le persone infortunate.
2.4 Quali conseguenze comportano malattie o infermità? L’assicuratore fornisce prestazioni esclusivamente per le conseguenze di un infortunio. Se malattie o infermità hanno contribuito alla compromissione dello stato di salute causata dall’infortunio o dai suoi postumi, la prestazione è ridotta in proporzione al contributo di detta malattia o infermità.
Se il contributo di detta malattia o infermità è valutato inferiore al 25%, non si applica alcuna riduzione.
3 In quali casi si esclude la copertura assicurativa? Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa per:
3.1 infortuni che la persona assicurata subisce a seguito di turbe della psiche o della coscienza (anche nel caso in cui tali disturbi siano dovuti all’assunzione di droghe, medi- camenti o sostanze alcoliche), colpi apoplettici, crisi epilettiche o convulsioni di altro genere, che colpiscono l’intero organismo della persona assicurata.
Tuttavia la copertura assicurativa sussiste:
– se tali disturbi sono causati da un infortunio coperto dal presente contratto;
– in caso di infortuni causati da turbe della coscienza dovute a ubriachezza. Tuttavia, se al momento del- l’infortunio la persona assicurata si trova alla guida di un veicolo a motore, il suo tasso alcolemico non deve superare il limite ammesso dalla giurisprudenza dello Stato in cui si è verificato l’infortunio.
3.2 Infortuni subiti dalla persona assicurata:
– in veste di pilota di un aeromobile (anche nell’ambito di voli sportivi), se in base alla legislazione svizzera occorre una relativa autorizzazione, oppure in veste di membro dell’equipaggio di un aeromobile;
– durante l’utilizzo di veicoli spaziali;
– in veste di conducente o di un qualsiasi altro membro del personale viaggiante di un mezzo di trasporto pubblico;
– conducente, navigatore o passeggero di un veicolo a motore durante competizioni, inclusi i relativi giri di pro- va, il cui obiettivo è raggiungere la massima velocità;
– artista di circo, stuntman, domatore;
– personale addetto al brillamento o allo sgombero di esplosivi, come pure truppa per la ricerca di munizioni;
– sommozzatore professionista, sportivo professioni- sta, sotto contratto o titolare di licenza (sono inclusi i piloti da corsa e i fantini).
3.3 Danni o danni alla salute subiti/causati da:
– legamenti, emorragie da organi interni ed emorragie cerebrali. La copertura assicurativa sussiste però se un infortunio incluso nella presente assicurazione con- tro gli infortuni con mezzi di trasporto è ai sensi della cifra A 1.2 la causa principale di tali mali.
– radiazioni ionizzanti;
– infezioni; sono escluse anche se dovute a punture o morsi di insetti o altre lesioni minime della pelle o del- le mucose, attraverso le quali – immediatamente o in seguito – sono penetrati nel corpo germi patogeni. Sono esclusi: rabbia e tetano e le infezioni in cui i germi patogeni sono penetrati nel corpo in seguito alle lesioni causate da un infortunio.
3.4 avvelenamenti dovuti all’ingestione di sostanze solide o liquide.
3.5 patologie conseguenti a reazioni psichiche, anche se queste sono state causate da un infortunio.
3.6 xxxxx xxxxxxxxxx e inguinali. Tuttavia la copertura assi- curativa sussiste se tali disturbi sono dovuti all’azione violenta e improvvisa di un fenomeno esterno coperto dalla presente assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto.
IV.) B Assicurazione bagaglio
1 Che cosa è assicurato, quando e dove?
Se nel corso del viaggio assicurato – pagato con la carta nella misura di almeno il 50% – il bagaglio personale della persona assicurata:
– va smarrito, ossia risulta introvabile o è stato oggetto di un furto o una rapina;
– viene danneggiato; oppure
– viene distrutto;
alla persona assicurata vengono pagati gli indennizzi elencati qui di seguito.
2 Quali prestazioni vengono fornite?
2.1 Spese di sostituzione
Rimborso per il valore a nuovo delle spese di sostituzio- ne del bagaglio assicurato della persona assicurata fino a concorrenza dell’importo indicato nella panoramica del- le prestazioni assicurate, dedotta una quota per l’usura e le eventuali prestazioni di terzi.
2.2 Spese di trasporto per il bagaglio ritrovato
Se il bagaglio della persona assicurata rubato o perdu- to viene ritrovato, le spese di trasporto del bagaglio al domicilio della persona assicurata sono rimborsate fino a concorrenza dell’importo indicato nella panoramica delle prestazioni assicurate, purché tali spese non siano assunte dall’impresa di trasporto.
2.3 Se dopo il pagamento dell’indennità la persona assi- curata rientra in possesso della cosa rubata o sottratta durante una rapina, la persona assicurata può scegliere se rimborsare l’importo dell’indennità o lasciare all’as- sicuratore la cosa in questione. L’assicuratore può chie- dere alla persona assicurata di prendere una decisione entro due settimane. Scaduto questo termine, il diritto di scelta passa all’assicuratore.
3 In quali casi non esiste alcuna copertura assicura- tiva o sussiste soltanto una copertura limitata? (Esclusioni)
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni:
– dovuti alla mancata adozione da parte della persona assicurata dei provvedimenti necessari per la sicurez- za del bagaglio e della proprietà personali; per esem- pio mentre si trovano in un luogo accessibile al pubbli- co e senza la custodia diretta della persona assicurata;
– in seguito a perdita causata da abbandono, trascura- tezza o dimenticanza;
– a occhiali, lenti a contatto, protesi di qualsiasi tipo, carte valori, riconoscimenti di debito, obbligazioni, denaro in contanti, assegni di viaggio, francobolli, documenti di qualsiasi genere, animali, strumenti musicali, vetro, porcellana, oggetti di antiquariato, og- getti presentati su fiere o mostre, quadri, attrezzature sportive durante il loro utilizzo, biciclette, apparecchi acustici, campionari di merce, modelli e oggetti che servono per un commercio o un’attività professionale, televisori, veicoli o accessori, natanti e/o attrezzatura accessoria;
– a oggetti che la persona assicurata ha preso in prestito o che le sono stati affidati o che ha noleggiato;
– per i quali non viene presentato all’assicuratore nessun rapporto di polizia né un rapporto dell’azienda di tra- sporti pubblici;
– al bagaglio personale durante un trasporto, se i danni non sono stati notificati immediatamente all’azienda di trasporti pubblici;
– derivanti da sequestro o confisca da parte di un’auto- xxxx doganale o di un altro organo statale;
– dovuti a guasto elettrico o tecnico, usura generale, danni causati da ammaccature, graffi o qualsiasi pro- cedimento di tintura o pulizia;
– subiti da oggetti fragili o facilmente distruttibili, se non sono dovuti a incendio o incidente con un natante, un aeromobile o un veicolo a motore.
–dovuti a furto da veicoli a motore, rimorchi, roulotte, camper, natanti per sport acquatici o tende incustoditi; invece sussiste la copertura assicurativa (ma non per oggetti di valore, computer e telefoni cellulari) se gli og- getti rubati erano stati posti nel cassetto del cruscotto chiuso a chiave, nel bagagliaio del veicolo o nelle stive di una roulotte o di un camper oppure in un baule porta- tutto chiuso a chiave e montato in modo fisso sul veico- lo e gli oggetti non erano visibili dall’esterno.
– dovuti a furto di oggetti di valore, computer o telefoni cellulari dal bagaglio registrato o da veicoli incustoditi; sono considerati oggetti di valore gioielli, pellicce, og- getti contenenti pietre o metalli preziosi, orologi, radio, binocoli, impianti audio, equipaggiamenti fotografici e video, stampanti e console per videogiochi.
IV.) C Informazioni di viaggio & anticipi
1 Quali prestazioni vengono fornite quando e dove? Le seguenti prestazioni di servizio sono fornite su ri- chiesta della persona assicurata in relazione a un viaggio:
2 Servizi di organizzazione e mediazione
2.1 Avvertenze per il viaggio:
– Informazioni relative alle disposizioni vigenti al mo- mento per quanto concerne i visti e le condizioni di entrata in tutti gli Stati del mondo. Se la persona as-
sicurata non è in possesso di un passaporto svizzero o del Principato del Liechtenstein, l’assicuratore pro- babilmente sarà costretto a indirizzare la persona assicurata all’ambasciata o al consolato dello Stato in questione.
– Informazioni sulle disposizioni vigenti al momento in tutto il mondo in materia di vaccini da fare prima di un viaggio e informazioni concernenti gli avvertimenti pubblicati al momento dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
– Informazioni sulle presumibili condizioni climatiche nello Stato di destinazione, informazioni su fusi orari e differenze di orario, informazioni sugli orari di apertura della banche più importanti nello Stato di destinazio- ne, ivi compresi informazioni e consigli sull’accettazio- ne di varie monete e indicazione della moneta princi- pale dello Stato di destinazione.
2.2 Informazioni mediche e servizi di mediazione
Nel caso di un infortunio della persona assicurata duran- te un viaggio o di una malattia, che richiede cure imme- diate, stazionarie o ambulatoriali, da parte di un medico abilitato all’esercizio della professione, che non possono essere rimandate fino al ritorno della persona assicurata nello Stato di partenza, vengono fornite le prestazioni seguenti:
– Informazioni sulla possibilità di cure ambulatoriali o designazione di un medico che parla italiano o inglese oppure di un medico e un interprete collegato telefo- nicamente, se non è disponibile un medico che parla italiano o inglese.
– Mediazione di ospedali e contatti di medici;
– Invio, da parte della farmacia dello stato di domicilio della persona assicurata, a una farmacia locale, di ricette mediche perse o dimenticate, purché ciò sia consentito dalla legge.
2.3 Trasmissione di informazioni urgenti
In caso di emergenza, l’assicuratore si impegna a inoltra- re le informazioni urgenti che la persona assicurata desi- dera indirizzare alle persone ad essa vicine, ai partner di affari e/o ad amici che si trovano nel paese di provenien- za e viceversa.
2.4 Trasporto a casa di cani e gatti portati in viaggio Se la persona assicurata viene ricoverata in ospedale, l’assicuratore presta assistenza per far trasportare a casa cani e gatti portati in viaggio.
2.5 Assistenza bagagli
L’assicuratore aiuta la persona assicurata a localizzare il bagaglio perduto e la aggiorna periodicamente sulla po- sizione momentanea dei suoi bagagli.
3 Versamento di anticipi
3.1 Urgenza medica
Versamento di anticipi in caso di urgenze mediche.
3.2 Procedure penali/Intervento delle autorità
Se durante il viaggio la persona assicurata viene arresta- ta o minacciata di arresto o se è necessario rivolgersi alle autorità, sono fornite le seguenti prestazioni:
– designazione di un avvocato e/o di un interprete;
– anticipo delle spese dell’avvocato e dell’interprete che risultano da tale circostanza;
– anticipo di una cauzione penale esatta dalle autorità.
3.3 Perdita di mezzi di pagamento e dei documenti di viaggio
Se la persona assicurata viene derubata o rapinata durante un viaggio o perde il denaro contante, la sua car- ta o i documenti di viaggio, vengono fornite le seguenti prestazioni:
3.3.1 Perdita di mezzi di pagamento
In caso di emergenza, se la persona assicurata perde i mezzi di pagamento, l’assicuratore versa anticipi.
3.3.2 Perdita di documenti di viaggio
In caso di perdita o furto dei documenti di viaggio neces- sari per il ritorno, l’assicuratore fornisce un aiuto per rimpiazzare i documenti perduti. Le spese per il nuovo rilascio dei documenti non sono coperte.
In caso di perdita o furto del titolo di trasporto per il viag- gio di ritorno, viene versato un anticipo per acquistare un biglietto di sostituzione.
3.4 Quali regole si applicano in caso di anticipi senza pretese nei confronti di xxxxx?
Tutti gli anticipi in nome della persona assicurata, i costi di recapito/rimessa e le spese per acquisti:
– sono versati solo se nelle vicinanze della persona as- sicurata non c’è alcuna agenzia di viaggio American Express® e nessun bancomat;
– saranno addebitati sulla carta, dietro approvazione dell’emittente e della persona assicurata.
Se la persona assicurata non è in possesso di una carta, il titolare della carta deve accettare l’addebito delle spese sul conto della carta oppure la persona assicurata deve fornire all’assicuratore altre garanzie.
4 Quando non si ha diritto alle prestazioni di assisten- za? (esclusioni)
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa né si ha diritto a prestazioni:
4.1 per tutti gli onorari di un medico, le spese mediche e/o le spese di cura;
4.2 per i danni che con molta probabilità potevano essere previsti dalla persona assicurata;
4.3 per i danni che la persona assicurata ha causato per grave negligenza.
V. TABELLA SINISTRI
In caso di sinistro, si ricorda di ottemperare agli obblighi menzionati alla cifra 3 delle CGA (sezione III).
Per poter esaminare il sinistro, l’assicuratore ha bisogno di diversi giustificativi concernenti il verificarsi del danno, il suo ammontare, ecc. Nella tabella seguente sono elencati i documenti da inoltrare all’assicuratore per ricevere al più presto la prestazione. Natu- ralmente occorre inoltrare solo i giustificativi per le prestazioni assicurate che la persona assicurata intende richiedere. In caso di dubbio, si prega di domandare all’incaricato liquidazione sinistri quali siano i giustificativi necessari.
Prestazione | Documenti necessari per ottenere la prestazione |
In generale | • numero della carta • denuncia di sinistro compilata per intero e conformemente a verità • giustificativi originali (in caso di trattamento simultaneo da parte di terzi sono sufficienti le copie), sui quali figurano il prezzo e la data di acquisto per le spese da risarcire, come pure il relativo giustificativo della carta • comprova che il pagamento del mezzo di trasporto pubblico utilizzato/del biglietto/ del contratto o della prestazione è avvenuto con la carta, se questo costituisce una premessa per la copertura assicurativa • nome del medico curante e dichiarazione di scioglimento dal segreto professionale • rapporto di polizia, in caso di intervento della polizia • relazione bancaria della persona assicurata • giustificativo che comprova in che misura terzi ( x.xx. compagnia aerea, altri assicu- ratori) si sono fatti carico dei costi • copia della fattura mensile del conto carta, compreso il corso di cambio in caso di spese in moneta estera |
Assicurazione contro gli infortuni di viaggio Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Global Assistance | • giustificativo che comprova che l’infortunio è avvenuto durante un viaggio assicurato • giustificativo che comprova le circostanze e le conseguenze dell’infortunio (grado d’invalidità o decesso accidentale) • se sussiste il diritto a prestazioni d’invalidità, anche il giustificativo che comprova la conclusione delle cure, nella misura in cui ciò sia necessario per determinare l’invalidità • in caso di decesso, l’assicuratore deve essere autorizzato a far eseguire un’autopsia da parte di un medico incaricato dal medesimo, sempre che le circostanze lo richiedano. • giustificativo che comprova le spese di ricerca, di salvataggio, di recupero e di traspor- to per il ritorno • giustificativo della polizia comprovante che il mezzo di trasporto pubblico in cui viag- giava la persona assicurata è stato sequestrato/dirottato |
Assicurazione bagaglio Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Global Assistance | • comprova del danneggiamento / della distruzione / della perdita del bagaglio • elenco degli oggetti danneggiati/distrutti/persi indicando il loro prezzo originario e la data d’acquisto • in caso di reato/incendio/esplosione: conferma della polizia competente • rapporto dell’impresa di trasporto in caso di sinistro in un mezzo di trasporto • su richiesta, invio degli oggetti danneggiati o distrutti |
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