SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. TRONCO AUTOCISA
SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. TRONCO AUTOCISA
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FORNITURA DI FURGONI PER SERVIZIO VIABILITA’
CIG: 80348285D1
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CONTRATTO D’APPALTO
tra
SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA p.a. Tronco Autocisa - Società
soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento del Gruppo S.I.A.S. S.p.A.
– con sede e domicilio legale in Xxxxxxxx (Xxxxx), xxxxxxxx Xxxx xxx Xxx X. Xxxxxxx x. 0, partita Iva, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca 00140570466, in persona dell’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Firenze il 16/12/1962, nella qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la suddetta sede, in appresso denominata anche “SALT” “Società” o “Committente”, da una parte
e
……………………., con sede e domicilio legale in ………. (………), via
………….. n. ….., codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ………, in persona di ………….., nato a ……………. (…..) il
………., in qualità di…………………………., munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la suddetta sede, in appresso denominata “Appaltatore”, dall’altra parte,
(di seguito collettivamente le ”Parti”)
PREMESSO
- che il Committente è concessionario per la costruzione e l’esercizio dell’Autostrada dell'Autostrada della Cisa A15 in forza della Convenzione Unica stipulata con ANAS S.p.A. in data 03/03/2010 e divenuta efficace in data 12/11/2010 (TRONCO AUTOCISA) che avrà scadenza il 31/12/2031;
- che, a far data dal 1° Ottobre 2012, ai sensi dell’art. 11 del D.L. 29.12.2011
n. 216, convertito dalla Legge 24.02.2012 n. 14 e s.m.i., si è verificato il trasferimento ex lege del ruolo di soggetto concedente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T. Concedente);
- che il Committente ha indetto, per l’affidamento della fornitura in oggetto, una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs, n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
- la Società …………. è rimasta aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica indetta con un’offerta di ribasso del ……….% e, per effetto la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- che l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione
dell’offerta;
- che, ai fini del presente contratto si intende:
- per “Codice”, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- per “Decreto”, il Decreto 7 marzo 2018, n.49 Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione”;
- per "Regolamento", il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per quanto ancora applicabile;
- per “DEC” il Direttore dell’esecuzione del Contratto.
Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e valgono patto.
Vengono richiamati formalmente per fare parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, dei quali l’Appaltatore dichiara di avere piena ed edotta conoscenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile:
- Scheda caratteristiche tecniche dei furgoni 35 x.xx;
- Scheda caratteristiche tecniche dei furgoni 12 x.xx;
- Scheda Offerta Economica dell’Appaltatore;
- Scheda A1 pagamento subappalto forniture;
- Scheda A2 pagamento subappalto forniture;
- Scheda B1 pagamento subapplato forniture;
- Scheda B 2 pagamento subapplato forniture;
- Modello Dichiarazione regolarità retributiva personale.
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti richiamati prevarranno le previsioni contenute nel presente atto.
ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto definisce la disciplina relativa all’affidamento della fornitura di n. 5 furgoni 35 x.xx e n. 3 furgoni 12 x.xx destinati all’allestimento per “Servizio Viabilità” con le caratteristiche descritte in dettaglio nelle schede caratteristiche tecniche dei furgoni.
Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nelle Schede caratteristiche tecniche dei furgoni costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva espressa”.
Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo articolo “Importo del Contratto”, il Committente, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice, ha facoltà di imporre all’Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.
Il Committente si riserva altresì la facoltà di apportare variazioni al contratto
nei limiti di cui all’articolo106, comma 1, del Codice.
ART. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO
Il corrispettivo complessivo previsto, al netto del ribasso offerto del …….%, dovuto dal Committente all’Appaltatore per l’esecuzione delle forniture oggetto del Contratto è pari ad euro …………… di cui euro per n. 5
furgoni 35 x.xx ed euro per n. 3 furgoni 12 x.xx.
In caso di inadempienza dell’Appaltatore nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, il Committente ha diritto di ritenere, anche senza necessità di provvedimenti cautelativi dell’Autorità Giudiziaria, le somme dovute a qualsiasi titolo imputandole al ristoro dei danni fino alla concorrenza dei medesimi, nonché per adempiere alle previsioni dell’art. 105, comma 10, del Codice.
ART. 4 CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA, PAGAMENTI E RITENUTE DI GARANZIA
I Prezzi a base d’asta, riferiti alla fornitura del singolo mezzo, sono indicati nelle schede delle caratteristiche tecniche allegate al presente Contratto. La prestazione dell’Appaltatore verrà compensata attraverso il pagamento del valore di ciascun Ordinativo di Fornitura, al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore.
Tale importo sarà fatturato, al netto di eventuali penali comminate all’Appaltatore e applicando la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’Art. 30, comma 5 bis, del Codice.
Tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i prezzi di Contratto, che si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso. Si precisa espressamente che tutte le spese e qualsiasi altro onere per provvedere all’immatricolazione dei viecoli oggetto della fornitura sono compresi nei prezzi contrattuali.
L’Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara di aver tenuto conto, di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti e posti a suo carico dal presente contratto, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il suddetto contratto fa riferimento, che può incontrare nella esecuzione delle prestazioni e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.
L’eventuale irregolarità dei relativi D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) comporta, da parte della Società, la sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione delle relative posizioni contributive.
4.1 – Pagamenti
A seguito della comunicazione scritta dell’Appaltatore con i dati di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato indicato dalla stesso.
4.2 - Pagamenti in corso d’opera
4.2.1 I pagamenti in acconto in corso di esecuzione della fornitura vengono effettuati a seguito dell’evasione della prestazione richiesta nell’Ordinativo di Fornitura previo rilascio del benestare da parte della Unità competente del Committente.
4.2.2 A seguito del ricevimento del benestare di cui al punto precedente, l’Appaltatore potrà emettere regolare fattura, la quale sarà pagata dal Committente entro 60 gg. data fattura fine mese mediante bonifico bancario.
4.2.3 Costituisce condizione per il pagamento:
a) sono condizioni necessarie per il pagamento delle fatture, oltre a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice, nei casi esclusi dal pagamento diretto di cui al comma 13 dell’art. 105 del Codice, l’adempimento, da parte dell’Appaltatore, dei seguenti punti:
- la trasmissione tramite PEC, all’indirizzo del Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, della copia scansionata digitalmente delle fatture quietanzate compilate elettronicamente relative ai pagamenti dell’Appaltatore effettuati nei confronti degli eventuali subappaltatori/subaffidatari/fornitori/consorziati/ecc. Su ciascuna fattura deve essere apposta la data della avvenuta quietanza, corredata da timbro e firma del legale rappresentante del subappaltatore o da suo procuratore. Le fatture quietanzate devono evidenziare le eventuali ritenute di garanzia;
- la trasmissione tramite PEC, all’indirizzo del Committente, entro e non oltre 15 giorni data fine mese dal compimento dell’Ordinativo di Fornitura, delle Schede fornite dal Committente ed allegati al Contratto debitamente sottoscritte per condivisione;
- l’avvenuta acquisizione da parte del Committente di una dichiarazione resa dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori/subaffidatari/fornitori/consorziati ecc che hanno eseguito delle prestazioni nell’Ordinativo di Fornitura in fase di liquidazione, con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti;
- l’avvenuta acquisizione da parte del Committente del documento attestante la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità delle imprese e degli eventuali subappaltatori/subaffidatari/fornitori/consorziati/ecc., che
hanno eseguito delle prestazioni nell’Ordinativo di Fornitura in fase di
liquidazione;
b) costituisce condizione necessaria ed aggiuntiva per il pagamento delle fatture, nelle ipotesi di pagamento diretto di uno o più subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice l’adempimento, da parte dell’Appaltatore, dei seguenti punti:
- la trasmissione tramite PEC, all’indirizzo del Committente, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di completamento di ciascun Ordinativo di Fornitura in fase di liquidazione delle schede fornite dal Committente ed allegate al Contratto (nel caso di Impresa singola e relativi subappaltatori) ovvero le schede fornite dal Committente ed allegate al Contratto (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese con mandanti e relativi subappaltatori), compilate in ogni loro parte e contenenti la ripartizione dell’Importo delle prestazioni contabilizzate tra l’Appaltatore ed il/i subappaltatore/i con pagamento diretto, debitamente sottoscritte per condivisione. I pagamenti avverranno sulla base della fattura complessiva emessa dall’Impresa con applicazione dell’IVA come di legge;
- l’Appaltatore (mandataria e mandanti in caso di raggruppamento temporaneo di Imprese) ed i subappaltatori, con la sottoscrizione delle succitate schede dichiarano espressamente di essere gli unici responsabili quanto agli importi che saranno indicati nelle schede medesime, manlevando il Committente da qualsiasi responsabilità in merito a dichiarazioni mendaci e/o difformi e/o errate;
- qualora l’importo, indicato sulle schede fornite dal Committente ed
allegate al Contratto, da corrispondere al singolo subappaltatore, sia
oggetto di contenzioso o non sia pienamente riconosciuto dall’Appaltatore e/o dal subappaltatore medesimo, la Committente procederà al pagamento della sola quota parte condivisa da entrambi, trattenendo l’importo oggetto del contenzioso che sarà liquidato solo dopo l’avvenuta risoluzione della controversia.
Qualora la documentazione di cui ai punti precedenti, non sia stata trasmessa al Committente nei tempi suindicati o non sia stata compilata con le modalità indicate, il Committente sospenderà i relativi pagamenti sino al ricevimento della documentazione aggiornata, corretta e concordante.
I ritardi nella consegna o nel perfezionamento di tale documentazione comporteranno un corrispondente differimento dei termini relativi ai pagamenti.
Qualora, sopravvenute esigenze nel corso dell’appalto lo esigano, il Committente si riserva la facoltà di modificare il formato delle schede fornite ed allegate al Contratto, dandone tempestiva comunicazione all’Appaltatore (alla mandataria nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese) che accetta sin d’ora per allora tali eventuali modifiche formali.
4.2.4 In ogni caso, in assenza di detta documentazione, i pagamenti possono essere sospesi da parte del Committente.
4.2.5 Pagamento del saldo
Il pagamento della rata di saldo viene effettuato entro 60 giorni
dall’emissione del certificato di verifica di conformità.
4.3 – Ritenute di garanzia
4.3.1 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, è operata una trattenuta del 0,5% sull'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
4.3.2 Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori accertato mediante il DURC, è disposto direttamente agli enti competenti, disciplina che l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare.
4.3.3 Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del Certificato di Conformità Finale, previo il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART. 5 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. L’Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all’adempimento delle prestazioni contrattuali.
Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.
ART. 6 REFERENTE TECNICO DELL’APPALTATORE DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
DEL CONTRATTO DEL COMMITTENTE
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare al Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti del Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.
Il DEC è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia per il Committente nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione della fornitura appaltata.
Il DEC e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.
Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo pec.
Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il DEC rappresenteranno l’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione della fornitura di cui al presente contratto dovrà essere indirizzata a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga
ad informare il proprio personale.
ART. 7 CONOSCENZA, ACCETTAZIONE E COMPENSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE
7.1 L’Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di aver esaminato tutti gli elaborati allegati al contratto, di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente, che considera completa ed esauriente e di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel contratto e nei documenti richiamati.
7.2 L’Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d’opera, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione onerosa.
7.3 L’Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere a conoscenza ed accettare le condizioni esecutive onerose dipendenti dalle soggezioni specificate nel presente Contratto e nei suoi allegati, nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti, sia dello Stato che degli Enti locali, impongono a tal fine e pertanto, dichiara di impegnarsi ad ottemperarvi e ad uniformarsi ad essi.
7.4 Le Parti concordano che, in nessun caso, condizioni generali e particolari comprese quelle indicate al punto 7.2 e 7.3 note all’Appaltatore o da esso conoscibili a fronte dell’analisi degli elaborati messi a disposizione dell’Appaltatore prima d’ora e della tipologia di prestazioni da eseguire, potranno essere addotte quale motivazione per la proposizione di riserva o
comunque richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimento o giustificare ritardi nello svolgimento della fornitura, riconoscendo l’avvenuta compensazione di tali oneri nei prezzi contrattuali.
ART. 8 AVVIO DEL CONTRATTO - ORDINATIVI DI FORNITURA
8.1 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del facente funzioni Responsabile del Procedimento, comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve trovarsi per dare avvio all’esecuzione del contratto.
8.2 Contestualmente all’avvio dell’esecuzione contratto viene redatto regolare verbale dalla cui data decorre la durata contrattuale.
8.3 L’esecuzione del contratto, nel rispetto delle tempistiche di cui all’Art 9, sarà regolata tramite Ordinativi di Fornitura.
8.4 L’Appaltatore dovrà consegnare ciascun furgone entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a far data da ciascun Ordinativo di Fornitura, presso la sede secondaria della Società SALT p.a. in Via Camboara n. 26/A
– fraz. Ponte Taro – Noceto (PR), ovvero presso altra sede indicata
nell’Ordinativo stesso (es.: sede dell’allestitore, ecc.).
ART. 9 DURATA DELLA FORNITURA - PROROGA
9.1 La durata della fornitura è fissata in 1095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di avvio del Contratto, in ogni caso il contratto avrà comunque termine all’esaurimento dell’importo contrattuale qualora ciò avvenga prima del termine temporale di cui sopra.
9.2 Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016 il Committente si riserva la facoltà di prorogare la fornitura alla scadenza del Contratto nella
misura massima di 12 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. L’opzione di cui sopra viene formalizzata con la sottoscrizione di uno o più atti aggiuntivi al Contratto. L’Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
ART. 10 ORDINI DI SERVIZIO - CONTROLLI
10.1 Il Direttore dell’Esecuzione del contratto, con propri ordini di servizio, impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni che ritiene necessarie a garantirne la regolarità dell’esecuzione, fissando all’occorrenza l’ordine da seguirsi nell’esecuzione ed effettuando a tale scopo le ispezioni ed i controlli che ritiene opportuno eseguire.
10.2 Il Direttore dell’Esecuzione del contratto può disporre l’esecuzione di interventi di modifiche di dettaglio, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Decreto, atti a risolvere aspetti di dettaglio.
ART. 11 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE ALLE MODALITA’ DI
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI E AI LAVORATORI ADIBITI
ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
11.1 L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec o fax,
immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza
sull’esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.
11.2 L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione delle prestazioni, ad avvalersi, direttamente ed indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che deve essere qualificato e idoneo rispetto all’attività da svolgere.
11.3 L’Appaltatore si impegna ad assicurare che al proprio personale ed a quello degli eventuali subappaltatori sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione, retribuzione dei lavoratori e corretta imposizione fiscale e versamento delle rate.
11.4 A comprova dell’ottemperanza di tali obblighi, la Committente richiede il DURC in corso di validità dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nei modi e nei termini specifici previsti dalle norme vigenti.
11.5 In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell’Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori negativo la Committente procede l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art 30, comma 5, del Codice.
11.6 L’Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori l’obbligo da parte degli stessi ad ottemperare a tutti obblighi di cui ai precedenti commi nei confronti dei propri dipendenti.
L’Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell’art. 1381 c.c. per l’esatto adempimento degli obblighi da parte dei subappaltatori ed a fornire alla Committente la documentazione prevista dalle norme vigenti ed attestante l’esatto adempimento dei suddetti obblighi.
11.7 L’Appaltatore si obbliga comunque a mantenere indenne e manlevata la Committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di quest’ultima e conseguente al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore o del subappaltatore degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, ovvero al mancato indennizzo da parte dell’Appaltatore o del subappaltatore dei lavoratori infortunati per le voci non indennizzate ad opera dell’I.N.A.I.L. ART. 12 PENALI
12.1 Non sono ammessi ritardi di intervento dipendenti da mancanza di mezzi materiali o quant’altro che non consentano il regolare svolgimento delle prestazioni.
12.2 Il tempestivo effettivo avvio degli interventi costituisce interesse preminente della Committente per garantire il rispetto degli standard qualitativi autostradali.
12.3 La Committente intende sanzionare specificamente il mancato rispetto dei parametri temporali descritti nel presente Contratto.
12.4 Il mancato rispetto dei termini previsti per la fornitura dei veicoli comporterà l’applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 % del valore della fornitura di ciascun ordinativo con un massimo del 10 % dell’ammontare netto contrattuale relativo all’ordinativo stesso. In ogni
caso l’applicazione delle penali non potrà comunque superare complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale. Qualora la somma delle penali fosse tale da superare il 10% dell’importo contrattuale è facoltà della Committente risolvere il Contratto.
12.5 L’eventuale applicazione delle penali, verrà comunicata all’Appaltatore; la Società emetterà fattura per l’importo delle penali comminate direttamente all’Appaltatore, che deve essere in ogni caso pagata dall’Applatatore entro 30 giorni dal suo ricevimento.
12.6 Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto della Committente a richiedere il maggior danno eventualmente subito anche con riferimento a determinazioni assunte dalla Concedente.
ART. 13 CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito è ammessa secondo le modalità di cui all’art. 106
comma 13 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.
ART. 14 COMUNICAZIONI E DOMICILIO
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:
COMMITTENTE: xxxx@xxxxxxxxx.xx all’attenzione del facente funzioni RUP APPALTATORE: …………………. all’attenzione di …………….
Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.
ART. 15 SICUREZZA SUL LAVORO
L’attività prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione
tra Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.
L’Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 16 PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è tenuto ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio rischio.
L’Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche
sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:
• qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
• qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art.
2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo.
L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.
ART. 17 TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in
tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza.
2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle
prestazioni relative all’ambiente e alla sicurezza.
ART. 18 IMMATRICOLAZIONE
La località di immatricolazione dei furgoni è stabilita in Lucca; le pratiche relative all'immatricolazione saranno svolte dall’Appaltattore a sue spese.
ART. 19 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l’Appaltatore medesimo ha consegnato al Committente la seguente garanzia definitiva: ……………..
L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore consegnerà al garante l’originale della fideiussione, restituito dal Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità.
L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della
Committente stessa.
In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo ”Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”.
ART. 20 COPERTURE ASSICURATIVE
L’Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.
A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n.: …………
stipulata con con un massimale unico per sinistro e per anno
non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando nel novero dei terzi il Committente.
ART. 21 SUBAPPALTO
E’ consentito all’Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in
sede di offerta, di seguito riportate: .
L’Appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione del Contratto
senza preventiva autorizzazione scritta della Committente. A tal fine, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. L’Appaltatore è obbligato a trasmettere al Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l’immediata sospensione dei pagamenti.
Nel caso in cui il Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, l’Appaltatore dovrà comunicare al Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.
Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le
previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la
quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.
Resta ferma l’applicazione dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti di cui alle obbligazioni di contratto e in particolare di cui ai seguenti articoli: Articolo 11 “Obblighi dell’Appaltatore in relazione alla modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali e ai lavoratori adibiti all’esecuzione del contratto”, Articolo 13 “Cessione del credito”, Articolo 17 “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Articolo 20 “Cauzione Definitiva”, Articolo 29 “Rispetto degli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari”, Articolo 15 “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo 22 “Subappalto”, Articolo 16 “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo …..” ”.
Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:
a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;
b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali
all’Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
d) il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;
e) il caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.
In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Xxxxxx, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”.
Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.
Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa
inoltre quanto segue:
• In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento
dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente
eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
• L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.
ART. 23 RECESSO
Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all’articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo “Importo del Contratto” e l'ammontare delle prestazioni eseguite.
L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.
ART. 24 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
Il Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del
rapporto contrattuale, onde verificare che l’esecuzione delle prestazioni
avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte del Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.
Detta verifica può avvenire, a discrezione del Committente, presso l’Appaltatore, presso i locali del Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultima destinataria delle forniture.
La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte del Committente.
Resta ferma l’applicazione dell’articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.
ART. 25 NON ESCLUSIVA
Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto il Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto all’Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.
ART. 26 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni
relative all’espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.
In conseguenza di ciò l’Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente contratto adducendo a motivo la mancanza o l’inadeguatezza delle informazioni o l’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all’affidamento stesso.
Fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente contratto, l’Appaltatore medesimo è l’unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto, nonché a terzi.
L’Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.
ART. 27 IMPEGNO DI RISERVATEZZA
L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a
conoscenza durante l'esecuzione del contratto.
L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle prestazioni che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.
È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
ART. 28 RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
28.1 L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l’obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all’esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza,
il Committente avrà titolo per dichiarare il contratto risolto di diritto.
28.2 In particolare è fatto divieto all’Appaltatore di eseguire movimenti finanziari relativi all’esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
28.3 L’Appaltatore dovrà comunicare al Committente gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorché non in via esclusiva, dell’Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.
28.4 Tutti i documenti e, in particolare, le fatture emesse dall’Appaltatore dovranno contenere l’indicazione del CIG e/o del CUP ove previsto dalla legge.
28.5 Il Codice Destinatario SDI (Sistema Interscambio) del Committente, per la fatturazione elettonica, è il seguente: KY56538.
28.6 A seguito dell’invio di ciascuna fattura da parte dell’Appaltatore, tutti i pagamenti verranno effettuati dal Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto ai punti che seguono.
28.7 L’Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti, e forniture di materiali) da stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, nonché a darne comunicazione al Committente con le modalità e nei termini indicati al punto seguente.
28.8 Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della presentazione dell’istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto l’Appaltatore dovrà trasmettere al Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontraente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le Parti concordano che per i subcontratti diversi dal subappalto l’Appaltatore dovrà altresì produrre entro un mese dalla relativa stipula, il subcontratto oppure una specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che l’Appaltatore ha effettivamente inserito un’apposita clausola con la quale il subcontraente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblighi.
28.9 In difetto di trasmissione di quanto previsto dal presente articolo il Committente, ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, è legittimato a non procedere all’autorizzazione del subappalto o alla presa d’atto del subcontratto ovvero a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell’obbligo di trasmissione.
28.10 Il Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall’art. 71 del
DPR 445/00.
28.11 In tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento di una delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato dall’esecuzione del presente atto, l’Appaltatore è tenuto, all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare il Committente e la Prefettura territorialmente competente. ART. 29 SPESE E REGIME FISCALE
29.1 L’Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione contratto, ivi comprese quelle di xxxxx e, se del caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.
29.2 Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, dovrà essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n, 131 solo in caso d’uso, con pagamento di un’imposta fissa a carico dell’Appaltatore.
29.3 L’Appaltatore dichiara di essere iscritto all’Ufficio IVA di ………….
29.4 L’Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani.
Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.
ART. 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
30.1 Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno definite dall’Autorità
Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell’insorgere della specifica controversia.
30.2 Il Foro competente è quello di Lucca con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.
ART. 31 PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULLA VALIDITA’ ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
31.1 Qualora intervenissero provvedimenti dell’Autorità concedente o dell’Autorità controllante o dell’Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente appalto, l’Appaltatore non potrà avanzare nei confronti del Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.
31.2 L’Appaltatore e il Committente riconoscono che la nullità di un articolo del presente atto, o parte di esso, non comporterà la nullità totale del contratto.
31.3 Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del presente contratto contengano prescrizioni alternative o discordanti, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione al Committente appena venutone a conoscenza e comunque prima di aver attuato la relativa prestazione.
31.4 Spetta esclusivamente al Committente indicare quale delle prestazioni
alternative o discordanti l’Appaltatore dovrà eseguire.
31.5 Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla
comunicazione dell’Appaltatore, che il Committente può, senza
riconoscere alcun ulteriore onere, indicare la prescrizione più onerosa per
l’Appaltatore.
31.6 In caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel presente contratto o quelle di uno o più allegati, prevalgono le disposizioni del contratto.
31.7 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto le Parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice, del Regolamento e del Decreto.
ART. 32 INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679
32.1 Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679 il Committente e l’Appaltatore convengono che i dati personali da ciascuno acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto contrattuale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.
32.2 I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza in conformità a quanto previsto dal GDPR Regolamento UE 2016/679.
32.3 Tali dati potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, nell’adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra il Committente e l’Appaltatore, nonché nell’ambito dell’ordinario svolgimento dell’attività economica oggetto del presente
rapporto contrattuale.
32.4 Il Committente e l’Appaltatore hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente in materia scrivendo al seguente indirizzo e- mail: xxxxxxx@xxxx.xx
ART. 33 OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001 E S.M.I.
33.1 L’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico del Committente pubblicato sul sito aziendale xxx.xxxx.xx (Sezione “La Società
– Codice Etico e altre Policy”) di cui dichiara di aver preso ampia visione.
33.2 L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e legittima il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato nonché a pretendere l’integrale ristoro dei danni subiti.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
L’Appaltatore
Legale Rappresentante
…………………………
Il Committente Amministratore Delegato Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Le Parti dichiarano di approvare specificatamente, nella loro completa interezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli:
1) Valore delle premesse e degli allegati;
2) Oggetto del contratto;
3) Importo del contratto;
4) Contabilizzazione della fornitura, pagamenti e ritenute di garanzia;
5) Invariabilità dei prezzi;
7) Conoscenza, accettazione e compensazione delle condizioni di esecuzione;
8) Avvio del contratto – ordinativi di fornitura;
9) Durata della fornitura - proroga;
11) Obblighi dell’appaltatore in relazione alle modalità di esecuzione delle
prestazioni contrattuali e all’esecuzione dell’appalto;
12) Penali;
16) Precrizioni a tutela dei lavoratori;
19) Cauzione definitiva;
20) Copertue assicurative;
22) Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva;
23) Recesso;
25) Non esclusiva;
26) Responsabilità dell’appaltatore
27) Impegeno di riservatezza;
28) Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
30) Definizione delle controversie e foro competente;
31) Prescrizioni particolari sulla validità ed efficacia del contratto;
33) Ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. n.231/2001 e s.mi..
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
L’Appaltatore
Legale Rappresentante
…………………………..
Il Committente Amministratore Delegato Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
* * *
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642/1972 e del D.M. 17/06/2014 – Autorizzazione Agenzia Entrate Direz. Prov. di Lucca Prot. 32189/13 del 03/06/2013
D A T I G E N E R A L I A P P A L T O | ||||||
Oggetto | ||||||
Impresa | ||||||
Contratto (rep.) | del | C.I.G. |
Allegato A1
Per conferma elenco Imprese
Assistente al D.E.C. Salt
D.E.C. Salt
P E R I O D O D I R I F E R I M E N T O | |||||
Ordinativo di Fornitura n. | a tutto il | Importo € |
ELENCO DELLE IMPRESE OPERANTI IN CANTIERE E DEI RELATIVI IMPORTI SPETTANTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO | ||
Impresa Appaltatrice € |
(Dichiarazione cumulativa Impresa appaltatrice)
-
Totale Ordinativo di Fornitura €
Si autorizza la Stazione Appaltante a liquidare le spettanze di competenza dei subappalti secondo gli importi suindicati, manlevando la stessa da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Imprese in subappalto | Autorizzazione Salt | ||
prot. | data | Importi € | |
Totale Subappalto € | - |
Parma, lì
Per l'Impresa Appaltatrice
(Legale Rappresentante o Procuratore)
D A | T I | G E | N E R A L | I | A P P A L T | O | |||
Oggetto | |||||||||
Impresa | |||||||||
Contratto (rep.) | del | C.I.G. |
Allegato A2
(Dichiarazione Subappaltatori Impresa Appaltatrice)
P E | R I O D O | D I R | I F E R I M E N T O | ||
Ordinativo di Fornitura n. | a tutto il | Importo € | - |
IMPRESA IN SUBAPPALTO OPERANTE E RELATIVI IMPORTI SPETTANTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO | ||||||
Impresa in subappalto | Autorizzazione Salt | Importi € | ||||
prot. | data | Fornitura | O.S. | Rit. (se previste) | Totale | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
Totale Subappalto € | - | - | - | - |
La sottoscritta Impresa subappaltatrice dichiara di approvare gli importi suindicati e manleva il Committente da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Parma, lì
Per il Subappaltatore
(Legale Rappresentante o Procuratore)
Allegare copia conforme della fattura con gli importi suddivisi come nella presente scheda
D A T I G E N E R A L I A P P A L T O | ||||||
Oggetto | ||||||
A.T.I. | ||||||
Contratto (rep.) | del | C.I.G. |
Allegato B1
ELENCO DELLE IMPRESE OPERANTI E DEI RELATIVI IMPORTI SPETTANTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO
Per conferma elenco Imprese
Assistente al D.E.C. Salt
D.E.C. Salt
P E R I O D O D I R I F E R I M E N T O | |||||
Ordinativo di Fornitura n. | a tutto il | Importo € |
Imprese A.T.I. | Qualifica (Capogruppo o mandante) | |
Importi € | ||
Totale A.T.I. € | - |
(Dichiarazione cumulativa Capogruppo A.T.I.)
Imprese in subappalto | Autorizzazione Salt | ||
prot. | data | Importi € | |
Totale Subappalto € | - |
-
Totale Ordinativo di Fornitura €
Si autorizza la Stazione Appaltante a liquidare le spettanze di competenza dei subappalti secondo gli importi suindicati, manlevando la stessa da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Parma, lì
Per l'Impresa Mandataria
(Legale Rappresentante o Procuratore)
_
D A T I G E N E R A L I A P P A L T O | |||||||
Oggetto | |||||||
A.T.I. | |||||||
Contratto (rep.) | del | C.I.G. |
Allegato B2
(Dichiarazione Imprese Mandanti o Subappaltatori A.T.I.)
P E R I O D O D I R I F E R I M E N T O | |||||
Ordinativo di Fornitura n. | a tutto il | Importo € | - |
IMPRESA MANDANTE DELL' A.T.I. OPERANTE E RELATIVI IMPORTI SPETTANTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO | ||||||
Impresa A.T.I. (Mandante) | Qualifica | Importi € | ||||
Fornitura | O.S. | Rit. (se previste) | Totale | |||
Mandante | - | |||||
- | ||||||
- | ||||||
Totale Impres | a A.T.I. € | - | - | - | - |
La sottoscritta Impresa Mandante dichiara di approvare gli importi suindicati e manleva il Committente da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Parma, lì
Per l'Impresa Mandante
(Legale Rappresentante o Procuratore)
-
OPPURE
Ordinativo di Fornitura n.
a tutto il
Importo €
IMPRESA IN SUBAPPALTO DELL' A.T.I. OPERANTE E RELATIVI IMPORTI SPETTANTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO | ||||||
Impresa in subappalto | Autorizzazione Salt | Importi € | ||||
prot. | data | Fornitura | O.S. | Rit. (se previste) | Totale | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
Totale Subappalto € | - | - | - | - |
D A T I G E N E R A L I A P P A L T O | |||||||
Oggetto | |||||||
A.T.I. | |||||||
Contratto (rep.) | del | C.I.G. |
Allegato B2
(Dichiarazione Imprese Mandanti o Subappaltatori A.T.I.)
P E R I O D O D I R I F E R I M E N T O | |||||
Ordinativo di Fornitura n. | a tutto il | Importo € | - |
IMPRESA MANDANTE DELL' A.T.I. OPERANTE E RELATIVI IMPORTI SPETTANTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO | ||||||
Impresa A.T.I. (Mandante) | Qualifica | Importi € | ||||
Fornitura | O.S. | Rit. (se previste) | Totale | |||
Mandante | - | |||||
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Totale Impres | a A.T.I. € | - | - | - | - |
La sottoscritta Impresa Mandante dichiara di approvare gli importi suindicati e manleva il Committente da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Parma, lì
Per l'Impresa Mandante
(Legale Rappresentante o Procuratore)
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OPPURE
Ordinativo di Fornitura n.
a tutto il
Importo €
IMPRESA IN SUBAPPALTO DELL' A.T.I. OPERANTE E RELATIVI IMPORTI SPETTANTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO | ||||||
Impresa in subappalto | Autorizzazione Salt | Importi € | ||||
prot. | data | Fornitura | O.S. | Rit. (se previste) | Totale | |
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Totale Subappalto € | - | - | - | - |
[da compilare su carta intestata dell’impresa dichiarante] Mod. D
Appalto:
Contratto di appalto rep. n. del
CIG: CUP: Cod.SIVCA:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) -
Dichiarazione di regolarità retributiva
COMPILARE IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE
Il/la sottoscritto/a , in qualità di dell’azienda , nato/a a (Prov. ) il / / , residente a (prov. ) in via/p.zza n. c.a.p.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, ex art.76 del D.P.R. n. 445/12/2000,
D I C H I A R A
di essere in regola con l’erogazione del pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nell’appalto.
, lì _
(timbro e firma del dichiarante - appaltatore/subappaltatore diretto)