CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIRIGENTI DEI CONSORZI ED ENTI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIRIGENTI DEI CONSORZI ED ENTI
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
ADERENTI ALLA
F.I.C.E.I.
Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione
Roma, 3 aprile 2012
In data 3 aprile 2012, a seguito degli incontri per la definizione del Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti dei Consorzi ed Enti di
Sviluppo Industriale, le parti sottoscrivono
F.I.C.E.I.
Nelle persone di:
Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Organizzazioni Sindacali FEDERMANAGER: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx DIRSIND: Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxx
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Addì, 3 aprile 2012, in Roma
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FICEI
E
DIRSIND - FEDERMANAGER
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 20 febbraio 2008 per i dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale:
CCNL DIRIGENTI 1/1/2012 – 31/12/2014
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI DIRIGENTI DEI CONSORZI INDUSTRIALI
PARTE PRIMA
Costituzione del rapporto
Art.1
Campo di Applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai Dirigenti, così
come individuati nell’art.2095 del C.C. Industriale di cui all’art.36 della Legge 5 ottobre F.I.C.E.I., Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione, ed ai
quali si applica la disciplina regolamentante il rapporto di lavoro di natura privatistica.
Art.2
Qualifica e suo riconoscimento
Sono Dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all’art.2094 del C.C caratterizzato da elevato grado di professionalità, autonomia e potere
decisionale, esplicando le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi generali degli Enti. Sono Dirigenti: i Direttori e coloro che hanno responsabilità dirigenziali riconosciute e costanti. Ai fini dell’elala tqutalrificia bdiuDzirigienotenceostitudisce requisito necessario – oltre quelli prescritti per il restante personale dipendente –il possesso di norma del diploma di laurea, nonché dei requisiti professionali che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla posizione funzionale da ricoprire.
Al Direttore è comunque garantita, ai fini organizzativi, la posizione apicale nell’ordinamento dell’Ente.
L’esistenza di fatto di tutte le condizio della qualifica e, quindi, l’applicabilità del p
Art.3
Costituzione del rapporto di lavoro
La costituzione del rapporto di lavoro del Dirigente del Consorzio può avvenire nelle seguenti forme:
o mediante chiamata diretta;
o mediante selezione;
o mediante concorso.
La scelta della modalità di costituzione del rapporto di lavoro di cui al primo
xxxxx viene stabilita dall’Organo competent Nell’ipotesi di costituzione del rapport dipendente in servizio, a parità di merito, ha titolo preferenziale rispetto agli altri
concorrenti.
Art.4 Contratto a termine
Il contratto a termine è consentito nel rispetto delle norme di legge se motivato
da carenze di particolari qualificazioni p
Art. 5 Assunzione o nomina
La costituzione del rapporto di lavoro del Dirigente, deve essere comunicata per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto, della tutela assistenziale e previdenziale che gli compete.
Il periodo di prova, limitatamente ai Dirigenti di nuova assunzione potrà essere concordato tra le parti per un periodo non superiore a sei mesi.
Nei casi che danno luogo alla sospensione del rapporto (malattia, chiamata alle armi e simili), il periodo di prova può essere prorogato per un periodo di tempo corrispondente.
Nel contratto scritto dell’assunzione o nom la data di inizio del rapporto di lavoro o la decorrenza della nomina;
l’eventuale periodo di prova per i Dirigent la sede di residenza;
il riconoscimento dell’applicazione integ eventuali modifiche;
l’indicazioniei pdoteeril affidato;
il trattamento economico;
eldeelle rfesuponnzsaibiloitàninier,enti dal mandato
la tutela assistenziale e previdenziale che gli compete;
eventuali altri elementi utili a precisare le condizioni del rapporto di lavoro del Dirigente.
Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal Dirigente.
Ogni variazione delle predette condizioni di assunzione, che intervenga nel corso del rapporto, deve essere concordata per iscritto.
Art. 6
Durata prestazione lavorativa
In considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari
del Dirigente nell’ambito dell’organizzaz prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi in
linea di massima, pur con ampia discrezionalità, cui il Dirigente è addetto, specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel
quadro delle leggi vigenti.
Per il trattamento economico e normativo delle festività valgono le disposizioni di legge vigenti.
In sostituzione di quanto previsto dall’Ac sulle festività abolite, le parti convengono che le due festività civili la cui
celebrazione è differita alla domenica successiva (2 giugno e 4 novembre) siano retribuite in aggiunta alla retribuzione mensile e che, in sostituzione delle quattro ex festività, siano previsti quattro giorni di permesso retribuito da fruire
entro l’anno di maturazione ovvero, in m corrispondente retribuzione. E’ consentito al Dirig autorizzazione dell’Ente, di espletare inc privati, purchè non siano incompatibili con le attività e gli interessi del Consorzio
datore di lavoroza edeglisoabblligvhiainereln’ti lavorativa.
PARTE SECONDA
Svolgimento del rapporto
Art. 7 Ferie
oallsa spreesrtazvioanen
Per ogni anno di servizio spetta al Dirigente un periodo di ferie pari a 30 giorni lavorativi nel caso di settimana lavorativa di 6 giorni, o 26 giorni lavorativi, nel caso di settimana lavorativa di 5 giorni, al quale non può rinunciare.
Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge. Le ferie possono essere rinviate o interrotte per esigenze di servizio; possono essere interrotte per accertata malattia o infortunio che dia luogo a ricovero o che si protragga per un periodo superiore a 5 giorni. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, le spese sostenute dal Dirigente sono a carico dell’Amministrazione.
Fermo restando il principio dell’irrin eccezionalmente queste ultime non risultino comunque fruite, in tutto o in parte,
entro il 1° sesumcceessstivor, veerràdcoerrlisplo’staa, npenr iol periodo non goduto, una indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il primo
mese dell’anno successivo a quello del manc La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle
ferie maturate. In caso di risoluzione nel alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.
L’assegnazione delle ferie non può avvenir Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si da
Art. 8 Permessi
Al Dirigente possono essere concessi dall cumulabili tra di loro.
I periodi di permesso sono considerati utili come periodo di servizio a tutti gli effetti.
Rientrano in ogni caso nel computo dei permessi quelli previsti da specifiche disposizioni di legge: le assenze per nascita di figli, lutti familiari, trasferimento di abitazione.
Art. 9 Trattamento di malattia
Il Dirigente non in prova, ha diritto in caso di assenza per malattia alla conservazione del posto per un periodo di:
x mesi 12 con retribuzione al 100%;
x mesi 6 con retribuzione al 30%;
x mesi 3 con aspettativa non retribuita.
Per la maturazione del periodo di comporto, vengono sommate tutte le assenze
per malattia verificatesi negli ultimi tre morbosa. Il periodo di aspettativa sarà ritenuto valido unicamente ai fini del
computo del preavviso. Trascorso il termine di cui ai commi precedenti il rapporto di lavoro si risolve, salvo diversa determinazione dell'Ente su richiesta formulata dall'interessato.
Art. 10 Aspettativa
Al Dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi potrà essere concesso un periodo di aspettativa non superiore ad un anno.
Durante tale periodo non è dovuta retribu effetti del preavviso.
I Dirigenti che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a
richiesta, essere collocati in aspettativa, non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La disposizione di cui al precedente comma si applica ai Dirigenti chiamati a ricoprire, nei sindacati firmatari del presente accordo, cariche sindacali provinciali o regionali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai due precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del determinazione della ppeubnbslicoiaossniceuratoare. Dcuaranrteico del tali periodi di aspettativa, l’interessato prestazioni a carico dei competenti Enti preposti alla erogazione delle
prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora a favore dei Dirigenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e malattia, in relazione alla attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Art. 11
Formazione e aggiornamento culturale e professionale
L’ente promuoverà la formazione e l’aggior consoni alle funzioni del Dirigente, prevedendo apposite poste di bilancio,
previa condivisione dei piani formativi rappresentanza sindacale aziendale o, in mancanza di questa, tra la Direzione
aziendale e la sede Federmanager territorialmente competente.
Le parti si impegnano a promuovere la forma professionale del Dirigente attraverso le strutture dedicate della FICEI e di
Federmanager.
I programmi di formazione, sia relativamente ai Dirigenti sia con riguardo ai corsi avanzati di aggiornamento sono fruibili dai Dirigenti a titolo gratuito.
Le giornate di formazione e di aggiornamento saranno –come eventuali costi di
viaggio e permanenza –a carico dell’Ente e le giorna lavorative.
Nel comune interesse di promuovere un aggiornamento culturale e professionale consono alle funzioni dirigenziali, le Amministrazioni consortili adotteranno le idonee misure per favorire la partecipazione dei Dirigenti a corsi, seminari o ad altre iniziative culturali.
Nota a Verbale
Allo scopo di realizzare, in maniera continua e permanente la formazione e
l’aggiorname-pnrotfesosioncaleudleti duirirgeantli, ele Parti, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 17 della legge n destinare il contributo integrativo dello
n. 845/78, al Fondo per la formazione continua dei dirigenti denominato Fondirigenti Xxxxxxxx Xxxxxxxxx” e/o strutt
Art. 12 Trattamento di maternità
In materia di tutela della maternità si applicano le norme di cui alle Leggi 30 dicembre 1971 n. 1204, 9 dicembre 1977 n. 903, 5 febbraio 1992 n. 104 e successivi aggiornamenti, nonché quelle discendenti dalle pronunce giurisdizionali in merito.
Il trattamento spettante nei casi di ass obbligatoria è il seguente:
fino ad un anno di vita del bambino: 100% della retribuzione per il primo mese,
l’80% per il secondo mese, 30% nei residui per malattia del bambino fino a tre anni di età: 100% per il primo mese, 80 %
per il secondo mese, conservazione del posto per ulteriori periodi.
Detti periodi si intendono ricompresi nei limiti previsti per le assenze per malattia nel quinquennio.
Art. 13
Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio.
Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da
infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l’Ente conser e gli corrisponderà l’intera retribuzione quando sia accertata una invalidità perman che sia tale da non consentirgli di riprendere le normali attribuzioni. Eguale
trattamento verrà applicato nei confronti del Dirigente non in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare i 30 mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l’infortunio.
Al riguardo, l’Ente deve stipulare, nell’i assicuri:
In aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di malattia professionale e che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione;
In caso di invalidità permanente parziale causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o da malattia professionale una somma che, riferita
all’importo del capitale assicurato di cui al grado di invalidità determinato secondo il formulario d’uso (in base tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e successive modificazioni);
In aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio in occasione di lavoro o da malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione.
Agli effetti dei precedenti commi si considera:
infortunio, l’evento che, come tale, è pr contro gli infortuni e le malattie professionali;
professionale, la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella tabella annessa al citato D.P.R. n. 1124/65.
Retribuzione il coacervo dei compensi di c presente contratto.
L’Ente provvederaàr,e,alnterlels’ìi,ntaersetsispeuldel Dir che assicuri, in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro per cause diverse da quella dell’infortunio avvenutmoalattiia nprofeossciocnaale,suinaone di somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari a Euro
103.291,38 quando il Dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari a Euro 144.607,93 quando il nucleo familiare del Dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Gli stessi importi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 saranno pari rispettivamente a 150.000 (centocinquantamila/00) euro ed a 220.000 (duecentoventimila/00) euro.
Il dirigente concorrerà al costo del relativ
(centocinquanta/00) euro anneuntei xxxxxx xxxxx xxxxxx
retribuzione secondo apposite modalità.
Le somme rispettivamente assicurate ai sensi del comma precedente, nonché l’entità del concorso economico del Diri decorrere dal 1 gennaio 2000.
Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al presente articolo.
Rimangono in essere eventuali polizze ad personam se sostenute da principi di legge o di regolamento dell'Ente consortile quali forme integrative di previdenza.
Art. 14
Modifica delle entità istituzionali degli Enti
Nei casi di modifica soggettiva del datore di lavoro fermo restando quanto disposto dagli artt. 2504 e 2112 del Codice Civile, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti acquisiti dal Dirigente.
Rientra nel campo di applicazione del comma precedente il caso in cui un nuovo soggetto subentra, in tutto o in parte, nelle funzioni, nei compiti, nel patrimonio, nei rapporti con il personale e, nelle posizioni attive e passive del Consorzio.
Nel caso di trasferimento di servizi o di funzioni a società controllate o partecipate, si garantisce al Dirigente il mantenimento del rapporto di lavoro,
anche con l’utilizzo degli istituti del dis Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto dirigenziale, il
Dirigente, che nei casi sopra previsti venisse a subire pregiudizio della sua posizione funzionale, non intenda continuare il proprio rapporto, potrà
procedere entro 180 giorni dalla data leg risoluzione del rapporto stesso senza obbligo di preavviso e con riconoscimento, oltre che al trattamento di fine rapporto, di un trattamento pari
ad un terzo dell’indennità sostitutiva d licenziamento.
Art. 15
Ristrutturazione e riorganizzazione dell’Ente
L’Ente che risolva il rapporto di lavoro a la ricorrenza di un comprovato processo di ristrutturazione e riorganizzazione
consortile, nonché di dismissione di servizi consortili, erogherà al Dirigente non altrimenti utilizzabile, oltre alle spet supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo di due
mensilità di retribuzione mensile per ogni anno di anzianità maturata dal Dirigente.
Rientrano nella definizione di ristrutturazione e riorganizzazione esclusivamente i processi avviati nel singolo Ente per autonoma volontà dello stesso.
L’indennità di che trattasi non potrà comun
Art. 16
Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al
pensionamento
In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al pensionamento, che non avvenga per volontà del dirigente (salvo quanto stabilito dagli artt. 14 e 17) o per giusta causa, quando questi abbia maturato
almeno 30 anni di aenntezciorarisnpoindteràà oltdreial TsFReurnva izio, l incentivazione economica pari a 24 mensilità di retribuzione.
Art. 17 Trasferimento del Dirigente
Il Dirigente può essere trasferito da una ad altra sede di lavoro soltanto per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell’En Il trasferimento dovrà essEentereal Dicrigoenmteucnonicato p un preavviso non inferiore a mesi 3 ovvero a mesi 4 quando il Dirigente abbia
familiari e conviventi a carico.
Al Dirigente trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese cui va incontro per
se e famiglia per effetto del trasferiment
spesa effettivamente sostenuta per l’alloggiopo ddi equlellloo stess
occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi direttamente tra le parti e comunque per un periodo non inferiore a due anni, oltre ad una indennità una tantum pari a tre mensilità e mezzo di retribuzione per il Dirigente con carichi di famiglia ed a due mensilità e mezzo per il dirigente senza carichi di famiglia.
Gli importi erogati per i titoli di cui al precedente comma, attesa la particolare natura, non sono computabili agli effetti del trattamento di fine rapporto.
Per il reperliomgegnitoo ndeella’aslede diEntedestinaz
esplicherà il suo interessamento per agevolare il Dirigente.
Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di morte entro 5 anni dalla data del trEanste fdoevrrà irimmbeornsatreole,spelse’relative al rientro del Dirigente e/o della sua famiglia alla sede originaria.
Il Dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed all’indenn Il Dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al 2 comma, motivando il proprio recesso con la mancata
accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad
un trattamento pari alprela’vviisonsdpeettannnte iintcàaso dsi ostitut licenziamento, ed a una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto
pari ad 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato.
Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del Dirigente che abbia compiuto rispettivamente il 55° anno se uomo o il 50° se donna.
Nota a verbale
Qualora particolari ragioniEnteddii rispuetrtagre ei nza no termini di preavviso di cui al 2° comma, il Dirigente verrà considerato in trasferta
sino alla scadenza dei suddetti termini.
Art. 18 Mobilità fra enti
Nell’ambito degli Enti cui si applica il p collegati, nonché in società partecipate, il trasferimento, anche temporaneo, da
un Ente ad un altro, a parità di livello funzionale, si verifica su domanda del Dirigente e successiva delibera degli Enti interessati al trasferimento, semprechè sussista la vacanza di organico.
L’Ente cui è rivolta
ntlo aesadmoinemràanneldmaeritodlia
trasf
rispondenza dei requisiti necessari e professionali posseduti dal richiedente rispetto alle caratteristiche del posto da ricoprire.
Il personale trasferito è esentato dal sostenere il periodo di prova purchè abbia
già superato analogo periodo presso l’Ente di prov Al Dirigente è assicurato il ricongiungimento, ai fini del trattamento di fine servizio, del servizio reso nell’Ente d precedentemente accantonati per il predetto titolo, continuano ad essere
mantenuti nelle forme originariamente acquisite dal Dirigente.
Al Dirigente è garantito il trattamento previsto dal livello funzionale, oltre alla progressione economica maturata ed all’even
Art. 19
Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
La responsabilità civile verso terzi per f delle proprie funEzntie oprnovivedeèa paroprcia acurraiecsopesedell’ attraverso polizze assicurative RCT e RCO.
È altresì a caEnrteilacroespodnseablililtà’patrimoniale per fatti compiuti dal dirigente nell’esercizio delle properie fun
colpa grave. XXxxx’provvede a sua cura e spese a stipulare idoneo contratto
assicurativo a copertura dei danni da essa subiti in conseguenza dei predetti fatti, nei limiti su esposti, salvo migliorie offerte dal mercato assicurativo con costo a carico del dirigente.
Entrambe le coperture di cui ai commi 1 e 2 prevedono la rinuncia alla rivalsa sul dirigente responsabile.
Sono a caErnteicle ospesde elelgalli,’per ogni grado di giudizio, che il dirigente dovesse sostenere per procedimenti civili promossi da terzi nei suoi confronti per le fattispecie di cui ai commi precedenti.
Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti direttamente connessi all’esercizio delle risolva il rapporto di lavoro motivando il giudizio ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso sp una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari a metà del
corrispettivo del preavviso individuale maturato.
Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti direttamente connessi all’esercizio delle tutti i gradi di Engtei.uEdnLtie’zfaiasosisteère iladirigcenaterdaiucno dell’ legale che sia di gradimento del dirigente stesso.
Il rinvio a giudizio del dirigente per fat funzioni attribuitegli non costituisce di per se giustificato motivo di
licenziamento. In caso di privazione della libertà personale il dirigente ha diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.
Le garanzie e le tutele di cui ai precede dirigente anche successivamente all’estinz che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
Le garanzie e le tutele di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 sono escluse nei casi di dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. In tali casi lE’nte conserva piena la facoltà di rivalsa sulle retribuzioni, sulle indennità di fine lavoro ed in ogni altra forma consentita dalla legge.
Le coperture assicurative per le responsabilità del dirigente che non sono poste in caEpntoe daallelcllau’sole del presente contratto collettivo di lavoro nonché per le fattispecie in cui la legge dichiara nulli i contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro a favore di dirigenti o amministratori (1) sono a carico del dirigeEnntetèete.nutaLin’ogni caso ad informare per iscritto il dirigente circa la possibilità di accedere ad una polizza assicurativa, individuata dalle Parti stipulanti il presente CCNL per la copertura dei rischi di cui sopra, indicando le
condizioni contrattuali e l’importo del p individuare una polizza assicurativa che includa anche i casi di colpa grave e
che copra anche le spese legali a carico del dirigente, in ogni grado di giudizio ed in qualsiasi sede penale, civile, amministrativa o tributaria, per procedimenti
promossi in relazione alle responsabilità contemplate nel p
(1) Vedi legge 24 dicembre 2007 n. 244 art. 3 comma 59
Art. 20 Trattamento economico
Con decorrenza dal 1 gennaio 2008 il trattamento economico del Dirigente
viene convenuto tra l’Ente ed il Dirigente Esso non potrà, comunque, essere inferiore al trattamento economico minimo
annuo garantito, comprensivo della tredicesima e quattordicesima, così definito:
a. al 31 dicembre 2012, a valere dall’anno 2
• in euro 62.000,00 (eurorimesnteo asi sdiraigenntti, ain duemila euro 68.500,00 (euro sessantottomilacinquecento/00) con riferimento ai
Vice Direttori e in euro 81.000,00 (euro ottantunomila/00) con riferimento ai
Direttori Generali conEnteancozn ilaaqnuailifitcaàdi dirigente, fino a 7 (sette) anni;
di ser
• in euro 67.500,00 (euro sessantassettem ai dirigenti, in euro 74.500,00 (euro settantaquattromilacinquecento/00) con
riferimento ai Vice Direttori e in euro 88.500,00 (euro ottantottomilacinquecento/00) con riferimento ai Direttori Generali con anzianità diEntescoenrlavqiuazlifiicaodi dnireigelntle,’superiore ai 7 (sette) anni compiuti.
b. al 31 dicembre 2013, a valere dall’anno 2
• in euro 63.000,00 (eureroimenstoeasi dsiriagenntti, xxx xxxxxxx euro 69.500,00 (euro sessantanovemilacinquecento/00) con riferimento ai
Vice Direttori e in euro 82.500,00 (euro ottantaduemilacinquecento/00) con
riferimento ai Direttori GenEenteracoln ila con an
qualifica di dirigente, fino a 7 (sette) anni;
• in euro 69.500,00 (euro sessantanovemil ai dirigenti, in euro 76.500,00 (euro settantaseimilacinquecento/00) con
riferimento ai Vice Direttori e in euro 91.000,00 (euro novantunomila/00)
con riferimento ai Direttori EGnetencoenrali co
la qualifica di dirigente, superiore ai 7 (sette) anni compiuti.
c. al 31 dicembre 2014, a valere dall’anno 2
• in euro 64.000,00 (euro rismeenstosaiadinrigtenati,quattro
in euro 70.500,00 (euro settantamilacinquecento/00) con riferimento ai Vice Direttori e in euro 83.500,00 (euro ottantatremilacinquecento/00) con
riferimento ai Direttori GenEenteracoln ila con an
qualifica di dirigente, fino a 7 (sette) anni;
• in euro 71.500,00 (euro settantunomila dirigenti, in euro 78.500,00 (euro settantottomilacinquecento/00) con
riferimento ai Vice Direttori e in euro 93.500,00 (euro novantatremilacinquecento/00) con riferimento ai Direttori Generali con anzianità diEntescoenrlavqiuazlifiicaodi dnireigelntle,’superiore ai 7 (sette) anni compiuti.
Ai dirigenti in servizio alla data del 31/12/1999 è riconosciuto un assegno ad
personam non riassorbibile di € 4.200,00 (euro quat riferimento ai dirigenti, euro 4.700,00 (euro quattromilasettecento/00) con
riferimento ai Vice Direttori ed euro 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00) con riferimento ai Direttori Generali in base d’anno.
Sono fatti salvi i trattamenti di miglior f
Art. 21
Contratti a tempo determinato
Per i contratti a tempo determinato si fa totale rinvio alla contrattazione locale.
Art. 22 Contrattazione legata ad obiettivi
“A far data dal 1° gennaio 2012, l’art. 2 sostituito:
1. L’Ente e il dirigente pattuiscono import economico di cui all’art. 20, determinand non superiore a 12 mesi, collegati al raggiungimento di obiettivi aziendali concordati in base a quanto previsto dall
2. La declinazione dei criteri e delle modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti di cui al comma precedente, unitamente alla realizzazione in Ente di politiche retributive forma oggetto di consultazione con le RSA o, in mancanza, con la sede Federmanager territorialmente competente, con cadenza almeno annuale. In tali incontri sono esaminate e discusse anche le risultanze delle iniziative adottate dalle aziende.
Nell’allegato n. 2 le Parti hanno individu allo scopo.
Qualora non sia applicato quanto previsto dirigente avrà diritto all’indennità sostitutiva di segu di ciascun biennio di anzianità di servizio con qualifica di dirigente e con effetto
dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente verrà
corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa p (duecento/00) mensili, a partire dal compimento del biennio di anzianità in corso
alla data del 1° gennaio 2012.
Art. 23
Trattamento economico del Dirigente in missione
Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio al Dirigente in trasferta per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane è dovuto un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari al 2% del minimo mensile contrattuale base, per ogni giorno di trasferta. Resta inteso che, per missioni di durata inferiore alle dodici ore,
l’importo aggiuntivo precedentemente citat frazione in dodicesimi.
Per l’uso della propria auto al Detriicrheigente di viaggio secondo il Tariffario ACI.
In caso di trasferta di durata superiore a verranno presi accordi diretti tra Ente e Dirigente. In ogni caso verrà riconosciuto, ricorrendocuni ael I clomema,csuoscnetdtibiilezioni, di assorbimento in eventuali trattamenti complessivi di trasferta.
Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e sono suscettibili di assorbimento in eventuali trattamenti aziendali o individuali già in atto allo stesso titolo.
Art. 24 Premi di anzianità
A tutti gli effetti del presente contratto periodo di appartenenza nell’Ente quale Dirig Per il periodo di anzianità maturato è riconosciuto al Dirigente, al compimento
del 15° anno e del 25° anno di servizio effettivo, prestato dal Dirigente presso il medesimo Ente o dallo stesso riconosciuto, un premio di anzianità una tantum
pari all’8% e al 16% della retribuzione momento in cui il suddetto diritto matura. Restano salve le condizioni di miglior
favore fino ad oggi applicate.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età o per dimissioni volontarie, al Dirigente saranno riconosciute agli effetti del premio di anzianità tante quote quanti sono gli anni maturati. Per anni maturati si intendono anche le frazioni superiori a sei mesi.
PARTE TERZA
Risoluzione del rapporto
Art. 25
Estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro può essere estinto ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta a mezzo raccomandata a.r.
Nel caso di recesso dell’Ente quest’ultimo deve pr
comunicazione all’interessato indicandon preavviso, se spettante.
Il Dirigente, ove non ritenga giustificata nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui al
successivo art. 31.
Il ricorso dovrà essere inoltrato alla rappresentanza sindacale firmataria del presente contratto, a mezzo raccomandata A.R. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento.
Il ricorso al Collegio non costituisce di per se motivo per sospendere la corresponsione al Dirigente delle indennità di cui agli art. 27) e 28).
Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al 3^ comma, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
Art. 26 Preavviso
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà di una delle parti, la parte recedente deve dare il preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) risoluzione disposta dall’Amministrazione;
b) mesi 7 di preavviso se il Dirigente ha due anni;
c) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità, con un massimo di altri 5 mesi di preavviso.
d) risoluzione per dimissioni volontarie quattro mesi.
In caso di inosservanza dei termini suddetti è dovuta dalla parte inadempiente all’altra parte, per il periodo di mancat retribuzione che il Dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato
preavviso.
E’ in facoltà del Dirigente che riceve la all’inizio sia durante ilsi depveraelcaunvovbbiligso odi, senza indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell’anzianità agli effetti del Compatibilmente con la legislazione vigent è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno
versati agli Enti previdenziali e assiste separata e distinta dei mesi di competenza nei quali avrebbero dovuto essere
pagati.
Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al Dirigente uscente di prestare servizio, senza il suo consenso, alle dipendenze del Dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire
Agli effetti di cui alla lettera b) del 1 comma viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno eguale o superiore al semestre.
Art. 27 Trattamento di fine rapporto
“In caso di risoluzione del rapporto spetterà al dirigente, a parte quanto previsto dall’art. 26, un trattamento di qufanitone rapp disposto dall’art. 2120 del cod. civ., co maggio 1982, n. 297.
Le somme di cui al comma che precede, a carico di appositi fondi di bilancio del Consorzio, saranno investite, mediante polizze collettive vita, ossia (polizze aziendali) a beneficio intero.
In caso di adesione del dirigente al Fondo di previdenza complementare a carattere integrativo di cui al successivo art. 29-bis è fatta salva la possibilità di conferire la quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto a tale Fondo, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Con riferimento al comma 2 del citato art. 2120 del cod. civ., per il computo del trattamento di fine rapporto si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione, gli importi di retribuzione variabile collegati al raggiungimento di obiettivi ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale. Fanno altresì parte della
retribuzione l’equivalente del vitto e d dirigente nella misura convenzionalmente concordata, nonché le partecipazioni
agli utili e le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del
Art. 27/bis Indennità in caso di morte
In caso di morte del Edntie rcoirrigspeonndetràea,gli alve’nti diritto, oltre
all’indennità sostitutiva del preavviso, i
27. Ciò, indipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo integrativo per fondo di previdenza, per coperture assicurative e per ogni altra causa.
Art. 28
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
A domanda del Dirigente il trattamento di fine rapporto può essere anticipato con riferimento al 6° comma e seguenti dell’art. 2v1ile2, 0co,me modificato dalla legge 29 maggio 1982, n.297.
Codice
PARTE QUARTA
Xxxxxx assistenziali e previdenziali
Art. 29 Previdenza
Per i contributi relativi al trattamento di previdenza si intende fatto rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Art. 29/bis
Previdenza complementare a carattere integrativo
Per il trattamento di previdenza complementare valgono le norme contrattuali che disciplinano il regime applicabile ai dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (adesione al Previndai).
Art. 30 Assistenza sanitaria
L’assistenza di malattia ai Dirigenti è ass ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n° 833 e successive modificazioni e
integrazioni.
I dirigenti potranno aderire al Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Industria (FASI). In tal caso il Consorzio provvederà a versare il contributo sia a suo carico sia a carico del dirigente, previa trattenuta sulla retribuzione, secondo le medesime modalità ed i medesimi importi determinati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.
PARTE QUINTA
Tutele sindacali del rapporto
Art. 31 Collegio Arbitrale
E’ istituito a cura della F.I.C.E.Itto. e del a cui il Dirigente ha conferito delega, un Collegio arbitrale nazionale a cui può
essere demandato di comune accordo fra le parti il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi del precedente articolo 25.
Il Collegio, che sarà in carica per la durata del presente contratto, rinnovabile, è composto di tre membri di cui uno designato dalla F.I.C.E.I., uno dalle XX.XX. ed uno con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle rispettive organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo
membro, quest’ultimo sarà sorteggiato tra
di nomi non superiore a sei, preventivamente concordato o, in mancanza di ciò sarà designato - su richiesta di uno o di entrambe le organizzazioni predette - dal Presidente del competente Tribunale.
Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri
sopra citati per la scelta di quest’ultimo.
Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta per ogni singolo procedimento.
Salvo diverso accordo tra le organizzazioni delle due parti, il Collegio ha sede presso gli uffici della F.I.C.E.I. a cui sono demandate funzioni di segreteria.
Il Collegio arbitrale sarà investito dalla vertenza su istanza a mezzo di raccomandata a/r dalle XX.XX., che trasmetterà copi del ricorso, sottoscritto dal Dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento stesso ai sensi del precedente art. 25.
Copia dell’istanzacc,omasndeatma ap/rr, deeve aessemreetrzaszmoessara per conoscenza al Consorzio.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni cui sopra da parte delle XX.XX.
Il Collegio presenti le parti in causa o, eventualmente, loro rappresentanti, esperirà in via preliminare, il tentativo di conciliazione.
Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di motivazione o in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro 60
giorni dalla data di riunione di cui all’8° comma, salva la faco di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a
necessità inerenti allo svolgimento della procedura.
Durante il mese di agosto sono sospesi i termini procedurali di cui al presente articolo.
Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del Dirigente a termine del presente
articolo, disporrà contestualmente la rein 108/90 o, fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto
al quarto comma del medesimo art. 1 della legge 108/90, al Dirigente è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel
posto di nldeannvitàopraori a,20umnen’siliità di retribuzione globale di fatto
aumentata, in relazione dell’età del Dirig e i 62 anni, nelle seguenti misure:
7 mensilità in corrispondenza del 56° anno compiuto;
6 mensilità in corrispondenza del 55° e 57° anno compiuto; 5 mensilità in corrispondenza del 54° e 58° anno compiuto; 4 mensilità in corrispondenza del 53° e 59° anno compiuto; 3 mensilità in corrispondenza del 52° e 60° anno compiuto; 2 mensilità in corrispondenza del 51° e 61° anno compiuto; 1 mensilità in corrispondenza del 50° e 62° anno compiuto; .
In ogni caso, e fermo rimanendo il dirit giudiziaria, allo stesso viene concesso un termine di 30 giorni per optare sulle
proposte transattive prospettate dal Collegio.
Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione del Presidente, saranno in ogni caso ripartite al 50% fra le parti in causa.
Le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio saranno a carico delle rispettive parti in causa.
Art. 32 Rappresentanze sindacali aziendali
I Sindacati potranno nominare un rappresentante sindacale aziendale tra i Dirigenti dell’Ente.
In tal caso gli stessi Xxxxxxxxx provvederanno a comunicare il nominativo del Dirigente investito di tale rappresentanza al Consorzio interessato ed alla FICEI.
In particolare, il rappresentante sindacale potrà esaminare in prima istanza le questioni che dovessero sorgere ci.rca l’app In attuazione della direttiva 2002/14/CE come recepita dal d.lgs. n. 25 del 6
febbraio 2007, i Consorzi e le RSA, o, in mancanza, la sede Federmanager
territorialmente competente, si incontreranno, almeno due
discutere sulcle’natnedaemenqtuoellroe
preveEndtei,
bile d
nonché la sua situazione economica con riferimento ai più significativi indicatori di bilancio ed alle politiche degli investimenti. Nella stessa occasione formeranno oggetto di consultazione le politiche sulla dirigenza con particolare riferimento ai criteri ed alle modalità attuative delle politiche retributive e ai sistemi di retribuzione variabile: questo anche in attuazione di quanto previsto
all’art. 22 del presente codi ncotnsrulatatziotneol.e Sarann
decisionEnite chdeelpols’sano comportare sostanziali modifiche dell’organizzazione del lavoro anche se no della dirigenza.
Le informazioni rese alle RSA e qualificate come riservate dai Consorzi, non potranno essere divulgate a terzi ai sensi Le parti concordano che i Consorzi non avranno alcun obbligo di preventiva
consultazione qualora la divulgazione delle informazioni riservate possa recare dannoEnteael/olcr’eare notevoli difficoltà.
Entro il primo semestre di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà costituita fra le parti una commissione di conciliazione
ai sensi e per gli effetti nd.2i5/20c07u. i al comma
Per quanto non espressamente disciplinato valgono le norme di cui al d.lgs. n. 25/2007”.
Art. 33 Controversie individuali di lavoro
Fermo quanto d3i1,sinpcoasso tdi ocontarovlerlsi’e iandrivtidu.ali relative al rapporto di lavoro le Parti possono esperire un tentativo di conciliazione in sede
sindacale con l’assistenza delle rispettive Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo si formerà un verbale, che
dovrà essere sottoscritto dalle Parti nonché dalle rispettive Organizzazioni Sindacali, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi
dell’art. 2113 c. c. e degli artt. 410 e 41
Art. 34 Interpretazione del Contratto
Per la risoluzione delle controversie che eventualmente potessero sorgere per l’interpretazione e l’applicazione del pr Commissione Paritetica composta da rappresentanti della FICEI e delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
La composizione ed il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma sono disciplinati dal Regolamento annesso al presente contratto sub allegato.
Art. 35
Forme di tutela del rapporto
Per quanto non previsto dal presente contratto, al Dirigente si applicano le norme del Codice Civile sul rapporto di lavoro e le norme vigenti in materia.
Art. 35/bis Contributi sindacali
Le aziende opereranno la trattenuta dei contributi sindacali dovuti dai dirigenti all’Associazione Sindacale Dirigsetrinaleti dei (DIRSIND), previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati,
deleghe che saranno valide fino a revoca scritta.
PARTE SESTA
Disposizioni generali
Art. 36
Decorrenza e durata del Contratto Collettivo Nazionale
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2012, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ed avrà scadenza il 31 dicembre 2014.
Tre mesi prima della scadenza le parti stipulanti, su proposta avanzata da una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, sono tenute a dare avvio al confronto per il suo rinnovo. Qualora questo non si realizzi nel tempo dovuto, dopo un periodo di vacanza contrattuale di tre mesi verrà corrisposto un elemento di retribuzione provvisorio pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi. Dopo sei mesi tale importo sarà pari al 50%. Esso cesserà di essere erogato dalla data di decorrenza del nuovo contratto.
I benefici economici risultanti sdonaoll’appl
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai precedenti articoli al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza contrattuale. La presen della Legge 93/83 è da intendersi interpretativa anche per i precedenti accordi
sindacali.
Art. 37
Norme di salvaguardia
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stipulate nei contratti individuali.
Nota a verbale all’art. 20
Ai fini del riconoscimento dealnzlia’nità di servizio nell’Ente, anche all’anzianità di servizio con funzi proprietari, collegati o partecipati dal Consorzio stesso.
ALLEGATO
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA EX ART. 34 C.C.N.L.
Art. 1
La Commissione Parite4 ètciomcpaostapdar4eMvemibsri:ta dall’art 2 designati dalla FICEI, 2 designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo.
La Commissione ha il compito di esaminare e risolvere le controversie di interpretazione ed applicazione del C.C.N.L., formalmente sollevate da una delle parti firmatarie.
Art. 2
La Commissione viene convocata dal Presidente della FICEI su istanza di uno dei soggetti stipulanti il presente contratto, il quale rimetterà alla Commissione
stessa tutti gli elementi utili all’esame d
Art. 3
Le riunioni della Commissione avranno luogo di norma presso la sede della
FICEI. La data della convocazione sarà fi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di c La Commissione si pronuncerà entro un mese dalla prima riunione.
Art. 4
Al termine dell’esame verrà redatto in tr quale dovrà risultare se la decisione è maggioranza, senza indicazione, in quest’,udeli ntoimimnaotivi dceiavostaonti.
Qualora non si raggiunga alcuna decisione, cioè in caso di parità, i singoli
Membri della Commissione potranno far cons voto” che riterranno opportune.
Copia del verbale sarà inviata ai soggetti stipulanti per i provvedimenti di loro competenza.