CO.RA.N. Comitato per la Rappresentanza Negoziale CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO per il personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione Regionale e degli Enti strumentali Biennio economico
Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N.
CO.RA.N.
Comitato per la Rappresentanza Negoziale
REGIONALE DI LAVORO
per il personale con qualifica dirigenziale
dell’Amministrazione Regionale
e degli Enti strumentali
Biennio economico
2000-2001
22 aprile 2003
pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 30 aprile 2003
I
NDICE
Art.3 Retribuzione tabellare 2
Art.4 Retribuzione di posizione 2
Art.5 Retribuzione di risultato 2
Art. 7 Indennità di missione 2
Art. 8 Indennità di trasferimento 2
Art. 9 Indennità di istituto 2
Art. 10 Copertura assicurativa 2
Art. 11 Congedi dei genitori 2
Art. 12 Tutela economica dell’aspettativa sindacale 2
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
del personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale e degli Enti strumentali
Biennio economico 2000-2001
A seguito del parere favorevole espresso in data 28 marzo 2003 dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 10/20 in ordine al testo dell’accordo relativo al Contratto Collettivo regionale di Lavoro per il personale regionale con qualifica dirigenziale, nonché della certificazione della Corte dei Conti sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria espressa con propria deliberazione in data 18 aprile 2003 in corso di deposito, il giorno 22 aprile alle ore 17 ha avuto luogo l’incontro tra:
il CO.RA.N.:
nella persona del Presidente
Prof. Avv. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx ___________________
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx ___________________
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx ___________________
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
SDIRS/DIRER DIRER/CONFEDIR
C.G.I.L. F.P. C.G.I.L.
CISL SINDER CISL
SILDIR/CONFSAL CONFSAL
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo al personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale e degli Enti strumentali.
A
rt.1
Campo
di applicazione
1. Il presente contratto si applica al personale con qualifica di dirigente dipendente dell’Amministrazione regionale e degli Enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 della legge regionale n. 31/1998 e successive modificazioni, in servizio alla data del 1° gennaio 2000 o assunto successivamente.
Art.2
Durata e decorrenza
1. Il presente contratto si inserisce, per quanto riguarda la parte normativa, nell’ambito del CCRL del 22.11.00, e disciplina, per quanto riguarda la parte economica, il periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2001.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso.
Art.3
Retribuzione tabellare
1. La retribuzione tabellare annua di cui all’art. 41 del CCRL del 22.11.00, a decorrere dal 1° gennaio 2000, è rideterminata nella misura di € 25.025,51.
Art.4
Retribuzione di posizione
1. La graduazione delle posizioni dirigenziali e le relative retribuzioni mensili sono così ridefinite e rideterminate:
Direttore Generale e Dirigente Ispettore, € 3.017,00;
Direttore di Servizio, € 2.130,00;
Dirigente con compiti di studio, ricerca e consulenza presso l’Organo Politico, € 1.680,00.
Dirigente con compiti di studio, ricerca e consulenza presso la Direzione Generale, € 1.474,00.
2. Le nuove retribuzioni mensili di posizione di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma 1 sono corrisposte con le decorrenze e gli importi indicati nella Tabella A allegata al presente contratto.
3. La retribuzione mensile di posizione di cui alla lettera c) del precedente comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
4. Dal 1° gennaio 1999 a tutti i dirigenti, con decorrenza dagli effetti economici della nomina e fino al conferimento delle funzioni dirigenziali viene corrisposta la retribuzione di posizione nella misura prevista per la funzione di dirigente con compiti di studio, ricerca e consulenza presso la Direzione Generale, decurtata delle eventuali indennità di coordinamento già percepite.
5. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione altresì al verificarsi di soluzione di continuità nel rinnovo degli incarichi, con esclusione delle ipotesi regolate dall’art. 22 della Legge Regionale n.31/1998 e dall’art. 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art.5
Retribuzione di risultato
1. Il fondo per la retribuzione di risultato di cui all’art. 43 del CCRL del 22 novembre 2000 è confermato nell’importo già stabilito dal predetto contratto.
2. Per l’anno 2001 il fondo è costituito dalla quota stabilita dal Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna per l’anno 2001, incrementata di € 276.654,00.
3. Il fondo di cui al precedente comma 2 è altresì incrementato dalle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel corso del biennio 2000-2001.
4. Per gli anni successivi al 2001 e fino all’approvazione del CCRL per il quadriennio 2002-2005 il fondo è costituito da un importo pari a quello stabilito dal precedente comma 2, incrementato delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio durante la vigenza del presente contratto, in relazione all’anno di cessazione.
5. Per gli anni 2000-2001, non essendosi verificate le condizioni per l’attivazione della procedura prevista dai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 43 del CCRL del 22 novembre 2000, per cause non imputabili ai dirigenti, sono confermati i parametri di ripartizione previsti nel comma 9 del predetto art. 43. Le parti si impegnano a dare attuazione a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 43 del CCRL del 22 novembre 2000 circa i criteri di ripartizione, mediante un apposito accordo da stipularsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente contratto, ai dirigenti assegnati alla diretta collaborazione dell’Organo politico, è riconosciuto annualmente, in sostituzione della retribuzione di risultato di cui ai precedenti commi, in ragione del periodo di assegnazione, un importo forfettario pari alla media delle retribuzioni di risultato spettanti al Dirigente in posizione di staff presso la Direzione Generale, incrementata del 10%, da corrispondersi contestualmente alle predette retribuzioni di risultato.
Art.6
Ferie e festività
1. Il comma 7 dell’art. 19 del CCRL del 22.11.00 è sostituito dal seguente:
“Le ferie devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidatogli e nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente, e, ove non possibile in via continuativa, anche frazionatamene”.
2. Il comma 10 dell’art.19 del CCRL del 22.11.00 è sostituito dal seguente:
“In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell’anno successivo”.
3. Il comma 12 dell’art. 19 del CCRL del 22.11.00 è sostituito dal seguente:
“Qualora le ferie spettanti non siano state fruite, per i motivi indifferibili ed entro i termini di cui ai precedenti commi 10 e 11, l’Amministrazione di appartenenza, su richiesta del dirigente, procede al pagamento dell’indennità sostitutiva delle stesse. Analogamente si procede nel caso di estinzione del rapporto di lavoro”.
Art. 7
Indennità di missione
1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale, distante più di Km. 10 dall’ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente si rechi in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località della dimora abituale le distanze si computano da quest’ultima località.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1 compete:
a) un’indennità di trasferta , avente natura non retributiva, pari a:
- € 35,00 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- € 1,50 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferta di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave e altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del biglietto di prima classe o equiparato;
c) il rimborso delle spese per il taxi in caso di necessità attestata e adeguatamente motivata dallo stesso dirigente.
d) il rimborso delle spese per il noleggio di autovetture, nel solo caso in cui manchino mezzi di linea diretti.
3. Ai fini del comma 2, lett. a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il dirigente in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso l’Amministrazione regionale e gli Enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasioni di trasferte o per gli adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
5
. La
polizza di cui al comma 4 è rivolta alla copertura dei rischi non
compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dirigente,
nonché di lesioni o decesso del dirigente medesimo e delle persone
di cui sia stato autorizzato il trasporto.
6. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
7. Al dirigente, oltre all’indennità di cui al comma 2, lett. a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 9, spetta il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed un’indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di 1 litro di benzina per ogni chilometro.
8. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria 4 stelle e della spesa per 1 o 2 pasti giornalieri, nel limite di € 70,00 complessivi per due pasti e nel limite di € 40,00 nell’ipotesi di un solo pasto. Per le trasferte di durata non inferiore a 6 ore, compete solo il rimborso di un pasto.
9. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso per vitto e alloggio l’indennità di cui al comma 2 lett. a) viene ridotta di 2/3. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso per vitto o alloggio l’indennità di cui al comma 2 lett. a) viene ridotta di 1/3.
10. L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
11. Per le trasferte all’estero è confermata la disciplina dei precedenti accordi contrattuali e delle disposizioni legislative vigenti.
12. Il dirigente in trasferta ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 90% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta medesima.
Art. 8
Indennità di trasferimento
1. Al dirigente trasferito per motivi organizzativi in una sede diversa e distante oltre 50 Km. da quella di appartenenza e di residenza anagrafica, deve essere corrisposta una indennità una tantum pari a quattro mensilità del trattamento economico fondamentale in godimento.
2. Al dirigente competono anche:
a) il rimborso delle spese documentate di viaggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto degli effetti personali (mobilio, bagaglio ecc.);
b
)
il rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del
contratto di locazione regolarmente registrato, quando sia tenuto al
relativo pagamento per effetto del trasferimento.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione dal 1° gennaio 2000.
Art. 9
Indennità di istituto
1. L’indennità di istituto dei dirigenti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale è incrementata di € 15,00 mensili per dodici mensilità.
2. La disposizione di cui sopra trova applicazione dall’entrata in vigore del presente contratto.
Art. 10
Copertura assicurativa
1. L’Amministrazione regionale e gli enti strumentali, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di una procedimento di responsabilità civile, penale e professionale nei confronti di un dirigente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni attribuite e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere verso i terzi, compresi quelli relativi alla difesa, fin dall’apertura del procedimento. E’ facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con oneri a carico dell’Amministrazione e, in tale caso, relativamente al rimborso delle spese legali, trova applicazione la disciplina contenuta nell’art. 51 della L.R. 8 marzo 1997, n. 8.
2. Le garanzie e le tutele di cui ai precedenti commi si applicano al dirigente anche successivamente all’estinzione del rapporto di lavoro, semprechè si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
3. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.
4. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, l’Amministrazione regionale stipula, anche in forma consortile, assicurazioni collettive per tutti i dirigenti dell’area contrattuale nei limiti di spesa complessiva pari a € 150.000,00.
5. Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del precedente comma, saranno destinate a finanziare il fondo per la retribuzione di risultato di cui all’art. 43 del CCRL del 22 novembre 2000.
Art. 11
Congedi dei genitori
1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia della maternità contenute nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2
.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi
di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso la struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha facoltà di richiedere che il
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo
ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo
rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del precitato decreto legislativo, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
4. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamene, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32 comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con indicazione della durata, all’Amministrazione di appartenenza almeno quindici giorni prima della decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindi giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione del lavoro.
9. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
A
rt.
12
Tutela economica dell’aspettativa sindacale
1. Il comma 2 dell’art. 12 del CCRL del 22.11.00 è sostituito dal seguente:
“2. Ai dirigenti che usufruiscono dei distacchi di cui al comma 1 compete, con gli adeguamenti e con le decorrenze contrattualmente previsti per i dirigenti in servizio, il seguente trattamento economico:
la retribuzione fondamentale incrementata della eventuale retribuzione di anzianità posseduta;
la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico rivestito al momento del distacco;
la retribuzione di risultato nella misura media prevista per la posizione ricoperta al momento del distacco.”.
Art. 13
Effetti nuovi trattamenti economici
1. Ai dirigenti comunque cessati dal servizio nel periodo di vigenza del presente contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 44 del CCRL del 22.11.00.
Art. 14
Norma transitoria
1. Il trattamento retributivo accessorio di posizione e di risultato, corrisposto in via transitoria ai dirigenti assegnati alla diretta collaborazione dell’Organo politico in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 26/2 del 26 luglio 2001, è confermato per la durata dell’incarico, fino al riassorbimento degli attuali e futuri aumenti contrattuali previsti per le corrispondenti retribuzioni di posizione e di risultato, di cui alla lettera c), comma 1 del precedente art. 4 e al comma 6 del precedente art. 5.
Art. 15
Norma finale
1. Rimangono in vigore le disposizioni del CCRL del 22.11.00 non modificate dal presente accordo.
TABELLA A
Retribuzione di posizione mensile
Direttore Generale e Dirigente Ispettore
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 2.821,46
dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 3.017,00
Direttore di servizio
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 1.997,60
dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 2.130,00
Dirigente di staff alla Direzione Generale
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 1.379,50
dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 1.474,00
DICHIARAZIONE A VERBALE DI PARTE SINDACALE
DICHIARAZIONE A VERBALE SINDER-CISL
Trattamento economico fondamentale dei dirigenti.
Nel ritenere che l’incremento del trattamento economico fondamentale del 3% nel biennio 2000-2001 rappresenti solo un modesto incremento del trattamento economico fondamentale, molto al di sotto dell’inflazione reale, la CISL, pur firmando il presente accordo contrattuale, esprime profonda insoddisfazione circa il mancato accoglimento della propria proposta inerente l’adeguamento del trattamento economico fondamentale all’inflazione reale.
Trattamento accessorio dei dirigenti in staff all’Organo politico
La CISL ritiene che la disciplina contrattuale prevista (artt. 4 – retribuzione di posizione, 5 – retribuzione di risultato e 14 – norma transitoria) inerente il trattamento accessorio dei dirigenti in staff all’Organo politico già incaricati, non rispecchi la graduazione delle funzioni e responsabilità dirigenziali ai soli fini del trattamento accessorio, stabilita con il DPGR n. 191 del 12 dicembre 2000, in vigore al momento del conferimento dell’incarico, e che la nuova graduazione delle funzioni dirigenziali, stabilita con il DPGR n. 1 del 9 gennaio 2003, possa trovare applicazione, solo in via suppletiva, esclusivamente per i dirigenti incaricati successivamente all’esecutività della nuova graduazione, nelle more del contratto 2002-2005, parte economica 2002-2003.
La CISL, inoltre, ritiene che, sia per i dirigenti in staff all’Organo politico sia per i dirigenti in staff alla Direzione amministrativa, il presente contratto non valorizzi, in termini di trattamento accessorio, i relativi compiti e funzioni dirigenziali, e pone la loro valorizzazione come punto qualificante e rivendicativo per la trattativa per il rinnovo del contratto dirigenti 2002-2005.
Firmato: Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxx Xxxxxx
DICHIARAZIONE A VERBALE SILDIR-CONFSAL
L’O.S. SILDIR-CONFSAL esprime profonda insoddisfazione per i mancato accoglimento, da parte del CORAN, della propria proposta riguardante il riconoscimento di un giusto compenso – a titolo di retribuzione di risultato – per lo svolgimento di funzioni interinali svolte negli anni 2000 e 2001 da dirigenti formalmente incaricati.
Firmato: Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL e SILDIR
Le XX.XX. CGIL e SILDIR non condividono il permanere nella graduazione delle posizioni dirigenziali della differenziazione di posizione tra i dirigenti con compiti di studio, ricerca e consulenza presso l’organo politico e quelli presso la direzione generale, posto che la L.R. 31/1998 non prevede detta differenziazione, che peraltro non trova sufficienti motivazioni nel tipo e nella qualità delle prestazioni richieste e neppure nei livelli di responsabilità ad esse correlate.
Le XX.XX. CGIL e SILDIR ritengono che l’unificazione in un’unica posizione dirigenziale di tutti i colleghi che hanno compiti di studio, ricerca e consulenza debba essere raggiunta nella prossima tornata contrattuale (2002-2005).
Firmato: Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx
12