Decreto del 31 luglio 1998 - Min. Finanze
Decreto del 31 luglio 1998 - Min. Finanze
Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti. (N.D.R.: Rubrica cosi' sostituita dal DM 29 marzo 2000 publicato in Gazz Uff. 3 aprile 2000 n. 78)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998
Preambolo.
Definizioni.
Utenti dal servizio telematico
Codice di autenticazione dei file
Abilitazione al servizio telematico
Sedi secondarie
Trasmissioni effettuate dalle banche dalla Poste italiane S.p.a.
Attestazione dell'ufficio finanziario
Revoche
Ricevute
Utilizzo del servizio telematico
Obbligo di riservatezza
Dichiarazioni presentate oltre la scadenza
Centri autorizzati di assistenza fiscale
Utenti.
Modalita' di registrazione.
Costituzione e autenticazione dei file.
Abilitazione.
Attestazione dell'ufficio finanziario.
Revoche.
Esecuzione della registrazione telematica.
Modalita' di pagamento telematico.
Ricevute di ricezione del file, di attestazione della registrazione e di avvenuto versamento.
Obblighi a carico dei soggetti che effettuano, per via telematica, gli adempimenti connessi ai contratti di locazione ed affitto di beni immobili.
Utilizzo del servizio telematico.
Abilitazione al servizio telematico internet. (N.D.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Revoche. (N.D.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Compilazione delle dichiarazioni e indicazione dei dati di versamento. (N.D.R.: Articolo inserito dal decreto
ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Codice di riscontro e controlli. (N.D.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Scarto dei file e ricevute.
Tutela dei dati personali. (N.D.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Disponibilita' del servizio. (N.D.R.: Articolo inserito dal DM 29 marzo 2000 pubblicato sulla Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78)
Disposizioni transitorie. (N.D.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
ALLEGATO TECNICO MODALITA' FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO
Allegato tecnico bis: Specifiche tecniche relative alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e al versamento delle relative imposte per via telematica. (N.d.R.: Le modifiche apportate dal provvedimento 14 settembre 2006 sono applicabili ai contratti di locazione e affitto in corso di esecuzione al 4 luglio 2006.)
Modalita' tecniche per la presentazione delle dichiarazioni e per l'effettuazione dei versamenti telematici internet. (N.D.R.: Trattasi di allegato tecnico ter aggiunto dall'art. 1, decreto ministeriale 29 marzo 2000 pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000, n. 78).
Allegato tecnico-quater: Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati riguardanti i pagamenti delle imposte relative alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili da trasmettere all'Agenzia delle entrate per via telematica. (N.D.R.: Con provvedimento 14 settembre 2006 dell'Agenzia delle entrate sono state apportate modifiche al presente allegato applicabili ai contratti di affitto e di locazione in esecuzione al 4 luglio 2006 - Per i dettagli consultare il citato provvedimento 14 settembre 2006 pubblicato in banca dati.)
Allegato tecnico quinques: Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati riguardanti le denunce cumulative di contratti di affitto di fondi rustici da trasmettere all'Agenzia delle entrate per via telematica. (N.D.R.: Allegato aggiunto dal provvedimento 8 febbraio 2005 dell'Agenzia delle entrate.)
Preambolo - Preambolo.
In vigore dal 12 agosto 1998
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e' stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale, sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' di riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, contenente, tra l'altro, modifiche alla normativa in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visti i decreti del Presidente del consiglio dei Ministri 23 e 24 marzo 1998, concernenti i termini per la presentazione delle dichiarazioni per l'anno 1998;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1998, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione 730;
Visto il decreto 15 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1998, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione IVA;
Visto il decreto 25 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1998, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione 760, nonche' le relative istruzioni e buste;
Visto il decreto 30 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1998, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione UNICO, nonche' le relative istruzioni e buste;
Visti i decreti del 7 aprile 1998, pubblicati nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1998, con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione 750, 760-bis, nonche' le
relative istruzioni e buste;
Visto il decreto 9 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 1998, con il quale sono stati approvati i modelli da utilizzare per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici; Visto il decreto 1 luglio 1998, concernente contenuto e caratteristiche tecniche, per la trasmissione in via telematica, all'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della "Poste italiane S.p.a." e delle banche convenzionate, pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 16 luglio 1998.
Visto l'art. 12, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che stabilisce che le modalita' di attuazione delle disposizioni dello stesso art. 12 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Considerato che occorre stabilire le modalita' di attuazione della trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Decreta:
Articolo 1 - Definizioni.
In vigore dal 3 aprile 2000
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per "servizio telematico", il sistema informatico che consente all'Amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e la consegna delle ricevute che attestano l'avvenuta trasmissione degli stessi;
b) per "dichiarazione telematica", la rappresentazione informatica delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti di cui all'art. 2;
c) per "registrazione telematica", la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili effettuata in via telematica dai soggetti e con le modalita' individuate al Capo III;
d) per "costituzione", la creazione dell'archivio elettronico che contiene le dichiarazioni, munite del codice di autenticazione di cui al successivo art. 3, nonche' la creazione dell'archivio elettronico che contiene i dati richiesti per la registrazione telematica, munito del codice di autenticazione di cui al successivo art. 16;
e) per "file", l'archivio elettronico munito del codice di autenticazione, che contiene:
1) un gruppo di dichiarazioni telematiche della stessa tipologia;
2) i dati dei contratti di cui si richiede la registrazione telematica;
3) le ricevute trasmesse dall'Amministrazione finanziaria;
f) per "utenti del servizio telematico", i soggetti individuati nell'art. 2 che effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione ovvero quelli individuati nell'art. 14, che richiedono la registrazione telematica;
g) per "servizio telematico Internet", il sistema informatico che consente all'Amministrazione finanziaria la ricezione tramite la rete internet delle dichiarazioni e dei versamenti e la consegna delle ricevute da parte della stessa Amministrazione;
h) per "dichiarazione telematica Internet" la rappresentazione informatica delle dichiarazioni trasmesse via internet dai contribuenti;
i) per "versamento telematico Internet", il versamento dei tributi, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuato mediante l'utilizzo del servizio telematico internet;
j) per "file Internet", l'archivio elettronico, munito del codice di riscontro, che contiene la dichiarazione o il versamento telematico, ovvero le relative ricevute;
k) per "ufficio finanziario competente", gli uffici delle entrate, gli uffici delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto;
l) per "PINCODE", il codice di cifratura personalizzato assegnato dall'Amministrazione finanziaria a ciascun contribuente abilitato all'utilizzazione del servizio telematico internet.
2. Le specifiche tecniche per l'utilizzo dei servizi telematici di cui al comma 1, sono riportate nei seguenti allegati:
"allegato tecnico", contenente le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 2;
"allegato tecnico bis", contenente le specifiche tecniche per l'utilizzo del servizio telematico relativo alla registrazione telematica, da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15;
"allegato tecnico ter", contenente le specifiche tecniche per l'utilizzo del servizio telematico internet, da parte dei soggetti di cui all'art. 25.
Articolo 2 - Utenti dal servizio telematico
In vigore dal 12 agosto 1998
1. Gli utenti del servizio, di seguito indicati alle lettere da a) a h), trasmettono all'Amministrazione finanziaria i file contenenti una o piu' dichiarazioni della medesima tipologia, conformi alle specifiche tecniche indicate nei decreti ministeriali di approvazione dei singoli modelli di dichiarazione:
a) societa' di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con capitale sociale superiore a cinque miliardi ed enti di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire;
b) iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
c) iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
d) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 78, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
e) centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;
f) centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese;
g) banche convenzionate;
h) Poste italiane S.p.a.
2. Gli utenti devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria alle attivita' di costituzione e trasmissione dei file secondo le
modalita' di cui al successivo art. 4.
Articolo 3 - Codice di autenticazione dei file
In vigore dal 12 agosto 1998
1. Ciascun file, contenente una o piu' dichiarazioni, puo' essere trasmesso all'Amministrazione finanziaria dagli utenti abilitati, con le modalita' esposte al successivo art. 4, solo se corredato di un codice di autenticazione che consente di verificare l'identita' dell'utente e l'integrita' delle informazioni presenti nel file trasmesso.
2. Il codice di autenticazione e' il risultato della procedura informatica basata su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota soltanto all'utente, una pubblica, nota almeno all'utente e all'Amministrazione, che consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' della dichiarazione o del gruppo di dichiarazioni trasmesse.
3. Ai fini della generazione del codice di autenticazione, e' necessario che gli utenti di cui all'art. 2, preventivamente abilitati ai sensi dell'art. 4, nonche' i soggetti delegati dalle banche e dalla Poste italiane S.p.a. di cui all'art. 6, siano in possesso dell'attestazione di iscrizione nel registro degli utenti dell'Amministrazione finanziaria, che viene rilasciata con le modalita' descritte al paragrafo 3 dell'allegato tecnico.
4. L'attestazione di iscrizione nel registro ha una validita' di tre anni a decorrere dal rilascio della stessa da parte dell'Amministrazione finanziaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.
5. In caso di perdita della chiave privata o nel caso in cui l'utente ritenga che la stessa venga indebitamente utilizzata da altri, e' necessario presentare apposita comunicazione all'ufficio finanziario dal quale l'utente e' stato abilitato ai sensi dell'art. 4 o, in caso di variazione del domicilio fiscale, alla direzione delle entrate o direzione regionale delle entrate competente per territorio. L'ufficio finanziario o la direzione regionale delle entrate o la direzione delle entrate provvede, senza indugio, alla revoca dell'attestazione di iscrizione gia' in possesso dell'utente e a comunicare all'utente stesso le istruzioni da utilizzare per il rilascio della nuova attestazione di iscrizione.
6. Il codice di autenticazione viene apposto dall'Amministrazione finanziaria
sui file contenenti le ricevute di cui all'art. 9, utilizzando la propria chiave privata e la chiave pubblica nota anche all'utente.
Articolo 4 - Abilitazione al servizio telematico
In vigore dal 3 aprile 2000
1. L'Amministrazione finanziaria abilita gli utenti di cui all'art. 2, previa presentazione di apposita domanda alla direzione regionale delle entrate o direzione delle entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente. A partire dal mese di gennaio 1999 le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate possono avvalersi, per lo svolgimento di tale servizio, dei seguenti uffici dipendenti:
a) Uffici delle entrate;
b) Uffici distrettuali delle imposte dirette;
c) Uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
2. La domanda di cui al precedente comma, da compilare su appositi moduli distribuiti dall'Amministrazione finanziaria, deve contenere l'indicazione dei
seguenti dati:
a) codice fiscale;
b) cognome e nome, per le persone fisiche;
c) denominazione o ragione sociale e dati anagrafici del rappresentante legale o negoziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
d) domicilio fiscale.
Alla stessa domanda va allegata un'autocertificazione dalla quale risultino i requisiti soggettivi indicati nell'art. 2, lettera a) , b) e c) l'assenza di procedure concorsuali in atto e dei provvedimenti di cui alla lettera d) dell'art. 8, comma 1. L'autocertificazione non va allegata qualora l'Amministrazione sia gia' in possesso di tali informazioni, anche per il tramite di altre amministrazioni o enti.
3. La domanda per richiedere l'abilitazione di cui al comma 1 deve essere presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni; le modalita' e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
4. La domanda si intende automaticamente rinnovata, salvo le ipotesi di rinuncia da parte dell'utente o di revoca di cui al successivo art. 8.
5. All'ufficio presso il quale e' stata presentata la domanda di abilitazione o alla direzione delle entrate o direzione regionale delle entrate competente in base al domicilio fiscale, devono essere inoltrate le istanze volte a comunicare:
a) la rinuncia al servizio telematico;
b) l'abilitazione al servizio telematico di una o piu' nuove sedi secondarie, di cui all'art. 5;
c) la rinuncia al servizio telematico di una o piu' sedi secondarie di cui all'art. 5;
d) la facolta' di avvalersi dei soggetti di cui all'art. 6 o la revoca della delega concessa ad uno dei medesimi soggetti, da parte degli utenti di cui all'art. 2, lettere g) ed h).
Articolo 5 - Sedi secondarie
In vigore dal 12 agosto 1998
1. Gli utenti di cui all'art. 2 hanno la facolta' di svolgere l'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni anche presso sedi secondarie della loro organizzazione, risultanti dalle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art.
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso, alla domanda di cui all'art. 4 deve essere allegato un elenco contenente i dati identificativi delle sedi secondarie da abilitare.
2. Gli utenti di cui all'art. 2, lettera e) possono indicare come sedi secondarie, ai fini della sola trasmissione telematica, anche le sedi degli altri soggetti che possono effettuare le attivita' menzionate nell'art. 62, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
3. Gli utenti di cui all'art. 2 svolgono le attivita' di trasmissione delle dichiarazioni anche presso le sedi secondarie assicurando il rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, pure con riguardo alla sicurezza dei luoghi.
Articolo 6 - Trasmissioni effettuate dalle banche dalla Poste italiane S.p.a.
In vigore dal 12 agosto 1998
1. Gli utenti di cui all'art. 2, lettere g) ed h), possono comunicare all'Amministrazione finanziaria di avvalersi di imprese, in possesso di adeguata capacita' tecnica, economica e finanziaria, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che presentino idonee garanzie ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. I soggetti delegati di cui al comma 1 devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, con le modalita' di cui all'art. 4.
Articolo 7 - Attestazione dell'ufficio finanziario
In vigore dal 12 agosto 1998
1. L'ufficio finanziario, dopo aver verificato l'identita' del richiedente e la conformita' della domanda e della documentazione allegata a quanto previsto negli articoli da 4 a 6, rilascia al richiedente l'attestazione di abilitazione al servizio telematico.
2. L'utente controfirma l'attestazione, contenente l'impegno ad assicurare il corretto svolgimento del servizio telematico, a mantenere riservate le informazioni desunte dalla documentazione rilasciata ai sensi del successivo comma 4 e di accettare le relative condizioni di funzionamento che gli vengono contestualmente comunicate dall'ufficio finanziario, il quale trattiene copia dell'attestazione controfirmata.
3. L'abilitazione al servizio telematico ha effetto a partire dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell'attestazione da parte dell'ufficio finanziario.
4. Contestualmente al rilascio dell'attestazione di cui al comma 1, l'ufficio finanziario fornisce al richiedente le istruzioni, le parole chiave e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio telematico.
5. E' cura dell'utente conservare la documentazione ricevuta. Entro quindici giorni dal rilascio dell'attestazione, l'utente e' tenuto a dotarsi di tutte le infrastrutture necessarie all'utilizzo del servizio telematico, nonche' a completare le attivita' previste nel paragrafo 3 dell'allegato tecnico.
6. Qualora l'utente non sia piu' in grado di utilizzare le parole chiave di accesso al servizio telematico, deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria, secondo le modalita' previste nelle istruzioni di cui al comma 4.
Articolo 8 - Revoche
In vigore dal 12 agosto 1998
1. L'abilitazione al servizio puo' essere revocata dall'Amministrazione finanziaria in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto. L'abilitazione e' revocata al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) cessazione dell'attivita';
b) decesso, se persona fisica;
c) inizio di una procedura concorsuale;
d) presenza di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi o di radiazione irrogati dall'ordine di appartenenza ai soggetti indicati all'art. 2, lettera b);
e) revoca, ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge n. 413 del 1991 dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nei confronti dei soggetti di
cui all'art. 2, lettera e) ed f);
f) mancato invio delle dichiarazioni o trasmissione, da parte dei soggetti di cui alle lettere da b) a f) dell'art. 2, di dati difformi da quelli contenuti nelle copie rilasciate al contribuente o al sostituto di imposta, ovvero da quelli contenuti nelle copie da questi ultimi consegnate all'intermediario, in percentuale superiore al cinque per cento delle dichiarazioni complessivamente ricevute dall'utente, in riferimento ai dati:
relativi al soggetto che effettua la trasmissione;
che incidono sulla liquidazione del tributo in misura superiore al dieci per cento dell'imposta correttamente liquidata o delle ritenute dichiarate;
g) aggiramento degli obblighi di trasmissione in via telematica previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, tramite accordi stipulati dai centri autorizzati di assistenza fiscale, dalle banche convenzionate o dalla Poste italiane S.p.a. per ricevere dichiarazioni presentate e predisposte dai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri soggetti che prestano assistenza ai contribuenti in materia fiscale;
h) mancato rispetto dell'art. 11 del presente decreto ed ogni altra grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni o modificazioni.
2. La revoca di cui al comma precedente trova applicazione anche nei soli confronti delle eventuali sedi secondarie abilitate alla trasmissione.
3. Nei casi di cui alle lettere f) , g) ed h), l'Amministrazione finanziaria contesta all'utente le violazioni ed assegna un termine di trenta giorni dalla contestazione per eventuali osservazioni o memorie.
4. Il provvedimento con il quale l'Amministrazione finanziaria procede alla revoca viene notificato almeno trenta giorni prima della data di decorrenza. Entro tale data l'utente ha l'obbligo di completare l'invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia gia' rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall'utente stesso, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell'utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni.
5. I provvedimenti di revoca vengono resi pubblici dall'Amministrazione finanziaria nelle forme che essa ritiene piu' opportune.
Articolo 9 - Ricevute
In vigore dal 12 agosto 1998
1. Le dichiarazioni inviate dai soggetti di cui alle lettere da a) a f) dell'art. 2, si considerano presentate al momento in cui e' completa la ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del file che le contiene, salvo i casi previsti al comma 10. Le dichiarazioni per le quali e' stata rilasciata ricevuta si considerano valide a tutti gli effetti di legge.
2. Ai fini del controllo del rispetto delle convenzioni da parte dei soggetti di cui alle lettere g) e h) dell'art. 2, si tiene conto del momento in cui e' completa la ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del file che contiene le dichiarazioni, salvo i casi previsti al successivo comma 10.
3. L'Amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta ricezione dei file di dichiarazioni mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file dall'Amministrazione finanziaria all'atto di ricezione dello stesso;
d) il numero ed il tipo di modello delle dichiarazioni contenute nel file;
e) il numero ed i progressivi dei record all'interno del file, corrispondenti alle eventuali dichiarazioni scartate ai sensi dei successivo comma 12. Per
ognuna di tali dichiarazioni viene altresi' evidenziato il motivo dello scarto.
4. L'Amministrazione finanziaria attesta, inoltre, la ricezione delle singole dichiarazioni, nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni, mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
a) la data di ricezione della dichiarazione;
b) i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
c) il periodo di imposta e il modello di dichiarazione;
d) il protocollo di acquisizione attribuito alla dichiarazione all'atto della ricezione;
e) i dati identificativi dell'utente;
f) i principali dati fiscali in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione.
5. Le ricevute di cui ai precedenti commi sono predisposte in file, muniti del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria, da acquisire per via telematica dall'utente che ha apposto il proprio codice di autenticazione al file di dichiarazioni cui si riferiscono le ricevute.
6. Per i file predisposti da sedi secondarie le ricevute di cui ai commi 3 e 4 possono essere acquisite per via telematica anche dalla sede principale.
7. Per i file predisposti dai soggetti delegati di cui all'art. 6 le ricevute possono essere acquisite per via telematica anche dall'utente delegante.
8. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per l'acquisizione in via telematica entro cinque giorni lavorativi dall'invio dei file di dichiarazioni cui si riferiscono e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
9. Le ricevute di cui al comma 4 possono essere richieste dal contribuente anche presso gli uffici delle entrate, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio del file di dichiarazioni.
10. Le ricevute di cui ai commi 3 e 4 non vengono prodotte qualora il file cui si riferiscono venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione del file, in base alle modalita' descritte al paragrafo 2.2 dell'allegato tecnico;
b) file doppio o non elaborabile in quanto non conforme alle specifiche tecniche indicate nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione;
c) omessa o errata indicazione del codice fiscale dell'utente delegante, per i file inviati dai soggetti delegati dalle banche e dalla Poste italiane S.p.a. di cui all'art. 6.
11. Tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato per uno dei motivi di cui al comma precedente, vengono respinte. Tale circostanza viene comunicata tramite il servizio telematico all'utente che ha effettuato la trasmissione del file. L'utente e' tenuto, in tale ipotesi, a ripetere la trasmissione, dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto.
12. Le ricevute di cui al comma 4 non vengono prodotte qualora la dichiarazione venga scartata per uno dei seguenti motivi:
a) omessa indicazione del codice fiscale del dichiarante, per le dichiarazioni presentate dagli utenti di cui all'art. 2, lettere da a) ad f);
b) dichiarazione incompleta per:
assenza di almeno un record che, secondo le specifiche tecniche di ciascun modello, contiene i dati dichiarati, salvo i casi esplicitamente previsti; presenza di tipi record non previsti per il modello di dichiarazione;
presenza nel record che contiene i dati dichiarati, di un codice fiscale diverso da quello presente nel record che contiene i dati del dichiarante; errore nella sequenza dei record;
c) presenza di dati identificativi dei dati dichiarati non previsti o non conformi alle specifiche tecniche della dichiarazione o di valori dichiarati incongruenti con la numericita' del campo prevista dalle specifiche tecniche;
d) assenza di dati obbligatori, quali i dati anagrafici in assenza del codice fiscale del dichiarante, previsti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 12, comma 11, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, dagli utenti di cui all'art. 2 lettere g) ed h).
13. I motivi di scarto di cui ai commi 10 e 12 possono essere modificati e
integrati annualmente in occasione della pubblicazione delle specifiche tecniche contenute nei decreti di approvazione di ciascun modello di dichiarazione.
Articolo 10 - Utilizzo del servizio telematico
In vigore dal 12 agosto 1998
1. Salvo cause di forza maggiore l'utilizzo del servizio telematico e' consentito, per un periodo di 23 ore, nei soli giorni lavorativi.
2. L'Amministrazione finanziaria puo' in ogni caso sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso.
3. In caso di sospensione prolungata, l'Amministrazione finanziaria provvede a darne comunicazione con qualunque mezzo idoneo.
4. E' facolta' dell'Amministrazione finanziaria definire specifici calendari di trasmissione dei file, da divulgare nelle forme piu' opportune, al fine di migliorare la funzionalita' del servizio.
Articolo 11 - Obbligo di riservatezza
In vigore dal 12 agosto 1998
1. Gli utenti possono trattare i dati contenuti nelle dichiarazioni per le sole finalita' del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a cio' necessario, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalita' previste dal presente decreto e dalle convenzioni con banche e Poste italiane S.p.a.
2. Gli utenti di cui all'art. 2 si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni e' consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati come responsabili dagli utenti di cui all'art. 2, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. Le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate dai soggetti di cui all'art. 2 o dal soggetto da questi designato quale responsabile ed operano sotto la loro diretta autorita', attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate, secondo quanto previsto dagli articoli 8, comma 5, e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
5. Gli utenti di cui all'art. 2 e i soggetti designati come responsabili adottano le misure organizzative, fisiche e logiche di cui all'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l'individuazione di appositi spazi per la conservazione dei medesimi. A tal fine essi si impegnano a rispettare le attivita' descritte nell'allegato tecnico del presente decreto, a mantenere riservate le informazioni che consentono l'accesso al servizio telematico e a consegnare le stesse ai soli soggetti di cui al comma 2.
6. Le dichiarazioni telematiche soggette a trattamento da parte degli utenti di cui all'art. 2, lettere da b) ad f), dopo la trasmissione in via telematica, sono conservate dagli utenti stessi, anche presso le sedi secondarie di cui all'art. 5, con le modalita' di cui ai commi precedenti, per il periodo previsto dall'art. 12, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'utente non puo' avvalersi di soggetti esterni per tale conservazione.Gli utenti di cui all'art. 2, lettere g) e h), conservano i medesimi dati per le sole finalita' di prestazione del servizio e per il tempo a cio' necessario, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, fermo restando quanto stabilito nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 12, comma 11, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
7. Al momento del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 4, ciascun utente di cui all'art. 2 si impegna con la sottoscrizione al rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche per conto dei soggetti designati come responsabili.
8. L'Amministrazione finanziaria verifica periodicamente, anche con controlli a campione, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.
9. Con successivo decreto sono individuate le modalita' per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti dei dati personali di cui all'art. 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.
Articolo 12 - Dichiarazioni presentate oltre la scadenza
In vigore dal 12 agosto 1998
1. Xxxxx restando i termini di presentazione in via telematica previsti per ciascun modello di dichiarazione, e' comunque possibile trasmettere per via telematica le dichiarazioni relative ad un anno di imposta fino alla data in cui sono rese disponibili attraverso il servizio telematico le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualita' di imposta.
Articolo 13 - Centri autorizzati di assistenza fiscale
In vigore dal 12 agosto 1998
1. Le dichiarazioni di cui all'art. 78, comma 10, della legge n. 413 del 1991 si considerano trasmesse al momento in cui e' completata la ricezione da parte della Amministrazione finanziaria del file che le contiene salvo i casi previsti dall'art. 9, comma 10.
2. In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 9, commi 1 e 4, e nell'art. 8, comma 1, lettera f), per le dichiarazioni di cui all'art. 78 comma 10, della legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nel medesimo art. 78 della legge n. 413 e nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1992, n. 395.
Articolo 14 - Utenti.
In vigore dal 9 luglio 2003
1. Si definiscono utenti dei servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate i soggetti di cui all'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, obbligati alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e al pagamento delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualita' successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti.
Articolo 15 - Modalita' di registrazione.
In vigore dal 15 febbraio 2005
1. Gli utenti di cui all'art. 14 possono procedere alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, al pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualita' successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti, con le modalita' di seguito indicate:
a) direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet, in relazione ai requisiti posseduti dai medesimi utenti per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attivita' produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e dei sostituti d'imposta;.
b) tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
c) tramite le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
d) tramite le agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;
e) tramite soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacita' tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
f) tramite le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attivita' di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purche' titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) tramite gli iscritti all'albo professionale dei geometri, anche riuniti in forma associativa.
Articolo 16 - Costituzione e autenticazione dei file.
In vigore dal 9 luglio 2003
1. I dati dei contratti per i quali si richiede la registrazione telematica, nonche' quelli dei pagamenti delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualita' successive, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili devono essere contenuti in file. Ciascun file puo' contenere i dati relativi ad uno o piu' contratti ovvero ad uno o piu' pagamenti delle imposte relative ai canoni per le annualita' successive,
alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei medesimi contratti, che si riferiscono ad un solo utente.
2. I file possono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate solo se corredati del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico e al paragrafo 3 dell'allegato tecnico-ter al presente provvedimento.
Articolo 17 - Abilitazione.
In vigore dal 15 febbraio 2005
1. Gli utenti che procedono direttamente alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto devono essere abilitati al servizio telematico Entratel o Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni.
2. Gli incaricati, le organizzazioni, le agenzie e i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), sono tenuti a richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, e devono operare nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione gli utenti di cui all'art. 14 gia' abilitati per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni. Analogamente, i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), che gia' hanno ottenuto l'abilitazione al servizio telematico Entratel non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione.
4. Gli utenti che intendono avvalersi dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), sono tenuti a darne comunicazione alla direzione regionale o agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in base al proprio domicilio fiscale.
5. La comunicazione di cui al comma 4 deve contenere i seguenti dati identificativi sia dell'utente sia del soggetto che esso intende delegare:
a) codice fiscale;
b) cognome e nome, per le persone fisiche;
c) denominazione o ragione sociale e dati anagrafici del rappresentante legale o negoziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
d) domicilio fiscale.
Analoga comunicazione deve essere effettuata nel caso di revoca della delega.
Articolo 18 - Attestazione dell'ufficio finanziario.
In vigore dal 31 dicembre 1999
Soppresso da: Provvedimento del 12/12/2001 n. 151944 Articolo 1
1. La direzione regionale delle entrate o l'ufficio delle entrate, effettuate le necessarie verifiche, rilasciano al richiedente l'attestazione di abilitazione alla registrazione telematica; per quanto compatibili valgono le disposizioni di cui al precedente art 7.
Articolo 19 - Revoche.
In vigore dal 1 gennaio 2002
1. L'abilitazione al servizio telematico Entratel o Internet puo' essere revocata a fronte delle seguenti circostanze:
a) estinzione del soggetto abilitato;
b) gravi irregolarita' nella trasmissione dei dati relativi ai contratti o delle informazioni necessarie per effettuare i versamenti mediante addebito automatico su conto corrente convenzionato, di cui al successivo art. 21.
2. L'ufficio che adotta il provvedimento di revoca ne da comunicazione all'interessato.
Articolo 20 - Esecuzione della registrazione telematica.
In vigore dal 15 febbraio 2005
1. La registrazione avviene mediante la trasmissione telematica dei dati del contratto, compreso il testo dello stesso se redatto in forma scritta, o della denuncia di cui all'art. 17, comma 3-bis, del testo unico sull'imposta di registro, entro il termine previsto per la registrazione, secondo le specifiche riportate, rispettivamente, nell'allegato tecnico bis o quinquies, senza ulteriori adempimenti ad eccezione di quelli di cui al successivo art. 23.
2. La registrazione si considera effettuata il giorno in cui i dati sono correttamente ricevuti dall'Agenzia delle entrate.
3. L'Agenzia delle entrate, in luogo delle annotazioni di cui all'art. 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, attesta la registrazione di ogni singolo contratto o denuncia mediante apposite ricevute, di cui all'art. 22, comma 4, valide a tutti gli effetti di legge.
Articolo 21 - Modalita' di pagamento telematico.
In vigore dal 15 febbraio 2005
1. Gli utenti individuati dall'art. 14, effettuano, per via telematica, con le modalita' previste dall'art. 15 e dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i pagamenti delle imposte, nonche' degli eventuali interessi e sanzioni, relativi alla registrazione, ai canoni di locazione per le annualita' successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei medesimi contratti, secondo le specifiche tecniche contenute, rispettivamente, negli allegati bis, quater e quinquies al presente provvedimento.
2. L'onere di presentazione della denuncia relativa ai contratti a tempo indeterminato e ai contratti con patto di proroga tacita, di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, posto a carico delle parti, viene assolto mediante il pagamento delle imposte dovute in relazione ai contratti stessi, da eseguirsi con le modalita' di cui al comma 1.
3. Il termine di presentazione della denuncia di cui al comma 2 coincide
con quello entro il quale deve essere eseguito il pagamento delle imposte.
4. Il pagamento delle imposte di registro, di bollo nonche' degli eventuali interessi e sanzioni e' effettuato, per via telematica, includendo nel file alternativamente:
a) le coordinate del conto corrente degli utenti di cui all'art. 14, quando questi ultimi procedono direttamente agli adempimenti di cui al presente capo oppure si avvalgono dei soggetti di cui all'art. 15, ai quali, all'atto dell'incarico, hanno, formalmente, dato consenso all'uso delle predette coordinate;
b) le coordinate del conto corrente dei soggetti di cui all'art. 15, quando questi ultimi eseguono gli adempimenti di cui al presente capo per conto degli utenti di cui all'art. 14.
5. Il conto corrente da utilizzare per il pagamento di cui al comma 1 deve essere intrattenuto presso una delle Banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate.
6. Gli uffici controllano la regolarita' dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 1 e richiedono, in caso di omesso o insufficiente versamento, la maggiore imposta, gli eventuali interessi e le sanzioni
Articolo 22 - Ricevute di ricezione del file, di attestazione della registrazione e di avvenuto versamento.
In vigore dal 15 febbraio 2005
1. L'Agenzia delle entrate attesta, per via telematica, l'avvenuta ricezione dei file contenenti i dati dei contratti o delle denunce, per i quali si richiede la registrazione telematica, nonche' le informazioni riguardanti i pagamenti delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualita' successive alla prima, alle predette proroghe, cessioni e risoluzioni, mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente o da uno dei soggetti di cui all'art. 15;
c) il protocollo attribuito al file dall'Agenzia delle entrate all'atto di ricezione dello stesso;
d) il numero dei contratti, denunce o dei pagamenti contenuti nel file;
e) gli identificativi dei contratti o delle denunce per i quali la registrazione non e' stata effettuata ai sensi del successivo comma 4 ovvero gli identificativi delle proroghe, cessioni o risoluzioni per le quali il pagamento non e' stato accettato.
Per ogni contratto, denuncia o pagamento e' evidenziato il motivo dell'esclusione.
2. La ricevuta di cui al comma 1, non e' prodotta se il file cui si riferisce e' scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico e al paragrafo 3 dell'allegato tecnico-ter al presente provvedimento;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di un invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) omessa o errata indicazione del codice fiscale dell'utente, per i file inviati dai soggetti di cui all'art. 15;
d) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo distribuito dall'Agenzia delle entrate.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lo scarto del file e' comunicato, per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file. Tutti i contratti, le denunce e i pagamenti, i cui dati sono contenuti nel file scartato, sono respinti.
4. L'Agenzia delle entrate attesta la registrazione di ogni singolo
contratto o denuncia mediante una ricevuta nella quale sono indicati:
a) i dati trasmessi dall'utente o da uno dei soggetti elencati all'art.
15;
b) la data e gli estremi di registrazione.
5. L'Agenzia delle entrate attesta singolarmente, per via telematica, le proroghe, le cessioni o le risoluzioni nonche' il pagamento delle imposte relative ai canoni per le annualita' successive, mediante una ricevuta nella quale sono indicati:
a) la data e l'ora di ricezione del pagamento;
b) l'identificativo del pagamento attribuito dall'utente o da uno dei soggetti di cui all'art. 15;
c) il protocollo attribuito al pagamento dall'Agenzia delle entrate all'atto della ricezione del file che ne contiene i dati;
d) gli estremi del contratto cui si riferisce il pagamento;
e) l'importo per cui e' stato richiesto l'addebito sul conto corrente;
f) la data del pagamento.
6. Con successiva ricevuta, l'Agenzia delle entrate comunica l'esito dell'addebito eseguito dalla banca in relazione alle imposte di registro, di bollo e degli eventuali interessi e sanzioni.
7. Le ricevute di cui ai commi 4 e 5 non sono prodotte per omessa o errata indicazione dei dati richiesti per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 20, comma 1, e all'art. 21.
8. Le ricevute, munite del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, sono rese disponibili, per via telematica, al soggetto che ha apposto il proprio codice di autenticazione o di riscontro al file cui si riferiscono le ricevute medesime.
9. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute di cui ai commi 4 e 5 sono rese disponibili per via telematica per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi dalla data del corretto invio del file.
10. Le ricevute di cui al comma 4 sono comunque rese disponibili, per via telematica, nell'ufficio presso cui il contratto e' stato registrato non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data del corretto invio del file.
Articolo 23 - Obblighi a carico dei soggetti che effettuano, per via telematica, gli adempimenti connessi ai contratti di locazione ed affitto di beni immobili.
In vigore dal 9 luglio 2003
1. Gli utenti devono consegnare alla parte contraente copia delle ricevute di cui all'art. 22, commi 4 e 5.
2. I soggetti, di cui all'art. 15, sono tenuti a rilasciare agli utenti che hanno conferito loro l'incarico di provvedere agli adempimenti previsti dal presente capo:
a) una dichiarazione di impegno a provvedere alla registrazione ovvero alla esecuzione dei pagamenti delle imposte relative ai canoni per le annualita' successive, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni, alle risoluzioni;
b) due copie delle ricevute di cui all'art. 22, commi 4 e 5;
c) una copia della ricevuta di cui all'art. 22, comma 6.
3. Gli utenti devono conservare per il periodo previsto dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i contratti unitamente alle ricevute di cui all'art. 22, commi 4, 5 e 6 anche al fine di consentire i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.
Articolo 24 - Utilizzo del servizio telematico.
In vigore dal 31 dicembre 1999
1. Per l'utilizzo del servizio telematico valgono le disposizioni di cui al precedente art. 10 commi 1, 2 e 3.
Articolo 25 - Abilitazione al servizio telematico internet. (N.D.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
In vigore dal 3 aprile 2000
1. Per avvalersi del servizio telematico internet, i contribuenti devono inoltrare via internet apposita richiesta indirizzata all'Amministrazione finanziaria, che provvede all'abilitazione secondo le modalita' descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ter al presente decreto; l'abilitazione scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'ultima utilizzazione o, se non utilizzata, a quello del rilascio e perde la sua validita' all'atto del decesso del titolare.
2. Le modalita' e i tempi di abilitazione al servizio telematico internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
3. Xxxxxxx presentare la dichiarazione mediante il servizio telematico internet esclusivamente i contribuenti di cui all'art. 3, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, non obbligati alla presentazione in via telematica della dichiarazione.
4. Con successivi decreti possono essere individuate particolari categorie di soggetti non ammesse a fruire del servizio telematico via internet.
5. Possono effettuare i versamenti telematici internet, indipendentemente dalla dichiarazione cui si riferiscono, i contribuenti titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con il Ministero delle finanze.
Articolo 26 - Revoche. (N.D.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
In vigore dal 3 aprile 2000
1. L'abilitazione al servizio telematico internet e' revocata per gravi irregolarita' nell'utilizzo di tale servizio da parte del soggetto abilitato e, in particolare, nei seguenti casi:
a) utilizzo dell'accesso al servizio per scopi diversi da quello per il quale l'autorizzazione e' stata rilasciata;
b) utilizzo dei prodotti software dell'Amministrazione finanziaria per scopi diversi da quelli per i quali sono gratuitamente distribuiti;
c) utilizzo del servizio telematico internet alfine di aggirare gli obblighi di trasmissione telematica da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo.
2. La revoca ha effetto immediato e viene comunicata all'interessato,
Articolo 27 - Compilazione delle dichiarazioni e indicazione dei dati di versamento. (N.D.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
In vigore dal 3 aprile 2000
1. Per la compilazione della dichiarazione telematica internet e per l'effettuazione del versamento telematico internet, il contribuente o il dichiarante utilizza il software distribuito gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria o un qualunque altro software disponibile sul mercato, indicando i dati necessari, comprese le coordinate del conto corrente bancario sul quale l'Amministrazione finanziaria richiede l'addebito delle somme dovute dal contribuente.
2. Indipendentemente dal software utilizzato, la dichiarazione e il versamento in formato elettronico devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria.
3. Il dichiarante e' tenuto a conservare copia cartacea della dichiarazione trasmessa mediante servizio telematico internet debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Articolo 28 - Codice di riscontro e controlli. (N.D.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
In vigore dal 3 aprile 2000
1. Ciascun file internet, contenente la dichiarazione o i dati necessari all'effettuazione del versamento, puo' essere trasmesso all'Amministrazione finanziaria con le modalita' descritte al paragrafo 3.1 dell'allegato tecnico ter al presente decreto, solo se corredato dal codice di riscontro.
2. Il codice di riscontro, che consente di verificare l'identita' del dichiarante e di garantire l'integrita' delle informazioni presenti nel file trasmesso, e' generato automaticamente dalla procedura informatica distribuita dall'Amministrazione finanziaria a partire dal PINCODE assegnato dall'Amministrazione stessa con le modalita' descritte al paragrafo 2 del predetto allegato tecnico ter.
3. Il soggetto al quale viene assegnato il PINCODE e' l'esclusivo titolare dello stesso e responsabile della sua custodia e conservazione. In caso di mancata consegna o perdita del PINCODE o nel caso in cui l'utente ritenga che lo stesso sia indebitamente utilizzato da altri, e' necessario presentare apposita comunicazione all'ufficio finanziario competente che provvede all'annullamento del precedente e al rilascio di un nuovo PINCODE.
4. Il periodo di validita' del PINCODE coincide con quello dell'abilitazione al servizio telematico internet.
5. Il codice di riscontro viene apposto dall'Amministrazione finanziaria sui file contenenti le ricevute di cui all'art. 29, con le modalita' descritte al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico ter al presente decreto.
6. L'Amministrazione finanziaria esegue le attivita' di controllo sulle dichiarazioni presentate mediante il servizio telematico internet sulla base dei dati trasmessi dal contribuente.
Articolo 29 - Scarto dei file e ricevute.
In vigore dal 3 aprile 2000
1. Le dichiarazioni e i versamenti pervenuti all'Amministrazione finanziaria mediante il servizio telematico internet si considerano, rispettivamente, presentate ed effettuati, salvo quanto previsto dal comma 6, al momento in cui e' completata la ricezione, da parte dell'Amministrazione stessa, dei file che li contengono, fermo restando quanto previsto dal comma 4.
2. L'Amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione e/o l'avvenuta effettuazione del versamento telematico internet mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di riscontro generato dall'Amministrazione stessa con le modalita' descritte al paragrafo
3.3 dell'allegato tecnico ter al presente decreto.
3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del file all'Amministrazione finanziaria e per un periodo non inferiore a 30 giorni lavorativi; successivamente a tale data, le ricevute possono essere richieste dal contribuente presso l'ufficio finanziario competente.
4. Le ricevute non sono rilasciate e le dichiarazioni e i versamenti si considerano, rispettivamente, non presentate e non effettuati, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di riscontro del file, in base alle modalita' descritte al paragrafo 3.2 dell'allegato tecnico ter al presente decreto;
b) codice di riscontro duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non conforme alle specifiche tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria;
d) contribuente disabilitato a norma degli articoli 25, comma 1, e 26;
e) indicazione, ai fini del versamento telematico internet, delle coordinate di una banca non convenzionata.
5. Il contribuente o il dichiarante, nelle ipotesi descritte al comma 4, lettere a) e c), ripete la trasmissione dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto del file.
6. Nel caso in cui non sia possibile l'addebito sul conto corrente bancario delle somme dovute dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria ne da' comunicazione all'interessato e procede a norma dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 30 - Tutela dei dati personali. (N.D.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
In vigore dal 3 aprile 2000
1. L'informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si intende resa mediante le avvertenze fornite ai contribuenti al momento del rilascio dell'abilitazione al servizio telematico internet.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. il del presente decreto.
Articolo 31 - Disponibilita' del servizio. (N.D.R.: Articolo inserito dal DM 29 marzo 2000 pubblicato sulla Gazz. Uff. 3
aprile 2000 n. 78)
In vigore dal 3 aprile 2000
1. Per l'utilizzo del servizio telematico internet si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto.
Articolo 32 - Disposizioni transitorie. (N.D.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
In vigore dal 3 aprile 2000
1. Per l'anno 2000 possono presentare la dichiarazione attraverso il servizio telematico internet esclusivamente i soggetti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione Unico persone fisiche, anche in qualita' di rappresentanti di altre persone fisiche legalmente incapaci o in qualita' di eredi.
2. Fino al 31 ottobre 2000 il versamento telematico internet puo' essere effettuato solo in connessione alla presentazione della dichiarazione telematica Internet di cui aI comma precedente;
Allegato - ALLEGATO TECNICO MODALITA' FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO
In vigore dal 12 agosto 1998
1. Caratteristiche generali.
Gli utenti di cui all'art. 2 inviano i file che contengono le dichiarazioni telematiche, utilizzando il servizio telematico predisposto dall'Amministrazione finanziaria.
Gli utenti che hanno necessita' di trasmettere un numero elevato di dichiarazioni, sono tenuti a frazionare la trasmissione in modo da non superare, per ogni singolo invio, la dimensione equivalente ad un floppy da 3,5 pollici (1,38 MB). Tale limite puo' essere modificato dall'Amministrazione finanziaria al fine di migliorare le funzionalita' del servizio.
Qualora il frazionamento della trasmissione dovesse comportare per l'utente, o per una o piu' sedi secondarie di cui l'utente stesso si avvale, la necessita' di effettuare un numero di invii superiore a 100, saranno concordate con gli interessati specifiche modalita' di trasmissione.
L'Amministrazione finanziaria rende disponibile gratuitamente il software che consente agli utenti l'accesso e l'utilizzo del servizio telematico.
I prodotti software di cui al presente paragrafo comportano la necessita' per l'utente di dotarsi di una postazione con specifiche caratteristiche hardware e software di base di seguito indicate:
Sistema operativo Windows '95 o NT; Almeno 16MB di RAM;
Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer versione 4.X o equivalenti). Sono consigliate le seguenti ulteriori caratteristiche:
Processore Pentium 100 MHz o superiore; Scheda grafica compatibile SVGA; Monitor 14" 800 x 600 a 256 colori.
L'utente deve dotarsi di modem e disporre di una linea telefonica (commutata o ISDN). Successive modifiche alle suddette caratteristiche tecniche delle quali si renda necessario informare tempestivamente gli utenti interessati, potranno
essere anche comunicate dall'Amministrazione finanziaria direttamente ai detti utenti.
I prodotti software di cui al presente paragrafo comportano la necessita' per l'utente di dotarsi di una postazione con specifiche caratteristiche hardware e software di base.
Nel caso in cui per l'utente non sia possibile rispettare tali requisiti, che saranno comunicati tramite i mezzi di comunicazione di maggior diffusione, saranno concordate specifiche modalita' di invio dei file e di ricezione delle ricevute.
Le modalita' di distribuzione del software vengono comunicate dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione di cui all'art. 4.
Il servizio telematico utilizza una rete IP, riservata agli utenti del servizio stesso. La connessione fisica avviene mediante linee commutate ordinarie o ISDN, raggiungibili, da tutto il territorio nazionale, mediante un unico numero telefonico, che verra' comunicato dagli uffici finanziari unitamente alle istruzioni.
Il costo del servizio telematico e' a carico dell'Amministrazione finanziaria. Il servizio telematico diviene operativo nel 1998, con le scadenze di seguito indicate:
a) luglio 1998: soggetti di cui all'art. 2, lettere e) ed f);
b) settembre 1998: soggetti di cui all'art. 2, lettere g) ed h);
c) gennaio 1999: altri utenti menzionati all'art. 2.
Contestualmente, viene attivato un servizio di assistenza, raggiungibile mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale, che verra' comunicato dagli uffici finanziari unitamente alle istruzioni. Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente allegato e, in generale, le novita' piu' rilevanti per gli utenti, vengono rese pubbliche dall'Amministrazione finanziaria attraverso i mezzi di comunicazione piu' diffusi, nonche' mediante un servizio di informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio telematico.
2. Codice di autenticazione.
La presentazione delle dichiarazioni in via telematica, effettuata dagli utenti di cui alle lettere da a) a f) dell'art. 2 o la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli utenti di cui alle lettere g) e h) del medesimo articolo, anche a mezzo di soggetti delegati, comportano la necessita' di adottare un meccanismo che permetta all'Amministrazione finanziaria di verificare:
a) l'identita' dell'utente;
b) l'integrita' dei dati ricevuti, cioe' l'impossibilita' che il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.
Analogamente l'utente, quando riceve un file che contiene le ricevute di cui all'art. 9, ha necessita' di disporre di strumenti che gli permettano di verificare che la ricevuta sia stata prodotta dall'Amministrazione finanziaria esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico.
Il servizio telematico prevede quindi che i file inviati o diretti all'utente siano corredati di un codice di autenticazione che permetta le verifiche sopra descritte.
2.1. Costituzione del file di dichiarazioni.
Prima di procedere alla trasmissione l'utente e' tenuto a costituire un file che contiene una o piu' dichiarazioni utilizzando un sotfware che:
a) sottopone il file che contiene i dati delle dichiarazioni ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;
b) cifra il riassunto del file con la propria chiave privata, ottenendo in tal modo il codice di autenticazione, che viene trasmesso unitamente al file cui si riferisce.
2.2. Ricezione della dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria, quando riceve il file, attraverso un sistema di validazione, effettua due distinte operazioni che consistono in:
a) decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica dell'utente; se l'operazione va a buon fine, e' certo che l'origine del file sia proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente);
b) ricalcolo del riassunto del file; se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non e' stato alterato successivamente al calcolo, da parie dell'utente, del codice
di autenticazione (integrita' del dato).
2.3. Predisposizione delle ricevute.
Le operazioni che vengono effettuate dall'Amministrazione finanziaria, mediante il sistema di validazione, sono identiche a quelle descritte al punto 2.1; in tal caso, viene utilizzata la chiave privata dell'Amministrazione finanziaria.
2.4. Elaborazione delle ricevute da parte dell'utente cui sono destinate.
Per leggere il contenuto del file che contiene le ricevute trasmesse dall'Amministrazione finanziaria mediante il servizio telematico, l'utente cui sono destinate utilizza un prodotto software che, analogamente a quanto descritto al punto 2.2, effettua due distinte operazioni che consistono in:
a) decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica dell'Amministrazione finanziaria; se l'operazione va a buon fine, e' certo che il file e' stato prodotto dal sistema di validazione dell'Amministrazione stessa;
b) ricalcolo dell'impronta del file; se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non e' stato alterato successivamente al calcolo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del codice di autenticazione.
3. Chiavi per la generazione del codice di autenticazione dei file.
La procedura descritta al paragrafo 2, che si basa sui prodotti software ed e' quindi completamente trasparente per gli utenti, richiede l'esecuzione delle attivita' descritte di seguito da completare entro i quindici giorni successivi al rilascio delle attestazioni di cui all'art. 7.
Utilizzando le istruzioni consegnate dall'ufficio finanziario, e il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, ciascun utente, nonche' le sedi secondarie o i soggetti delegati, provvedono a:
a) generare la chiave pubblica e privata;
b) generare la richiesta di iscrizione nel registro degli utenti, che contiene, oltre alla chiave pubblica dell'utente, gli elementi utili ad indentificarlo;
c) trasmettere, utilizzando il servizio telematico, la richiesta stessa; L'Amministrazione finanziaria, utilizzando il sistema di validazione, al momento della ricezione della richiesta:
a) verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione, con quanto constatato dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione di cui all'art. 4;
b) verifica che l'utente non risulti gia' in possesso di un'attestazione di iscrizione non scaduta;
c) verifica che l'attestazione non risulti gia' in possesso di altro utente. In caso di esito positivo dei controlli, l'Amministrazione finanziaria iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione dell'Amministrazione stessa. L'esito negativo dei controlli, che comportano l'impossibilita' di iscrivere l'utente nel registro, vengono comunicati tramite il servizio telematico.
A carico dell'utente, e' la custodia della chiave privata, che va adeguatamente protetta da uso indebito. In particolare, al momento della generazione, vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, una delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, la seconda va conservata in luogo sicuro.
Allegato 2 - Allegato tecnico bis: Specifiche tecniche relative alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e al versamento delle relative imposte per via telematica. (N.d.R.: Le modifiche apportate dal provvedimento 14 settembre 2006 sono applicabili ai contratti di locazione e affitto in corso di esecuzione al 4 luglio 2006.)
In vigore dal 21 settembre 2006
1. Caratteristiche generali dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Le caratteristiche generali del servizio telematico Entratel sono descritte nell'allegato tecnico, paragrafo 1; quelle del servizio telematico Internet sono descritte nell'allegato tecnico ter, paragrafi 1 e 2.
2. Codici di autenticazione e di riscontro
La registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e il versamento delle relative imposte per via telematica comporta la necessita' di adottare un meccanismo che permetta all'Agenzia delle Entrate di verificare:
a) l'identita' dell'utente;
b) l'integrita' dei dati ricevuti, cioe' l'impossibilita' che il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.
Analogamente i soggetti che ricevono un file che contiene le ricevute di cui all'art. 22, hanno necessita' di disporre di strumenti che permettano di verificare che la ricevuta sia stata prodotta dall'Agenzia delle Entrate esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico.
Per consentire le verifiche sopra descritte, i file trasmessi e ricevuti tramite il servizio Entratel devono essere corredati di un codice di autenticazione, secondo quanto riportato nell'allegato tecnico, paragrafo 2 e i file trasmessi e ricevuti dall'utente tramite il servizio Internet devono essere corredati di un codice di riscontro, secondo quanto riportato nell'allegato tecnico ter, paragrafo 3.
2.1. Costituzione del file di contratti
Il file oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998). Il file DTD (Document Type Definition) contiene le definizioni dei tipi di informazioni da trasmettere per ogni file di contratti.
Al fine di una corretta gestione dei documenti, il file XML deve essere scritto utilizzando l'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646 e codificato con la codifica UTF-8 o, in alternativa, per i sistemi operativi che non supportano questo standard, con la codifica ISO 8859-1 Latin 1.
Per esigenze di ottimizzazione, i file in formato compresso da trasmettere tramite il servizio telematico Entratel non devono superare la dimensione equivalente ad un floppy da 3,5 pollici (1,38 MB); i file XML in formato espanso da trasmettere tramite il servizio Internet non devono superare la dimensione di 3 MB.
Prima di procedere alla trasmissione del file contenente i contratti, il soggetto che effettua la trasmissione telematica e' tenuto a utilizzare il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate che provvede a:
- sottoporre il file contenente i dati dei contratti e dei relativi versamenti ad una funzione che controlla la correttezza formale dei dati;
- includere nel file le coordinate del conto corrente sul quale addebitare il versamento delle imposte di registro, di bollo nonche' degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione;
- cifrare il file con la chiave privata del soggetto che effettua la trasmissione, ottenendo in tal modo il codice di autenticazione che viene trasmesso unitamente al file cui si riferisce, se si utilizza il servizio Entratel; sottoporre il file ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso e cifrare il riassunto del file con il PINCODE dell'utente se si utilizza il servizio Internet.
2.2. Ricezione del file di contratti, predisposizione ed elaborazione delle ricevute Le modalita' di ricezione del file, di predisposizione ed elaborazione delle ricevute sono analoghe a quelle previste per i file di dichiarazioni, descritte nell'allegato tecnico, paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 per il servizio Entratel e nell'allegato tecnico ter, paragrafi 3.2 e 3.3 per il servizio Internet.
3. Corretta impostazione dei dati dei contratti Dati generali del file
Codice fiscale del fornitore
Indicare il codice fiscale del soggetto obbligato alla registrazione che si avvale del servizio telematico direttamente o tramite i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e).
Codice fiscale conto
Indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del conto corrente convenzionato su cui vengono addebitate le somme dovute.
Codice ufficio
Indicare il codice dell'ufficio locale o del registro presso cui i soggetti obbligati richiedono la registrazione (art. 9, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
Valuta del prelievo
Il pagamento delle somme dovute puo' avvenire esclusivamente in Euro. Con la valuta indicata devono essere espressi tutti gli importi dovuti. Gli importi devono essere arrotondati ai centesimi di Euro.
Dati generali del contratto Tipo contratto
Indicare "S" se il contratto e' scritto o "V" se il contratto e' verbale. indicare "D" se il contratto e' registrato ai sensi dell'art. 35, comma
10-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006 senza allegazione del testo dello stesso.
Identificativo del contratto
Indicare il codice, numerico o alfanumerico, con il quale le parti contraenti individuano il contratto.
Data di inizio e fine del contratto, data di stipula e data di nascita delle persone fisiche
Le date devono essere fornite nel formato GG/MM/AAAA oppure GG-MM-AAAA. Soggetto ad IVA e/o esente e/o agevolato
Le indicazioni di contratto "soggetto ad IVA" e/o "esente" e/o "agevolato" (legge 9 dicembre 1998, n. 431), vanno fornite soltanto nel caso in cui ricorra l'ipotesi indicata.
Oggetto della locazione
Per l'oggetto della locazione, utilizzare i codici riportati nella tabella A.
TABELLA A
| Codice | Oggetto della locazione | Aliquota da applicare |
|-------------|--------------------------|-----------------------|
| 01 | Fondi rustici | 0,50% |
|-------------|--------------------------|-----------------------|
| 02 | Immobili urbani | 2% |
|-------------|--------------------------|-----------------------|
| 03 | Altri immobili (*) | 2% |
(*)terreni edificabili, costruzioni commerciali, ecc.
I codici di seguito indicati devono essere utilizzati per identificare l'oggetto della locazione dei contratti registrati ai sensi dell'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006.
| Codice | | Oggetto della locazione | | | Aliquota da | | |
| | | | | applicare | | |
|--------|-------------------------------------|------------------|
| 04 | Leasing di immobili abitativi | 2% |
|--------|-------------------------------------|------------------|
| 05 | Leasing di immobili strumentali | 1% |
|--------|-------------------------------------|------------------|
| 06 | Leasing di immobili strumentali con | 1% |
| | esercizio dell'opzione per | |
| | l'assoggettamento all'IVA | |
|--------|-------------------------------------|------------------|
| 07 | Leasing di altro tipo | In base alla |
| | |normativa vigente |
|--------|-------------------------------------|------------------|
| 08 | Locazione di fabbricati abitativi | 2% |
| | effettuata da costruttori | |
|--------|-------------------------------------|------------------|
| 09 | Locazione di immobili strumentali | 1% |
|--------|-------------------------------------|------------------|
| 10 | Locazione di immobili strumentali | 1% |
| | con esercizio dell'opzione per | |
| | l'assoggettamento all'IVA | |
Tipo pagamento
Indicare 'P' se l'importo calcolato per la registrazione si riferisce alla prima annualita' o 'T' se si riferisce all'intera durata del contratto.
Imposta di registro
Per determinare l'imposta di registro si forniscono le seguenti indicazioni.
Per l'affitto di fondi rustici (codice "01") si dovra' applicare l'aliquota dello 0,50% al corrispettivo annuo moltiplicato per il numero di annualita'.
Per le sole locazioni di immobili urbani (codice "02") di durata pluriennale, anche arredati, l'imposta puo' essere assolta:
1. per la prima annualita' nella misura del 2% sull'importo del canone annuo; per le annualita' successive alla prima l'imposta deve essere determinata sul canone annuo aggiornato o adeguato;
2. per l'intera durata del contratto nella misura del 2% del canone pattuito per tutte le annualita' del contratto con una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del vigente tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita' (vedi esempio in Tabella B). In questo caso non hanno effetto gli eventuali adeguamenti e aggiornamenti del canone.
N.B. La base imponibile nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 e' ridotta ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
TABELLA B
|Durata del contratto | Meta' del tasso | Detrazione |
| espressa in anni | d'interesse legale | percentuale |
| | (3,5%) | |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2 | 1,75% | 3,5% |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3 | 1,75% | 5,25% |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4 | 1,75% | 7% |
Per tutti gli altri immobili, diversi dagli urbani e dai fondi rustici (codice "03") l'imposta deve essere rapportata all'intera durata del contratto, applicando l'aliquota del 2%al corrispettivo annuo per tutte le annualita'.
Nel caso in cui l'imposta calcolata per la registrazione del contratto risulti inferiore a Euro 67,00 e' comunque dovuta l'imposta nella misura fissa di Euro 67,00.
Qualora oggetto di registrazione sia un contratto relativo ad un immobile il cui corrispettivo e' assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, si applica l'imposta di registro nella misura fissa Euro 67,00.
ATTENZIONE: qualora l'importo indicato risulti inferiore all'imposta di registro dovuta, la registrazione non verra' eseguita.
per determinare l'imposta di registro relativa ai contratti registrati ai sensi dell'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, in esecuzione al 4 luglio 2006, con codici-oggetto della locazione da 04 a 10, si forniscono le seguenti indicazioni.
L'imposta puo' essere assolta:
1) per la prima annualita', nella misura percentuale indicata nella tabella A sull'importo del canone annuo, commisurato al periodo compreso tra il 4 luglio 2006 e la scadenza dell'annualita' successiva a tale data;
2) per l'intera durata del contratto, nella misura percentuale, indicata nella tabella A, del canone pattuito per tutte le annualita' del contratto commisurato al periodo compreso tra il 4 luglio 2006 e la data di scadenza del contratto, con una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del vigente tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle intere annualita' aumentato della frazione di annualita' compresa tra il 4 luglio 2006 e la scadenza annuale successiva a tale data. La riduzione compete a condizione che i contratti abbiano
durata complessiva superiore a due anni e durata residua superiore a dodici mesi.
Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato, la riduzione compete sull'ammontare determinato del corrispettivo relativo a tutte le annualita' del contratto.
La detrazione non compete relativamente all'imposta dovuta per la restante parte del corrispettivo, che deve essere versata con le modalita' previste dall'art. 2, comma 4.
Imposta di bollo
L'imposta di bollo e' dovuta sui contratti scritti nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio (4 facciate per un totale di 100 linee) o frazione.
l'imposta di bollo dovuta per i contratti di leasing e' pari a euro 14,62, indipendentemente dal numero di esemplari e copie.
Sanzioni relative all'imposta di registro
Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni riguardanti l'imposta di registro dovuta per tardiva registrazione.
Sanzioni relative all'imposta di xxxxx
Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni riguardanti l'imposta di bollo dovuta.
Interessi
Rappresenta l'importo di eventuali interessi. Numero di pagine
Indicare il numero di pagine che costituiscono il contratto; la pagina e' costituita da una facciata.
Canone
L'indicazione del canone pattuito deve comprendere il tipo canone: mensile, annuo, intera durata, ed il corrispettivo.
Nel caso di locazione di immobili urbani devono seguirsi le seguenti istruzioni:
1. contratti la cui durata e' inferiore all'annualita', ad esempio contratto di durata di 3 mesi: deve essere indicato il tipo canone uguale I "canone intera durata" e l'importo da indicare e' quello del corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto;
2. contratti la cui durata coincide con una o piu' annualita' complete, ad esempio contratto di durata di 48 mesi, pari a 4 anni:
- canone annuo costante (si intende costante anche il canone suscettibile di adeguamenti o aggiornamenti): deve essere indicato il tipo canone uguale A "canone annuo" e l'importo da indicare e' quello del canone annuo;
- canone annuo variabile (si intende variabile il canone
determinato con importi diversi per le varie annualita'):deve essere indicato, per ogni annualita', il relativo canone;
3. contratti la cui durata non coincide con annualita' complete a canone mensile costante, ad esempio contratto di durata di 40 mesi (s'intende costante anche il canone suscettibile di adeguamenti o aggiornamenti):deve essere indicato il tipo canone M "canone mensile" e l'importo da indicare e' quello del canone mensile.
per i contratti in esecuzione al 4 luglio 2006, la cui durata residua non sia superiore a un anno, deve essere indicato il tipo canone "I" (canone intera durata) e l'importo da indicare e' quello dell'imponibile.
Per i contratti registrati ai sensi dell'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006 l'indicazione dei dati relativi alla quota determinata nei contratti con corrispettivi solo in parte determinati (codici da 04 a 07), devono seguirsi le seguenti istruzioni:
1) contratti la cui durata residua non sia superiore a un anno: deve essere indicato il tipo canone "J" (corrispettivo non interamente determinato - intera durata) e l'importo da indicare e' quello dell'imponibile;
2) contratti la cui durata residua coincida con una o piu' annualita' complete, ad esempio contratto di durata di 48 mesi, pari a 4 anni:
canone annuo costante: deve essere indicato il tipo canone uguale "K" (corrispettivo non interamente determinato - annuale) e l'importo da indicare e' quello del canone annuo determinato;
canone annuo variabile (si intende variabile il canone determinato con importi diversi per le varie annualita): deve essere indicato, per ogni
annualita', il relativo canone;
3) contratti la cui durata non coincida con annualita' complete a canone mensile costante, ad esempio contratto di durata di 40 mesi: deve essere indicato il tipo canone "L" (corrispettivo non interamente determinato - mensile) e l'importo da indicare e' quello del canone mensile determinato.
Nel caso delle medesime tipologie di contratti (contratti con corrispettivi solo in parte determinati), per l'indicazione dei dati dei pagamenti relativi all'imposta dovuta sulla restante parte di corrispettivo, devono essere seguite le modalita' gia' previste nell'allegato quater al decreto direttoriale 31 luglio 1998, compilando, in particolare, nel record di tipo "B" il campo 2 "Tipo Operazione" con il valore "N" ed indicando nel campo 10 "Canone annuo" il valore riferito al solo canone imponibile.
Dati dell'immobile
Vanno indicati i dati relativi all'ubicazione dell'immobile: comune, provincia, indirizzo ed i dati catastali (categoria e rendita catastale).
Qualora il fabbricato non sia ancora censito, indicare la rendita proposta ovvero quella attribuita a fabbricati simili gia' censiti (presunta).
Dati dei soggetti
Vanno indicati i soggetti destinatari del contratto, cioe' coloro che concedono in locazione o affitto l'immobile (locatori) e coloro che ricevono in locazione o affitto l'immobile (conduttori).
I dati richiesti vanno forniti tenendo conto delle seguenti indicazioni.
Per le donne coniugate indicare il cognome da nubile. Il nome va riportato senza abbreviazioni (es. Xxxxxxxxx o Xxxx Xxxxx e non G. Carlo).
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata la denominazione, la ragione sociale o la ditta.
Per il sesso deve essere indicato M o F per le persone fisiche, S per le persone non fisiche.
Per la provincia cui appartiene il comune di nascita deve essere indicata la sigla automobilistica (ROMA = RM, stato estero = EE).
Il codice fiscale va sempre indicato.
Il domicilio fiscale deve essere riportato specificando il comune, la provincia, la via e il numero civico; in mancanza del domicilio fiscale indicare la residenza.
4. Aggiornamenti
Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente allegato e, in generale, le novita' piu' rilevanti per gli utenti, vengono rese pubbliche dall'Agenzia delle Entrate attraverso un servizio di informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio telematico.
Allegato 3 - Modalita' tecniche per la presentazione delle dichiarazioni e per l'effettuazione dei versamenti telematici internet. (N.D.R.: Trattasi di allegato tecnico ter aggiunto dall'art. 1, decreto ministeriale 29 marzo 2000 pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000, n. 78).
In vigore dal 3 aprile 2000
1. Caratteristiche generali.
I soggetti di cui all'art. 25 inviano i file che contengono le dichiarazioni e i versamenti telematici, utilizzando un apposito sito internet predisposto dall'Amministrazione finanziaria.
L'Amministrazione finanziaria rende disponibile gratuitamente il software che consente ai contribuenti l'accesso e l'utilizzo del servizio telematico internet.
I prodotti software di cui al presente paragrafo richiedono la disponibilita' di un computer dotato di un Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer, versione 4.X o superiori, o browser equivalenti) ed avente le seguenti caratteristiche
consigliate:
=====================================================================
Ambiente Windows Ù Ambiente MAC/OS
=====================================================================
Processore Pentium 100 MHz o Ù
superiore o equivalente Ù MAC POWER PC Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)Ù Almeno 32 Mbyte di RAM
ÙMemoria virtuale abilitata con 33
Scheda grafica compatibile SVGA Ù Mbyte
Monitor 14" 800 x 600 a 65.536 Ù
colori Ù Open TRANSPORT 1.x
Il soggetto abilitato deve usufruire dei servizi di un Internet Service Provider.
2. Assegnazione del pincode.
Coloro che intendono utilizzare il servizio telematico internet previsto dal presente decreto compilano un apposito formulano che xxxx' disponibile nel sito internet del Ministero delle finanze.
Sulla base delle domande pervenute, l'Amministrazione finanziaria provvede a recapitare al domicilio del richiedente una comunicazione che contiene gli elementi necessari alla costruzione del PINCODE nonche' una password di accesso al sito. In caso di mancato recapito l'interessato deve recarsi presso gli uffici finanziari competenti, il cui elenco xxxx' disponibile nel sito internet del Ministero delle finanze, che provvedono ad annullare il PINCODE e la password precedentemente assegnati e a fornire al richiedente una nuova coppia degli stessi.
3. Codice di riscontro.
La presentazione via internet delle dichiarazioni e l'effettuazione dei versamenti telematici, con lo stesso mezzo, da parte dei soggetti di cui all'art. 25 comporta la necessita' di adottare un meccanismo che permetta all'Amministrazione finanziaria di verificare:
a) l'identita' del mittente;
b) l'integrita' dei dati ricevuti, cioe' l'impossibilita' che il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.
Analogamente i soggetti di cui all'art. 25 hanno necessita' di disporre di strumenti che gli permettano di verificare che la ricevuta, di cui all'art. 29, sia stata prodotta dall'Amministrazione finanziaria esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico.
Il servizio telematico prevede, quindi, che i file inviati dall'utente, o ad esso diretti, siano corredati di un codice di riscontro che permetta le verifiche sopra descritte.
3.1. Costituzione del file che contiene la dichiarazione o il versamento telematico internet.
Prima di procedere alla trasmissione il contribuente abilitato e' tenuto a costituire un file che contiene la dichiarazione o il versamento telematico internet e a utilizzare il software distribuito dall'Amministrazione che provvede a:
a) controllare la rispondenza del file alle specifiche tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria;
b) sottoporre il file ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;
c) cifrare il riassunto del file con il PINCODE del contribuente abilitato.
3.2. Ricezione della dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria, quando riceve il file, attraverso un sistema di validazione effettua due distinte operazioni che consistono in:
a) decifratura del codice di riscontro, mediante il PINCODE
associato al codice fiscale del contribuente o del soggetto dichiarante; se l'operazione va a buon fine, e' certo che l'origine del file sia proprio quella dichiarata aI momento della trasmissione (autenticazione del mittente);
b) ricalcolo del riassunto del file; se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non e' stato alterato successivamente al calcolo, da parte del mittente, del codice di riscontro (integrita' del dato).
3.3. Predisposizione delle ricevute.
Completato il controllo del codice di riscontro, il sistema di validazione dell'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) controllare la rispondenza del file pervenuto alle specifiche tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria;
b) predisporre la ricevuta che contiene:
i dati identificativi del contribuente e del dichiarante; i principali dati contabili rilevati dal file pervenuto;
c) sottoporre il file che contiene i dati della ricevuta ad una funzione che calcola il riassunto del file stesso;
d) cifrare il riassunto del file con il PINCODE dell'Amministrazione finanziaria.
Allegato 4 - Allegato tecnico-quater: Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati riguardanti i pagamenti delle imposte relative alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili da trasmettere all'Agenzia delle entrate per via telematica. (N.D.R.: Con provvedimento 14 settembre 2006 dell'Agenzia delle entrate sono state apportate modifiche al presente allegato applicabili ai contratti di affitto e di locazione in esecuzione al 4 luglio 2006 - Per i dettagli consultare il citato provvedimento 14 settembre 2006 pubblicato in banca dati.)
In vigore dal 15 febbraio 2005
1. AVVERTENZE GENERALI.
Il contenuto e le caratteristiche dei dati relativi alle richieste di pagamento da trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte che integrano e sostituiscono quelle approvate con il provvedimento del 27 giugno 2003.
Si precisa che un file, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verra' scartato.
Le modalita' per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
2. CONTENUTO DELLA FORNITURA.
2.1. Generalita'.
Ciascuna fornitura di dati si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 500 caratteri.
Ciascun record presente nella fornitura dei dati e' contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.
I record previsti per l'invio dei dati relativi alle richieste di pagamento successive alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili sono:
record di tipo "A": e' il record di testa del file e contiene i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio, del soggetto intestatario dei contratti, del soggetto intestatario del conto corrente convenzionato da utilizzare per il pagamento dell'imposta dovuta;
record di tipo "B": e' il record che contiene i dati relativi
alle singole richieste di pagamento;
record di tipo "C": e' presente solo per le richieste di pagamento relative alle cessioni di contratti di locazione e di affitto di beni immobili e contiene i dati dei soggetti partecipanti al contratto a seguito della cessione;
record di tipo "Z": e' il record di coda del file e contiene alcuni dati di riepilogo relativi al file stesso.
2.2. Sequenza e la struttura dei record.
La sequenza dei record all'interno del file deve rispettare le seguenti regole:
presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record del file;
presenza di tutti i record di tipo "B": ogni record di tipo "B" contiene, tra l'altro, gli estremi di registrazione del contratto di locazione a cui si riferisce la richiesta di pagamento;
presenza di uno o piu' record di tipo "C" dopo ogni record di tipo "B" relativo ad una richiesta di pagamento con "tipo operazione"
= -C'(cessione);
presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record del file.
I record che compongono il file contengono unicamente campi posizionali ovvero campi la cui posizione all'interno del record e' fissa. La posizione, la lunghezza e il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.
In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, cosi' come descritto nelle specifiche che seguono.
2.3. Struttura dei dati.
I campi che compongono i record del file possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi e' indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.
L'allineamento dei dati e' a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).
I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica, di spazi se a struttura alfanumerica.
3. IMPOSTAZIONE DEI DATI DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO. Indicazioni generali.
Tutti gli importi devono essere espressi in centesimi di euro.
Tutti i codici fiscali riportati nel file devono essere formalmente corretti.
Le date devono essere fornite nel formato GGMMAAAA. Dati della fornitura (record di tipo "A"):
Codice fiscale del responsabile della fornitura:
indicare il codice fiscale del soggetto che autentica il file.
Codice fiscale del titolare del conto:
indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del conto corrente da utilizzare per il pagamento telematico dell'imposta dovuta.
Dovra' essere impostato indicando in alternativa:
a) il codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti, qualora quest'ultimo provveda direttamente alla trasmissione delle richieste di pagamento;
b) il codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti a cui si riferiscono le richieste di pagamento contenute nel file, qualora la trasmissione sia effettuata da un intermediario che e' autorizzato ad utilizzare, per il pagamento, le coordinate bancarie dell'utente intestatario dei contratti che gli ha conferito l'incarico;
c) il codice fiscale dell'intermediario, nel caso in cui quest'ultimo richieda per conto dell'utente l'addebito dell'imposta sul proprio conto corrente.
Codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti:
indicare il codice fiscale del soggetto che partecipa, in
qualita' di locatore o di conduttore, a tutti i contratti a cui si riferiscono le richieste di pagamento contenute nel file.
Data del pagamento:
indicare la data nella quale si richiede venga contabilizzato l'addebito delle somme dovute.
Dati della richiesta di pagamento (record di tipo "B"): Tipo operazione:
identifica l'operazione per la quale si richiede il pagamento.
Indicare:
-S' per i pagamenti di annualita' successive alla prima;
-P' per le proroghe (anche tacite) e per le denunce di ulteriore durata relative a contratti a tempo indeterminato;
-R' per le risoluzioni;
-C' per le cessioni.
ID richiesta:
e' assegnato dall'utente e costituisce l'identificativo della richiesta di pagamento.
Codice ufficio:
indicare il codice dell'ufficio delle entrate o del registro presso cui e' stato registrato il contratto di locazione a cui si riferisce la richiesta di pagamento.
Si precisa che le richieste di pagamento contenute in un file devono riferirsi tutte a contratti di locazione registrati presso lo stesso ufficio locale.
Estremi di registrazione:
indicare l'anno di registrazione, la serie, il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto a cui si riferisce la richiesta di pagamento. Per i contratti di locazione registrati in via telematica, la serie e' "3T".
Il pagamento telematico delle imposte successive alla registrazione e' possibile per i contratti registrati a partire dal
1 gennaio 1980.
Anno del pagamento:
deve essere indicato solo se la richiesta di pagamento si riferisce alle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo alle annualita' successive alla prima (tipo operazione = S).
Impostare a zero per le richieste di pagamento relative a proroghe, cessioni o risoluzioni.
Per tipo operazione = S, indicare l'anno successivo a quello di registrazione a cui si riferisce il pagamento. Si riportano di seguito alcuni esempi:
1) data inizio contratto: 1 luglio 2001; data fine contratto:
30 giugno 2005;
primo anno successivo: 2002; secondo anno successivo: 2003; terzo anno successivo: 2004;
2) data inizio contratto: 30 dicembre 2001; data fine contratto: 29 dicembre 2005;
primo anno successivo: 2002; secondo anno successivo: 2003; terzo anno successivo: 2004.
Canone:
indicare l'importo del canone annuo. Per i contratti a canone variabile indicare il canone dell'annualita' a cui si riferisce il pagamento.
Agevolazione:
indicare -S' se la richiesta di pagamento si riferisce a un contratto di locazione agevolato (art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431). In caso contrario indicare -N'.
Imposta di registro:
per determinare l'imposta di registro si forniscono le seguenti indicazioni:
annualita' successive: l'imposta e' pari al 2% dell'importo del canone annuo.
Proroghe:
1. proroga di contratto di affitto di fondi rustici (codice oggetto = -01'): l'imposta deve essere rapportata all'intera durata della proroga ed e' pari allo 0,50% del canone annuo moltiplicato per il numero di annualita';
2. proroga di contratto di locazione di immobili urbani di durata pluriennale (codice oggetto = -02') di durata pluriennale:
l'imposta puo' essere assolta:
per la prima annualita' nella misura del 2% sull'importo del canone annuo; per le annualita' successive l'imposta deve essere determinata sul canone annuo aggiornato o adeguato;
per l'intera durata della proroga nella misura del 2% del canone pattuito per tutte le annualita' con una detrazione d'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del vigente tasso di interesse legale moltiplicato per il numero di annualita'. In questo caso non hanno effetti gli eventuali adeguamenti e aggiornamenti del canone;
la base imponibile e' ridotta ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
3. proroga di contratto di locazione di immobili diversi da quelli urbani (codice oggetto = -03'): l'imposta deve essere rapportata all'intera durata della proroga, applicando l'aliquota del 2% al corrispettivo annuo moltiplicato per il numero di annualita'.
Per le proroghe di contratti soggetti ad IVA e' dovuta l'imposta nella misura fissa di euro 67,00.
Nel caso in cui l'imposta calcolata risulti inferiore a euro 67,00, e' comunque dovuta l'imposta nella misura fissa di euro 67,00 a meno che la proroga sia riconducibile a una denuncia di ulteriore durata per contratti a tempo indeterminato.
Risoluzioni: e' dovuta l'imposta nella misura fissa di euro 67,00.
Cessioni:
1. cessione senza corrispettivo di contratto di locazione di immobili urbani di durata pluriennale (codice oggetto = -02'): l'imposta e' dovuta nella misura fissa di euro 67,00;
2. cessione con corrispettivo di contratto di locazione di immobili urbani di durata pluriennale (codice oggetto = -02'): l'imposta e' dovuta nella misura del 2% applicata alla base imponibile costituita "... dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire " (art. 43, comma 1, lettera d) del testo unico dell'imposta di registro);
3. cessione con corrispettivo di contratto di locazione di altri immobili, diversi dagli urbani (codice oggetto = -03'): i criteri di applicazione dell'imposta sono gli stessi precisati al punto 2;
4. cessione senza corrispettivo di contratto di locazione di altri immobili, diversi dagli urbani (codice oggetto = -03'): l'imposta e' pari al 2% della base imponibile costituita dal solo valore delle prestazioni da eseguire;
5. cessione con corrispettivo di contratti d'affitto di fondi rustici (codice oggetto = -01') l'imposta e' pari allo 0,50% applicato alla base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito e dal valore delle prestazioni da eseguire;
6. cessione senza corrispettivo di contratti d'affitto di fondi rustici (codice oggetto = -01') l'imposta e' pari allo 0,50% applicato alla base imponibile costituita dal solo valore delle prestazioni da eseguire;
In tutti i casi sopra descritti l'ammontare dell'imposta per la cessione dei contratti non puo' essere inferiore a euro 67,00 (art. 5, nota II del testo unico dell'imposta di registro; cfr. circolare n. 12/E del 1998).
Se la cessione e' effettuata da un "soggetto IVA" e' dovuta l'imposta nella misura fissa di Euro 67,00.
Importo sanzioni:
rappresenta l'importo di eventuali sanzioni dovute per tardivo pagamento.
Importo interessi:
rappresenta l'importo di eventuali interessi.
Dati della proroga: da impostare solo se la richiesta di pagamento si riferisce ad una proroga.
Data inizio e fine proroga:
indicare le date di inizio e fine della proroga nel formato GGMMAAAA.
Tipo pagamento:
indicare -P' se l'imposta di registro calcolata si riferisce al primo annuo o all'intera durata della proroga o -T' se si riferisce all'intera durata della proroga.
Flag-denuncia:
impostare a -1' nel caso si tratti di una denuncia di ulteriore durata relativamente a contratti a tempo indeterminato (decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 art. 36).
Oggetto della locazione:
-01'= fondi rustici;
-02'= immobili urbani;
-03'= altri immobili.
Codice fiscale e ruolo della controparte:
se il contratto di cui si richiede la proroga e' stato registrato presso un ufficio locale delle entrate (serie di registrazione diversa da 3T), indicare il codice fiscale e il ruolo (-A' se si tratta del locatore, -B' se si tratta del conduttore) dell'altra parte contraente presente nel contratto.
Impostare a spazi se si tratta di un contratto telematico (serie di registrazione 3T).
Contratto soggetto ad IVA:
indicare: -S' se la proroga si riferisce ad un contratto soggetto ad IVA -N' in caso contrario.
Dati della risoluzione: da impostare solo se la richiesta di pagamento si riferisce ad una risoluzione.
Data risoluzione:
indicare la data di risoluzione del contratto nel formato GGMMAAAA.
Dati della cessione: da impostare solo se la richiesta di pagamento si riferisce ad una cessione.
Data cessione:
indicare la data di cessione del contratto nel formato GGMMAAAA.
Data fine contratto: indicare la data di fine contratto nel formato GGMMAAAA. Deve coincidere con la data di fine contratto comunicata al momento della registrazione o con successive proroghe.
Oggetto:
indicare l'oggetto del contratto ceduto:
-01'= fondi rustici;
-02'= immobili urbani;
-03'= altri immobili.
Corrispettivo: indicare l'importo, espresso in centesimi di Euro, dell'eventuale corrispettivo pattuito per la cessione.
Flag-soggetti: indicare:
-01' se e' il locatore a cedere il contratto. In tal caso nei record di tipo -C'devono essere riportati i codici fiscali di tutti i soggetti costituenti la "parte locatrice" a seguito della cessione;
-02' se e' il conduttore a cedere il contratto. In tal caso nei record di tipo -C' devono essere riportati i codici fiscali di tutti i soggetti costituenti la "parte conduttrice" a seguito della cessione.
Flag-IVA: indicare:
-S' se la cessione e' effettuata da un soggetto IVA;
-N' in caso contrario.
Subentro a seguito di passaggio di proprieta' dell'immobile oggetto della locazione:
nel caso in cui la richiesta di pagamento si riferisce ad un
contratto di locazione registrato da un soggetto diverso dall'attuale intestatario dei contratti, subentrato successivamente a seguito del passaggio di proprieta' dell'immobile locato, impostare
Flag-subentro = -S'.
Dati della richiesta di pagamento (record di tipo "C"):
il record di tipo "C" deve essere compilato solo nel caso in cui la richiesta di pagamento si riferisca alla cessione di un contratto di locazione o di affitto di beni immobili (tipo operazione = "C") e contiene i codici fiscali dei soggetti che, dopo la cessione, costituiscono una parte individuata come parte locatrice o conduttrice a seconda del soggetto che ha ceduto il contratto.
Tipo operazione:
identifica l'operazione per la quale si richiede il pagamento.
Indicare: -C'= cessione.
ID richiesta:
e' assegnato dall'utente e costituisce l'identificativo della richiesta di pagamento. Deve coincidere con quello indicato nel precedente record di tipo "B".
Codici fiscali:
tabella di 20 elementi contenente i codici fiscali di tutti i locatori o, in alternativa, di tutti i conduttori partecipanti al contratto a seguito della cessione. I soggetti da indicare dipendono dal valore indicato nel campo "flag-soggetti" del record "B".
Se flag-soggetti = -01' cioe' se e' la parte locatrice a cedere il contratto, indicare tutti i locatori presenti nel contratto a seguito della cessione;
se flag-soggetti = -02' cioe' se e' la parte conduttrice a cedere il contratto, indicare tutti i conduttori presenti nel contratto a seguito della cessione.
I codici fiscali di soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere allineati a sinistra e le rimanenti 5 posizioni riempite a spazi.
Gli elementi non significativi devono essere impostati a spazi.
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Allegato 5 - Allegato tecnico quinques: Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati riguardanti le denunce cumulative di contratti di affitto di fondi rustici da trasmettere all'Agenzia delle entrate per via telematica. (N.D.R.: Allegato aggiunto dal provvedimento 8 febbraio 2005 dell'Agenzia delle entrate.)
In vigore dal 15 febbraio 2005
1. AVVERTENZE GENERALI.
Il contenuto e le caratteristiche dei dati relativi alle denunce cumulative di contratti di affitto di fondi rustici da trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.
Si precisa che un file, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verra' scartato.
Le modalita' per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.
2. CONTENUTO DELLA FORNITURA.
2.1. Generalita'.
Ciascuna fornitura di dati si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 500 caratteri.
Ciascun record presente nella fornitura dei dati e'
contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.
I record previsti per l'invio dei dati delle denunce cumulative di contratti di affitto di fondi rustici sono:
record di tipo "A": e' il record di testa del file e contiene i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio, del soggetto richiedente la registrazione della denuncia, del soggetto intestatario del conto corrente convenzionato da utilizzare per il pagamento dell'imposta dovuta;
record di tipo "B": e' il record che contiene i dati generali della denuncia e i dati del soggetto richiedente;
record di tipo "C": e' il record che contiene i dati generali del singolo contratto di affitto contenuto nella denuncia;
record di tipo "D": e' il record che contiene i dati necessari ad identificare l'immobile affittato;
record di tipo "S": e' il record che contiene i dati del soggetto che costituisce l'altra parte contraente;
record di tipo "Z": e' il record di coda del file e contiene alcuni dati di riepilogo relativi al file stesso.
2.2. Sequenza e la struttura dei record.
La sequenza dei record all'interno del file deve rispettare le seguenti regole:
presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record del file;
presenza di un solo record di tipo "B", posizionato come secondo record del file; il record di tipo "B" contiene, tra l'altro, i dati del soggetto richiedente la registrazione (dichiarante);
presenza, per ognuno dei contratti inseriti nella denuncia, di un solo record di tipo "C", di un record di tipo "D" per ogni immobile affittato; di un record di tipo "S" per ognuno dei soggetti partecipanti al contratto e diversi dal dichiarante;
presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record del file.
I record che compongono il file contengono unicamente campi posizionali ovvero campi la cui posizione all'interno del record e' fissa. La posizione, la lunghezza e il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.
In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, cosi' come descritto nelle specifiche che seguono.
2.3. Struttura dei dati.
I campi che compongono i record del file possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi e' indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.
L'allineamento dei dati e' a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).
I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.
3. IMPOSTAZIONE DEI DATI DELLA DENUNCIA. Indicazioni generali.
Tutti gli importi devono essere espressi in centesimi di euro.
Tutti i codici fiscali riportati nel file devono essere formalmente corretti.
Le date devono essere fornite nel formato GGMMAAAA. Dati della fornitura (record di tipo "A"):
Codice fiscale del responsabile della fornitura.
Indicare il codice fiscale del soggetto che autentica il file. Codice fiscale del titolare del conto.
Indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del conto corrente da utilizzare per il pagamento telematico dell'imposta dovuta.
Dovra' essere impostato indicando in alternativa:
a) il codice fiscale del soggetto richiedente la registrazione,
qualora quest'ultimo provveda direttamente alla trasmissione della denuncia;
b) il codice fiscale del soggetto richiedente la registrazione della denuncia contenuta nel file, qualora la trasmissione sia effettuata da un intermediario che e' autorizzato ad utilizzare, per il pagamento, le coordinate bancarie dell'utente richiedente la registrazione che gli ha conferito l'incarico;
c) il codice fiscale dell'intermediario, nel caso in cui quest'ultimo richieda per conto dell'utente l'addebito dell'imposta sul proprio conto corrente.
Codice fiscale del soggetto richiedente la registrazione.
Indicare il codice fiscale del soggetto che richiede la registrazione della denuncia cumulativa (dichiarante).
Dati generali della denuncia(record di tipo "B"): ID denuncia.
E' assegnato dall'utente e costituisce l'identificativo della denuncia.
Codice ufficio entrate.
Indicare il codice dell'ufficio delle entrate presso il quale si richiede la registrazione della denuncia.
Data di stipula.
Indicare la data di trasmissione della denuncia. Dati del soggetto richiedente la registrazione.
Indicare il codice fiscale, le generalita' e il domicilio del soggetto che sottoscrive e presenta la denuncia. Indicare inoltre se il soggetto partecipa ai contratti contenuti nella denuncia in qualita' di "locatore" o "conduttore".
I dati richiesti vanno forniti tenendo conto delle seguenti indicazioni:
per le donne coniugate indicare il cognome da xxxxxx. Il nome va riportato senza abbreviazioni (es. Xxxxxxxxx o Xxxx Xxxxx e non G.Carlo);
per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata la denominazione, la ragione sociale o la ditta;
la provincia deve essere indicata utilizzando la sigla automobilistica. Se si tratta di stato estero, impostare a "EE";
il codice fiscale e' obbligatorio;
la residenza o il domicilio fiscale devono essere riportati specificando il comune, la provincia, la via e il numero civico.
Ammontare complessivo dei corrispettivi.
Rappresenta la base imponibile alla quale applicare l'aliquota prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro ed e' pari alla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti inseriti nella denuncia.
Imposta di registro.
L'imposta di registro e' pari allo 0,50% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi dichiarato nella denuncia. Nel caso in cui l'imposta calcolata per la registrazione della denuncia risulti inferiore a euro 67,00 e' comunque dovuta l'imposta nella misura fissa di euro 67,00.
Sanzioni.
Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni dovute per tardivo pagamento.
Interessi.
Rappresenta l'importo di eventuali interessi.
Dati relativi ad ogni singolo contratto (record di tipo "C"): ID contratto.
E' un identificativo che permette di individuare il singolo contratto all'interno della denuncia. E' assegnato liberamente dall'utente.
Durata del contratto.
Indicare le date di inizio e fine contratto, nel formato GGMMAAAA.
Canone complessivo.
Indicare il corrispettivo pattuito riferito all'intera durata del contratto.
Con riferimento ad ogni singolo contratto la dichiarazione deve contenere inoltre i dati necessari ad individuare l'immobile affittato (uno o piu' record di tipo "D") e i dati dei soggetti che costituiscono l'altra parte contraente (uno o piu' record di tipo "S").
Dati relativi all'immobile affittato (record di tipo "D"): ID contratto.
E' un identificativo che permette di individuare il singolo contratto all'interno della denuncia. E' assegnato liberamente dall'utente e deve coincidere con quello indicato nel record di tipo "C" contenente i dati generali del contratto.
Dati dell'immobile.
Per ognuno degli immobili oggetto del contratto di affitto occorre compilare un record di tipo "D" contenente:
l'ubicazione dell'immobile (indirizzo, comune e provincia);
gli elementi catastali che permettono l'identificazione del fondo rustico: foglio, particella, subalterno, reddito agrario o dominicale, superficie espressa in ettari.
Dati relativi ai soggetti (record di tipo "S"): ID contratto.
E' un identificativo che permette di individuare il singolo contratto all'interno della denuncia. E' assegnato liberamente dall'utente e deve coincidere con quello indicato nel record di tipo "C" contenente i dati generali del contratto.
Dati del soggetto.
Per ognuno dei soggetti che costituiscono l'altra parte contraente occorre compilare un record di tipo "S" contenente il codice fiscale, le generalita' e il domicilio del soggetto.
I dati richiesti vanno forniti tenendo conto delle seguenti indicazioni:
per le donne coniugate indicare il cognome da xxxxxx. Il nome va riportato senza abbreviazioni (es. Xxxxxxxxx o Xxxx Xxxxx e non G.Carlo);
per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata la denominazione, la ragione sociale o la ditta;
la provincia deve essere indicata utilizzando la sigla automobilistica. Se si tratta di stato estero, impostare a "EE";
il codice fiscale e' obbligatorio;
la residenza o il domicilio fiscale devono essere riportati specificando il comune, la provincia, la via e il numero civico.
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