SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA
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SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
con un unico fornitore
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N° 12 SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 142 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA APPROVATI DAL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE IN MODALITA' AUTOMATICA SENZA L'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA E DI N° 22 SISTEMI DI RILEVAMENTO TARGHE CERTIFICATI SECONDO LA NORMA UNI 10772:2016, PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI
CPV 34971000-4 CIG 821285130C
Sommario
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Sommario 2
PARTE I – PARTE AMMINISTRATIVA 5
Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 5
Art. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 6
Art. 3 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 7
Art. 4 – CORRISPETTIVO, PRESTAZIONI E VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO 7
Art. 5 – CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA E ULTERIORI GARANZIE 8
ART. 6 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 9
Art.7 – FORMA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI DI APPALTO 9
Art. 8 – SPONSORIZZAZIONE 10
Art. 9 – AVVIO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 11
Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 11 – MODIFICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE 12
ART. 12 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 12
ART. 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 12
ART. 14 – INTERRUZIONE PARZIALE/TOTALE DEL SERVIZIO PER EFFETTIVE CAUSA DI FORZA MAGGIORE 13
Art. 15 – RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO 14
Art. 16 – CONTROLLI E VERIFICHE 15
Art. 17 – PENALI 16
Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 17
Art. 19 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 18
Art. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA 19
20.1 – Dati raccolti per l’espletamento della presente gara 19
20.2 – Dati trattati dall’impresa aggiudicataria nell’esecuzione del contratto 19
PARTE II - PARTE TECNICA 23
ART. 21 – PRESTAZIONI COMPRESE NEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 23
21.1 – Prestazioni di carattere generale 23
21.2 – Prestazioni relative al servizio di noleggio di 12 sistemi di rilevazione delle violazioni all’art. 142 del C.d.S. in modalità automatica, di cui 9 per la velocità istantanea e 3 per la velocità media 23
21.3 – Prestazioni relative al servizio di noleggio di 22 sistemi di rilevazione targhe certificati secondo la norma UNI 10772:2016 24
ART. 22 – POSTAZIONI INFORMATICHE (CENTRALE DI CONTROLLO) 24
22.1 – Caratteristiche generali della Centrale di controllo 24
22.2 – Centrale di controllo: funzionalità relative ai 12 sistemi di rilevazione delle violazioni all’art. 142 del C.d.S. in modalità automatica, di cui 9 per la velocità istantanea e 3 per la velocità media 25
22.3 – Centrale di controllo: funzionalità relative ai 22 sistemi di rilevazione targhe certificati secondo la norma UNI 10772:2016 25
ART. 23 – PRESCRIZIONE TECNICHE 26
23.1 – Prescrizioni tecniche generali 26
23.2 – Prescrizioni tecniche relative ai 12 sistemi di rilevazione delle violazioni all’art. 142 del
C.d.S. in modalità automatica, di cui 9 per la velocità istantanea e 3 per la velocità media 26
23.3 Prescrizioni tecniche relative ai 22 sistemi di rilevazione targhe certificati secondo la norma UNI 10772:2016 29
23.3.1 – Indicazioni tecniche generali 29
23.3.2 – Specifiche tecniche lettori targa 30
23.3.3 – Specifiche tecniche della rete di trasporto 31
23.3.4 – Sicurezza informatica 32
23.3.5 – Specifiche del server di centrale 32
23.3.6 – Specifiche del software 33
ART. 24 – FORMAZIONE 34
ART. 25 – SERVIZI AGGIUNTIVI 34
ART. 26 – VARIANTI AL SISTEMA E INTEGRAZIONI 34
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ART. 27 – INTERVENTI INTEGRAZIONI 34
ART. 28 – RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA – NOMINA REFERENTE DELL'APPALTATORE 34
Allegati:
- allegato 1 “ELENCO SITI UTILIZZATI E DISMESSI”
- allegato 2 “POSIZIONE IMPIANTI”
- allegato 3a “Posizioni semplificate”
- allegato 3b “Provincia_Brescia_SitiRilevazione” con estensione .kmz)
- allegato 4 “Caratteristiche impianti fotovoltaici”
- allegato 5 “Direttiva Ministero Interno prot. n. 558/SICPART/421.2/70
- allegato A “Requisiti di partecipazione”
- allegato B “Criteri di valutazione delle offerte”
- allegato C “Stima valore Accordo Quadro”
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PARTE I – PARTE AMMINISTRATIVA
Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
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Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (d’ora innanzi “Codice”), in base al quale affidare, a seguito di appositi contratti specifici, il servizio di noleggio di complessivi N° 12 SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 142 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA APPROVATI DAL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE IN MODALITÀ AUTOMATICA SENZA L'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA ( di cui n° 9 sistemi in
modalità di rilevamento della velocità istantanea e n° 3 sistemi in modalità di rilevamento della velocità media) E DI N° 22 SISTEMI DI RILEVAMENTO TARGHE CERTIFICATI SECONDO LA
NORMA UNI 10772:2016. Sono inoltre incluse le seguenti prestazioni:
• installazione e manutenzione delle apparecchiature, ivi compresi i sistemi di trasmissione dati e gli impianti di alimentazione fotovoltaici;
• la formazione e l’assistenza del personale all’uso delle attrezzature e dei software necessari alla loro gestione;
• la fornitura della dotazione hardware e software necessaria all'utilizzo del sistema;
• il monitoraggio proattivo del corretto funzionamento dei sistemi e delle apparecchiature installate.
Gli apparati oggetto di noleggio dovranno essere forniti nelle modalità e con le caratteristiche tecniche previste nel presente capitolato.
L’appalto non è suddiviso in lotti, in quanto il servizio è configurato come un’unica prestazione.
L’Accordo Quadro verrà affidato all’operatore economico, che avrà formulato la migliore offerta a seguito dell’espletamento di una procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli articoli 35, 54 e 60 del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e che regoleranno i successivi contratti specifici di appalto derivanti dallo stesso.
Le prestazioni derivanti dall’Accordo Quadro saranno commissionate attraverso appositi contratti specifici di appalto che saranno sottoscritti con la forma di scrittura privata.
Con la partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro e con la conseguente sottomissione della propria offerta, si intendono perfettamente conosciuti e incondizionatamente accettati i documenti di gara e la regolamentazione dell’Accordo Quadro oltre alle norme di legge, regolamentari e le disposizioni attuative che disciplinano l’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici d’appalto.
Sono a carico dell’impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e gli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura di materiali e prodotti, i costi e gli eventuali canoni per gli impianti di
trasmissione dati, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Impresa è consapevole che nella formulazione dei prezzi indicati in sede di offerta sono inoltre compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto.
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L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente capitolato a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli altri documenti costituenti il contratto stesso.
L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Provincia di Brescia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Provincia di Brescia, nonché di dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sulla regolare e corretta esecuzione del contratto.
L’impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e dei controlli sulle prestazioni contrattuali; è tenuta altresì a comunicare ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Si suggerisce all’impresa concorrente di formulare l’offerta solamente dopo aver effettuato un accurato sopralluogo, prendendo visione e coscienza dei siti ove sono collocati o collocabili gli apparecchi, così come elencati negli allegati da 1 a 3 al presente capitolato nei quali sono indicate, tra l’altro, le coordinate di ciascuna località. L’impresa dà atto di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione e delle modalità di accesso agli stessi, nonché di tutte le condizioni la cui valutazione sia necessaria per la corretta formulazione della propria migliore offerta, con particolare riferimento all’individuazione di ulteriori postazioni che si rendesse necessario allestire come punti di rilancio al fine della trasmissione dati in conformità con i requisiti prestazionali del sistema.
Art. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura aperta di affidamento dell’Accordo Quadro in oggetto, gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale indicati nell’allegato A al presente capitolato.
La migliore offerta viene selezionata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del Codice, secondo i criteri di cui all’allegato B al presente capitolato, con applicazione del metodo aggregativo-compensatore con il confronto a coppie e formula non lineare applicata alla media ponderata dei ribassi offerti. I prezzi offerti per la corretta esecuzione del contratto si intendono comprensivi di ogni onere e non potranno subire variazioni in aumento per effetto di incompletezza o erroneità delle previsioni da parte del concorrente. Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, si procede alla valutazione discrezionale delle offerte con attribuzione dei coefficienti di valutazione (di cui al citato allegato B) indicati nel disciplinare
di gara, in attuazione della determinazione a contrarre adottata dal Settore Xxxxxxxxx e Sicurezza.
Art. 3 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
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L’Accordo Quadro ha una durata di 4 (quattro) anni, dalla sua sottoscrizione. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la Provincia di Brescia abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine, l’accordo con l’aggiudicatario si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo a favore dello stesso.
Durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di appalto per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche dell’Accordo Quadro stesso. In tal caso all’operatore economico nessun rimborso sarà riconosciuto a qualsiasi titolo.
Art. 4 – CORRISPETTIVO, PRESTAZIONI E VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore dell'Accordo Quadro ammonta a € 2.753.664 (al netto dell’IVA di legge), di cui € 1.835.776 (al netto dell’IVA di legge) quale importo complessivo a base d’asta (nel dettaglio € 1.818.400 quale sommatoria degli importi negoziabili e € 17.376 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 917.888, al netto dell’IVA di legge, (di cui € 8.688 al netto dell’IVA di legge, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) quale opzione di cui all’art. 106, comma 1 del Codice.
Lotto n. | Descrizione servizi | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo a base di gara al netto dell’IVA di Legge e posto a basa gara |
1 | servizio di noleggio di complessivi N° | 34971000-4 | P | € 1.835.776 (di cui € 17.376 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 469.257,20 quali costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante |
12 SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE | ||||
INFRAZIONI DI CUI ARTICOLO 142 DEL | ||||
VIGENTE CODICE DELLA STRADA | ||||
APPROVATI DAL MINISTERO DEI | ||||
TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE | ||||
IN MODALITÀ AUTOMATICA SENZA | ||||
L'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE | ||||
IMMEDIATA E DI N° 22 SISTEMI DI | ||||
RILEVAMENTO TARGHE CERTIFICATI | ||||
SECONDO LA NORMA UNI | ||||
10772:2016. |
Detti importi sono da ritenersi meramente indicativi e non vincolanti per la Provincia di Brescia.
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a € 17.376 (al netto dell’IVA di legge) in quanto sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008).
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Il costo della manodopera, stimato, ai sensi dell’articolo 23, comma 16 del Codice, dalla Provincia di Brescia, in applicazione del CCNL del Commercio, considerato il Contratto di riferimento per il settore merceologico oggetto della presente procedura e per il territorio di riferimento, ammonta, per l’intera durata dell’Accordo Quadro (e riferito all’importo a base di gara), complessivamente in € 469.257,20 (al netto dell’IVA di legge).
L’importo dell’Accordo Quadro è comprensivo dell’opzione di cui all’articolo 106, comma 1 del Codice, pari al 50% dell’importo posto a base di gara.
I contratti specifici di appalto derivanti dall’Accordo Quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità entro il limite del valore complessivo dell’Accordo stesso.
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Provincia di Brescia ad appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo definito dal medesimo Accordo Quadro.
Le prestazioni appaltate, comprese quelle relative alla quota opzionale di cui all'articolo 106, comma 1 del Codice, saranno remunerate mediante l’applicazione dei relativi ribassi percentuali offerti in sede di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro.
I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall’operatore economico a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi.
Art. 5 – CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA E ULTERIORI GARANZIE
Ai sensi dell’art. 93 del Codice, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 % dell’importo posto a base di gara, fatte salve le riduzioni previste dal medesimo articolo.
Al fine di evitare costi sproporzionati all’impresa aderente all’Accordo Quadro e in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (Accordo Quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull’importo complessivo stimato dell’accordo stesso. Infatti, a garanzia della sottoscrizione dei contratti specifici e della permanenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ammissione è richiesta, all’atto della sottoscrizione dell’AQ, una cauzione con le medesime modalità indicate dall’art. 93 del Codice di € 10.000, non soggetta a riduzioni (di cui all’articolo 97, comma 7 del Codice) che sarà svincolata al termine di validità dell’Accordo Quadro.
Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dall'Accordo Quadro, l’aggiudicatario dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del Codice. Detta cauzione è prestata a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali; nei casi di riduzione per inadempimento o
risarcimento danni, la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni, pena risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ART. 6 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
L’impresa, per fatto proprio o di un suo dipendente ovvero di un suo collaboratore, è espressamente obbligata a risarcire ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
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A tale scopo l’impresa, prima della stipula del contratto specifico e comunque, se concesso dalla Stazione Appaltante, prima dell’avvio del servizio, dovrà dotarsi e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a persone e cose, ed una polizza di Responsabilità Civile verso i prestatori d’Opera (R.C.O.) con i seguenti massimali minimi:
R.C.T. PER SINISTRO € 1.000.000
R.C.T. PER PERSONA € 1.000.000
R.C.T. PER DANNI A COSE € 1.000.000
R.C.O. PER SINISTRO € 500.000
R.C.O. PER PERSONA € 500.000
In particolare, la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi modo, verso la Provincia e/o i suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati.
L’Impresa deve consegnare alla Provincia tanto i testi della polizza quanto le quietanze a comprova del relativo pagamento.
La Provincia si riserva di verificare in ogni momento sia la validità della polizza che la compagnia assicurativa.
Resta inteso che:
• l’efficacia parziale della polizza assicurativa è da intendersi, ai sensi del 1455 del C.C., quale grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
• la mancanza assoluta della polizza assicurativa è considerata dalle parti clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del c.c..
La Provincia potrà, a proprio insindacabile giudizio, ed al solo fine di rendere operative le coperture assicurative in parola, adempiere alle obbligazioni che spettano all’impresa con diritto di rivalsa mediante escussione della cauzione; è fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti conseguentemente agli inadempimenti in argomento.
La stipulazione della polizza sopraccitata non solleva in ogni caso l'Impresa da ulteriori e maggiori responsabilità/danni che dovessero derivare dal servizio.
Art.7 – FORMA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI DI APPALTO
Il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata, previa acquisizione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi
dell’articolo 32, comma 7 del Codice e trascorso il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9 dello stesso Xxxxxx.
La ditta aggiudicataria dell’Accordo Quadro, ai fini della stipula del relativo contratto, dovrà depositare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti con apposita nota.
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Qualora la Ditta aggiudicataria, nel termine assegnatogli, non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riproporre la procedura di gara, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Xxxxx parte integrante del contratto di Accordo Quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
• il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
• la polizza di garanzia fornita dall’appaltatore;
• il patto d'integrità;
• il codice di comportamenti dei dipendenti della Provincia di Brescia;
• l’offerta dell’aggiudicataria.
I singoli contratti specifici di appalto, derivanti dall’Accordo Quadro, saranno stipulati in forma di scrittura privata.
Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni e, pertanto, le stesse potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto medesimo o della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico dell’impresa appaltatrice così come ogni spesa relativa alle pubblicazioni di legge. Resta a carico della Provincia di Brescia la sola IVA.
Art. 8 – SPONSORIZZAZIONE
L’aggiudicataria, ai fini della sottoscrizione dei singoli contratti specifici di appalto, dovrà versare a favore della Provincia di Brescia un importo pari al 1% (oltre IVA di legge) del valore del contratto stesso al netto dell’IVA di legge a titolo di sponsorizzazione (ai sensi del combinato disposto degli articoli 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 4 e 19 del Codice) a sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi come previsto dal “CCNL relativo al personale del Comparto funzioni locali - Triennio 2016/2018”.
La Provincia di Brescia, a fronte della sponsorizzazione, si impegna contrattualmente a garantire una adeguata visibilità del logo dell’aggiudicatario sulle varie iniziative che saranno finanziate con tali importi (seminari, convegni, corsi, etc.), apponendo sul materiale divulgativo, cartaceo e online, la dicitura “con il contributo di (denominazione Aggiudicatario)”.
Per l’erogazione dell’importo previsto dal presente articolo, la Provincia produrrà apposita fattura maggiorata dell’IVA con aliquota vigente e con obbligo dell’aggiudicatario di
pagamento a 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. La scelta delle iniziative oggetto di sponsorizzazione rientra nella piena e libera scelta discrezionale dell’Ente. L’Ente nell’ambito di un generale perseguimento dell’attività di ricerca di ulteriori sponsorizzazioni non assume l’obbligo di esclusiva in relazione alle attività/progetti/manifestazioni sponsorizzate dall’aggiudicatario, riservandosi, in ogni caso, la facoltà di affiancare, nell’esecuzione delle stesse, ulteriori sponsor non direttamente concorrenti con l’aggiudicatario.
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Art. 9 – AVVIO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il servizio avrà decorrenza dal giorno successivo alla stipula del contratto specifico, salvo diverso termine in esso indicato. Tutte le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro devono essere svolte in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di vincoli ambientali e paesaggistici (con particolare riguardo ai siti da strutturare), in conformità alle disposizioni ricevute ed in osservanza delle norme del presente capitolato nonché della propria offerta.
Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, restando la Provincia di Brescia completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventi avvenuti durante o in conseguenza delle prestazioni. L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla eventuale sostituzione.
Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d’arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente Capitolato nonché nell’Accordo quadro ed in base a quanto sarà stabilito nei singoli contratti di appalto specifico nonché a quanto offerto in sede di gara.
A partire dalla data di avvio del servizio, l'appaltatore dovrà essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente capitolato. Successivamente la Provincia di Brescia, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, procederà a verificare la conformità delle prestazioni eseguite rispetto agli obblighi contrattuali assunti.
L’aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Brescia con Deliberazione di Giunta Provincia n. 405 del 20/2012, pena la risoluzione del contratto di Accordo Quadro.
Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è
, della Provincia di Brescia.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (”DEC”) sarà nominato contestualmente all’adozione della determinazione di aggiudicazione del singolo contratto specifico, in osservanza delle Linee Guida ANAC n. 3, (approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017).
ART. 11 – MODIFICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE
Si rimanda espressamente a quanto disposto agli articoli 110 e 48, commi 17 e ss. del Codice dei contratti.
ART. 12 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Si rimanda espressamente a quanto disposto agli articoli 35, comma 18 e 159, comma 4-bis del Codice dei Contratti.
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ART. 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Provincia riconoscerà all’appaltatore, per ciascuna postazione installata e regolarmente funzionante, un canone mensile di noleggio, derivante dall’offerta e da intendersi comprensivo di manodopera, materiale ed ogni altro onere e servizio comunque denominato, così come specificato nel presente capitolato.
La Provincia di Brescia potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nella esecuzione dell’appalto.
La Provincia di Brescia è tenuta a corrispondere gli importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione di regolare fattura corrispondente alle prestazioni eseguite.
Gli ordini di pagamento relativi ai servizi saranno disposti, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non evidenzi inadempienze.
La fattura dovrà essere intestata a: Provincia di Brescia – Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 00000 Xxxxxxx - Part. IVA 03046380170 – Codice fiscale 80008750178 e dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica dovrà essere indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3.
Il tracciato XML della fatturaPA dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione:
dettaglio del servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”);
riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato
2.1.3 “DatiContratto”);
riferimento al Settore della Stazione Appaltante e al responsabile unico del procedimento (punto del tracciato 2.2.1.15 “RiferimentoAmministrazione”);
codice IBAN per il pagamento della fattura (punto del tracciato 2.4.2.13 “IBAN”). l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7
“EsigibilitaIVA”).
Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista.
La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 c.c.
La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati.
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A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall’affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia.
Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Le cessioni di crediti di cui all'art. 106, comma 13 del Codice possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
ART. 14 – INTERRUZIONE PARZIALE/TOTALE DEL SERVIZIO PER EFFETTIVE CAUSA DI FORZA MAGGIORE
L’Impresa garantisce la continuità del servizio; lo stesso non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore riconosciuti comunque dalla Provincia di Brescia.
Si puntualizza che:
• non sono considerati causa di forza maggiore, a mero titolo esemplificativo, la mancata reperibilità/disponibilità del personale dell’Impresa che dipendesse da cause imputabili alla medesima e comunque per carenze organizzative in materia di sostituzione delle assenze;
• per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori dal controllo dell’impresa, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato;
• le interruzioni del servizio per causa di effettiva e oggettiva di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna;
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• nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, si applicheranno le penali previsti negli articoli seguenti;
• l’interruzione anche solo parziale del servizio senza giustificato motivo può costituire clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c .
Nel caso in cui, si ribadisce per circostanze non imputabili all’Impresa, questa si trovi nell'impossibilità parziale o totale di erogare il servizio, la stessa Impresa deve comunicarlo con la massima sollecitudine alla Provincia affinché la stessa possa adottare le misure più opportune. In ogni caso l'Impresa dovrà dimostrare di essersi effettivamente attivata con tutte le necessarie azioni organizzative per ridurre quanto più possibile i disagi e dovrà collaborare con la Provincia e con tutti i soggetti che la Provincia avrà indicato, affinché il servizio riprenda ad essere erogato nel più breve tempo possibile.
Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico.
Art. 15 – RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO
L'appaltatore è responsabile dell'effettuazione del servizio.
La ditta offerente assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di tecniche o altro che violino brevetti o diritti d'autore.
La stessa impresa assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di terze parti, esperite nei confronti dell'Amministrazione, volte a rivendicare l’utilizzo non autorizzato di sistemi coperti da brevetti o comunque l’impiego non autorizzato di procedure o applicativi la cui proprietà intellettuale non è in capo all’impresa aggiudicataria. L'appaltatore si impegna quindi a tenere indenne l'Amministrazione da spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui la stessa sia eventualmente condannata.
Ove da sentenza passata risulti che i sistemi o i programmi forniti presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso sia vietato o divenga comunque impossibile, l'Amministrazione ha la facoltà di richiedere all'appaltatore, che ne deve sostenere gli oneri, di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell'uso del programma o del sistema, cui il diritto di esclusiva accertato dal giudice si riferisce, oppure di modificare o sostituire il programma o il sistema in modo che la violazione abbia termine, di risarcire tutti i danni che l'Amministrazione abbia patito a seguito della violazione medesima.
In ogni caso sono ricompresi tra i danni anche i mancati introiti dovuti all’impossibilità di utilizzare i sistemi per le motivazioni di cui sopra, calcolati in base al valore
medio, a regime, degli accertamenti effettuati dal o dai sistemi in un periodo di riferimento comparabile con quello di mancato funzionamento o di impossibilità di utilizzo.
L'appaltatore sarà tenuto a risarcire la Provincia di Brescia il danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.
Qualora il danno non dovesse essere risarcito nel termine fissato nella lettera di richiesta, la Provincia potrà direttamente valersi per l'importo corrispondente della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore che, in questo caso, dovrà essere reintegrata nel termine previsto dal presente capitolato.
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Art. 16 – CONTROLLI E VERIFICHE
La Provincia ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune e discrezionali verifiche volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’appaltatore, sia mediante controlli in loco, sia mediante controlli telematici da remoto, sia attraverso la documentazione in possesso dell’Impresa che non potrà rifiutarsi di esibire.
L'Impresa agevolerà qualunque ispezione, controllo e verifica da parte degli operatori della Provincia, rendendosi disponibile a fornire tempestivamente dati ed informazioni richiesti o ritenuti utili ai fini della verifica in corso.
In particolare, l'Impresa dovrà garantire al personale del Comando Polizia Provinciale di Brescia la possibilità di verificare la catena di custodia dei dati, a partire dal momento dell’acquisizione effettuata dagli apparati su strada sino all’avvenuta ricezione dei medesimi da parte dei sistemi informatici deputati alle fasi successive di lavorazione da parte dello stesso personale di Polizia Provinciale. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la verifica potrà interessare l’integrità dei dati rispetto ad azioni di cancellazione, correzione o modifica, la consultazione dei registri degli accessi amministrativi ai sistemi da parte dei system administrator dell’azienda ed ogni altra attività che abbia incidenza sulla correttezza nell’esecuzione del servizio in appalto.
L’azienda aggiudicataria dovrà generare, conservare e mettere a disposizione un registro degli interventi effettuati su ogni dispositivo di rilevazione velocità, su ogni impianto di lettura targhe e su ciascun server o altro apparato di trasporto dati installato, dando particolare rilievo agli interventi correttivi in caso di malfunzionamento e agli aggiornamenti software applicati.
Dovrà, inoltre, con cadenza almeno settimanale, inoltrare al DEC, se nominato, o al RUP, un rapporto riepilogativo sul funzionamento di tutti gli impianti in produzione, nel quale venga evidenziato l’andamento dei singoli sistemi, le eventuali anomalie e le relative cause, nonché tutte le attività poste in essere per porvi rimedio. Al rapporto dovrà essere allegato il registro degli interventi posti in essere nel corso della settimana precedente.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa e dalle best practices in tema di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, e quanto stabilito successivamente nel capitolato in merito alle azioni da compiere in presenza di un data breach, in nessuno dei sistemi periferici dovrà avvenire la conservazione di dati su supporto non protetto da crittografia e accessibile in chiaro.
Il monitoraggio del corretto funzionamento dei sistemi di rilevazione delle infrazioni ai limiti di velocità e dei sistemi di lettura targhe è parte integrante della fornitura principale dell’appalto, ai sensi dell’art. 1 del presente capitolato, e ricade interamente sotto la responsabilità dell’aggiudicataria. L’impianto, nel suo complesso, dovrà essere dotato di un adeguato sistema di monitoraggio del corretto funzionamento e delle prestazioni di ogni
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singolo componente (rilevatori di velocità, sistemi di elaborazione, telecamere di lettura targhe e di contesto, sistemi di trasmissione dati). Tale sistema dovrà utilizzare protocolli standard (es. : SNMP) ed essere integrato con il sistema di network monitoring “Zabbix®” in uso presso il Settore Innovazione della Provincia di Brescia, al quale verranno inviate le informazioni necessarie per la realizzazione di uno specifico cruscotto di controllo. Le attività di monitoraggio devono avvenire in modo proattivo e sono a carico dell’aggiudicataria. Al riguardo, il monitoraggio da parte del personale della Provincia di Brescia avverrà unicamente a scopo di controllo delle prestazioni, a supporto delle attività del DEC. Per la quantificazione delle penali, la decorrenza degli eventi di mancato funzionamento dei sistemi verrà quindi calcolata a partire dal verificarsi dell’anomalia, essendo del tutto ininfluente la data dell’eventuale segnalazione o richiesta di intervento da parte del personale di Polizia Provinciale.
Art. 17 – PENALI
In caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato.
Il ritardo nell'attivazione e/o nell’erogazione di un determinato servizio e/o l'esecuzione del servizio in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato comporterà l'applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno.
Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configuri come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte o pur presentate non siano state accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate.
Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP/DEC e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine, la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali.
In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, pena risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Provincia a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore maggior danno.
A titolo non esaustivo, di seguito sono riportate le principali fattispecie di inadempimento per ritardo comportanti l’applicazione delle seguenti penali:
1. mancata attivazione e corretto funzionamento del sistema di rilevamento della velocità oltre i termini di seguito assegnati, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, qualora prevista, dalla data di rilascio del nulla-osta/autorizzazione da parte del Settore delle Strade della Provincia di Brescia = 1‰; il ritardo oltre il 5° (quinto) giorno (da calendario) costituisce grave inadempimento contrattuale:
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◦ 30% delle apparecchiature entro 5 giorni (da calendario);
◦ ulteriore 40% delle apparecchiature entro 10 giorni (da calendario);
◦ ulteriore 30% delle apparecchiature entro 15 giorni (da calendario);
2. mancato ripristino del funzionamento del software di Centrale oltre le 12 ore dal verificarsi dell’anomalia, salvo minor tempo contrattualizzato = 1‰.
Il ritardo oltre il 5° (quinto) giorno (da calendario) costituisce grave inadempimento contrattuale;
3. mancato ripristino del funzionamento delle apparecchiature in caso di assenza di alimentazione, di guasto o di danneggiamento anche accidentale o vandalico, oltre il 5° (quinto) giorno (da calendario) dal verificarsi dell’anomalia, salvo minor tempo contrattualizzato = dell’1‰.
Il ritardo oltre il 5° (quinto) giorno (da calendario) costituisce grave inadempimento contrattuale;
4. mancata richiesta di nulla osta/autorizzazione alla Provincia di Brescia per l’installazione o lo spostamento o la trasformazione del sistema di rilevamento oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto specifico = 1‰.
Il ritardo oltre il 5° (quinto) giorno (da calendario) costituisce grave inadempimento contrattuale;
5. mancata richiesta di nulla osta/autorizzazione alla Provincia di Brescia per la realizzazione di nuovi siti di rilevamento oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta
= 1‰.
Il ritardo oltre il 10° (decimo) giorno (da calendario) costituisce grave inadempimento contrattuale;
6. mancato intervento di collaudo ovvero mancata taratura dell’apparecchiatura oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta ovvero dalla data di vigenza del relativo obbligo di legge = 1‰.
Il ritardo oltre il 5° (quinto) giorno (da calendario) costituisce grave inadempimento contrattuale;
Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nell’offerta e nel progetto di gestione può costituire valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e
comunque la facoltà dell’Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice.
In ogni caso si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456
C.C. nei seguenti casi:
• qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
• qualora non venga dato inizio alla gestione del servizio entro i termini previsti dal presente capitolato;
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• per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi contrattuali;
• per effetto di reiterate, gravi inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato;
• per fallimento della ditta;
• per effetto del terzo inadempimento o ritardo, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, nell’esecuzione della prestazione contrattualizzata;
• per effetto delle fattispecie di grave inadempimento di cui al precedente articolo.
Qualora le penali applicate dovessero superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, la Provincia potrà risolvere il contratto oltre all’eventuale richiesta di risarcimento del danno.
In ogni caso la dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata mediante posta elettronica certificata.
La Provincia di Brescia ha diritto di recesso dal contratto nel rispetto dell’articolo 109 del Codice.
Come disposto dall’art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 la Provincia si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle eventuali convenzioni stipulate da Consip
S.P.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.
La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di recedere in tutto o in parte dai contratti stipulati in forza dell’accordo quadro, ovvero di chiederne la temporanea sospensione totale o parziale, qualora intervenissero provvedimenti giurisprudenziali o normativi adottati anche da Organismi periferici, tali da non permettere l’utilizzo dei sistemi di rilevazione automatica delle violazioni all’art. 142 del Codice della Strada.
Art. 19 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è autorizzato alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice e qui espressamente richiamate. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di prestazioni subappaltate.
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto all’art. 106 del Codice dei contratti.
Art. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
20.1 – Dati raccolti per l’espletamento della presente gara.
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I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente capitolato. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione ed i dati richiesti dalla vigente normativa e dal presente capitolato. La mancata produzione dei predetti documenti/dati comporta l’esclusione dalla procedura ovvero la decadenza dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dal citato Regolamento. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dalla Commissione giudicatrice ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia.
I Responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti del Settore Vigilanza e Sicurezza, del Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta nonché il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, ciascuno per quanto di propria competenza.
20.2 – Dati trattati dall’impresa aggiudicataria nell’esecuzione del contratto
L’impresa aggiudicataria, durante l’esecuzione del servizio, dovrà conformarsi alle disposizioni sottostanti, ai sensi della normativa vigente e dell’articolo 29 del Regolamento Provinciale per il trattamento dei dati personali.
I dati personali e particolari a cui si fa riferimento nel presente paragrafo sono i dati degli utenti in transito, ricavati dalle banche dati nazionali o forniti dagli utenti medesimi in ossequio a specifiche previsioni di Legge. Per tali dati non è, di norma, necessario ottenere il consenso degli interessati ma è sufficiente fornire loro l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679 UE, anche nelle forme sintetiche previste dai provvedimenti dell’Autorità Garante.
La titolarità dei dati è dell’Ente Provincia di Brescia, di seguito anche indicata come
Titolare.
• Considerato che alla società aggiudicataria saranno affidate le attività di installazione, manutenzione, assistenza e aggiornamento dei sistemi oggetto del presente accordo quadro;
• considerato che, nell’espletamento delle attività conseguenti dall’affidamento, verranno trattati dati personali o altre categorie particolari di dati dei veicoli in transito e dei soggetti ad essi collegati, e più nel dettaglio i dati in narrativa verranno acquisiti, trasmessi, conservati e in generale, trattati prevalentemente sui sistemi informatici ai quali avrà accesso il personale dell’impresa aggiudicataria;
• constatato che nel suddetto appalto al personale dell’aggiudicataria potrà venire richiesto, specialmente nella fase di formazione iniziale, di collaborare con il personale della Polizia Provinciale nel compimento di quegli atti ed operazioni per cui la legge non attribuisce l’esclusivo compimento al personale della Polizia Provinciale in qualità di pubblico ufficiale, e nello svolgimento di tali attività il personale
dell’aggiudicataria potrebbe trovarsi a compiere ulteriori operazioni di trattamento dei dati presenti nei sistemi, anche su esplicita richiesta del Titolare o di un suo incaricato per assistenza tecnica o per assistenza all’utilizzo;
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Per quanto sopra premesso, l’impresa aggiudicataria, consapevole della prescrizione prevista dall’art. 28 del Regolamento 2016/679 UE, dà atto di essere disponibile alla stipula di un accordo o di un contratto con il Titolare, per ricoprire il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dati personali. Con la sottoscrizione dell’accordo o del contratto, di seguito indicata anche come Responsabile Esterno, opera con le prerogative previste dall’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
L’incarico sarà svolto nel rispetto delle seguenti direttive:
Il Responsabile Esterno è tenuto a trattare i dati personali, compresi i dati particolari di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, relativi ai rapporti derivanti dal presente accordo, nel rispetto del diritto fondamentale di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale sancito dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modificazioni e integrazioni.
Il Responsabile Xxxxxxx è tenuto a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, a non divulgarli e comunicarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non utilizzarli a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente appalto. Tale obbligo sussiste anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.
Il Responsabile Esterno è, inoltre, responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi relativi alla riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e risorse di ogni tipo, che avranno accesso ai soli dati personali necessari per l’esecuzione dell’appalto. È fatto obbligo al personale dell’appaltatore di mantenere il segreto su tutti i fatti e le circostanze delle quali venga a conoscenza durante l’esecuzione del contratto.
In particolare:
• Il Responsabile Esterno è autorizzato a trattare i dati personali e particolari dei soggetti interessati ai soli fini dello svolgimento del servizio per tutta la durata del contratto ed eventualmente fino al completo passaggio di consegne con il nuovo soggetto subentrato quale appaltatore del medesimo servizio.
• Le Categorie di soggetti interessati nelle attività di cui sopra, potranno essere:
◦ cittadini residenti e non residenti, intestatari dei veicoli in transito oppure oggetto di procedimento sanzionatorio;
◦ persone indicate dagli intestatari di cui al punto precedente, quali conducenti dei veicoli oggetto di sanzione amministrativa;
◦ soggetti estranei agli illeciti o alle riprese dei transiti di cui al punto precedente, che possano venire occasionalmente ed incidentalmente ritratti nei fotogrammi acquisiti dai sistemi oggetto della presente gara;
• Tipi di dati personali che l’appaltatore è autorizzato a trattare:
◦ dati identificativi, dati contenuti nelle targhe veicolari e negli eventuali fotogrammi acquisiti a corredo di procedimenti sanzionatori o dai sistemi di lettura targhe;
• Il Responsabile Esterno tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento di dati svolto per conto del titolare con le specifiche indicate nell’art. 30,
c. 2 del Regolamento 2016/679 UE.
• Il Responsabile Esterno è tenuto alla nomina di un Responsabile della protezione dei Dati nei casi previsti dall’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.
• Il Responsabile Xxxxxxx non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta del titolare come disposto dall’art. 28, c. 2 del Regolamento UE 2016/679.
Il Responsabile Xxxxxxx dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dall’art.
28.3 del Regolamento UE 2016/679 e in particolare dovrà osservare le migliori pratiche possibili per la tutela dei dati.
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Misure di sicurezza
Il Responsabile Esterno, previa effettuazione dell’analisi dei rischi (e tenendo conto, in particolare, dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati), si impegna ad adottare e a mantenere misure tecniche ed organizzative adeguate per proteggere la sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei dati personali, tenendo conto, fra l’altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione, secondo quanto disposto dall’art. 32 del regolamento UE 2016/679.
Violazioni di dati personali
Il Responsabile Esterno si impegna ad informare, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 36 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, il Titolare (inviando una comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo pec xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all’Autorità ai sensi dell’art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell’art. 34 del GDPR.
Valutazione d’impatto
Il Responsabile Xxxxxxx s’impegna fin da ora a fornire al Titolare ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora il Titolare sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso.
Soggetti autorizzati al trattamento
Il Responsabile Xxxxxxx si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori deputati a trattare i Dati Personali del Titolare, le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività. Il Responsabile Esterno rilascia al proprio personale utilizzato per lo svolgimento delle suddette attività, una specifica autorizzazione al trattamento dei dati e, ove ne ricorrano le circostanze, nomina uno o più amministratori di sistema, secondo la Direttiva del Garante Protezione Dati Personali del 27/11/2008 e successive modificazioni. Resta inteso che gli operatori svolgeranno i propri compiti sotto la diretta ed esclusiva
responsabilità della società appaltatrice.
Il Titolare, qualora ne ravvisasse la necessità in occasione delle attività di assistenza tecnica o di formazione che richiedano la presenza in loco di personale tecnico, autorizza il personale del Responsabile Esterno ad accedere ai locali e agli spazi dell’Ente e ad utilizzare gli strumenti informatici dell’Ente per svolgere operazioni di assistenza, manutenzione e formazione all'utilizzo degli applicativi in oggetto, unicamente in presenza di personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale o ad altro ufficio della Provincia di Brescia.
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Inoltre, il Titolare autorizza il personale del Responsabile Esterno ad accedere da remoto, con sistemi informatici che garantiscano la sicurezza dei dati trasmessi, ai terminali delle postazioni informatiche, unicamente per le finalità sopra descritte ed in presenza di un operatore a presidio della postazione soggetta a controllo remoto.
Credenziali di accesso alle banche dati o ad altri sistemi informatici
Il personale utilizzato del Responsabile Esterno è tenuto alla riservatezza assoluta in merito alle credenziali di accesso ai servizi di consultazione delle banche dati istituzionali delle quali venisse a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni, e non è in alcun modo autorizzato a utilizzarle o a comunicarle a soggetti terzi non autorizzati.
Ulteriori obblighi del responsabile
Il Responsabile Xxxxxxx mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento si riserva il diritto di procedere ad un controllo per verificare che le misure tecniche e organizzative e i protocolli adottati dall’appaltatore siano adeguati a garantire la sicurezza dei trattamenti come indicato nell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679.
Il Responsabile Xxxxxxx si impegna altresì a informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge.
Il Responsabile Esterno, prima dell’avvio della prestazione, dovrà comunicare al Comandante del Corpo della Polizia Provinciale, le generalità del proprio personale incaricato del trattamento dei dati in esecuzione dell’accordo quadro, obbligandosi altresì a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 24 ore al medesimo ogni variazione o modifica nella compagine dei citati soggetti.
PARTE II - PARTE TECNICA
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Tutte le specifiche tecniche sono da intendersi quali requisiti minimi per la corretta esecuzione delle prestazioni. Le specifiche tecniche richieste si dovranno evincere dal manuale di utilizzo citato nel decreto di approvazione degli strumenti di controllo della velocità puntuale e media, il quale dovrà essere allegato alla relazione tecnica. Qualora dalla documentazione prodotta non dovesse essere comprovato il possesso delle specifiche tecniche minime richieste, la commissione non procederà alla valutazione tecnica delle offerte presentate.
ART. 21 – PRESTAZIONI COMPRESE NEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
21.1 – Prestazioni di carattere generale
Fanno parte integrante del servizio di noleggio ed a carico dell'appaltatore:
• progettazione esecutiva del sistema nel suo complesso;
• realizzazione delle opere civili relative alle postazioni periferiche, compreso l’impiantistica completa e la fornitura degli impianti fotovoltaici nei siti dove non è presente l’allacciamento alla rete elettrica; resta inteso che dette opere resteranno di proprietà della Provincia di Brescia alla conclusione del periodo contrattuale;
• realizzazione dei sistemi di trasporto dati, opportunamente dimensionati per il soddisfacimento delle prescrizioni tecniche previste nell’art. 27;
• copertura dei costi di attivazione e degli eventuali canoni per i ponti radio su banda licenziata o militare e per le schede USIM qualora venga utilizzata connettività 4G o 5G;
• copertura degli eventuali canoni per la connettività dati su doppino o su fibra che sarà necessario attivare, sia nelle xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx;
• fornitura ed attivazione della centrale di controllo, comprensiva di tutti gli applicativi necessari;
• attivazione, configurazione, test e collaudo dell'intero sistema;
• manutenzione ordinaria e straordinaria durante il periodo di noleggio comprensiva della fornitura di pezzi di ricambio e/o riparazione delle parti guaste ed assunzione di responsabilità per danni procurati ai sistemi di rilevazione in seguito ad atti vandalici, sinistri stradali ed eventi atmosferici;
• attivazione di un sistema di monitoraggio proattivo delle prestazioni, connesso col sistema in uso al Settore Innovazione della Provincia di Brescia (Zabbix);
• servizi di formazione iniziale all’utilizzo dei sistemi e di assistenza remota (help desk) o sul posto.
21.2 – Prestazioni relative al servizio di noleggio di 12 sistemi di rilevazione delle violazioni all’art. 142 del C.d.S. in modalità automatica, di cui 9 per la velocità istantanea e 3 per la velocità media.
Fanno parte integrante del servizio di noleggio ed a carico dell'appaltatore:
• fornitura e posa delle postazioni periferiche di rilevazione delle violazioni;
• fornitura, posa e manutenzione dell’apposita segnaletica di preavviso delle postazioni, a norma secondo le indicazioni dell’art. 142 comma 6° bis del C.d.S., dai provvedimenti in esso richiamati e dalle normative successive di riferimento;
• adeguamento della predetta segnaletica, per tutta la durata del contratto, qualora vengano emanate nuove disposizioni in materia di presegnalamento delle postazioni;
• servizi e prestazioni utili a garantire il miglior risultato per la Stazione Appaltante;
• 5 spostamenti annui dei sistemi di rilevazione delle violazioni e di riconoscimento targa in siti di proprietà della Provincia di Brescia e già infrastrutturati (già compresi nel canone);
240
• 2 spostamenti annui dei sistemi di rilevazione delle violazioni e di riconoscimento targa in siti non infrastrutturati e successivamente individuati dalla Provincia di Brescia (quali prestazioni non comprese nel canone ma oggetto di quotazione in sede di offerta).
21.3 – Prestazioni relative al servizio di noleggio di 22 sistemi di rilevazione targhe certificati secondo la norma UNI 10772:2016
Fanno parte integrante del servizio di noleggio ed a carico dell'appaltatore:
• fornitura e posa delle postazioni periferiche di rilevazione dei transiti e di riconoscimento targa, che abbiano ottenuto la certificazione UNI 10772:2016 in classe A; si precisa che tale certificazione potrà essere dimostrata esibendo idonea documentazione, anche riferita ad altri utilizzi, non necessariamente rilasciata al produttore delle telecamere o all’impresa offerente;
• fornitura, posa e manutenzione di apposita cartellonistica di preavviso delle postazioni a norma della direttiva Garante Privacy sulla videosorveglianza del 08/04/2010 (docweb 1712680) ove non fossero già presenti i segnali previsti dall’art. 142 comma 6° bis del C.d.S. e dai provvedimenti in esso richiamati;
ART. 22 – POSTAZIONI INFORMATICHE (CENTRALE DI CONTROLLO)
22.1 – Caratteristiche generali della Centrale di controllo
L’appaltatore deve fornire ed installare una centrale di controllo per la gestione dei 12 sistemi di rilevazione velocità di cui al punto 21.2 e per la gestione dei 22 portali di rilevazione transiti e lettura targhe di cui al punto 21.3. La centrale sarà dotata di tutti i software necessari per la gestione da remoto dei sistemi di rilevazione della velocità e di rilevazione delle targhe che dovranno essere installati presso i siti indicati dall'Ente con conseguente collegamento alla rete informatica già in uso presso lo stesso. Il trasporto dei dati dai siti periferici verso la centrale di controllo dovrà utilizzare canali di trasmissione e di ricezione indipendenti da quelli in uso agli Uffici della Provincia di Brescia. I costi di attivazione e di gestione dei servizi di connettività saranno a carico dell’aggiudicataria, che avrà altresì il compito di dimensionare la banda in upload e in download presso tutti i siti, in funzione del traffico dati di picco che si genera negli orari di punta.
Il software installato presso la centrale di controllo sarà composto essenzialmente da applicativi dotati di database integrato e di un'interfaccia utente con cui gli operatori addetti potranno svolgere le diverse attività per le quali sono stati preventivamente abilitati da parte dell'utente in possesso dei privilegi di amministratore del sistema.
Tutti gli applicativi dovranno essere utilizzabili in modalità multiutenza, permettendo l’accesso simultaneo da parte di almeno 10 operatori in maniera indipendente ed in completa privacy;
22.2 – Centrale di controllo: funzionalità relative ai 12 sistemi di rilevazione delle violazioni all’art. 142 del C.d.S. in modalità automatica, di cui 9 per la velocità istantanea e 3 per la velocità media.
La componente software e l’interfaccia utente dovranno, pena esclusione, prevedere almeno le seguenti funzionalità:
• l'espandibilità del numero di sistemi collegati, mantenendo la stessa architettura generale;
2540
• la gestione centralizzata dei dati proveniente dai vari sistemi periferici di rilevazione ovvero l’acquisizione dei dati dalle postazioni periferiche in maniera automatica, tra cui anche quelli già operanti sul territorio e di proprietà dell’Ente;
• la consultazione dei dati e delle immagini ricevute dai vari sistemi periferici di rilevazione in modalità WEB, ovvero senza la necessità di installare alcun software client sulle postazioni operatore (postazioni periferiche), se non uno dei browser web gratuiti più diffusi;
• una procedura di validazione delle potenziali infrazioni semplice ed intuitiva; si precisa che il software o le procedure di scaricamento dati e validazione dovranno permettere di operare su lotti di transiti multipli e che non dovrà essere previsto alcun costo aggiuntivo per tale funzionalità; non sono ammessi sistemi di scaricamento dati o validazione che prevedano costi variabili in base al numero dei transiti lavorati o costi supplementari di licenza per attivare tali funzionalità;
• la piena compatibilità con software gestionale delle violazioni (Open Software Visual Polcity®) fornito da terze parti ed operativo presso il Comando di Polizia o di qualunque altro software gestionale che potrà essere adottato in futuro dal Comando di Polizia Provinciale;
• versatilità nell’autenticazione e nell’autorizzazione degli utenti:
◦ gestione profili di autorizzazione degli operatori;
◦ gestione granulare dei livelli di autorizzazione assegnabili agli operatori;
◦ gestione dei gruppi di operatori;
◦ generazione di statistiche operatori (sanzioni confermate, sospese, annullate, creazione di relativo registro);
• generazione di statistiche di transito.
22.3 – Centrale di controllo: funzionalità relative ai 22 sistemi di rilevazione targhe certificati secondo la norma UNI 10772:2016
Il sistema dovrà essere dimensionato in base alla rilevazione svolta dalla Provincia di Brescia secondo la quale il numero medio complessivo di transiti giornalieri nei 22 siti è pari a
750.000 (settecentocinquantamila);
la componente software e l’interfaccia utente dovranno, pena esclusione, prevedere almeno le seguenti funzionalità:
• la possibilità di espansione ad altri sistemi per il controllo del traffico tra cui i varchi di lettura targhe già operanti sul territorio e di proprietà dell’Ente;
• creazione e gestione di elenchi di veicoli di particolare interesse (black list) con possibilità, al loro transito, di generare e inviare allarmi verso diversi destinatari istituzionali;
• possibilità di impostazione dei tempi di conservazione (data retention) delle immagini relative ai transiti veicolari;
• funzionalità di interrogazione delle banche dati per l’eventuale segnalazione di potenziali violazioni al C.d.S. o di altre situazioni di particolare interesse a carico del veicolo;
• funzionalità di invio di allarmi a dispositivi portatili (tablet o smartphone) in uso alle pattuglie sul territorio;
• consultazione di tutti i transiti storicizzati per finalità di indagine, entro il limite di conservazione dati impostato;
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• funzionalità di ricerca dei transiti con relativi fotogrammi, tramite opportuni filtri: targa (anche carattere parziale), varco, data e ora; saranno valutati positivamente quei sistemi in grado di mettere a disposizione altri dati, quali colore, marca, modello e classe del veicolo;
• controllo remoto dello stato di funzionamento dei sistemi di rilevazione, tramite segnalazione sinottica a monitor;
• analisi dei transiti, visualizzazione dei fotogrammi e convalida/sospensione/annullamento dei transiti;
• oscuramento manuale della targa dei veicoli eventualmente ripresi nei fotogrammi dell’illecito ed estranei all’illecito stesso;
• conservazione e storicizzazione su apposito data-base di tutti i dati acquisiti, nei limiti della data retention prevista dalla normativa;
ART. 23 – PRESCRIZIONE TECNICHE
23.1 – Prescrizioni tecniche generali
Le caratteristiche tecniche minime che dovranno essere possedute dai sistemi e le caratteristiche minime e prestazionali del servizio che dovrà essere prestato a pena esclusione sono i seguenti:
• I sistemi dovranno essere installati su palo lato strada, su viadotto, su portale, comunque in posizione non facilmente manomettibile ad una altezza minima di 4,5 metri;
• i sistemi dovranno essere installati nei siti, come da file allegato “Provincia_Brescia_SitiRilevazione.kmz”, apribile con vari applicativi gratuiti, tra i quali Google Earth o Google Maps.
23.2 – Prescrizioni tecniche relative ai 12 sistemi di rilevazione delle violazioni all’art. 142 del
C.d.S. in modalità automatica, di cui 9 per la velocità istantanea e 3 per la velocità media.
Le caratteristiche tecniche minime che dovranno essere possedute dai sistemi e le caratteristiche minime e prestazionali del servizio che dovrà essere offerto a pena esclusione sono le seguenti:
• il sistema dovrà risultare approvato a rilevare in modalità automatica le violazioni ex art. 142 del Codice della Strada. Si precisa che alcuni siti di installazione saranno dedicati al solo rilevamento delle infrazioni di velocità media ma all’occorrenza, in tali siti, dovrà essere possibile anche rilevare le infrazioni di velocità in modalità istantanea;
• considerata l’evoluzione delle tecnologie disponibili, anche in termini di analisi video e classificazione dei veicoli, e vista l’ampia disponibilità di sistemi di rilevazione di velocità istantanea o media di nuova generazione in possesso dell’approvazione ministeriale, che non necessitano di sensori esterni posizionati sul manto stradale (ad esempio, spire induttive), sono esclusi i sistemi di rilevamento della velocità che
necessitano interventi di qualsivoglia entità sul manto o sotto il manto stradale. Ciò anche a vantaggio della semplicità delle operazioni di installazione e manutenzione, che avranno un impatto sul traffico scarso o nullo, nonché dell’affidabilità e della continuità di servizio, riducendo il numero dei componenti dei sistemi che potrebbero essere soggetti a malfunzionamento, manomissione dolosa o rottura accidentale (ad esempio, in caso di rifacimento del tappeto d’usura bituminoso);
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• il sistema dovrà rilevare le violazioni anche in caso di manovre elusive degli automobilisti, ad esempio veicoli che transitano ad elevata velocità nella corsia d’emergenza e/o banchina oppure a cavallo di due corsie, senza generare doppi rilevamenti da parte di diversi apparati posti a presidio di due corsie distinte. Nelle carreggiate suddivise in due o tre corsie per senso di marcia, ciascun sistema dovrà essere in grado di rilevare le violazioni, in contemporanea, su tutte le corsie, con medesimi o opposti sensi di marcia. Il sistema che rileva più corsie con opposti sensi di marcia dovrà rilevare solo i veicoli in allontanamento in entrambi i sensi di marcia, quindi rilevando solo il posteriore del veicolo;
• le apparecchiature dovranno necessariamente essere nuove e non derivanti da precedenti installazioni; in ottemperanza alle prescrizioni del DM 282/2017, saranno corredate da certificato di taratura iniziale effettuata su pista per velocità fino a 230 km/h;
• le tarature periodiche successive alla prima dovranno essere anch’esse, necessariamente effettuate su pista per velocità fino a 230 km/h. Per ragioni di sicurezza è esclusa ogni attività di taratura sui siti di installazione;
• per ridurre ogni possibile disservizio in capo all’amministrazione, in occasione delle attività di taratura l’aggiudicatario dovrà sostenere tutti gli oneri di smontaggio degli apparati da tarare e della loro sostituzione con apparati preventivamente tarati (anch’essi per velocità fino a 230 km/h). Gli apparati sostitutivi dovranno essere identici per tipologia, approvazione ministeriale e revisione software, e inoltre non dovranno essere stati messi per la prima volta in funzione in data antecedente di oltre 12 mesi rispetto ai dispositivi sostituiti. Tutte le operazioni anzidette sono da intendersi remunerate con il canone di noleggio;
• delle operazioni di sostituzione dovrà essere redatto un rapporto di intervento recante i dati di xxxxxxxx e le matricole degli apparati sostitutivi, unitamente alla data, ora, minuto e secondo in cui è avvenuta la rimozione dell’apparato e della data, ora, minuto e secondo in cui è stato riattivato il nuovo dispositivo. Il rapporto e tutti gli altri dati rilevanti dovranno essere comunicati tramite posta elettronica certificata al Comando di Polizia Provinciale senza ritardo, al fine di adeguare le informazioni da inserire nel sistema di gestione dei verbali di contestazione;
• le procedure previste nei due paragrafi precedenti dovranno essere attuate anche in tutte le altre occasioni nelle quali si renda necessaria la sostituzione di un dispositivo, ad esempio per anomalia di funzionamento o per esigenze di aggiornamento dell’apparato;
• i sistemi dovranno consentire di acquisire per ciascuna violazione rilevata più fotogrammi. Si specifica che le immagini relative alla violazione accertata dovranno prevedere in sovraimpressione i dati relativi alla violazione stessa (luogo, data, e ogni indicazione richiesta dal Comando). Gli strumenti dovranno garantire che almeno uno dei fotogrammi operi con algoritmo OCR integrato nel sistema o nel software di centrale;
• al fine di agevolare l’operazione di validazione, nel caso di rilevamento della velocità media, il sistema potrà anche operare mediante sistema OCR integrato in ciascun sistema o nel software di centrale;
• la documentazione di infrazione dovrà contenere una firma digitale che ne garantisca l’autenticità;
• la trasmissione dei dati e delle immagini relative alle violazioni accertate dovranno essere effettuate con protocolli atti a garantire la sicurezza prevista per i dati personali. Tutti i costi relativi al canale trasmissivo sono a carico dell’aggiudicatario;
2840
• la trasmissione remota dei dati/fotogrammi dovrà avvenire in automatico ed in tempo reale direttamente presso il Settore Innovazione della Provincia. È esclusa ogni altra modalità di trasmissione ed in particolare è esclusa la possibilità di collegamento con un datacenter dell’aggiudicatario prima dell’effettivo invio presso il Comando; in caso di temporaneo malfunzionamento dei sistemi di trasmissione dati o del sistema installato in Centrale, le immagini delle potenziali violazioni all’art. 142
C.d.S. dovranno essere salvate presso i dispositivi di rilevazione sino al ripristino della connessione verso la centrale e al riallineamento automatico dei dati;
• l’aggiudicatario si impegna a garantire l’interfacciamento con il software gestionale della verbalizzazione in uso presso il Comando, che attualmente è Visual Polcity fornito dall’azienda Open Software, e di garantirlo anche qualora, durante il periodo contrattuale, dovesse essere adottato un differente software gestionale;
• dove già presente, lo strumento dovrà essere posizionato ed alimentato mediante il sistema di alimentazione con pannelli fotovoltaici operante sul sito e di proprietà dell’Ente. Dove non è presente l’alimentazione elettrica la ditta aggiudicataria dovrà fornire adeguato impianto fotovoltaico. Ogni modifica dell’impianto rimarrà a carico dell’Impresa;
• dove presente, lo strumento dovrà essere posizionato sul manufatto esistente di proprietà dell’Ente ed allacciato al punto di alimentazione previsto. Ogni modifica del manufatto dovrà necessariamente prevedere la riprogettazione dell’intera struttura. Attività questa che rimarrà a carico dell’Impresa;
• tutti gli apparati periferici forniti (telecamere, PC, sensori, etc.) devono essere caratterizzati da un range di temperatura di funzionamento almeno da – 20 °C a + 50
°C;
• su tutti i sistemi oggetto di fornitura deve essere garantita un'attività costante di manutenzione, con eventuale riparazione e/o sostituzione, di parti di ricambio, in tempi ridotti;
• il ripristino alla normale funzionalità deve essere garantito in ogni caso entro le 24 ore successive dall'inizio dell'intervento;
• per guasti gravi, deve essere ripristinato l’impianto con apparecchiature sostitutiva del medesimo modello di quello offerto; ove ciò comporti l’installazione di componenti essenziali del sistema di rilevazione, soggetti a approvazione ministeriale, valgono le prescrizioni già riportate nel paragrafo relativo alla sostituzione temporanea per esigenze di taratura (comunicazione tempestiva al Comando Polizia Provinciale dei nuovi dati dell’apparato);
• l’aggiudicatario dovrà presentare un progetto di assistenza il più integrato e dettagliato possibile che dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
◦ sede operativa e modalità di rilevazione di eventuali guasti e/o malfunzionamenti, mezzi e strumenti a disposizione; programma ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria; gestione delle necessarie parti di ricambio e disponibilità;
◦ Un servizio on-line per il supporto remoto del software oltre che per supporto telefonico per la risoluzione di eventuali problematiche tecniche legate all’utilizzo delle apparecchiature di rilevamento.
23.3 Prescrizioni tecniche relative ai 22 sistemi di rilevazione targhe certificati secondo la norma UNI 10772:2016
23.3.1 – Indicazioni tecniche generali
2940
Il sistema viene complessivamente inquadrato nell’ambito dei sistemi di videosorveglianza e pertanto tutte le componenti fornite dovranno rispondere ai requisiti minimi previsti dalla Direttiva Ministero Interno prot. N. 558/SICPART/421.2/70, allegata ai documenti di gara, alla quale si rimanda. Per quanto attiene agli aspetti relativi alla tracciabilità dei veicoli in transito sulle strade provinciali mediante sistemi di lettura delle targhe, il presente appalto si prefigge di contribuire alla realizzazione di un sistema nell’ambito del Patto per la Sicurezza nel territorio della Provincia di Brescia, interoperabile con il Servizio Centrale Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) istituito dal Ministero dell’Interno. Per gli aspetti tecnici di trasmissione e ricezione dei dati da SCNTT ed in particolare per quanto attiene alle caratteristiche tecniche dell’hardware, del software e dei flussi dati, si rimanda alle disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno e dalla Questura di Brescia – Ufficio Tecnico Logistico Provinciale.
Scopo del sistema è consentire l’intervento tempestivo delle pattuglie delle varie Forze di Polizia operanti sul territorio, al verificarsi dell’allarme generato dal transito di un particolare veicolo in uno dei diversi punti di rilevazione, nonché permettere la ricerca e l’individuazione di uno o più veicoli potenzialmente riconducibili a eventi illeciti, ad esempio quelli sanzionati dall’art. 189 del C.d.S., mediante analisi dei flussi di traffico rilevati da uno o più portali.
Le caratteristiche tecniche minime che dovranno essere possedute dai sistemi e le caratteristiche minime e prestazionali del servizio che dovrà essere offerto sono le seguenti:
L’installazione dei 22 varchi di lettura targhe dovrà permettere l’acquisizione della targa di tutti i mezzi di trasporto in transito, compresi motoveicoli e ciclomotori, pertanto l’inquadratura dovrà essere rivolta alla parte posteriore dei veicoli.
Il sistema dovrà rilevare le targhe anche in caso di manovre elusive dei conducenti, ad esempio veicoli che transitano nella corsia d’emergenza e/o banchina. È compito dell’offerente dimensionare in modo corretto il numero di telecamere o la risoluzione delle stesse, in modo da soddisfare a tali requisiti.
Tutti i lettori ottici, attraverso una rete di telecomunicazione realizzata dall’aggiudicataria, dovranno essere collegati ad un server centrale dislocato presso il datacenter della Provincia di Brescia, sede di Brescia Xxx Xxxxxx 00. Quest’ultimo dovrà scambiare i dati implementando i web service previsti dal sistema S.C.N.T.T. (Sistema Centrale Nazionale Targhe e Transiti), inviandoli ad un server messo a disposizione dal Comune di Brescia, che si occuperà della trasmissione ai dispositivi installati presso la Questura di Brescia.
Il presente paragrafo descrive le specifiche tecniche minime richieste alla società fornitrice per la definizione della soluzione tecnica offerta. Nel corso dell’espletamento del previsto sopralluogo tecnico di cui all’art 1 ultimo paragrafo, l’azienda offerente dovrà individuare le caratteristiche e le criticità dei siti di installazione indicati, nonché le attività necessarie per l’integrazione o il potenziamento delle infrastrutture già presenti. Successivamente la società partecipante elaborerà la proposta progettuale, secondo la disciplina del bando di gara.
Le esigenze tecnico-operative indicate nel presente paragrafo sono da intendersi come requisiti prestazionali minimi, nel senso che per essi il concorrente potrà indicare soluzioni tecnologiche idonee ad assicurare prestazioni pari o superiori a quanto richiesto. Ad
ogni esigenza/richiesta presente nel documento descrittivo deve corrispondere una chiara soluzione progettuale con descrizione dettagliata di come le tecnologie previste consentano il raggiungimento degli obiettivi operativi di seguito indicati. Le soluzioni tecniche/tecnologiche proposte con eventuali migliorie prestazionali rispetto a quanto richiesto verranno esaminate secondo i criteri di valutazione dell’offerta indicati nel disciplinare di gara. L’intera fornitura deve essere effettuata “chiavi in mano”, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, comprensiva di tutte le attività necessarie alla funzionalità del sistema ed alla sua integrazione con i sistemi che sono funzionalmente ed operativamente connessi al sistema proposto.
3040
23.3.2 – Specifiche tecniche lettori targa
Le telecamere di rilevamento dei transiti e targhe dovranno essere installate nei siti indicati nel paragrafo 23.1, prevedendo ove possibile l’uso di strutture già esistenti al fine di contenere i costi.
Il sistema, che a regime dovrà essere scalabile in previsione di un aumento del numero di portali, dovrà essere dimensionato da subito per supportare n° 22 varchi. Il sistema lettura targhe in fornitura, caratterizzato dalla peculiarità di rilevare automaticamente il transito dei veicoli e riconoscere la targa e/o i codici MP (merci pericolose) nella scena ripresa, deve:
• essere composto da telecamere rispondenti alla norma UNI 10772:2016 – Classe A;
• rilevare in automatico ed in tempo reale le targhe di tutti i veicoli in transito compresi quelli con targa coperta o rimossa, e quelli che transitano ai limiti della carreggiata (ad esempio su corsie di emergenza o marciapiedi);
• generare una foto ad infrarossi dalla quale rilevare la targa. La foto memorizzata associata al transito non deve essere stata alterata e deve riprendere il veicolo nella sua interezza.
• generazione anche una foto a colori di contesto, al fine di individuare modello e colore del veicolo quando le condizioni di luce lo consentono; la qualità minima delle foto di contesto è indicata nella Direttiva Ministero dell’Interno citata in precedenza;
• riconoscere targhe italiane, targhe europee comunitarie, targhe extra comunitarie, tutte dell’Est Europeo e le targhe speciali (esempio, Forze di Polizia, ecc.) nel rispetto delle specifiche prestazionali di seguito riportate;
• riconoscere pannelli di segnalazione MP (direttiva europea 94/55 CE) relativa al trasporto del carico e della pericolosità dello stesso.
La rilevazione delle targhe deve avvenire anche in assenza temporanea di collegamento di rete con il server centrale garantendo la registrazione dei dati (stringa alfanumerica della targa e immagini correlate) in locale su supporto di memorizzazione integrato per almeno n° 5 giorni. I dati dovranno essere inviati automaticamente al server al ripristino del collegamento. Il fornitore dovrà installare un numero idoneo di lettori ottici per ogni varco garantendo il rilevamento dei transiti con relative foto con quantità sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi operativi previsti. Tutti i veicoli (autovetture, furgoni, autocarri, autocarri con rimorchio, motoveicoli, etc..) transitanti in una direzione di marcia e su tutte le corsie (corsia di marcia, di sorpasso e di emergenza), devono essere rilevati dal sensore.
E’ richiesto come requisito minimo di progetto il rispetto dei parametri prestazionali di seguito riportati:
• percentuale di rilevamento fotografico (anche in caso di impossibilità di riconoscere la targa) dei veicoli in transito fino a 250 Km/h sul totale dei transiti pari al 100%.
• Tracciamento di ogni veicolo transitante, compresi quelli con targa coperta o rimossa, e quelli che transitano ai limiti della carreggiata (ad esempio sulla corsia di emergenza o sui marciapiedi).
• percentuale minima di riconoscimento delle targhe veicoli sul totale riconoscibile e leggibile ad occhio pari o superiore al 95%;
• percentuale minima di riconoscimento delle targhe motoveicoli sul totale riconoscibile e leggibile ad occhio pari o superiore al 90%;
3140
• percentuale minima di riconoscimento dei pannelli di segnalazione dei veicoli trasportanti merce pericolose (direttiva europea 94/95) con contestuale riconoscimento dei numeri identificativi della classe di pericolosità (Numero Kemler) e numero identificativo della merce (numero ONU) sul totale riconoscibile e leggibile ad occhio pari almeno al 90%;
Tutti i componenti in campo dovranno essere dislocati opportunamente in modo da limitare episodi di danneggiamento, sia di natura dolosa che colposa. Dovrà essere assicurato il corretto funzionamento degli stessi durante l’intero giornata (giorno/notte) e nelle condizioni ambientali (temperature) del singolo varco.
Per l’alimentazione elettrica degli apparati di campo si dovrà fare ricorso alla disponibilità sul campo dei punti di distribuzione dell’energia forniti dal distributore locale di energia elettrica oppure si dovrà provvedere ad installare sistemi di alimentazione fotovoltaici dimensionati e progettati per garantire il funzionamento in tutto l’arco delle 24 ore. Le eventuali linee di allaccio e relative opere infrastrutturali dell’alimentazione 220VAC agli apparati di campo dovranno essere fornite dalla società fornitrice fino al punto di presa dell’energia, e fanno integralmente parte della fornitura. In fase di sopralluogo per la presentazione della soluzione tecnica, anche con riferimento a tutte le infrastrutture (shelter, pali/portali, tralicci, posa in opera dei cavi di alimentazione degli apparati per la rete di trasporto, etc.), la società deve accertarsi della reale praticabilità delle soluzioni tecniche previste. Ogni ritardo nella realizzazione non sarà imputabile all’Amministrazione.
23.3.3 – Specifiche tecniche della rete di trasporto
L’infrastruttura di rete da realizzare ha il compito di concentrare e consolidare il traffico proveniente da lettori ottici vicini aggregando e convogliando il flusso informativo verso la centrale di cui al paragrafo 21.3. Sarà responsabilità del fornitore garantire il requisito minimo di banda per ogni lettore ottico per la funzionalità dell’intero sistema e progettare le infrastrutture di trasporto dati ritenute più idonee. I costi di realizzazione dell’infrastruttura di rete, i costi per canoni e abbonamenti relativi alla trasmissione e alla ricezione dati nonché l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all’installazione, sono a cura del soggetto aggiudicatario.
Le soluzioni proposte dovranno garantire:
• scalabilità;
• livello di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni;
• integrazione ed interoperabilità tra i livelli di rete;
Le scelte architetturali dovranno rispettare in ogni caso i seguenti vincoli di progetto:
• nel caso di progettazione di una rete wireless e di utilizzo di frequenze commerciali libere, per tutto il periodo di manutenzione deve essere garantita la corretta funzionalità e la non interferenza con sistemi già esistenti e futuri;
• nel caso di utilizzo di una rete wireless/radio e di frequenze licenziate nessun onere sia di tipo una tantum che di tipo ricorrente potrà essere addebitato
all’Amministrazione;
• nel caso di utilizzo della rete 4G o 5G, è compito dell’aggiudicatario valutare gli aspetti di fattibilità quali la banda effettiva disponibile per i vari operatori, il traffico dati medio giornaliero e il traffico di picco nelle ore di punta;
• la connettività dati in entrambe le direzioni presso gli eventuali punti di rilancio, presso il xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xx fibra, doppino o ponte radio) deve essere dimensionata in modo opportuno e gli eventuali canoni di attivazione/esercizio sono a carico dell’aggiudicataria per tutta la durata del contratto.
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• è possibile l’utilizzo di frequenze militari; in tal caso sarà a completo carico della società richiedere la disponibilità agli organi competenti fornendo loro tutta la documentazione da produrre. Nell’ipotesi di utilizzo di frequenze militari, la società si dovrà impegnare, in fase di esecuzione del progetto, nei tempi definiti per lo stesso, a utilizzare tecnologie alternative nel caso di mancato rilascio di tali frequenze;
Tutti gli apparati dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:
• temperatura operativa di funzionamento tra - 30 +55°C;
• linee di collegamento protette dalle sovratensioni con opportuni dispositivi SPD;
• tralicci degli eventuali ponti radio con l’installazione di segnalatori di ostacolo al volo (SOV) in caso di superamento delle altezze prescritte;
Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutti gli eventuali costi relativi a concessioni ed autorizzazioni di tali installazioni, da considerarsi a tempo indeterminato, compresa la valutazione di fattibilità nei siti soggetti a vincolo paesaggistico o ad altro vincolo di natura urbanistica. Le soluzioni in banda licenziata potranno impiegare collegamenti in ponte radio esclusivamente Punto-Punto nella gamma di frequenze 15 GHz oppure 26 GHz. La disponibilità di frequenza in bande licenziate assegnate alle Forze di Polizia deve essere preventivamente verificata prima della presentazione dell’offerta tecnica in modo da individuare soluzioni alternative in caso di indisponibilità o ritardi nel rilascio che possano pregiudicare l’implementazione del progetto nei tempi previsti.
23.3.4 – Sicurezza informatica
Tutti i flussi dati devono essere in modalità criptata, compresi i flussi tra i lettori ottici ed il server centrale, anche per i collegamenti wireless. In considerazione della natura dei dati trattati dal sistema, questo dovrà essere gestito ed implementato in conformità alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 8 aprile 2010, nonché alle linee guida e alle ulteriori indicazioni della stessa Autorità Garante relativamente ai sistemi di videosorveglianza.
In particolare, il sistema dovrà prevedere:
• memorizzazione e conservazione cifrata dei dati;
• auditing di sicurezza: log accessi, attività, anomalie;
• sistemi di autenticazione associati a profili di autorizzazione;
• monitoraggio degli accessi e degli IP delle postazioni utilizzate;
• cifratura su infrastruttura di trasmissione, anche proprietaria;
23.3.5 – Specifiche del server di centrale
Il server deve essere installato nel datacenter presso il Settore Innovazione della
3340
Provincia di Brescia ed avrà il compito di mantenere la sincronizzazione di tutti i portali di Lettura Targhe aggiornando i rispettivi sistemi, anche per quanto riguarda l’orologio datario. Il server sarà a sua volta aggiornato da un orologio di riferimento secondo il protocollo NTP. Sarà compito di tale server ricevere i dati dei sensori di campo e scambiare i dati con il sistema SCNTT, per il tramite di un canale messo a disposizione dal Comune di Brescia. I dati potranno essere conservati in locale per un massimo di 15 giorni per quanto riguarda i transiti e 90 gg per gli allarmi e comunque parametrizzabili per soddisfare la relativa normativa. Il server dovrà avere un sistema di storage opportunamente dimensionato per garantire la funzionalità del sistema con elevata affidabilità nella conservazione dei dati. Lo storage in fornitura dovrà essere dimensionato sulla base della stima dei transiti effettivi su tutti i tratti stradali oggetto del progetto, indicativamente pari a 750.000 (settecentocinquantamila) eventi al giorno. Le dimensioni dello spazio di archiviazione dovranno tenere conto delle dimensioni medie delle immagini prodotte a seconda della risoluzione massima di ciascuna telecamera sul campo. Dovrà essere previsto un sistema di back-up dei dati. La rete elettrica che alimenterà gli apparati in fornitura dovrà essere stabilizzata e sotto gruppo di continuità, autonomo rispetto alla infrastruttura esistente, con autonomia minima necessaria garantire uno shut-down controllato dei sistemi. I server e i dispositivi di continuità dovranno essere alloggiati in armadi rack già esistenti, che verranno messi a disposizione in una sala server della Provincia di Brescia. I dettagli tecnici di installazione degli apparati, la realizzazione della linea dati indipendente verso le antenne o verso il sistema di connettività prescelto, nonché gli orari di accessibilità al datacenter in presenza di personale della Provincia di Brescia, saranno concordati durante la fase di messa in esercizio del sistema.
23.3.6 – Specifiche del software
La fornitura deve prevedere un applicativo software idoneo alle esigenze operative della Polizia Provinciale che lo utilizzerà. Il software dovrà evidenziare, con appositi allarmi in real-time, il transito di veicoli segnalati in apposite liste, con invio degli allarmi ai diversi destinatari indicati in ciascuna “black list”. Per la generazione degli allarmi i transiti dovranno essere confrontati interrogando la banca dati del Dipartimento Trasporti Terrestri, per segnalare eventuali irregolarità rispetto alla normativa in tema di assicurazione RC verso terzi o revisione periodica. La visualizzazione degli allarmi delle diverse tipologie (ad esempio auto rubate, segnalate, non revisionate, senza targa o parzialmente leggibile, merci pericolose), dovrà avvenire separatamente (filtri) e con colori differenti in modo da semplificare la gestione a cura dell’operatore. Lo scambio dati con il sistema SCNTT dovrà avvenire tramite appositi web services che verranno indicati nel dettaglio successivamente all’aggiudicazione. Il software del sistema di rilevazione transiti e letture targhe dovrà permettere in sintesi:
• la creazione di profili utente (ad esempio: admin, user, superuser), o gruppi di essi con credenziali personali;
• log dettagliato delle operazioni svolte dai diversi utenti;
• per ogni utente e per ogni profilo dovrà esser possibile assegnare diritti per le diverse funzioni applicative;
• la gestione delle liste locali di targhe (black list) e la comparazione, in tempo reale, di queste con i transiti ricevuti;
• la gestione dell’invio delle foto dei transiti dal server della sala apparati al sistema SCNTT;
• l’invio in tempo reale al sistema SCNTT degli allarmi generati dalla comparazione con la lista nazionale delle auto segnalate da SCNTT, secondo i protocolli che verranno definiti successivamente all’aggiudicazione;
• gestione allarmi;
• ricerche transiti anche con targa parziale o incompleta;
• ricerche transiti per colore, classe, marca e modello, se verranno offerte telecamere OCR in grado di rilevare tali informazioni;
• possibilità di inviare gli allarmi su dispositivi portatili quali tablet e smartphone;
ART. 24 – FORMAZIONE
340
L’appalto comprende la formazione del personale addetto alla gestione del sistema nel suo complesso, da tenersi presso le sedi della Polizia Provincia di Brescia oppure in desktop remoto e/o collegamento telefonico (su espressa concessione da parte della Stazione Appaltante), successivamente al collaudo del sistema, per almeno 72 ore annue.
ART. 25 – SERVIZI AGGIUNTIVI
È facoltà della ditta aggiudicataria proporre in fase di esecuzione del contratto servizi e/o prodotti aggiuntivi al fine di migliorare ed incrementare la funzionalità del servizio oggetto dell'appalto; si precisa, al riguardo, che tali servizi o prodotti aggiuntivi non comporteranno alcun aumento del corrispettivo previsto dal presente capitolato.
ART. 26 – VARIANTI AL SISTEMA E INTEGRAZIONI
La Provincia si riserva la facoltà di apportare modifiche alla localizzazione degli apparati del sistema o alla loro tipologia in relazione ad eventuali modifiche dell'assetto circolatorio, conseguenti all'adozione di nuovi strumenti di pianificazione della mobilità o per eventuali richieste di modifica che dovessero essere formulate da Enti preposti e sovraordinati e la ditta aggiudicataria si impegna a ricomprendere nel canone i costi per un’eventuale spostamento di un sistema c/o altro punto infrastrutturato ed individuato dalla Provincia (sopralluoghi, progettazione, opere civili, riattivazione, test e collaudo finale) che rimarranno a totale carico della ditta, mentre rimarrà a carico della Provincia la fornitura dell’allaccio alla rete elettrica, ove tale soluzione sia praticabile. Eventuali spostamenti presso siti non infrastrutturati ovvero trasformazioni del sistema di alimentazione degli apparati saranno remunerati secondo la quotazione del relativo intervento offerto in sede di gara.
ART. 27 – INTERVENTI INTEGRAZIONI
La Ditta aggiudicataria è tenuta a porre rimedio senza ritardi e a proprie spese, ad ogni difetto od inconveniente segnalato dall'Amministrazione, salva la prova che difetti ed inconvenienti derivino da cause diverse dalla cattiva esecuzione, da materiali difettosi, da errori di progettazione, da malfunzionamenti del software o da propria inerzia o negligenza.
Le eventuali procedure di riparazione/sostituzione saranno curate e a carico della ditta appaltatrice.
ART. 28 – RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA – NOMINA REFERENTE DELL'APPALTATORE
Prima dell’avvio del servizio l’Impresa deve nominare e comunicare alla Provincia un Referente preposto alla direzione del servizio dotato di adeguate competenze professionali, di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, di piena conoscenza delle norme del
settore in argomento nonché munito dei poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato.
Il Referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono cellulare e deve regolarmente aggiornare la Provincia dell’andamento dell’esecuzione del servizio.
Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dall’Impresa in sua temporanea sostituzione.
Dovranno essere altresì indicati i ruoli dei referenti per la gestione operativa.
3540
La Provincia si rivolgerà direttamente al Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dalla Provincia come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Impresa. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di Xxxxx.
In caso di sostituzione del Referente il nuovo nominativo deve essere data comunicazione alla Provincia entro 7 giorni, in mancanza della quale si applica una penale con le modalità di cui all'art. 11 per ogni giorno di ritardo; ove il ritardo superi i 30 giorni la Provincia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (d’ora in avanti C.C.).
Il Servizio non può comunque prendere avvio senza che l’Impresa abbia comunicato il nominativo in questione.
Il Comandante
del Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Brescia Commissario Xxxxxxx Xxxxxxxx