CAPITOLATO DI POLIZZA
CAPITOLATO DI POLIZZA
POLIZZA DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA IN DIC/DIL
Contraente: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Committente: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Concedente: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
Descrizione lavori: Collegamento Autostradale Dalmine-Como-Varese Valico del
Gaggiolo e opere ad esso connesse.
Tratta A8-A9, 1° Lotto Tangenziale di Como e 1° Lotto Tangenziale di Varese.
Appaltatore/Esecutore dei lavori: Pedelombarda S.c.p.A.
Assicurati: Sezione A “Danni alle cose” e Sezione B “Responsabilità Civile verso terzi”
- il Contraente/Committente e i suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti;
- il Concedente;
- gli Enti Finanziatori;
- l’Appaltatore/Esecutore dei lavori;
- Gli Affidatari;
- la Direzione Lavori;
- l’Alta Sorveglianza;
- i Progettisti; i Fornitori, i subfornitori, i subappaltatori e tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’opera, ivi inclusi i soggetti incaricati di risolvere le interferenze.
Ubicazione: Regione Lombardia
Polizza Base (*): La Polizza Decennale Postuma Indennitaria n. 288752444
stipulata dall’Appaltatore con Generali Assicurazioni S.p.A., che qui si intende espressamente richiamata e operante a tutti gli effetti.
Periodo di assicurazione: Come previsto dalla Polizza Base a partire dalle ore 24:00 del
31.12.2013 e, comunque, non prima della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia ha termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dalla data risultante dal certificato suddetto. Si veda in proposito l’articolo 7 – Durata dell’assicurazione.
(*) al fine di garantire la piena operatività della presente polizza, la somma assicurata dalla Polizza Base alla partita 1) dovrà essere adeguata al valore finale dell’opera stimato in Euro 898.002.396,16.
Somme Assicurate: Sezione A – Danni alle cose
Partita 1 – Opere: Euro 898.002.396,16 Partita 2 – Spese di demolizione e sgombero:
Euro 5.000.000,00
Sezione B – Responsabilità Civile Verso Terzi
Massimale: Euro 15.000.000,00 per sinistro e durata
Tabella dei Limiti di indennizzo per le Sezione A | |||
1 Polizza Base Euro | 2 DIC/DIL Euro | 3 Complessivi Euro | |
Limite di indennizzo per i danni materiali | 14.000.000,00 per sinistro e per durata | 11.000.000,00 per sinistro e durata | 25.000.000,00 per sinistro e durata |
Spese di demolizione e sgombero | 5.000.000,00 per sinistro e per durata | 5.000.000,00 per sinistro e per durata | 10.000.000,00 per sinistro e per durata |
Tabella dei Limiti di indennizzo per le Sezione B | |||
1 Polizza Base Euro | 2 DIC/DIL Euro | 3 Complessivi Euro | |
Massimale generale | 5.000.000,00 per sinistro e per durata | 15.000.000,00 per sinistro e per durata | 20.000.000,00 per sinistro e per durata |
Danni da interruzione di attività di terzi | 0 | 1.000.000,00 per sinistro e per durata | 1.000.000,00 per sinistro e per durata |
Operatività della presente polizza Art . 1 - Premesse
1.1 In data 1° Agosto 2007 il Contraente/Committente ha sottoscritto con il Concedente (Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.) la Convenzione Unica di Concessione per l’affidamento della progettazione, la costruzione e la gestione dell’Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xx. 00 circa, corrente tra Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo con diramazioni per la Tangenziale Est di Milano (Usmate) e per l’A8 (Castronno).
1.2 Il Contraente/Committente ha affidato al contraente generale Xxxxxxxxxxxx S.c.p.A. la progettazione definitiva ed esecutiva, e la realizzazione, con ogni mezzo, di parte dell’autostrada, ed esattamente del 1° Lotto della Tangenziale di Como, del 1° Lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8-A9.
1.3 Pedelombarda S.c.p.A. ha stipulato il compromesso della Polizza Decennale Postuma Indennitaria n. 288752444 emessa da Assicurazioni Generali S.p.A., qui indicata come “Polizza Base”.
1.4 Sottoscrivendo la presente polizza, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, entro al massimo 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui ne sia venuta a conoscenza:
i) ogni e qualsiasi sinistro dovesse colpire le opere assicurate dalla Polizza Base;
ii) ogni e qualsiasi variazione apportata alla Polizza Base.
Art. 2 - Operatività della presente polizza
La presente polizza si intenderà operante come segue:
1 – relativamente alla Sezione A – Danni alle cose ed alla Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi: in Differenza di Condizioni e Limiti (DIC/DIL) come più sotto specificato nella Drop Down Clause.
Art. 3 - Drop Down Clause
Qualora in seguito a sinistro indennizzato ai sensi della Polizza Base i Limiti di Indennizzo della stessa (cfr. Tabella Limiti di indennizzo colonna 1 - "Polizza Base") risultassero ridotti, la presente polizza opererà in eccesso, ovvero si indennizzerà la parte di danno eccedente i Limiti di indennizzo ridotti e fino alla concorrenza dei Limiti di indennizzo assicurati dalla presente polizza (cfr. Tabella dei limiti di indennizzo "2-DIC/DIL").
Qualora, in seguito a sinistro indennizzato ai sensi della Polizza Base, i Limiti di indennizzo della stessa risultassero esauriti, la presente polizza opererà come assicurazione primaria in luogo della Polizza Base, fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo (cfr. Tabella dei limiti di indennizzo "2- DIC/DIL") e sarà soggetta alle franchigie e agli scoperti dalla Polizza Base.
Per i rischi non coperti in base alle garanzie prestate dalla Polizza Base, ma coperti in base alle garanzie prestate dalla presente Xxxxxxx, quest’ultima opera per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo (cfr. Tabella dei limiti di indennizzo "2-DIC/DIL"), con l’applicazione delle relative franchigie previste alle rispettive clausole disciplinate dalla presente polizza. Ogni sinistro non indennizzabile ai sensi della Polizza Base, poiché d’importo inferiore alla franchigia/scoperto previsto in tale contratto, non sarà indennizzabile ai sensi della presente polizza.
Art. 4 - Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
Art. 5 – Danni da interruzione di attività di terzi
La Società è obbligata a risarcire i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole, di fornitura e servizi fino a Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro e durata di polizza a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A della Polizza Base e/o della presente Polizza. Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell’assicurato la franchigia di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)
CONDIZIONE PARTICOLARI RELATIVE A TUTTE LE SEZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA
Art. 6 - Condizioni generali di assicurazione
Si intendono qui richiamate e operanti tutte le condizioni di cui alla Polizza Base in quanto pertinenti e non derogate.
Art. 7 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio (previsto per la data del 31.12.2013) o del certificato di regolare esecuzione oppure non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e termina alla scadenza del decimo anno successivo all’inizio della garanzia.
Art. 8 - Indicizzazione – Assicurazione parziale
Si conviene che le somme assicurate si intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione.
Conseguentemente non si darà luogo all’applicazione della proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile – Assicurazione parziale.
Art. 9 - Buona Fede
L’omissione da parte dell’Assicurato della dichiarazione di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete e inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 10 - Colpa grave e dolo
La Società risponde delle perdite e/o danni anche quando siano causati da colpa grave degli Assicurati, nonché da dolo dei dipendenti degli Assicurati.
Art. 11 - Forma delle comunicazioni
Fermo quanto indicato all’articolo 17, le comunicazioni relative alla presente polizza possono essere fatte validamente a mezzo raccomandata, telegramma, telefax ed e-mail.
Art. 12 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa, salvo il caso di dolo, nei confronti dei soggetti elencati alla voce “Assicurato”, nonché nei confronti delle persone di cui l’Assicurato e/o il Contraente devono rispondere a norma di legge, verso Società ed Enti collegati, controllati, consociati, controllanti, nonché verso gli Enti finanziatori, salvo quanto disposto dal successivo articolo 14.
Art. 13 - Pluralità di assicurati
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società Assicuratrice non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza.
Art. 14 – Clausola “Multiple Insured”
Preso atto che la definizione di Assicurati di cui all‘epigrafe comprende una pluralità di soggetti, resta convenuto che, anche in presenza di dolo di uno degli Assicurati, intesi come i Legali Rappresentanti, non verrà pregiudicato l'indennizzo secondo i termini stabiliti dalla presente polizza a favore degli altri Assicurati. In questo caso è data facoltà alla Società di esperire azione di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dell'Assicurato che ha agito dolosamente.
Art. 15 - Pagamento anticipo indennizzi
L'Assicurato ha il diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'indennizzo complessivo superi sicuramente l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00).
L'obbligazione di cui al presente articolo della Società verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data della denuncia dettagliata di sinistro.
L'acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Art. 16 - Reintegro somme assicurate
Si precisa che in caso di sinistro, la somma assicurata, i limiti di indennizzo ed i massimali di risarcimento previsti in polizza si intendono automaticamente e con effetto dalla data del sinistro stesso reintegrati nel valore originario.
Il premio per il reintegro verrà quantificato dalla Società Assicuratrice, con apposita appendice, sulla base del tasso di polizza, se il rapporto sinistri/premi è inferiore al 60% (sessanta per cento).
Art. 17 Coassicurazione e Delega (operante se del caso)
L’assicurazione è divisa tra le diverse Società avanti indicate e per le quote a fianco di ognuna riportate. Esse si impegnano a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e che assumerà la Società [●] alla quale è stata conferita la delega alla gestione del presente contratto in coassicurazione che verrà ad identificarsi in Società delegataria.
In caso di sinistro la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici si impegnano ad accettare i termini della liquidazione medesima. La Società delegataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere l’atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici:
- danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant’altro; pertanto la firma che in futuro sarà apposta dalla sola Società delegataria, renderà validi ad ogni effetto per le Coassicuratrici, anche i documenti che dovessero essere successivamente emessi in appoggio alla presente polizza;
- si impegnano – in deroga all’art. 1911 del Codice Civile – ad assumere il rischio in regime di responsabilità solidale nei confronti del Contraente/Assicurato;
- ad adempiere agli obblighi previsti dalla L. 136/2010 nei rapporti fra Soggetto delegatario e Coassicuratori deleganti
Le Società prendono atto che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del Broker che provvederà a trasferirlo ad ognuna di esse secondo le rispettive quote percentuali, come di seguito riportato:
…………………………………….% (delegataria)
…………………………………….% (coassicuratrice)
…………………………………….% (coassicuratrice)
Art. 18 - Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti/Consorzio Ordinario (operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti/Consorzio Ordinario come da atto Notaio, Repertorio [●], Raccolta [●], stipulato in [●] in data [●].
Il termine Società indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituitesi in Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti/Consorzio Ordinario, nel rispetto di tutti i termini di Legge e con assunzione di responsabilità solidale nei confronti del Contraente/Assicurato.
Ogni Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria/capogruppo per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del Broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote di esecuzione del servizio, come di seguito riportato
…………………………………….% (mandataria/capogruppo)
…………………………………….% (mandante/consorziata)
……………………………………..% (mandante/consorziata)
Art. 19 - Clausola Broker
Per l’effettuazione della stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, il Contraente si avvale del supporto e della consulenza della società AON S.p.A. – Via Xxxxxx Xxxxx 8/10 – Milano (Broker).
Agli effetti dei termini e garanzie previsti dall'assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente alla Società si intenderà come fatta dal Contraente stesso.
Altresì ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente medesimo.
Comunque tutti gli atti relativi alla polizza non saranno validi se non sono stati sottoscritti dal Contraente e dalla Società.
Art. 20 – Clausola di vincolo/financiers endorsement (da apporre e completare in sede di attivazione della polizza)
La presente polizza è vincolata in base a quanto riportato nel seguito.
▪ “Assicurati” significa ogni entità giuridica o persona individualmente assicurata da questa polizza separatamente.
▪ “Assicuratore/i” indica [●].
▪ “Banca Agente” indica [●] che agisce in questo ruolo quale Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento in rappresentanza, in nome e per conto delle Parti Finanziarie, ivi incluso qualunque cessionario, avente causa e/o successore (a titolo particolare o universale).
▪ “Contratto di Finanziamento” indica il contratto di finanziamento sottoscritto in data [●] tra [indicare i finanziatori], in qualità di istituti finanziatori, e la Società, in qualità di soggetto beneficiario, in relazione al Progetto.
▪ “Parti Finanziarie" indica le banche, ivi inclusa la Banca Agente, e le altre istituzioni che sono co-assicurate in questa polizza e che sono coinvolte nell'erogazione di crediti in favore della Società e/o nella sottoscrizione di contratti di hedging in relazione al Progetto. L’espressione include ogni mandatario, cessionario, successore o novatore, creditore in sostituzione o addizionale ad uno dei precedenti o in relazione con essi.
▪ “Progetto” [indica la progettazione, realizzazione e gestione in concessione del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse - 1° Lotto - Tratta A8-A9, 1° lotto tangenziale di Como e 1° lotto tangenziale di Varese.]
▪ “Società” indica Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.; Gli Assicuratori prendono atto ed accettano quanto segue:
1. [opzione 1] con l’atto di cessione di crediti in garanzia/ [opzione 2] con la costituzione del pegno su crediti sottoscritto in data [●] tra la Società (il “Cedente”) e le Parti Finanziarie , il Cedente ha [opzione 1] ceduto in garanzia/ [opzione 2] ha costituito in pegno in favore delle Parti Finanziarie ogni suo credito, diritto, titolo di qualsiasi natura, attualmente in essere o che possa sorgere in futuro derivante dalla presente polizza di assicurazione, a garanzia di tutte le obbligazioni nei confronti delle Parti Finanziarie derivanti (i) dal Contratto di Finanziamento nonché (ii) dagli altri Documenti Finanziari (come definiti nel Contratto di Finanziamento); e
2. di conseguenza, ogni indennizzo dovuto alla Società ai sensi e per gli effetti della presente polizza di assicurazione deve essere liquidato in conformità al paragrafo 10 sotto riportato, salvo ove diversamente stabilito per iscritto dalla Banca Agente.
3. Gli Assicuratori prendono atto che nessun risarcimento potrà essere liquidato o definito con gli Assicurati senza il preventivo consenso scritto della Banca Agente (ad eccezione dei risarcimenti dovuti a terzi in base alle condizioni delle polizze o delle garanzie di responsabilità civile).
4. Gli Assicuratori dichiarano e garantiscono che, alla data di oggi, non è stata loro notificata né essi hanno accettato alcuna altra cessione o costituzione in pegno o altra costituzione in garanzia ai sensi della presente polizza dei crediti e diritti della Società ad essa relativi.
5. Gli Assicuratori prendono atto che le Parti Finanziarie e, relativamente alla Responsabilità Civile verso Terzi, i loro rispettivi funzionari, amministratori, dipendenti, rappresentanti, agenti e consulenti sono considerati co-assicurati addizionali ai sensi della presente polizza. Gli Assicuratori rinunciano a qualsiasi diritto di contribuzione (co-assicurazione indiretta) rispetto ad ogni altra assicurazione stipulata dalle Parti Finanziarie o loro amministratori, funzionari, dipendenti o agenti.
6. Gli Assicuratori con il presente documento rinunciano a tutti i diritti di surroga o di qualsiasi azione derivante da ciò che essi possono avere o acquisire a seguito di un evento che comporti un diritto di risarcimento nei confronti di:
a. una delle Parti Finanziarie o loro funzionari, amministratori, dipendenti, rappresentanti, agenti e consulenti; e
b. la Società ed ogni altro Assicurato finché ogni ragione di credito nei confronti delle Parti Finanziarie non sia stata integralmente soddisfatta.
7. Gli Assicuratori prendono atto e riconoscono che le Parti Finanziarie non sono responsabili del pagamento di qualsiasi premio dovuto da un qualsiasi altro Assicurato ai sensi della presente polizza. Gli Assicuratori non avranno il diritto di compensare alcuna somma dovuta ad una delle Parti Finanziarie con un qualsiasi premio (anche insoluto) o altro ammontare dovuto dalla
Società in relazione al presente o ad altri contratti (ivi inclusi altri contratti di assicurazione) in essere con la Società Gli Assicuratori prendono atto che l'omissione da parte della Società e/o uno degli Assicurati della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la Società ha l'obbligo di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Pertanto, ed in deroga ad ogni altra disposizione contraria della presente polizza, gli Assicuratori rinunciano a far valere l'invalidità della presente polizza derivante dalla inadeguata o falsa informazione del rischio o della relativa richiesta di risarcimento, a meno che tale inadeguata o falsa informazione derivi da un comportamento doloso. L'inadeguata o falsa informazione di un Assicurato non è attribuibile ad un altro Assicurato che non abbia attivamente contribuito a diffondere tale informazione.
8. Si concorda che l'inclusione di uno o più Assicurati nella presente polizza non limiterà i diritti di ciascun Assicurato o di un dipendente dello stesso di richiedere risarcimento danni, intentare procedimenti giudiziali. La presente polizza copre ogni Assicurato come se per ciascuno fosse stata emessa una polizza separata, ma l'inclusione di uno o più Assicurati non aumenterà i limiti di responsabilità degli Assicuratori
9. Gli Assicuratori riconoscono che:
a. all’atto dell’accettazione dell’assicurazione hanno ricevuto le informazioni tecniche disponibili per valutare il rischio in relazione alle garanzie prestate nella presente polizza, e
b. non ci sono altre informazioni rilevanti o richieste dagli Assicuratori rispetto alla loro decisione di co-assicurare le Parti Finanziarie o i loro amministratori, funzionari, dipendenti, o agenti.
10. Clausola di pagamento dei sinistri – (escluso qualsiasi pagamento che debba essere effettuato a titolo di risarcimento direttamente al terzo danneggiato da parte degli Assicuratori). A titolo di accordo di pagamento del sinistro, gli Assicuratori si impegnano, fino a che la Banca Agente non dia istruzioni agli Assicuratori di operare in modo differente, affinché tutte le somme dovute alla Società in base alla presente polizza a titolo di pagamento, rimborso di premio, accordi ex gratia o altro, siano pagati, previa comunicazione per iscritto alla Banca Agente, sul conto corrente di seguito indicato o su diverso conto corrente indicato per iscritto dalla Banca Agente agli Assicuratori:
Banca depositaria: [●]
Indirizzo: [●]
Intestatario del conto: [●]
Numero di conto: [●]
11. Gli Assicuratori si impegnano:
- a dare avviso scritto alla Banca Agente, eventualmente in copia alla Società, presso il domicilio sotto elencato, di ogni inadempienza della Società che possa comportare la non operatività della polizza, ivi incluso il mancato pagamento del premio incluse le rate successive e le relative obbligazioni accessorie;
- a dare avviso scritto alla Banca Agente, presso il domicilio sotto elencato, di ogni atto o omissione o di qualsiasi evento del quale gli Assicuratori siano a conoscenza e che gli stessi Assicuratori valutino che possa invalidare o rendere inefficace, in tutto o in parte, l'assicurazione;
- a mantenere operativa la copertura assicurativa per un periodo non inferiore a 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di tale comunicazione da parte della Banca Agente. Entro tale termine la Banca Agente avrà la facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio dovuto, in luogo e per conto della Società.
Gli Assicuratori dovranno informare per iscritto la Banca Agente immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni - inclusa ogni inadempienza della Società - che possano invalidare in tutto o in parte l’assicurazione, nonché, prima che abbiano effetto, che possano causare riduzioni di massimali o delle coperture, aumenti di franchigie o la cessazione prima dell’originale scadenza.
12. La Banca Agente agisce esclusivamente per conto delle Parti Finanziarie per il ricevimento di qualunque comunicazione o per ogni altro scopo in relazione alla presente polizza.
13. Tutte le informazioni e le altre comunicazioni su o in relazione alla presente polizza dovranno essere date per iscritto o via fax. Tale comunicazione sarà giudicata ricevuta quando:
a. se per iscritto, al momento del ricevimento;
b. se via fax, alla data in cui è stato trasmesso il fax ma solo se (i) immediatamente dopo la trasmissione, il fax del mittente registra l’avvenuta corretta ricezione e (ii) la data di trasmissione è un normale giorno lavorativo nel paese del destinatario al momento della trasmissione ed è registrato come ricevuto prima delle 17.00 ora locale del destinatario; nel caso in cui le condizioni sub (i) e (ii) che precedono non fossero soddisfatte, la comunicazione si considererà inviata il giorno lavorativo successivo nel paese del destinatario.
14. L’indirizzo ed il numero di fax della Banca Agente per tutte le informazioni sulla presente polizza o in connessione con essa destinate alle Parti Finanziarie sono i seguenti:
[●] [●].
15. Le polizze saranno governate ed interpretate in conformità alla legge italiana, ed ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente polizza sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Milano.
Questa appendice costituisce parte integrante e sostanziale della presente polizza. In caso di discordanza tra le previsioni della presente appendice e ogni altra diversa disposizione della presente polizza, la presente appendice prevale su ogni previsione discordante o su precedenti appendici applicabili.”
Art. 21 - Calcolo e pagamento del premio
Il premio lordo complessivo di Euro [●] è calcolato come segue:
Sezione A – Xxxxx alle cose e Sezione B – Responsabilità Civile verso terzi:
[●] così calcolato:
Somma assicurata: [●] x = [●]
(incluse imposte governative del 21,25% pari ad Euro [●])
Il premio di compromesso, da versare all’accensione della presente polizza è pari al 20% del premio lordo complessivo.
La parte restante del premio dovrà essere versata alla data di decorrenza delle garanzie (prevista per il 31.12.2013) addizionando inoltre l’importo risultante dalla eventuale regolazione di premio dovuta ad aumento della somma assicurata e/o sopravvenuti aggravamenti di rischio.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni particolari di Assicurazione:
art. 1 - Premesse
art. 2 - Operatività della presente polizza art. 3 - Drop Down Clause
art. 6 - Condizioni generali di assicurazione art. 7 - Durata dell’assicurazione
art. 10 – Colpa grave e dolo art. 12 – Rinuncia alla rivalsa art. 13 – Pluralità di assicurati
art. 14 – Clausola Multiple Insured
art. 20 – Clausola di vincolo/financiers endorsement
IL CONTRAENTE
Redatta in tre originali in [●] il [●].
Formano parte integrante della polizza n. [●] fogli dattiloscritti contenenti le Condizioni Generali di Assicurazioni, le Condizioni Particolari, le Altre Condizioni Particolari e la scheda di polizza.
Il pagamento dell'importo di [●] è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi [●] in [●].