Delibera del Direttore Generale n. 165 del 08-03-2019
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 165 del 08-03-2019
Proposta n. 259 del 2019
Oggetto: ACCORDO DI RISERVATEZZA CON IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD PRELIMINARE A POSSIBILE FUTURA SPERIMENTAZIONE CLINICA – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO
Dirigente: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Struttura Dirigente: AFFARI GENERALI E SVILUPPO
Delibera del Direttore Generale n. 165 firmata digitalmente il 08-03-2019
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Sperimentazione Clinica |
Contenuto | ACCORDO DI RISERVATEZZA DA SOTTOSCRIVERE CON IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD PRELIMINARE A POSSIBILE FUTURA SPERIMENTAZIONE CLINICA – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI GENERALI E SVILUPPO |
Direttore della Struttura | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | SI |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 6 | Reciprocal Confidential Agreement (Accordo di Reciproca Riservatezza) |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire l’organigramma complessivo dell’A.O.U. Xxxxx e sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area delle Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione aziendale;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì provveduto ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale ed all’integrazione dell’art. 63 dell’Atto Aziendale “Promozione della salute nella comunità”;
Su proposta del Responsabile della S.O.C. Affari Generali e Sviluppo Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Premesso che questa Azienda, tra le proprie finalità istituzionali, promuove la ricerca scientifica, inclusi gli studi clinici, con lo scopo di raggiungere risultati di eccellenza nella cura in campo pediatrico e che taluni studi, prima del loro avvio, necessitano di attività preliminari atte ad esplorarne la fattibilità presso le proprie strutture;
Considerato che Idorsia Pharmaceuticals Ltd ha manifestato il proprio interesse ad instaurare una collaborazione per l’eventuale esecuzione di uno studio clinico nel settore delle malattie metaboliche ereditarie, in cui questa Azienda ha sviluppato proprie competenze e conoscenze;
Stabilito che è nell’interesse di questa Azienda garantire la valorizzazione della ricerca pediatrica e, pertanto, scambiare con la suddetta società, attraverso apposito Accordo di Riservatezza, talune informazioni confidenziali necessarie per esaminare l’opportunità e la realizzabilità di futuri studi clinici;
Vista la bozza del su menzionato Accordo in duplice versione (inglese e italiano) che è unita quale allegato
N. 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
Verificato che dall’Accordo di cui sopra non derivano oneri economici a carico dell’A.O.U. Xxxxx;
Ritenuto pertanto di stipulare l’Accordo di Riservatezza Reciproca con la società interessata per la disciplina delle condizioni normative ed operative per la tutela delle informazioni confidenziali scambiate tra le parti dell’Accordo per esplorare la fattibilità di uno studio clinico;
Rilevata l’opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione della necessità di favorire lo scambio di informazioni confidenziali tra le parti dell’Accordo in tempi congrui con le esigenze di confronto, nel breve periodo, sulle questioni specifiche inerenti allo studio clinico promosso da Idorsia Pharmaceuticals Ltd;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;
Vista la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1. Di approvare lo schema di Accordo di Riservatezza Reciproca da sottoscrivere con Idorsia Pharmaceuticals Ltd che, allegato N. 1 al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, nella duplice versione italiana e inglese;
2. Di stipulare l’Accordo di Riservatezza con la suddetta società.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4 della L.R. T. n. 40/2005 in considerazione della necessità di procedere in tempi brevi alla sottoscrizione del su citato Accordo e permettere così nell’immediato lo scambio di informazioni riservate tra le parti dello stesso;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
ALLEGATO N. 1
RECIPROCAL CONFIDENTIALITY AGREEMENT
This AGREEMENT, effective as of the last date of signature by the Parties herein (the “Effective Date”), is entered into by and between Idorsia Pharmaceuticals Ltd, a Swiss company with registered offices at Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (hereinafter “Idorsia”), and Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx, a public health institution with registered office at Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, Xxxxx (hereinafter “Hospital”).
WHEREAS, Xxxxxxx and Hospital (hereinafter each a “Party” and collectively the “Parties”) wish to explore and evaluate a potential collaboration relating to inherited metabolic diseases, such exploration and evaluation possibly including the negotiation of any agreements related thereto (hereinafter collectively the “Purpose”).
WHEREAS, the Parties recognize that during and in connection with such exploration and evaluation there may be disclosure of Confidential Information (as defined below), such disclosure being intended solely to assist the Parties in the furtherance of the Purpose (hereinafter the “Permitted Use”).
NOW, THEREFORE, the Parties agree as follows:
1. For the purpose of this Agreement, “Confidential Information” shall mean any and all information made available (whether in tangible or non-tangible form) to one Party (the “Recipient”) and/or its Representatives (as defined below) by or on behalf of the other Party (the “Discloser”) in connection with the Purpose, including, but not limited to, any and all information on the Discloser’s products, research and development activities, manufacturing processes, technical data or specifications, finances, business relationships and strategies, Affiliates (as herein below defined), samples or other physical materials, know-how, trade secrets as well as inventions (whether or not patentable). Moreover, any copies, notes, analyses, compilations, reports or other documents prepared by or on behalf of the Recipient that contain or are based on, in whole or in part, the Confidential Information furnished by or on behalf of the Discloser (hereinafter “Recipient Documents”) shall be deemed to be Confidential Information of the Discloser and treated as such in accordance with this Agreement, unless explicitly stated otherwise.
2. However, the term “Confidential Information” shall not include any information which, as evidenced by appropriate proof:
(a) is already known to the Recipient or its Representatives at the time of disclosure; or
(b) is in the public domain or enters the public domain through no wrongful act or omission of the Recipient or its Representatives; or
(c) is obtained by the Recipient or its Representatives on a non-confidential basis from a third party who, to the best of the Recipient’s knowledge, is not prohibited from transmitting the information by any contractual, legal, fiduciary or other obligation; or
(d) is independently developed by or on behalf of the Recipient without reference to or use of the Confidential Information received from or on behalf of the Discloser.
(e) is requested to be disclosed by a court of competent jurisdiction or a competent government authority.
3. Notwithstanding the above, the Recipient may disclose such Confidential Information to its Affiliates (as defined below) as well as its and their respective directors, officers, employees, and advisers (including, but not limited to, lawyers, accountants, consultants and financial advisers) (hereinafter collectively “Representatives”) who need, and then only to the extent they need, to know such Confidential Information for the Permitted Use, and
only if these Representatives are bound by confidentiality obligations toward the Recipient at least as stringent as those contained herein. An “Affiliate” of either Party is a company or other business entity, which, directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with such Party. “Control” means the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other entity whether through ownership of voting securities or otherwise.
4. If a Recipient is compelled by any law or regulation and/or required by any governmental agency, court or other quasi-judicial or regulatory body to provide Confidential Information received under this Agreement, the Recipient shall not be liable for such disclosure provided that the Recipient, as promptly as reasonably possible and whenever legally permissible, gives notice to the Discloser of the requirement in order that the Discloser may seek any appropriate protective order and/or take any other appropriate action.
5. Unless expressly otherwise authorized by the Discloser in writing, which refers by name and date to this Agreement, the Recipient shall retain all Confidential Information in confidence for a period of five (5) years from the date of receiving such Confidential Information. During said time period the Recipient shall:
a) treat in strict confidence any Confidential Information received;
b) not disclose such Confidential Information to any third party (other than Representatives);
c) use the Confidential Information only for the purpose of the Permitted Use and cause the Representatives to undertake the same;
d) not use the Confidential Information for own or the benefit of any third party; and
e) be responsible and liable to the Discloser for any breach of this Agreement by its Representatives.
6. Each Party will promptly advise the other if it determines that it no longer wishes to pursue the Purpose. Within thirty (30) days of receipt of a written request from the Discloser (whereby such request may be given at any time), Recipient shall (at Recipient’s expense) destroy all tangible Confidential Information as well as any Recipient Documents of the Discloser in its possession or in the possession of any of its Representatives. Notwithstanding afore stated, the Recipient may retain one (1) copy of the Confidential Information and the Recipient Documents in its files solely for archival purposes and, in addition, shall not be required to destroy any computer files created during automatic system back-up that are subsequently stored securely by it. Notwithstanding any such destruction, all Confidential Information, including retained and non-tangible Confidential Information as well as Recipient Documents, will continue to be subject to the terms of this Agreement.
7. The Parties agree that nothing herein shall obligate a Party to disclose information by virtue of this Agreement. Moreover, this Agreement implies no obligation of either Party to enter into any further agreement with the other Party.
8. All Confidential Information (other than Recipient Documents) is proprietary to the Discloser. Nothing contained herein shall be construed, either expressly or implied, as transferring title or license to or other rights with respect to Confidential Information (even if included in Recipient Documents) other than the right to use Confidential Information as stated above.
9. The Parties represent and warrant that they are entitled or authorized to communicate all Confidential Information disclosed by them to the Recipient.
10. No failure or delay by the Discloser in exercising any right under this Agreement shall operate as a waiver or be interpreted as a continuous waiver thereof.
11. This Agreement constitutes the complete understanding between the Parties of each Party's obligations to the other Party relating to the Confidential Information. This Agreement can be modified only by a written document executed by authorized representatives of each Party that refers to this Agreement.
12. Any dispute relating to, arising from or, in any event, connected to this Agreement, its construction, performance or termination shall be firstly settled amicably through negotiations; if no settlement is amicably reached, the Parties agree to the exclusive jurisdiction of the courts of the defendant party’s country and this Agreement shall therefore be governed and construed in accordance with the laws of the defendant party’s country
13. Notwithstanding any of the foregoing, nothing contained herein shall prevent the Discloser to seek specific performance or other injunctive relief from any court of competent jurisdiction, in addition to any other remedies available at law or equity, as determined by court, with respect to the prevention of the Recipient’s and its Representatives’ use or disclosure of the Confidential Information.
14. This deed is subject to registration tax only in the case of use. Stamp duties shall be paid by Indorsia Pharmaceuticals Ltd.
IN WITNESS WHEREOF, each of the Parties has caused this Agreement to be executed by duly authorized representatives on the dates entered herein below, and said representatives hereby warrant that they have been duly authorized to sign this Agreement on behalf of their respective Party.
IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD
Allschwil, date:
By: By:
Name: Name:
Title: Title:
Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx
Firenze, date:
By:
Name: Dr Xxxxxxx Xxxxxxxx Title: Managing Director
For acceptance and acknowledgement Firenze, date:
By:
Name: Dr Xxxxx Xxxxxxxx
ACCORDO DI RECIPROCA RISERVATEZZA
Il presente Accordo, efficace dall’ultima data di sottoscrizione delle Parti (la “Data di Efficacia”), è stipulato da e tra Idorsia Pharmaceuticals Ltd, una società svizzera con sede legale in Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (di seguito “Idorsia”) e l’Azienda Ospedaliero- Universitaria Xxxxx, un’istituzione pubblica sanitaria con sede in Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxx (di seguito “Ospedale”).
Premesso che Idorsia e l’Ospedale (di seguito individualmente la “Parte” e collettivamente le “Parti”) desiderano verificare e valutare una potenziale collaborazione nel campo delle malattie metaboliche ereditarie, e tale verifica e valutazione include eventualmente la negoziazione di accordi relativi a tale collaborazione (di seguito lo “Scopo”).
Premesso che le Parti riconoscono che durante e in connessione con tale verifica e valutazione ci possa essere la divulgazione di Informazioni Riservate (come definite sotto), essendo intesa tale divulgazione esclusivamente a supportare le Parti nel conseguimento dello Xxxxx (di seguito l’ “Uso Consentito”).
ORA, PERTANTO, le Parti concordano quanto segue:
1. ai fini del presente Accordo, per “Informazioni Riservate” devono intendersi le informazioni rese disponibili (sia in modo tangibile sia in modo non tangibile) ad una Parte (il “Destinatario”) e/o ai suoi Rappresentanti (come definiti di seguito) da parte o per conto dell’altra Parte (il “Divulgante”) in connessione con lo Scopo, incluse, ma non limitate a, tutte le informazioni sui prodotti, sulle attività di ricerca e di sviluppo, sui processi produttivi, sui dati tecnici o sulle specifiche tecniche, sulle finanze, sui rapporti economici e sulle strategie, sugli Affiliati (come definiti di seguito), sui campioni o su altro materiale fisico, sul know-how, sui segreti commerciali e sulle invenzioni (brevettabili o non brevettabili) del Divulgante. Inoltre, le copie, le note, le analisi, le raccolte, i report o altri documenti preparati dal o per conto del Destinatario che contengono o sono basati, in parte o in toto, sulle Informazioni Riservate fornite dal o per conto del Divulgante (di seguito i “Documenti del Destinatario”) devono essere considerati Informazioni Riservate del Divulgante e devono essere trattati come tali ai sensi di questo Accordo, salvo se diversamente stabilito in modo esplicito.
2. Tuttavia, le “Informazioni Riservate” non devono includere le informazioni che, come dimostrato da prove appropriate:
(a) sono già conosciute dal Destinatario o dai suoi Rappresentanti al momento della divulgazione; o
(b) sono di pubblico dominio o diventano di pubblico dominio senza atto illecito od omissione del Destinatario o dei suoi Rappresentanti; o
(c) sono ottenute dal Destinatario o dai suoi Rappresentanti in termini non confidenziali da una terza parte alla quale, per quanto di conoscenza del Destinatario, non è fatto divieto dal trasmettere le informazioni a seguito di obbligo contrattuale, legale, fiduciario o di altro tipo; o
(d) sono sviluppate in modo indipendente dal o per conto del Destinatario senza riferimento alle o senza l’uso delle Informazioni Riservate ricevute dal o per conto del Divulgante; o
(e) sono oggetto di richiesta di divulgazione da parte di un tribunale di competente giurisdizione o da parte di un’autorità competente.
3. Fermo restando quanto sopra, il Destinatario può divulgare tali Informazioni Riservate ai propri Affiliati (come definiti di seguito) e altresì ai suoi e ai loro rispettivi direttori, dirigenti, dipendenti e consiglieri (inclusi, senza limitazioni, avvocati, revisori, consulenti e consiglieri finanziari) (di seguito collettivamente i “Rappresentanti”) che necessitano, e solo nella misura di tale necessità, di conoscere tali Informazioni Riservate per l’Uso Consentito ed esclusivamente se detti Rappresentanti sono vincolati da obblighi di riservatezza verso il
Destinatario che siano almeno tanto stringenti quanto quelli qui contenuti. Un “Affiliato” di una Parte è una società ovvero altro soggetto societario che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllato da, o è sotto il controllo comune di tale Parte. “Controllo” indica la potestà di dirigere ovvero determinare la direzione della gestione o delle politiche dell’altro soggetto tramite la proprietà di titoli azionari o tramite altro modo.
4. Se un Destinatario ha l’obbligo per legge o regolamento e/o ad esso viene fatto obbligo da parte di un’autorità governativa, di un tribunale o di altro organo paragiudiziario o regolatorio di fornire le Informazioni Riservate ricevute sulla base del presente Accordo, il Destinatario non deve essere responsabile per tale divulgazione, a condizione che il Destinatario, in modo tempestivo nella misura ragionevolmente possibile e laddove legalmente permesso, dia comunicazione al Divulgante riguardo alla richiesta di divulgazione in modo che il Divulgante cerchi un’appropriata ordinanza cautelare e/o intraprenda qualsiasi altra appropriata azione.
5. Se non diversamente autorizzato per iscritto in modo espresso dal Divulgante, che fa riferimento per nome e data a questo Accordo, il Destinatario deve mantenere le Informazioni Riservate in una condizione di confidenzialità per un periodo di cinque (5) anni dalla data di ricezione di tali Informazioni Riservate. Durante tale periodo di tempo il Destinatario deve:
a) trattare in modo strettamente confidenziale le Informazioni Riservate ricevute;
b) non divulgare tali Informazioni Riservate ad una terza parte (diversa dai Rappresentanti);
c) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto per le finalità dell’Uso Consentito e garantire che i Rappresentanti si impegnino allo stesso modo;
d) non utilizzare le Informazioni Riservate per il proprio beneficio o a beneficio di una terza parte; e
e) essere responsabile e rispondere al Divulgante per qualsiasi violazione di questo Accordo da parte dei propri Rappresentanti.
6. Ciascuna Parte informerà l’altra se essa decide di non voler più perseguire lo Scopo. Entro trenta (30) giorni dalla ricezione di una richiesta scritta dal Divulgante (laddove tale richiesta può essere fatta in qualsiasi momento), il Destinatario deve (a spese del Destinatario) distruggere tutte le Informazioni Riservate tangibili nonché tutti i Documenti del Destinatario concernenti il Divulgante in suo possesso ovvero nel possesso dei suoi Rappresentanti. Fatto salvo quanto stabilito sopra, il Destinatario può conservare nei propri archivi una (1) copia delle Informazioni Riservate e dei Documenti del Destinatario esclusivamente per finalità di archiviazione e, inoltre, non deve essere tenuto a distruggere i file del computer creati durante il back-up automatico di sistema che sono da esso conseguentemente conservati in modo sicuro. Fatta salva la loro distruzione, tutte le Informazioni Riservate, incluse le Informazioni Riservate conservate e non tangibili nonché i Documenti del Destinatario, continueranno ad essere soggette ai termini del presente Accordo.
7. Le Parti accettano che niente qui contemplato deve obbligare una Parte a divulgare informazioni in virtù di questo Accordo. Inoltre, il presente Accordo non implica alcun obbligo in capo ad una Parte di stipulare ulteriori accordi con l’altra Parte.
8. Tutte le Informazioni Riservate (diverse dai Documenti del Destinatario) sono di proprietà del Divulgante. Xxxxxx qui contemplato deve essere interpretato, espressamente o implicitamente, come un trasferimento di titoli o una concessione di licenza o altri diritti in relazione alle Informazioni Riservate (anche se incluse nei Documenti del Destinatario) slavo il diritto di utilizzare le Informazioni Riservate come stabilito sopra.
9. Le Parti dichiarano e garantiscono che esse hanno la facoltà o sono autorizzate a comunicare al Destinatario le Informazioni Riservate da esse divulgate.
10. Il mancato esercizio o il ritardo nell’esercizio da parte del Divulgante dei diritti di cui al presente Accordo non deve valere come una rinuncia o non deve essere interpretato come una rinuncia costante.
11. Il presente Accordo costituisce intesa completa tra le Parti riguardo agli obblighi di ciascuna Parte nei confronti dell’altra Parte concernenti le Informazioni Riservate. Questo Accordo può essere modificato soltanto con atto scritto che faccia riferimento a questo Accordo stipulato dai rappresentanti autorizzati di ciascuna Parte.
12. Qualsiasi controversia relativa a, derivante da o, in qualsiasi caso, connessa con il presente Accordo, la sua interpretazione, la sua esecuzione e la sua conclusione deve essere prima risolta in via amichevole tramite negoziati; se nessuna soluzione è raggiunta amichevolmente, le Parti accettano la giurisdizione esclusiva del tribunale dello Stato del convenuto e il presente Accordo deve quindi essere disciplinato e interpretato ai sensi delle leggi dello Stato del convenuto.
13. Salvo quanto stabilito sopra, alcunché qui contenuto deve impedire al Divulgante di cercare un’esecuzione in forma specifica oppure un provvedimento ingiuntivo presso un tribunale di competente giurisdizione, in aggiunta ad altri rimedi disponibili per legge o in via equitativa, come determinati dal tribunale, con riguardo all’opposizione all’uso o alla divulgazione delle Informazioni Riservate da parte del Destinatario e dei suoi Rappresentanti.
14. il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di bollo devono essere pagate da Indorsia Pharmaceuticals Ltd.
IN FEDE DÌ CHE, ciascuna Parte ha determinato che il presente Accordo sia stipulato dai rappresentanti autorizzati secondo le date sotto indicate e detti rappresentanti qui garantiscono che essi sono stati debitamente autorizzati a firmare questo Accordo a nome della rispettiva Parte.
IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD
Allschwil, data:
Da: Da:
Nome: Nome:
Qualifica: Qualifica:
Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx
Firenze, data:
Da:
Nome: Dr Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx: Direttore Generale
Per presa visione e accettazione Firenze, data:
Da:
Nome: Dr Xxxxx Xxxxxxxx
ACCORDO DI RECIPROCA RISERVATEZZA
Il presente Accordo, efficace dall’ultima data di sottoscrizione delle Parti (la “Data di Efficacia”), è stipulato da e tra Idorsia Pharmaceuticals Ltd, una società svizzera con sede legale in Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (di seguito “Idorsia”) e l’Azienda Ospedaliero- Universitaria Xxxxx, un’istituzione pubblica sanitaria con sede in Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxx (di seguito “Ospedale”).
Premesso che Idorsia e l’Ospedale (di seguito individualmente la “Parte” e collettivamente le “Parti”) desiderano verificare e valutare una potenziale collaborazione nel campo delle malattie metaboliche ereditarie, e tale verifica e valutazione include eventualmente la negoziazione di accordi relativi a tale collaborazione (di seguito lo “Scopo”).
Premesso che le Parti riconoscono che durante e in connessione con tale verifica e valutazione ci possa essere la divulgazione di Informazioni Riservate (come definite sotto), essendo intesa tale divulgazione esclusivamente a supportare le Parti nel conseguimento dello Xxxxx (di seguito l’ “Uso Consentito”).
ORA, PERTANTO, le Parti concordano quanto segue:
1. ai fini del presente Accordo, per “Informazioni Riservate” devono intendersi le informazioni rese disponibili (sia in modo tangibile sia in modo non tangibile) ad una Parte (il “Destinatario”) e/o ai suoi Rappresentanti (come definiti di seguito) da parte o per conto dell’altra Parte (il “Divulgante”) in connessione con lo Scopo, incluse, ma non limitate a, tutte le informazioni sui prodotti, sulle attività di ricerca e di sviluppo, sui processi produttivi, sui dati tecnici o sulle specifiche tecniche, sulle finanze, sui rapporti economici e sulle strategie, sugli Affiliati (come definiti di seguito), sui campioni o su altro materiale fisico, sul know-how, sui segreti commerciali e sulle invenzioni (brevettabili o non brevettabili) del Divulgante. Inoltre, le copie, le note, le analisi, le raccolte, i report o altri documenti preparati dal o per conto del Destinatario che contengono o sono basati, in parte o in toto, sulle Informazioni Riservate fornite dal o per conto del Divulgante (di seguito i “Documenti del Destinatario”) devono essere considerati Informazioni Riservate del Divulgante e devono essere trattati come tali ai sensi di questo Accordo, salvo se diversamente stabilito in modo esplicito.
2. Tuttavia, le “Informazioni Riservate” non devono includere le informazioni che, come dimostrato da prove appropriate:
(a) sono già conosciute dal Destinatario o dai suoi Rappresentanti al momento della divulgazione; o
(b) sono di pubblico dominio o diventano di pubblico dominio senza atto illecito od omissione del Destinatario o dei suoi Rappresentanti; o
(c) sono ottenute dal Destinatario o dai suoi Rappresentanti in termini non confidenziali da una terza parte alla quale, per quanto di conoscenza del Destinatario, non è fatto divieto dal trasmettere le informazioni a seguito di obbligo contrattuale, legale, fiduciario o di altro tipo; o
(d) sono sviluppate in modo indipendente dal o per conto del Destinatario senza riferimento alle o senza l’uso delle Informazioni Riservate ricevute dal o per conto del Divulgante; o
(e) sono oggetto di richiesta di divulgazione da parte di un tribunale di competente giurisdizione o da parte di un’autorità competente.
3. Fermo restando quanto sopra, il Destinatario può divulgare tali Informazioni Riservate ai propri Affiliati (come definiti di seguito) e altresì ai suoi e ai loro rispettivi direttori, dirigenti, dipendenti e consiglieri (inclusi, senza limitazioni, avvocati, revisori, consulenti e consiglieri finanziari) (di seguito collettivamente i “Rappresentanti”) che necessitano, e solo nella misura di tale necessità, di conoscere tali Informazioni Riservate per l’Uso Consentito ed esclusivamente se detti Rappresentanti sono vincolati da obblighi di riservatezza verso il
Destinatario che siano almeno tanto stringenti quanto quelli qui contenuti. Un “Affiliato” di una Parte è una società ovvero altro soggetto societario che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllato da, o è sotto il controllo comune di tale Parte. “Controllo” indica la potestà di dirigere ovvero determinare la direzione della gestione o delle politiche dell’altro soggetto tramite la proprietà di titoli azionari o tramite altro modo.
4. Se un Destinatario ha l’obbligo per legge o regolamento e/o ad esso viene fatto obbligo da parte di un’autorità governativa, di un tribunale o di altro organo paragiudiziario o regolatorio di fornire le Informazioni Riservate ricevute sulla base del presente Accordo, il Destinatario non deve essere responsabile per tale divulgazione, a condizione che il Destinatario, in modo tempestivo nella misura ragionevolmente possibile e laddove legalmente permesso, dia comunicazione al Divulgante riguardo alla richiesta di divulgazione in modo che il Divulgante cerchi un’appropriata ordinanza cautelare e/o intraprenda qualsiasi altra appropriata azione.
5. Se non diversamente autorizzato per iscritto in modo espresso dal Divulgante, che fa riferimento per nome e data a questo Accordo, il Destinatario deve mantenere le Informazioni Riservate in una condizione di confidenzialità per un periodo di cinque (5) anni dalla data di ricezione di tali Informazioni Riservate. Durante tale periodo di tempo il Destinatario deve:
a) trattare in modo strettamente confidenziale le Informazioni Riservate ricevute;
b) non divulgare tali Informazioni Riservate ad una terza parte (diversa dai Rappresentanti);
c) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto per le finalità dell’Uso Consentito e garantire che i Rappresentanti si impegnino allo stesso modo;
d) non utilizzare le Informazioni Riservate per il proprio beneficio o a beneficio di una terza parte; e
e) essere responsabile e rispondere al Divulgante per qualsiasi violazione di questo Accordo da parte dei propri Rappresentanti.
6. Ciascuna Parte informerà l’altra se essa decide di non voler più perseguire lo Scopo. Entro trenta (30) giorni dalla ricezione di una richiesta scritta dal Divulgante (laddove tale richiesta può essere fatta in qualsiasi momento), il Destinatario deve (a spese del Destinatario) distruggere tutte le Informazioni Riservate tangibili nonché tutti i Documenti del Destinatario concernenti il Divulgante in suo possesso ovvero nel possesso dei suoi Rappresentanti. Fatto salvo quanto stabilito sopra, il Destinatario può conservare nei propri archivi una (1) copia delle Informazioni Riservate e dei Documenti del Destinatario esclusivamente per finalità di archiviazione e, inoltre, non deve essere tenuto a distruggere i file del computer creati durante il back-up automatico di sistema che sono da esso conseguentemente conservati in modo sicuro. Fatta salva la loro distruzione, tutte le Informazioni Riservate, incluse le Informazioni Riservate conservate e non tangibili nonché i Documenti del Destinatario, continueranno ad essere soggette ai termini del presente Accordo.
7. Le Parti accettano che niente qui contemplato deve obbligare una Parte a divulgare informazioni in virtù di questo Accordo. Inoltre, il presente Accordo non implica alcun obbligo in capo ad una Parte di stipulare ulteriori accordi con l’altra Parte.
8. Tutte le Informazioni Riservate (diverse dai Documenti del Destinatario) sono di proprietà del Divulgante. Xxxxxx qui contemplato deve essere interpretato, espressamente o implicitamente, come un trasferimento di titoli o una concessione di licenza o altri diritti in relazione alle Informazioni Riservate (anche se incluse nei Documenti del Destinatario) slavo il diritto di utilizzare le Informazioni Riservate come stabilito sopra.
9. Le Parti dichiarano e garantiscono che esse hanno la facoltà o sono autorizzate a comunicare al Destinatario le Informazioni Riservate da esse divulgate.
10. Il mancato esercizio o il ritardo nell’esercizio da parte del Divulgante dei diritti di cui al presente Accordo non deve valere come una rinuncia o non deve essere interpretato come una rinuncia costante.
11. Il presente Accordo costituisce intesa completa tra le Parti riguardo agli obblighi di ciascuna Parte nei confronti dell’altra Parte concernenti le Informazioni Riservate. Questo Accordo può essere modificato soltanto con atto scritto che faccia riferimento a questo Accordo stipulato dai rappresentanti autorizzati di ciascuna Parte.
12. Qualsiasi controversia relativa a, derivante da o, in qualsiasi caso, connessa con il presente Accordo, la sua interpretazione, la sua esecuzione e la sua conclusione deve essere prima risolta in via amichevole tramite negoziati; se nessuna soluzione è raggiunta amichevolmente, le Parti accettano la giurisdizione esclusiva del tribunale dello Stato del convenuto e il presente Accordo deve quindi essere disciplinato e interpretato ai sensi delle leggi dello Stato del convenuto.
13. Salvo quanto stabilito sopra, alcunché qui contenuto deve impedire al Divulgante di cercare un’esecuzione in forma specifica oppure un provvedimento ingiuntivo presso un tribunale di competente giurisdizione, in aggiunta ad altri rimedi disponibili per legge o in via equitativa, come determinati dal tribunale, con riguardo all’opposizione all’uso o alla divulgazione delle Informazioni Riservate da parte del Destinatario e dei suoi Rappresentanti.
14. il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di bollo devono essere pagate da Indorsia Pharmaceuticals Ltd.
IN FEDE DÌ CHE, ciascuna Parte ha determinato che il presente Accordo sia stipulato dai rappresentanti autorizzati secondo le date sotto indicate e detti rappresentanti qui garantiscono che essi sono stati debitamente autorizzati a firmare questo Accordo a nome della rispettiva Parte.
IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD
Allschwil, data:
Da: Da:
Nome: Nome:
Qualifica: Qualifica:
Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx
Firenze, data:
Da:
Nome: Dr Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx: Direttore Generale
Per presa visione e accettazione Firenze, data:
Da:
Nome: Dr Xxxxx Xxxxxxxx