PROPOSTA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE Art.15 Legge 241/90
PROPOSTA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE Art.15 Legge 241/90
“Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio delle bonifiche laziali: gestione delle fasce frangivento di eucalitto e crezione di filiere
virtuose dei prodotti legnosi”
TRA
ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e L’innovazione dell’Agricoltura del Lazio) con sede in Roma via Lanciani, 38 P. IVA e codice fiscale: 04838391003 nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Agenzia. Indirizzo pec: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
E
Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi della Tuscia (DIBAF-UNITUS), nella persona del Direttore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso DIBAF. Xxx Xxx Xxxxxxx Xx Xxxxxx 00000 Xxxxxxx. Indirizzo pec: xxxxx@xxx.xxxxxx.xx
PREMESSO CHE
− l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 214 e ss.mm.ii. stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono tra loro concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
− un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l’attività di ricerca e sperimentazione purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso;
− la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio delle bonifiche laziali non può prescindere oltre che dalla corretta gestione delle fasce frangivento di eucalitto anche dalla valorizzazione dei materiali legnosi ricavabili e dalle relative filiere virtuose che ne possono derivare;
− la costituzioni di filiere virtuose del legno, relative alle piante di eucalitto soggette a tagli di manutenzione o fine turno, attualmente destinate prevalentemente a biomassa combustibile, passa per l’individuazione delle caratteristiche e potenzialità tecnologiche della specie e dei cloni interessati;
− quanto auspicato nei punti precedenti è ottenibile anche valorizzando la qualità del legno di eucalitto sia come strumento di valutazione della resilienza della specie ai cambiamenti climatici, sia come risorsa multifunzionale con particolare riferimento all’impiego del legno per usi anche innovativi;
− l’interesse di cui ai due punti precedenti può qualificarsi come interesse
comune ai sensi del richiamato art.15 della legge n. 241/90;
− che ARSIAL ha redatto una convenzione con CREA per l’impiego di cloni di eucalitto per la ricostituzione di fasce frangivento, cloni che permetteranno di ottenere uno sviluppo rapidissimo delle piante e, in breve tempo, il ripristino del ruolo di difesa dai venti delle colture agricole;
− che ARSIAL ha interesse a studiare le caratteristiche del legno per identificare possibilità di un impiego futuro del legno per prodotti innovativi e di interesse per il mercato, e di verificare le caratteristiche di resilienza anche sulla base delle proprietà meccaniche e fisiche del legno, nochè di verificarne le sue capacità come sink di carbonio nella lotta ai cambiamenti climatici;
− per suddetti studi sul legno ARSIAL, avendo verificato al proprio interno la carenza di personale e di strutture idonee, intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche presenti presso il DIBAF dell’Università della Tuscia;
− esistono presso il DIBAF – Università degli Studi della Tuscia competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento della collaborazione richiesta da ARSIAL;
− il DIBAF-UNITUS si è dichiarato disponibile alla collaborazione in quanto compatibile, nei modi e nella misura, con le proprie finalità istituzionali;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 PREMESSA
Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 OBIETTIVO
Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra ARSIAL e DIBAF – Università degli Studi della Tuscia per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo.
Art. 3 OGGETTO DELL’ATTIVITÀ
Nell’ambito della più ampia azione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio delle bonifiche laziali, delle colture agroforestali e delle relative filiere, l’oggetto della collaborazione tra ARSIAL e DIBAF-UNITUS è:
1. la caratterizzazione del legno di Eucalyptus spp. del materiale attualmente presente e utilizzato per le fasce frangivento delle colture laziali;
2. iniziare uno studio sul materiale clonale selezionato dal
CREA Centro di ricerca Foreste Legno, ed oggetto della convenzione tra ARSIAL e CREA, destinato alla ricostituzione di fasce frangivento. Obiettivo in questo caso è individuare caratteri xilematici che possono essere considerati indicatori precoci di qualità del materiale legno in individui maturi e indicatori di resilienza;
3. individuare sulla base dei risultati ottenuti le potenzialità di impiego del materiale proveniente dalle utilizzazioni delle suddette fasce frangivento;
Art. 4 RESPONSABILI DELL’ATTIVITÀ
Il responsabile scientifico dell’attività, per ARSIAL sarà il Dott. Forestale Xxxx Xxxxxxxx, mentre per il DIBAF-UNITUS, sarà la prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
Art. 5 ATTIVITÀ E IMPEGNI RECIPROCI
Il DIBAF si impegna a:
1. eseguire le prove di caratterizzazione chimica, fisica e meccanica del materiale di Eucalyptus spp. attualmente costituente le fasce in oggetto gia’ esistenti e dei cloni di eucalitto selezionati dal CREA per ARSIAL;
2. confrontare i caratteri ottenuti con i parametri di qualità del legno attualmente considerati dalla comunità scientifica come indicatori di resilienza ai cambiamenti climatici;
3. redigere un report intermedio, dopo 9 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo, tecnico scientifico sullo stato di avanzamento dell’attività in corso;
4. redigere entro il termine dell'Accordo un report finale sui risultati ottenuti, in cui siano evidenziate le caratterisriche chimiche, fisiche e meccaniche del materiale analizzato e il suo possibile impiego nella filiera legno;
5. predisporre un elenco delle ditte/enti interessati ai possibili impieghi del materiale legnoso e dei suoi derivati all'interno del territorio regionale e delle regioni limitrofe;
6. collaborare con ARSIAL alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche in merito ai risultati ottenuti;
7. collaborare con ARSIAL all’organizzazione di seminari e convegni locali, nazionali e internazionali in merito ai risultati ottenuti;
8. collaborare con ARSIAL alla realizzazione di pubblicazioni di materiale divulgativo in merito ai risultati ottenuti;
ARSIAL si impegna a:
1. Fornire il materiale idoneo per l’esecuzione delle prove di
caratterizzazione morfologica, chimica e fisica del legno;
2. collaborare con DIBAF-UNITUS alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche in merito ai risultati ottenuti;
3. collaborare con DIBAF-UNITUS all’organizzazione di seminari e convegni locali, nazionali e internazionali in merito ai risultati ottenuti;
4. collaborare con DIBAF-UNITUS alla realizzazione di pubblicazioni di materiale divulgativo in merito ai risultati ottenuti;
Art. 6 DURATA e PROGRAMMAZIONE
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di 18 mesi e potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 2 mesi prima della data di scadenza. La programmazione delle attività andrà comunque definita almeno ogni 3 mesi dai responsabili scientifici designati come da art. 4. A tal proposito sarà tenuto da ARSIAL un registro delle attività svolte da entrambi gli enti.
Art. 7 ONERI FINANZIARI O RIMBORSI SPESE
In relazione alla esecuzione delle attività previste nell’accordo di collaborazione, è riconosciuta da ARSIAL al DIBAF Università degli Studi della Tuscia, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad € 22.000,00 ripartite secondo le voci di spesa riportate di seguito:
1. Personale € 18.000,00
2. Missioni € 1.000,00
3. Materiale di consumo – servizi di ateneo € 1.000,00
4. Servizi di taglio di precisione € 2.000,00
Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
I costi devono essere computati in termini di: disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell’ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente accordo.
Il DIBAF-UNITUS, in relazione alla esecuzione delle attività previste nell’accordo di collaborazione, prevede l’impegno di un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, e personale reclutato per le attività in oggetto.
Art. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
ARSIAL si impegna a corrispondere a DIBAF il contributo di cui
all’art. 7 secondo le seguenti modalità:
− € 8.000,00 a inizio collaborazione;
− € 8.000,00 alla fine dei primi 9 mesi previsti per la
collaborazione e a seguito della presentazione della relazione intermedia tecnico scientifica sullo stato di avanzamento dell’attività in corso e di un report tecnico per la rendicontazione finanziaria sulla base di modalità e formati concordati con il referente amministrativo di ARSIAL.
− € 6.000,00 residui alla fine alla fine del periodo previsto dalla convenzione a seguito della presentazione della relazione tecnico scientifica finale e della rendicontazione finale sulla base di modalità e formati concordati con il referente amministrativo di ARSIAL.
Tali quote di contributo saranno erogate con tempestività da ARSIAL a seguito di presentazione, da parte del DIBAF della richiesta di erogazione, firmata dal suo Direttore. A fronte del contributo il DIBAF rilascerà ricevute non fiscali delle somme liquidate, non entrando tali attività nel campo di applicazione dell’IVA, in quanto trattasi di attività istituzionale per la realizzazione del progetto di interesse comune.
Art. 9 CONTROVERSIE
Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obbiettivi. La cognizione delle controversie in materia di accordi tra le pubbliche amministrazioni è attribuita ai sensi dell’art. 133, comma 1, num. 2 del C.P.A., alla giurisdizione esclusiva del G.A., previo tentativo di componimento bonario. Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale dell’Ente sottoscrittore coinvolto nelle attività e il DIBAF.
Art. 10 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.
Art. 11 TUTELA DEL BACKGROUND
Le parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l’esecuzione della presenze convenzione sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
Le Parti si obbligano per l’intera durata della presente convenzione, a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant’altro comunicato da una Parte all’altra in forza dell’esecuzione della presente convenzione in
dipendenza di questa, rendendosi responsabili nel rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni.
Le parti si danno reciprocamente atto che l’obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo le informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall’altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.
Art. 12 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 13 RESPONSABILITÀ
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.
Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Art. 14 DIRITTO DI RECESSO
Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e ARSIAL si impegna a corrispondere al DIBAF l’importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell’anticipata risoluzione del rapporto.
Art. 15 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
Il presente accordo è soggetto a registrazione in quanto le disposizioni in esso contemplate non sono relative ad operazioni
soggette all’imposta sul valore aggiunto. Eventuali oneri (pagamento imposta del registro, marche) sono a carico del DIBAF.
Art. 16 NORME FINALI
Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra ARSIAL e DIBAF – Università degli Studi della Tuscia, si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili. Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.
Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.
Il Direttore Generale ARSIAL Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Il Direttore del DIBAF – Università degli Studi della Tuscia Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx