Contract
Accordo Quadro per l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal Ministero della Cultura, dal Ministero della Difesa e dalla Corte dei Conti su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio (escluso comune di Roma) commissionati mediante singoli contratti”.
Procedura aperta
CIG: Lotto 1 - 92177274F4; Lotto 2 - 9217761104; Lotto 3 – 9217787677
FAQ
1 – QUESITO
Si chiede conferma del fatto che l'impresa (avente SOA OG1 e OG11 nelle categorie richieste) che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo.
Si chiede inoltre conferma del fatto che non sia ammesso l'avvalimento per la categoria SOA OG2.
RISPOSTA
Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno.
Da ciò consegue, tra l’altro, l’impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui all’art. 48 , comma 1, D.Lgs. 50/2016 o misti”.
Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
2 – QUESITO
La scrivente essendo in possesso di categoria OG1 VI e OG11 III, con la presente chiede a codesto spettabile stazione appaltante se possibile partecipare, come indicato al punto "XVII. SUBAPPALTO: il subappalto nei singoli interventi sarà consentito nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108", subappaltare per interno la categoria OG2 e parte o totalità della OG11.
RISPOSTA
Con riguardo alla possibilità di subappaltare per intero la categoria OG2 e parte o totalità della categoria OG11, si rileva che stante “l’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili” (cfr. par. XIII.1. del Disciplinare di gara), non risulta ammissibile il ricorso al c.d. “subappalto qualificante” o “necessario” al fine di integrare il possesso dei requisiti mancanti, potendo tale istituto trovare applicazione soltanto con riferimento alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria. Si consideri altresì che, sempre a fronte dell’impossibilità di distinguere a monte tra categorie prevalenti e scorporabili, per ciascuna categoria il subappalto sarà in ogni caso consentito nei limiti di cui all’art. 105 co 1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.
Conseguentemente, ai fini della partecipazione sarà necessaria l’autonoma qualificazione in ciascuna delle predette categorie OG2 e OG11, sussistendo per le stesse il divieto di avvalimento come previsto al par. XVI del disciplinare.
3 – QUESITO
Siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 1) ai fini dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, è possibile scansionare una dichiarazione di assolvimento imposta con i dati identificativi della Procedura e con marca debitamente annullata?
2) nell'offerta economica non occorre indicare il costo della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza interni? In attesa di riscontro, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
RISPOSTA
1) Il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate al par. XII.1 del disciplinare di gara. In alternativa, sarà consentito al concorrente, in conformità a quanto previsto dal Bando Tipo ANAC n. 1/2021, di acquistare la marca da bollo da euro
16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica, allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. In questa ipotesi, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
2) Si conferma che nell’offerta economica non è richiesta l’indicazione del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza interni.
4 – QUESITO
Relativamente ai requisiti di partecipazione lavori SOA OG1-OG2-OG11 si chiede in particolar modo per la categoria OG11 se sia possibile partecipare con le categorie OS3- OS28-OS30 , tale richiesta viene motivata dal fatto che la scrivente società ha lavorato e sta lavorando tutt'ora per Demanio Liguria- Lombardia - Toscana - Xxxxxx Xxxxxxx - Piemonte fin dalla pubblicazione del primo accordo quadro 2014-2016 , in tutti questi anni e dopo aver eseguito molteplici interventi, raramente sono stati affidati lavori con la categoria esclusiva OG11 , infatti vi sono state molte situazioni dove abbiamo eseguito lavori a volte per solo OS3 - per solo OS28 - per solo OS30 , e quando abbiamo richiesto il rilascio del certificato di esecuzione lavori valido ai fini di rinnovo soa, tutti i RUP interessati, hanno sempre emesso tali certificati solo ed esclusivamente per tali categorie non menzionando mai la categoria OG11 , quindi si chiede come sia possibile richiedere come requisito di partecipazione una categoria di tipo generale e non quelle di tipo specialistico che risultano ovviamente più appropriate ad eseguire i lavori oggetto di accordo quadro e di cui i vari provveditorati per esempio non te tengono mai conti.
RISPOSTA
In relazione al quesito posto si ritiene di dover preliminarmente richiamare quanto previsto dal disciplinare al punto XIII.1 in cui si precisa che “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno”.
Tale propedeutica considerazione attinente all’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e quindi le lavorazioni speciali che potrebbero essere individuate nell’ambito dei singoli contratti attuativi (OS3, OS28,OS30) - nella misura in cui nello specifico progetto non dovessero ricorrere le condizioni per prescrivere la OG11 (cfr. art 3, comma 1, lett. C del DM 248/2016) - ha condotto alla specifica richiesta della categoria OG11, in luogo delle singole categorie OS3, OS28 e OS30; a tal fine, viene richiesta la qualificazione nella OG11 che abilita infatti l’impresa ad eseguire lavori in ciascuna categoria specialistica per classifica corrispondente a quella posseduta nella categoria generale OG11, in ragione del noto principio di assorbenza di cui all’art. 3 comma 2 del D.M. 248/2016.
Invero, il possesso della categoria OG11 comprova la capacità dell’operatore ad eseguire in modo coordinato e interconnesso le lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 (non a caso l’attestazione SOA in detta categoria generale viene rilasciata solo se in possesso dei requisiti speciali, nelle singole specialistiche, nelle percentuali indicate nell’art. 3, comma 1, lett. b, DM 248/2016) e, quindi, a maggior ragione le predette lavorazioni in modo separato e distinto e non coordinato; viceversa, l’impresa qualificata nelle singole OS3, OS28 e OS30 non dimostra solo perché in possesso delle tre qualificazioni, di saper eseguire tali lavorazioni anche in modo coordinato e interconnesso funzionalmente.
Ciò posto, ai fini della partecipazione è quindi necessario che l’operatore economico sia in possesso di tutte le categorie richieste, OG1- OG2 e OG11 ovvero per il lotto No Soa che sia in possesso dei requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. n. 207/2010 e all’art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154 in relazioni alle lavorazioni riconducibili alle specifiche predette categorie.
5 – QUESITO
Nel disciplinare di gara, art. XXII.3.2. Documentazione a corredo, si cita al punto 2 "attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo secondo le indicazioni di cui all'allegato modello F24". Non si trova, nella documentazione di gara, alcun allegato F24.
RISPOSTA
L’indicazione “allegato modello F24” è da intendersi un refuso. Il modello F24 dovrà contenere i dati indicati nel disciplinare di gara al punto XXII.1 Domanda di partecipazione pagina 20 ovvero: “codice tributo per il pagamento 1552”.
6 - QUESITO
Si chiede di chiarire se la scrivente azienda, in possesso di attestazione SOA categorie OG1 IV e OG11 IV, possa partecipare alla presente procedura presentando offerta per il lotto ”Lavori SOA dalla III alla IV classifica” ricorrendo all'istituto del subappalto qualificante ed identificando in sede di presentazione dell'offerta un subappalatore in possesso della attestazione SOA OG2 classifica IV.
RISPOSTA
Si precisa che un’impresa che non possiede l’attestazione SOA nella categoria OG2 non può partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 Del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la
necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Da ciò consegue, tra l’altro, l’impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui all’art. 48, comma 1, D. Lgs. 50/2016 o misti”. Inoltre, stante “l’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili” (cfr. par. XIII.1. del Disciplinare di gara), non risulta ammissibile il ricorso al c.d. “subappalto qualificante” o “necessario” al fine di integrare il possesso dei requisiti mancanti, potendo tale istituto trovare applicazione soltanto con riferimento alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.
Si fa presente inoltre che, relativamente alla categoria OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D. Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del Disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D. Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
7 - QUESITO
In caso di partecipazione quale costituendo RTI, si chiede se la “domanda di partecipazione” dovrà essere UNICA per tutto il raggruppamento, firmata da tutti i componenti dell’ATI. Oppure se la capogruppo e ogni mandante dovrà presentare la sua “domanda di partecipazione”.
RISPOSTA
Si riscontra il quesito pervenuto precisando che in caso di raggruppamento costituendo, la domanda di partecipazione potrà essere unica ma sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento e secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara. In caso di raggruppamento costituito, la domanda sarà unica ed a firma della capogruppo.
8 - QUESITO
Con la presente la sottoscritta impresa, richiede se verrà reso noto l'elenco degli immobili oggetto di intervento e le tipologie di lavorazioni da svolgersi su ognuno di essi.
RISPOSTA
Stante l’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti, non risulta possibile mettere a disposizione dei concorrenti un elenco degli immobili oggetto di intervento.
In ogni caso, quanto alle tipologie di lavorazioni da svolgersi, come specificato al par. V del Disciplinare di gara, “gli interventi commissionabili nell’ambito della presente procedura attengono ad opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ascrivibili alle categorie OG1, OG2, OG11 e prevalentemente riferite ad immobili destinati ad uffici”. Inoltre, relativamente ai Lotti 2 e 3 (ad eccezione dei lotti NO SOA), il “progetto tipo” messo a disposizione dei concorrenti individua le lavorazioni maggiormente ricorrenti, rientranti nel perimetro degli Accordi Quadro (OG1, OG2 e OG11). Il Progetto tipo, infatti, pur costituendo un documento tecnico di indirizzo che non può considerarsi esaustivo delle caratteristiche tecniche dei
singoli lavori che saranno affidati (non potendo, disporre preventivamente di elaborati progettuali specifici per gli interventi) consentirà agli operatori economici di elaborare l’offerta sulla scorta di una previa conoscenza della natura tipologica degli interventi oggetto di futura esecuzione.
9 - QUESITO
Con riferimento al chiarimento con il quale è stato precisato che: “Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara nè come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) nè come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. (omissis)”;
Considerato che lo scrivente è un Consorzio di imprese artigiane di cui all’art. 45 co. 2 lett.
b) del codice in possesso di adeguata Attestazione SOA per le categorie e classifiche previste dal bando di gara;
Precisato che lo scrivente indicherà tra le consorziate esecutrici una o più imprese in possesso della attestazione SOA per la categoria OG2, ai sensi del par. XV del disciplinare, il quale prevede: “Per quanto riguarda i requisiti relativi alla categoria OG2, le consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 146, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l’esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’art. 146 che richiede “il possesso di requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”
Si chiede pertanto di confermare che, in caso di partecipazione di un Consorzio di imprese artigiane di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) del codice, il possesso dei requisiti relativi alle attestazioni SOA debba essere soddisfatto interamente dal Consorzio, in conformità all’art. 47 del Codice.
Si chiede inoltre di confermare che:
Sia possibile indicare anche imprese associate che non sono in possesso della cat. SOA OG2 e che eseguiranno le opere non rientranti in tale categoria;
Con riferimento alla sola categoria SOA OG2, il Consorzio sarà tenuto ad indicare una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di Attestazione Soa per tale categoria, indicando, ai sensi del par. XV del disciplinare, in caso di più consorziate designate per la OG2, “la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica”.
RISPOSTA
Con riferimento al primo quesito si conferma quanto disposto dal paragrafo XV del Disciplinare che per chiarezza espositiva viene di seguito riportato: “Per quanto riguarda i requisiti relativi alla categoria OG2, le consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 146, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l’esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto
previsto dallo stesso comma 1 dell’art. 146 che richiede “il possesso di requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”.
A tal proposito, difatti, la giurisprudenza ha a più riprese rilevato che la specifica previsione di cui all’art. 146 trova la sua ratio e la sua ammissibilità nella materia dei contratti nel settore di beni culturali, in quanto afferente a beni che certamente necessitano di un intervento da parte di personale specializzato, pena la compromissione del valore del predetto bene, che potrebbe essere danneggiato irrimediabilmente dall’operato di soggetti non in possesso di specifiche qualifiche.
Pertanto, laddove codesto Consorzio di imprese artigiane di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) del Codice invoca l’applicazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 50 del 2016, in ragione dell’autonoma qualificazione dallo stesso posseduta nella categoria OG2, non tiene in debita considerazione la specialità della disciplina riguardante i lavori nella materia dei beni culturali, in cui, per le ragioni esposte, si richiede che la qualificazione richiesta debba essere comunque posseduta dalle imprese consorziate designate per l’esecuzione dei lavori in OG2.
Ne consegue che, nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla categoria OG2 (attestazione SOA) dovrà essere soddisfatto da tutte dalle consorziate designate dal Consorzio come imprese esecutrici per i lavori nella categoria OG2, a prescindere dall’autonoma qualificazione del Consorzio.
Premesso quanto sopra con riferimento alla categoria OG2, gli altri requisiti di qualificazione relativamente alle SOA OG1 e OG11, dovranno essere soddisfatti come indicato dall’art. 47 del D.Lgs. 50/2016.
Con riferimento quindi alla richiesta relativa al fatto se sia possibile indicare anche imprese associate che non sono in possesso della cat. SOA OG2 e che eseguiranno le opere non rientranti in tale categoria, conformemente a quanto indicato all’art. 47 del codice, visto il principio uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza c.d. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti di qualificazione per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, si conferma la possibilità di indicare imprese consorziate non in possesso della cat. SOA OG2 qualora non debbano eseguire opere rientranti in tale categoria.
Quanto alla richiesta di chiarimento: ”con riferimento alla sola categoria SOA OG2, il Consorzio sarà tenuto ad indicare una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di Attestazione Soa per tale categoria, indicando, ai sensi del par. XV del disciplinare, in caso di più consorziate designate per la OG2, “la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica”, si conferma che, qualora il consorzio designi una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di Attestazione Soa per la categoria indicata, dovrà indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica posseduta dalla singola consorziata.
10 - QUESITO
Per la partecipazione al lotto (Lavori SOA I e II classifica) si chiede conferma circa la possibilità di partecipare in caso di possesso di CAT OG1 cl. III° - OG2 cl. III°-Bis - CAT OG11 cl. I° e per quest'ultima categoria dichiarando l’eventuale subappalto o eventualmente qualificandosi con l'incremento pari a 1/5 della categoria in virtù del possesso di Cert. UNI EN ISO 9001:2015”.
RISPOSTA
Come previsto al par. XIII.1. del Disciplinare di gara, ai fini della partecipazione al
lotto“lavori SOA I e II classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a euro
150.000 e non superiore a 516.000 euro), è richiesto il possesso di attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche: OG1 classifica II, OG2 classifica II, OG11 classifica II.
Inoltre, stante “l’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili” (cfr. par. XIII.1. del Disciplinare di gara), non risulta ammissibile il ricorso al c.d. “subappalto qualificante” o “necessario” al fine di integrare il possesso dei requisiti mancanti, potendo tale istituto trovare applicazione soltanto con riferimento alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.
Infine, il possesso di SOA in OG11 di classifica I, anche a voler considerare quanto previsto dall’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, secondo cui “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”, non risulta sufficiente ad integrare il requisito di qualificazione richiesto ai fini della partecipazione al Lotto in questione (OG 11 classifica II).
Ne deriva che codesto operatore, per quanto rappresentato nel quesito, essendo in possesso per la categoria OG11 dell’attestazione SOA di classifica I, risulta carente dei requisiti di qualificazione per partecipare come concorrente singolo al Lotto in questione, non essendo possibile ricorrere all’avvalimento per la categoria in questione, come espressamente previsto al par. XVI del disciplinare.
11 - QUESITO
“Spett.le Ente, all’esito della pubblicazione del bando di gara codice di inserzione 220017493, nel quale non è prevista la possibilità di ricorrere ad un RTI verticale, essendo ammesso soltanto quello orizzontale, lo scrivente Consorzio osserva quanto segue.
Dall’analisi della disciplina del Codice appalti, e segnatamente degli istituti partecipativi, emerge, con adamantina certezza, la volontà del Legislatore, sulla scia del diritto comunitario, di optare per la massima apertura del sistema al libero mercato dei lavori e dei servi.
La massima valorizzazione del principio di partecipazione viene ancor più in rilievo a fronte di quella giurisprudenza (in particolare Ad. Pl. n. 1/2003) che ha ritenuto ammissibile l’impugnazione del bando, contenente clausole immediatamente escludenti, discriminatorie o connotate da un deficit di pubblicità, anche da parte di soggetti che, per l’inserimento di quest’ultime, non abbiano neanche potuto proporre domande di partecipazione
L’esigenza di esaltare una più ampia apertura verso l’accesso alle procedure di gara è resa, inoltre, evidente dalla presenza, nel Codice, di istituti che consentono all’impresa, non dotata di tutti i requisiti di partecipazione, di raggrupparsi in forma stabile (consorzi) o occasionale (R.T.I.) per la presentazione di un’unica offerta o di avvalersi dei requisiti di idoneità tecnico- economica detenuti da altra impresa (avvalimento).
Xxxxxx, non vi è chi non veda come la presunta impossibilità di quantificare preliminarmente i lavori per ogni contratto attuativo non possa essere invocata quale legittima causa per escludere dal bando le RTI verticali, considerato, altresì, che la stessa all’esito della costituzione ha tutti i requisiti per poter legittimamente partecipare al Bando.
Lo scrivente Xxxxxxxxx ha ben presente l’orientamento del C.d.S. (per tutte sentenza n. 5772 del 2017) il quale ha precisato, in particolare, che la distinzione tra raggruppamenti
verticali e orizzontali non è puramente nominalistica, ma discende dalle concrete e specifiche attribuzioni delle imprese associate, secondo il principio enunciato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 13 giugno 2012, n. 22, a mente del quale “La distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali […] poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale, l’a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, mentre l’a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell’a.t.i. di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili”.
Tuttavia si ritiene che nella vicenda in esame non ricorra l’impossibilità per l’Ente di individuare prestazioni principali e prestazioni secondarie, motivo per il quale si chiede, xxxxxx re perpensa, di verificare l’ammissibilità alla gara anche delle R.T.I. verticali, circostanza, che, di certo, sarebbe senz’latro più confacente al sopra richiamato principio del favor partecipationis.
Alla luce di quanto suesposto, si chiede conferma che la partecipazione in RTI verticale sia ammessa”.
RISPOSTA
Con riferimento a quanto richiesto si ribadisce che, in conformità a quanto previsto al par. XI del Disciplinare recante “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”, “sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti”,”. Il divieto di partecipazione in RTI o concorsi ordinari di concorrenti di tipo verticale o misto, come precisato al par. XIII.1 del Disciplinare, è di fatti connesso alla “impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010”, che “determina la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno”. Al riguardo, è evidente che ammettere la partecipazione alla procedura di gara di RTI verticali e/o misti significherebbe consentire l’affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell’ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione.
Quanto sopra ha trovato conferma anche da parte della stessa ANAC in precedenti pareri resi in ordine alla procedura in oggetto (cfr. Parere n. 186 del 20/11/2013 e Parere n. 194 del 20/11/2013).
L’attuale documentazione di gara è stata inoltre esaminata dall’Autorità nell’ambito di apposito Protocollo di Vigilanza collaborativa.
12 - QUESITO
“La presente per richiedere se l'impresa ha la possibilità di partecipare ad un lotto come impresa singola e ad un secondo lotto come impresa esecutrice indicata da consorzio stabile”.
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto, stante quanto previsto dal Disciplinare di gara, secondo cui “ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per un solo lotto. Qualora venissero presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l’offerta presentata per il lotto di maggior importo” (par. V); “I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del predetto decreto, laddove non partecipino in proprio, sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre (…); a questi ultimi è fatto divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, di partecipare, in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati e troverà applicazione l’art. 353 del codice penale” (par. XI); “Al fine di garantire la finalità pro-concorrenziale del vincolo di partecipazione ad un unico lotto di cui al precedente par. V, i suddetti divieti trovano applicazione anche con riferimento agli altri lotti. Pertanto, qualora un operatore presenti offerta in forma diversa (singola/associata) in più lotti verrà escluso dall’intera procedura” (par. XI), è vietato all’impresa che partecipi in un lotto come concorrente singolo di partecipare ad altro lotto come consorziata esecutrice.
13 – QUESITO
“con riferimento al lotto (Lavori SOA I e II classifica) si richiede se sia ammessa la partecipazione con il possesso di CAT OG1 cl. II - CAT OG2 cl. II- CAT OG11 cl. I beneficiando dell'incremento di 1/5 della classifica in virtù del possesso di Cert. ISO 9001:2015 subappaltando inoltre parte delle lavorazioni in OG11”.
RISPOSTA
Come previsto al par. XIII.1. del Disciplinare di gara, ai fini della partecipazione al lotto “lavori SOA I e II classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a euro 150.000 e non superiore a 516.000 euro), è richiesto il possesso di attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche: OG1 classifica II, OG2 classifica II, OG11 classifica II.
Inoltre, stante “l’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili” (cfr. par. XIII.1. del Disciplinare di gara), non risulta ammissibile il ricorso al c.d. “subappalto qualificante” o “necessario” al fine di integrare il possesso dei requisiti mancanti, potendo tale istituto trovare applicazione soltanto con riferimento alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.
Infine, il possesso di SOA in OG11 di classifica I, anche a voler considerare quanto previsto dall’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, secondo cui “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”, non risulta sufficiente ad integrare il requisito di qualificazione richiesto ai fini della partecipazione al Lotto in questione (OG 11 classifica II).
Ne deriva che codesto operatore, per quanto rappresentato nel quesito, essendo in possesso per la categoria OG11 dell’attestazione SOA di classifica I, risulta carente dei requisiti di qualificazione per partecipare come concorrente singolo al Lotto in questione, non essendo possibile ricorrere all’avvalimento per la categoria in questione, come espressamente previsto al par. XVI del disciplinare.
14 - QUESITO
“In merito ai requisiti richiesti per la partecipazione al Lotto NO SOA, siamo a richiedere se ai fini della partecipazione sono considerati qualificanti qualsiasi intervento rientrante nelle categorie descritte avente qualunque importo oppure se necessari interventi aventi un importo minimo per singolo contratto pari a 150.000,00 €”.
RISPOSTA
Premesso che, come previsto dal par. XIII.1 del Disciplinare di gara, a fini della partecipazione al Lotto “lavori no SOA” sono richiesti i “requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (norma vigente in virtù di quanto previsto all’art. 83 co. 2 ultimo periodo D.Lgs. 50/2016 e all’art. 216 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 fino all’adozione del regolamento di cui all’art. 216, co. 27-octies del D.Lgs. 50/2016) e all’art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154”, e che, come meglio specificato al par. XXII.2, pag. 24 del medesimo Disciplinare, il concorrente deve “aver eseguito direttamente, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11, di importo non inferiore a
150.000 euro”, si chiarisce che possono essere presi in considerazione ai fini della qualificazione per Lotto “lavori no SOA” i lavori analoghi di qualsiasi importo rientranti nelle suddette categorie, purché la somma dei relativi importi sia pari ad almeno ad € 150.000 per ciascuna delle categorie stesse.
15 - QUESITO
Con la presente si domanda se la scrivente, in possesso delle categorie SOA OG1 VI, OG2 III-BIS, OG11 III-BIS, OS28 I, OS30 II, soddisfi i requisiti di partecipazione per il Lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV”.
RISPOSTA
Come previsto dal disciplinare di gara paragrafo XIII.1: “per il lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV” (interventi manutentivi di importo superiore ad € 516.000 e non superiori a 2.582.000 euro) è richiesta la qualificazione nelle categorie OG1 classifica IV, OG2 classifica IV e OG11, classifica IV.
Giova precisare che il richiamo alla classifica III è volto esclusivamente ad individuare gli interventi commissionabili nell’ambito del lotto in questione, il quale infatti comprende interventi di importo compreso tra € 516.001,00 ed € 2.582.000,00. Ne deriva che la classifica III-bis (lavori appaltabili fino ad € 1.500.000) posseduta nelle categorie OG2 e OG11 non basterebbe a garantire l’operatività della ditta, qualora le venisse affidato, in seno al lotto in questione, un intervento di importo superiore alla classifica posseduta. Né tale carenza può essere colmata mediante ricorso all’avvalimento stante il divieto previsto per entrambe le categorie in questione al par. XVI del disciplinare.
Conseguentemente codesto operatore non potrà partecipare, come impresa singola, al lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV”.
16 – QUESITO
L'impresa possiede SOA con OG 1 IV - OG 2 I - OG 11 II con queste categorie e classi intende partecipare come impresa singola alla presente gara per il LOTTO ““lavori SOA I e II classifica” ma vorrebbe farlo anche nella gara della DR XXXXX stesso lotto. È possibile?
RISPOSTA
Come previsto al par. XIII.1. del Disciplinare di gara, ai fini della partecipazione al lotto “lavori SOA I e II classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a euro 150.000 e non superiore a 516.000 euro), è richiesto il possesso di attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche: OG1 classifica II, OG2 classifica II, OG11 classifica II.
Ne deriva che codesto operatore, per quanto rappresentato nel quesito, essendo in possesso per la categoria OG2 dell’attestazione SOA di classifica I, risulta carente dei requisiti di qualificazione per partecipare come concorrente singolo al Lotto in questione.
Premesso quanto sopra, si specifica che il vincolo di partecipazione di cui al par. V, secondo cui “Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per un solo lotto. Qualora venissero presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l’offerta presentata per il lotto di maggior importo” opera soltanto nell’ambito della stessa procedura di gara. Pertanto, deve ritenersi ammessa la contemporanea partecipazione del medesimo concorrente sia alla procedura di gara in oggetto, sia a quella bandita dalla altra Direzione Regionale.
17 - QUESITO
Si richiede con la presente quale sia la percentuale massima applicabile per l'importo delle lavorazioni eventualmente da subappaltare
RISPOSTA
Come previsto al par. XVII del Disciplinare di gara, il subappalto nei singoli interventi è consentito nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall’art.
49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 (Decreto Semplificazioni – bis). In particolare, relativamente alla categoria prevalente, individuata nell’ambito di ciascun contratto attuativo, il medesimo par. XVII del Disciplinare di gara preclude l’affidamento in misura maggioritaria a terzi della relativa esecuzione.
Pertanto, nell’ambito dei singoli interventi, relativamente alle categorie scorporabili, conformemente alle modifiche operate dal D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, non è previsto un limite percentuale massimo applicabile all’importo delle lavorazioni subappaltabili.
18 – QUESITO
In riferimento al LOTTO LAVORI NO SOA, nella compilazione del DGUE si chiedono i seguenti chiarimenti:
- la dichiarazione di aver eseguito direttamente i lavori relativi le cat. OG1 OG11 e OG2, va formulata in modo generico come scritto nel disciplinare nel paragrafo relativo la compilazione della parte IV del DGUE, oppure vanno specificati i lavori in modo analitico con gli importi.
- è possibile comprovare due delle tre categorie richieste con l'attestazione SOA, anche se si tratta di lavori sotto soglia.
RISPOSTA
Relativamente al LOTTO LAVORI NO SOA, come precisato al par. XXII.2 del Disciplinare, la dichiarazione di aver eseguito direttamente, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11, di importo non inferiore a 150.000 euro, dovrà essere resa compilando la Parte IV lettera C punto 1a del DGUE e fornendo gli elementi ivi richiesti.
Si conferma, altresì, che è possibile comprovare i requisiti di qualificazione per una o più delle categorie richieste con l'attestazione SOA, come previsto dall’art. 90, comma 1, del
D.P.R. 207/2020, secondo cui “nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti” e come confermato dal par. XXII.2, parte IV del Disciplinare di gara.
19 - QUESITO
Al fine della presentazione dell'offerta relativa alla gara in oggetto si chiede relativamente ai lavori NO SOA se al fine della dimostrazione dei requisiti e possibile allegare la SOA a dimostrazione di tali requisiti.
RISPOSTA
Si conferma che, relativamente ai lavori NO SOA, è possibile dimostrare i requisiti di qualificazione per una o più delle categorie richieste mediante il possesso di attestazione SOA, come previsto dall’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2020, secondo cui “nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti” e come confermato dal par. XXII, parte IV del Disciplinare di gara.
20 – QUESITO
Buongiorno,
con riferimento alla procedura in oggetto, “al paragrafo IX del Disciplinare di gara è indicato:
XI. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale2. Non sono
ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti.
Si chiede un chiarimento in merito alla possibilità di presentare un RTI di tipo orizzontale ma con percentuali diverse tra le varie categorie SOA tra Mandataria e Mandante, salvo il rispetto dei limiti minimi di legge”.
RISPOSTA
Come indicato al paragrafo XIV del Disciplinare di gara, nell’ambito del RTI il componente indicato quale mandatario è necessario sia qualificato in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio dovrà essere qualificato per la totalità dei lavori (100%). Ciò posto, in ossequio alle percentuali minime sopra indicate, il Raggruppamento potrà indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente. Per ciascuna categoria potranno essere previste quote di esecuzione diverse, purché le percentuali sopra richiamate ivi compresa la qualificazione in misura maggioritaria da parte della mandataria, vengano rispettate con riferimento a ciascuna categoria di interventi potenzialmente affidabili in virtù dell’AQ, dal momento che nei singoli contratti attuativi le categorie potrebbero coesistere o meno e che il ruolo della mandataria e della mandante nell’ambito del raggruppamento deve essere, in ogni caso, garantito nei singoli interventi.
21 – QUESITO
Xxxxxxxxxx, con la presente richiediamo specifiche di gara in merito alla revisione dei prezzi, nel disciplinare non vi sono info a riguardo.Grazie
RISPOSTA
In merito alla revisione prezzi, nel capitolato di gara nonché negli ulteriori allegati, si prevede espressamente che, ai fini dei contratti attuativi, trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi di cui all’art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 29 co. 1 lett.
b) del D.L. 4/2022 convertito con modificazioni con L. n. 25/2022.
22 – QUESITO
Buongiorno, la nostra impresa dispone delle seguenti certificazioni SOA: OG1 class. III
OS3 class. III OS28 class. II OS30 class. I
Ci chiedevamo se con queste categorie potevamo partecipare al Lotto 1 ed al Lotto 2 Grazie,Cordialità
RISPOSTA
Ai fini della partecipazione al lotto “lavori SOA I e II classifica”, il disciplinare di gara prescrive, quali requisiti di qualificazione, il possesso delle cat. OG 1 classifica II, OG2 classifica II, OG11 classifica II.
Considerato che codesto operatore non risulta in possesso nè della categoria OG11 nè di quella OG2 per le quali sussiste il divieto di avvalimento, come precisato al par. XVI del disciplinare, non può partecipare come concorrente singolo al lotto lavori SOA I e II
classifica.
Per quanto concerne invece "lavori no SOA", codesto operatore potrà partecipare soltanto laddove risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 in relazione alle suddette categorie.
23 – QUESITO
“Relativamente alla procedura in oggetto, si chiede di chiarire i seguenti quesiti:
1. Nel criterio A.2 si richiedono “macchinari e attrezzature nella propria disponibilità”. Per “propria disponibilità” si intende il possesso dei suddetti macchinari/attrezzature o è contemplata anche la possibilità di contratti di nolo?;
2. Nel criterio A.3.1 si richiede personale con formazione tecnica superiore agli obblighi di legge. A tal proposito si chiede di chiarire: A) se si tratti di formazione superiore a quella prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008; B) se a titolo esemplificativo possano essere considerati attestati di addetto antincendio, addetto primo soccorso, operatore macchine, attestato Pimus, preposto, attestato art. 97 del D.Lgs. 81/2008, Responsabile sanzioni ambientali, addetto ai lavori in ambienti confinati; C) se l’elenco debba contemplare sia gli impiegati/tecnici che gli operai in organico.
3. Nel criterio C.1 è richiesta la gestione digitale dell’intervento e il cv delle figure tecniche utilizzate per tale gestione. È possibile considerare una collaborazione con figure tecniche esterne all’impresa?
4. in riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica LOTTI SOA, nel criterio B.1 cosa si intende per mezzi e attrezzature da offrire al fine di aumentare la produttività durante l’esecuzione dei lavori?
5. gli stessi mezzi di cui al criterio B.1 devono essere di proprietà del concorrente o è contemplata anche la possibilità di contratti di nolo?
RISPOSTA
1. Ai sensi dell’art. 79, comma 8, del D.P.R. 207/2010, relativa al rilascio della certificazione SOA “L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative” In analogia è pertanto ammessa la possibilità del possesso di macchinari/attrezzature in locazione finanziaria o in noleggio. Poiché per i macchinari di cui ai criteri A.2 viene richiesto al concorrente di allegare le relative schede tecniche, ne consegue che la disponibilità deve sussistere al momento della presentazione dell’offerta ed ovviamente permanere nella fase esecutiva.
2. La formazione tecnica superiore che si richiede è quella delle qualifiche previste per l’inquadramento professionale delle varie categorie dei lavoratori, escludendo materie connesse alla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Potrà quindi, ad esempio, essere valutato il possesso di patentino di saldatura secondo norme UNI EN 9606 e UNI EN 287 o attestati, ovvero dei curricula, che certifichino la partecipazione del personale a corsi di formazione di carattere tecnico- amministrativo inerente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, metodologie di lavorazione di particolari componenti edili/impiantisti, tecniche di lavorazione
specifiche relative a specifiche tipologie costruttive. Si precisa che il sub-criterio
A.3.1. riguarda le maestranze da impiegare nella esecuzione delle lavorazioni e non personale impiegatizio o tecnico.
3. Le professionalità richieste devono essere in organico o devono avere un contratto di tipo collaborativo e/o professionale con l’impresa stessa in essere al momento della presentazione dell’offerta.
4. Si intendono tutti quei mezzi e attrezzature di concezione tecnologica avanzata che l’operatore ritiene idonei a velocizzare in maniera straordinaria i tempi di esecuzione di determinate lavorazioni. La commissione valuterà la fondatezza di quanto sostenuto dall’operatore economico sulla base della documentazione fornita.
5. Vale quanto già esplicitato al punto 1
24 – QUESITO
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto A.3.2 del disciplinare di gara “Qualificazione tecnica del personale che l’operatore economico si obbliga ad impiegare sempre nell’esecuzione dei lavori” con la presente si chiede se è consentito l’utilizzo del personale in organico messo a disposizione dall’impresa che si coopta con l’impresa partecipante oppure, in alternativa, se è consentito l’impegno all’impiego del personale nell’esecuzione dei lavori con almeno 5 anni di esperienza nel settore delle costruzioni in caso di aggiudicazione da parte del concorrente.
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si comunica che non è possibile utilizzare il personale dell’impresa cooptata per l’ottenimento della premialità.
Sul punto, come stabilito dall’ANAC con la Delibera n. 228 del 1 marzo 2017: “il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente, né assume quote di partecipazione all’appalto, non riveste la posizione di offerente (prima) e contraente (dopo) e non presta garanzie; infine non può né subappaltare, né comunque affidare a terzi la propria quota dei lavori”.
Non è consentito l’inserimento di atto di impegno all’impiego del personale qualificato in quanto tale personale deve essere già in organico alla data di presentazione delle offerte.
25 – QUESITO
1. Con riferimento alla redazione della "risposta tecnica", si chiede conferma che i CV, gli attestati relativi ai corsi di formazione, le schede tecniche dei materiali e le schede tecniche dei mezzi e delle attrezzature possano essere inseriti in allegati esterni alla relazione di 20 pagine A4 ed esterni ai 3 allegati A3 grafici previsti (uno per ciascun criterio).
2. Con riferimento alla redazione della "risposta tecnica", si chiede di confermare che debba essere inserito il riepilogo sintetico delle migliorie proposte per ognuno dei tre criteri A-B-C, in considerazione del fatto che la relazione verte su molte risposte tabellari perciò i riepiloghi porterebbero via spazio alla trattazione complessiva.
3. Con riferimento alla redazione della "risposta tecnica", si chiede di confermare che la struttura organizzativa dedicata all'appalto dovrà essere dimensionata per rispondere
a interventi manutentivi affidati per importi compresi fra € 516.001,00 e i € 2.582.000,00, come descritto all'art. V - oggetto dell'appalto, e che perciò potranno essere affidati da un minimo di 1 solo cantiere ad un massimo di 5 cantieri per l'intera durata dell'appalto.
4. Con riferimento al sottocriterio a.3.1 della "risposta tecnica" per LOTTI SOA, al fine di garantire la par condicio delle trattazioni fra i Concorrenti, siamo a richiedere:
• cosa si intenda per formazione minima prevista dagli obblighi di legge a cui si fa riferimento; ci si riferisce esclusivamente alla formazione relativa alla sicurezza sul lavoro e nei cantieri? oppure ci si riferisce a qualunque ambito di formazione? chiediamo di delimitare il campo in modo chiaro, affinchè non sia possibile inserire corsi che non abbiano alcuna pertinenza con l'appalto in oggetto o con la mansione svolta
• di esplicitare quali siano i criteri messi in atto dalla Commissione per valutare i Concorrenti sulla base dei corsi di formazione presentati (numero di corsi aggiuntivi per ogni risorsa, numero di persone che li possiedono, numero totale di corsi calcolati per la compagine, percentuale di incidenza)
• se la percentuale di personale formato rispetto al personale complessivo, vada calcolata sulla base degli organici aziendali di ogni impresa esecutrice oppure vada calcolata rispetto all'organico dedicato e selezionato per la specifica commessa in oggetto
• se i corsi di formazione vadano riportati solo per le maestranze di cantiere (risorse operative) oppure anche per i direttori tecnici e le figure apicali.
5. Con riferimento al sottocriterio a.3.2 della "risposta tecnica" per LOTTI SOA, siamo a richiedere se la percentuale di personale con almeno 5 anni di esperienza nel settore rispetto al personale complessivo, vada calcolata sulla base degli organici aziendali di ogni impresa esecutrice oppure vada calcolata rispetto all'organico dedicato e selezionato per la specifica commessa in oggetto. Chiediamo inoltre se vadano considerate solo le maestranze di cantiere (risorse operative) oppure anche i direttori tecnici e le figure apicali.
6. Con riferimento al sottocriterio b.2 della "risposta tecnica" per LOTTI SOA, siamo a richiedere se la trattazione sia da considerarsi come criterio TABELLARE oppure come criterio DISCREZIONALE, in quanto non si ravvisano gli elementi caratteristici di un criterio tabellare; chiediamo quindi secondo quali criteri verrà assegnato ai Concorrenti il punteggio (tipo di monitoraggio, marca e modello del prodotto selezionato, ecc.).
7. Con riferimento al sottocriterio c.1 della "risposta tecnica" per LOTTI SOA, siamo a richiedere se l'Ente Appaltante disponga ad oggi di un software gestionale per la gestione digitale degli interventi, oppure se sia lasciata libera discrezionalità al Concorrente di esprimere la propria proposta progettuale.
RISPOSTA
1. Si conferma che non sono computati nel numero delle pagine le copertine, gli eventuali sommari, gli elenchi e i documenti a comprova del possesso delle certificazioni eventualmente richiesti.
2. Si conferma quanto richiesto dal disciplinare di gara.
3. Si conferma che per il Lotto 3 la struttura organizzativa dedicata all'appalto dovrà essere dimensionata per rispondere a interventi manutentivi affidati per importi compresi fra € 516.001,00 e i € 2.582.000,00, come descritto all'art. V - oggetto dell'appalto. Si precisa inoltre che, come indicato al paragrafo XXIX del Disciplinare “AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI”, per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti dell’Accordo Quadro, è previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellerà per i seguenti affidamenti la successiva impresa che ha presentato la migliore offerta. In particolare la soglia in relazione al Lotto 3 che ricomprende interventi manutentivi affidati per importi compresi fra € 516.001,00 e i € 2.582.000,00, come descritto all’art. V - oggetto dell'appalto, è pari ad Euro 3.000.000.
4. Per il quesito in esame si chiarisce quanto segue:
• La formazione tecnica superiore che si richiede è quella delle qualifiche previste per l’inquadramento professionale delle varie categorie dei lavoratori, escludendo materie connesse alla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Potrà quindi, ad esempio, essere valutato il possesso di patentino di saldatura secondo norme UNI EN 9606 e UNI EN 287 o attestati, ovvero dei curricula, che certifichino la partecipazione del personale a corsi di formazione di carattere tecnico-amministrativo inerente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, metodologie di lavorazione di particolari componenti edili/impiantisti, tecniche di lavorazione specifiche relative a specifiche tipologie costruttive. Si precisa che il sub-criterio A.3.1. riguarda le maestranze da impiegare nella esecuzione delle lavorazioni e non personale impiegatizio o tecnico.
• Trattandosi di subcriterio cui è assegnato un punteggio “tabellare”, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
• La percentuale di personale formato va considerato rispetto al personale operativo complessivo.
• Il sub-criterio A.3.1. riguarda le maestranze da impiegare nella esecuzione delle lavorazioni e non personale impiegatizio o tecnico.
5. La percentuale richiesta va calcolata sulla base degli organici aziendali di ogni impresa esecutrice considerando solo le maestranze di cantiere (risorse operative).
6. Si conferma che il criterio b.2 è di tipo tabellare. Il punteggio relativo verrà assegnato in caso di presentazione di un’offerta che preveda un sistema di monitoraggio dei consumi con la relativa scheda tecnica.
7. Si precisa che, come indicato nel paragrafo XXIV.2 del Disciplinare, con riferimento al sottocriterio c.1 della "risposta tecnica" per LOTTI SOA, la Stazione Appaltante dispone allo stato di un ambiente di condivisione dati pertanto è lasciata libera discrezionalità al Concorrente di esprimere la propria proposta di un software di gestione digitale. Resta inteso che l’output dei software utilizzati deve essere in formato aperto per consentirne la lettura.
26 – QUESITO
Con la presente si domanda se la scrivente, in possesso delle categorie SOA OG1 VI, OG2 III-BIS, OG11 III-BIS, OS28 I, OS30 II, soddisfi i requisiti di partecipazione per il Lotto 3.
RISPOSTA
Nel disciplinare per la partecipazione al lotto 3 si richiede il possesso delle categorie OG1 classifica IV, OG2 classifica IV e OG11 classifica IV pertanto le categorie indicate nella richiesta non soddisfano i requisiti di partecipazione richiesta.
27 – QUESITO
QUESITI su Criterio C.2 “Utilizzo di materiali ad alte prestazioni” In considerazione della confusione che creano alcune definizioni in merito ad alcuni criteri
C.A.M. si chiede conferma che per “materiali edili con alte prestazioni tecniche, di sostenibilità ambientale e rinnovabili” (cit. Disciplinare Criterio C.2), si intendono materiali ad alte prestazioni, dotati di certificazioni ambientali (EPD, Ecolabel etc.) come indicato al par. 2.4.2 D.M. CAM.
Si chiede inoltre di precisare cosa si intende per “materiali rinnovabili”, poiché il citato par.
2.6.4 “Materiali rinnovabili” del D.M. CAM non risulta applicabile nel caso in esame, vista l’impossibilità di costituire il 20% in peso totale dell’edificio, con elementi costituiti da “biomasse provenienti da una fonte vivente che possa essere continuamente reintegrata"i quali legno, paglia, canapa, lino, lana, sughero (non previsti a progetto ed aventi pesi “inconsistenti"). Data dunque l’oggettiva impossibilità di rispondere al criterio così come appare indicato (2.6.4), vista anche la mancanza del dato relativo al peso totale dell’edificio suddiviso per ogni componente, e di una relazione CAM nel progetto a base di gara (obbligatoria per norma e sulla cui base apportare i miglioramenti possibili richiesti), si chiede di chiarire le richieste del criterio in merito alla presenza del par. 2.6.4, o in alternativa di rimuovere tale riferimento.
Si chiede la cortesia professionale di non rimandare nelle risposte al Disciplinare o alla lettura dei contenuti del D.M. sui C.A.M. in quanto la criticità è legata all’interpretazione delle richieste del Disciplinare rispetto al progetto in appalto.
RISPOSTA
Per materiali ad alte prestazioni non si intende limitare la proposta ai soli materiali dotati di certificazione ambientale, ma si includono anche materiali ad alte prestazioni meccaniche e qualitative in riferimento a quelli utilizzati nel progetto tipo.
Con riferimento al criterio C.2 si richiede di fare ANCHE riferimento ai punti 2.6.4 e 2.6.5 è pertanto richiesta la metodologia di approccio a tali punti e non la sua puntuale applicazione andando ad indicare rispetto al progetto tipo quali tipologie di materiali rinnovabili intenderà utilizzare allegandone le rispettive schede tecniche.
28 – QUESITO
Con riferimento all’Offerta Tecnica ai sub Criteri A.3.1 e A.3.2, chiediamo:
1. se il personale da indicare con un elenco nominativo è solo ed esclusivamente quello che l’impresa intende impiegare nei lavori.
2. se il personale da indicare con un elenco nominativo deve essere sia personale operaio che personale tecnico.
RISPOSTA
Gli elenchi nominativi e le relative incidenze sono riferiti agli organici aziendali di ogni impresa esecutrice considerando solo le maestranze di cantiere (risorse operative).
29 – QUESITO
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto A.3.2 del disciplinare di gara “Qualificazione tecnica del personale che l’operatore economico si obbliga ad impiegare sempre nell’esecuzione dei lavori” con la presente si chiede se è consentito l’utilizzo del personale in organico messo a disposizione dall’impresa che si coopta con l’impresa partecipante oppure, in alternativa, se è consentito l’impegno all’impiego del personale nell’esecuzione dei lavori con almeno 5 anni di esperienza nel settore delle costruzioni in caso di aggiudicazione da parte del concorrente.
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si comunica che non è possibile utilizzare il personale dell’impresa cooptata per l’ottenimento della premialità.
Sul punto, some stabilito dall’ANAC con la Delibera n. 228 del 1 marzo 2017: “il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente, né assume quote di partecipazione all’appalto, non riveste la posizione di offerente (prima) e contraente (dopo) e non presta garanzie; infine non può né subappaltare, né comunque affidare a terzi la propria quota dei lavori”.
Non è consentito l’inserimento di atto di impegno all’impiego del personale qualificato in quanto tale personale deve essere già in organico alla data di presentazione dell’offerta.
30 – QUESITO
La scrivente in data 19-05 e 20-05 ha richiesto chiarimenti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Dopo essere decorsi i giorni indicati dal Mepa per l’aggiornamento della stessa piattaforma, ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro ai quesiti posti né risulta pubblicata alcuna comunicazione di sorta in merito alla stessa. Pertanto, alla luce di quanto su esposto e considerato il termine per la presentazione delle offerte fissato per il 30-06- 2022, si chiede di poter ricevere riscontro ai chiarimenti sopra citati, oltre ad una proroga pari a giorni 15 al fine di consentire l'elaborazione di idonea documentazione.
RISPOSTA
Nel disciplinare di gara al x.xx IX. - CHIARIMENTI è stato precisato che le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema e sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla presente procedura.
31 – QUESITO
In riferimento alla gara in oggetto, si richiede:
- Per il LOTTO 1 è disponibile il progetto tipo?
- di confermare che "l'elaborato integrativo in formato ISO A3" da produrre per l'offerta tecnica, sia uno per ogni criterio ovvero 3 per l’intera offerta tecnica.
RISPOSTA
Solo per i lotti SOA (lotto 4 e lotto 5), al fine di valorizzare l’apporto tecnico valutativo degli operatori economici, sono stati predisposti Progetti Tipo.
Si conferma che la relazione potrà essere accompagnata da un massimo di un elaborato integrativo in formato ISO A3 per ogni criterio, contenente gli elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere quanto specificamente proposto.
32 – QUESITO
Con riferimento all'offerta tecnica LOTTI SOA - LOTTO 3 - e in particolare al Criterio di valutazione C-Sub-criterio C.1 Gestione digitale dell'intervento, le strumentazioni e le figure tecniche utilizzate ai fini delle azioni definite al richiamato sub-criterio 1, possono essere non direttamente in capo al concorrente, ma nella sua disponibilità in forza di apposito accordo pre-stipulato con impresa start-up innovativa fornitrice di servizi nel settore della digitalizzazione?
RISPOSTA
Le figure tecniche che eventualmente redigeranno l’As Built di cantiere, come previsto nel Disciplinare al par. XXIII, criterio C, sezione C.1, pag. 32, devono appartenere all’operatore economico. Non è dunque necessaria la proprietà della strumentazione digitale (software, hardware) per la gestione digitale e la condivisione delle attività di cantiere dalla consegna dei lavori sino all’avvio delle opere, Devono dunque essere indicate le modalità con le quali il concorrente intende avere la disponibilità dei suddetti mezzi.
È possibile configurare una collaborazione con figure tecniche esterne all’impresa, secondo gli istituti previsti dall’ordinamento vigente e purché la stessa sia in essere al momento della presentazione dell’offerta e per la durata dell’affidamento. Resta inteso che l’As Built di cantiere dovrà essere sottoscritto anche dall’operatore economico.
33 – QUESITO
Xxxxxxxxxx, con la presente richiediamo specifiche di gara in merito alla revisione dei prezzi, nel disciplinare non vi sono info a riguardo.
RISPOSTA
In merito alla revisione prezzi si rinvia alla normativa vigente.
34 – QUESITO
La presente per chiedere quanto segue:
- Ogni criterio deve avere una relazione da 20 pagine ? Oppure le 20 pagine sono relative a tutti e tre criteri (A B C )?
RISPOSTA
Si veda la risposta al quesito 25 punto 1
35 – QUESITO
Si chiede di confermare la possibilità di partecipare alla procedura utilizzando l'Istituto del "subappalto necessario" per soddisfare il requisito sul possesso della categoria SOA OG2. Tale possibilità consentirebbe di approcciare la gara de quo aprendo ad una maggiore potenziale concorrenza stante i limiti imposti in ordine all'ATI solo orizzontale e al divieto di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, di cui si chiede conferma
RISPOSTA
Si veda la risposta al quesito 6
36 – QUESITO
1) Con riferimento alla sezione A3 dell'offerta tecnica dei lotti SOA, si richiede di specificare cosa si intende per "formazione obbligatoria" e "qualificazioni superiori a quanto richiesto dagli specifici obblighi di legge".
2) Con riferimento alla sezione A3 dell'offerta tecnica dei lotti SOA e al relativo criterio di valutazione, si vuole sapere se con la dicitura "20% del personale in organico" si intende riferito al totale del personale a disposizione dell'impresa o al totale del personale che verrà impiegato nell'esecuzione dei lavori.
RISPOSTA
Si veda la risposta al quesito 23 punti 2 e 3 ed al quesito 25 punto 4
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)