ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la realizzazione del progetto di cui al programma di ricerca 7
“Mutamenti sociali e demografici con particolare attenzione all’invecchiamento attivo, alle differenze di genere, di età e al fenomeno migrazioni, per analizzare le condizioni e i bisogni dei gruppi vulnerabili ”
Fasc. X. X0X tra
L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale 80211730587 con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
E
IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di seguito denominato “OPBG”
- codice fiscale 80403930581 con sede in Roma, Piazza Sant’Onofrio, 4 cap. 00165 rappresentato per la stipula del presente atto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx
PREMESSO CHE:
• Il Ministro della Salute con nota n.4369-P ha approvato il Piano di Attività 2016-2018 – Ricerca Discrezionale, articolato in 9 programmi di ricerca;
• Il succitato piano, prevede tra l’altro, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ricerca programmati, nonché del consolidamento della rete di ricerca nel settore, l’attivazione di collaborazioni a titolo oneroso, destinate ad Enti di ricerca pubblici e ai relativi Dipartimenti dotati di autonomia gestionale, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nonché alle Università e ai Dipartimenti universitari, per l’affidamento di ricerche di essenziale rilevanza attraverso una
procedura valutativa, disciplinata da un apposito bando, soggetta a trasparenti percorsi di pubblicizzazione;
• L’I.N.A.I.L., per l’attuazione del succitato piano, con determinazione del Direttore Centrale Ricerca n.131 del 27 marzo 2017 ha approvato il progetto presentato dall’Istituto Superiore di Sanità dal titolo “Differenze tra i sessi nella risposta alle vaccinazioni: studio pilota sul personale delle strutture sanitarie afferenti ad aree geografiche rappresentative del territorio nazionale” che fissa come data di inizio attività il 30.06.2017 e la scadenza in data 29.06.2019;
• nel piano operativo legato alle attività di cui sopra allegato all’Accordo di collaborazione con l’I.N.A.I.L. sono previste collaborazioni con 3 Unità Operative, tra queste una è l’OPBG;
• In considerazione di quanto premesso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Oggetto)
Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e l’ OPBG, che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo “Differenze tra i sessi nella risposta alle vaccinazioni: studio pilota sul personale delle strutture sanitarie afferenti ad aree geografiche rappresentative del territorio nazionale”, cosi come riportato nel Progetto Esecutivo che è parte integrante del presente atto.
Articolo 2
(Durata)
Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dal 30.06.2017 e avranno scadenza il 29.06.2019.
L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 26, D.LGS. n. 33 del 14.03.2013.
Articolo 3
(Contributo)
Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) e sarà trasferito, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte dell’INAIL, all’OPBG che ha il compito di gestione delle spese per l’intero importo. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti:
- 25%, pari ad Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento
- 25 %, pari ad Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta/00) dopo dodici mesi dall’inizio delle attività di cui all’art.2, successivamente all’invio da parte dell’OPBG della relazione scientifica delle attività svolte e del rendiconto annuale di cui all’art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 25% pari ad Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta/00) dopo diciotto mesi dall’inizio delle attività di cui all’art.2, successivamente all’invio da parte dell’OPBG della relazione scientifica delle attività svolte di cui all’art. 5 del presente atto , e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 25% pari ad Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta/00) come saldo del contributo successivamente all’invio da parte dell’OPBG della relazione scientifica delle attività svolte finale e della rendicontazione delle spese sostenute finale di cui all’art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento.
All’atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, l’OPBG dovrà all’ISS la seguente documentazione:
• relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto;
• elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una
dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l’allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.
Le richieste di pagamento relative al secondo rateo, al terzo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte dell’INAIL.
Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.
L’OPBG dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione dei ratei del contributo è subordinata all’acquisizione, da parte dell’ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s’impegnano a tenere esente l’ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.
Articolo 4
(Responsabile Scientifico)
I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per l’OPBG il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx e per l’ISS il Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx.
Articolo 5
(Rendicontazioni e Relazioni Scientifiche)
L’OPBG entro 15 giorni dalla scadenza della prima annualità, e alla scadenza di diciotto mesi che sarà calcolato a partire dal 30.06.2017 data di inizio attività, trasmette all’ISS un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute.
Entro trenta giorni dalla scadenza dell’accordo, l’OPBG trasmette all’ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell’accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.
Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte dall’OPBG utilizzando il modello di rendicontazione allegato.
Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall’OPBG che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell’ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
L’ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.
Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nei piani finanziari previsti nel progetto originario.
Articolo 6
(Norme di gestione)
Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca.
L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS.
Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture di apparecchi per telefonia mobile e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).
In ogni caso, non potranno essere riconosciute spese non previste dal progetto esecutivo.
Non possono comunque essere posti a carico del finanziamento di cui al precedente articolo 3 i seguenti costi:
- Quote stipendiali per il personale di ruolo;
- Quote di costi generali di funzionamento superiori al 10% del costo totale del progetto.
L’acquisto di nuove attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.
Per i contratti di collaborazione per il personale non di ruolo, finalizzati allo svolgimento della ricerca, il costo totale posto a carico del finanziamento concesso non deve essere superiore al 60% del totale del finanziamento stesso.
Resta inteso che in caso di acquisizione di personale esterno la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.
E’ consentita, senza necessità di autorizzazione e fermo restando l’invarianza del finanziamento, uno scostamento dell’importo non superiore al 10% e non superiore all’importo di € 2.500, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un’eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell’ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l’autorizzazione all’INAIL.
Le richieste di rimodulazione del piano finanziario potranno essere presentate entro 60 giorni prima della scadenza della I annualità ed entro 60 giorni prima della scadenza del progetto
Articolo 7
(Pubblicazioni e risultati della ricerca)
I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall’INAIL con l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati dal Destinatario Istituzionale dietro espressa autorizzazione dell’INAIL riportando l’indicazione “Progetto realizzato con il supporto finanziario dell’INAIL”.
Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione della presente convenzione, nel rispetto del D.lgs. n.30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall’INAIL sul costo complessivo del progetto.
Qualora le Parti decidano di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l’acquisizione di una licenza d’uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse.
Articolo 8
(Tutela della riservatezza)
Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della presente convenzione, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo.
Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. N. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Articolo 10
(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell’accordo)
L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.
In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all’OPBG che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto all’OPBG, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida.
L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui l’OPBG non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.
È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l’OPBG ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.
Articolo 11
(Responsabilità e Foro)
In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
Articolo 12
(Codice Unico di Progetto)
L’OPBG si impegna a comunicare all’ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Articolo 13
(Imposta di registro e di bollo)
Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.
L’importo conseguente sarà versato dall’OPBG a valere sul conto in essere presso il Tesoriere dell’Istituto – Banca delle Marche IBAN:XX00X0000000000000000000000.
Le parti prendono atto che il rimborso della quota parte dell'imposta sopra indicata riveste priorità cronologica nello sviluppo della collaborazione scaturente dal presente accordo e legittima l'Istituto , in caso di sua mancata effettuazione, a sospendere l'erogazione del contributo previsto dal precedente art. 3.
Il presente atto redatto originale viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.
Per l’Istituto Superiore di Sanità: Per l’Ospedale Bambino Gesù:
Il Direttore delle Risorse Il Presidente
Umane ed Economiche Consiglio di Amministrazione (Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx) (Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx)