ACCORDO
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica d'Ungheria sulla partecipazione della Repubblica d'Ungheria alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA D'UNGHERIA
dall'altra,
in appresso insieme denominate «parti partecipanti», TENUTO CONTO
— della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1o gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
— dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applica- bile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
— dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC rela- tiva alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) (1) in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
— dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina (2), incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Contesto
La Repubblica d'Ungheria aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conforme- mente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.
Articolo 2
Personale distaccato presso l'EUPM
1. La Repubblica d'Ungheria contribuisce all'EUPM distac- cando cinque funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicenda- mento del personale distaccato.
(1) GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.
(2) GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.
2. La Repubblica d'Ungheria garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione con- formemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.
3. La Repubblica d'Ungheria informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.
4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica d'Ungheria. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.
5. La Repubblica d'Ungheria sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile inter- nazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.
Articolo 3
Status del personale distaccato presso l'EUPM
1. Al personale distaccato presso l'EUPM dalla Repubblica d'Ungheria si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1o gen- naio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.
2. La Repubblica d'Ungheria è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. La Repubblica d'Ungheria è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.
4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.
Articolo 4
Catena di comando
1. Il contributo della Repubblica d'Ungheria all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica d'Ungheria esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.
2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano piena- mente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerar- chica di comando e controllo.
4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.
5. La Repubblica d'Ungheria ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'ope- razione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.
6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della mis-
7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica d'Ungheria per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.
8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'opera- zione sarà presa previa consultazione della Repubblica d'Un- gheria, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.
Articolo 5
Informazioni classificate
La Repubblica d'Ungheria adotta le misure adeguate per garan- tire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio per- sonale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (1).
Articolo 6
Contributi ai costi operativi
1. La Repubblica d'Ungheria contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. La Repubblica d'Ungheria contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di parteci- pazione.
2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica d'Ungheria sui contributi della Repubblica d'Ungheria ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contem- pla i seguenti elementi:
a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi sup- plementari su base volontaria;
b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.
3. La Repubblica d'Ungheria comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1o novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicembre di ogni anno.
sione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità
nazionale interessata. (1) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.
4. I contributi della Repubblica d'Ungheria ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.
Articolo 7
Inadempienza
Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica d'Ungheria all'EUPM.
Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2002, in lingua inglese in quattro copie.
parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.
Per l'Unione europea
Per la
la Repubblica d'Ungheria