Provincia di Roma
COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Provincia di Roma
REGOLAMENTO
PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL’ACQUA POTABILE
DISTRIBUZIONE CON SISTEMA DI MISURA A CONTATORE
(Approvato con Deliberazione di C.C. n 78 del 27 dicembre 2001)
FORNITURA DELL’ACQUA
Il Comune somministra nel proprio territorio acqua potabile nei limiti delle disponibilità e possibilità tecniche, delle derivazioni e delle reti di distribuzione esistenti.
L’acqua viene concessa per gli usi primari inerenti la quotidiana vita dell’uomo, fatta esclusione dell’uso per irrigazione o, comunque, di quei casi che il Comune riterrà contrastanti con la preziosità del bene, o di quei casi che incidano sulla regolare somministrazione dell’acqua alla Comunità.
Deve essere concessa, semprechè tecnicamente possibile, la fornitura di acqua anche ad utenze in stabili situati in località sprovviste di canalizzazione di distribuzione, alle condizioni particolari da prescriversi caso per caso, ferme restando le disposizioni generali di cui al presente regolamento.
Di norma la fornitura di acqua viene concessa ai proprietari degli stabili, ma può essere concessa anche ai locatari che la richiedono.
MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DELL’ACQUA
L’acqua erogata viene misurata a mezzo di contatore omologato, fornito dal Comune.
La concessione dell’utenza idrica dovrà essere richiesta al Comune su apposito modulo firmato dall’utente, da ritirarsi presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
Al suddetto modulo dovrà essere riportato:
- Cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale del richiedente, recapito telefonico;
- Se proprietario, enfiteuta, usufruttuario od affittuario dell’immobile che deve essere dotato di acqua;
- Ubicazione esatta dell’immobile, condizione necessaria ai fini della concessione dell’utenza idrica;
- Di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi ad esso;
- L’indirizzo di recapito;
- Il sistema di scarico delle acque usate.
Alla domanda dovrà essere allegata, a richiesta dell’ufficio, “ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “, in base alla Legge 04.01.1968 n. 15 art. 4, con la quale si dichiara la regolarità della costruzione dell’immobile.
Qualora per eseguire la fornitura dell’acqua sia necessario collocare in opera tutta o parte della conduttura e gli apparecchi su beni di proprietà di terzi, l’utente dovrà ottenere preventivamente il regolare xxxxx xxxx xxx xxxxx proprietario per la servitù di acquedotto che verrà a costituirsi, la quale dovrà risultare da esplicita dichiarazione di consenso del proprietario dello stabile o del terreno sia per il collocamento delle condutture e degli apparecchi, sia per la eventuale rimozione o modifiche dei medesimi.
Il nulla osta del proprietario è irrevocabile per tutta la durata dell’utenza.
La concessione dell’utenza idrica, implica la esplicita ed integrale accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.
Qualsiasi spesa inerente l’utenza, si intende a completo carico dell’utente.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE – VERSAMENTI
Il comune, accertata la possibilità della concessione dell’utenza idrica, redigerà, ove necessario, il preventivo dettagliato dei lavori per l’opera di presa, sulla base dell’elenco dei prezzi vigenti.
Il richiedente sottoscrive il formale contratto di utenza e contestualmente versa le seguenti somme:
a) anticipazione del costo dell’opera di presa, pari all’importo del preventivo, aggiornato alla data di stipula del contratto;
b) un canone anticipato corrispondente alla quantità dell’acqua impegnata per un anno comprensivo del relativo canone o diritto di disquinamento e depurazione, escluso uso costruzione;
c) un deposito forfettario per le utenze uso costruzione, come appresso specificato:
- richieste di assegnazione giornaliera
fino a | lt. 1000 | £. 1.000.000 |
superiore a | lt. 1000 fino a lt. 2000 | £. 2.000.000 |
superiore a | lt. 2000 | £. 3.000.000 |
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Alla scadenza del contratto, il canone anticipato o il deposito forfettario sarà restituito all’utente con detrazione di quanto fosse da lui dovuto al Comune per qualsiasi titolo attinente alla concessione dell’utenza idrica.
Le Amministrazioni pubbliche e le Istituzioni di Assistenza e di beneficenza, legalmente riconosciute, sono esonerate dal versamento del canone anticipato a garanzia consumi.
INIZIO E TERMINE DELLA FORNITURA
La fornitura dell’acqua avrà inizio appena sarà ultimato, pronto e funzionante l’impianto di derivazione; da tale data decorrono i termini contrattuali ed il contratto andrà a scadere con il 31 Dicembre successivo.
Ove però l’utente non ne dia espressa disdetta scritta entro il 31 Dicembre, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, alle condizione in vigore al momento del rinnovo stesso.
Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe e i canoni potranno subire variazioni, purché autorizzate dalle competenti Autorità, e l’utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi della fornitura.
UTENZE PROVVISORIE
A richiesta, il Comune può concedere utenze idriche provvisorie di acqua per una durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei, e per una quantità non inferiore a 1000 litri al giorno, aumentabile di litri 1000 in 1000.
Sono considerate concessioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per prelevamenti occasionali.
Il pagamento per tali utenze idriche, dovrà essere effettuato in anticipo sulla base della tariffa in vigore all’atto della sottoscrizione del contratto.
Di norma il contratto di utenza idrica provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente.
Tuttavia, per casi eccezionali, l’utente, quindici giorni prima della scadenza, potrà richiedere per iscritto la proroga del contratto, il quale, comunque, non potrà superare la durata complessiva di un anno.
Per le utenze idriche provvisorie valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente regolamento.
CAMBIAMENTO DI UTENTE
Il titolare dell’utenza idrica che intenda rescindere dal contratto, anche durante il corso della concessione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune con lettera raccomandata A.R. o direttamente presso il competente Ufficio Comunale.
Dalla data di avviso al Comune di tale comunicazione si intenderà risolto il contratto della concessione, a partire dal 1° Gennaio dell’anno successivo.
Qualora il Comune venga a conoscenza della vendita dell’immobile, il nuovo beneficiario della concessione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di 20 giorni, la posizione della sua utenza, con la sottoscrizione del contratto di fornitura, sotto pena, in caso contrario, di sospensione della erogazione.
Il precedente beneficiario, fino a quando il suo contratto non sarà risolto, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali, e in particolare, al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all’immobile, e risponderà dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa, ai materiali e agli apparecchi del Comune.
Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche nel caso di cambiamento di utenze per nuova locazione o per cessioni di esercizio.
CONTATORI GENERALI E DIVISIONALI
Il comune, di norma, procederà all’installazione dei contatori nel numero da essa ritenuto necessario per una giusta misurazione dell’acqua.
Il proprietario di uno stabile o l’amministrazione del condominio, che ha ottenuto la concessione dell’utenza idrica con uno o più contatori, potrà misurare l’erogazione dell’acqua nei singoli appartamenti mediante altri contatori(divisionali) da installare a sua cura e spese.
Il proprietario dell’immobile o l’amministrazione del condominio non potrà praticare, a coloro che usufruiscono dell’acqua, condizione economicamente più onerose da quelle praticate dal Comune.
Il consumo dell’acqua è comunque accertato dal contatore installato dal Comune.
Nei casi in cui uno stabile, composto da più unità immobiliari, abbia ottenuto la concessione dell’utenza dell’acqua potabile con un solo contatore, per la stipula del contratto dovranno essere versati i diritti, i canoni anticipati ed ogni altra spesa prevista, per ogni unità immobiliare che beneficia dell’erogazione dell’acqua derivante dal contatore generale.
NOLO CONTATORE
I contatori sono concessi esclusivamente a nolo.
Il Comune provvede alla loro installazione e manutenzione.
L’utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o di danneggiamento.
In ogni caso dovrà darne immediata comunicazione al Comune.
Il cambio per usura tecnica del contatore viene fatto a cura e spese del Comune.
Le riparazioni dei guasti dovuti ad incuria, o manomissione dell’utente sono eseguiti a cura del Comune e a spese dell’utente.
Qualsiasi operazione sull’apparecchio di misura è vietata all’utente, salvo il risarcimento dei danni ed il pagamento di una penale di £. 100.000.
Per il nolo e la manutenzione del gruppo di misurazione l’utente è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuale di
£. 5.000.
Il Comune trasformerà a detti utenti la somma di £. 50.000 quale rimborso per la cessione al Comune del gruppo di misura a suo tempo acquistato, in canone anticipato, che sarà restituito all’utente alla scadenza del contratto, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 4.
DIRITTI E ANTICIPAZIONI
All’atto dell’eventuale accettazione della richiesta l’utente verserà al Comune:
a) per ogni utenza di nuova concessione e relativo collaudo un diritto fisso di £. 200.000;
b) per ogni variazione di utenza e relativa modifica contrattuale nonché per ogni variazione di utenza (voltura), sarà dovuto un diritto fisso di £. 50.000;
c) ogni variazione di utenza e relativa modifica contrattuale, nonché per ogni variazione di utenza(voltura), richiesta da persone legate da vincoli di parentela, come appresso specificata, con il precedente utente, verrà effettuata senza il pagamento del diritto fisso di cui al precedente punto “ b “, a condizione che il subentrante usufruisca personalmente del servizio;
Parenti in linea retta: fino al 2° grado Parenti in linea collaterale fino al 3° grado Affini fino al 2° grado
d) un canone anticipato, pari all’importo dei consumi impegnati per il periodo di un anno, solo ed esclusivamente per volture e nuove concessioni di utenza idrica, con esclusione delle volture di cui al punto “ c “.
Su tali versamenti sarà liquidata la fattura che il Comune rimetterà all’utente con la specifica dei lavori eseguiti e valutandola in base ai prezzi correnti di mercato, oltre l’ulteriore aumento del 20% per spese generali del Comune.
LETTURA DEI CONTATORI
Gli apparecchi di misura e di controllo vengono letti e verificati ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportuno, e di norma una volta l’anno.
Qualora non sia possibile, per causa imputabile all’utente, la lettura del contatore, sarà facoltà del Comune previo avviso, sospendere la erogazione dell’acqua, che non potrà essere riattivata se non dopo l’effettuazione della lettura e, il versamento dell’importo di cui all’art. 15, quale penalità appositamente prevista.
Quando gli apparecchi risultassero guasti, l’utente è tenuto a farne immediata comunicazione al Comune.
Nel caso di non funzionamento del contatore il canone dell’eccedenza sarà calcolato sulla media del consumo degli ultimi due anni.
VERIFICA DEI CONTATORI
L’utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiederne la verifica mediante una contestazione scritta.
Accertata la fondatezza del reclamo dell’utente, la spesa della verifica e delle riparazioni sarà a carico del Comune, che disporrà le opportune variazioni contabili e il rimborso all’utente delle eventuali somme da questo pagate in più.
Il consumo dell’acqua, dall’ultima lettura eseguita fino alla riparazione o alla sostituzione dell’apparecchio, sarà valutato nella stessa misura di quello del corrispondente periodo dell’anno precedente, e, se l’utenza è di data recente, in base al consumo medio giornaliero del periodo in cui il contatore ha funzionato.
Nel caso invece che il reclamo risulti infondato e che la verifica dei consumi accerti il regolare funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, le spese di verifica saranno a carico dell’utente nella misura di £. 100.000.
ESECUZIONE DELLA PRESA
Le opere di derivazione dalla conduttura principale della rete di distribuzione fino al contatore compreso, costituiscono la presa.
La presa della conduttura stradale e la collocazione del contatore si faranno nel punto che il Comune crederà più conveniente. Qualunque lavoro di installazione, di riparazione e manutenzione di qualsiasi derivazione od apparecchio, su suolo pubblico, è sempre eseguito dal Comune. A tale riguardo, a carico dell’utente è fissato il canone annuo di £. 25.000
Il Comune in casi particolari e a suo insindacabile giudizio, può autorizzare l’utente all’esecuzione di detti lavori tramite personale qualificato.
I lavori autorizzati dovranno essere eseguiti sotto il diretto controllo e secondo le disposizioni impartite dal personale del Comune.
Nelle condutture di presa eseguite da privati, e per tutta la loro estensione dalla condotta stradale all’apparecchio di misura, il Comune ha diritto di fare defluire altra acqua destinata a nuove utenze, facendovi i necessari attacchi di derivazione senza che per ciò l’utente possa avanzare opposizioni o richieste di sorta e sempreché non ne venga pregiudicato il regolare deflusso per le utenze preesistenti. Tutte le spese per il nuovo attacco di derivazione sono a carico del richiedente, che sarà tenuto al preventivo deposito.
Le parti delle opere di presa passate su aree private e destinate ad uso privato resteranno di proprietà dell’intestatario dell’utenza, nonché la manutenzione e la riparazione che dovrà
avvenire entro due giorni, in caso contrario, il Comune provvederà alla sospensione del flusso idrico.
ART. 13
POSA IN OPERA DEI CONTATORI
Spetta al Comune stabilire il luogo ove dovrà essere installato il contatore. L’utente deve costruire la nicchia destinata a contenere il contatore in base alle disposizioni impartite dal Comune, che provvederà successivamente alla posa in opera del gruppo di misura.
I contatori dovranno essere installati in luoghi dove gli agenti del Comune possono liberamente accedere per procedere alla lettura e all’ispezione. Normalmente i contatori sono installati:
a) in nicchie complete di sportello metallico con chiusura a chiave universale, eseguite nelle facciate degli immobili e situate a 90 cm. di altezza dal suolo, e munite di scarico dell’acqua;
b) in nicchie complete di sportello metallico con chiusura a chiave universale nelle pareti di eventuali passi carrabili o di muri di recinzione, eseguite come sopra.
La manutenzione del manufatto, costruito a protezione del contatore, sarà a carico dell’utente.
Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti dal Comune di sigillo metallico, onde poter accertare eventuali manomissioni.
Il Comune ha facoltà di imporre, a spese dell’utente il cambiamento di posto del contatore, qualora la primitiva installazione, non permetta più la verifica o la lettura del contatore.
Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo per disposizione del Comune e per mezzo del suo personale o, in casi particolari, a suo insindacabile giudizio tramite personale
qualificato, sempre sotto il diretto controllo e disposizioni impartite dal personale del Comune.
ART. 14
DIAMETRO DELLA PRESA E DEL CONTATORE
Il diametro della presa e del contatore da installare viene determinato a giudizio del Comune tenuto presente il consumo massimo giornaliero e massimo annuo previsto.
In via normale non potranno essere concesse prese di diametri superiori a mm. 50, a meno che il comune non ritenga che una presa di diametro superiore sia compatibile con l’efficienza della conduttura principale. Al Comune spetta altresì di stabilire la posizione più opportuna per la posa dei gruppi di misurazione, l’utente dovrà concedere il posto necessario alla loro posa in opera ed occorrendo, provvedere, a sue spese, alla costruzione di un apposito vano, secondo le modalità prescritte dai tecnici del Comune.
E’ fatto obbligo provvedere per ogni utenza la dotazione, in appositi vani ispezionabili e igienicamente predisposti, l’installazione di serbatoi per l’accumulo di scorta minimo, pari all’assegnazione giornaliera contrattuale.
ART. 15
VERIFICHE – SOSPENSIONI DELLA FORNITURA – PENALITA’
L’erogazione dell’acqua è regolata da apposito gruppo di misurazione(contatore, rubinetto idrometrico e saracinesca di arresto) munito del sigillo del Comune, fornito ed installato dal Comune stesso. L’utente è responsabile dell’integrità del sigillo, la cui manomissione sarà punita con la immediata sospensione del flusso e con l’ammenda da £. 100.000 a £. 500.000, da pagarsi prima che venga riattivato il servizio, salva ogni ulteriore azione a norma delle vigenti leggi civili e penali.
La sospensione è di pieno diritto del Comune qualora sia constatata l’infrazione e l’alterazione dei sigilli apposti agli apparecchi, la manomissione e l’alterazione delle condutture portatrici e qualunque altra irregolarità che possa influire sul normale funzionamento dell’impianto.
Gli impianti di distribuzione dopo l’apparecchio di misura saranno eseguiti a cura e spese dell’utente. Il Comune si riserva il diritto di prescrivere le condizioni e le cautele da osservare per la costruzione di detti impianti.
Potrà, inoltre, far procedere in qualunque tempo, a mezzo dei suoi incaricati alla ispezione e alle verifiche, tanto degli apparecchi di misurazione, quanto degli impianti idrici, per poter constatare la piena applicazione delle norme del presente regolamento. Pertanto l’utente dovrà permettere ai dipendenti del Comune addetti al servizio idrico, all’uopo autorizzati, in ogni momento ed anche senza preavviso, il libero accesso in tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell’impianto e dovrà inoltre uniformarsi alle prescrizioni che gli venissero impartite dagli agenti del Comune nei riguardi del buon funzionamento dell’impianto.
Nel caso che l’utente si opponesse a tali accessi necessari per la lettura dei contatori e per le verifiche che il Comune riterrà opportuno effettuare, sarà in facoltà del Comune sospendere la fornitura dell’acqua, senza che l’utente possa vantare titolo a pagamenti o indennità di sorta o ad abbuoni di canone. L’utente dovrà provvedere affinché siano preservati dalle manomissioni e dal gelo e siano diligentemente mantenuti i gruppi di misurazione. E’, inoltre, responsabile verso il Comune, dell’integrità delle condutture portatrici nel tratto dalla presa stradale all’apparecchio di misura e sono a suo carico le riparazioni di eventuali guasti. Egli inoltre dovrà dare immediato avviso al Comune di eventuali irregolarità e di qualsiasi rottura che potesse avvenire tra la presa e l’apparecchio di misura. Il titolare della concessione rimarrà, sempre, responsabile, tanto civilmente che penalmente, verso il Comune per le spese di riparazione o per danni.
In qualunque caso il ripristino del flusso sarà subordinato al pagamento di £. 100.000 per l’accesso del fontaniere.
Il Comune in nessun caso può essere ritenuto responsabile dei danni di qualunque natura che possano essere arrecati da foruscita di acqua sia dal rubinetto di presa, sia dalla tubazione del contatore.
Indipendentemente e senza pregiudizio delle ammende e della facoltà dell’Amministrazione di sospendere l’erogazione dell’acqua, l’utente, per ogni infrazione al regolamento, è soggetto ad una ammenda da £. 50.000 a £. 100.000 da applicarsi senza l’intervento del magistrato, oltre al rimborso delle spese eventualmente occorrenti ai ripristini e alle riparazioni che si rendessero necessarie per causa dell’utente.
ART. 16 FATTURAZIONE ED ESENZIONI
I canoni di consumo dovranno essere pagati durante l’anno di riferimento in due rate, con scadenza di norma, nel mese di giugno e settembre, sulla base della fattura emessa dall’Ufficio competente del Comune inviata all’indirizzo dell’utente
In caso di ritardato pagamento, entro i 90 giorni dalla scadenza della 2^ rata, il Comune avrà il diritto di sospendere, previo preavviso di giorni 15 , l’erogazione dell’acqua. La riattivazione dell’erogazione dell’acqua avverrà solo dopo il pagamento delle somme dovute per morosità.
Nel caso che il pagamento della rata in scadenza avvenga dopo il termine di 20 giorni, l’utente sarà tenuto al pagamento della indennità di mora pari all’interesse previsto dalla legge.
La penale, calcolata nei modi sopraindicati, verrà di norma addebitata agli utenti sulle successive fatturazioni.
Quando l’erogazione sia stata chiusa per morosità, la riapertura non potrà essere effettuata che previo pagamento dell’indennità fissa di £. 50.000 per il sopralluogo del fontaniere e senza pregiudizio delle penalità e dei rimborsi dovuti all’Amministrazione.
Trascorso infruttuosamente il termine di pagamento del canone annuale, e successivamente sospesa l’utenza per 30 giorni, senza che l’utente abbia richiesto la riattivazione previo il saldo di quanto dovuto, il contratto deve intendersi rescisso, con la conseguente cancellazione dai ruoli ordinari di riscossione.
Contestualmente sarà attivata la riscossione coattiva dei canoni morosi.
Nel caso che il Comune abbia rescisso il contratto di cui al punto precedente e ne abbia cancellato l’iscrizione dal ruolo ordinario, l’utente già intestatario e/o suo parente potrà richiedere una nuova concessione per lo stesso immobile, solo previo il pagamento delle somme dovute per morosità.
L’utente che eventualmente riscontri un errore a suo carico nella fatturazione, dovrà avanzare reclamo al competente ufficio Comunale che, provvederà alla rettifica della fattura stessa se del caso.
L’utente potrà richiedere la verifica del regolare funzionamento del contatore e della conduttura, fino all’inizio della sua proprietà, per accertare eventuali fughe di acqua o altri inconvenienti nel servizio. I sopralluoghi necessari saranno a carico del Comune.
DEFICIENZA E INTERRUZIONE DEL FLUSSO
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per le interruzioni totali o parziali del flusso, qualunque ne sia la causa. Perciò l’utente non potrà pretendere nessun risarcimento per danno o rimborso di spesa. Parimenti non assume responsabilità per i casi in cui gli impianti particolari delle vecchie utenze risultassero non idonei in rapporto alle caratteristiche del nuovo impianto di distribuzione.
Il Comune manterrà in buono stato di conservazione e di regolare funzionamento tutte le opere per la distribuzione dell’acqua. Le riparazioni che si rendessero necessarie saranno fatte nel più breve tempo possibile ed in modo da non alterare la purezza o freschezza dell’acqua.
Il Comune si impegna, nel limite del possibile, a fornire nell’arco delle 24 ore l’acqua secondo le norme contrattuali anche in modo non continuo.
Tutte le abitazioni o condomini per evitare disfunzioni sono tenuti ad avere idonei serbatoi di accumulo, come previsto nell’art.
14 - 3° comma.
MINIMI CONTRATTUALI PER L’EROGAZIONE A CONTATORE
Tutte le utenze distinte per categorie in base alla tabella dei consumi saranno soggette al pagamento dei consumi minimi contrattuali calcolati come indicato nella tabella stessa, anche se l’effettivo consumo sia inferiore a quello stabilito come minimo.
Le tariffe per le concessioni di cui alla categoria A) , B) , C) della successiva tabella di cui all’art. 19 del presente regolamento approvate dal Consiglio Comunale, potranno essere soggette, quando necessario, a successive modifiche.
TABELLA DEI CONSUMI GIORNALIERI STABILITI
Le concessioni sono distinte in tre categorie:
A) a carattere permanentemente per uso domestico-
B) a carattere permanentemente per altri usi-
C) a carattere provvisorio per uso edilizio-
Le concessioni di acqua vengono fatte alle condizioni specificate come segue:
1) Concessioni permanenti per uso domestico: Per ogni singolo nucleo di utenza
- fino al numero di 1, litri 200 al dì;
- per ogni componente in più, litri 200 al dì;
2) Concessioni permanenti per altri usi:
Le utenze per altri usi, saranno concesse nella misura minima di litri 200 e massima di litri 3.000
3) Concessioni provvisorie per uso edilizio:
Da un minimo di litri 500 ad un massimo di litri 3.000, per richieste superiori sarà deciso secondo la disponibilità.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento tutte quelle variazioni che ritenesse convenienti ed opportune per il miglioramento del servizio stesso.
Le modifiche, approvate dalle competenti autorità, faranno parte integrante del presente regolamento.
TARIFFE
Le tariffe saranno applicate dal Comune in base ai provvedimenti emanati dal C.I.P. –
ART. 22
ECCEDENZA E LIMITI DEI CONSUMI
Per i consumi superiori alla concessione relativa alla quota contrattuale, sarà applicata la tariffa maggiorata come determinata dal C.I.P. –
ART. 23
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, regolarmente approvato, entrerà in vigore a partire dal 01 Gennaio 2000.
Le utenze già in corso dovranno essere uniformate alle nuove disposizioni ivi contenute.
Pratica x.
Xxxxx.le
Comune di Genzano di Roma Via I Xxxxxxx n. 81
00045 Genzano di Roma
OGGETTO: Richiesta di concessione utenza idrica
Il Sottoscritto
Nato a il
Residente in Via N.
Codice Fiscale Tel.
Nella sua qualità di del
Situato in Genzano di Roma
Via N. Piano Int. Scala
Adibito ad uso
Con allaccio alla fognatura comunale SI - NO (barrare la casella interessata)
Rivolge domanda allo scopo di ottenere la concessione di utenza idrica in servizio dell’immobile e con riferimento all’uso sopra indicato, per il consumo giornaliero di litri
Dichiara di essere a conoscenza delle norme previste dal Vigente Regolamento Idrico Comunale, per la distribuzione di acqua potabile ai privati, e di accettarle integralmente.
Genzano di Roma, li
Il Richiedente
La richiesta di utenza idrica di cui sopra
Rientra/non rientra nelle norme previste Dal Vigente Regolamento Idrico Comunale.
Genzano di Roma, li
L’ Ufficio Tecnico