COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) XXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Nella seduta del 02/07/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Previa produzione del reclamo, rigettato dall’intermediario, il ricorrente agisce nei confronti dell’intermediario mutuante, ai fini dell’accertamento del diritto nei confronti di questi ad una serie di adeguamenti delle rate del contratto di mutuo (rapporto contrattuale che questo Collegio ha già avuto modo di conoscere in relazione a separato ricorso oggetto di precedente decisione). L’art. 4 del contratto di mutuo e surrogazione definisce “il tasso nominale annuo da applicare al mutuo”, prevedendo la possibilità per il mutuatario, a determinate condizioni e scadenze, di passare dal tasso fisso a quello variabile e viceversa.
L’ultimo paragrafo dell’articolo citato prevede che l’ammontare delle rate dovrà essere determinato di volta in volta e l’importo dovrà essere preventivamente comunicato alla parte mutuataria. L’art. 4 non prevede che, a seguito dell’esercizio dell’opzione, si debba aggiungere un eventuale spread agli Euribor 6M rilevati sul mercato, bensì dispone che la parte mutuataria ha la facoltà “di optare per una differente individuazione della misura del tasso di interessi”.
Dal 5 maggio 2012, “il mutuo in oggetto è regolato a tasso variabile con parametro Euribor 6M e, stante quanto si evince dal documento di sintesi allegato al contratto di mutuo, tale
parametro è da rilevare e utilizzare con base 360”. Nondimeno, l’intermediario resistente asserisce che dalla rata 37 del 4 giugno 2012 è stato applicato un tasso pari al 2,298%, ottenuto dall’Euribor 6M pari a 1,198% più lo spread di 1,10%.
La mutuante afferma altresì che il contratto di mutuo è regolato a tasso variabile da aggiornare ogni sei mesi ma, in realtà, avrebbe applicato il tasso determinato a partire dalla rata di giugno 2012 per sette mesi consecutivi.
Infine, il contratto di mutuo e surrogazione è l’ultimo rapporto instaurato e l’unico esistente con l’intermediario. Il ricorrente lamenta che “la banca non ha mai inviato alcun documento (fatta eccezione per i riscontri ai reclami) presso il” suo indirizzo PEC.
In conclusione, il ricorrente chiede che, in rispetto della corretta applicazione delle condizioni contrattuali a seguito dell’esercizio dell’opzione “scelta tasso”, la banca:
1. “rilevi correttamente l’Euribor 6M, base 360, l’ultimo giorno di ogni mese”;
2. “adegui le rate con frequenza mensile utilizzando l’Euribor 6M aggiornato”;
3. “calcoli le rate senza l’aggiunta di alcuno spread”;
4. “comunichi preventivamente l’importo delle rate”;
5. con riferimento alle “rate già scadute al momento della decisione”, calcoli l’eventuale differenza tra la rata pagata e quella dovuta e la imputi in conto capitale con valuta pari alla data di scadenza di ogni rata;
6. riguardo alle comunicazioni, “fornisca prova dell’invio della documentazione periodica e, per il futuro, utilizzi a tale fine” l’indirizzo PEC del ricorrente.
In sede di controdeduzioni, l’intermediario dichiara che alcune delle domande formulate dalla parte ricorrente sarebbero irricevibili “in ossequio al generale principio del ne bis in idem”. Al riguardo, la resistente rammenta la decisione n. 2948/2013, pronunciata da questo Collegio, il quale aveva respinto il ricorso.
Nel merito, l’intermediario afferma che, in data 4 maggio 2009, veniva accordata al ricorrente la somma di €. 144.373,35 a titolo di mutuo. In contratto, veniva pattuito il tasso fisso nominale annuo del 4,44% (IRS 9 anni lett. 3,34% + spread 1,10%) per tutta la durata del mutuo e prevista la facoltà, per la parte mutuataria, di optare per una differente individuazione della modalità di calcolo del tasso di interessi, passando dal tasso fisso al variabile o dal variabile al fisso, alla scadenza di ogni anno solare e per un massimo di tre volte nel corso dell’ammortamento.
L’intermediario resistente chiede al Xxxxxxxx “che il ricorso venga respinto”.
DIRITTO
L’eccezione pregiudiziale di irricevibilità del ricorso è, ad avviso del Collegio, parzialmente meritevole di accoglimento. In merito alla contestata riproposizione di richieste già oggetto di esame da parte del Collegio, in via preliminare, si riportano le domande formulate dal ricorrente in occasione del primo ricorso, presentato in data 30 luglio 2012:
- accertamento della “possibilità di esercitare congiuntamente i diritti dell’opzione scelta tasso”;
- “il rispetto dei termini contrattuali e l’applicazione del nuovo tasso da utilizzare uguale a quello rilevato l’ultimo giorno del mese di maggio, senza l’aggiunta di alcuno spread”;
- “la rideterminazione del tasso fisso contrattuale, il ricalcolo del piano di ammortamento e la restituzione delle somme indebitamente pagate”;
- “il rispetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 385/93” in tema di comunicazioni periodiche;
- il risarcimento del danno.
Ciò chiarito, deve anzitutto sottolinearsi che le domande che questo Collegio può prendere in esame nel presente procedimento sono quelle che non siano già state oggetto del precedente ricorso e della successiva decisione. Muoviamo dal primo profilo.
Con riferimento al ricorso in esame, si discute se il parametro Euribor 6M sia da rilevare ed utilizzare con base 360 oppure con base 365 (domanda non formulata dal ricorrente in occasione del precedente ricorso e, dunque, meritevole di essere esaminata). Sulla variazione del tasso, il contratto di mutuo e surrogazione prevede, all’art. 4, che: “In ogni caso di variazione del tasso la banca rileverà i parametri EURIBOR SEI MESI e IRS lettera dal quotidiano il Sole 24 ore ovvero dai comunicati stampa della Banca d’Italia o, in difetto, da altra analoga pubblicazione, con obbligo, in questi ultimi casi, di rendere edotta la parte mutuataria”.
Preliminarmente, lo stesso contratto sancisce, alla lettera “H” che “al presente contratto è unito un Documento di sintesi, ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, che, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega sotto la lettera “C” e che la parte mutuataria dichiara di ben conoscere per averne ricevuta copia dalla Banca in precedenza”. Nel “Riquadro condizioni operative” riportate nel Documento di sintesi, quale allegato “C” al contratto, è previsto quale tipo divisore per ammortamento il divisore “Commerciale/Commerciale”.
Sulla questione, la resistente ha prodotto il Foglio informativo Ed. 3 aprile 2009 (“Mutui ipotecari e fondiari privati – Mutui residenziali. Tasso variabile”), messo a disposizione della clientela, vigente al momento della sottoscrizione del mutuo nonché successivo foglio informativo vigente al momento dell’esercizio dell’opzione da parte del mutuatario. A seguito dell’opzione “scelta tasso”, ovvero dal 5 maggio 2012, il mutuo in questione è regolato a tasso variabile ed entrambi i fogli informativi citati farebbero riferimento ad un divisore 365.
La resistente, tuttavia, inoltrava, in data 31 maggio 2012, una e-mail, avente ad oggetto la “Rendicontazione periodica” del mutuo in oggetto, con cui comunicava alla parte ricorrente “il modulo di trasparenza condizioni e la comunicazione relativa all’opzione cambio tasso, con il nuovo piano di ammortamento”. Nel documento di sintesi del 31 maggio 2012, si prevede quale tasso base “EURIBOR 6 MESI – STIPULA” e, quale tipo di divisore per ammortamento, ancora il divisore “Commerciale/Commerciale”: denominazione che, nella prassi, indica, appunto, il divisore 360.
Sotto tale profilo, dunque, la domanda del ricorrente appare fondata con il conseguente obbligo, per l’intermediario, di rilevare ed applicare l’Euribor 6M su base 360 e, per quanto riguarda le rate pregresse già scadute, a partire dalla rata n. 37, rideterminarne l’esatto ammontare facendo corretta applicazione del divisore applicabile e provvedendo alle opportune compensazioni con giusta valuta.
Al riguardo, il Collegio prende atto della dichiarazione dell’intermediario il quale ha riconosciuto che, per un mero errore procedurale, l’aggiornamento da effettuare in corrispondenza della rata n. 43 è stato posticipato alla rata n. 44 e si è impegnato a decurtare l’importo dovuto al ricorrente a titolo di conguaglio da una successiva rata.
Non merita, invece, accoglimento la domanda riguardante lo spread. Posto che la resistente eccepisce un ne bis in idem sulla richiesta di ricalcolare l’importo delle rate del mutuo, senza l’aggiunta di alcuno spread, si osserva che in relazione al precedente ricorso il Collegio prendeva atto di come il ricorrente lamentasse che “Nessuna previsione contrattuale stabilisce poi, in relazione all’esercizio dell’opzione, un eventuale spread da aggiungere ai tassi di mercato”.
La decisione n. 2948/13 ha, per altro, accertato la corretta applicazione dello spread in caso di opzione per il tasso fisso, senza scendere espressamente nel merito della questione per l’ipotesi di scelta del tasso variabile. Ancora una volta assume, tuttavia,
rilievo decisivo il documento di sintesi del 31 maggio 2012, nel quale è chiaramente indicata l’applicazione dello spread dell’1,10% rispetto all’EURIBOR 6M.
Appare infondata anche la doglianza relativa alla mancata comunicazione preventiva dell’importo delle rate, atteso il tenore dell’art. 4 del contratto, in base al quale, “per l’ipotesi di variazione dal tasso fisso al tasso variabile, e viceversa, la parte mutuataria autorizza sin d’ora la banca ad apportare, senza alcuna comunicazione scritta, le modifiche dell’ammontare delle rate che saranno determinat5e di volta in volta”.
Infine, la richiesta avanzata dal ricorrente avente ad oggetto il mancato ricevimento delle comunicazioni al proprio indirizzo PEC, non può ritenersi procedibile, trattandosi di questione che era già stata avanzata con il precedente ricorso. Non può perciò che confermarsi quanto ha formato oggetto (nei limiti della domanda in esame) della decisione di questo Collegio n. 2948/2013, la cui motivazione in diritto deve intendersi qui integralmente richiamata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio, tenuto conto di quanto dichiarato dall’intermediario con effetto vincolante, dichiara il ricorso parzialmente improcedibile e lo accoglie nel resto nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1