SCHEMA
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO E I CAF OPERANTI SUL TERRITORIO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE – BIENNIO 2023/2024
TRA
Il Comune di Palazzolo sull’Oglio di seguito indicato come Comune, C.F. 00400530176, P.I. 00559720982 con sede in via XX settembre, n. 32, a Palazzolo sull’Oglio tel. 000.0000000/45/54,
e- mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx,
pec: xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
nella persona di ………………………………….......
E
Il CAF ……………………………………………...., P.I ,
iscrizione all’albo n° ……………….., con sede in ,
via ……………………………………, n , in seguito denominato semplicemente
CAF, rappresentato da ,
con sede operativa in via ………………………………………. n. ……… a ,
telefono …………………………………..., indirizzo e.mail ,
indirizzo pec:…………………..…………., nella persona di ;
PREMESSO CHE:
• gli articoli 65 e 66 della Legge 23.12.1998 n. 448, modificati dalla legge 17.05.1999 n. 144, hanno disposto la concessione di un assegno ai nuclei familiari con tre o più figli minori e un assegno di maternità alle madri (quest’ultimo disciplinato dall’art. 74 del D.Lgs n.151/2001);
• la legge 6 agosto 2013, n. 97 , capo III recependo la direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, all’art. 13, comma 1, recita: ”All’art. 65, comma 1, della legge 23 Dicembre 1998, n. 448, le parole: ”cittadini italiani residenti” sono sostituite dalle seguenti: “cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”, introducendo per i soggiornanti di lungo periodo il principio di parità di trattamento con i cittadini comunitari con riferimento alle prestazioni socio-assistenziali;
• il Comune, in base al DM 25 Maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell’assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall’attestazione INPS relativa all’ISEE o, in mancanza di quest’ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all’INPS e consegnare al richiedente l’attestazione INPS che certifica l’ISEE; trasmettere all’INPS l’elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento;
• il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
• l’articolo 46, del Decreto Legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l’estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall’art. 1, comma 375, della legge n. 266/2005;
• il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quatto figli a carico, aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
• il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185, all’articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l’altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
• il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
• il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- la Determinazione N. 11/DACU/2020 del 29.12.2020 recante le “Disposizioni per la gestione del periodo di transizione al nuovo sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico” che prevede il blocco dal 01.01.2021 dell’ingresso nel sistema SGATE delle domande di bonus sociale elettrico/gas e/o idrico per disagio economico, delle domande di rinnovo, variazione della fornitura e delle domande di riemissione dei bonifici domiciliati;
- la Deliberazione 23 febbraio 20021 63/2021/R/COM dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che approva le “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”;
- l’Allegato “D” alla Deliberazione 23 febbraio 20021 63/2021/R/COM dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che sostituisce tutte le disposizioni TIBEG circa le disposizioni a decorrere dal 01.01.2021 per l’applicazione del “Bonus sociale per disagio fisico”;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che ha istituito l’Assegno Unico universale per i figli a carico che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, che assorbe e sostituisce tra le altre misure l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
Il Comune, che eroga servizi agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda, intende affidare a terzi l’attività di assistenza ai cittadini per quanto riguarda la presentazione delle predette richieste;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto della Convenzione
1. Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione, che ha per oggetto l’affidamento al CAF …………………………………………. del servizio di raccolta delle domande e gestione dell’istruttoria relativo ad:
x. Xxxxxxx di maternità e nucleo familiare con tre figli minori (per l’assegno al nucleo familiare domande raccolte esclusivamente entro il 31.01.2023);
b. Bonus sociale per disagio fisico.
Art. 2 – Prestazioni del CAF in ordine ad Assegni di Maternità e Assegni al nucleo familiare con tre figli minori e modalità operative (per gli Assegni al nucleo familiare solo per le domande raccolte entro il 31.01.2023)
1. Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
a. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori;
b. accoglienza dei richiedenti l’assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
c. compilazione e stampa del modello di richiesta dell’assegno di maternità o del nucleo, previa verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’indicatore della situazione economica;
d. trasmissione telematica all’INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto;
e. archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
f. trasmissione via mail all’ufficio Servizi Sociali del Comune delle richieste di verifica
anagrafica delle domande presentate in tempo utile per garantire che l’utente possa presentarsi una sola volta allo sportello;
g. trasmissione periodica, mediante mail, al Comune dell’elenco degli aventi diritto per l’assunzione del provvedimento di ammissione al beneficio, necessario per il perfezionamento della pratica;
2. In caso di domande contenenti errori segnalati dall’Inps durante la propria attività di verifica delle richieste di prestazioni sociali trasmesse, il Caf si impegna a correggere le irregolarità rilevate dall’Inps entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e a darne tempestiva comunicazione scritta al Comune, pena la decadenza della presente Convenzione;
3. In sede di attuazione della presente Convenzione potranno essere definite ulteriori modalità operative di raccordo con l’Ufficio Servizi Sociali.
Art. 3 – Prestazioni del CAF in ordine al servizio Bonus Sociale per Disagio Fisico – SGATE
1. Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi, riferiti alle prestazioni indicate all’art. 1:
a. assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l’accesso al bonus;
b. verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità offline;
c. trasmettere alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità stabilite;
d. conservare i dati acquisiti per le istanze relative al Bonus Sociale per Disagio Fisico in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;
e. trasmettere semestralmente al Comune l’elenco dei beneficiari del Bonus Sociale per Disagio Fisico.
2. Il mancato svolgimento anche di uno solo dei servizi sopra indicati potrà determinare la risoluzione della presente Convenzione e la revoca dell’accesso alle piattaforme INPS e SGATE.
Art. 4 – Impegni del CAF
1. Il CAF per l’espletamento di questo servizio:
a. farà pervenire al Comune l’elenco delle proprie sedi presenti sul territorio del Comune di Palazzolo sull’Oglio, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico. Tali dati saranno resi noti alla cittadinanza a cura del Comune;
b. utilizzerà il marchio proprio per individuare le sedi e tutta la modulistica eventualmente occorrente, non fornita dal Comune;
c. al fine di garantire all’ufficio Servizi Sociali del Comune un attento monitoraggio del disagio relativo alle condizioni personali e familiari dei richiedenti le agevolazioni oggetto della presente convenzione, qualora gli operatori del CAF percepiscano situazioni particolarmente difficili, ne daranno riscontro all’Assistente Sociale comunale;
d. non potrà richiedere al cittadino ulteriori compensi né prestazioni di qualsiasi natura, pena la risoluzione immediata della presente Convenzione e con tutte le eventuali responsabilità civili e penali.
Art. 5 – Impegni del Comune
1. Il Comune si impegna:
a. a curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni in oggetto del presente accordo e sulle sedi CAF (della Società) operative, aggiornando l’elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal Centro stesso;
b. a garantire le verifiche anagrafiche e l’adozione del provvedimento di ammissione al beneficio per le pratiche connesse con gli assegni di cui all’art.2;
c. ad attivare i necessari adempimenti formali per consentire l’accesso da parte dei CAF convenzionati alle piattaforme INPS e SGATE, presupposti per consentire le prestazioni indicate agli art. 2 e 3;
d. a riconoscere il corrispettivo indicato al successivo art. 8 secondo modalità e scadenze ivi indicate.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Regolamento 679/2016/UE sul trattamento dei dati personali in applicazione dell’art. 13, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati (vedi allegato).
Art. 7 – Assicurazione
1. Il CAF trasmetterà all’ufficio Servizi Sociali apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa Convenzione.
Art. 8 – Corrispettivo e rapporti finanziari
1. Per i servizi oggetto della presente Convenzione il Comune si impegna a corrispondere i seguenti compensi IVA compresa (aliquota al 22%):
x. Xxxxxxxx Assegni di maternità e al nucleo: €.10,00 (8,20 oltre IVA);
b. Bonus Sociale per disagio fisico €. 5,00 (4,10 oltre IVA).
2. Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato, a fronte di presentazione, con cadenza annuale, di fattura elettronica, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa e previa verifica della regolarità contributiva attraverso acquisizione del DURC.
3. Al fine di tener monitorato l’andamento della spesa, tre mesi prima dell’emissione della fattura, i CAF trasmettono al Comune il numero delle pratiche evase distinto per tipologia e la stima quantitativa sul periodo residuo.
4. Alla fattura dovrà essere allegato un documento sintetico, riportante il numero delle domande presentate al CAF, distinto per tipologia di pratica.
5. Sarà altresì richiesto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria, il conto corrente dedicato.
Art. 9 – Durata
1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2024;
2. Le parti si impegnano a rivedere la presente Convenzione nel caso di variazioni normative o di prassi, intervenute successivamente alla firma della stessa, ma prima della scadenza.
Art. 10 – Spese
1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico dei CAF, salvo diversa previsione di legge.
Art. 11 – Controversie
1. Il Foro competente per eventuali controversie relative al presente accordo è il Tribunale di Brescia.
Palazzolo sull’Oglio,
per il Comune per il CAF
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Palazzolo Sull'Oglio saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Palazzolo Sull'Oglio.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxx
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DPO | P.IVA | Via/Piazza | CAP | Comune | Nominativo del DPO |
SISTEMA SUSIO S.R.L. | 05181300962 | Xxx Xxxxxxx, 0 | 00000 | Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx | Dott.ssa XXXXXXXXX XXXXX |