REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Approvato con deliberazione del C.C. n. 89 del 26.09.2011, modificato con deliberazione del C.C. n. 125 del 20.12.2011
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Disciplina della Polizia Urbana
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell’ordinamento e delle norme di legge, l’insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158, comma 2, del D.L.vo 31/03/1998 n. 112.
2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159, comma 2, del D.L. vo 31/03/1998 n. 112.
3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a) Suolo pubblico;
b) Estetica e Decoro cittadino;
c) Spettacoli e trattenimenti pubblici;
d) Custodia e circolazione degli animali;
e) Quiete pubblica;
f) Sicurezza Pubblica;
g) Nettezza pubblica;
h) Divieti;
i) Attività produttive;
j) Mestieri girovaghi;
k) Mediazione sociale ed educazione alla legalità.
Art. 2
Vigilanza per l’applicazione delle norme di Polizia Urbana
1.All’attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dal Corpo di Polizia Municipale e dagli Uffici ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 577 C.P.P. e successive modifiche, nell’ambito dei rispettivi compiti.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nell’esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l’obbligo di inoltrare notizia all’Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa. Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle norme in materia di procedura penale.
Art. 3 Definizioni
1. Quando nel presente Regolamento sono usate le parole “luogo pubblico” o “suolo pubblico” s’intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.
3. Ai fini del presente regolamento per mediazione sociale, si intende l'attività volta a favorire l’integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l’attività volta al sostegno dei minori non accompagnati
Art. 4 Autorizzazioni e concessioni
1.Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati:
a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) con l’obbligo per il titolare dell’atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
d) previo pagamento di canoni, tasse e diritti eventualmente dovuti per l’atto medesimo;
e) con facoltà dei competenti organi dell’Amministrazione di imporre determinate condizioni, in ogni tempo, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
f) sotto l’osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell’atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.
2. Xxxxxx i principi del silenzio-assenso e delle denunce di inizio attività regolati dalla legislazione speciale in materia.
3. L’eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
4. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza dal titolare della concessione o della autorizzazione
Art. 5
Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi
1. Le relative richieste devono essere indirizzate all’Amministrazione comunale con apposita domanda, con l’osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, ed, in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. Per l’esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo oltre alle norme che disciplinano la materia.
3. Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con X.X. xxx 00 Giugno 1931, n. 773, e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al X.X. xxx 0 Maggio 1940, n. 635 e successive modifiche.
4. Il rilascio o l’efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell’accertamento della sicurezza o dell’idoneità, che dovranno
essere eseguiti da professionisti, iscritti all’apposito albo, all’uopo incaricati a cura e spese del richiedente.
5. Dell’avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli Uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Servizio di Polizia Municipale, al fine di agevolare l’attività di controllo.
Art. 6
Pubblicità dei titoli autorizzativi
1. Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi in cui l’attività assentita si riferisce, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione, i titolari dovranno richiederne un duplicato all’Ufficio comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell’originale.
Art. 7
Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo
1. Ogni violazione alle norme del presente Regolamento, che non integri fattispecie di reato e per la quale non sia prevista apposita sanzione, potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al Titolo XII del presente Regolamento. In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.
2. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
- possono essere sospesi, quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati, quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
- devono essere revocati quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
3. Il titolo si intende decaduto:
- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l’atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- quando, senza il nullaosta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.
4. Ove si reputi necessario, il Responsabile del Settore può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli Uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.
5. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell’atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l’accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
7. Ove il responsabile sia minore o incapace, l’onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
Art. 8
Pubblicità del Regolamento
1. L’Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza ed un conveniente numero di copie venga posto a disposizione di chi ne faccia richiesta, previo pagamento.
2. Una copia del presente Regolamento resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso il Corpo di Polizia Municipale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.
TITOLO II SUOLO PUBBLICO
Art. 9
Occupazione di spazi ed aree pubbliche
1. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali
risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico e lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione comunale.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell’occupazione, lo rendano necessario, l’Autorità Comunale può imporre al titolare dell’autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
4. Le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto nel Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l’occupazione di aree e spazi pubblici sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell’occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
6. L’autorizzazione per l’occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 4.
7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o concessione edilizia, anche in forma precaria.
8. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
Art. 10
Specificazioni in materia di occupazione del suolo pubblico
1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:
a. Permanenti: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura di carattere stabile aventi durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b. Temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura di durata inferiori all’anno, anche se ricorrenti.
c. Occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
2. Le autorizzazioni per l’occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell’autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
4. L’esazione del canone per l’occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le modalità previste dallo specifico regolamento.
5. Le occupazioni, sia di natura permanente che temporanee, con delimitazioni, cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, sono autorizzate o negate secondo la procedura ed il rispetto dei vincoli contenuti nel Regolamento comunale per l’applicazione della tassa di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. E’ proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall’Autorità comunale, secondo le disposizioni del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed, in quanto applicabili, dagli altri Regolamenti comunali.
Art. 11
Revoca delle autorizzazioni
1. In qualsiasi momento, l’Amministrazione comunale può, per iscritto, sospendere o revocare l’autorizzazione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, o delle condizioni contenute nell’atto di autorizzazione sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.
1. Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai funzionari, Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Municipale con l’obbligo da parte loro di informare i competenti uffici dell’Amministrazione, ai fini dell’adozione dei provvedimenti definitivi.
2. Nel caso di revoca, con esclusione dell’inosservanza delle disposizioni, l’Amministrazione comunale ha l’obbligo del solo rimborso all’intestatario della
autorizzazione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca stessa e la scadenza reale.
Art. 12
Occupazioni per lavori di pubblica utilità.
1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l’effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l’erogazione di servizi di pubblica utilità, l’ente erogatore del servizio o l’impresa cui è stato appaltato l’intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché quando l’intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall’intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L’Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l’intervento viene effettuato.
3. Quando l’intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l’intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.
Art. 13
Occupazioni per attività di riparazione di veicoli.
1. L’occupazione di suolo pubblico per l’esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione, previo parere favorevole del Settore Polizia Municipale.
2. L’autorizzazione può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l’officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e comunque di superficie
non superiore a mq. 4. L’area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell’autorizzazione stessa.
3. L’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell’attività di carrozziere.
4. E’ fatto obbligo a chi abbia ottenuto l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
5. L’autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell’esercizio e determina, in tale orario, divieto di sosta con rimozione forzata.
Art. 14 Occupazioni del soprassuolo.
1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.
Art. 15 Occupazioni con dehors.
1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l’autorizzazione per l’occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento Comunale per l’istallazione e la gestione di chioschi e dehors che ne disciplina la collocazione, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità’, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. In tempo di pioggia i tavolini, le sedie, ecc. devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo quanto diversamente specificato nell’autorizzazione.
Art.16
Esposizione di merci e derrate all’esterno dei negozi
1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti la pubblica via può essere rilasciata l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l’esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria e l’occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. L’occupazione del suolo o spazio pubblico per l’esposizione di derrate alimentari ovvero bestie macellate, viscere, ed altre parti animali all’esterno dei negozi sono tassativamente vietate.
3. Per l’esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di utilizzare dei contenitori posti ad almeno mt. 1,00 dal suolo.
4. Le strutture utilizzate per l’esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
5. L’autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell’orario di apertura dell’esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell’esercizio stesso.
6. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l’autorizzazione, purché l’occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
7. Non è ammessa l’occupazione con merci che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.
8. Non è ammessa in nessun caso l’occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.
Art. 17
Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali.
1. Xxxxx restando quanto previsto dall’art. 10 e quanto disposto dall’apposito regolamento in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l’occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche
ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l’attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali,
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell’autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L’accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
Art. 18 Occupazioni di altra natura.
1. L’autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l’occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione pedonale, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E’ consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
Art. 19
Commercio in forma itinerante.
1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, esercitare l’attività in forma itinerante, nel rispetto del Regolamento del mercato settimanale e dal regolamento per il commercio su suolo pubblico.
2. E’ comunque vietato:
a. posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
b. esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento;
c. sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 200 metri dal punto precedentemente occupato;
d. a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
e. a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non e' consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
f. iniziare l’attività prima delle ore 7.00 e concluderla dopo le ore 20.00;
3. Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. E’ tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e ASP, sempre che il venditore sia in possesso delle prescritte autorizzazioni.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.
Art. 20
Spettacoli e intrattenimento su aree pubbliche.
1. Ferme restando le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o intrattenimenti all’aperto sul suolo pubblico, potranno erigersi palchi o tribune per feste e spettacoli, giochi, o rappresentazioni, solo dietro specifica e particolare autorizzazione dell’Autorità comunale.
2. La domanda per l’esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.
Art. 21
Installazione di chioschi ed edicole
1. La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali, incroci e nelle curve.
2. Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri dell’Ufficio Tecnico comunale e del Servizio di Polizia Municipale.
3. In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a metri 25 dalle intersezioni stradali e a metri 15 dall’inizio delle curve. Il presente articolo non si applica a strutture preesistenti all’adozione del presente Regolamento.
Art. 22
Carico e scarico delle merci
1. Qualora il carico e scarico delle merci su suolo pubblico richiedano tempo di ingombro dello stesso, occorre ottenere l’autorizzazione dell’Autorità comunale, la quale può subordinare l’autorizzazione all’osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. In caso di inosservanza, l’Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.
Art. 23
Chiusura strade pubbliche
1. E’ vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso della competente autorità comunale.
2. Qualora per eseguire lavori, per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni o spettacoli si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda, da presentarsi almeno dieci giorni prima della data di chiusura, da parte della persona interessata ed in presenza di conforme ordinanza dell’Autorità comunale. Nell’ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l’esecuzione di quanto richiesto.
3. Per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi si demanda espressamente alle norme contenute nel Regolamento comunale per l’erogazione dei servizi a favore dei privati.
TITOLO III
ESTETICA E DECORO CITTADINO
Art. 24
Fumi ed esalazioni
1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati, sentita l’A.S.P., dall’ufficio comunale competente.
3. E’ comunque vietato:
a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall’Autorità comunale.
4. E’ vietato altresì bruciare sterpaglie, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale, all’interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.
5. E’ vietato accendere fuochi alle stoppie nei campi e nei boschi prima del 15 Agosto ed ad una distanza di centro metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile e combustibile.
6. E’ vietato accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico.
Art. 25
Xxxxxxxxxx e recipienti con rifiuti
1. E’ vietato porre o lasciare in luoghi pubblici od aperti al pubblico contenitori racchiudenti rifiuti domestici o comunque immondizie.
2. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
3. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
4. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
5. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
6. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
7. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla Legge.
8. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
Art. 26
Trasporto di letame e materiali di espurgo
1. Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e xxxxx xxxx, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
2. Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.
TITOLO IV
SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI
Art. 27
Agibilità per luoghi di pubblico spettacolo
1. L’apertura dei teatri e degli altri luoghi di pubblico spettacolo è subordinata al rilascio della licenza di agibilità di cui all’articolo 80 del T.U.L.P.S ( X.X. 00 Xxxxxx 0000, n. 773 e successive modificazioni).
2. La licenza suddetta è subordinata alla verifica con esito positivo, della solidità e sicurezza dell’edificio, da parte della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nella composizione così come determinata dall’art. 141, 141 bis e 142 del T.U.L.P.S. così come modificati ed introdotti dal D.P.R. n. 311/2001.
Art. 28
Spettacoli e trattenimenti pubblici
1. L’effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti previsti dagli articoli 68 e 69 del
T.U.L.P.S. 18 Giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, sia all’aperto che in locali al chiuso, è subordinata al rilascio della licenza da parte della competente Autorità di P.S..
2. L’esercizio di dette attività deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all’esterno di suoni e rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa.
3. Per quanto riguarda le modalità di rilascio della licenza di cui al comma 1 si rinvia al regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 03/08/2009.
Art. 29
Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzare nell’ambito di manifestazioni occasionali
1. La realizzazione sul suolo pubblico o privato di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate in occasione di feste, giochi, spettacoli, competizioni sportive, rappresentazioni pubbliche, cerimonie e commemorazioni, è subordinata ad autorizzazione dell’Autorità comunale, su richiesta degli interessati, corredata da certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all’albo, attestante la necessaria solidità ed idoneità dei manufatti al servizio del pubblico; ad installazione avvenuta, dovrà essere poi prodotto il certificato di corretto montaggio rilasciato da professionista qualificato.
2. In relazione alla complessità dell’allestimento, l’Autorità comunale potrà richiedere la preventiva verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prevista dalle vigenti norme di Polizia Amministrativa, in relazione al dettato dell’art. 80 del T.U.L.P.S. e successive modifiche.
Art. 30 Impianti tecnologici
1. Gli impianti tecnologici (elettricità, gas, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.
2. Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici dovranno essere o interrati o sopraelevati o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.
3. Prima dell’inizio della manifestazione, gli Organizzatori dovranno presentare al Comune la dichiarazione di conformità di cui alla Legge n. 37/08 e successive modifiche ed integrazioni , a firma dell’impiantista abilitato, corredata dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all’albo degli installatori – schema degli impianti – relazione sul materiale utilizzato).
4. Per gli allestimenti più complessi, l’Autorità comunale, prima di concedere il proprio assenso, potrà richiedere una verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l’ulteriore documentazione che ritenesse opportuno acquisire nei singoli casi (progetto dettagliato, certificati di collaudo, ecc.).
5. Per tutti gli articoli del presente titolo verificare le novità della recente istituzione della Commissione Comunale (3° Settore)
TITOLO V
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI
Art. 31 Diritti degli animali
1. E’ fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.
2. Ogni animale deve essere tenuto, a cura del proprietario o da chi ne abbia il possesso anche temporaneo, in buone condizioni igieniche-sanitarie e dovrà essere accudito e curato secondo le necessità del caso.
3. E’ fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune.
4. E’ fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.
5. A norma dell’art. 1 della Legge 12.06.1913, n. 611 e successive modifiche, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l’impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino
strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.
6. E’ fatto divieto di addestrare cani, cavalli o altri animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali. Sono assolutamente vietati i combattimenti fra animali.
7. E’ fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle Autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.
8. Sono vietate corse clandestine e competizioni non autorizzate.
9. E’ vietata l’esposizione degli animali d’affezione nelle vetrine dei negozi o all’esterno degli stessi.
10. E’ vietato costringere alla convivenza, nella stessa gabbia, animali tra essi incompatibili.
11. E’ vietato tenere in isolamento animali che, per esigenze di specie, devono vivere in gruppo.
12. E’ vietata la vendita di animali colorati artificialmente.
13. E’ vietato trasportare animali d’affezione in condizione e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonché l’adeguato apporto idrico.
14. E’ fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto.
15. E’ vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali.
Art. 32 Mantenimento cani
1. In abitazioni o in aree private , stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l’animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l’animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.
Art. 33
Custodia dei cani e degli animali
1. E’ fatto assoluto divieto di detenere gli animali in ambienti con condizioni igieniche non idonee e in spazi angusti tali da impedire i movimenti essenziali tipici della specie, e privandoli altresì delle condizioni di vita idonee secondo le esigenze naturali ed acquisite.
2. In base alla normativa vigente è fatto obbligo di identificare e registrare l’animale, nel secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip.
3. All’interno delle proprietà i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in luogo chiuso o recintato in modo che non possano recare danno alle persone.
4. E’ fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai mt. 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero di animali), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie.
5. E’ fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere una misura inferiore a metri cinque ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all’animale di muoversi senza restare impigliato nella catena.
6. Gli animali che devono essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e il contenitore dell’acqua.
7. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.
8. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purchè sotto il costante controllo del proprietario o dell’accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
9. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
10. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni il suolo, lo spazio e il verde pubblico.
11. E’ vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
12. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
13. Nei casi sopra citati la Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffiderà ad allontanare l’animale che abbia dato luogo all’infrazione o a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
14. Ove la diffida non venga osservata il Responsabile del Servizio potrà disporre il sequestro dell’animale, fino a un massimo di 60 giorni, e l’affidamento dello stesso al Canile convenzionato o privato, nel qual caso le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell’animale.
Art. 34 Circolazione dei cani liberi
1. I cani non possono circolare liberamente fuori dall’abitazione del proprietario o detentore, se non accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli; il guinzaglio per i cani di grossa taglia e d’indole aggressiva non deve superare il mt. 1,50 di lunghezza ed essere ben solido, il tutto per impedire che arrechino danni a persone e cose.
2. Per i cani rientranti nelle categorie ritenute aggressive è obbligatoria la museruola.
3. In caso contrario il proprietario e il detentore saranno ritenuti responsabili.
4. I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell’accalappiamento a cura della Polizia Municipale.
5. Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della Legge n. 281 del 14 Agosto 1991 e successive modifiche.
6. Possono essere tenuti senza guinzaglio:
a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne;
c) i cani adibiti ai servizi di Polizia ed a quelli di pubblica utilità;
d) i cani nelle aree a loro appositamente destinate.
Art. 35 Conduzione animali in genere
1. E’ vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare gli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. E’ vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico ad eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. E’ vietato lasciar vagare, entro l’abitato, qualsiasi specie di animale, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.
4. E’ vietato il transito di armenti o greggi senza averne preventivamente comunicato alla Polizia Municipale, almeno 5 giorni prima, il passaggio e l’itinerario.
5. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia, con divieto di transitare nelle zone più trafficate ed in quelle residenziali.
6. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco limitatamente a insediamenti prevalentemente rurali.
7. E’ vietato tenere all’interno dei cortili delle abitazioni animali da cortile di qualsiasi specie senza rispettare le norme igieniche e sanitarie vigenti nonché tenere i medesimi all’interno di recinti ubicati a meno di 5 metri dal confine con le altrui proprietà.
8. I recinti di cui al comma 7 dovranno avere misure idonee atte a garantire la buona salute degli animali ed essere mantenuti puliti asportando le deiezioni quotidianamente.
Art. 36 Norme di rinvio
1. Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Veterinaria, D.P.R. n. 320/54, e le norme del locale Regolamento di Igiene.
2. Per la prevenzione del randagismo e per la tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla Legge n. 281 del 14.08.1991 e successive modifiche e della legge regionale 15/2000 nonché le disposizioni vigenti in materia.
TITOLO VI
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA
Art. 37
Norme ed orari per le attività rumorose
1. Chi esercita un’arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all’osservanza delle norme contenute al Capo IV del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia all’abitato più prossimo; pertanto dette attività rumorose sono limitate dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
2. Tuttavia sarà sempre in facoltà dell’Autorità comunale di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l’esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari.
3. I Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Provinciali, su reclamo o d’ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perchè chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l’impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall’Autorità comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 ed in riferimento al D.M. 16.03.1998 e alla Legge n. 447 del 26.10.1995 e successive modificazioni. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l’inquinamento acustico, sentite le competenti autorità.
5. In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili, devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00, nel periodo dell’ora legale e dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nel periodo dell’ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.
6. Le occupazioni di suolo pubblico all’esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 01.00, anche se il locale chiude oltre tale ora. L’eventuale prolungamento dell’orario dell’occupazione potrà essere concesso dall’Autorità comunale, su richiesta dell’esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l’esercizio è ubicato. Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.
Lavoro notturno.
1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L’autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Aziende Sanitarie Provinciali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell’inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell’ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Provinciali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
Art. 39 Abitazioni private.
1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8.00 nei giorni feriali. Nei giorni festivi non è consentita tale attività, fatta salva la speciale autorizzazione del Sindaco con relative prescrizioni. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
Art. 40 Strumenti musicali.
1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l’uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22.00 alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
Art. 41 Dispositivi acustici antifurto.
1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
Art. 42
Negozi per la vendita di apparati radio, televisori e simili.
1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all’interno nei seguenti orari:
a. dalle ore 08,00 alle ore 13,00;
b. dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
2. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre tale da non recare disturbo al vicinato.
Art. 43 Xxxxx, schiamazzi
1. Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e, come tali, sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l’uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume.
2. L’Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.
Art. 44
Venditori e mestieri ambulanti.
1. Sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 7.00 le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.
2. I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, uffici pubblici o altri luoghi ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o sia ammalato.
3. Gli esercenti il mestiere di cantanti, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili muniti di autorizzazione di P.S. debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia Municipale.
4. Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l’uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestie.
Art. 45 Spettacoli e trattenimenti.
1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l’esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all’esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all’uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, anche interessando le Autorità di Polizia.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata con l’avvertenza di non arrecare disturbo alla quiete pubblica rispettando i limiti previsti dalla legge 447/95 in materia di inquinamento acustico e con il divieto di protrarre l’attività non oltre le ore 01.00 o le 02.00, a discrezione dell’Amministrazione a seconda della zona ove queste devono essere svolte.
4. I limiti temporali di cui sopra potranno essere estesi, su richiesta dell’interessato, sino alle ore 07.00 per i giorni di Natale, Santo Stefano, San Xxxxxxxxx ed in particolari altre ricorrenze festive.
Art. 46 Circoli privati.
1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all’articolo 56.
Art. 47
Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
1. Dalle ore 20.00 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell’abitato, di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel presente Regolamento, qualora il carico e scarico delle merci su suolo pubblico richiedano tempo di ingombro dello stesso.
Art. 48
Uso di segnalazioni sonore
1. Tenute presenti le disposizioni dell’art. 659 del C.P., sono in genere vietati gli abusi di strumenti sonori e di segnalazioni acustiche.
2. In ogni caso l’Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze ha facoltà di disciplinare l’uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori percepibili dalle pubbliche strade e che la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.
3. I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.
Art. 49
Valutazione, misurazione e repressione dell’inquinamento acustico
1. Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico fanno riferimento al D.M. 16.03.1998 e successive modificazioni.
2. I competenti uffici delle A.S.P. e dell’A.R.P.A (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), su reclamo degli interessati, a richiesta dei servizi comunali o d’ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.
3. Qualora essi riscontino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura dell’Autorità comunale promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l’orario di esercizio, salva e impregiudicata la
facoltà di denunzia dell’Autorità Giudiziaria, in applicazione dell’art. 659 del Codice Penale, nonchè l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della Legge
n. 447 del 26.10.1995 e successive modifiche.
4. E’ fatto divieto di occupare, mediante gruppi elettrogeni, il suolo pubblico. Eventuali autorizzazioni potranno essere concesse in caso di emergenza e per sopperire ad esigenze temporanee ed eccezionali, previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale.
TITOLO VII SICUREZZA PUBBLICA
Art. 50
Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili
1. Ferme le disposizioni contenute nel T.U.L.P.S. del 16.06.1933 n. 773 e dal relativo Regolamento approvato con R.D. del 6.05.1940 n. 635 e successive modificazioni è vietato tenere nell’abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l’esercizio della vendita senza autorizzazione dell’Autorità comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n. 620 del 28.06.1955 e successive modificazioni.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell’Ufficio Tecnico comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l’allestimento dei locali non fossero attuate.
Art. 51
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
1. I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonchè tutte le norme vigenti riguardanti la materia.
2. Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 1.000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
Art. 52
Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici
1. Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. E’ vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.
3. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali siano ricavate canne fumarie.
4. Nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.
5. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.
6. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il “Certificato di prevenzione incendi”.
Art. 53
Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere
1. Nell’ambito dell’abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall’Autorità comunale, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili e fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. E’ assolutamente vietato:
a) l’uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
d) accendere fuochi e barbecue che creino disturbo alle abitazioni.
Art. 54
Trasporto di oggetti pericolosi
1. E’ vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi, quali vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati, al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.
2. Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di mt. 3 non possono essere trasportati da una sola persona.
3. Il trasporto sui veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.
4. E’ vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.
5. E’ in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.
Art. 55 Getto di cose
1. E’ proibito gettare dai ponti di lavoro o dall’interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altro. In caso di comprovata necessità il getto di cose potrà essere autorizzato dal Responsabile del Servizio, che stabilirà di volta in volta la cautela necessaria da adottare.
Art. 56
Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
1. Quando si intraprenda una nuova attività costruttiva o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all’osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio, dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento e dall’art. 20 del Codice della Strada.
2. Inoltre qualora il ponteggio occupi il marciapiede, lo stesso dovrà essere realizzato in maniera tale da consentire al pedone un agevole transito sullo stesso.
3. Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.
4. Le suddette installazioni dovranno essere eseguite conformemente a quanto disposto nel titolo autorizzativo.
Art. 57
Manutenzione di aree di pubblico transito
1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve, comunque, provvedere
ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura alla cittadinanza ed all’Autorità comunale.
Art. 58 Pozzi e cisterne
1. I pozzi, le cisterne e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che i possano cadere persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.
Art. 59
Esposizioni sulle pubbliche vie
1. Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati, prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione. Il Responsabile del Settore Polizia Municipale potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.
Art. 60
Lavori artigianali e verniciatura di manufatti
1. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.
2. Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti ne subiscano danno.
Art. 61
Atti contrari alla sicurezza
1. E’ vietato, in qualsiasi circostanza, sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo.
2. E’ altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d’acqua e dei ponti.
3. E’ vietato, in ultimo, nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e/o servizi.
Art. 62
Prestazioni sessuali a pagamento
1. Al fine di tutelare la sicurezza stradale è’ vietato esercitare su tutto il territorio comunale la domanda di prestazioni sessuali a pagamento con soggetti dediti alla prostituzione.
2. E’ vietato assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ed indossare abbigliamenti che manifestano inequivocabilmente l’intenzione di adescare o esercitare l’attività di meretricio.
3. E’ fatto divieto ai conducenti dei veicoli di effettuare fermate, anche di breve durata, di accostarsi, di eseguir manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di richiedere informazioni atte a concordare le prestazioni sessuali.
4. E’ fatto divieto di intrattenersi e porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico con persone dedite alla prostituzione.
Art. 63
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
1. Chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico ne dà avviso, in conformità all’art. 18 del T.U.L.P.S., all’Autorità locale di P.S. almeno tre giorni lavorativi prima della data di svolgimento.
2. Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e sottostare alle prescrizioni dettate dal Corpo di Polizia Municipale al fine di garantire la tutela dell’incolumità pubblica.
3. E’ vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.
Art. 64 Cortei funebri
1. I cortei funebri dovranno percorrere l’itinerario concordato con la Polizia Municipale, rispettando i divieti imposi dalla segnaletica stradale, fatte salve le diverse disposizioni dell’autorità.
Art. 65
Veicoli adibiti al servizio pubblico.
1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato: fumare nelle vetture,gettare cose od oggetti dai veicoli, insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura; portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti
o pericolosi o che possano imbrattare i viaggiatori; tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri o disturbare con schiamazzi gli altri utenti.
2. Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso del prescritto documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogni qualvolta ne venga richiesto.
3. Il personale di servizio sugli autobus deve:
1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio;
2) tenere contegno corretto verso i passeggeri;
3) far osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo, ritirare i documenti di viaggio riconosciuti non validi e farne rapporto alla Direzione.
4. Per i servizi di trasporto di cui il Comune assume l’esercizio, il rispetto delle disposizioni del presente articolo è affidato alla Polizia Municipale.
Art. 66 Custodia oggetti smarriti
1. La Polizia Municipale è depositaria degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono depositati nell’ufficio comunale in attesa che si rintracci il legittimo proprietario. Al momento in cui riceve tali oggetti, i medesimi dovranno essere corredati da apposito verbale di ricevimento, nel quale saranno chiaramente indicate:
a. le generalità della persona che ha rinvenuto gli oggetti;
b. la descrizione degli oggetti stessi;
c. le circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento.
2. Copia del verbale di consegna degli oggetti rinvenuti sarà data al ritrovatore.
3. Gli oggetti così consegnati saranno registrati in apposito registro di carico e scarico. In caso di rinvenimento del proprietario, ovvero, trascorso il periodo previsto dalla legge, senza che il proprietario sia stato rintracciato, la consegna degli oggetti di cui trattasi, al proprietario o al rinvenitore, sarà oggetto di apposito verbale di riconsegna.
4. Per le cose rinvenute o smarrite è fatto riferimento agli artt. 927 e seguenti del Codice Civile.
5. Gli oggetti la cui proprietà sarà immediatamente identificabile, verranno solo registrati nell’apposito registro di carico e scarico ed il ritrovatore apporrà la propria firma sul medesimo. Non verrà redatto verbale di rinvenimento, ma solo verbale di riconsegna al proprietario.
TITOLO VIII NETTEZZA PUBBLICA
Art. 67 Comportamenti vietati.
1. A salvaguardia del decoro della Città è vietato:
a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
b. imbrattare o danneggiare monumenti, manufatti tecnici a rete (pali, centraline gas, ecc.), edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via;
c. eseguire disegni, murales, scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray sui muri di edifici e recinzioni fisse e su qualunque altro spazio comunque visibile;
d. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d’arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
e. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
f. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
g. lanciare volantini da veicolo stradali o da aeromobili;
h. praticare giochi di qualsivoglia genere con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sè o per gli altri o procurare danni;
i. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di persone di età superiore a 12 anni ed altezza superiore a 150 cm;
j. gettare sul suolo pubblico, sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza e/o sul lunotto delle autovetture volantini,manifestini, opuscoli ed altro materiale pubblicitario o simili;
k. affiggere manifestini pubblicitari su supporti e manifesti delle reti pubbliche di gas,telefono, segnaletica stradale;
l. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
m. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
n. immettere nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti ovvero qualsiasi materia solida e liquida;
o. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
p. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
q. ostruire o fare inversione al corso d’acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
r. ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l’utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
s. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonchè soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
t. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
u. sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
v. lanciare pietre e altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
2. E’ ammesso il volantinaggio pubblicitario con consegna del materiale direttamente a mano nelle abitazioni private o depositate esclusivamente all’interno delle cassette postali o delle cassette condominiali dedicate ove esistenti.
3. Resta salvo il volantinaggio stradale ai fini politici ,per attività umanitarie, socio- culturali e per le attività circensi.
Art. 68
Altre attività vietate
1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
x. xxxxxxxxx, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L’ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile, ovvero come ricovero di animali da cortile;
c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l’esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
d. procedere alla innaffiata di vasi di fiori o piante collocati all’esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili sui balconi, fuori delle finestre, sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni, ovvero al di fuori degli appositi locali e quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
x. xxxxxxxxxx, distendere ed appendere, per qualsiasi motivo, biancheria, panni e simili fuori della sagoma degli edifici prospicienti vie pubbliche o aperte al pubblico;
g. spaccare o segare la legna sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
h. attraversare luoghi abitati con falci, scuri, xxxxxxxx od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti
i. il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve essere effettuato in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
j. il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati opportuni ripari.
Art. 69
Nettezza del suolo e dell’abitato
1. E’ vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d’acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l’attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono
collocare, in posizione conveniente, all’interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L’obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l’immobile stesso, ovvero hanno l’obbligo di mantenere pulito la parte di marciapiede di loro proprietà.
6. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e quelli indicati al comma 3, quando siano collocati all’esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull’occupazione del suolo pubblico.
7. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
8. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, stallatico, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse abbiano a sollevarsi nell’aria.
9. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.
10. Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni senza le necessarie autorizzazioni dell’ Autorità comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sulla pubblica via.
11. E’ vietato altresì stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri adibiti all’affissione. Gli avvisi delle aziende di pubblica utilità ( Gas, Enel, Aps, ecc.)nei quali vengano fornite comunicazioni urgenti di interesse generale dovranno essere rimossi alla loro scadenza dalle aziende stesse.
Art. 70 Rifiuti.
1. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati, secondo gli orari indicati con Ordinanza Sindacale ( escluso domenica e festivi), all’interno
dei contenitori all’uopo collocati dall’azienda preposta .Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall’Amministrazione.
3. E’ assolutamente vietato spostare qualsiasi tipo di contenitore preposto alla raccolta dei rifiuti dalla posizione originale assegnata dall’Amministrazione Comunale.
4. E’ vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, né sul suolo pubblico ovvero ad uso pubblico, liquidi o materiali infiammabili, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, pile e batterie esauste, farmaci scaduti, vetro, carta riciclabile, alluminio, indumenti usati, sfalci erbosi che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative e dal presente Regolamento.
5. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
6. E’ vietato abbandonare i rifiuti nell’area pubblica.
7. I rifiuti provenienti dalle attività produttive devono essere smaltiti attraverso ditte convenzionate che dovranno esplicitare l’accettazione dell’incarico ove saranno specificate le tipologie di rifiuti prodotti a meno che i rifiuti non siano classificati come assimilabili come assimilabili agli urbani da opportuna delibera del Consiglio Comunale.
8. I cittadini presso le cui abitazioni è attivata la raccolta dei rifiuti solidi urbani con il metodo “porta a porta” devono attenersi alle indicazioni delle Ordinanze Sindacali vigenti.
9. I rifiuti derivanti da potature, sfalci erbosi, foglie, potature, scarti da orti, ecc. devono essere conferiti alla Società che gestisce il servizio rifiuti.
10. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici.
11. E’ vietato depositare all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
12. Alle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle infrazioni del presente articolo concorrono la sanzione accessoria della ripristino dello stato dei luoghi ed ove ne sussistano i motivi le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 152/2006.
13. Eventuali modifiche sia negli orari di raccolta che nel tipo di rifiuto da depositare verranno regolamentate da apposita Ordinanza Sindacale.
Art. 71
Scarico di rottami e detriti.
1. Per le condizioni generali di smaltimento e raccolta dei materiali di rifiuto si fa rimando ai disposti di cui al D.L.vo 152/2006.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimenti o polverio e devono essere trasportati con l’’utilizzo di appositi formulari se eseguite da soggetto diverso dal produttore.
Art. 72 Sgombero neve.
1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, in caso di neve la stessa , rimossa da cortili o altri luoghi privati, non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando sia necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l’area interessata ed adottando ogni cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque piovane debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. E’ inoltre vietato lo scolo delle medesime sulla pubblica via.
5. E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennanti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori, nonché i proprietari dei fabbricati prospicienti per quanto concerne i marciapiedi.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
Art. 73
Sostanze liquide, esplosive, infiammabili.
1. La vendita di sostanze e liquidi esplosivi, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza vigenti in materia.
2. Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, legname di opera, fieno, paglia, cartoni, carta, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati debbono munirsi dell’apposita licenza.
3. La licenza potrà essere negata quando, dagli accertamenti dell’Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l’allestimento dei locali non fossero attuate.
4. La licenza, limitatamente a quanto di competenza comunale, si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 150 giorni.
5. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi, devono essere a piano terreno, con l’ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
6. I depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 (mille) m.c. di norma dovranno essere tenuti fuori del centro abitato.
7. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l’attivazione anche all’interno dell’abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
8. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.
9. Nei sotterranei delle case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazioni.
10. All’interno dei fabbricati è vietato creare ammassi di materiali da imballaggio di carta straccia e simili, i combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati di ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito infiammabile.
11. Nei solai così come nelle gabbie di scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni, nei garage o autorimesse sono vietati depositi di materiali facilmente combustibili e materiali di imballaggio combustibili o comunque di qualsiasi altra materia di facile combustione, ovvero l’utilizzo di bombole a gas.
12. Come norme di prevenzioni incendi, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a. le bombole di gas d’uso domestico dovranno essere installate all’esterno dei locali ove trovasi l’apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l’interno del locale ed aerate direttamente verso l’esterno;
b. le tubazioni fisse in metallo, nell’attraversamento delle murature, dovranno essere protette con apposita guaina;
c. le tubazioni dovranno essere munite di valvole di intercettazioni del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l’apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all’usura ed all’azione di produzione chimica.
d. le giunture del tubo flessibile sia alla tubazione sia all’apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in moda da evitare fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
e. per evitare la fuoriuscita di gas e di petroli liquefatti in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati dispositivi di sicurezza rompi fiamma.
13. E’ vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le dovute cautele, che caso per caso, il Sindaco riterrà opportuno prescrivere ovvero costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.
Art. 74 Fucine e forni.
1. Non si possono attivare forni e fucine senza apposita licenza rilasciata dai competenti uffici comunali i quali, caso per caso, stabiliranno le precauzioni e le previsioni che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.
2. La domanda per l’esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.
3. Le fucine dei xxxxxx ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
4. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso devono essere difesi da una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di mattoni.
5. La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.
Art. 75
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.
1. Nell’ambito dell’abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l’autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. La domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 30 giorni.
Art. 76 Esalazioni maleodoranti.
1. Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
2. Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.
TITOLO IX DIVIETI
Art. 77
Operazioni vietate in luoghi pubblici
1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
a. danneggiare la vegetazione;
b. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
c. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
d. calpestare le aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie, in particolare sullo schienale delle stesse sì da insudiciarle;
e. introdursi nelle parti riservate ai pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali.
f. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d’acqua ai rigagnoli;
g. guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
h. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione;
i. dedicarsi ai giochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall’Autorità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. E’ proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E’ vietato valersi dell’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, ne attingerla con tubi od altri espedienti.
4. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
5. E’ altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.
Art. 78 Disposizioni sul verde privato.
1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l’obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l’obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E’ fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant’altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l’obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
Art. 79 Carovane di nomadi
1. E’ vietato il transito di carovane per le vie del centro della città. Esse dovranno percorrere le vie periferiche. E’ vietata la sosta di carovane, di tende da campeggio e simili su tutto il territorio comunale senza la prescritta autorizzazione.
2. L’occupazione di aree e spazi pubblici con carovane di nomadi è consentita per un periodo non superiore a 24 ore e solo in zone individuate dall’Autorità Comunale.
3. Il responsabile della carovana dovrà far osservare il rispetto delle più fondamentali norme igienico sanitarie nonché la nettezza del suolo occupato.
4. Il responsabile della carovana sarà ritenuto responsabile in solido con il trasgressore delle eventuali violazioni amministrative.
Art. 80
Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati, striscioni e veicoli autopubblicitari
1. Fatte salve le norme previste nel Regolamento comunale specifico e le norme in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampai destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura del Comune o della Ditta Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.
2. Per la collocazione di striscioni pubblicitari, il richiedente dovrà acquisire il consenso delle proprietà laterali ove intende collocare gli striscioni, farsi carico della loro posa e della loro rimozione, che comunque dovrà avvenire il giorno successivo alla scadenza, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall’intera operazione. Sono escluse dall’esposizione di striscioni pubblicitari le vie comprese nel centro storico.
3. E’ vietata la sosta dei veicoli autopubblicitari sul territorio comunale, se non preventivamente autorizzati dall’Ente proprietario della strada.
4. Nelle vie comprese nel centro storico potrà essere autorizzata la posa di striscioni tesi a pubblicizzare manifestazioni riconosciute di notevole rilevanza pubblica o patrocinate dal Comune.
Art. 81
Uso di contrassegni e stemmi del Comune
1. E’ vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici o Servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell’Amministrazione comunale.
TITOLO X ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Art. 82 Norme generali
1. Per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale, e quindi come luogo di fabbricazione, deposito o smercio di prodotti, nonché quelle attività che producono servizi.
2. Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni e dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l’emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all’inquinamento atmosferico.
Art. 83 Servizi igienici.
1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici.
2. I servizi igienici dovranno tenersi a disposizione degli avventori e di quanti ne facciano richiesta e comunque a titolo gratuito.
3. In difetto di quanto al comma 1, è facoltà del Sindaco disporre la chiusura temporanea dell’esercizio.
Art. 84
Modifiche alle strutture o alla titolarità dell’azienda
1. Nel caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti esistenti, oltre alla richiesta dell’eventuale concessione edilizia, deve essere presentata nuova richiesta all’Autorità comunale ai fini dell’accertamento della rispondenza ai requisiti previsti dalle vigenti normative.
2. Ogni mutamento di proprietà dell’azienda o cambiamento di ragione sociale deve essere comunicato, a cura del titolare, entro quindici giorni, all’Autorità comunale.
Art. 85 Controlli
1. L’Autorità comunale può procedere, in qualsiasi momento, a sopralluoghi e controlli nelle sedi delle attività di cui agli articoli precedenti, nel rispetto delle norme sui poteri di accertamento di cui rispettivamente al C.P.P. e di cui all’art. 13 della Legge n. 689/81.
Art. 86 Cessazioni
1. La cessazione di un’attività produttiva deve essere comunicata all’Ufficio competente entro il termine di giorni quindici dalla data di cessazione.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI
Art. 87
Esercizio di mestieri girovaghi
1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l’iscrizione nell’apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione nell’apposito registro, se prima non ha ottenuto la licenza dell’Autorità comunale.
3. L’esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l’utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
4. L’esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.
5. E’ vietato su tutto il territorio comunale l’esercizio del mestiere girovago di lavavetri sia sulla carreggiata che fuori di essa al fine di evitare gravi pericoli e intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc…
6. A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato di importunare i passanti con l’offerta di merci o di servizi e di importunare l’attenzione con grida o schiamazzi.
7. E’ pure vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati caso per caso o a norma di regolamento.
Art. 88
Baracche per pubblici spettacoli.
1. Senza licenza, non si potranno collocare baracche, chioschi, soppalchi, pedane per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo.
2. Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.
3. Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e liberato da ogni ingombro per un raggio di mt. 3,00 intorno allo spazio occupato.
4. Ai concessionari è vietato:
a. attirare il pubblico con richiami molesti;
b. di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell’autorizzazione.
5. Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire caso per caso l’orario.
Art. 89
Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti.
1. Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall’atto di concessione.
2. Di regola, quando non sia altrimenti limitato per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata.
3. Il Sindaco potrà revocare la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni di legge o regolamento ovvero non mantengano un contegno corretto nell’esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali l’esercizio fu subordinato ovvero non paghino i diritti.
4. La revoca avviene di diritto quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute, fatti constatare mediante certificato medico da esibire al Comando di Polizia Municipale.
5. Tutte le licenza e le autorizzazioni, saranno precedute dal parere del Comando di Polizia Municipale.
6. I titoli dovranno sempre accompagnare l’attività ed essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza e di P.S.
TITOLO XII
MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ASSISTENZA ALLE PERSONE.
Art. 90
Mediazione sociale e educazione alla legalità
1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto dagli appartenenti alla Polizia Municipale.
2. L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata.
3. Gli addetti al servizio suddetto possono in particolare convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro tramite apposito verbale di cui all’allegato “A”.
4. Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale non appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono non essere rilevate le eventuali violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.
5. Tra i medesimi soggetti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.
6. Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 109.
7. La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento. Ai sensi dell’articolo 7 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266 l’amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l’educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.
Art. 91
Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Municipale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Municipale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni.
3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Municipale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.
4. Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art. 403 C.c., la Polizia Municipale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.
5. Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.
Art. 92
Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori
1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di XXX ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
4. Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Municipale.
TITOLO XIII
SANZIONI, RIMESSA IN PRISTINO E NORME FINALI
Art. 93 Accertamento delle violazioni
1. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente capo.
2. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate, secondo le modalità ed i limiti previsti dall’art. 16 della Legge n. 689/81, dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Municipale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
3. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria indicata all’art. 95 , nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 10 della Legge n. 689/81.
4. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad un terzo della somma massima prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre le spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In caso di mancato pagamento, si applicheranno le procedure esecutive previste dal Capo I, Sezione II, della Legge n. 689/81.
5. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando il fatto illecito abbia recato danno a terzi o al Comune. In tali casi oltre all’applicazione della sanzione dovrà essere previsto il relativo risarcimento danni.
6. Il trasgressore può avvalersi, a norma dell’art. 18 della Legge n. 689/81 e successive modifiche, di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Dirigente del Settore competente, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione.
7. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l’organo accertatore trasmette il rapporto ex art, 17 legge 689/81 al Dirigente per l’emissione dell’ordinanza – ingiunzione.
Art. 94
Atti di accertamento.
1. L’attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata ai termini dell’art.13 della legge 24/11/1981 n.689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente con redazione di regolare processo verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali coobbligati, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell’art.14 comma 2 della citata legge 689/81.
Art. 95 Determinazione delle sanzioni
1. Ferma restando l’osservanza, nell’applicazione delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie, dei limiti minimi e massimi previsti dall’art. 10 della Legge 689/81, compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate nel presente Regolamento, ai sensi dell’art. 16. comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, come modificato dall’art. 6-bis della Legge 24 Luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 Maggio 2008 n. 92 e dell'art. 7- bis del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267.
2. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è aggiornata, con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatisi nei due anni precedenti.
3. Sono determinate le seguenti sanzioni, a carattere generale, per le violazioni al presente regolamento:
a. sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a 300,00 per la violazione delle disposizioni contenute al Titolo I, II,III, IV, VIII,;
b. sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a 480,00 per la violazione delle disposizioni contenute al Titolo V, VI, VII;
c. sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 150,00 per la violazione delle disposizioni contenute al Titolo IX.
4. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80,00 a 480,00.
5. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 101 e 102 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente,è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80,00 a 480,00.
6. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24
Novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
7. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80,00 a 480,00.
Art. 96
Rapporto all’autorità competente
1. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 24 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge citata, l’ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette al proprio Dirigente:
a) L’originale del verbale;
b) La prova dell’avvenuta contestazione o notificazione;
c) Le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.
Art. 97 Ordinanza-Ingiunzione.
1. L’emissione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento o dell’ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti il presente regolamento compete, con riferimento all’art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, al Dirigente del Settore Polizia Municipale.
1. Il Dirigente, acquisiti gli atti e le deduzioni dell’organo accertatore, se non dispone l’archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza - ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 Novembre 1981 n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 11 della legge stessa.
2. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
3. Avverso l’ordinanza – ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81.
Art. 98
Determinazione dell’importo delle ordinanze ingiunzioni
1. In sede d’irrogazione della sanzione il Dirigente competente, come individuato dal precedente articolo 97, se ritiene fondato l’accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, la somma di denaro dovuta per la violazione nella misura dell’importo della sanzione applicata incrementato del 25% . In
caso di recidiva si applica la sanzione nella misura massima prevista dal presente regolamento per la specifica violazione.
2. L’autorità che applica la sanzione pecuniaria con l’ordinanza ingiunzione può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in non più di 10 rate mensili con le modalità previste nella legge 24 Novembre 1981, n. 689.
3. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all’emissione dell’atto di accoglimento o diniego della stessa.
Art. 99 Conseguenze pregiudizievoli
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti, il trasgressore ha l’obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa. In caso di inadempienza, l’Autorità comunale, quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 54 del D.L.vo n. 267/2000, provvederà all’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.
Art. 100
Sequestro e custodia di cose
1. I funzionari e gli agenti all’atto di accertare l’infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere l’infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l’infrazione.
2. Nell’effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme contenute nella Legge n. 689/81 e nel D.P.R. del 22.07.1982 n. 571 e successive modifiche.
3. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale. Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all’Autorità competente.
4. Se le cose sequestrate sono soggette a facile deterioramento, o, per la loro natura e per le altre circostanze, non possono essere economicamente ed agevolmente trasportate nei depositi comunali il Dirigente può disporre l'immediata vendita. Detratte dal provento le somme dovute all'Erario dello Stato e a quello Comunale, l'eventuale residuo rimane depositato a disposizione dell'avente diritto.
5. Qualora la vendita immediata delle cose soggette a facile deterioramento a giudizio dell'Autorità Comunale non sia possibile, le merci sequestrate saranno destinate ad un istituto
di beneficenza e se in via di deterioramento saranno senz'altro distrutte.
4. In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente Codice di Procedura Penale.
Art. 101
Procedura di rimessa in pristino delle opere di immediata attuabilità.
1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.
2. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all’art. 109, comma 5. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell’interessato.
Art. 102
Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.
1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Sindaco che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 95, comma 5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell’interessato.
Art. 103
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo della Legge n. 689/81 e alle successive integrazioni e modificazioni.
Art. 104
Abrogazioni
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano, pertanto, di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera podestarile n. 131 del 22 Novembre 1932 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili. Con l’approvazione del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti od in contrasto con le stesse materie.
Art. 105
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore non appena sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l’esecutività della deliberazione, il regolamento è pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune.
3. Dalla entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti gli atti ed i regolamenti in contrasto con esso.
ALLEGATO “A”
VERBALE DI MEDIAZIONE
(Articolo 90 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 89 del 26/09/2011 )
Il giorno alle ore in via davanti ai sottoscritti Agenti/Ufficiali di P.G. in applicazione dell’art. 90 del Regolamento di Polizia Urbana sono presenti:
Sig. a via | il |
| residente | nato in |
Sig. | nato | |||
a | il |
| residente | in |
via | ||||
Sig. | nato | |||
a | il |
| residente | in |
via | ||||
Sig. | nato | |||
a | il |
| residente | in |
via | ||||
Sig. | nato | |||
a | il |
| residente | in |
via | ||||
al 2ine di comporre il con2litto concernente: |
IMPEGNI DELLE PARTI
Le parti sono consapevoli che il mancato rispetto del presente accordo comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal R.P.U. di cui alla Deliberazione di Consiglio n. 89 del 26/09/2011.
Le Parti Gli Agenti/U22iciali di PG
(matr. )
(matr. )