CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” E L’AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO PER L’ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA (ART. 3 LEGGE 19/11/1990 N. 341, E COMMA 3, ART. 6 DEL D. LGS. 30/12/1992 N. 502 E...
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “XXXXX XXXXXXXXXX” E L’AZIENDA OSPEDALIERA SANT’XXXX E SAN XXXXXXXXXX PER L’ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA (ART. 3 LEGGE 19/11/1990 N. 341, E COMMA 3, ART. 6 DEL D. LGS. 30/12/1992 N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)
L’Università degli Studi della Campania “X. Xxxxxxxxxx” e l’A.O. Xxxx’Xxxx e San Xxxxxxxxxx, rappresentate rispettivamente dal Rettore pro-tempore Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a San Xxxxxxxx in Fiore (CS) il 20/01/1964 e dal Direttore Generale pro-tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Benevento il 15/11/1970, entrambi domiciliati per la carica presso le rispettive sedi.
Visto il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante: “Riordino delle disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Visto in particolare, il 3° comma dell’art. 6 del D. Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal comma 3 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 517/1993, che prevede la stipula di appositi protocolli d’intesa tra Regione ed Università per l’espletamento di corsi di Diploma universitario dell’area sanitaria nonché di accordi da stipularsi tra Università e AA.SS.LL. o AA.OO. per disciplinare i rapporti in attuazione delle predette intese;
Vista la Legge 341/1990 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, richiamata dal D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. n. 509/1999, concernente il “Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei”, come modificato e sostituito dal D.M. n. 270 del 22/10/2004;
Visto il Decreto Interministeriale del 19/02/2009, recante la determinazione delle classi delle Lauree delle professioni sanitarie;
Visto il Decreto Ministeriale n. 241 del 26/06/2020 con cui è stato determinato per l’a.a. 2020/2021 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie;
Visti il bando di concorso emanato dall’Università degli Studi della Campania “X. Xxxxxxxxxx” con D.R. n. 472 del 09/07/2020 per l’a.a. 2020/2021, per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie aventi sede presso la Struttura didattica di riferimento dell’Università e presso le strutture del S.S.N. indicate dai bandi stessi;
Vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 644 del 16/10/2018, relativa all’approvazione dello schema del Protocollo d’Intesa tra la Xxxxxxx Xxxxxxxx x x’Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx “X. Xxxxxxxxxx”;
Visto il Protocollo d’Intesa tra la Xxxxxxx Xxxxxxxx x x’Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx “X. Xxxxxxxxxx”, stipulato in data 07/01/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle attività di formazione degli studenti dei Corsi di laurea per le Professioni Sanitarie;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse che precedono formano patto.
Art. 2
(Obiettivo e sede della formazione)
La formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea deve essere tesa a garantire, oltre ad un’adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico, al fine
del conseguimento degli obiettivi didattici, teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti didattici.
Art. 3 (Personale docente)
Nelle sedi delle Aziende Ospedaliere o IRCCS o altre strutture del SSN i corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento universitario sono affidati, di norma, a personale del ruolo sanitario dipendente delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti.
I docenti non universitari del SSN sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e delibera del Consiglio della Struttura didattica di riferimento e previo nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza. La procedura di selezione prevede l'emanazione e la pubblicazione di un bando da parte del Direttore Generale per gli insegnamenti da coprire, la presentazione dei curricula e la valutazione comparativa da parte del Consiglio di Corso di Laurea e l’approvazione della Struttura didattica di riferimento.
La valutazione concerne:
1) la congruenza del titolo di studio e dell'attività esercitata con la disciplina per la quale è presentata la domanda di insegnamento
2) la pregressa esperienza didattica e/o la frequenza a corsi di formazione didattica -universitaria;
3) I titoli scientifici che documentino l'attività di ricerca svolta.
I corsi integrati sono organizzati in moduli affidati a docenti universitari o appartenenti al
SSN.
Qualora la struttura presso la quale si svolge la formazione non disponga di unità di
personale del ruolo sanitario, in possesso dei requisiti previsti in numero tale da assicurare la copertura degli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario, la titolarità degli stessi sarà affidata su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e con Delibera del Consiglio della Struttura didattica di riferimento a personale universitario. In assenza di personale sia del S.S.N. sia dell'Università con i previsti requisiti per la docenza, il Consiglio di Corso di Xxxxxx potrà proporre al Consiglio della Struttura didattica di riferimento di affidare la titolarità dei corsi di insegnamento anzidetti mediante contratto a personale non universitario, secondo le norme regolamentari vigenti.
L'Università dovrà comunque assicurare la copertura, per ciascun anno di corso, di almeno tre insegnamenti annuali o sei insegnamenti semestrali (di norma uno per ogni corso integrato) da parte di personale universitario individuato dal Consiglio di Corso di Laurea, approvato dal Consiglio della Struttura didattica di riferimento e nominato dal Rettore.
L'onere relativo alla docenza dei corsi espletati presso le sedi non universitarie del S.S.N. è a carico della struttura sanitaria (A.S.L., A.O., I.R.C.C.S.) sede di formazione e l'Università non è responsabile di eventuali inadempienze o ritardi di pagamento dei corrispettivi a carico dell'Azienda.
Le strutture non universitarie del S.S.N. sedi dei Corsi di Laurea verseranno all’Università della Campania “X. Xxxxxxxxxx” le somme destinate ai docenti dell'Università e al personale a contratto non universitario, a richiesta dell'Università.
Sia il personale universitario che quello dipendente del SSN saranno sottoposti ogni anno a procedure di valutazione, secondo le modalità stabilite dalla Struttura didattica di riferimento.
Tale procedura va intesa come Valutazione Globale del Programma del Corso di Laurea, che include anche gli elementi di valutazione prodotti dagli studenti. Il programma valutativo viene eseguito preferibilmente ricorrendo a procedure obiettive sull'andamento dei Corsi integrati, sulla produttività del tirocinio guidato, sui risultati conseguiti dagli studenti e sull'attività quantitativa e qualitativa fornita dai docenti. I risultati della valutazione saranno considerati dal Consiglio di Corso di Laurea ai fini della programmazione didattica per l'anno accademico successivo.
Art. 4
(Organi del Corso di Studio)
Il Consiglio del Corso è composto così come previsto dallo Statuto vigente dell’Università della Campania “X. Xxxxxxxxxx”, emanato con Decreto Rettorale n. 645 del 17 ottobre 2016.
Il Consiglio viene così di seguito integrato:
a) dai Direttori delle attività formative pratiche e di tirocinio delle sedi non universitarie e da quello della sede universitaria.
b) Da una rappresentanza degli studenti composta da uno studente del corso per ogni sede del corso di Laurea.
I Direttori delle attività formative pratiche e di tirocinio (uno per ciascuna sede di svolgimento del corso) individuati secondo le modalità di cui all’art. 7 del Protocollo d’Intesa, sono proposti dal Direttore Generale al Consiglio di Corso di Laurea e al Consiglio della Struttura didattica di riferimento, e nominati dal Rettore, tra coloro in servizio presso la struttura sede del corso, nell'ambito dello specifico profilo professionale cui corrisponde il Corso.
Il Direttore delle attività formative pratiche e di tirocinio presso ciascuna sede del Corso dura in carica tre anni accademici, è responsabile degli insegnamenti tecnico pratici, organizza le attività complementari, assegna i tutori di tirocinio e ne supervisiona l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate per le attività di tirocinio.
Il personale non universitario di cui sopra partecipa al Consiglio di Corso con voto consultivo e senza far parte dell’elettorato attivo e passivo.
Art. 5 (Coordinamento organizzativo)
Il Coordinamento organizzativo, in ciascuna delle sedi non universitarie, è demandato ad un Comitato di Coordinamento così composto:
- un docente universitario che svolge attività di insegnamento nello specifico corso di laurea
- il Direttore delle attività formative pratiche e di tirocinio appartenente allo specifico profilo professionale
Il docente universitario è proposto dal Consiglio di Corso di Laurea, approvato dal Consiglio della Struttura didattica di riferimento e nominato dal Rettore.
Detto Comitato dovrà curare l’organizzazione dell’attività formativa del Corso stesso secondo le indicazioni del Consiglio di Corso di Laurea.
Art. 6 (Organizzazione didattica)
Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea che si svolgono in sede non universitaria del S.S.N.
sono assoggettati a tutte le norme dell'ordinamento universitario dell’Università degli Studi della Campania “X. Xxxxxxxxxx”.
La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocini è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito in itinere.
Il Direttore di cui al 2° comma del precedente art. 5, contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale
Le attività di tutorato sono disciplinate dal Consiglio della Struttura didattica di riferimento dell’Università. Il tutore è responsabile delle attività a lui affidate.
Per le attività amministrative connesse alla carriera universitaria, gli studenti faranno riferimento esclusivamente agli Uffici di Segreteria studenti della Struttura didattica di riferimento dell’Università della Campania “X. Xxxxxxxxxx”, siti in Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 0, ovvero eventuali sportelli informatici laddove attivati. Per le attività professionalizzanti (tirocinio, stage, ecc) faranno riferimento, attraverso il Direttore delle attività formative pratiche e di tirocinio,
all'Azienda presso la quale è istituito il Corso di laurea e dove prevalentemente svolgono tale attività, secondo la normativa vigente
Art. 7
(Oneri a carico dell’Università)
L’Università degli Studi della Campania “X. Xxxxxxxxxx” garantisce gli adempimenti connessi alle funzioni di segreteria amministrativa riguardanti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, nonché gli adempimenti connessi all’espletamento dei procedimenti riguardanti il personale di cui all’art. 3.
L’Università assume, altresì, gli oneri connessi alla copertura e alla gestione di una polizza assicurativa contro gli infortuni degli studenti iscritti al Corso di Laurea.
A copertura dei succitati oneri, l’Università della Campania “X. Xxxxxxxxxx” assume al proprio bilancio le tasse versate dagli studenti iscritti ai corsi de quo nella misura prevista e corrisponde all’A.O. Sant’Xxxx e San Xxxxxxxxxx, sede di Corso di Laurea, la percentuale in misura del 10% del contributo determinata dal Consiglio di Amministrazione e ss. esecuzioni Delibera.
Art. 8
(Oneri a carico dell’A.O. Sant’Xxxx e San Xxxxxxxxxx)
L’A.O. Sant’Xxxx e San Xxxxxxxxxx si impegna a mettere a disposizione degli allievi dei corsi di studio idonei locali, attrezzature e supporti didattici al fine di consentire la formazione tecnico-pratica e teorico-scientifica.
L’A.O. Sant’Xxxx e San Xxxxxxxxxx sede dell’attività decentrata di formazione assicura la necessaria copertura finanziaria per il funzionamento complessivo dei Corsi di Laurea attivati presso le proprie sedi non universitarie, in possesso dei requisiti di cui al D.M. 24/09/1997 e per le quali hanno formalmente manifestato adesione all'Istituzione di Corsi di Laurea, inclusi gli oneri relativi agli adempimenti di medicina preventiva, nonché i costi del personale universitario e non universitario di cui all’art. 3, ivi inclusi gli oneri derivanti dal precedente art. 5 (coordinamento organizzativo).
Ai fini della copertura finanziaria per l’attivazione degli insegnamenti da affidare a docenti universitari e a contratto, l’A.O. Sant’Xxxx e San Xxxxxxxxxx provvederà al versamento delle somme richieste dall’Università a seguito della programmazione didattica deliberata dalla Struttura didattica di riferimento. Lo svolgimento delle ore di docenza deve essere preventivamente vistato dalla struttura del S.S.N. sede del corso di Laurea e trasmesso per il seguito di competenza al Responsabile della Struttura didattica di riferimento.
Art. 9 (Adempimenti amministrativi)
Laddove non siano operativi gli sportelli informatici, l’A.O. Sant’Xxxx e San Xxxxxxxxxx si impegna ad individuare, prima dell’inizio delle attività didattiche, la struttura amministrativa che avrà cura di mantenere i necessari rapporti con la segreteria studenti della Struttura didattica di riferimento dell’Università della Campania. Il responsabile di detta struttura avrà cura di ritirare presso la Segreteria studenti della Struttura didattica di riferimento dell’Ateneo la modulistica e la documentazione necessaria per gli esami di profitto e per quelli finali e ritrasmetterà alla citata Segreteria i verbali degli esami, regolarmente sottoscritti dalle Commissioni e dagli allievi, il primo giorno utile successivo alle singole sedute di esami. La Segreteria studenti dell’Università rilascerà regolare ricevuta. Non è ammessa la trasmissione a mezzo posta.
Il responsabile amministrativo di sede trasmette al Responsabile della Struttura didattica di riferimento il registro delle lezioni tenutesi presso l’A.O. Sant’Xxxx e San Xxxxxxxxxx per la relativa vidimazione, con allegata una espressa dichiarazione sull’effettivo svolgimento delle ore di lezione. Il responsabile amministrativo della sede nel trasmettere il registro delle lezioni svolte presso l’Azienda al Responsabile della Struttura didattica di riferimento per la vidimazione dovrà
allegare espressa dichiarazione sull’effettivo svolgimento delle ore di lezione.
Art. 10 (Esami profitto)
Gli esami finali saranno sostenuti secondo le disposizioni di cui all’art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le disposizioni al riguardo previste dai Regolamenti Didattici dell’Ateneo e del singolo Corso di Studio.
La pergamena sarà rilasciato dall’Università degli Studi della Campania “Xxxxx Xxxxxxxxxx”. e riporterà le sottoscrizioni del Responsabile della Struttura didattica di riferimento, del Rettore e del Direttore Generale dell’Università.
Art. 11 (D.Lgs. 81/2008)
Ai sensi dell’Art. 9 del Protocollo d‘Intesa l’obbligo di provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nei confronti degli studenti è a carico dell’Azienda Sanitaria presso la quale gli studenti medesimi svolgono le attività formative, atteso che gli stessi sono esposti ai rischi specifici dell’Azienda quali risultano dal Documento di Valutazione die Rischi elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione protezione ed il medico competente.
L’Azienda dovrà dare comunicazione all’Università dello svolgimento di tali adempimenti.
Art. 12 (Durata)
La presente convenzione ha validità triennale ed esplica i suoi effetti per la durata dei corsi di studio attivati nell'a.a. di sottoscrizione della stessa, nonchè a sanatoria anche delle attività didattiche realizzate in collaborazione dalle Parti già espletate alla data della sottoscrizione.
Art. 13 (Norma di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto, si rinvia al citato Protocollo nonché alla normativa generale di riferimento.
Art. 14 (Disposizioni finali)
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.