ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ex art. 15 L. 241/90) TRA
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) E
IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA (CREA)
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, codice fiscale 97181460581 e P. IVA 06234661004 rappresentata ai fini del presente atto da Xxxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Direttore Area Coordinamento, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia
e
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (di seguito CREA), C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in xxx Xx 00, 00000 Xxxx, rappresentato dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore Generale, nato a Roma (RM) il 4 agosto 1963, codice fiscale XXXXXX00X00X000X che agisce in qualità di delegato alla stipula con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 12 marzo 2021, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente.
VISTO
- il D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 che istituisce I'AGEA e pone in liquidazione I'A.I.M.A.; il successivo D.lgs. 15 giugno 2000, n. 188 che modifica ed integra il precedente; il D. lgs. 21 maggio 2018, n.74 di riorganizzazione dell’AGEA ed il successivo D. lgs. 4 ottobre 2019, n. 116 contenente disposizioni integrative
e correttive del precedente;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità di AGEA, adottato con
decreto interministeriale del 2 maggio 2008;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- il Regolamento (UE) n. 1237/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.
- il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
PREMESSO CHE
- gli Organismi Pagatori curano, tra l'altro, l'erogazione delle provvidenze finanziarie in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria relativa alla Politica Agricola Comune;
- ai sensi della vigente normativa ed in particolare del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014, la corretta applicazione dei regimi comunitari di aiuto dell'agricoltura richiede la predisposizione e l'attuazione di un sistema di controlli sul rispetto degli impegni e sulla sussistenza delle condizioni richieste dalle disposizioni nazionali e comunitarie;
- i controlli che gli Organismi Pagatori devono svolgere interessano l'analisi relativa al tenore medio di contenuto di ∆-9 –Tetraidrocannabinolo (THC) delle piante di canapa tessile (Cannabis sativa) da effettuarsi secondo le metodologie ufficiali di analisi;
- il Reg. (UE) 809/2014 art. 30 comma 2, lettera g, fissa la percentuale minima di controllo per le superfici dichiarate per la produzione di canapa;
- gli Organismi Pagatori hanno delegato ad AGEA Coordinamento con apposita convenzione lo svolgimento dei controlli in loco;
CONSIDERATO CHE
- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall’art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- il CREA sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;
- il CREA svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;
- il CREA fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali;
- il CREA assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;
- il CREA fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;
- il CREA fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;
- il CREA svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;
- il CREA può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;
- il CREA svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;
- il CREA svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che
regolano il settore;
- il CREA favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- il CREA promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;
- il CREA svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro- industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- il CREA promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;
- il CREA favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;
- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l’art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016 stabilisce le condizioni secondo le quali gli accordi stipulati tra pubbliche Amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti;
- un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente;
- i soggetti in premessa svolgono, nell’interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti;
- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti quali garantire un livello di THC che rientri nella norma per la produzione nazionale di canapa industriale, attraverso un monitoraggio capillare sull’intero territorio nazionale, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività di monitoraggio chimico-analitico oggetto del presente Accordo;
- l'AGEA non dispone di adeguate risorse per l'effettuazione dei controlli del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) della canapa ed occorre pertanto
procedere all'individuazione di un soggetto che operi su scala nazionale e garantisca elevati livelli di professionalità ed affidabilità nell'esecuzione dei suddetti controlli;
- il CREA, attraverso il suo Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CI), già Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, dal 1994 esegue con rigore scientifico l'analisi gas-cromatografica per il dosaggio del contenuto di
∆-9 -Tetraidrocannabinolo (THC) delle piante di canapa tessile (Cannabis sativa);
- le voci di costo unitario per l'espletamento delle analisi per il dosaggio del contenuto di contenuto di ∆-9 –Tetraidrocannabinolo (THC) delle piante di canapa tessile (Cannabis sativa), sono fisse e stabilite dalle tabelle relative al supplemento ordinario della G.U. n° 172 del 26/07/1986 rivalutato sulla base dei tassi di rivalutazione monetaria;
- AGEA e CREA intendono realizzare una cooperazione finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune, in quanto il CREA opera, tra l’altro, nel settore delle tecnologie di trasformazione delle piante a destinazione industriali tra le quali la canapa tessile ed AGEA è soggetto delegato allo svolgimento dei controlli sulle piante di canapa in attuazione della norma comunitaria;
- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico in quanto coerenti con gli scopi istituzionali degli Enti pubblici;
- le Amministrazioni svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle
attività interessate da questa cooperazione;
- che si rende necessario formalizzare con apposito accordo la cooperazione tra AGEA e CREA per lo svolgimento dei controlli del tenore medio di
contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle piante di canapa tessile
dichiarate nelle domande uniche per le annualità 2021 e 2022;
Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Valore delle premesse
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.
Art. 2 - Finalità
Il CREA e AGEA con il presente Accordo intendono collaborare per attività che rivestono un interesse comune, al fine di:
- da parte di AGEA, affidare al CREA-CI l'effettuazione dei controlli relativi al tenore medio di contenuto di ∆-9 –Tetraidrocannabinolo (THC) delle piante di canapa tessile (Cannabis sativa) dichiarate nelle Domande Uniche per gli anni 2021 e 2022;
- da parte del CREA, utilizzare le informazioni, sia in termini di superfici coltivate che di qualità della coltura, raccolte nel corso delle attività di controllo svolte per conto di AGEA, ai fini del monitoraggio su un campione significativo di superfici coltivate a canapa nel territorio italiano, a fini statistici, di ricerca e di divulgazione, ivi compresa la pubblicazione dei dati su riviste tecnico- scientifiche, fatta salva la previa anonimizzazione degli stessi.
Art. 3 - Referenti
Il referente dell’attività per AGEA sarà l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Dirigente pro tempore dell’ufficio SIGC e Valorizzazione del Patrimonio Informativo dell’Area Coordinamento; per il CREA sarà il
dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nella sua qualità di Responsabile di Sede di
Bologna del Centro CI del CREA, coadiuvato dalla dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx.
Art. 4 - Attività ed impegni reciproci
Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione della finalità dell’Accordo, annualmente le parti assumono vicendevolmente i seguenti impegni:
- l’AGEA trasmette al Centro CI del CREA l'elenco delle domande presentate nell’anno di riferimento, contenente l'indicazione del richiedente, dei relativi recapiti necessari a contattarlo, delle superfici coltivate a canapa e della descrizione della varietà di canapa coltivata;
- l’AGEA si impegna a fornire al CREA, qualora richiesto, le domande uniche di pagamento, corredate delle informazioni relative all’azienda richiedente, anche in diverse riprese e nel rispetto della normativa vigente e del principio di minimizzazione del dato;
- il Centro CI del CREA seleziona le aziende da sottoporre a controllo sulla base degli elenchi e dei criteri di selezione trasmessi da AGEA;
- la metodologia di selezione delle superfici e delle domande presentate dovràrispondere a quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale; in particolare, la selezione del campione utile ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni comunitarie dovrà essere effettuata secondo un criterio casuale;
- per ogni campione selezionato dovrà essere steso apposito verbale di campionamento controfirmato dal produttore interessato;
- il Centro CI del CREA organizza autonomamente l'espletamento delle
analisi;
- il Centro CI del CREA espleterà le analisi sui campioni prelevati secondo la "Procedura A", oppure, su espressa richiesta dell'AGEA, secondo la "Procedura B", di cui all'allegato III del Reg. (UE) 639/2014;
- l'AGEA, in base ai dati in suo possesso, potrà individuare e chiedere al Centro CI del CREA campionamenti specifici in aggiunta a quelli indicati;
- il Centro CI del CREA si impegna a trasmettere all’AGEA entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sui tassi di THC rilevati, affinché venga garantita l'effettiva osservanza dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 639/2014;
- l'AGEA, in ottemperanza alle vigenti disposizioni comunitarie, si riserva di procedere alle verifiche del rispetto delle modalità procedurali sopra definite, nonché delle risultanze ottenute.
Art. 5 - Modalità operative e relazioni
Per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo, le parti potranno prevedere l’eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l’altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l’utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell’ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l’articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.
Inoltre, le parti potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un abstract delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentementedeterminato.
Art. 6 - Spese
Per le attività di campionamento, analisi di laboratorio e redazione della documentazione conclusiva, AGEA riconoscerà al CREA un contributo a titolo di rimborso spese a ristoro dei costi sostenuti e senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo e pertanto, in base alla normativa fiscale vigente, non assoggettato all’imposta sul valore aggiunto.
Le spese sostenute per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo sono riconducibili alle voci di costo unitario per campione ricavate dalle tabelle relative al supplemento ordinario della
G.U. n° 172 del 26/07/1986. Tali voci di costo vengono attualizzati attraverso il coefficiente di rivalutazione monetaria dell’ISTAT determinato sulla base delle medie annuali dell’indice FOI dei prezzi al consumo dal 1986 al 2020, pari a 2,391. Pertanto,le spese rimborsabili risultano essere le seguenti:
- Procedura "A" (50 piante per campione): € 145,00 a campione, che attualizzato in base al coefficiente di rivalutazione diventano € 346,70 a campione;
- Procedura "B" (200 piante per campione): € 175,00 a campione, che attualizzato in base al coefficiente di rivalutazione diventano € 418,43 a campione.
I costi unitari totali comprendono le spese di viaggio, rimborsi di pernottamenti e pasti, acquisto di reagenti e materiale di consumo per l’effettuazione delle analisi, operazioni di registrazione delle denunce, stesura degli elenchi, elaborazioni e individuazione delle aziende, oltre alle spese di personale per
il tempo necessario a campionamenti, analisi, stesura della relazione finale e
dei verbali, ed in generale per ogni altra attività necessaria alla realizzazione del presente accordo, nonché ogni altra eventuale spesa che rimborsi i costi unitari sopra riportati.
Art. 7 - Rendicontazione
Entro il mese di maggio di ogni anno il referente per l’accordo per il CREA di cui all’Art. 3 presenterà ad AGEA una nota spese previsionale sulla base del numero effettivo di campioni prelevati ed analizzati nell’anno precedente, di tipo “A” e/o di tipo “B”. Entro la scadenza della relazione annuale di cui all’Art. 4, prevista per il 31 ottobre di ogni anno, il CREA invierà una dichiarazione a consuntivo delle attività, dove saranno dichiarati eventuali scostamenti in difetto o in aumento nel numero di campioni effettivamente analizzati nell’anno. In caso di numero di campioni discordanti rispetto al numero inizialmente previsto, sia in eccesso che in difetto, essi andranno inseriti nella nota spese previsionale dell’anno successivo. Nell’ultimo anno di vigenza della presente convenzione, tale differenza verrà indicata in una nota spese definitiva a consuntivo e liquidata dalle parti entro il termine di durata della convenzione.
La spesa massima per l’effettuazione dei controlli da parte del CREA oggetto del presente accordo è inizialmente quantificata in € 100.000,00.
Le parti si riservano la possibilità di rivedere l’importo massimo fissato nei casi di intervenute modifiche alla normativa applicabile e di variazioni significative nel numero di campioni o di domande, mediante convenzioni operative a firmadei referenti del presente accordo.
Le somme di cui al presente Art. 7 saranno accreditate nei tempi previsti
dalla normativa vigente, tramite bonifico bancario sul codice IBAN
comunicato dal CREA.
La rendicontazione sarà disciplinata a regime dalle norme di cui al
D.P.R. 20 aprile 1994, n.367.
Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e delle eventuali convenzioni operative che saranno eventualmente sottoscritte e, quindi, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.
Art. 8 – Informativa per il trattamento dei dati personali
In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo, le Parti dichiarano, ai sensi dell’art. 14 del GDPR che dette informazioni, riferite a persone fisiche, saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l’utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l’esecuzione dell’Accordo, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento nonché dalle entità terze designate Responsabili del trattamento. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall’ultimo atto o comunicazione inerente il procedimento stesso. Si rinvia alle policy
privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne il
contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD). Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno far esercitare, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nell’informativa web pubblicata sui siti istituzionali delle parti o diversamente comunicati ed acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.
Art. 9 – Responsabile del Trattamento dei Dati Personali
Le attività oggetto del presente Accordo implicano, da parte del CREA, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare AGEA, ai sensi del Regolamento UE 2016/679” (di seguito definito per brevità anche il “GDPR”).
L'Agenzia, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, riconosce che il CREA dispone delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui AGEA è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR.
Pertanto, il CREA, nell’ambito delle prestazioni oggetto dell’Accordo effettua le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni previste dalla suddetta normativa. In particolare, il CREA, con la sottoscrizione del presente Accordo, viene da AGEA, designato
Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I relativi compiti vengono descritti nel dettaglio in un separato atto (il cui modello viene allegato al presente contratto), che il CREA contestualmente si impegna a provvedere alla sua sottoscrizione, entro il termine di quindici giorni, dalla data di stipula del presente contratto.
Art. 10 – Tutela del background
Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
Art. 11- Proprietà e utilizzazione dei risultati
Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell’ambito dell’Accordo, tali risultati saranno di proprietà di entrambe le parti.
Le informazioni, sia in termini di superfici coltivate che di qualità della cultura, raccolte congiuntamente ad AGEA nel corso delle attività di controllo oggetto del presente accordo, potranno essere elaborate ed utilizzate per essere pubblicate su riviste tecnico-scientifiche e di divulgazione ai coltivatori, attività che rientrano negli obiettivi del CREA.
Art. 12 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo
Il presente Accordo disciplina le attività di cui all’art. 2, relative alle Domande Uniche per gli anni 2021 e 2022. Esso cesserà di avere
efficacia con il completamento delle attività di controllo di cui al primo
punto del medesimo articolo e comunque non oltre il 31/12/2022, ferma restando la proroga del predetto termine per il completamento delle attività intraprese ed eventualmente non ancora concluse a quella data. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti. L’Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.
In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.
Art. 13 - Responsabilità
Il CREA dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. La parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altracompagnia assicuratrice.
Art. 14 - Diritto di recesso
Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali e comunitarie, secondo quanto previsto all’art. 12, inerenti la propria organizzazione, o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 60 giorni solari da comunicarsi con lettera
raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività
già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e AGEA si impegna a corrispondere al CREA l’importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell’anticipata risoluzione del rapporto.
Art. 15 - Disciplina delle controversie
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.
Art. 16- Norme applicabili
Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.
Art. 17 - Oneri fiscali
Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.
Ai sensi dell’art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spesedi bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per complessivi Euro1 80,00. che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale
– ai sensi dell’autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall’Agenzia
delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.
Letto, confermato e sottoscritto
per l’AGEA
Il Direttore Area Coordinamento Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx Firmato digitalmente
per il CREA
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Firmato digitalmente
1 Per gli Accordi e le Convenzioni stipulate in maniera cartacea od in modalità informatica con firma digitale, va applicata l’imposta di bollo di euro 16.00 ogni quattro facciate o 100 righe. Cfr art. 5 D.P.R. 642/72, “Definizione di xxxxxx e di pagina”:
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.
Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate