UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
(Provincia di Modena) Repubblica Italiana
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI SASSUOLO
Rep. n.
ATTO PUBBLICO
del
L’anno duemilaventidue addì del mese di nella Residenza Comunale di Formigine, Via Unità d’Italia n. 26, aderente all’Unione dei Comuni del Distretto ceramico
AVANTI A ME
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Segretario generale dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, autorizzato a rogare gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D. X.xx n. 267 del 18/08/2000, domiciliato per la mia carica presso la sede dell’Unione stessa, senza la presenza di testimoni in quanto non richiesti dalle parti né da me, Pubblico Ufficiale Rogante:
SONO COMPARSI
da una parte:
, nat_ a _ il / / - C. F. , Dirigente Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (che nel contesto dell’atto sarà indicata anche, per brevità, “Unione”), come da Decreto di conferimento incarico prot. n. del / / del Presidente dell’Unione, domiciliat_ per la sua carica presso l’Unione stessa, quale, ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000, interviene e sottoscrive il presente atto, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza dell’Unione stessa, con sede legale e domicilio fiscale a Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxx, 00 - C.F. 93034060363, P.Iva 03422870364;
dall'altra parte:
- Sig. , nato a ( ) il - C.F. , Legale Rappresentante della ditta , domiciliato per la sua carica presso la sede legale della ditta che rappresenta, il quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della ditta medesima, con sede legale e domicilio fiscale a - Via n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di , con n. di iscrizione, C.F. e X.Xxx
, e che, nel contesto dell'atto, sarà indicata anche, per brevità, “Ditta” o “Appaltatore”;
Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, che viene redatto da persona di mia fiducia, dopo aver indagato la loro volontà, ai fini del quale:
Premettono che:
a) è stata costituita la nuova Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con Atto del 16/04/2014, Rep. Unione 56 e con convenzione repertorio Unione n. 178 del 13/07/2017, così come integrata dall’atto Rep. 398 del 14/02/2020, la Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (d’ora in poi, anche, SGP), tra altri, ha conferito all’Unione stessa le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. lgs. 18/04/2016, n. 50 (d’ora in poi, nel presente contratto, anche “Codice”);
b) con determinazione della SGP n. del , trasmessa all’Unione - Centrale Unica di Committenza con
comunicazione prot. n. del , tra l’altro:
- è stato approvato il progetto ad oggetto “ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Commento [1]: controllare se i dati sono corretti
Commento [2]: fanno delle determine???
DEI MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI SASSUOLO ANNI 2022-2023”, redatto da
/ / ;
- sono stati approvati i documenti di competenza ai fini della gara e dei contratti;
prot. n. del
- ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. (d’ora in poi, anche, anche Codice), si è stabilito di
procedere alla conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per l'esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, per la durata di 18 mesi, con importo complessivo a base di gara al netto dell’IVA pari ad € 241.740,00,
di cui € 4.740,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e, quindi, per un importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammontante ad € 237.000,00;
- ha stabilito di procedere tramite la Centrale di Committenza dell’Unione all’acquisizione della gara, secondo le indicazioni allegate nell’atto stesso e la documentazione in esso approvata;
- ai sensi rispettivamente degli artt. 60 e 95 del Codice, ha individuato la procedura aperta quale modalità di affidamento utilizzando come criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa;
Commento [3]: controllare che vada bene
c) con determinazione dell’Unione, Centrale di Committenza, n. del /
alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;
d) a seguito dell’espletamento della gara, con determinazione dell’Unione n.
/ è stata indetta la relativa gara,
del / / , l’appalto è stato
aggiudicato all’Appaltatore che ha effettuato un ribasso sui prezzi a base di gara del %;
e) con comunicazione della Centrale di Committenza a registro di sistema SATER n. del _ / / è stata comunicata, tra l’altro, l’aggiudicazione della suddetta gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
f) a seguito dell’esito dei controlli, l’aggiudicazione è divenuta efficace, come da comunicazione della centrale di committenza al Comune, Prot. Unione N. del / / , con cui, tra l’altro, è stata trasmessa anche la relativa documentazione, conservata agli atti nel fascicolo contrattuale;
g) con determinazione di SGP n. del , sulla base delle risultanze di gara, si è preso atto dell’aggiudicazione della gara alla ditta ;
h) l’Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 36, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
i) ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la data di scadenza prevista del termine dilatorio per la stipulazione del contratto era il giorno e, non essendo stata tempestivamente proposta alcuna impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione, è possibile procedere alla stipulazione del relativo contratto; ovvero i) ai sensi del comma 10, lett. a) dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo non si applica in quanto ,
Premettono inoltre che:
I) l’Appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro (d’ora in poi, anche, “Accordo”) è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, alle modalità e nei termini ivi stabiliti;
II) la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l’Unione e per la Società SGP (di seguito, anche, “Committente”) nei confronti dell’Appaltatore, in quanto definisce unicamente la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione di singoli appalti che saranno affidati dalla Committente, previa stipula di “contratti discendenti” da parte della Committente stessa;
III) i singoli Contratti Discendenti verranno conclusi a tutti gli effetti tra la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl e l’Appaltatore, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;
IV) l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compresi il capitolato speciale Parte I (di seguito, anche, “Capitolato”), il capitolato speciale Parte II e l’elenco prezzi unitari, nonché gli ulteriori atti e documenti della procedura, definisce, in modo adeguato e completo, gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto dei successivi Contratti discendenti e dei relativi lavori da realizzare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
Richiamano:
l’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che le centrali di committenza possono:
● aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
● stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
● gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;
Tutto ciò premesso e richiamato, le parti, come sopra costituite, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse ed i richiami di cui al presente contratto, nonché tutti gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
Art. 2 - Oggetto
1. Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri
Contratti Discendenti applicativi per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi nel Comune di Sassuolo (d’ora in poi anche, semplicemente, “lavori” o “ ”), da svolgersi nel territorio comunale di Sassuolo, così come descritti e dettagliati nel capitolato, nel Capitolato Parte II - Tecnica (d’ora in poi anche “Capitolato tecnico”), nell’elenco prezzi e nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Il Codice Unico di Progetto è: n. B87H21007680004; il Codice Identificativo di gara (CIG) è: n. .
Commento [4]: non so se ci vuole
2. L'affidamento all’Appaltatore da parte del Committente dei singoli lavori, mediante i suddetti contratti attuativi denominati “contratti discendenti”, avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, secondo i termini e le condizioni del presente Accordo Quadro, in quanto lo stesso contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori ed è concluso con un unico operatore economico.
Tali lavori saranno affidati da SGP, nel periodo di vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dalla medesima, in relazione alle proprie esigenze e precisando che la somma degli importi affidati con tutti i contratti discendenti non dovrà superare il limite complessivo di cui all’’art. 9 del presente Accordo.
3. Si precisa che la Ditta dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione dei lavori di cui ai Contratti Discendenti derivanti dal presente Accordo.
4. I lavori di cui al presente Accordo Quadro avranno sommariamente ad oggetto gli interventi di manutenzione straordinaria di marciapiedi, presenti all’interno dell’intero territorio comunale, come dettagliatamente descritti nella Relazione Generale, nel Contratto Discendente, nel capitolato, nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica e nella documentazione degli specifici affidamenti e dovranno essere realizzati nel territorio del Comune di Sassuolo in osservanza e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Accordo e nei suddetti documenti.
In particolare, la conclusione dell’Accordo ha per oggetto l’esecuzione mediante eventuali contratti discendenti di lavori inerenti:
Disfacimento di strutture esistenti, con particolare riguardo a marciapiedi esistenti, ma anche sedi stradali laddove il marciapiedi non è già esistente;
Realizzazione di idonea fondazione e successiva pavimentazione pedonale, da realizzarsi in funzione della
pavimentazione prescelta, pertanto fondazione cementizia con rete nel caso di pavimentazioni non drenanti, binder nel caso di pavimentazione bituminosa anche eventualmente in unico strato, idonei strati di fondazione in riciclato e successivo strato di stabilizzato protetto da geotessuto nel caso di pavimentazioni drenanti e filtranti.
Potrà essere richiesta qualunque altra lavorazione di tipo edile/stradale connessa al completamento delle opere di cui sopra con particolare riferimento a quelle comunque indicate in elenco prezzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
lavori di abbattimento barriere architettoniche;
lavori di ripristino pavimentazioni pedonali e stradali;
lavori di sistemazione sottofondi pedonali e stradali;
lavori di scavo e posa o rinterro linee sotto servizi, comprese le fondazioni per i pali di illuminazione;
lavori di installazione, ripristino e/o sostituzione di elementi di arredo urbano;
lavori di installazione, ripristino e/o sostituzione di barriere di ritenuta per la sicurezza stradale;
opere di segnaletica verticale ed orizzontale;
opere di abbattimento e successiva ripiantumazione di alberature stradali;
tutto quanto si rende necessario al completamento delle opere principali;
così come dettagliati nella documentazione di cui al successivo art. 5 e fatte salve più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori. Le opere da eseguire nell’ambito dell’accordo Quadro saranno individuate negli elaborati allegati ai singoli Contratti Discendenti / RICHIESTE D’INTERVENTO che di volta in volta saranno comunicate all’Appaltatore dal Direttore dei Lavori.
Art. 3 – Termini di validità
1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro viene stabilito in 18 mesi, con decorrenza dalla data di stipula e, pertanto, con scadenza al / / , precisando che:
a) la cessazione avverrà in tale data, indipendentemente dal fatto che vengano stipulati contratti discendenti e/o eseguiti lavori per un importo che non raggiunga l’importo complessivo dell’Accordo Quadro di cui alla presente stipula. Nulla è dovuto all’Appaltatore in tal caso;
b) la validità dell’Accordo cessa, in ogni caso, all’esaurirsi dell’importo complessivo dello stesso, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza;
c) fermo restando l’affidamento entro il termine ultimo di validità dell’Accordo Quadro, i Contratti Discendenti hanno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla data di scadenza dell’Accordo stesso; in ogni caso i termini di esecuzione dei Contratti Discendenti non potranno essere superiori a 90 giorni dal termine di scadenza dell’Accordo stesso.
Tutto quanto sopra non darà alla ditta alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
Art. 4 - Categoria di lavorazioni
1. I lavori sono riconducibili alla seguente categoria di opere:
- OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI – prevalente.
Art. 5 - Oneri a carico dell’Appaltatore - Condizioni Generali
1. L’Appaltatore è responsabile dell’esatta e puntuale esecuzione a regola d’arte dei lavori oggetto dei contratti discendenti dal presente Accordo e dell’adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.
La Ditta dovrà assicurare il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo.
2. I contratti discendenti affidati in forza del presente Accordo sono concessi ed accettati sotto l’osservanza piena ed inscindibile di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, negli stessi Contratti Discendenti e nei seguenti documenti:
a) Capitolato speciale Parte I (Allegato 1), in n. facciate;
b) Capitolato speciale Parte II, in n. facciate;
c) Relazione generale e Quadro economico, in n. facciate;
d) Elenco prezzi unitari (Allegato 2), in n. facciate;
e) Elenco strade, in n. facciate;
f) Piano di sicurezza e coordinamento, in n. facciate;
g) Offerta economica presentata dall’Appaltatore (Allegato 2), in n. facciate;
h) Offerta tecnica presentata dall’Appaltatore, in n. facciate.
I documenti di cui alle precedenti lettere a), d), g) sono allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (Allegati 1 - 2 - 3); gli altri suddetti documenti, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso, anche se non materialmente allegati, e sono depositati nel relativo fascicolo agli atti dell’Unione, documenti che la ditta dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Con la sottoscrizione, l’Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dallo stesso attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.
Le parti danno atto che, per ogni contratto discendente, SGP potrà produrre ulteriori elaborati atti a meglio specificare eventuali specificità dei singoli contratti.
3. In caso di discordanza tra i vari documenti vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i servizi vengono affidati e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
4. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo, le norme riportate nel disciplinare di gara o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità dell’Accordo Quadro e dei risultati ricercati con lo stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
5. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dall’esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo, che non risultino espressamente a carico dell’Unione e/o del Committente, nonché le eventuali proposte di cui l’Appaltatore si sia assunto l’onere in sede di offerta.
6. L’Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell’Appaltatore nel corso della durata del contratto.
7. Con la stipula del presente Accordo, l’Unione ed il Committente non costituiscono alcun obbligo nei confronti dell’Appaltatore, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell’esecuzione dei contratti discendenti.
Gli interventi indicati negli elaborati tecnici saranno affidati e specificati, di volta in volta, alla ditta, tramite “richieste di intervento”, all’interno di appositi contratti discendenti.
L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché il Committente non darà esecuzione ai contratti discendenti.
Commento [5]: Sassuolo dovrebbe scegliere quali documenti vuole "cuciti" e quali solo depositati. Se non lo fa Sassuolo, possiamo farlo noi. In questo momento ho scelto io capitolato, elenco
prezzi, offerta economica
8. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti, incluse quelle in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica relativa agli interventi previsti dall’appalto e, tra le altre, per le parti applicabili e per quanto vigenti:
a) il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50;
b) il Regolamento generale approvato con D.P.R. 5-10-2010 n. 207;
c) il Capitolato Generale D.M. 145/2000;
d) il D.Lgs. 9-4-2008, n. 81;
e) le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali; tra l’altro, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena;
f) la Legge 13-8-2010, n. 136;
g) il codice di comportamento dei dipendenti del Committente, per quanto applicabili;
i Criteri Ambientali Minimi (CAM) secondo quanto indicato all’art. 6 del
h) le clausole contenute nei protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31/03/2011 e 24/10/2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto;
i) capitolato. La ditta sarà tenuta al
Commento [6]: va bene?
rispetto anche degli eventuali CAM che dovessero essere adottati ed in vigore al momento della stipula dei contratti discendenti;
j) tutte le norme vigenti in materia, anche locali.
9. L’Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l’Appaltatore e l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e/o la società SGP.
Art. 6 – Condizioni particolari - Codice di Comportamento
1. Nello svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo Quadro, l’appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62. L’Appaltatore ha piena cognizione ed accetta:
A) il “Protocollo d'intesa in materia di appalti" del 23.10.2012, sottoscritto anche dal Comune di Sassuolo, impegnandosi a rispettare tutte le norme contenute nel medesimo. Il testo integrale di detto protocollo è visionabile sul sito internet del Comune di Sassuolo al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxx0000.xxx;
B) il Modello Organizzativo Gestionale di SGP (MOG 231) ed il Codice Etico adottato da Sassuolo Gestioni Patrimoniali
s.r.l. con disposizione 23.06.2020, pubblicati sul sito internet del Comune di Sassuolo alla sezione “Amministrazione Trasparente” dedicata alla Società, e disponibile sul sito Internet del Comune al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-0/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente-1/corruzione.
2. La violazione di quanto stabilito negli atti sopra indicati costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 7 – Affidamenti discendenti dall’Accordo
1. La stipula dell’Accordo Quadro consentirà al Committente di affidare all’Appaltatore i lavori oggetto dell’Accordo stesso, mediante la stipula di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti”), senza avviare un nuovo confronto competitivo, con le modalità ed alle condizioni stabilite nell’Accordo stesso.
2. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente atto potrà essere affidata da SGP a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro con gli appositi atti di cui al precedente comma.
3. La stipula dei Contratti Discendenti dovrà avvenire entro quindici giorni dalla comunicazione di affidamento dei relativi lavori a mezzo posta elettronica certificata, pena la risoluzione dell’Accordo Quadro e l’incameramento della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.
4. Dal momento della stipula dei contratti discendenti, l’Appaltatore dovrà essere in grado di eseguire gli ordini d’intervento entro il termine di 20 giorni, salvo diversa indicazione contrattuale, e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.
5. Non esiste un numero minimo o massimo di affidamenti di lavori e relativi contratti discendenti sottoscrivibili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare il limite definito dall’art. 9 del presente Accordo.
6. I Contratti Discendenti non possono in nessun caso apportare modifiche alle condizione fissate dal presente Accordo Quadro.
7. I Contratti Discendenti saranno stipulati “a misura”.
8. Ai sensi dell’art. 1353 del codice civile:
a) ciascun Contratto discendente cessa di avere effetto dalla data di esaurimento dell’importo contrattuale, anche se antecedente alla data di scadenza stabilita nel contratto stesso;
b) nel caso l’importo del Contratto Discendente non sia stato esaurito al termine di scadenza, la durata dello stesso si intende aumentata di novanta giorni, fermo restando quanto stabilito nella lettera precedente.
9. Per ciascun Contratto Discendente, l’Appaltatore dovrà presentare la documentazione prevista in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
10. Resta fermo quanto stabilito in capitolato.
Art. 8 - Esecuzione dei lavori
I lavori di cui al presente Accordo dovranno essere eseguiti secondo la tempistica e le modalità previste nel capitolato, nei contratti discendenti e negli ordini di intervento.
Art. 9 - Importo Accordo Quadro - Corrispettivi
1. L’importo totale affidabile complessivamente dal Committente in forza del presente Accordo Quadro è pari ad:
- Euro 237.000,00 (euro duecentotrentasettemilao/00), oltre IVA, per le prestazioni di lavori;
esclusa.
Commento [7]: controllare
- Euro 4.740,00 (euro quattromilasettecentoquaranta/00), oltre IVA, per oneri relativi alla sicurezza; e così a complessivi Euro 241.740,00 (euro duecentoquarantunmilasettecentoquarantuno/00), IVA
2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli affidamenti effettivamente disposti ed ai contratti discendenti effettivamente stipulati.
L’importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
La stipula del presente Accordo Quadro non costituisce impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’Accordo Quadro che è meramente presuntivo.
L’Appaltatore, per contro, è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno stabiliti con gli affidamenti disposti da SGP, qualunque risulti essere l’importo dei singoli affidamenti medesimi.
In ogni caso saranno remunerati soli lavori effettivamente affidati e svolti nel periodo di riferimento.
3. Il corrispettivo per i lavori che saranno effettuati è dato dal prezzo previsto dall’Elenco Prezzi, ribassato come da offerta, moltiplicato per il numero delle lavorazioni e forniture svolti per ciascuna voce.
4. Il ribasso percentuale di aggiudicazione, pari al % ( percento), è invariabile per tutta la durata del contratto e si applica sulle singole voci dell’elenco prezzi e non sull’importo complessivo dell’Accordo Quadro e /o dei singoli contratti discendenti.
Il ribasso pertanto NON verrà applicato all’importo di ogni singolo Contratto Discendente ma unitariamente sulle singole voci costituenti l’Elenco Prezzi Unitari allegato
5. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, i prezzi sono comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura per
dare compiuti i lavori e le forniture richiesti e, come tali, sono fissi ed invariabili e non saranno soggetti, durante tutta
l’esecuzione delle prestazioni, ad alcuna variazione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13 “Revisione prezzi”.
6. Le parti concordano che l’Appaltatore comunichi per iscritto, con congruo anticipo, al Committente l’approssimarsi dell’esaurimento delle somme assegnate dai singoli contratti discendenti, fermo restando quant’altro previsto dal capitolato.
Commento [8]: verificare come indicato da Xxxxxxxx
Art. 10 – Pagamenti
1. Ai sensi dell’art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, il Committente non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant’altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti saranno subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica.
2. Per ciascun affidamento, SGP pagherà il corrispettivo per i lavori effettuati, quantificati come indicato all’articolo precedente, come segue, fermo restando quanto stabilito in capitolato:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili delle lavorazioni già eseguite, pagamenti in acconto del corrispettivo del contratto discendente per un importo di credito minimo, al netto della ritenuta del 0,50% di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, di euro 40.000,00;
b) In caso di contratto discendente di importo complessivo inferiore ad euro 40.000,00, sarà predisposto il pagamento di una unica rata finale alla fine delle lavorazioni;
c) Il pagamento delle rate di acconto sarà effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi, ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore, contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e, comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione da ogni stato di avanzamento.
d) ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sull’importo netto in acconto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio di DURC senza segnalazioni di inadempienze;
e) all’esito positivo del collaudo o dal certificato di regolare esecuzione, e comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia i certificati di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il pagamento della rata di saldo, sarà effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
f) ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.M. N. 143 del 25/06/2021, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’appaltatore, prima di procedere al saldo finale dei lavori, viene richiesta l’attestazione di congruità dell’incidenza della manodopera;
g) ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
3. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa.
In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico da parte del Committente.
5. Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all’avvenuto accertamento dell’insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell’Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012
n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
6. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014
n. 190 (legge di stabilità 2015), il Committente provvederà a versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3- 2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualora l’Appaltatore non assolva a tali obblighi, si procede con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Ai fini dei suddetti obblighi, il Committente comunicherà all’Appaltatore il CUP ed il Codice identificativo Gara (CIG derivato) relativo a ciascun affidamento, dati che dovranno essere riportati in ciascuna fattura.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l’Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.
3. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24-12- 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55. Ai sensi della normativa sopracitata:
a) SGP non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;
b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte del Committente, le fatture elettroniche devono riportare il CIG derivato ed il CUP;
c) ai sensi del c. 3 dell’art. 25 del D.L. 66/2014, il Committente non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG derivato ed il codice CUP.
4. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio, il Codice Univoco dell’ufficio destinatario della fattura è:
Art. 12 - Ritardi nei pagamenti
1. Nel caso di ritardo dei pagamenti rispetto ai termini stabiliti nel presente contratto, per causa imputabile al Committente, sulle somme dovute spettano alla Ditta gli interessi di mora nella misura stabilita con Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
2. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze richiamato al precedente comma 1 è comprensiva del maggior danno.
Art. 13 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, si applica la revisione prezzi.
2. Per la disciplina, si fa espresso rinvio a quanto stabilito all’art. 17 del capitolato.
3. L’Appaltatore non potrà in alcun modo modificare la percentuale di sconto offerta in sede di gara; lo sconto offerto, infatti, deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dell’accordo.
Art. 14 - Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e fermo restando tutto quanto stabilito in Capitolato, il Committente, per ciascun contratto discendente, se richiesto, corrisponderà all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo del contratto discendente entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertato dal RUP.
2. Al fine della corresponsione della suddetta anticipazione l’Appaltatore dovrà costituire garanzia fideiussoria ai sensi di legge e di Capitolato.
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
3. L’Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Art. 15 – Referenti Responsabili e Sede operativa
1. Il nominativo del responsabile unico del procedimento (RUP) è Xxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx ed il nominativo del direttore Lavori è Geom. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
2. L’Appaltatore ha individuato i seguenti referenti:
Responsabile / coordinatore
Direttore Tecnico .
3. I Committenti e l’Appaltatore individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all’avvio dell’attività.
previsto
4. Nel caso di mutamenti nei referenti di cui ai precedenti commi, l’Appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione tramite PEC all’Unione e al Committente.
Commento [9]: verificare se è corretto e con Sassuolo
Commento [10]: sassuolo
5. Si fa espresso rinvio all’art. 12 del capitolato per quanto in esso .
Commento [11]: va bene?
Articolo 16 - Obbligazioni generali dell’Appaltatore
1. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta per ciascun contratto discendente si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare i lavori completamente compiuti e rispondenti alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato e dal Capitolato tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali; pertanto, l’Appaltatore dovrà attivare quanto necessario,
Commento [12]: Dovrebbe essere verificato da Sassuolo tutto l'articolo
in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali ed operativi per eseguire gli interventi di manutenzione richiesti.
L’Appaltatore è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi all’esecuzione delle lavorazioni oggetto dei contratti discendenti basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
3. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente accordo, nel Capitolato, nel Capitolato tecnico e negli Ordini di intervento impartiti dal Committente.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Contratto discendente, nel Capitolato, nel Capitolato tecnico, negli Ordini di intervento e nei relativi allegati; in ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente e/o dell’Unione, assumendosene ogni relativa alea.
6. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per l’esecuzione dei contratti discendenti, secondo quanto specificato nell’Accordo, nei Contratti discendenti, negli ordini di intervento e nei rispettivi allegati;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) comunicare tempestivamente all’Unione ed al Committente, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
d) comunicare tempestivamente e, comunque, entro 15 giorni dall’intervenuta modifica, all’Unione ed al Committente, per quanto di rispettiva competenza, ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
e) non opporre all’Unione ed al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all’esecuzione dei lavori;
f) manlevare e tenere indenne l’Unione ed il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
g) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in spazi con presenza di utenza, con particolare riguardo alle specifiche misure;
h) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Per quanto attiene la sospensione dei lavori, si rinvia al Capitolato. Si precisa comunque che l’Appaltatore non può sospendere i lavori in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Unione e/o con il Committente.
8. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente in materia, al Capitolato, a quanto previsto negli altri articoli del presente Accordo e nei precedenti commi, nonché nei contratti discendenti e nei relativi piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono altresì a carico della Ditta gli oneri e gli obblighi che seguono, per ogni contratto discendente:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che, eventualmente, non risultassero dai disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti, se non autorizzate dal RUP, ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e preventivamente approvate dal Committente;
b) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
c) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego;
d) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
e) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori;
f) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; g) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori;
h) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia
responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati il Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
9. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi da SGP
(Consorzi, privati, ANAS, ENEL, Hera, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
10. L'Appaltatore è, inoltre, obbligato:
a) ad intervenire alle misure, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni, qualora egli, invitato, non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) all’inizio dei lavori, a produrre alla Direzione Lavori un elenco nominativo del personale da esso impiegato, o
che intende impiegare per l’esecuzione delle lavorazioni. Detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati.
d) per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni,
palificazioni, fognature profonde ecc., a produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le lavorazioni oggetto dell’Accordo non sono affidate all’Appaltatore in via esclusiva; pertanto, il Committente può affidare le stesse lavorazioni anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Appaltatore.
Art. 17 – Modifiche ai contratti discendenti
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere a) ed e) e comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha l'obbligo:
a) di eseguire lavorazioni per categorie non previste nell’elenco prezzi, qualora si rendesse necessario; in questo caso i prezzi delle nuove lavorazioni verranno desunti:
● Bollettino Informativo della C.C.I.A.A. di Modena riferito al periodo dell’appalto;
● Prezziario della Provincia di Modena riferito al periodo dell’appalto;
● ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA;
● ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
● quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. In ogni caso i nuovi prezzi così determinati saranno assoggettati al ribasso d’asta;
b) di eseguire interventi in modifica al contratto disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, ovvero finalizzate al miglioramento dell'opera.
Art. 18- Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, od il rimedio ad inconvenienti od infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, di analisi e di altre prove assimilabili;
d) la realizzazione delle eventuali migliorie offerte;
e) le eventuali controversie tra appaltatore e fornitori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
1. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 19-4-2000 n. 145, elegge domicilio presso la sede del Committente. Per ciascun contratto discendente, tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dall’Accordo e dai contratti discendenti sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure saranno effettuate presso il domicilio eletto come sopra.
2. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
3. Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata al Committente.
Art. 20- Riserve e Controversie
1. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica quanto disposto dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
3. Sulle somme contestate e riconosciute, in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dal Comune di Fiorano Modenese, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune di Fiorano Modenese.
Art. 21 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta della Xxxxx, il direttore dei lavori redige tempestivamente, il certificato di ultimazione. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che la Ditta è tenuta ad eliminare a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito Committente.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che, direttamente e indirettamente, traggono pregiudizio dal mancato ripristino e, comunque, all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte del Committente, salvo eventuali vizi occulti.
Art. 22 - Disposizioni sulla manodopera
1. Fermo restando tutto quanto previsto dai capitolati e dall’ulteriore documentazione di gara, l’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed, in particolare, l’Appaltatore ai sensi dell’art. 30, comma 4 e dell’art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. Ai sensi dell'articolo 30, commi 5 e 6 e dell’articolo 105, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:
a) il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile;
b) il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed, in ogni caso, l'appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono al Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 23 - Subappalto
1. Resta fermo quanto stabilito al Capitolato. Per il subappalto si applica l’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia.
2. L’Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti lavorazioni .
3. Il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
Negli altri casi è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Committente sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
4. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori, per ciascun certificato di pagamento, l’Appaltatore è tenuto:
a) a trasmettere al Committente proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite da ciascun subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo; detta proposta deve essere sottoscritta dall’Appaltatore e da tutti i subappaltatori, anche diversi da quello cui la proposta si riferisce;
b) emettere distinte fatture, una per le lavorazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione “lavorazioni effettuate dal subappaltatore ”.
Si precisa che:
I) tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall’Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra Committente e subappaltatore.
II) L’Appaltatore è tenuto a consegnare al Comune copia della/e fattura/e emessa dal/i subappaltatore/i nei
confronti dell'Appaltatore stesso;
III) In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e relativa fattura il Committente sospenderà la liquidazione delle somme relative all’intero stato di avanzamento.
IV) Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione al Committente, il quale, nel caso in cui quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal direttore dei lavori.
5.
I) Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente.
II) L'Appaltatore è responsabile, in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
III) Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell’appaltatore, l'appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
6. Se durante l’espletamento del lavori, ed in qualsiasi momento, il Committente stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista. L'annullamento di tale subappalto o cottimo non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l’espletamento del lavori, secondo le modalità e le scadenze indicate nell’elenco prezzi.
7. Il subappalto non autorizzato è fin d’ora considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto discendente in danno dell’Appaltatore da parte del Committente senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 21 della legge 13/09/1982 n. 646.
Commento [13]: verificare con Sassuolo
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; tale caso è sempre considerato subappalto non autorizzato e si applica il comma 7.
In alternativa:
1. Non avendolo dichiarato in sede di gara, il subappalto non è ammesso.
Art. 24 - Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva, con beneficiari l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., di Euro , pari al
% dell'importo netto del presente Accordo, a mezzo di polizza fidejussoria n. emessa da
in data / / ovvero sotto forma di .
Se ricorre il caso:
Il suddetto importo della garanzia tiene conto della riduzione previste dall’art. 103, comma 1 e 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, essendo l’Appaltatore in possesso di
2. La garanzia viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sia di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro sia di quanto stabilito nei Contratti Discendenti stipulati con il Committente; pertanto, non dovrà essere prestata alcuna ulteriore garanzia per la stipula dei suddetti Contratti Discendenti.
3. L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:
- mancata stipula dei Contratti Discendenti conseguenti all’affidamento da parte del Comune di Fiorano Modenese;
- risoluzione del presente Accordo Quadro.
4. Il Committente ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:
- risoluzione di Contratti Discendenti;
- esecuzione di prestazioni affidate d’ufficio a terzi per inadempienza dell’Appaltatore;
- applicazione di penale per inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore;
- risarcimento dei danni;
- pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall’ inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.
5. L’Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte dell’Unione e/o del Committente, di escussione parziale o totale della garanzia stessa, qualora abbiano dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
6. Il mancato reintegro della garanzia costituisce causa risolutiva espressa.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata ai sensi di legge e come da Capitolato.
Art. 25 - Responsabilità dell’Appaltatore
1. Fermo restando quanto previsto in Capitolato e nell’ulteriore documentazione di gara, l’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente Accordo e dai Contratti Discendenti.
L’Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevati ed indenni l’Unione ed la Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti / soci / collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei lavori), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei lavori) o a cose dall’attività del proprio personale, in relazione all’espletamento dei lavori oggetto dei Contratti Discendenti affidati in forza del presente Accordo.
L’Appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell’espletamento dei lavori, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare. L’Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico dello stesso.
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei lavori affidati in forza del presente Accordo Quadro.
L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Committente che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni.
L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e il Comune di Fiorano Modenese rimangono, pertanto, esentate da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.
2. Ipotesi in cui l’Appaltatore scelga di stipulare singole polizze per ogni contratto discendente.
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per ciascun Contratto Discendente, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare al Committente, almeno dieci prima della data prevista della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione (C.A.R.) che copra sia i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori sia la responsabilità civile per danni causati a terzi per l’esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali:
a) partita 1 – opere: € (pari all’importo del contratto discendente maggiorato dell’IVA)
b) partita 2 - opere preesistenti: € (non inferiore ad € 500.000,00);
c) partita 3 - demolizione e sgombero: € (non inferiore ad € 100.000,00);
d) “responsabilità civile” per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori: €
(massimale/sinistro non inferiore ad euro 1.500.000,00).
Per ciascun Contratto Discendente, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell’Unione / del Committente.
Ipotesi nel caso in cui l’appaltatore scelga di stipulare un'unica polizza per l’intero Accordo Quadro.
2. L’Appaltatore ha stipulato e consegnato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione (C.A.R.) n. emessa da in data / / , contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati subiti a copertura dei danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in tutti i Contratti Discendenti, oltre che per responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali:
a) partita 1 - opere: € (pari all’importo dell’Accordo quadro maggiorato dell’Iva)
b) partita 2 – opere preesistenti: € (non inferiore ad euro 1.000.000,00)
c) partita 3 – demolizioni e sgombero: € (non inferiore ad euro 200.000,00)
d) responsabilità civile per danni causati a terzi: € (massimale/sinistro non inferiore ad euro 1.500.000,00).
La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo Contratto Discendente affidato in forza dell’Accordo Quadro stesso o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato affidato con l’ultimo Contratto Discendente. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell’Unione e del Committente.
3. L’accertamento danni sarà effettuato dai tecnici del Committente ed, in particolare, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, alla presenza del Responsabile dei Lavori dell’Appaltatore previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore stesso di esprimere la propria valutazione. Qualora l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, SGP provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore.
4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.
Art. 26 – Penali
1. L’Appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni, conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall’Appaltatore stesso.
2. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà, per
della sanzione, l’ammontare della penale e le modalità di pagamento. Capitolato, con riferimento anche alle tipologie ed all’ammontare delle penali.
Commento [14]: se siete d'accordo e se è d'accordo Xxxxxxxx non scriverei qui le penali per evitare errori e lascerei solo quelle indicate in capitolato
iscritto, tramite PEC, con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell’addebito. Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni o nel caso in cui l’Unione e/o il Committente valutino motivatamente non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dalla Ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata all’Appaltatore l’applicazione
3. Resta fermo tutto quanto previsto nel
4. Il pagamento della penale non solleva l’Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.
In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
5. In caso di mancato intervento nel rispetto dei tempi indicati nelle richieste di intervento, il Committente è autorizzato ad intervenire con altra ditta o con personale interno, a spese ed oneri dell’Appaltatore, con addebito anche dei costi aggiuntivi pagati dal Committente, rispetto all’Elenco prezzi di contratto, e fatto salvo il risarcimento danni.
Art. 27 - Fallimento dell’Appaltatore
1. Fermo restando quanto stabilito in capitolato, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Unione si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.
2. In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa
In caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48, comma 19, del D.Lgs. 50/2016, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento, sempreché le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l’immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’Unione / al Committente e fatti salvi i maggiori danni accertati.
3. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente contratto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l’Unione/ il Committente.
4. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, l’Unione / il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, laddove non risultino sussistere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria previsti per la procedura di affidamento dell’appalto di cui al presente contratto.
5. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato al Committente, prima o contestualmente al Certificato di pagamento sottoscritto dal RUP, e da questo non rifiutato o comunque accettato come previsto dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
Art. 29 – Risoluzione del contratto - Clausola Risolutiva Espressa
1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e dal Capitolato, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, l’Unione e il Committente potranno risolvere il presente Accordo Quadro, con contestuale decadimento dei Contratti Discendenti, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l’Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
3. Ai fini di quanto previsto dall’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile,
sono considerati gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali e causa di risoluzione o di risoluzione espressa:
a) la mancata stipula dei Contratti Discendenti entro il quindicesimo giorno dalla comunicazione di affidamento dei lavori;
b) la disattivazione della sede operativa indicata al momento dell'offerta o di altra sita ad una distanza minore;
c) mancata realizzazione di quanto proposto in sede di gara nell’offerta tecnica;
d) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
e) ricorso al subappalto non autorizzato; subappalto abusivo, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
f) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
g) violazione dei protocolli di legalità e dei criteri minimi ambientali;
h) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento, come previsto al precedente art. , dei dipendenti del Committente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
i) tutti i casi previsti nel capitolato a cui si fa espresso rinvio.
4. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l’escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
5. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, è contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento ed opera di diritto nel momento in il Comune comunica all’Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.
6. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dall’Unione/dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
7. Resta fermo quanto previsto dal Capitolato.
Art. 30 - Recesso
1. Per i contratti stipulati in forza del presente Accordo Quadro, relativamente al recesso trova applicazione l’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite PEC, all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.
3. Ai sensi dell’articolo 94, comma 2 (comunicazione: 88, comma 4bis), del D.Lgs. 159/2011, qualora la sussistenza di
una causa di divieto o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, l’Unione recede dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
4. in caso di un'associazione o di raggruppamento temporaneo di imprese
Ai sensi dell’articolo 95, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita; la sostituzione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
Art. 31 - Custodia del cantiere
1. Per ciascun contratto discendente, saranno a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte del Committente medesimo.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
Art. 32 - Cartello di cantiere
La Ditta deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL e, comunque, sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 33 - Danni da forza maggiore
1. E’ a completo carico dell’Appaltatore la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, reinterri, muratura, tubazioni, ecc...) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d’opera, alle opere provvisionali ed al macchinario e attrezzatura dell’Appaltatore.
2. Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori, se non in casi di forza maggiore, cioè in caso di danni causati, in corso d’opera e sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall’Appaltatore le normali ed ordinarie precauzioni.
3. Nel caso di danni causati da forza maggiore, per ciascun Contratto Discendente, l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
4. Nessun indennizzo è dovuto: quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere; per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera e di utensili; per i danni di forza maggiore subiti da opere non ancora misurate o non ancora inserite regolarmente in contabilità.
5. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Art. 34 - Controlli
1. L’Unione e il Committente verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, il rispetto di quanto stabilito con il presente Accordo ed il regolare andamento dell'esecuzione delle prestazioni affidate con i Contratti Discendenti attraverso propri tecnici, ed eventualmente di soggetti terzi, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche senza accordi e preavviso, nei luoghi di attivazione dei lavori, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione degli stessi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal presente Accordo, dai Contratti Discendenti e dal Capitolato, del rispetto dell’offerta tecnica presentata in sede di gara, che ha dato luogo all’aggiudicazione o per ogni altra esigenza di lavori, anche su segnalazione di terzi.
2. L’Appaltatore è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.
3. Se l’Appaltatore impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, si procederà, a secondo della gravità, all’applicazione di penali o alla risoluzione dell’Accordo e/o dei Contratti Discendenti.
Art. 35 – Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo Quadro ed i Contratti Discendenti tra le parti dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
- quanto all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - CUC: xxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
- quanto alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.:
- quanto all’Appaltatore:
2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.
Art. 36 – Controversie – Foro competente
1. In caso di controversie relative all’esecuzione del presente Accordo e dei relativi Contratti Discendenti si procederà ai sensi della parte VI, articoli 204 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016.
2. E’ in ogni caso escluso il ricorso all’arbitrato.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxx.
Art. 37 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Unione e il committente informano l’Appaltatore che tratteranno i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.
Con la sottostante firma, l’Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.
3. Si precisa che:
a) titolare del trattamento, ognuno per la propria parte di competenza, è:
- l’Unione dei Comuni del distretto Ceramico con sede in Xxx Xxxx 00/X - 00000 Xxxxxxxx (XX), PEC: xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx;
- la Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., con sede in
– _
Sassuolo (MO), PEC:
b) Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx, Tel. 051/0000000, e-mail xxx-xxxx@xxxxxx.xx, xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx;
c) Si fa espresso rinvio per quanto riguarda l’informativa in materia di privacy al sito dell’Unione xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx ed al sito di SGP
Art. 38 - Spese contrattuali - Registrazione
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione telematica. I lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto per cui, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, l’imposta di registrazione si applica in misura fissa.
3. L’imposta di bollo forfetaria di Euro dovuta sul contratto digitale e la relativa copia per la registrazione è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007; l’imposta di bollo dovuta sugli allegati, pari a Euro
, è assolta versando l’importo tramite modello _.
Art. 39- Rinvio
1. Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto nei capitolati e nella restante documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, alle norme ed a tutti gli atti in materia, inclusi i regolamenti comunali.
2. L’Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione ed applicazione di nuove normative.
E richiesto io Segretario Generale, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ( ) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, per cui a conferma lo sottoscrivono, con me Segretario Generale rogante, con firma digitale valida alla data odierna e con apposizione di marcatura temporale.
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico LA DITTA
Il Legale Rappresentante
Il Segretario Generale