CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INDICE
Capo XIII – Qualità dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro - Ordine a tenersi nell’andamento dei lavori
PARTE I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 70 – Materiali in genere .....................................................................................
Art. 71 – Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso .........
Art. 72 – Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte.............................
Art. 73 – Elementi di laterizio e calcestruzzo ...........................................................
Art. 74 – Armature per calcestruzzo ........................................................................
Art. 75 – Prodotti a base di legno.............................................................................
Art. 76 – Prodotti di pietre naturali o ricostruite........................................................
Art. 77 – Prodotti per pavimentazione......................................................................
Art. 78 – Prodotti per coperture discontinue (a falda) ..............................................
Art. 79 – Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane ..........................
Art. 80 – Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati) ..............................
Art. 81 – Prodotti diversi (sigillanti, xxxxxxx, geotessili) ............................................
Art. 82 – Infissi
......................................................................................................... Art. 83 –
Prodotti per rivestimenti interni ed esterni ................................................. Art. 84 –
Prodotti per isolamento termico................................................................. Art. 85 –
Prodotti per pareti esterne e partizioni interne .......................................... Art. 86 –
Prodotti per assorbimento acustico ...........................................................
Art. 87 – Prodotti per isolamento acustico ...............................................................
PARTE II - MODALITÀ DI ESECUZIONE
A) Scavi, rilevati, fondazioni e demolizioni
Art. 88 – Scavi in genere..........................................................................................
Art. 89 – Scavi di sbancamento ...............................................................................
Art. 90 – Scavi di fondazione od in trincea...............................................................
Art. 91 – Scavi subacquei e prosciugamento...........................................................
Art. 92 – Presenza di gas negli scavi.......................................................................
Art. 93 – Xxxxxxxx e rinterri.........................................................................................
Art. 94 – Fondazioni continue ..................................................................................
Art. 95 – Fondazioni su pali......................................................................................
Art. 96 – Paratie e diaframmi ...................................................................................
Art. 97 – Fondazioni a pozzo ...................................................................................
Art. 98 – Demolizioni e rimozioni .............................................................................
B) Strutture di Murature, Xxxxxxxxxxxx, Acciaio, Legno
Art. 99 – Opere e strutture di muratura ....................................................................
Art. 100 – Costruzione delle volte ..............................................................................
Art. 101 – Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai...............................
Art. 102 – Opere e strutture di calcestruzzo ..............................................................
Art. 103 – Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso ..............
Art. 104 –
Solai........................................................................................................... Art. 105 –
Strutture di acciaio.....................................................................................
Art. 106 – Strutture in legno
.......................................................................................
C) Coperture, pareti, pavimenti e rivestimenti
Art. 107 – Esecuzione coperture continue (piane).....................................................
Art. 108 – Esecuzione coperture discontinue (a falda) ..............................................
Art. 109 – Opere di impermeabilizzazione .................................................................
Art. 110 – Sistemi per rivestimenti interni ed esterni .................................................
Art. 111 – Opere di vetrazione e serramentistica.......................................................
Art. 112 – Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne..................................
Art. 113 – Esecuzione delle pavimentazioni ..............................................................
D) Impiantistica
Art. 114 – Componenti dell’impianto di adduzione dell’acqua ...................................
Art. 115 – Esecuzione dell’impianto di adduzione dell’acqua ....................................
Art. 116 – Impianto di scarico acque usate................................................................
Art. 117 – Impianto di scarico acque meteoriche.......................................................
Art. 118 – Impianti adduzione gas .............................................................................
Art. 119 – Impianti di antieffrazione ed antintrusione.................................................
Art. 120 – Impianti di ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili................
Art. 121 – Impianto elettrico e di comunicazione interna ...........................................
Art. 122 – Impianto di riscaldamento .........................................................................
Art. 123 – Impianti di climatizzazione.........................................................................
E) Lavori vari
Art. 124 – Lavori compensati a corpo ........................................................................
Art. 125 – Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli ..................................
Art. 126 – Lavori eventuali non previsti......................................................................
PARTE III - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 127 – Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori ..............................................
PARTE IV – GLI ACCERTAMENTI ANALITICI E DIAGNISTICI
Art. 1 – Gli accertamenti analitici e diagnostici – generalità
Art. 2 – Xxxxxxxx in situ atte ad approfondire la conoscenza sulle stratificazioni dell’edificato e sulle carat- teristiche strutturali e costruttive
Art. 2.1 – Indagine stratigrafica
Art. 2.2 - Indagine termografica (o termovisione)
Art. 2.3 - Indagine endoscopica
Art. 2.4 - Indagine magnetometrica (o magnetoscopia)
Art. 2.5 - Indagine georadar
Art. 2.6 - Indagine tomografica sonica Art. 2.7 - Indagine tomografica elettrica Art. 2.8 – Indagine colorimetrica
Art. 2.9 - Indagine sonica (auscultazione sonica)
Art. 2.10 - Indagine ultrasonica
Art. 3 – Monitoraggio rilievo dinamico
Art. 3.1 Telerilevamento
Art. 3.2 Monitoraggio del quadro fessurativo
Art. 3.2.1 - Biffe di malta
Art. 3.2.2 - Vetrini
Art. 3.2.3 - Fessurimetri millimetrati
Art. 3.2.4 - Deformometri
Art. 3.2.5 - Estensimetri
Art. 3.3 - Monitoraggio ambientale (rilevazioni delle condizioni termoigronometriche e microclimatiche)
Art. 4 - Indagini meccaniche in situ al fine di determinare le caratteristiche tensionali dei
materiali e delle strutture
Art. 4.1 Carotaggio
Art. 4.2 Indagini con xxxxxxxxxx xxxxxx singolo o doppio (flat-jack test)
Art. 4.3 Prove sclerometriche
PARTE V – PROCEDURE OPERATIVE DI RESTAURO E DI CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE
– PROCEDURE OPERATIVE DI RESTAURO
Scavi
Operazioni di scavi e rinterri
Generalità
Scavi di splateamento e sbancamento Scavi di fondazione a sezione obbligata Scavi di accertamento e ricognizione Scavi archeologici
Armature degli scavi – opere di sbatacchiamento
Asportazioni
Operazioni di asportazioni, demolizioni e smontaggi
Generalità
Indagini preliminari (accertamento sulle caratteristiche costruttive-strutturali) Strutture voltate
Operazioni di preconsolidamento dei materiali lapidei
Generalità
Ponti di malta magra e/o resina
Velinature con garza di cotone o carta giapponese Nebulizzazione miscele di silicato di etile Applicazione di sospensioni di idrossido di calcio Micro-iniezioni di miscele a bassa pressione Puliture
Premessa metodologica
Operazioni di pulitura materiali lapidei Generalità ed esecuzione di prove di pulitura Sistemi di pulitura per gli elementi lapidei Pulitura mediante spray di acqua a bassa pressione Pulitura mediante spray d’acqua nebulizzata
Pulitura mediante macchina idropulitrice a pressione controllata Pulitura mediante acqua atomizzata
Pulitura meccanica (spazzole, bisturi, spatole ecc.) Pulitura mediante impacchi
Pulitura mediante impacchi assorbenti a base di acqua (estrazione sali solubili) Approccio alla Pulitura mediante solventi
Pulitura mediante impacchi assorbenti a base di sostanze chimiche
Pulitura mediante impacchi assorbenti a base di Carbonato e Bicarbonato d’Ammonio Pulitura mediante impacchi assorbenti a base di Resine a scambio ionico
Pulitura mediante impacchi assorbenti a base di Enzimi Pulitura mediante apparecchi aeroabrasivi (sistema Jos e Rotec) Pulitura mediante microsabbiatura di precisione
Pulitura a secco con spugne wishab Pulitura Laser
Macroflora
Generalità
Diserbo da piante superiori Disinfestazione da alghe muschi e licheni Microflora
Generalità
Rimozione della microflora
Operazioni di stuccature, integrazioni dei materiali lapidei (aggiunte)
Stuccatura-Integrazione di elementi in laterizio Generalità
Stuccature di elementi lapidei Risarcimento-Stilatura giunti di malta Stuccature salvabordo lacune di intonaco Trattamento lacune di intonaco Rappezzo di intonaco
Rappezzo di intonaco di calce (aerea e idraulica)
Rappezzo di intonaco civile 7
Rappezzo di intonaco colorato in pasta Finiture superficiali
Marmorino Intonachino o colla Intonachino fine Intonachino rustico Integrazione cromatica
Integrazione di stucchi e modanature Integrazioni cornici
Integrazioni bugne di facciata ed anteridi Integrazioni, ripristino pavimentazioni Integrazioni, ripristino pavimentazioni in battuto Battuti alla veneziana
Battuti di graniglia
Integrazione di porzioni murarie Rincocciature di murature Tassellatura
Operazioni di consolidamento di materiali lapidei
Generalità
Fissaggio e riadesione di elementi sconnessi e distaccati (mediante perni) Consolidamento dello strato corticale mediante impregnazione con consolidanti organici Consolidamento mediante impregnazione a pennello, tampone o rullo
Consolidamento mediante impregnazione a spruzzo Consolidamento mediante impregnazione a tasca o ad impacco Consolidamento mediante impregnazione a percolazione Consolidamento (riaggregazione) mediante silicato di etile Sigillatura materiali lapidei (mediante resine sintetiche)
Consolidamento in profondità mediante iniezioni con miscele leganti
Operazioni di protezione dei materiali lapidei
Generalità
Applicazione di impregnante idrorepellente
Coperture provvisionali - protezione dei siti archeologici
Operazioni di protezione delle creste dei muri
Protezione delle creste dei muri con la messa in opera di bauletto di malta Protezione delle creste dei muri con la messa in opera di malta e sassi infissi Protezione delle creste dei muri utilizzando strati di sacrificio
Operazioni di protezione di materiali metallici
Generalità
Protezione mediante verniciatura a smalto Preparazione delle superfici
Verniciatura con pitture oleosintetiche
- PROCEDURE OPERATIVE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO APPARECCHI MURARI
Generalità
Ricucitura delle murature mediante sostituzione parziale del materiale (scuci e cuci) Consolidamento mediante iniezioni di miscele leganti
Consolidamento mediante iniezioni non armate Consolidamento mediante iniezioni armate
Consolidamento mediante placcaggio di superficie (betoncino armato) Lesioni diffuse
Lesione isolata Lesione d’angolo
Lesioni in corrispondenza di aperture
Consolidamento mediante placcaggio con materiali FRP Consolidamento mediante tiranti metallici Consolidamento con tiranti trivellati inseriti nella muratura
Tiranti trivellati inseriti nella muratura orizzontalmente Tiranti trivellati inseriti nella muratura verticalmente Consolidamento con tiranti aderenti alla muratura Consolidamento mediante tiranti antiespulsivi Consolidamento mediante diatoni artificiali
Cerchiature in acciaio di aperture e vani in murature portanti
CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI
SCAVO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI TERINA LAMEZIA TERME (CZ)
euro
a) | Lavori a base d’asta | 762170,20 | |
b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 24600,00 | |
c) | a)+b) | Totale appalto | 786770,20 |
d) | Ribasso di gara | ……….. | |
e) | a)-d) | Importo dei lavori al netto del ribasso di gara | .………. |
b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 24600,00 | |
f) | e)+b) | Totale contratto | ……….. |
Per …….. | Per .………. |
ENTE:
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
Repertorio n. ……..del ….…………….
CONTRATTO D’APPALTO
per l’esecuzione dei lavori di
SCAVO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI TERINA località
Sant’Xxxxxxx, Lamezia Terme
——————————————————————————————————
L’anno ........................ , il giorno....................... del mese di ,
presso gli uffici di ..................................................................................................................................
in tra:
a)..........................................................................................................................................................
nato a .................................................................................... il , che dichiara
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del ............................
......................................................................................
codice fiscale e partita IVA , che rappresenta nella sua qualità di ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ente appaltante”; b)…………………………………………………………………………………………………… nato a
…………………………… il ………………………, residente in …………………….……………, via
...……........……………………., in qualità di .........................................................................................
dell’impresa .............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
con sede in ……………………………, via…..................................……………, codice fiscale
e partita IVA , di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente atto.
PREMESSO
– che con provvedimento n. ………… in data , esecutiva, è stato approvato il progetto ese-
cutivo dei lavori ……………………………………
….………………………………....................…………………………………………………………
……………………........................................... per un importo dei lavori da appaltare di euro
…………..………, di cui euro …………………… oggetto dell’offerta ed euro ……………………
……………………. per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non og- getto dell’offerta;
– che in seguito a (specificare la tipologia del procedimento di aggiu-
dicazione), il cui verbale di gara è stato approvato con provvedimento del …………..………, n.
…...…. in data ………….....….., i lavori sono stati aggiudicati all’impresa
……………………………………….. per il prezzo complessivo di euro ……………………………..
sopra specificato, a seguito del ribasso percentuale offerto ……………………………………..
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del contratto
L’ente appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Art. 2 - Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta ad euro ……………… (in lettere………………………......….), di cui:
euro per lavori;
euro 24.600,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’IVA.
3. Il contratto è stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’art. 53 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163 per come successivamente modificato e integrato (di seguito DLgs 163/2006); per la parte di lavori “a corpo”, pre- vista in euro 0, il prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori “a misura”, prevista in euro 777 170,20, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.
Art. 3 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola ecce- zione di quanto previsto all’art. 15, il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al proget- to.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavora- zioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a corpo”; fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro “a misura”, costituiscono prezzi contrattuali.
Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Roccelletta di Borgia, all’indirizzo via Schylletion n.1 presso la Direzione Regionale per i Beni Cultu- rali e Paesaggistici della Calabria.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante ; per quanto concerne la possibilità di far riscuotere
a soggetti diversi dall’Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Nei casi in cui l’appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui all’art. 13, comma 3, del Capitolato Speciale d’Appalto.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi pre- cedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore all’ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.
TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Art. 5 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante
………………………….…….. numero …………………… in data… rilasciata dalla so-
cietà/dall’istituto …………… agenzia/filiale di nella stessa misura e secondo le moda-
lità previste all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo le modalità ed i tempi indicati al citato art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previ- sti al comma 4 dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Art. 6 - Responsabilità verso terzi e assicurazione
1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certifica- to di regolare esecuzione dei lavori ), con polizza numero …………......………… in data
…………………. rilasciata dalla società/dall’istituto ……………….………………………
……….........….. agenzia/filiale di ……………….... per un massimale di euro ……………. .
Art. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola- menti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenu- ta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 4, comma 3, del Nuovo Regolamento).
2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previ- denziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vi- gente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118, comma 6, del DLgs 163/2008, per come di seguito integrato ad opera dell’art. 35, commi da 28 a 33, della legge del 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del DL del 4 luglio 2006, n. 223 (d’ora in poi, rispettivamente, legge 248/2006 e DL 223/2006).
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’ente appaltante effettua trat- tenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
4. L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Nuovo Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribu- zioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appal- tante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
6. In conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della legge del 22 novembre 2002, n. 266 di con- versone del DL 210/02, l’appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarità contribu- tiva, rilasciata da ………………….....………………… di ……………………… in data ………………..
numero d’ordine ……………..
Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia
1. Ai sensi del combinato disposto del DLgs 8 agosto 1994, n. 490 e del XXX 0 xxxxxx 0000, x. 000 (x’ora in poi DPR 252/98), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere
gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 10 della legge 31 mag- gio 1965, n. 575, in base:
(scegliere una delle quattro opzioni alternative indicate in funzione dell’importo contrattuale) (per contratti di importo fino 154.937,07 euro)
alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 10, comma 7, del DPR n. 252/98.
(per contratti di importo superiore a 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro)
alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del DPR 252/98, rilasciata in data
…………………. al numero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
………………………………, ai sensi dell’art. 6 del citato DPR 252/98.
(ovvero, sempre per contratti oltre i 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro)
alla comunicazione in via telematica pervenuta in data …………………., numero e archiviata al
protocollo informatico dell’ente appaltante alla posizione numero , trasmessa dalla Prefettura
di …………………………….., ai sensi dell’art. 4 del DPR 252/981.
(ovvero, sempre per contratti oltre i 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro)
alla comunicazione rilasciata in data …………………. al numero …………… dalla Prefettura di
…………………………….., ai sensi dell’art. 3 del DPR 252/982.
Art. 9 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L’appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante:
a) iscrizione alla camera di commercio
b) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
c) DURC
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del DLgs 81/2008 e s.m.i.
e) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansio- ni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.
f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione re- lativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappre- sentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le even- tuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
h) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV del DLgs 81/2008;
nei casi in cui non è previsto il PSC:
i) il piano di sicurezza sostitutivo i cui contenuti sono indicati al punto 3.1.1. dell’Allegato XV al DLgs 81/2008 e s.m.i.;
1 1 La comunicazione prefettizia in via telematica è sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia qualora sia posi- tiva (nel senso che indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione); qualora la co- municazione in via telematica sia negativa (nel senso che indichi la sussistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione), non può essere utilizzata per l'esclusione dell'appaltatore se non viene confermata con co- municazione scritta, entro 15 giorni.
2 2 La comunicazione prefettizia è ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la prefettura non siano operanti, ovvero quando il certificato rilasciato dalla Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d’appalto.
3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicu- rezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzio- ne in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 10 - Adempimenti in materia energetica
La Direzione dei lavori dovrà, in fase di inizio lavori, coordinarsi con il soggetto certificatore (o altra fi- gura proposta) per l’espletamento delle attività di verifiche in cantiere che tale soggetto ritiene utile al fi- ne di documentare la corretta esecuzione delle opere, per la valutazione della prestazione energetica ed emissione dell’Attestato di Certificazione Energetica del fabbricato. Tali procedure devono essere attivate sia nel caso di edifici di nuova costruzione si nel caso di interventi di ristrutturazione e/o di riqualificazio- ne energetica.
TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI
Art. 11 - Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori
1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere ini- ziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 570 (in lettere cinquecentosettan- ta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 12 - Penale per ritardi
1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
Art. 13 - Sospensioni e riprese dei lavori
1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all’art. 22 del Ca- pitolato Speciale d’Appalto.
2. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all’art. 22, comma 5, del Ca- pitolato Speciale d’Appalto.
Art. 14 - Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli articoli del Capo VI del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Art. 15 - Oneri a carico dell’appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli imposti dal DLgs 163/2006, dal Nuovo Regolamento e dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell’appaltatore, le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della con- segna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecu- zione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 25 del presente contratto.
Art. 16 - Variazioni al progetto e al corrispettivo
1. Qualora l’ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concorda- mento, ai sensi dell’art. 163 del Nuovo Regolamento.
2. I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di even- tuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 132 del DLgs 163/2006.
Art. 17 - Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codi- ce civile.
2. Per l’applicazione del prezzo chiuso si rimanda alla disciplina riportata nell’art. 33 del Capitolato Spe- ciale di Appalto.
Art. 18 - Pagamenti
1. La stazione appaltante erogherà all’appaltatore l’anticipazione nei casi consentiti dalla legge.
2. All’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di importo netto non inferiore ad euro ………………………
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 141, comma 3 del Nuovo Regolamento, si provvede alla redazione del- lo stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
4. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trat- tenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regola- re esecuzione.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 19 - Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 31 e all’art. 32, spettano all’appaltatore gli interessi, le- gali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 143 e 144 del Nuovo Rego- lamento.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto con- trattuale, l’appaltatore ha facoltà di agire secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 20 - Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(qualora l’aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende su- bappaltare o concedere in cottimo)
2. Previa autorizzazione dell’ente appaltante, l’appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall’art. 52 del Capito- lato Speciale d’Appalto.
3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall’art. 54 del Capitolato Speciale d’Appalto.
(ovvero, in alternativa, qualora l’aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
4. Non è ammesso il subappalto.
Art. 21 - Risoluzione del contratto
1. L’ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto.
2. L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni, conseguenti la risoluzione del contratto, secondo le modalità indicate al menzionato art. 58.
Art. 22 - Collaudo e manutenzione
1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all’art. 63, comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avven- gono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del DLgs 163/2006, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il silenzio dell’ente ap- paltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il certificato di col- laudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collau- do; resta nella facoltà dell’ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ul- timate.
Art. 23 - Controversie
(in caso di appalti di importo > 10 milioni di euro)
1. Qualora il responsabile del procedimento accerti l’iscrizione, sui documenti contabili, di riserve am- missibili e non manifestatamente infondate di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in corso d’opera, la procedura prevista all’art. 55, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Ove le riserve iscritte non siano stato definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, quale che sia il loro importo economico, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all’art. 55, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all’art. 55, comma 7, del Capitolato speciale d’appalto.
4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, la loro risoluzione è demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di Procedura Civile.
O in alternativa
È esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al Tribunale competen- te.
(in caso di appalti di importo < 10 milioni di euro)
1. Qualora il responsabile del procedimento accerti l’iscrizione, sui documenti contabili, di riserve am- missibili e non manifestatamente infondate di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in corso d’opera, la procedura prevista all’art. 55, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto dall’art. 55, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all’art. 55, comma 3, del Capitolato speciale d’appalto.
4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, la loro risoluzione sarà demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di Procedura Civile.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto si in- tendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in ma- teria di lavori pubblici.
Art. 25 - Documenti contrattuali
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fi- sicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i seguenti documenti:
– il Nuovo Regolamento attuativo e gli articoli non abrogati del Cap. Gen. 145/00;
– il Capitolato speciale d’appalto;
– gli elaborati progettuali;
– il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i;
– il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 1/2008 e s.m. e i.;
– il cronoprogramma di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 26 - Spese di contratto e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore ag- giunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’ente appaltante.
E richiesto, io …...........………………………………………… (in qualità di ), ho
ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l’hanno di- chiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante dell’ente appaltante…………………………………
l’Appaltatore……………………………………………………………
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LAVORI EDILI
CAPO I - Natura e oggetto dell’appalto - Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione di Scavo, restauro e valorizzazione del Parco Archeologico di Terina.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteri- stiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguar- do anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi di3 strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso com- pleta ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Tabella A
IMPORTI IN € | COLONNA A | COLONNA B | A + B | |
IMPORTO ESECUZIONE LAVORI | ONERI ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA | TOTALE | ||
1) lavori a corpo | 0 | 0 | 0 | |
2) lavori a misura | 762170,20 | 24600,00 | 786770,20 | |
3) lavori in economia4 | 0 | 0 | 0 | |
Importo totale appalto | 762170,20 | 24600,00 | 786770,20 |
3 Inserire, a seconda dei casi, “delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche”, o altre indicazioni essenziali.
4 Ai sensi dell’art. 125, comma 5, del DLgs 163/2006, i lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200.000 €.
Tabella B
Nu me- ro d'or dine | parte del progetto - descrizione dei lavori | lavori base d'asta - colonna A- | oneri sicurezza -colonna B- | Totale importi | inci- denza % sulla parte di pro- getto | inci- denza % |
1 | recinzioni | € 26 741,54 | € 2 674,15 | € 29 415,69 | 16,71 |
2 | strade e percorsi | € 30 111,40 | € 3 011,14 | € 33 122,54 | 18,82 |
3 | tettoie | € 4 110,58 | € 411,06 | € 4 521,64 | 2,57 |
4 | impianto di illuminazione | € 34 326,87 | € 3 432,69 | € 37 759,56 | 21,45 |
5 | impianto di videosorveglianza | € 23 047,06 | € 2 304,71 | € 25 351,77 | 14,40 |
6 | impianti idrici | € 11 487,21 | € 1 148,72 | € 12 635,93 | 7,18 |
7 | lavori preparatori | € 1 530,00 | € 153,00 | € 1 683,00 | 0,96 |
8 | arredo | € 13 545,35 | € 1 354,53 | € 14 899,88 | 8,47 |
9 | tettoia | € 14 600,00 | € 1 460,00 | € 16 060,00 | 9,12 |
10 | lavori preparatori | € 500,00 | € 50,00 | € 550,00 | 0,31 |
VALORIZZAZIONE
11 | scavo e di indagine archeologica | € 382 051,72 | € 5 400,00 | € 387 451,72 | 100 |
SCAVO ARCHEOLOGICO
€ 160 000,01 € 16 000,00 € 176 000,01 100
3,74
4,21
0,57
4,80
3,22
1,61
0,21
1,89
2,04
0,07
49,25
12 | diserbo e disinfestazione | € 13 453,15 | € 195,58 | € 13 648,73 | 6,11 |
13 | ripulitura scavo | € 25 454,77 | € 370,05 | € 25 824,82 | 11,56 |
14 | opere di regimentazione del deflusso delle acque meteoriche | € 36 893,00 | € 536,34 | € 37 429,34 | 16,76 |
15 | opere di restauro | € 144 317,56 | € 2 098,03 | € 146 415,59 | 65,56 |
RESTAURO
1,73
3,28
€ 220 118,48
€ 3 200,00
€ 223 318,48
100
4,76
18,61
TOTALE € 762 170,21 € 24 600,00 € 786 770,21
100,0
0
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito al comma 1, colonna
b) e non soggetto al ribasso d’asta ai sensi del combinato di-sposto dell’art. 131, comma 3, del DLgs 163/2006 e dell’art. 100 comma 1 DLgs 81/2008 e s.m.i..
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’art. 53 del DLgs 163/2006 e degli articoli 43, commi 6 e 7, e 119 del Nuovo Regolamento.
2. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione sul- la misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamento.
3. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a cor- po, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del DLgs 163/2006, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non dan- no luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su que- sti ultimi due addendi.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. 2, comma 1, colonna a) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli oneri per la si- curezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi uni- tari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in partico- lare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato speciale.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 61 del Nuovo Regolamento e in conformità all’allegato “A” al predetto regola- mento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OS25” e “OS2” e “OG2”.
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 108 e 109 del Nuovo Regolamento e dell’art. 37, comma 11 DLgs 163/2006:
a. i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili, sono indicati nella tabella “…/…” allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale;
b. i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente e da quelle scorporabili - e pertanto non scorporabili, ma subappaltabili – con i relativi importi sono indicati nella tabella “…/…” allegata al pre- sente capitolato quale parte integrante e sostanziale.
3. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del DLgs 163/2006 - per le categorie di cui al comma 2, lettera b), il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBALPATTABILI DEI LAVORI
Catego- ria | Designazione delle categorie omogenee | lavori base d'asta | costo sicurez- za | Totale importi | incidenza % |
OG2 | VALORIZZAZIONE | € 160 000,00 | € 16 000,00 | € 176 000,00 | 24,75 |
OS25 | SCAVO ARCHEOLOGICO | € 382 051,72 | € 5 400,00 | € 387 451,72 | 54,50 |
OS2 | RESTAURO | € 144 317,56 | € 3 200,00 | € 147 517,56 | 20,75 |
€ 686 369,28 € 24 600,00 € 710 969,28 100,00
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi 6, 7 e 8, 184 e 161, comma 16, del Nuovo Regolamento sono indicati nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 6 - Descrizione dei lavori
I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indica- zioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
Ampliamento dello scavo archeologico dell’antica città di Terina per come indicato negli allegati proget- tuali, restauro dell’area rinvenuta nei precedenti scavi e in quelli attuali. Valorizzazione del parco archeo- logico attraverso la realizzazione di percorsi pedonali, di un’area parcheggio, di un’area sosta attrezzata con due strutture amovibili in legno, bagni chimici, impianto di illuminazione e videosorveglianza, recin- zione dell’area.
Restano esclusi dall’appalto i seguenti lavori che l’Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l’Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno:
Nessuno
Art. 7 - Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli elaborati grafici di progetto.
Dette opere sono costituite da:
si rimanda agli allegati progettuali.
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 8 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e agli articoli non abrogati del Cap. Gen. n. 145/00:
a. tutti gli elaborati del progetto definitivo;
b. l’elenco dei prezzi unitari;
c. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
d. il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lettera g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
e. il cronoprogramma di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in par- ticolare:
– il DLgs del 12 aprile 2006, n. 163;
– il suo regolamento attuativo;
– gli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00;
3. Nell’esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (GU del 21 marzo 1974, n. 76) e nei successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche, e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all’edilizia.
Art. 10 - Qualificazione
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le seguenti categorie e classi d’importo, in conformità al Nuovo Regolamento, ai sensi dell’art. 40 del DLgs 152/085:
– per le categorie seguenti e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
Catego- ria | Designazione delle categorie omogenee | Totale importi | CLASSIFICAZIONE | ||
OS25 | SCAVO ARCHEOLOGICO | € 387 451,72 | 2° | CATEGORIA PREVALENTE | |
OG2 | VALORIZZAZIONE | € 176 000,00 | 1° | ||
OS2 | RESTAURO | € 147 517,56 | 1° |
Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
5 Utilizzare la dizione più opportuna per il caso di specie.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 3, del Nuovo Regolamento, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 12 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 135 e 136 del DLgs 163/2006.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del DLgs 163/2006.
Art. 13 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a per- sona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assun- ta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante dele- ga conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la condu- zione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a si- stemi e subsistemi di impianti tecnologici og-getto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescri- zioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenien-za e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quan-to concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecu- zione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitola- to speciale di appalto, negli elabo-rati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art. 167 del Nuovo Regolamento e gli articoli 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.
Art. 15 - Denominazione in valuta
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.
CAPO III - GARANZIE
Art. 16 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del DLgs 163/2006, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.
2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del DLgs 163/2006.
Art. 17 - Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del DLgs 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ri- basso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli ecce- denti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autoriz- zato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del DLgs 163/2006, solo alla data di emis- sione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del DLgs 163/2006, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressi- vamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.
4. Ai sensi dell’art. 123 del Nuovo Regolamento, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideius- xxxxx, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Sta- zione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazio- ne della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Art. 18 - Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs 163/2006, l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 16 del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi ac- creditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
2. Sempre ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs 163/2006, l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 17 del presente capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle medesime certifica- zioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla im- presa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei
requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Art. 19 - Assicurazioni a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del DLgs 163/2006, l’appaltatore è obbligato a stipulare, contestual- mente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progetta- zione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una ga- ranzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell’art. 125 del Nuovo Regolamento, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
– la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qual- siasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luri- de e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandali- smo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
– la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, di- fetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa as- sume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.
Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
– la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice ci- vile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occa- sionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
– l’indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione ap- paltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i coordi- natori per la sicurezza, i collaudatori.
4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Ap- paltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia.
6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i dan- ni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del DLgs 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna ri- serva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del DLgs 163/2006, l’appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare ese- cuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
CAPO IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 20 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 12, del DLgs 163/2006 e dell’art. 153, comma 1, del Nuovo Regolamento; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 159 del Nuovo Regolamento – la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Di- rettore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risol- vere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideius- xxxxx al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art.157 del Nuo- vo Regolamento. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calco- lo sono fissate sempre al citato art.157 del Nuovo Regolamento.
6. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, in- clusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla con- trattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Art. 21 - Termini per l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 570 (in lettere CINQUECENTOSETTANTA) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del Nuovo Regolamento, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’ap-prontamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effet- tuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fi- ne dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 22 - Sospensioni e proroghe
1. Ai sensi dell’art. 158, comma 1, del Nuovo Regolamento, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segna- lazione dell’appal-tatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del DLgs n. 163/2006, queste ultime due qualora dipen- dano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Ai sensi dell’art. 158, comma 2 del Nuovo Regolamento, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla re- dazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall’art. 158, comma 8, del Nuovo Regolamento, si procede a norma del successivo art. 190.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione re- sta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi one- ri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del Nuovo Regola- mento.
5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del Nuovo Regolamento.
6. Ai sensi dell’art. 159 del Nuovo Regolamento, qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputa- bile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
7. L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stes- so non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a det- te ditte e imprese.
8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e contro- firmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
Art. 23 - Penali e premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all’art. 145 del Nuovo Regolamento, con i limiti previsti al suo comma 3 e, quindi, nella misura di 400,00 €/giorno6.
2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.
3. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
4. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 57 del presente capitolato (“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante può decidere di procedere all’applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 57.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
6 Ai sensi dell’art. 145, comma 3, del Nuovo Regolamento la penale giornaliera è compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
predetta percentuale trova applicazione l’art. 136 del DLgs 163/2006, in materia di risoluzione del con- tratto.
6. Se previsto nel bando di gara – secondo quanto previsto dall’art. 145, comma 9, del Nuovo Regolamen- to - per ogni giorno di anticipo nell’ultimazione dei lavori è riconosciuto all’appaltatore un premio di ac- celerazione nella misura di €/giorno
Art. 24 - Danni di forza maggiore
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all’art. 166 del Nuovo Regolamento.
Art. 25 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
1. Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Nuovo Regolamento, l’appaltatore predispone e consegna alla di- rezione lavori, prima dell’inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale pro- gramma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere ap- provato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree co- munque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualun- que modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzio- namento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del Nuovo Regola- mento, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed im- prevedibili.
4. Ai sensi dell’art. 149, comma 2 lett. c) del Nuovo Regolamento, durante l’esecuzione dei lavori è com- pito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costitui- scono la direzione lavori, curare l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei avori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, propo- nendo i necessari interventi correttivi.
5. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’art. 23, comma 2, del presente capitolato si tiene conto del rispetto dei seguenti termini intermedi del predetto programma, considerati inderogabili, a partire dal- la data di consegna dei lavori:
a) …………………… entro giorni …...…. (in lettere )
b) …………………… entro giorni …...…. (in lettere )
Art. 26 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzio- ne delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimi- labili;
e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 27 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a ……… giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del DLgs 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con as- segnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 23, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al program- ma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appal-tante a seguito della risoluzione del contratto.
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 28 - Anticipazione
1. Ai sensi dell’art. 140 del Nuovo Regolamento, nei casi consentiti dalla legge la stazione appaltante erogherà all’appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento – l’anticipazione sull’importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La ritardata cor- responsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispet- tivi secondo quanto previsto dall’art. 1282 del codice civile.
2. Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, l’anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
3. Ai sensi dell’art. 124 del Nuovo Regolamento, l’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicura- tiva, di importo pari all’anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della detta ga- ranzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo re- cupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Art. 29 - Pagamenti in acconto
1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, rag- giungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 150.000,00 euro7.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei re- golamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedi- mento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dici- tura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, me- diante emissione dell’apposito mandato.
5. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Nuovo Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma
6. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare co- municazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Art. 30 - Conto finale e pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni TRENTA dalla data del certificato di ultimazione; è sot- toscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del proce- dimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine in- dicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 29, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 141, comma 9, del DLgs 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secon- do comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 124 del Nuovo Regolamento, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale ap- plicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 31 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto
7 Tale importo dovrà essere stabilito in relazione all'ammontare e alla durata dei lavori. Per le opere appaltate a forfait l'ammontare dei lavori eseguiti sui quali corrispondere l'acconto sarà ricavato dalla tabella di cui all'art. 2
1. Ai sensi dell’art. 29 del presente capitolato, non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del DLgs 163/2006.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infrut- tuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del DLgs 163/2006.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente art. avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in ac- conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
4. È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il tito- lo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contem- poraneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di ri- soluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’art. 133, comma 1, del DLgs 163/2006.
Art. 32 - Pagamenti a saldo
Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo prov- visorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia prov- veduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
Art. 33 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del DLgs 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del DLgs 163/2006, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. La detta percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.
Art. 34 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del DLgs 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un interme- diario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in ori- ginale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 35 - Lavori a misura
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 44 o 45 del presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del Nuovo Re- golamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a mi- sura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e del- la relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 46 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sot- to il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e se- condo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 9 del presente Capitolato Speciale.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Art. 36 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, fornitu- re e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regola dell’arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella ta-bella «B», contenuta all’art. 2 comma 1 del presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione.
5. Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 2, comma 1 (colonna b) della Tabella «A») del presente capito- lato, come evidenziato al rigo 20) della tabella «B», contenuta nel medesimo art. 2, sono valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, se- condo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 37 - Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia, di cui all’art. 2 comma 1 (Tabella «A») del presente capi- tolato, è effettuata con le modalità previste dall’art. 179 del Nuovo Regolamento.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all’art. 2, comma 1 (colonna b) Tabella «A») del presente capitolato, come evidenziato al rigo 20) della tabella «B», contenuta nel medesimo art. 2, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
3. I lavori in economia saranno eseguiti:
– in amministrazione diretta o per cottimi, se la spesa complessiva;
– non è superiore a 50.000 euro (art. 125, comma 5 del DLgs 163/2006);
– per cottimi, se la spesa complessiva è pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro; in tal caso l’affidamento avverrà previa consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussiste un nu- mero tale di soggetti idonei), individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante (art. 125, comma 8, del DLgs 163/2006);
– con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, senza cioè che venga predisposta neanche una gara informale, per lavori di importo inferiore a 40.000 euro (art. 125, comma 8, del DLgs 163/2006).
Art. 38 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 29 del presente capitolato, all’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00.
Art. 39 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
1. SCAVI IN GENERE
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente art., con i prezzi d’elenco per gli scavi in ge- nere l’Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
– per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
– per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consi- stenza ed anche in presenza d’acqua;
– per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
– per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secon- do le sagome definitive di progetto;
– per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescri- zioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allon- tanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
– per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
– per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
– il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
– gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che es- si saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà in- cluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai vo- lumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elen- co dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da norme di capitolato e da particolari costruttivi.
2. RILEVATI E RINTERRI
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti ese- guiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il tra- sporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
3. RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
4. PARATIE DI CALCESTRUZZO ARMATO
Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota di testata della trave superiore di collegamento.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro d’armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida non- ché la scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento, l’impiego di fanghi bentonitici, l’allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.
5. MURATURE IN GENERE
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli in- tonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, cana- lizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all’Appaltatore, l’onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del vo- lume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre com- presa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rotte senza alcun compenso in più. Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume ef- fettivo in aggetto con l’applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà con- siderata come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si mi- sureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventua-
li intelaiature in legno che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.
6. MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO
La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo pa- rallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pa- garsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
7. CALCESTRUZZI
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in ge- nere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni ecce- denza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s’intendono compensati tutti gli oneri specifi- cati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
8. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell’armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del con- glomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei Prezzi Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall’innalzamento dei materiali, qualunque sia l’altezza alla quale l’opera di ce- mento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l’onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell’armatura stessa.
9. SOLAI
I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra ope- ra di cemento armato.
Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro quadrato di superficie netta misurato all’interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l’appoggio su cor- doli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l’onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui ma- teriali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, an- che predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle por- zioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.
10. CONTROSOFFITTI
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. È compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d’opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, è esclusa e compensata a parte l’orditura portante principale.
11. VESPAI
Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.
12. PAVIMENTI
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell’ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l’incassatura dei pavimenti nell’intonaco.
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l’onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compre- si gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l’entità delle opere stesse.
13. RIVESTIMENTI DI PARETI
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sa- goma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l’onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.
14. FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.
Ogni onere derivante dall’osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strut- ture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell’onere dell’imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento, e, dove richiesto, un incastro perfetto.
15. INTONACI
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L’esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l’onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque gene- re, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contropavimenti, zoccolature e serramenti.
I prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a com- penso dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro ri- quadrature.
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
16. TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d’opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d’infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:
– per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell’infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro.
È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell’imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
– per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvol- gibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
– per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l’intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto precedente;
– per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato an- che la coloritura della superficie non in vista.
Tutte le coloriture o verniciature s’intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.
17. INFISSI DI LEGNO
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavi- menti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscrit- to, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre.
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei Lavori.
I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d’opera dell’infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l’onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.
18. INFISSI DI ALLUMINIO
Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valu- tati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all’esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d’elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare tutte le fer- ramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri
derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di ese- cuzione.
19. LAVORI IN METALLO
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, escluse bene inteso dal pe- so le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavo- razioni, montatura e posizione in opera.
20. TUBI PLUVIALI
I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prez- zi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.
21. IMPIANTI TERMICO, IDRICO - SANITARIO, ANTINCENDIO, GAS, INNAFFIAMENTO
a) Tubazioni e canalizzazioni
Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verrà ap- plicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in con- traddittorio.
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relati- vo fissaggio con tasselli di espansione.
– Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro li- neare; la quantificazione verrà valutata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali.
Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di te- nuta e l’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
– Le tubazioni di rame nude o rivestite di pvc saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
– Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo li- nearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
– Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
– I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell’aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, mi- surato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, ri- svolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.
Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percen- tuali del peso.
È compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.
b) Apparecchiature
– Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell’emissione termica ricavata dalle rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt ).
Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le men- sole di sostegno.
– I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in rela- zione alla portata d’aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della ditta costruttrice.
Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.
– Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla poten- zialità resa.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in rela- zione alla portata del combustibile.
Sono compresi l’apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.
– Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di fun- zionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacità.
Sono compresi gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacità.
Sono compresi gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristi- che costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacità del serbatoio. Sono compresi gli accessori d’uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di colle- gamento ed i materiali di tenuta.
– Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e tagliafuoco ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle ditte costruttrici.
Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.
– Le cassette terminali riduttrici della pressione dell’aria saranno valutate a numero in relazione della portata dell’aria.
È compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di soste- gno.
– Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzio- namento ed in relazione alla portata e prevalenza.
Sono compresi i materiali di collegamento.
– Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi. Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.
– I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell’aria, i generatori di aria calda ed i recupera- tori di calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata d’aria e alla emissione termica.
Sono compresi i materiali di collegamento.
– I gruppi refrigeratori d’acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa.
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
– Gli apparecchi per il trattamento dell’acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristi- che costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata.
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
– I gruppi completi antincendio UNI 9487 DN 45 e 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacità.
– I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la su- perficie esterna dello strato coibente.
Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m² cadauna.
– Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni.
Sono compresi i materiali di tenuta.
– Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive ca- ratteristiche e dimensioni.
Sono compresi i materiali di tenuta.
– I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a piè d’opera alimentata elettricamente.
22. IMPIANTI ELETTRICO E TELEFONICO
a) Canalizzazioni e cavi
– I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.
– I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.
Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
– I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione dei terminali stessi.
– I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo in opera, ag- giungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi oltre tale sezione.
– Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispetti- ve caratteristiche, tipologia e dimensione.
Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.
b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici
– Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti.
Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura completa e funzionante.
– I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
• superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
• numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per conte- nere le apparecchiature, le etichette, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
a) il numero dei poli;
b) la tensione nominale;
c) la corrente nominale;
d) il potere di interruzione simmetrico;
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); com- prenderanno l’incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del qua- dro e quanto occorre per dare l’interruttore funzionante.
– I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzia- lità.
Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura com- pleta e funzionante.
– I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato.
Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.
23. IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI
Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.
Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata necessari per dare l’impianto completo e funzionante.
24. OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
– scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascen- sori;
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolan- te, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
– manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
– i materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
– il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
– scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
– ponteggi di servizio interni ed esterni;
– le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.
25. MANODOPERA
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare in- tegralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il con- tratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte spe- cializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del paga- mento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezioni alla sta- zione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.
26. NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gas- sogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizio- ne di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccani- smi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
27. TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corri- spondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.
Art. 40 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appalta- ti a misura e le somministrazioni, compensano anche:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccet- tuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi com- preso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso of- ferto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 41 - Direzione dei lavori
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 147 del Nuovo Regolamento, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e ca- tegoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantie- re.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
3. Ai sensi dell’art. 152 del Nuovo Regolamento il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibi- le, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
Art. 42 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione
(se i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione ai sensi del comma 1 dell’art. 36 del Cap. Gen. n. 145/00, restano in proprietà all’Amministrazione)
1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Cap. Gen. n. 145/00, saranno trasportarti e regolarmente accatastati dall’appaltatore in di- scariche autorizzate;
2. L’appaltatore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni. (se sono invece ceduti all’Appaltatore)
1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Cap. Gen.
n. 145/00, dall’Amministrazione all’Appaltatore;
2. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà quindi dedotto dall’importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 43 - Espropriazioni
La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposi- zioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato ed in- tegrato dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302 (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).
Art. 44 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle pre-scrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 del DLgs 163/2006, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Nuovo Regolamento.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrat-tuali di qual- siasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natu- ra o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali ri- chieste.
4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:
– aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore;
– errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circo- stanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato.
– utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che posso- no determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del DLgs 163/2006); in tal caso l’importo in
aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera;
– lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro va- rianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.
Art. 45 - Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono neces- sarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4, del DLgs 163/2006, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuo- va gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Ai sensi dell’art. 132, comma 2, del DLgs 163/2006, i titolari dell’incarico di progettazione sono re- sponsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della progetta- zione.
4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente arti- colo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del presente capitola- to.
Art. 46 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l’elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concor- damento e coi criteri dettati dall’art. 163 del Nuovo Regolamento.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 47 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 48 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs del 9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal DLgs 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto e
s.m. ed i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 49 - Piani di sicurezza
(per xxxxxxxx non rientranti tra le fattispecie di cui all’art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.)
1. Ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. b), del DLgs 163/2006, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore ha l’obbligo di redigere e consegnare un piano di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori. Tale piano deve rispondere ai re- quisiti di cui al punto 3.1.1 dell’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.
(in alternativa, per cantieri di cui all’art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.)
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del DLgs 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle pre- scrizioni di cui all’art. 100 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.
2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e dell’art. 131, comma 4, del DLgs 163/2006, l’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordi- namento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la si- curezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligato- ria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo- ratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto mo- tivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presenta- te; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di giorni lavorativi dalla presen-
tazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di giorni lavorativi, nei casi di
cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integra- zioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 50 - Piano operativo di sicurezza
1. Ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. c), del DLgs 163/2006, l’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavo- ri o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.
(per xxxxxxxx non rientranti tra le fattispecie di cui all’art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.)
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza so- stitutivo di cui all’art. 49, previsto dall’art. 131, comma 2, lettera b), del DLgs 163/2006.
(in alternativa, per cantieri di cui all’art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.)
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 49 del presente Capitolato.
3. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
4. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette
al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
Art. 51 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e
s.m. e i.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepi- mento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice o le imprese esecutri- ci è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
• la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponi- bilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le moda- lità dell’Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
• l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al con- tratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, appli- cato ai lavoratori dipendenti.
3. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secon- do quanto previsto dall’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capo- gruppo.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque ac- certate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del con- tratto.
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 52 - Subappalto
1. Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del DLgs 163/2006, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto;
Per quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento.
2. Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del DLgs 163/2006, l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a. che l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappal- tare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b. che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni e unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cotti-
mo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di im- prese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);
c. che l’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltato- re, dei requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs 163/2006 in relazione alla prestazione subappalta- ta nonchè la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del DLgs 163/2006;
d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 10, comma 7, del citato DPR 252/1998).
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione ap- paltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal rice- vimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventual- mente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del DLgs 163/2006, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione è di 15 giorni.
5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del DLgs 163/2006, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell’art. 118 del DLgs 163/2006, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi rela- tivi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.
c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del DLgs 163/2006, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazio- nale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
d) l’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge 248/2006 (di conversione del DL 223/2006), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese su- bappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge 248/2006);
e) l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 118, comma 6, del DLgs 163/2006, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documen- tazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortu- nistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società an- che consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scor- porabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
7. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 248/2006, in caso di subappalto, la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.
8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto.
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappalta- tore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
(solo nel caso in cui nell’oggetto dell’appalto rientrino opere per le quali sono necessari lavori o compo- nenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e una o più di tali opere superi in valore il 15% dell’importo totale dei lavori)
10. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del DLgs 163/2006, se una o più d’una delle lavorazioni relative strut- ture, impianti ed opere speciali, di cui all’art. 107, comma 2, del Nuovo Regolamento, supera in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.
11. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette com- ponenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo vertica- le, disciplinate dal Nuovo Regolamento.
Art. 53 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subap- paltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori su- bappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, con- vertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 54 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti
(Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del DLgs 163/2006, se nel bando di gara l’amministrazione o l’ente appaltante dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti)
1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l’aggiudicatario è obbligato a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
(in alternativa, se nel bando l’amministrazione o l’ente appaltante dichiara che è fatto obbligo all’appaltatore provvedere ai suddetti pagamenti)
2. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corri-
sposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effet- tuate.
3. Ai sensi dell’art. 35, comma 29, delle legge 248/2006, la responsabilità solidale dell’appal-tatore nei confronti delle imprese subappaltatrici, di cui al comma 4, lettera d) dell’art. 52 del presente capitolato, viene meno se quest’ultimo, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispetti- vo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35 della legge 248/2006 (connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti l’opera) siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 55 - Controversie
1. Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del DLgs 163/2006 per come da ultimo modificato dal DLgs 53/2010, qualora, in corso d’opera, le riserve iscritte sui documenti contabili determinino una variazione economica pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di promuovere la costituzione di un’apposita commissione (di cui può volendo far parte), affinché formuli, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito dell’organo di collaudo, entro 90 giorni dalla sua costituzione, una proposta motivata di accordo bonario; in alternativa il respon- sabile del procedimento, acquisite le suddette relazioni, può formulare lui stesso proposta motivata di ac- xxxxx xxxxxxx.
2. La costituzione della commissione di cui al comma 1 è altresì promossa dal responsabile del procedi- mento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo xxxxxxx, entro 90 giorni da detto ricevimento.
3. Ai sensi dell’art. 239 del DLgs 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al proce- dimento di accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori pos- sono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.
4. Nei casi di cui al comma 4, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall’appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell’appaltatore stesso. Qualora sia l’appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la stessa.
5. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
Art. 56 - Termini per il pagamento delle somme contestate
1. Ai sensi dell’art. 240, comma 19, del DLgs 163/2006 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.
Art. 57 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. Ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Regolamento, l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad appli- care integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella loca- lità in cui si svolgono i lavori;
b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimen- sioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte de- gli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto col- lettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tante;
d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del … % (indicare una percentuale, tenendo conto che detta penale sommata alle altre - even- tuali - penali deve soddisfare i limiti previsti all’art. 23 del presente capitolato) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia sta- to accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Nuovo Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribu- zioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione ap- paltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
4. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza so- ciale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di per- sonale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni del- la disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.
5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
6. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavora- tore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori auto- nomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
8. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 me- diante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente im- piegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli au- tonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL 510/1996), il gior- no antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
11. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versa- mento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere infe- riore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Art. 58 - Risoluzione del contratto
1. La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135, 136 e 137 del DLgs 163/2006 nonché in caso di violazione dei piani di sicurezza di cui all’art. 131, comma 3 del DLgs 163/2006. Inoltre, su segnalazione del Coordinatore per l’Esecuzione, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. e) del DLgs 81/2008.
2. Nei casi di cui all’art. 135 del DLgs 163/2006 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Nei casi di cui all’art. 136, comma 1, del DLgs 163/2006 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di det- to articolo.
4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto pre- visto ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 136 del DLgs 163/2006.
5. Nei casi di cui all’art. 137 del DLgs 163/2006 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
6. Ai sensi dell’art. 138 del DLgs 163/2006, il responsabile del procedimento – nel comunicare all'appal- tatore la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'o- pera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto appro- vato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di va- riante.
8. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a ca- rico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, comma 1, del DLgs 163/2006.
Art. 59 - Recesso dal contratto
1. Ai sensi dell’art. 134, comma 1 del DLgs 163/2006, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esisten- ti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell’importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, pari a euro e l’ammontare netto dei
lavori eseguiti.
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 60 - Ultimazione dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 199 del Nuovo Regolamento, l’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie con- statazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verba- lizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché que- ste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta gior- ni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento.
4. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art.145 del Nuovo Regolamento, è applicata la penale di cui all’art. 23 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto.
5. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 145, comma 7, del Nuovo Regolamento. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante.
6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale perio- do cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 63 del presente capitolato.
Art. 61 - Conto finale
Ai sensi dell’art. 200 del Nuovo Regolamento, il conto finale verrà compilato entro TRENTA giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori.
Art. 62 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. Ai sensi dell’art. 230 del Nuovo Regolamento, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscrit- to, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai pos- sibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condi-zione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita ma- nutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.
Art. 63 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 141, comma 1, del DLgs 163/2006, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
eventualmente e solo per i lavori di cui all’art. 236 del Nuovo Regolamento, comma 1 lett. a)
2. Ai sensi dell’art. 141, comma 1, del DLgs 163/2006, il collaudo finale deve avere luogo entro dodici mesi dall’ultimazione dei lavori e deve essere effettuato sulla base della certificazione di qualità dei mate- riali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.
3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo de- corsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissio- ne.
4. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del Nuovo Regolamento e dell’art. 141, commi 9 e 10 del DLgs 163/2006, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scio- glimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
CAPO XII - NORME FINALI
Art. 64 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore
Oltre gli oneri previsti dal Nuovo Regolamento, dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00 non- ché dal presente Capitolato Speciale, da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli ef- fetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particola-ri che eventualmente non risultassero da dise- gni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.
2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavo- ri ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorpo- rate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.
4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
5. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi al- le altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
6. La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,…), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
7. L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di ade- guati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
8. L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
9. La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l’approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabi- lità relativa alla stabilità delle opere. L’Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasce- ranno i richiesti certificati.
10. La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno al- tresì essere rilasciate all’Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie dichia- razioni di conformità a regola d’arte degli impianti.
11. L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in corre- lazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei La- vori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.
12. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazio- ne, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.
13. Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.
14. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assisten- za.
15. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tu- bercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta sta- bilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l’Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l’adempimento dei detti obblighi, ferma l’osservanza delle norme che re- golano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
16. La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall’Ufficio per l’inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all’art. 23 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno esse- re adottati in conformità a quanto sancisce il Nuovo Regolamento per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
17. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
18. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l’assicurazione con- tro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all’Amministrazione appaltante.
19. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai sud- detti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
20. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantie- re e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
21. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o tota- le, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l’Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle qua- li, come dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
22. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero appor- tati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell’eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all’art. 2 del presente Capitolato.
Art. 65 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato a:
a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qua- xxxx xxxx, invitato non si presenti ai sensi dell’art. 185 del Nuovo Regolamento;
b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 e 185 del Nuovo Regolamento;
c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi dell’art. 186 del Nuovo Regolamento;
d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 187 del Nuovo Regolamento;
2. L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
Art. 66 - Obblighi in materia energetica
Non è previsto alcun obbligo per il tipo di progetto in oggetto.
Art. 67 - Custodia del cantiere
1. È a carico e a cura dell’appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il per- sonale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.
(solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia continuativa, aggiunge- re il seguente comma)
2. Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 51,65 euro a 516,46 euro.
Art. 68 - Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le di- mensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Mini- stero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 69 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00.
2. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.
CAPO XIII - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE A TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
PARTE I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 70 - Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con mate- riali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di confor- mità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Art. 71 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso
1. L’acqua per l’impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovrà essere dolce, limpida, priva di so- stanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. In caso di necessità, dovrà essere trattata per ottenere il grado di purezza richiesto per l’intervento da eseguire. In taluni casi dovrà essere, altresì, additivata per evitare l’instaurarsi di reazioni chimico – fisiche che potrebbero causare la produzione di sostanze perico- lose.
2. Le calci aeree devono rispondere ai requisiti di cui al RD n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme per l’accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla norma UNI 459 (“Calci da costruzione”).
3. Le calci idrauliche, oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231 e a quelli della norma UNI 459, devono rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n.
595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” e s.m. ed i. Le calci idrauliche devono essere fornite o in sacchi sigillati o in im- ballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965.
4. I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e mo- dalità di prova dei cementi”) e successive modifiche e integrazioni (DM 20 novembre 1984 e DM 13 set- tembre 1993). Tutti i cementi devono essere, altresì, conformi al DM n. 314 emanato dal Ministero dell’industria in data 12 luglio 1999 (che ha sostituito il DM n. 126 del 9 marzo 1988 con l’allegato “Re- golamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi” dell’ICITE - CNR) ed in vigo- re dal 12 marzo 2000, che stabilisce le nuove regole per l’attestazione di conformità per i cementi immessi sul mercato nazionale e per i cementi destinati ad essere impiegati nelle opere in conglomerato normale, armato e precompresso. I requisiti da soddisfare devono essere quelli previsti dalla norma UNI EN 197-2007 “Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni”.
Gli agglomerati cementizi, oltre a soddisfare i requisiti di cui alla legge 595/1965, devono rispondere alle prescrizioni di cui al summenzionato DM del 31 agosto 1972 e s.m. ed i.
I cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascu- na delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965.
I cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini coperti, ben ventilati e riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego.
5. Le pozzolane devono essere ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal RD 16 no- vembre 1939, n. 2230.
6. Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non la- sciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall’umidità e da agenti degradanti.
7. L’uso del gesso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori. Per l’accettazione valgono i criteri generali dell’art. 70 (Materiali in genere) e la norma UNI 5371 (“Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove”).
Art. 72 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
1. Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea ar- monizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1. Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR 246/93 è indicato nella Tab.
11.2.II. contenuta nell’art. 11.2.9.2 del DM 14 gennaio 2008 recante “Norme tecniche per le costruzioni” emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così come riunite nel Te- sto Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii. (d’ora in poi DM 14 gennaio 2008).
2. È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III contenuta sempre nel summenzionato art. 11.2.9.2., a condizione che la miscela di calcestruzzo confezio- nata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio.
Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni gior- no di produzione.
Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520- 2:2005 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta.
Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab.
11.2.IV del mezionato art. 11.2.9.2. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Eu- ropee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica.
3. Le sabbie, naturali o artificiali, da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi devono:
– essere ben assortite in grossezza;
– essere costituite da grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa;
– avere un contenuto di solfati e di cloruri molto basso (soprattutto per malte a base di cemento);
– essere tali da non reagire chimicamente con la calce e con gli alcali del cemento, per evitare rigonfia- menti e quindi fessurazioni, macchie superficiali;
– essere scricchiolanti alla mano;
– non lasciare traccia di sporco;
– essere lavate con acqua dolce anche più volte, se necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee;
– avere una perdita in peso non superiore al 2% se sottoposte alla prova di decantazione in acqua.
4. La ghiaia da impiegare nelle malte e nei conglomerati cementizi deve essere:
– costituita da elementi puliti di materiale calcareo o siliceo;
– ben assortita;
– priva di parti friabili;
– lavata con acqua dolce, se necessario per eliminare materie nocive.
Il pietrisco, utilizzato in alternativa alla ghiaia, deve essere ottenuto dalla frantumazione di roccia compat- ta , durissima silicea o calcarea, ad alta resistenza meccanica.
Le dimensioni dei granuli delle ghiaie e del pietrisco per conglomerati cementizi sono prescritte dalla di- rezione lavori in base alla destinazione d’uso e alle modalità di applicazione. In ogni caso le dimensioni massime devono essere commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.
Nel dettaglio gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere di dimensioni tali da:
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 5 cm se utilizzati per lavori di fon- dazione/elevazione, muri di sostegno, rivestimenti di scarpata, ecc…
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 4 cm se utilizzati per volti di getto;
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 3 cm se utilizzati per cappe di volti, lavori in cemento armato, lavori a parete sottile.
In ogni caso, salvo alcune eccezioni, gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere tali da non passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 1 cm.
5. Sabbia, ghiaia e pietrisco sono in genere forniti allo stato sciolto e sono misurati o a metro cubo di ma- teriale assestato sugli automezzi per forniture o a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di m³, nel caso in cui occorrono solo minimi quantitativi.
6. Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, devono essere a grana com- patta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; devono avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesività alle malte. Sono escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte quelle che po- trebbero subire alterazioni per l’azione degli agenti atmosferici o dell’acqua corrente.
7. Gli additivi per impasti cementizi devono essere conformi alla norma UNI 10765 – 1999 (Additivi per impasti cementizi – Additivi multifunzionali per calcestruzzo – Definizioni, requisiti e criteri di conformi- tà). Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od accetta- re l’attestazione di conformità alle norme secondo i criteri di cui all’art. 70 del presente capitolato.
Art. 73 - Elementi di laterizio e calcestruzzo Art. 74 - Armature per calcestruzzo
1. Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel
vigente DM 14 gennaio 2008 ai punti 11.3.2.1 e 11.3.2.2e.
2. È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine.
Art. 75 - Prodotti a base di legno
1. Per prodotti a base di legno si intendono quelli che derivano dalla semplice lavorazione e/o dalla tra- sformazione del legno e si presentano solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc… Detti pro- dotti devono essere provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non devono presentare difetti incompatibili con l’uso cui sono destinati; devono quindi essere di buona qualità, privi di alburno, fessure, spaccature, nodi profondi, cipollature, buchi o altri difetti. I prodotti a base di legno di cui nel se- guito sono considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d’uso. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indica- te. Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale, pa- vimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del progetto.
2. I segati di legno (UNI EN 844 / 1998 – 2002), a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
• tolleranze su lunghezza, larghezza e spessore misurate secondo la norma UNI EN 1313 (“Legno tondo e segati – Dimensioni preferenziali e tolleranze – Segati);
• umidità non maggiore del ……, misurata secondo la norma UNI 8829 (“Segati di legno – Determina- zione del gradiente di umidità);
• difetti da essiccazione , misurati secondo la norma UNI 8947 (“Se-
gati di legno - Individuazione e misurazione dei difetti da essiccazione”);
• qualità di essiccazione …… valutata secondo la norma UNI 9030 (“Segati di legno – Qualità di essic- cazione”).
3. I pannelli a base di fibra di legno (UNI EN 316), oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli arti- coli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le specifiche di cui alla norma UNI EN 622 (Pannelli di fibra di legno – Specifiche – Requisiti generali) nonché con le seguenti caratteristiche:
• tolleranze su lunghezza, larghezza e spessore;
• umidità non maggiore del ……..% misurata secondo ;
• massa volumica:
– per tipo tenero: minore di kg/m³
– per tipo semiduro: tra …….. kg/m³ e kg/m³
– per tipo duro: oltre kg/m³
misurata secondo la norma UNI EN 323
• la superficie potrà essere:
– grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura)
– levigata (quando ha subito la levigatura)
– rivestita su una o due facce mediante: placcatura, carte impregnate, smalti, ecc… Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
– assorbimento superficiale........................................... xxxxxxx…………………………….
(misurato secondo la norma UNI EN 382);
– rigonfiamento dopo immersione in acqua massimo, misurato secondo la norma UNI EN 317
– resistenza a trazione di .............................................. minimo ……………………………...
(misurata secondo la norma UNI EN 319)
– resistenza a compressione di .................................... minimo……………………………….
(misurata secondo UNI ISO 3132 e UNI ISO 3787)
– resistenza a flessione di ............................................ minimo ……………………………..
(misurata secondo la norma UNI EN 1058)
Nota per il compilatore: Indicare le caratteristiche superficiali ed i valori delle altre caratteristiche richie- ste, nonché le norme da seguire per il controllo.
4. I pannelli a base di particelle di legno (UNI EN 309) a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le specifiche di cui alla norma UNI EN 312 (Pannelli di particelle di legno – Specifiche – Requisiti generali di tutti i tipi di pannelli) nonché con le seguenti caratteristiche:
• tolleranze su lunghezza, larghezza e spessore misurate secondo la norma UNI 4866;
• umidità del … ± …%, misurata secondo ….;
• massa volumica: kg/m³, misurata secondo la norma UNI EN 323;
superficie: grezza; xxxxxxxx; rivestita con ............................
Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
– rigonfiamento dopo immersione in acqua: massimo misurato secondo la norma UNI EN 317;
………………………………………………………….………………………………………………….
Nota per il compilatore: Indicare le caratteristiche superficiali ed i valori delle altre caratteristiche, non- ché le norme da seguire per il controllo.
5. I pannelli di legno compensato e paniforti (UNI EN 313) a complemento di quanto specificato nel pro- getto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
• tolleranze su lunghezza, larghezza e spessore misurate secondo la norma UNI EN 315 - 2002;
• umidità non maggiore del ………%, misurata secondo ….;
• grado di incollaggio ...... (1 - 10), misurato secondo le norme UNI EN 314-1 e UNI EN 314-2. Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
– resistenza a trazione N/mm², misurata secondo la norma UNI 6480;
– resistenza a flessione statica N/mm² minimo, misurata secondo la norma UNI EN 1072 - 1997;
Art. 76 - Prodotti di pietre naturali o ricostruite Art. 77 - Prodotti per pavimentazione
1. Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell’intero sistema di pavimentazione. Detti prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2. I prodotti di legno per pavimentazione (tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc…) devono essere della essenza legnosa adatta all’uso e prescritta nel progetto ed avere le seguenti caratteristiche:
• resistenza meccanica a flessione minima misurata secondo la norma UNI EN 1533;
• resistenza alla penetrazione minima misurata secondo la norma UNI EN 1534;
• stabilità dimensionale ……………….. misurata secondo la norma UNI EN 1910;
• elasticità e resistenza all’usura per abrasione… misurate secondo la norma UNI ENV 13696
– 2009;
• resistenza agli agenti chimici misurata secondo la norma UNI EN 13442.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, umidità nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Nell’imballo un foglio informativo in- dicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, l’essenza legnosa nonché le caratteristiche di cui sopra.
3. Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni devono essere del materiale indicato nel progetto. Le di- zioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate a quelle della classificazione di cui alla norma UNI EN 14411-2007 (“Piastrelle di ceramica. Definizioni, classificazio- ne, caratteristiche e marcatura”), basata sul metodo di formatura e sull’assorbimento d’acqua.
A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 14411-2007) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere ai requisiti fissati dalla norma UNI EN 14411-2007.
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, e, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei Lavori e fornitore.
Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e «mattonelle greificate» dal RD del 16 novembre 1939 n. 2234 devono, altresì, essere rispettate le seguenti prescrizio- ni:
– resistenza all’urto 2 Nm (0,20 kg/m) minimo;
– resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm²) minimo;
– coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.
Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estru- se (vedi norma UNI EN 14411-2007), per cui:
– ............. per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
– per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all’assorbimento d’acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno con- cordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produt- tori ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
Art. 78 - Prodotti per coperture discontinue (a falda)
1. Si definiscono prodotti per coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all’acqua nei si- stemi di copertura nonché quelli usati per altri strati complementari (per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all’art. 108 del presente capitolato sull’esecuzione delle coperture discontinue). Detti prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei La- vori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. In caso di contestazione le procedure di prelievo dei campioni ed i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.
2. Le tegole e i coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.). Detti prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto, alle specifiche di cui alla norma UNI EN 1304 (“Tegole di laterizio e relativi accessori – De- finizioni e specifiche di prodotto”) e in mancanza e/o a completamento alle prescrizioni di seguito riporta- te.
a) I difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
– le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
– le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci più di 1 protuberanza; è ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm² di superficie proiettata;
– sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio.
b) Sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze:
– lunghezza: ± 3%;
– larghezza: ± 3% per tegole e ± 8% per coppi.
c) Sulla massa convenzionale è ammessa una tolleranza del 15%.
d) L’impermeabilità (UNI EN 539-1) deve essere tale da non permettere la caduta di goccia d’acqua dall’intradosso.
e) La resistenza a flessione (forza F singola), misurata secondo le modalità di cui alla norma UNI EN 538, deve essere maggiore di 1000 N.
I criteri di accettazione sono quelli del comma 1. In caso di contestazione si procederà secondo quanto indicato all’ultimo periodo del comma 1.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche e chimiche non- ché dalla sporcizia che potrebbero degradarli durante la fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni dei commi da a) ad h) nonché eventuali istruzioni complementari.
3. Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le di- zioni commerciali usuali (portoghese, olandese, ecc.) differenziandosi tra tegole “ad incastro” e “senza incastro”. I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza e/o com- pletamento, alle prescrizioni di seguito riportate.
a) I difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
– le fessure non sono ammesse;
– le incavature non devono avere profondità maggiore di 4 mm (escluse le tegole con superficie gra- nulata);
– le protuberanze sono ammesse in forma lieve per tegole colorate nell’impasto;
– le scagliature sono ammesse in forma leggera;
– le sbavature e deviazioni sono ammesse purché non impediscano il corretto assemblaggio del pro- dotto.
b) Sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze:
– lunghezza: ± 1,5%;
– larghezza: ± 1%;
– ortometria (misurata secondo le prescrizioni della norma UNI 8635-6): scostamento orizzontale non maggiore dell’1,6% del lato maggiore;
– altre dimensioni dichiarate ± 1,6%.
c) L’impermeabilità non deve permettere la caduta di gocce d’acqua, dall’intradosso, dopo 24 h.
d) Dopo i cicli di gelività la resistenza a flessione F deve essere maggiore od uguale a 1800 N su cam- pioni maturati 28 giorni.
e) Il carico di rottura a flessione del singolo elemento deve essere maggiore od uguale a 1000 N; la me- dia deve essere maggiore od uguale a 1500 N.
I criteri di accettazione sono quelli del comma 1. In caso di contestazione si procederà secondo quanto indicato all’ultimo periodo del comma 1.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e spor- cizia che potrebbero degradarli durante le fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
4. Le lastre di fibrocemento possono essere dei seguenti tipi:
– lastre piane (a base: fibrocemento e silico calcare; fibrocemento; cellulosa; fibrocemento/silico - cal- care rinforzati);
– lastre ondulate a base di fibrocemento aventi sezione trasversale formata da ondulazioni approssima- tivamente sinusoidali; possono essere con sezioni traslate lungo un piano o lungo un arco di cerchio;
– lastre nervate a base di fibrocemento, aventi sezione trasversale grecata o caratterizzata da tratti piani e tratti sagomati.
I criteri di controllo sono quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
In particolare:
• Le lastre piane devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto e, in mancanza od a inte- grazione, alle seguenti:
a) larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500 o 5000 mm con tolleranza ± 0,4% e massimo 5 mm;
b) spessori mm (scelto tra le sezioni normate) con tolleranza ± 0,5 mm fino a 5 mm e ±
10% fino a 25 mm;
c) rettilineità dei bordi: scostamento massimo 2 mm per metro, ortogonalità 3 mm per metro;
d) caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione):
tipo 1: 13 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre;
15 N/mm² minimo con sollecitazione perpendicolare alle fibre; tipo 2: 20 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre;
16 N/mm² minimo con sollecitazione perpendicolare alle fibre;
e) massa volumica apparente:
tipo 1: 1,3 g/cm³ minimo;
tipo 2: 1,7 g/cm³ minimo;
f) tenuta d’acqua con formazione di macchie di umidità sulle facce inferiori dopo 24 h sotto battente d’acqua ma senza formazione di gocce d’acqua;
g) resistenza alle temperature di 120 °C per 2 h con decadimento della resistenza a flessione non maggiore del 10%.
Le lastre rispondenti alla norma UNI-EN 492-2007 (“Tegole piane di fibrocemento e relativi accessori per coperture – Specifiche di prodotto e metodi di prova”) sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla stessa norma si fa riferimento per le modalità di prova.
• Le lastre ondulate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed, in mancanza o ad integrazione, alle seguenti:
a) facce destinate all’esposizione alle intemperie, lisce, bordi diritti e taglio netto e ben squadrate ed entro i limiti di tolleranza;
b) caratteristiche dimensionali e tolleranze di forma secondo quanto dichiarato dal fabbricante ed ac- cettato dalla Direzione dei Lavori; in mancanza vale la norma UNI 10636-2005 (“Lastre ondulate di fibrocemento per coperture – Istruzioni per l’installazione”);
c) tenuta all’acqua con formazione di macchie di umidità sulle facce inferiori dopo 24 h sotto battente d’acqua ma senza formazione di gocce d’acqua;
d) resistenza a flessione, secondo i valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei la- vori (in mancanza vale la norma UNI 10636);
e) resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a temperatura di +20 °C seguito da permanenza in frigo a
-20 °C, non devono presentare fessurazioni, cavillature o degradazione;
f) la massa volumica non deve essere minore di 1,4 kg/dm³.
Le lastre rispondenti alla norma UNI 10636 sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla stessa norma si fa riferimento per le modalità di prova.
Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per quanto attiene l’aspetto, le caratteristi- che dimensionali e di forma, la tenuta all’acqua e la resistenza al gelo.
• Le lastre nervate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza o ad in- tegrazione a quelle indicate per le lastre ondulate.
Le lastre rispondenti alla norma UNI-EN 494-2007 (“Lastre nervate di fibrocemento e relativi accessori per coperture – Specifiche di prodotto e metodi di prova”) sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla stessa norma si fa riferimento per le modalità di prova.
5. Le lastre di materia plastica rinforzata o non rinforzata si intendono definite e classificate secondo le norme UNI vigenti.
Detti prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle prescrizioni:
a) della norma UNI EN ISO 14631 (2001) in caso di lastre di polistirene;
b) della norma UNI EN ISO 7823-1 (2005) in caso di lastre di polimetilmetacrilato; I criteri di accettazione sono quelli di cui al comma 1.
6. Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo la usuale terminologia commerciale. Essi dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza ed a completamento alle seguenti caratteristiche:
a) i prodotti completamente supportati dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza al punzona- mento, resistenza al piegamento a 360°; resistenza alla corrosione; resistenza a trazione. Le caratteri- stiche predette saranno quelle riferite al prodotto in lamina prima della lavorazione. Gli effetti estetici e difetti saranno valutati in relazione alla collocazione dell’edificio;
b) i prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc…) oltre alle prescrizioni di cui al punto a) dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi di progetto e la distanza tra gli appoggi.
I criteri di accettazione sono quelli di cui al comma 1. In caso di contestazione si fa riferimento alle nor- me UNI EN 501, UNI EN 502, UNI EN 505, UNI EN 507 per prodotti non autoportanti ed alle norme UNI EN 506 (2008), UNI EN 508-1/2/3 (2008) per prodotti autoportanti.
La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la rispon- denza alle caratteristiche richieste.
7. I prodotti di pietra dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a flessione, resistenza all’urto, resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli aggressivi inquinanti. I limiti saranno quelli prescritti dal progetto o quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I criteri di accettazione sono quelli indicati al comma 1 del presente articolo. La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la corrispondenza alle caratteristiche richieste.
Art. 79 - Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane
1. Per prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane si intendono quelli che si presentano sotto forma di:
• membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
• prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana con- tinua.
Le membrane si designano descrittivamente in base:
– al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
– al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
– al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);
– al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non tessuto, sughero, alluminio fo- glio sottile, ecc.).
I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
– mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
– asfalti colati;
– malte asfaltiche;
– prodotti termoplastici;
– soluzioni in solvente di bitume;
– emulsioni acquose di bitume;
– prodotti a base di polimeri organici.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera.
Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campio- ni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2. Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale8 che vanno a costituire (esem- pio strato di tenuta all’acqua, strato di tenuta all’aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza od a loro completamento, alle prescrizioni di seguito dettagliate.
a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 9380 per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
– i difetti, l’ortometria e la massa areica;
– la resistenza a trazione;
– la flessibilità a freddo;
– il comportamento all’acqua;
– la permeabilità al vapore d’acqua;
– l’invecchiamento termico in acqua;
– le giunzioni.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Le membrane rispondenti alle varie prescrizioni della norma UNI 8629 in riferimento alle caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.
b) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimen- to o drenante devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 9168 per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– comportamento all’acqua;
– invecchiamento termico in acqua.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate so- no valide anche per questo impiego.
c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’aria devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 9168 per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione ed alla lacerazione;
– comportamento all’acqua;
– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all’aria.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate so- no valide anche per questo impiego.
d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’acqua devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 8629 (varie parti) per quanto concerne:
8 Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178.
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione e alla lacerazione;
– punzonamento statico e dinamico;
– flessibilità a freddo;
– stabilità dimensionale in seguito ad azione termica;
– stabilità di forma a caldo;
– impermeabilità all’acqua e comportamento all’acqua;
– permeabilità al vapore d’acqua;
– resistenza all’azione perforante delle radici;
– invecchiamento termico in aria ed acqua;
– resistenza all’ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);
– resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);
– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all’aria.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 8629 (varie parti) per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione e alle lacerazioni;
– punzonamento statico e dinamico;
– flessibilità a freddo;
– stabilità dimensionali a seguito di azione termica;
– stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);
– comportamento all’acqua;
– resistenza all’azione perforante delle radici;
– invecchiamento termico in aria;
– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;
– l’autoprotezione minerale deve resistere all’azione di distacco.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
3. Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri, elencate nel seguente punto a), sono utilizzate per l’impermeabilizzazione nei casi di cui al punto b) e devono rispondere alle prescrizioni elencate al suc- cessivo punto c).
Detti prodotti vengono considerati al momento della loro fornitura. Per le modalità di posa si rimanda gli articoli relativi alla posa in opera.
a) Tipi di membrane:
– membrane in materiale elastomerico9 senza armatura;
– membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;
– membrane in materiale plastomerico10 flessibile senza armatura;
9 Per materiale elastometrico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcaniz- zata).
– membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;
– membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, reticola- to o non, polipropilene);
– membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di armatura;
– membrane polimeriche accoppiate11;
b) Classi di utilizzo12:
Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, ba- cini, dighe, sbarramenti, ecc.)
Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.)
Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.
Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o al- la luce
Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.)
Classe F - membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.
4. I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste e destinati principalmente a realizzare strati di tenuta all’acqua, ma anche altri strati funzionali della copertura piana - a secondo del materiale costi- tuente - devono rispondere alle prescrizioni di seguito dettagliate. I criteri di accettazione sono quelli in- dicati all’ultimo periodo del comma 1.
a) Caratteristiche identificative del prodotto in barattolo (prima dell’applicazione):
– Viscosità in .............................. minimo , misurata secondo
................................................................................................................................. .........................
– Massa volumica kg/dm³ minimo ............................................... massimo ..................................... .
misurata secondo ........................................................................................................................... .
– Contenuto di non volatile % in massa minimo .............................................................................. .
misurato secondo ........................................................................................................................... .
– Punto di infiammabilità minimo % misurato
secondo ............................................................................................................................. ............. .
– Contenuto di xxxxxx xxxxxxx x/kg misurato
secondo ............................................................................................................................. ............. .
– .........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10 Per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di tempera- tura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate).
11 Trattasi di membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di prote- zione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta. In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento poli- merico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.
12 Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche caratteristiche comuni a più classi. In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono essere considerati tali.
Nota per il compilatore: eliminare le caratteristiche superflue e/o completare l’elenco, indicando i va- lori di accettazione ed i metodi di controllo facendo riferimento alle norme UNI vigenti
b) Caratteristiche di comportamento da verificare in sito o su campioni significativi di quanto realizzati in sito:
– spessore dello strato finale in relazione al quantitativo applicato per ogni metro quadrato minimo
.............................................. mm, misurato secondo. ..... ..............................................................
– Valore dell’allungamento a rottura minimo ……. %, misurato secondo ………………...…...
– Resistenza al punzonamento statico o dinamico: statico minimo ...................................N dinamico minimo ............................................................................................. N, misurati secondo
................................................................................................................................... .................. .
– Stabilità dimensionale a seguito di azione termica, variazione dimensionale massima in %
…………………………………………………………………………………………………… misurati secondo .......................................................................................................................... .
– Impermeabilità all’acqua, minima pressione di kPa misu-
rati secondo ............................................................................................................................. .... .
– Comportamento all’acqua, variazione di massa massima in % ……………………………. , misu- rata secondo ................................................................................................................................. .
– Invecchiamento termico in aria a 70 °C, variazione della flessibilità a freddo tra prima e dopo il trattamento massimo °C ………………………………………………………… misurati secondo
..................................................................................................................................................... .
– Invecchiamento termico in acqua, variazione della flessibilità a freddo tra prima e dopo il tratta- mento massimo °C …………………………………………………………….. misurati secondo
..................................................................................................................................................... .
– ........................................................................................................................... ............................. .
– per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Dire- zione dei Lavori.
Nota per il compilatore : eliminare le caratteristiche superflue e/o completare l’elenco, indicando i valori di accettazione ed i metodi di controllo facendo riferimento alle norme UNI vigenti.
Art. 80 - Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati) Art. 81 - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
1. I prodotti sigillanti, adesivi e geotessili, di seguito descritti, sono considerati al momento della fornitu- ra. Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di se- guito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esi- stenti.
2. Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire, in forma continua e durevole, i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con fun- zione di tenuta all’aria, all’acqua, ecc… Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, i sigillanti devono rispondere alla classificazione ed ai requisiti di cui alla norma UNI ISO 11600 nonché alle seguenti caratteristiche:
– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
– diagramma forza - deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del sup- porto al quale sono destinati;
– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche tale da non pregiudicare la sua funzionalità;
– durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al pro- getto od alle norme UNI EN ISO 9047, UNI EN ISO 10563, UNI EN ISO 10590, UNI EN ISO 10591,
UNI EN ISO 11431, UNI EN ISO 11432, UNI EN ISO 7389, UNI EN ISO 7390, UNI EN ISO 8339,
UNI EN ISO 8340, UNI EN 28394, UNI EN ISO 9046, UNI EN 29048 e/o in possesso di attestati di con- formità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
3. Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un elemento ad uno attiguo, in forma perma- nente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente ed alla destinazione d’uso. Sono inclusi in detta categoria gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono invece esclusi gli adesivi usati du- rante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli rela- tivi alla destinazione d’uso, gli adesivi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento delle caratteristiche meccaniche tale da non pregiudicare la loro funzionalità;
– durabilità alle azioni chimico - fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione;
– caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle se- guenti norme UNI:
– UNI EN 1372, UNI EN 1373, UNI EN 1841, UNI EN 1902, UNI EN 1903, in caso di adesivi per ri- vestimenti di pavimentazioni e di pareti;
– UNI EN 1323, UNI EN 1324, UNI EN 1346, UNI EN 1347, UNI EN 1348, in caso di adesivi per pia- strelle;
– UNI EN 1799 in caso di adesivi per strutture di calcestruzzo.
In alternativa e/o in aggiunta soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
4. Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati filtranti, di separazione, contenimen- to, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. Si distinguono in:
– tessuti (UNI sperimentale 8986): stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
– non tessuti (UNI 8279): feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra lo- ro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi).
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
– tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 1%;
– spessore: ± 3%;
– resistenza a trazione (non tessuti: UNI 8279-4);
– resistenza a lacerazione (non tessuti: UNI EN 29073-4; tessuti 7275);
– resistenza a perforazione con la sfera (non tessuti: UNI 8279-11; tessuti: UNI 5421);
– assorbimento dei liquidi… (non tessuti: UNI EN ISO 9073-6);
– ascensione capillare… (non tessuti: UNI EN ISO 9073-6);
– variazione dimensionale a caldo (non tessuti: UNI 8279-12);
– permeabilità all’aria… (non tessuti: UNI 8279-3);
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle norme UNI sopra indicate e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, po- liammide, ecc…).
Per i non tessuti dovrà essere precisato:
– se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
– se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
– il peso unitario.
Art. 82 - Infissi
Art. 84 - Prodotti per isolamento termico Art. 88 - Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al DMLLPP dell’11 marzo 1988 (d’ora in poi DMLLPP 11.03.88), integrato dalle istruzioni applicative di cui alla CMLLPP n. 218/24/3 del 9 gen- naio 1996, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L’Appaltatore dovrà, altresì, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabi- le della Direzione dei Lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibi- li a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno esse- re depositate secondo le indicazioni della direzione lavori o previo assenso della Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contrav- venzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all’Appaltatore, si applica il disposto del comma 3, dell’art. 36 del Cap. Gen. n. 145/00.
Art. 89 - Scavi di sbancamento
Art. 90 - Scavi di fondazione od in trincea Art. 91 - Scavi subacquei e prosciugamento Art. 92 - Presenza di gas negli scavi
Art. 93 - Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei La- vori, si impiegheranno in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occor- renti ovunque l’Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaio- se, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Sono da preferire le terre a gra- na media o grossa. Le terre a grana fine possono essere impiegate per opere di modesta importanza e quando non sia possibile reperire materiali migliori. Si possono adoperare anche materiali ottenuti dalla frantumazione di rocce.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le mate- rie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le mu- rature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Il coefficiente di sicurezza riferito alla stabilità del sistema manufatto - terreno di fondazione non deve risultare inferiore a 1,3.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi se- condo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore.
È obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rileva- ti eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L’Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e pro- filati e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove occor- ra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.
Art. 94 - Fondazioni continue
1. Le fondazioni continue possono essere di tre tipologie:
– fondazioni continue in pietrame o in calcestruzzo;
– fondazioni a plinto;
– fondazioni a platea.
2. Si ricorrerà a fondazioni continue in pietrame o in calcestruzzo nel caso in cui il terreno idoneo alla fondazione si trovi ad una profondità non superiore a 1,0 m. In tal caso si procede, in genere, ad una get- tata di calcestruzzo di calce idraulica o di cemento, oppure con murature di pietrame e malta di calce idraulica o di cemento, oppure con muratura di pietrame e malta di calce idraulica. Le gettate di calce- struzzo, se a mano, devono essere eseguite stendendo lo smalto a strati orizzontali di spessore di circa 10 cm. Una volta effettuata detta operazione, gli strati devono essere sottoposti ad una pressione tale da far emergere in superficie il latte della calce o del cemento. È fondamentale che al termine di detti procedi- menti, le particelle risultino tutte perfettamente assestate. Si procede in modo analogo anche nel caso di utilizzo di un’autobetoniera.
3. In caso di terreno poco resistente, per allargare la base d’appoggio, anziché approfondire lo scavo, lo si può allargare con una piastra su plinti isolati disposti in corrispondenza dei fulcri portanti. La superficie di ciascun plinto deve essere tale da corrispondere alla capacità di resistenza del terreno in relazione al cari- co gravante.
4. In caso di terreno poco resistente o di costruzioni antisismiche, per allargare la base d’appoggio, anzi- ché approfondire lo scavo, lo si può allargare con una piastra anche continua. Detta piastra, indicata con il nome di platea, occupa generalmente tutta la superficie fabbricata e si comporta come una piastra in ce- mento armato nel senso che:
– distribuisce il carico su una grande superficie di terreno in modo da gravitarlo unitariamente in misura limitata;
– rende l’intera struttura solidale sia nelle pareti sia, nell’insieme, con il fondo.
Art. 95 - Fondazioni su pali Art. 96 - Paratie e diaframmi
Art. 97 - Fondazioni a pozzo
Art. 98 - Demolizioni e rimozioni
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di con- servazione e stabilità delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell’indagine si procederà poi all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi du- rante la demolizione.
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc…, sia parziali che complete, devono essere eseguite con cautela dall’alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi infor- tunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue murature ed evitare incomodi o disturbo.
È assolutamente vietato gettare dall’alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore ai 2 m dal piano raccolta.
È assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Durante le demolizioni e le rimozioni l’Appaltatore dovrà provvedere alle puntellature eventualmente ne- cessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovrà procedere in modo da non deteriorare i ma- teriali risultanti, i quali devono potersi ancora impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportu- namente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzio- ne stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia nell’assestamento, e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’art. 36 del vigente Cap. Gen. n. 145/00, con i prezzi indicati nell’elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati dall’Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, le parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso.
B) Strutture di Murature, Calcxxxxxxxx, Xxciaio, Legno
Art. 99 - Opere e strutture di muratura Art. 100 - Costruzione delle volte
Art. 101 - Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai
È possibile distinguere:
a) Murature in pietrame a secco
Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il più possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda, le pietre saranno collocate in opera in modo che si colle- ghino perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento, onde supplire così colla accuratezza della costru- zione alla mancanza di malta. Si eviterà sempre la ricorrenza delle commessure verticali.
Nell’interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.
La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sarà sempre coro- nata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta della Direzione dei La- vori vi si dovranno eseguire anche regolari fori di drenaggio, regolarmente disposti, anche su più ordini, per lo scolo delle acque.
b) Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili)
Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell’ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli inter- stizi tra le pietre. Sull’ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.
c) Vespai e intercapedini
Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno esse- re ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovrà essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.
Per i vespai in pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazio- ne, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; questi dovranno correre anche lun- go tutte le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di altezza ed un sufficiente sbocco all’aperto, in modo da assicurare il ricambio dell’aria.
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il sottofondo riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti coll’asse maggiore verti- cale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto.
Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni murati in malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc.
Art. 102 - Opere e strutture di calcestruzzo
1. Impasti di conglomerato cementizio
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previsto nel DM 14 gennaio 2008 all’art. 11.2.9.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono esse- re adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglo- merato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua - cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di ag- gressività.
L’impasto deve essere effettuato con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
2. Controlli sul conglomerato cementizio
I controlli sul conglomerato saranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui agli articoli 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6 e 11.2.7 del DM 14 gennaio 2008 ed avranno lo scopo di accertare che il conglome- rato abbia una resistenza caratteristica a compressione non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari. Il prelievo dei campioni necessari avviene, al momento della posa in opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia. Il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini deve essere prelevato dagli impasti, al momento della posa in opera e alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia.
3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale
Per l’esecuzione di opere in cemento armato normale, è ammesso esclusivamente l’impiego di acciai sal- dabili qualificati secondo le procedure di cui all’art. 11.3.1.2 del DM 14 gennaio 2008.
L’appaltatore deve inoltre attenersi alle prescrizioni contenute all’art. 11.3.2 del summenzionato decreto.
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere conveniente- mente compattato e la relativa superficie deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad oppor- tune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non evitabili, devono essere realizzate possibilmente nel- le regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
– saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
– manicotto filettato;
– sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lun- ghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.
d) La superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono op- portuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm.
Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza mi- nima tra le coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre av- venire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
4. Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso
Nell’esecuzione delle opere di cemento armato precompresso è ammesso esclusivamente l’impiego di acciai qualificati secondo le procedure di cui all’art. 11.3.1.2 del DM 14 gennaio 2008.
L’appaltatore deve inoltre attenersi alle prescrizioni contenute all’art. 11.3.3 del summenzionato decreto.
a) Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni, facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi
b) Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all’esterno o in ambiente ag- gressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro mas- simo dell’inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all’esterno o in ambiente aggressivo.
c) Dietxx xxx apparecchi di ancoraggio deve disporsi un’armatura tridirezionale atta ad assorbire, con lar- go margine, gli sforzi di trazione e di taglio derivanti dalla diffusione delle forze concentrate, ivi com- prese le eventuali reazioni vincolari.
d) Nel corso dell’operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l’acciaio con intagli, pieghe, etc…
e) Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di approvvigionamento sia in opera, fino alla ultimazione della struttura. All’atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l’allungamento conseguito; i due dati debbono essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di controllo delle perdite per attrito.
L’esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni devono egualmen- te rispettare le suddette norme.
5. Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’appaltatore deve attenersi stret- tamente a tutte le disposizioni contenute nelle leggi n. 1086/71 e n. 64/1974, , così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e nell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii.
Per le costruzioni ricadenti in zone dichiarate sismiche si dovrà fare riferimento alla normativa vigente e in particolare alle specifiche indicate nel summenzionato decreto ai capitoli 7 e 11.9 nonché negli allegati A e B dello stesso.
L’esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l’appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.
Art. 103 - Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso Art. 104 - Solai
Art. 106 - Strutture in legno
1. Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvano una funzione di sostenimento e che coinvol- gono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici. Per la progettazione di tutte le strutture in legno sopra elencate si applicano le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 1995-1-1 (2009) “Eurocodice 5. Progettazione delle strutture in legno”.
A seconda dei tipi di prodotti, ai materiali e prodotti a base di legno per uso strutturale si applicano, i pun- ti A oppure C dell’art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008. Negli altri casi si applicano, al produttore e al forni- tore per quanto di sua competenza, le prescrizioni di cui all’art. 11.7.10.
I produttori di sistemi strutturali con struttura in legno, per i quali siano già disponibili Linee Guida ETAG, dovranno adeguarsi a quanto prescritto al punto C del summenzionato art. 11.1.
La produzione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per uso struttu- rale devono avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e di un sistema di rin- tracciabilità che copra la catena di distribuzione dal momento della prima classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento della prima messa in opera.
Oltre che dalla documentazione indicata al pertinente punto del summenzionato art.11.1, ovvero nell’art. 11.7.10, ogni fornitura deve essere accompagnata, a cura del produttore, da un manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto sopra prescritto.
2. Le strutture in legno potranno essere realizzate con i seguenti componenti:
LEGNO MASSICCIO
Gli elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare devono risultare conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14081 e, secondo quanto specificato al punto A dell’art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008, recare la Marcatura CE.
Qualora non sia applicabile la marcatura CE, i produttori di elementi di legno massiccio per uso struttura- le, secondo quanto specificato al punto B del summenzionato art. 11.1, devono essere qualificati così co- me specificato all’art. 11.7.10 del richiamato decreto.
Il legno massiccio per uso strutturale è un prodotto naturale, selezionato e classificato in dimensioni d’uso secondo la resistenza, elemento per elemento, sulla base delle normative applicabili.
I criteri di classificazione garantiscono all’elemento prestazioni meccaniche minime statisticamente de- terminate, senza necessità di ulteriori prove sperimentali e verifiche, definendone il profilo resistente, che raggruppa le proprietà fisico-meccaniche, necessarie per la progettazione strutturale.
La classificazione può avvenire assegnando all’elemento una Categoria, definita in relazione alla qualità dell’elemento stesso con riferimento alla specie legnosa e alla provenienza geografica, sulla base di speci- fiche prescrizioni normative. Al legname appartenente a una determinata categoria, specie e provenienza, può essere assegnato uno specifico profilo resistente, utilizzando le regole di classificazione previste base nelle normative applicabili.
La Classe di Resistenza di un elemento è definita mediante uno specifico profilo resistente unificato, a tal fine può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 338:2009 ed UNI EN 1912:2010, per legno di prove- nienza estera, ed UNI 11035:2010 parti 1 e 2 per legno di provenienza italiana.
A ogni tipo di legno può essere assegnata una classe di resistenza se i suoi valori caratteristici di resisten- za, valori di modulo elastico e valore caratteristico di massa volumica, risultano non inferiori ai valori corrispondenti a quella classe.
In generale è possibile definire il profilo resistente di un elemento strutturale anche sulla base dei risultati documentati di prove sperimentali, in conformità a quanto disposto nella UNI EN 384-2010.
Le prove sperimentali per la determinazione di, resistenza a flessione e modulo elastico devono essere eseguite in maniera da produrre gli stessi tipi di effetti delle azioni alle quali il materiale sarà presumibil- mente soggetto nella struttura.
Per tipi di legno non inclusi in normative vigenti (emanate da CEN o da UNI), e per i quali sono disponi- bili dati ricavati su campioni “piccoli e netti”, è ammissibile la determinazione dei parametri di cui sopra sulla base di confronti con specie legnose incluse in normative di dimostrata validità.
Il legno dovrà essere classificato in base alla resistenza meccanica e alla rigidezza; dette proprietà devono avere valori affidabili. I criteri di valutazione dovranno basarsi sull’esame a vista dei difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una o più caratteristiche (vedi ad es. norma UNI EN 14081-1/2/3-2006 e UNI 00000-0-0000 “Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza.
I valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati mediante la norma vigente (UNI EN 408 – 2004 “Strutture di legno. Legno massiccio e legno lamellare incollato. Determinazione di alcune proprietà fisiche e meccaniche”). Per la prova dovrà essere prelevato un campione rappresentativo ed i provini da sottoporre a prova, ricavati dal campione, dovranno contenere un difetto riduttore di resi- stenza e determinante per la classificazione. Nelle prove per determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento costante deve contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione, e la sezione resistente sottoposta a trazione deve essere scelta a caso.
LEGNO CON GIUNTI A DITA
Fatta eccezione per l’uso negli elementi strutturali principali, nei quali il cedimento di un singolo giunto potrebbe portare al collasso di parti essenziali della struttura, si può usare legno di conifera con giunti a dita (massa volumica 300 - 400 - 500 kg/m²) a condizione che:
– il profilo del giunto a dita e l’impianto di assemblaggio siano idonei a raggiungere la resistenza richie- sta;
– i giunti siano eseguiti secondo regole e controlli accettabili (per esempio corrispondenti alla norma raccomandata ECE-1982 «Recommended standard for finger - jointing of coniferous sawn timber» oppure documento del CEN/TC 124 «Finger jointed structural timber»).
Se ogni giunto a dita è cimentato sino alla resistenza a trazione caratteristica, è consentito usare il legno con giunti a dita anche nelle membrature principali.
L’idoneità dei giunti a dita di altre specie legnose (cioè non di conifere) deve essere determinata in con- formità ai requisiti delle norme UNI EN 385 ed UNI EN 387 ed integrata quando necessario da prove supplementari per la trazione parallela alla fibratura.
Per l’adesivo si deve ottenere assicurazione da parte del fabbricante circa l’idoneità e la durabilità dell’adesivo stesso per le specie impiegate e le condizioni di esposizione.
LEGNO LAMELLARE INCOLLATO
Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea armoniz- zata UNI EN 14080 “Strutture di legno - Legno lamellare incollato – Requisiti”.
I produttori di elementi di legno lamellare per uso strutturale, per cui non è ancora obbligatoria la proce- dura della marcatura CE ai sensi del DPR 246/93, per i quali si applica il caso B di cui all’art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008, devono essere qualificati così come specificato all’art. 11.7.10 dello stesso decreto.
Il legno lamellare incollato è classificato, in base alla resistenza, secondo la norma UNI EN 1194 “Strut- ture di legno - Legno lamellare incollato - Classi di resistenza e determinazione dei valori caratteristici”.
La fabbricazione ed i materiali devono essere di qualità tale che gli incollaggi mantengano l’integrità e la resistenza richieste per tutta la vita prevista della struttura.
Per quanto concerne le dimensioni, gli scostamenti ammissibili sono fissati dalla norma UNI EN 390. Per gli adesivi vale quanto detto nel punto successivo apposito.
Per il controllo della qualità e della costanza della produzione si dovranno eseguire le seguenti prove:
– di delaminazione (norma UNI 391);
– di resistenza a taglio delle superfici di incollaggio (norma UNI 392);
– di controllo degli elementi;
– laminati verticalmente;
– controllo delle sezioni giuntate.
La determinazione della resistenza a taglio e delle proprietà meccaniche perpendicolari alla fibratura e di altre proprietà fisiche e meccaniche saranno effettuate secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 408.
PANNELLI A BASE DI LEGNO
I pannelli a base di legno per uso strutturale sono identificati e qualificati secondo quanto previsto al pun- to A dell’art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008 e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986.
Per la valutazione dei valori caratteristici di resistenza e rigidezza da utilizzare nella progettazione di strutture che incorporano pannelli a base di legno, si può fare riferimento alle norme UNI EN 12369- 1:2002 e UNI EN 12369-2:2005.
ALTRI PANNELLI DERIVATI DAL LEGNO
Gli altri prodotti derivati dal legno per uso strutturale per i quali non è vigente una norma armonizzata di cui al punto A dell’art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008 o non è applicabile quanto specificato al punto C del medesimo art. 11.1 devono essere qualificati così come specificato all’art. 11.7.10 del summenzionato decreto (Procedure di qualificazione e accettazione).
3. Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono consentire la realiz- zazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilità tali che il collegamento si mantenga per tutta la vita della struttura (norma UNI EN 301 e norma UNI EN 302).
Esempi di adesivi idonei sono forniti nel Prospetto 1, nel quale sono descritte due categorie di condizioni di esposizione: ad alto rischio ed a basso rischio.
Prospetto 1 - Tipi di adesivi idonei
CATEGORIA D’ESPOSIZIONE ESEMPI CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE TIPICHE DI ADESIVI
Ad alto rischio
– Esposizione diretta alle intemperie, per esempio strutture marine e strut- RF ture all’esterno nelle quali l’incollaggio è esposto agli elementi (per tali PF condizioni di esposizione si sconsiglia l’uso di strutture incollate diverse PF/RF dal legno lamellare incollato).
– Edifici con condizioni caldo - umide, dove l’umidità del legno è superiore al 18% e la temperatura degli incollaggi può superare i 50 °C, per esempio lavanderie, piscine e sottotetti non ventilati.
– Ambienti inquinati chimicamente, per esempio stabilimenti chimici e di tin- toria.
– Muri esterni a parete semplice con rivestimento protettivo.
A basso rischio
– Strutture esterne protette dal sole e dalla pioggia, coperture di tettoie aper- RF te e porticati. PF
– Strutture provvisorie come le casseforme per calcestruzzo. PF/RF
– Edifici riscaldati ed aerati nei quali la umidità del legno non superi il 18%
e la temperatura dell’incollaggio rimanga al di sotto di 50 °C, per esempio MF/UF interni di case, sale di riunione o di spettacolo, chiese ed altri edifici. UF
dove: RF: Resorcinolo – formaldeide PF: Fenolo - formaldeide.
PF/RF: Fenolo/ resorcinolo - formaldeide. MF/UF: Melamina / urea - formaldeide. UF: Urea - formaldeide e UF modificato
4. Per gli elementi di collegamento meccanici usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la capacità portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determina- te sulla base di prove condotte in conformità alle normative vigenti.
Si deve tenere, altresì, conto dell’influenza del ritiro per essiccazione dopo la fabbricazione e delle varia- zioni del contenuto di umidità in esercizio (vedere prospetto 2).
Prospetto 2 - Protezione anticorrosione minima per le parti di acciaio, descritta secondo la norma UNI ISO 2081
CLASSE DI UMIDITÀ TRATTAMENTO
1 nessuno (1)
2 Fe/Zn 12c
3 Fe/Zn 25c (2)
(1) Minimo per le graffe: Fe/Zn 12c.
(2) In condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo.
• Classe di umidità 1: è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali corrispondente ad una temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa nell’aria circostante che supera il 65% soltanto per alcune settimane all’anno. Nella classe di umidità 1 l’umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non supera il 12%.
• Classe di umidità 2: questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali corrispondente ad una temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa dell’aria circostante che su- pera l’80% soltanto per alcune settimane all’anno. Nella classe di umidità 2 l’umidità media di equili- brio per la maggior parte delle conifere non supera il 18%.
• Classe di umidità 3: condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di umidità più elevati.
Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati provati in maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati.
5. Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle considera- zioni pratiche che sono alla base della loro progettazione. I prodotti per le strutture devono essere applica- ti, utilizzati o installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati.
6. La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle pre- scrizioni del progetto ed al presente capitolato.
(le indicazioni esposte qui di seguito sono condizioni necessarie per l’applicabilità delle regole di proget- to contenute nelle normative internazionali esistenti ed in particolare per l’Eurocodice 5 di cui al comma 1)
7. Per i pilastri e per le travi in cui può verificarsi instabilità laterale e per elementi di telai, lo scostamento iniziale dalla rettilineità (eccentricità) misurato a metà luce, deve essere limitato a 1/450 della lunghezza per elementi lamellari incollati e ad 1/300 della lunghezza per elementi di legno massiccio.
La maggior parte dei criteri di classificazione del legname basati sulla arcuatura dei pezzi sono inadeguati ai fini della scelta di tali materiali a scopi strutturali; si dovrà pertanto prestare particolare attenzione alla loro rettilineità.
Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in alcun modo.
Il legno, i componenti derivati dal legno e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a condizio- ni più severe di quelle previste per la struttura finita.
Prima della costruzione il legno dovrà essere portato ad un contenuto di umidità che sia il più vicino pos- sibile a quello più appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella struttura finita. Nel caso in cui non siano considerati importanti gli effetti di un eventuale ritiro oppure nel caso in cui si sostituiscano parti danneggiate in modo inaccettabile, è possibile accettare maggiori contenuti di umidità durante la messa in opera, purché ci si assicuri che al legno sia comunque consentito di asciugare, fino a raggiungere il desiderato contenuto di umidità.
8. Qualora si tiene conto della resistenza dell’incollaggio delle unioni, per il calcolo allo stato limite ulti- mo, si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualità che assicuri che l’affidabilità sia equivalente a quella dei materiali giuntati. La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovrà avvenire in condizioni ambientali controllate. Qualora, invece, si tiene conto della rigidità dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di esercizio, si presuppone l’applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualità che assicuri che solo una piccola per- centuale dei piani di incollaggio cederà durante la vita della struttura.
9. Per quanto concerne la miscelazione, le condizioni ambientali per l’applicazione e la presa, il contenuto di umidità degli elementi lignei e tutti i fattori concernenti l’uso appropriato dell’adesivo, si dovranno se- guire le istruzioni dei produttori di adesivi.
10. Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l’applicazione e prima di raggiungere la completa resistenza, si dovrà evitare l’applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario.
11. Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi od altri difetti in modo tale da non ridurre la capacità portante dei giunti.
In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del legno.
La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal bordo caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo.
I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del bullone stesso. Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spesso- re di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone).
Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie.
Xxxxxxx e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario do- vranno essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidità di equili- brio.
Il diametro minimo degli spinotti è 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di – 0,1 mm e i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni.
Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. I connettori dovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti.
Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo inserimen- to nel legno. L’operazione di pressatura dovrà essere normalmente effettuata con speciali presse o con speciali bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide da evitare che il legno subi- sca danni.
Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente che esso non abbia su- bito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovrà avere almeno la stessa dimensione del connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato.
I fori per le viti dovranno essere preparati come segue:
a) il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla lunghezza del gambo non filettato;
b) il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50% del diametro del gambo;
c) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti.
12. Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l’immagazzinamento, il traspor- to e la messa in opera. Nel caso per esempio di telai ad arco, telai a portale, etc... si dovranno accurata- mente evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale.
L’assemblaggio dei vari componenti dovrà quindi essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute e si dovranno in ogni caso sostituire eventuali elementi deformati e fessurati o mala- mente inseriti nei giunti. Se la struttura è caricata o sostenuta in modo diverso da come sarà nell’opera finita, si dovrà dimostrare che questa è accettabile anche considerando che tali carichi possono avere ef- fetti dinamici.
13. Il Direttore dei lavori dovrà accertarsi che siano state effettuate verifiche di:
– controllo sul progetto;
– controllo sulla produzione e sull’esecuzione fuori e dentro il cantiere;
– controllo sulla struttura dopo il suo completamento.
Il controllo sul progetto dovrà comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni assunte per il pro- getto.
Il controllo sulla produzione e sull’esecuzione dovrà comprendere documenti comprovanti:
– le prove preliminari, per esempio prove sull’adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi;
– controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio:
• per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, trattamenti e con- tenuto di umidità
• per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualità dell’incollaggio
• per i connettori: tipo, protezione anticorrosione
– trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali;
– controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria;
– controllo sull’assemblaggio e sulla messa in opera;
– controllo sui particolari strutturali, per esempio:
• numero dei chiodi, bulloni ecc.
• dimensioni dei fori, corretta perforatura
• interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni
– controllo finale sul risultato del processo produttivo, per esempio attraverso un’ispezione visuale e prove di carico.
Un programma di controlli dovrà specificare i tipi di controllo da effettuare durante l’esercizio ove non sia adeguatamente assicurato sul lungo periodo il rispetto dei presupposti fondamentali del progetto.
14. Tutti i documenti più significativi e le informazioni necessarie per l’utilizzo in esercizio e per la ma- nutenzione della struttura dovranno essere raccolti dalla Direzione dei Lavori in apposito fascicolo e mes- si poi a disposizione della persona che assume la responsabilità della gestione dell’edificio.
C) Coperture, pareti, pavimenti e rivestimenti
Art. 107 - Esecuzione coperture continue (piane)
Art. 108 - Esecuzione coperture discontinue (a falda)
1. Per coperture discontinue (a falda) s’intendono quelle in cui l’elemento di tenuta all’acqua assicura la sua funzione solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipende prevalentemente dal ma- teriale e dalla conformazione dei prodotti. L’affidabilità di una copertura dipende da quella dei singoli strati o elementi; fondamentale importanza riveste la realizzazione dell’elemento di tenuta, disciplinata dalla norma UNI 9308-1 (“Coperture discontinue. Istruzioni per la progettazione. Elemento di tenuta”).
Le coperture discontinue si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
– coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;
– coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.
2. Salvo il caso in cui non sia diversamente previsto negli altri documenti progettuali (o nel caso in cui questi non siano sufficientemente dettagliati), ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dagli strati funzionali13 di seguito indicati (definiti secondo la norma UNI 8178):
a) copertura non termoisolata e non ventilata:
– elemento portante con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della copertura;
– strato di pendenza con funzione di portare la pendenza al valore richiesto (questa funzione è sempre integrata in altri strati);
– elemento di supporto con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati (e di trasmettere la forza all’elemento portante);
– elemento di tenuta con funzione di conferire alle coperture una prefissata impermeabilità all’acqua meteorica e di resistere alle azioni meccaniche fisiche e chimiche indotte dall’ambiente esterno e dall’uso.
b) copertura non termoisolata e ventilata:
– strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo delle caratteristiche igrotermiche at- traverso ricambi d’aria naturali o forzati;
– strato di pendenza (sempre integrato);
– elemento portante;
13 Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni.
– l’elemento di supporto;
– l’elemento di tenuta.
c) copertura termoisolata e non ventilata:
– elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della copertura;
– strato di pendenza (sempre integrato);
– elemento portante;
– strato di schermo al vapore o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera) il passaggio del vapore d’acqua e per controllare il fenomeno della condensa;
– elemento di supporto;
– elemento di tenuta.
d) copertura termoisolata e ventilata:
– l’elemento termoisolante;
– lo strato di ventilazione;
– lo strato di pendenza (sempre integrato);
– l’elemento portante;
– l’elemento di supporto;
– l’elemento di tenuta.
La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzio- ne costruttiva scelta dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i ma- teriali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione nel sistema di copertura.
3. Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto. Ove questi ultimi non risultino specificati in dettaglio nel progetto o, eventualmente, a suo complemento, si rispetteranno le pre- scrizioni seguenti:
a) per l’elemento portante vale quanto riportato all’art. 107 comma 3.;
b) per l’elemento termoisolante vale quanto indicato all’art. 107 comma 3;
c) per l’elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si farà riferimento alle pre- scrizioni già date nel presente capitolato su prodotti di legno, malte di cemento, profilati metallici, get- ti di calcestruzzo, elementi preformati di base di materie plastiche. Si verificherà durante l’esecuzione la sua rispondenza alle prescrizioni del progetto, l’adeguatezza nel trasmettere i carichi all’elemento portante e nel sostenere lo strato sovrastante;
d) l’elemento di tenuta all’acqua sarà realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che rispettino anche le prescrizioni previste nell’art. 78 del presente capitolato sui prodotti per coperture discontinue; in fa- se di posa si dovrà curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni, utilizzando gli ac- cessori (ganci, viti, ecc.) e le modalità esecutive previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ed accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperatura, ecc.) e di sicurezza; attenzione particolare sarà data alla realizzazione di bordi, punti particolari e comunque ove è previsto l’uso di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, gronde, colmi, camini, ecc.);
e) per lo strato di ventilazione vale quanto riportato all’art. 107 comma 3. Nel caso di coperture con te- gole posate su elemento di supporto discontinuo, inoltre, la ventilazione può essere costituita dalla somma delle microventilazioni sottotegola;
f) lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore sarà realizzato come indicato in all’art. 107 comma 3 lettera i).
Per gli altri strati complementari il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste nell’articolo di questo capitolato ad esso applicabile. Per la realizzazione in opera si seguiranno le indica- zioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore, ed accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.
4. Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) opererà come segue:
a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato considerato. In particolare verificherà:
– i collegamenti tra gli strati;
– la realizzazione dei giunti e/o delle sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato;
– l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito;
– per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (porta- te, punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), la impermeabilità dello strato di tenuta all’acqua, la continuità (o discontinuità) degli strati, ecc.
b) a conclusione dell’opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta all’acqua, con- dizioni di carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro può essere verificato diretta- mente in sito a fronte delle ipotesi di progetto. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Art. 109 - Opere di impermeabilizzazione
1. Per opere di impermeabilizzazione si intendono quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell’edificio (pareti, fondazioni, pavimenti controterra etc...) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. Esse si divido- no in:
– impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
– impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.
2. Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
c) impermeabilizzazioni di opere interrate;
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d’acqua).
3. Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri documenti progettuali, ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si ri- spetteranno le prescrizioni seguenti:
– per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere articoli 107 e 108.
– per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere art. 113.
– per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:
a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l’azione del materia- le di reinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette po- tranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chi- miche presenti del terreno.
Inoltre durante la realizzazione si curerà che risvolti, punti di passaggio di tubazioni, etc... siano accu- ratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.
b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di interspazi per la circolazione di aria) si opererà come indicato nella precedente lettera a) circa la resi- stenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza mec- canica.
c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell’intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell’acqua che limitino il fenomeno di risalita ca- pillare nella parete protetta.
d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno quelli che possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le re- sistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno. Durante l’esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particola- ri quali passaggi di tubazioni, ecc..., in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, l’eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.) le modalità di ap- plicazione ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidità) e quelle di sicurezza saran- no quelle indicate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
e) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d’acqua) si eseguiranno strati imper- meabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. curandone la continuità e la collocazione corretta nell’elemento. L’utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosa- mente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione.
4. Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue:
a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati più significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e co- munque con la funzione attribuita all’elemento o strato considerato. In particolare verificherà:
– i collegamenti tra gli strati;
– la realizzazione di giunti/ sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato;
– l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere:
– le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc...);
– la impermeabilità dello strato di tenuta all’acqua;
– le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc…
b) a conclusione dell’opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e la compatibilità con altre parti dell’edificio e con eventuali opere di completamento. Avrà inoltre cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed eventuali prescrizioni per la manutenzione.
Art. 110 - Sistemi per rivestimenti interni ed esterni Art. 111 - Opere di vetrazione e serramentistica
Art. 112 - Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne
Art. 113 - Esecuzione delle pavimentazioni
1. Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. Esse si intendono convenzio- nalmente suddivise nelle seguenti categorie:
– pavimentazioni su strato portante;
– pavimentazioni su terreno (se la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta del terreno).
2. Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono suffi- cientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopra citate sarà composta dai seguenti strati funzionali14:
a) Pavimentazione su strato portante:
– lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi per- manenti o di esercizio;
– lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorri- menti differenziali tra strati contigui;
– lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche im- presse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
– lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
– lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.).
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali:
– strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità ai liquidi ed ai vapori;
– strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
– strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isola- mento acustico;
– strato di compensazione con funzione di compensare quote, pendenze, errori di planarità ed even- tualmente di incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di col- legamento).
b) Pavimentazione su terreno:
– il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimenta- zione;
– strato impermeabilizzante (o drenante);
– lo strato ripartitore;
– strati di compensazione e/o pendenza;
– il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste possono essere previsti altri strati complementari.
3. Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i mate- riali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispet- teranno le prescrizioni seguenti:
a) Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizio- ni già date nel presente capitolato su strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, strutture miste ac- ciaio e calcestruzzo, strutture di legno, ecc…
b) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle pre- scrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curerà la continui- tà dello strato, la corretta sovrapposizione, o realizzazione dei giunti e l’esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
c) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescri- zioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. Durante la realizzazione si curerà oltre al- la corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e
14 Costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni.
dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche. Sarà infine curato che la su- perficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato successivo.
d) Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle pre- scrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei casi partico- lari alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo. Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produtto- re.
e) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle pre- scrizioni già date nell’art. 77 del presente capitolato sui prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, ele- menti verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficia- li rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
f) Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta all’acqua, barriera o schermo al vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati all’art. 79 del presente capitolato sul- le coperture continue.
g) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all’art. 79 del pre- sente capitolato sulle coperture piane.
h) Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottatasi farà riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell’art. 87 del presente capitolato. Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di in- terferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato nei casi dell’utilizzo di supporti di gomma, sughe- ro, ecc. il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimi- ca, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.
i) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm).
4. Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indi- cati nel progetto, ove la stessa non sia specificata in dettaglio nel progetto o a suo complemento si rispet- teranno le prescrizioni seguenti:
a) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteri- stiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, etc... si procederà alle operazioni di co- stipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comporta- mento all’acqua, ecc… In caso di dubbio o contestazioni si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
b) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni, già fornite per i mate- riali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc…, indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti non-tessuti (geotessi- li). Per l’esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture ver- ticali, ecc… In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali15.
15 Questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di separazione e/o scorrimento.
c) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle pre- scrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corret- ta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
d) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è ammesso che lo stesso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore, purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o, comunque, scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell’esecuzione.
e) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell’art. 77 del presente capitolato sui pro- dotti per pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc...). Durante l’esecuzione si cureranno, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e, in particolare, la continuità e la regolarità dello strato (planarità, defor- mazioni locali, pendenze, ecc.), l’esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre l’impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
5. Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:
a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di pro- getto e comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato realizzato. In particolare verificherà:
– il collegamento tra gli strati;
– la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con xxxxxxxx, fogli ed in genere con prodotti preformati;
– l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari.
Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere:
– resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
– adesioni fra strati (o quando richiesto l’esistenza di completa separazione);
– tenute all’acqua, all’umidità, ecc…
b) A conclusione dell’opera eseguirà prove di funzionamento (anche solo localizzate) formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc… che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà. Avrà cura poi di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente al- la descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
D) Impiantistica
Art. 114 - Componenti dell’impianto di adduzione dell’acqua
1. In conformità alla legge 17/2007 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
2. Apparecchi sanitari
Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, devo- no soddisfare i seguenti requisiti:
– robustezza meccanica;
– durabilità meccanica;
– assenza di difetti visibili ed estetici;
– resistenza all’abrasione;
– pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l’acqua sporca;
– resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);
– funzionalità idraulica.
a) Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 997 per i vasi con sifone integrato, UNI 4543/1 (1986) per gli orinatoi. Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al materiale ceramico ed alle caratteristiche funzionali di cui al comma 2.
b) Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene comprovata se essi rispondono alle seguenti norme UNI EN 263 (2008) per le lastre acriliche colate per vasche da bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi apparec- chi sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI 8196 per vasi di resina metacrilica; UNI EN 198 (2008) per vasche di resina metacrilica; UNI en 14527 (2006) per i piatti doccia di resina metacrilica; UNI 8195 per bidè di resina metacrilica.
3. Rubinetti sanitari
I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
– rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione;
– gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la portata d’acqua. I gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati e gemellati, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella pare- te), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;
– miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mesco- lando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione; le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura d’acqua voluta. I miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;
– miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automati- camente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere l’acqua alla temperatu- ra prescelta.
I rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
– inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all’acqua;
– tenuta all’acqua alle pressioni di esercizio;
– conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e co- munque senza spruzzi che vadano all’esterno dell’apparecchio sul quale devono essere montati;
– proporzionalità fra apertura e portata erogata;
– minima perdita di carico alla massima erogazione;
– silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;
– facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;
– continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti miscelatori).
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi mi- scelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 – 2008 e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI.
Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 – 2008 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme tecniche (principalmente di enti normatori esteri).
I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto de- ve dichiarare le caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione, ecc.
4. Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici)
Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come riportato nelle norme UNI sull’argomento.
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità alle azioni chimiche ed all’azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una rego-
labilità per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico). La rispondenza alle carat- teristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alla norma UNI EN 274; la rispon- denza è comprovata da una attestazione di conformità.
5. Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria) Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere alle ca- ratteristiche seguenti:
– inalterabilità alle azioni chimiche ed all’azione del calore;
– non cessione di sostanze all’acqua potabile;
– indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall’interno e/o dall’esterno;
– superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;
– pressione di prova uguale a quella di xxxxxxxxx collegati.
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI 9035 e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità.
6. Rubinetti a passo rapido, flussometri (per orinatoi, vasi e vuotatoi)
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteri- stiche seguenti:
– erogazione di acqua con portata, energia e quantità necessaria per assicurare la pulizia;
– dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata;
– costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell’acqua a monte per effetto di rigurgito;
– contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformità.
7. Cassette per l’acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi)
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteri- stiche seguenti:
– troppopieno di sezione tale da impedire, in ogni circostanza, la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;
– rubinetto a galleggiante che regola l’afflusso dell’acqua, realizzato in modo che, dopo l’azione di puli- zia, l’acqua fluisca ancora nell’apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d’acqua che realizza la tenuta ai gas;
– costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell’acqua a monte per effetto di rigurgito;
– contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione previste dalla norma UNI 8949.
8. Tubazioni e raccordi
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell’acqua devono rispondere alle prescri- zioni seguenti:
I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI EN 10224, UNI EN 10312 (per tubazioni di acciaio inossidabile) e UNI EN 10225. Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garan- tire la tenuta.
a) I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio.
b) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057 (2010); il minimo diametro esterno ammis- sibile è 10 mm.
c) I tubi di pvc e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI EN 1452 e UNI EN 12201; entrambi devono essere del tipo PN 10.
d) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.
9. Valvolame, valvole di non ritorno, pompe
a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d’acqua devono essere conformi alla norma UNI EN 1074 (2001).
Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI EN ISO 4126 (2006).
La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.
b) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle norme UNI EN ISO 9908 e UNI EN ISO 5199 (2005).
10. Apparecchi per produzione acqua calda
Gli scaldacqua funzionanti a gas rientrano nelle prescrizioni della legge n. 1083/71.
Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza della legge 1° marzo 1968 n. 186, devono essere costruiti a rego- la d’arte; sono considerati tali se rispondenti alle norme CEI. La rispondenza alle norme predette deve es- sere comprovata da dichiarazione di conformità (e/o dalla presenza di marchi UNI e/o IMQ).
11. Accumuli dell’acqua e sistemi di elevazione della pressione d’acqua
Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell’articolo sugli impianti. Per gli apparecchi di soprae- levazione della pressione vale quanto indicato nella norma UNI 9182 punto 8.4.
Art. 115 - Esecuzione dell’impianto di adduzione dell’acqua
1. In conformità del DM 37/2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica.
2. Per impianto di adduzione dell’acqua si intende l’insieme di apparecchiature, condotte, apparecchi ero- gatori che trasferiscono l’acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori. Gli impianti, quando non diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:
a) impianti di adduzione dell’acqua potabile,
b) impianti di adduzione dell’acqua non potabile.
Le modalità per erogare l’acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorità, al- le quali compete il controllo sulla qualità dell’acqua.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
a) fonti di alimentazione,
b) reti di distribuzione acqua fredda,
c) sistemi di preparazione e distribuzione dell’acqua calda.
3. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti proget- tuali. Qualora questi non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteran- no le prescrizioni di seguito riportate e quelle già fornite per i componenti, nonché quanto previsto dalla norma UNI 9182, nel dettaglio:
a) Le fonti di alimentazione dell’acqua potabile saranno costituite da: 1) acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorità; oppure 2) sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua ricono- sciuta potabile dalla competente autorità; oppure 3) altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di pota- bilizzazione.
Gli accumuli devono essere preventivamente autorizzati dall’autorità competente e comunque posse- dere le seguenti caratteristiche16:
– essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall’esterno;
– essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel tempo;
– avere le prese d’aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle prescrizioni delle autorità competenti;
16 I grandi accumuli sono soggetti alle pubbliche autorità e solitamente dotati di sistema automatico di potabilizzazione.
– essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell’acqua contenuta ogni due giorni per serbatoi con capacità fino a 30 m³ ed un ricambio di non meno di 15 m³ giornalieri per serbatoi con capacità maggiore;
– essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e disinfetta- ti).
b) Le reti di distribuzione dell’acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
– le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con orga- no di taratura della pressione e rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice); le stesse colon- ne alla sommità devono possedere un ammortizzatore di colpo d’ariete. Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti;
– le tubazioni devono essere posate a una distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo svuotamento e l’eliminazione dell’aria. Quando sono incluse reti di circolazione dell’acqua calda per uso sanitario, queste devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissag- gio in modo tale da far mantenere la conformazione voluta;
– la collocazione dei tubi dell’acqua non deve avvenire all’interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri apparecchiature elettriche o, in genere, di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall’acqua, all’interno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell’acqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi dell’acqua calda. La posa entro parti murarie è da evitare. Quando ciò non è possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm;
– la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al di sopra del punto più alto dei tubi di scarico. I tubi metallici devono essere protetti dall’azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;
– nell’attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere all’interno di controtubi di acciaio, plastica, ecc…, preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche l’eventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive, l’interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli appa- recchi quali valvole, etc., ed inoltre, in funzione dell’estensione ed andamento delle tubazioni, com- pensatori di dilatazione termica;
– le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell’acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere consi- derata la protezione dai fenomeni di gelo.
c) Nella realizzazione dell’impianto si cureranno, inoltre, le distanze minime nella posa degli apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 9182 appendice V e W) e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili (legge n. 62 del 27 febbraio 1989 e DM n. 236 del 14 giugno 1989).
Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparec- chi sanitari da parti dell’impianto elettrico) così come indicato nella norma CEI 64-8/4.
Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere componenti con bassi livelli di rumorosità (e scelte progettuali adeguate), si avrà cura in fase di esecuzione di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da: non superare le velocità di scorrimento dell’acqua previste, limitare le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di inter- cettazione e controllo, ridurre la velocità di rotazione dei motori di pompe, ecc… (in linea di principio non maggiori di 1.500 giri/minuto).
In fase di posa si curerà l’esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispon- denza delle parti da murare.
4. Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell’impianto di adduzione dell’acqua opererà come segue:
a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale,
verificherà che l’esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la di-slocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc…,
b) al termine dell’installazione verificherà che siano eseguite dall’installatore e sottoscritte in una dichia- razione di conformità le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciac- quo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riporterà inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, livello di rumore). Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182 punti 25 e 27,
c) terminate dette operazioni il Direttore dei lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell’impianto, dettagli costrutti- vi, schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dell’installatore (modalità operative e frequenza delle operazioni).
Art. 116 - Impianto di scarico acque usate
1. In conformità alla legge n. 17 del 26 febbraio 2007 gli impianti idrici ed i loro componenti devono ri- spondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
L’impianto di scarico delle acque usate deve, altresì, essere conforme alle prescrizioni di cui alla Legge 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale (d’ora in poi legge 152/06).
2. Per impianto di scarico delle acque usate si intende l’insieme di condotte, apparecchi, etc… che trasfe- riscono l’acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica. Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica.
Il sistema di scarico può essere suddiviso in casi di necessità in più impianti convoglianti separatamente acque fecali, acque saponose, acque grasse. La modalità di recapito delle acque usate sarà comunque con- forme alle prescrizioni delle competenti autorità.
3. L’impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue:
– parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori);
– parte destinata alla ventilazione primaria;
– parte destinata alla ventilazione secondaria;
– raccolta e sollevamento sotto quota;
– trattamento delle acque;
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni di seguito riportate, nonché quanto previsto dalla norma UNI 9183; nel dettaglio:
a) i tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:
• tubi di acciaio zincato UNI EN 10255 (2007) (il loro uso deve essere limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trat- tamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI 9099, UNI 10416 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non de- ve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;
• tubi di ghisa: devono rispondere alle UNI EN 545 (2007), essere del tipo centrifugato e ricotto, posse- dere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine;
• tubi di piombo: devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore costanti in ogni punto del percorso. Devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per proteggerli dall’azione aggressiva del cemento;
• tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295-2 (2003);
• tubi di fibrocemento: devono rispondere alla UNI EN 588-1 (1997);
• tubi di calcestruzzo non armato: i tubi armati devono rispondere alle prescrizioni di buona tecnica (fi- no alla disponibilità di norma UNI);
• tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:
– tubi di pvc per condotte all’interno dei fabbricati: UNI EN 1329-1;
– tubi di pvc per condotte interrate: UNI EN 1401-1 (1998);
– tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI EN 12666-1 del 2006;
– tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451-1;
– tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all’interno dei fabbricati: UNI EN 1519.
b) per gli altri componenti vale quanto segue:
• per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere art. 114 del presente capitolato sui compo- nenti dell’impianto di adduzione dell’acqua;
• in generale, i materiali costituenti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle se- guenti caratteristiche:
– minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell’acqua;
– impermeabilità all’acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita odori;
– resistenza all’azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque discarico, con particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;
– resistenza all’azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa;
– opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni lumino- se;
– resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;
– resistenza agli urti accidentali;
• in generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
– conformazione senza sporgenze all’interno per evitare il deposito di sostanze contenute o tra- sportate dalle acque;
– stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;
– sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all’asse longitudinale;
– minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;
– durabilità compatibile con quella dell’edificio nel quale sono montati;
• gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di odori all’esterno, ma devono avere un collegamento con l’esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non inferiore a metà del tubo o della somma delle sezioni dei tubi che convogliano le ac- que nell’accumulo;
• le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi solidi in sospensione la cui dimensione massima ammissibile è determinata dalla misura delle ma- glie di una griglia di protezione da installare a monte delle pompe.
4. Per la realizzazione dell’impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicati nei documenti progettuali e, qualora questi non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completa- mento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) l’impianto deve essere installato nel suo insieme in modo da consentire la facile e rapida manutenzio- ne e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravo- si o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere l’estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi.
b) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabile, devono essere previste adeguate protezioni che convogliano i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il DM 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate e la relativa Circolare del MLLPP16 marzo 1989, n. 31104.
c) i raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le discontinuità, le pendenze, ecc... Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra
loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all’asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.
d) i cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell’asse delle colonne della verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiu- me. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta all’esterno, pos- sono:
– essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata dal bordo supe- riore del troppopieno dell’apparecchio collocato alla quota più alta nell’edificio;
– essere raccordate al di sotto del più basso raccordo di scarico;
– devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10 connessioni nella colonna di scarico.
e) I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m dall’estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo più alto della finestra.
f) I punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi. Devono essere posizionati:
– al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;
– ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
– ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con dia- metro maggiore;
– ad ogni confluenza di due o più provenienze;
– alla base di ogni colonna.
Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni.
Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40/50 m.
g) I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione e, in particolare, quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo.
h) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale co- stituente ed alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente. Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predispo- sto per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo.
i) Gli scarichi a pavimento all’interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilità di un secondo attacco.
5. Gli impianti di trattamento delle acque devono essere progettati, installati e collaudati in modo che le acque da essi effluenti prima di essere consegnate al recapito finale rispondano alle caratteristiche indica- te nella legge 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale.
5.1 Tipologie di scarico
La definizione delle caratteristiche delle acque da consegnare al recapito finale sono in relazione alle di- mensioni dell’insediamento dal quale provengono ed alla natura del corpo ricettore.
Per quanto riguarda le dimensioni dell’insediamento le categorie sono due:
– insediamenti con consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 m³;
– insediamenti con consistenza superiore a 50 vani o a 5.000 m³.
Per quanto riguarda il recapito si distinguono tre casi:
– recapito in pubbliche fognature;
– recapito in corsi di acqua superficiali;
– recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
5.2 Caratteristiche ammissibili per le acque di scarico
Le caratteristiche ammissibili per le acque di scarico variano in funzione delle dimensioni dell’insediamento ed del tipo di recapito.
In caso di recapito in pubbliche fognature, per qualsiasi dimensione di insediamento, le acque di scarico devono soddisfare i limiti fissati dai regolamenti emanati dalle Autorità locali che gestiscono le fognature;
In caso di zone non servite da pubbliche fognature:
a) per insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani od a 5.000 m³, l’unico recapito ammissibile è sul suolo o negli strati superficiali del suolo; i limiti sono fissati dalla legge 152/2006 e dal Decreto 2 maggio 2006. In ogni caso i livelli di trattamento che consentono di raggiungere i suddetti limiti non possono essere inferiori a quelli conseguibili attraverso trattamenti di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi;
b) per insediamenti di consistenza superiore a 50 vani od a 5.000 m³, sono ammissibili i recapiti sia sul suolo o negli strati superficiali del suolo sia in corsi d’acqua superficiali. Nella prima eventualità val- gono i limiti descritti nel precedente punto per gli insediamenti di minori dimensioni. Nella seconda eventualità valgono i valori riportati nella tabella C della legge 3 aprile 2006 n. 152.
5.3 Requisiti degli impianti di trattamento
Gli impianti di trattamento, quali che siano le caratteristiche degli effluenti da produrre, devono risponde- re a questi requisiti:
– essere in grado di fornire le prestazioni richieste dalle leggi che devono essere rispettate;
– evitare qualsiasi tipo di nocività per la salute dell’uomo con particolare riferimento alla propagazione di microrganismi patogeni;
– non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di accumulo acqua a qualunque uso esse siano destinate;
– non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in contatto con i cibi o con acqua potabile;
– non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai bambini;
– non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto.
5.4 Tipologie di impianto
Premesso che le acque da trattare sono quelle provenienti dagli usi domestici con la massima possibile prevalenza dei prodotti del metabolismo umano e che è tassativamente da evitare la mescolanza con le acque meteoriche o di altra origine, le tipologie usabili sono sostanzialmente tre:
a) accumulo e fermentazione in xxxxx xxxx con estrazione periodica del materiale seguita da smaltimento per interramento o immissione in concimaia od altro;
b) chiarificazione in vasca settica tipo Imhoff attraverso separazione meccanica dei solidi sospesi e dige- stione anaerobica dei fanghi, seguita dal processo di ossidazione da svolgersi per:
– dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione;
– dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti;
– percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio;
c) ossidazione totale a fanghi attivi in sistemi generalmente prefabbricati nei quali all’aerazione per lo sviluppo delle colonie di microrganismi che creano i fanghi attivi fa seguito la sedimentazione con il convogliamento allo scarico dell’acqua depurata e con il parziale dei fanghi attivi, mentre i fanghi di supero vengono periodicamente rimossi.
5.5 Caratteristiche dei componenti
I componenti di tutti gli impianti di trattamento devono essere tali da rispondere ai requisiti ai quali gli impianti devono uniformarsi. Le caratteristiche essenziali sono:
– la resistenza meccanica;
– la resistenza alla corrosione;
– la perfetta tenuta all’acqua nelle parti che vengono a contatto con il terreno;
– la facile pulibilità;
– l’agevole sostituibilità;
– una ragionevole durabilità.
5.6 Collocazione degli impianti
Gli impianti devono essere collocati in posizione tale da consentire la facile gestione sia per i controlli periodici da eseguire sia per l’accessibilità dei mezzi di trasporto che devono provvedere ai periodici spurghi.
Al tempo stesso la collocazione deve consentire di rispondere ai requisiti elencati al punto 3 del comma 5 del presente articolo.
5.7 Controlli durante l’esecuzione
È compito della Direzione dei Lavori effettuare in corso d’opera e ad impianto ultimato i controlli tesi a verificare:
– la rispondenza quantitativa e qualitativa alle prescrizioni e descrizioni di capitolato;
– la corretta collocazione dell’impianto nei confronti delle strutture civili e delle altre installazioni;
– le caratteristiche costruttive e funzionali delle parti non più ispezionabili ad impianto ultimato;
– l’osservanza di tutte le norme di sicurezza.
5.8 Collaudi
Ad impianto ultimato dovrà essere eseguito il collaudo provvisorio per la verifica funzionale dei tratta- menti da svolgere.
A collaudo provvisorio favorevolmente eseguito, l’impianto potrà essere messo in funzione ed esercito sotto il controllo della ditta fornitrice per un periodo non inferiore a 90 giorni in condizioni di carico nor- male.
Periodi più lunghi potranno essere fissati se le condizioni di carico saranno parziali.
Dopo tale periodo sarà svolto il collaudo definitivo per l’accertamento, nelle condizioni di regolare fun- zionamento come portata e tipologia di liquame immesso, delle caratteristiche degli effluenti e della loro rispondenza ai limiti fissati in contratto.
Le prove di collaudo dovranno essere ripetute per tre volte in giorni diversi della settimana.
A collaudo favorevolmente eseguito e convalidato da regolare certificato, l’impianto sarà preso in conse- gna dal Committente che provvederà alla gestione direttamente o affidandola a terzi.
Per la durata di un anno a partire dalla data del collaudo favorevole, permane la garanzia della ditta forni- trice che è tenuta a provvedere a propria cura e spese a rimuovere con la massima tempestività ogni difet- to non dovuto ad errore di conduzione o manutenzione.
6. Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell’impianto di scarico delle acqua usate opererà come se- gue:
a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre (per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire in modo irreversibile sul funzionamento fi- nale) verificherà che l’esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere ef- fettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione e degli elementi antivibranti. Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione i risultati delle prove di tenuta all’acqua eseguendole su un tronco per volta (si riempie d’acqua e lo si sottopone alla pressione di 20 kPa per 1 ora; al termine non si devono avere perdite o trasudamenti).
b) al termine dei lavori verificherà che siano eseguite dall’installatore e sottoscritte in una dichiarazione di conformità le prove seguenti:
– evacuazione realizzata facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per xxxxxxx, gli apparecchi previsti dal calcolo della portata massima contemporanea. Questa prova può essere collegata a quella della erogazione di acqua fredda, e serve ad accertare che l’acqua venga evacuata con rego- larità, senza rigurgiti, ribollimenti e variazioni di regime. In particolare si deve constatare che dai vasi possono essere rimossi oggetti quali carta leggera appallottolata e mozziconi di sigaretta;
– tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari, dopo aver riempito tutti i sifoni (si esegue utilizzando candelotti fumogeni e mantenendo una pressione di 250 Pa nel tratto in prova. Nessun odore di fumo deve entrare nell’interno degli ambienti in cui sono montati gli ap- parecchi).
Terminate tali operazioni il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti proget- tuali più significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell’impianto, dettagli costruttivi, schede dei componenti, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciata dai pro- duttori dei singoli componenti e dall’installatore (modalità operative e frequenza delle operazioni).
Art. 117 - Impianto di scarico acque meteoriche
1. In conformità alla legge del 26 febbraio 2007 n. 17 gli impianti idrici ed i loro componenti devono ri- spondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
2. Per impianto di scarico acque meteoriche si intende l’insieme degli elementi di raccolta, convogliamen- to, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d’acqua, sistemi di disper- sione nel terreno); detto impianto. L’acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni all’aperto.
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico - artistici.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per quanto attiene la possibilità di inquinamento.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
– converse di convogliamento e canali di gronda;
– punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, xxxxxxxx, caditoie, ecc...);
– tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; oriz- zontali = collettori);
– punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d’acqua, ecc…).
3. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali. Qualora questi ultimi non siano specificati in dettaglio nel progetto o, a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all’aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all’azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combi- nate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc…;
b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda oltre a quanto detto in a) se di metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI EN 607 soddisfa quanto detto sopra;
c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato nell’art. 116 del presente capitolato relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tu- bi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI EN 10216 – 5 del 2005 e UNI EN 10088- 2 del 2005;
d) per i punti di smaltimento valgono, per quanto applicabili, le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.