CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Istituto Comprensivo Statale “Xxxx Xxxxxxx”
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX x.00 - 00000 Xxxxxx d’Xxxxxx (XX) Xxx. 000/000000–000000 Fax 081/990010 Cod. Mecc. NAIC839007
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CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
ai sensi del Regolamento di contabilità D.I.129/2018 art. 45 c.2 lettera b)
Il Consiglio d’Istituto
Vista la l.n. 449/1997 la quale art.43 dispone che "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni".
Visto Il D.I. n. 129/2018 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica che sancisce:
• art. 33, c.2 che al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali;
•art. 41 che è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell'adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
• Art.45,comma 2 che al punto b) inserisce tra le competenze del Consiglio d’istituto i contratti di sponsorizzazione, per i quali e' accordata la preferenza a soggetti che, per finalita' statutarie e/o attivita' svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilita' nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. E' fatto divieto di concludere accordi
di sponsorizzazione con soggetti le cui finalita' ed attivita' siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno dell’I.C. A. BALDINO DI BARANO d’ISCHIA
Art. 1 – Definizione
Possono assumere il ruolo di sponsor i seguenti soggetti:
□ qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
□ le associazioni senza fine di lucro.
Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve dichiarare alla scuola:
• le finalità ed intenzioni di tipo educativo - formativo; • l’esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
• la non sussistenza di natura e scopi che siano in conflitto in alcun modo con l’utenza della scuola;
• la non sussistenza di provvedimenti di natura giudiziaria di qualsiasi tipo, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso.
Non possono costituire sponsor i partiti politici, i movimenti politici e tutte le associazioni o formazioni di qualsivoglia forma giuridica con finalità dirette o indirette a carattere politico.
Art. 3 - Oggetto
L’oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:
• attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
• interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.)
• interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, ecc.);
• iniziative a favore delle attività sportive ((gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
• iniziative a sostegno DI XXXXXX XXXXXXX (collaborazioni per servizi a sostegno degli alunni svantaggiati, diversamente abili, ecc. AUSILI E SUSSIDI SPECIALI);
• quanto altro ritenuto utile a garantire il successo formativo e scolastico
Art.4 Modalità di Sponsorizzazione
Ogni attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione potrà essere realizzata mediante la cessione gratuita di beni e/o servizi.
Le società, le Associazioni ed i privati, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita.
L’ Istituto, valutata l’utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all’accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate;
Art. 5 Obblighi a carico dell’Istituzione scolastica
L’Istituto, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà alcune delle forme pubblicitarie indicate di seguito:
• riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc.);
• pubblicazione nel sito web della Scuola e su apposita bacheca apposta nell’atrio dei plessi nello spazio informativo dell’attività, degli estremi dello sponsor e dell’oggetto del contratto di sponsorizzazione;
• posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o posizionamento di banner o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
• distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget, ecc.
Le forme di pubblicità sono rapportate all’entità del bene o servizio fornito dallo sponsor.
Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.
Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.
Art.6 Finalità e Individuazione Sponsor
I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali dell’Istituzione e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.
Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.
Saranno altresì escluse le aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).
L’Istituto Scolastico, a suo insindacabile giudizio, dovrà riservarsi di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
□ ritenga che possa derivare un confitto di interesse tra l'attività scolastica/pubblica e quella privata;
□ ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
□ la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
□ propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;
□ pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici;
□ materiale pornografico o a sfondo sessuale;
□ messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
□ in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.
L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:
• Recependo proposte spontanee da parte di soggetti individuati.
• Contattando direttamente soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a finanziare un’attività didattica.
• Pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse.
Il Consiglio d’istituto e il Dirigente Scolastico valuteranno le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione, prima di stipulare il relativo contratto.
Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti/ aziende esterne o soggetti privati con contratti di sponsorizzazione.
Art. 8 Stipula e risoluzione del contratto.
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
□ il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle manifestazioni;
□ le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
□ la durata del contratto di sponsorizzazione;
□ il bene/servizio oggetto della sponsorizzazione;
□ le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. L’Istituto si dota di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione.
È prevista la facoltà dell’Istituto di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor.