Contract
Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXX (XX) | ||
Associazione Fondo Nazionale Pensione Complementare a Capitalizzazione | +39 06.54220135 | |
per i Lavoratori dell’Industria Alimentare e dei Settori Affini – ALIFOND Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 89 | ||
Istituito in Italia |
Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 31/03/2022 ed aggiornata in data 30/06/2022)
Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’
ALIFOND è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Scheda ‘I destinatari e i contributi’ (in vigore dal 31/03/2022)
Fonte istitutiva il Fondo pensione Alifond è stato istituito in forza dell’accordo sottoscritto in data 17 aprile 1998 fra AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOLATTE, ASSOZUCCHERO, DISTILLATORI, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, FEDERALIMENTARE, INTERSIND e FAT-CISL, FLAI-CGIL
e UILA-UIL. Tale accordo, che rappresenta pertanto la Fonte Istitutiva del Fondo, dà attuazione all’articolo 74 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle industrie alimentari, sottoscritto in data 6 Luglio 1995 fra le citate Associazioni imprenditoriali di categoria aderenti a CONFINDUSTRIA, l’INTERSIND e la FAT-CISL, FLAI-CGIL e la UILA-UIL, di seguito denominato per brevità CCNL. La Fonte Istitutiva è completata dagli Accordi di adesione al Fondo del 28 gennaio 1998, del 6 ottobre 1998, del 24 febbraio 2006 e del 1 dicembre 2009 sottoscritti rispettivamente da ASSITOL, AIIPA, UNIMA, FIPPA-FEDERPANIFICATORI e ASSOPANIFICATORI-FIESA-CONFESERCENTI
con le richiamate Organizzazioni sindacali Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil concernenti i settori affini della produzione olearia e margariniera, della produzione dei sottoprodotti della macellazione e dell’esercizio dell’attività di contoterzismo in agricoltura e della panificazione, attività collaterali e complementari.
Destinatari: sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL 6 luglio 1995 per l’industria alimentare, dal CCNL 10 febbraio 1999 per l’industria olearia e margariniera, dal CCNL 25 giugno 1996 per i sottoprodotti della macellazione, dal CCNL 9 dicembre 1999 per l’attività di contoterzismo in agricoltura, dal CCNL 1 dicembre 2009 del settore della panificazione, attività collaterali e complementari e loro successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali di cui all’art. 1 dello Statuto, da Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e, limitatamente ai primi due contratti sopracitati, da Ugl-Alimentazione, nonché da CCNL sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni Imprenditoriali per i settori affini che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
d) contratto di formazione e lavoro;
e) contratto di apprendistato.
Per settori affini si intendono quelli di seguito elencati:
▪ della produzione lattiero-casearia delle Centrali del Latte pubbliche;
▪ della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.
La facoltà per i lavoratori dei settori affini di divenire soci del Fondo, ferma restando la volontarietà dell'adesione, deve comunque essere preventivamente disciplinata con apposito accordo, per ciascun settore, tra Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Ugl-Alimentazione e le rispettive Organizzazioni Imprenditoriali di settore. Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un completamento della Fonte istitutiva del Fondo per i destinatari cui tali accordi si riferiscono, stabilisce i tempi di adesione al Fondo stesso.
Sono soci del Fondo i destinatari che hanno sottoscritto l'atto di adesione secondo le procedure previste dall'articolo 33 dello Statuto e coloro che aderiscono con il conferimento tacito del TFR, di seguito denominati Aderenti, e le imprese dalle quali tali destinatari dipendono.
Possono, altresì, divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti dalle Organizzazioni firmatarie della Fonte Istitutiva ovvero dalle Organizzazioni stipulanti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori affini, aderenti ad ALIFOND, nonché quelli dipendenti dalle società controllate da tali Organizzazioni, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da Regolamenti applicati ai dipendenti di tali Organizzazioni. In tal caso, nei confronti di tali Organizzazioni e società, ferme restando le prerogative attribuite alle Organizzazioni firmatarie della Fonte Istitutiva dalle norme di legge in materia di pensione complementare e dal presente Statuto, trovano applicazione soltanto le norme dello Statuto stesso concernenti la contribuzione. I percettori della pensione complementare, di seguito denominati Pensionati, mantengono la qualità di associati del Fondo.
La qualità di associato comporta la piena accettazione dello Statuto.
Contribuzione: la contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.
Contributo (1) | ||||
Quota TFR | Lavoratore (2) | Datore di lavoro | Decorrenza e periodicità | |
I contributi sono versati con periodicità | ||||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1% | 1,20% (4) | mensile a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
I versamenti sono effettuati dal datore di | ||||
lavoro con cadenza mensile, anche per la | ||||
quota a carico dell’aderente, previa | ||||
trattenuta del corrispondente importo | ||||
sulla retribuzione, dandone informazione | ||||
in busta paga. I contributi vanno versati | ||||
Lavoratori già occupati | 28,94%(3) | 1% | 1,20% (4) | entro il giorno 15 del mese successivo a |
al 28.04.1993 | quello in cui viene operata la trattenuta. Il | |||
versamento della quota di trattamento di | ||||
fine rapporto avviene con cadenza | ||||
mensile unitamente a quello dei | ||||
contributi |
(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
(2) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare
liberamente una misura maggiore di quella prevista dall’accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro.
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso di TFR. Il 28,94% è calcolato come segue: 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR.
(4) Per il settore del contoterzismo in agricoltura l’aliquota a carico azienda è pari all’1%.
Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di ALIFOND nella SCHEDA ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ (Parte
II ‘Le informazioni integrative’).