SMP - Mobilità studenti ai fini di placement
SMP - Mobilità studenti ai fini di placement
Modello di Accordo Istituto/Studente
clausole minime obbligatorie (fac-simile)
L’Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentate Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
ACCORDO PER LA MOBILITÀ XXXXXXX AI FINI DI PLACEMENT
nell’ambito del Lifelong Learning Programme
ACCORDO N. 2013/
(da citare in tutta la corrispondenza)
[nome ufficiale per esteso dell’Istituto di appartenenza] [indirizzo ufficiale per esteso]
in seguito denominato “l’Istituto”, rappresentato da: [nome, cognome, funzione del rappresentante legale]
da una parte, e
[Sig/Sig.ra nome e cognome] CODICE FISCALE
[indirizzo per esteso] [indirizzo di posta elettronica]
in seguito denominato “il Beneficiario”, dall’altra,
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni e gli Allegati seguenti:
Allegato I Training Agreement e Dichiarazione di qualità per il placement dello studente XXXXXXX
Allegato II Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di placement per studenti XXXXXXX (a cura dell’Istituto Beneficiario sulla base dell’Allegato VI – Handbook per la gestione dei fondi di mobilità ERASMUS relativi all’anno accademico 2013/2014)
Allegato III Modello per la Relazione Individuale Allegato IV Carta dello Studente ERASMUS
che formano parte integrante di questo Accordo (”l’Accordo”).
CONDIZIONI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1 L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione Europea al Beneficiario per intraprendere un placement XXXXXXX nell’ambito del Lifelong Learning Programme e, se del caso, per lo svolgimento di un corso EILC.
1.2 Il Beneficiario accetta il contributo e si impegna a portare a termine il placement (e il corso EILC, se del caso) come descritto nell’Allegato I, sotto la propria responsabilità. Con la sottoscrizione dell’Accordo il Beneficiario dichiara di non aver mai usufruito in precedenza, anche presso un altro Istituto di Istruzione Superiore - con o senza il contributo comunitario - dello status di studente XXXXXXX per una mobilità ai fini di placement.
1.3 Il Beneficiario dichiara con la presente di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatto per iscritto.
ARTICOLO 2 – DURATA
2.1 L’Accordo entrerà in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 La mobilità
inizierà il | |
e si concluderà il | |
per un totale di mesi |
presso
Denominazione dell’Impresa ospitante | |
Codice ERASMUS (ove applicabile) | |
Paese |
Attività di durata inferiore a tre mesi non sono ammissibili. Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo 1 giugno 2013 – 30 settembre 2014. Eccezionalmente, le attività che iniziano prima del 1 giugno 2014 possono continuare fino al 31 ottobre 2014.
2.3 Il Corso EILC1
inizierà il | |
e si concluderà il | |
per un totale di settimane |
presso
Denominazione dell’Istituto organizzatore del corso EILC | |
Codice ERASMUS | |
Paese | |
Livello | I_Iniziale o II_Intermedio |
1 Si ricorda che il corso deve obbligatoriamente svolgersi prima dell’inizio del periodo Erasmus (la frequenza di un corso EILC contemporaneamente al periodo Erasmus non è ammissibile).
ARTICOLO 3 – ASSICURAZIONE
L’Istituto dovrà fornire agli studenti in mobilità per placement informazioni chiare in merito alle coperture assicurative come previsto nella Dichiarazione di Qualità, inserendole nel presente accordo. Dovrà evidenziare quanto è obbligatorio (almeno la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile sul lavoro) o raccomandato.
Per le assicurazioni obbligatorie, l’Accordo stipulato con ogni studente dovrà riportare quanto segue: la persona che assume l'assicurazione (Impresa ospitante, Istituto di appartenenza o tirocinante). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate: il numero/codice della assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.
3.1 Assicurazione sanitaria
Il presente accordo riporterà le disposizioni relative alla copertura assicurativa sanitaria.
Solitamente una copertura di base è fornita dall'assicurazione sanitaria nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM - xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxXxxxxxxxx/xxxxxxXxxxxxxXxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxx.xxx?xxx000&xxxxxx trumentieservizi). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In questo caso, un'assicurazione aggiuntiva privata potrebbe essere utile. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza dello studente garantire che lo studente sia informato dei requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.
3.2 Assicurazione di responsabilità civile (che copre i danni causati dallo studente negli ambienti di lavoro)
Il presente accordo riporterà le modalità relative all’assicurazione di responsabilità civile.
Un’assicurazione di responsabilità civile copre i danni causati dallo studente durante il suo soggiorno all'estero (sia che lo studente si trovi al lavoro o meno). Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di placement, sono previste diverse modalità rispetto all’assicurazione di responsabilità civile; i tirocinanti, pertanto, potrebbero correre il rischio di non essere coperti. È perciò responsabilità dell'Istituto di appartenenza controllare che vi sia un’assicurazione di responsabilità civile che copra, in modo vincolante, almeno i danni provocati dallo studente tirocinante sul posto di lavoro. Il Training Agreement espliciterà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui la normativa nazionale del Paese ospitante non preveda obbligatoriamente la suddetta copertura, non sarà possibile imporla all’Impresa ospitante.
3.3 Tutela assicurativa sugli infortuni connessa al lavoro che svolgerà lo studente (che copra almeno i danni causati allo studente sul posto di lavoro)
Il presente accordo riporterà le modalità relative alla copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro. Questa assicurazione copre i dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali incidenti sul lavoro; tuttavia, la misura in cui i tirocinanti in mobilità transnazionale sono coperti dalla stessa assicurazione, può variare nei diversi Paesi impegnati in programmi transnazionali di mobilità per l'apprendimento. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza verificare che sia stata disposta un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il Training Agreement espliciterà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui l'Impresa ospitante non fornisca tale copertura (che non potrà essere imposta se non obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di appartenenza dovrà assicurarsi che lo studente tirocinante ne sia provvisto.
Potrà incaricarsi di tale tutela assicurativa sugli infortuni, o l’Istituto di appartenenza dello studente (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità), o lo stesso studente tirocinante.
ARTICOLO 4 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
4.1 Il contributo dell’Unione Europea per il co-finanziamento della mobilità (incluso il corso EILC) è pari a Euro ed è così ripartito:
Euro 500,00 per la partecipazione al corso EILC (indicare 0,00 oppure 500,00);
Euro per lo svolgimento dell’attività di placement (indicare l’importo complessivo per il placement).
oppure:
in caso di attività per placement senza contributo lo studente beneficerà di tutti i vantaggi correlati allo status XXXXXXX.
4.2 In caso di assegnazione di un contributo comunitario per l’attività di placement, l’ammontare finale del contributo sarà determinato moltiplicando l’effettiva durata ammissibile della mobilità espressa in mese per il valore di una rata mensile di Euro 00,00. Il Beneficiario deve fornire prova delle effettive date di inizio e di fine della mobilità (Articolo 5).
4.3 In caso di assegnazione di un contributo comunitario per la partecipazione ad un corso EILC, il contributo finale sarà pari a Euro 500,00 a seguito della presentazione della prova della effettiva data di inizio e fine del corso di lingua (certificato di frequenza).
(nota per l’Istituto: in caso di partecipazione ad un corso EILC di cui non si conoscono ancora le date al momento della firma del presente Contratto, dovrà essere inoltrata allo studente una Notifica formale; a tale scopo si veda l’Allegato V.1e al presente Accordo).
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
5.1 Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo, il Beneficiario riceverà un pre-finanziamento di Euro […], rappresentante [indicare una percentuale compresa tra l’80% e il 100%] dell’ammontare massimo del contributo (comprensivo del contributo EILC).
5.2 Se il pagamento di cui All’articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo, la documentazione finale sarà considerata la richiesta del beneficiario per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 30 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere la richiesta di rimborso.
ARTICOLO 6 – DOCUMENTAZIONE FINALE
Entro 30 giorni dal termine del placement, il Beneficiario presenterà la seguente documentazione finale:
- la Relazione Individuale firmata, ove possibile (cfr. Allegato III);
- l’Attestato rilasciato dall'Impresa ospitante al termine del periodo di tirocinio all'estero, debitamente firmato, che certifichi sia le date del periodo di placement svolto all’estero sia l'effettivo svolgimento del programma convenuto;
- una nota con i risultati conseguiti, espressi con un giudizio ed eventualmente con crediti ECTS se precedentemente concordati (Transcript of Work);
- l’Attestato di frequenza rilasciato dall'Istituto organizzatore al termine del corso EILC, se del caso, debitamente firmato che certifichi le date di effettivo svolgimento del corso.
L'Istituto può chiedere al Beneficiario di trasmettere la Relazione Individuale tramite posta elettronica al seguente indirizzo: (indicare l’indirizzo di posta elettronica).
La documentazione finale sarà considerata come la richiesta del Beneficiario per il pagamento dell’eventuale saldo del contributo, qualora l’importo dell’anticipo sia inferiore all’importo indicato all’Articolo 3.1. L’Istituto avrà 30 giorni di tempo dall’approvazione della documentazione finale per effettuare il pagamento del saldo, o emettere la richiesta di rimborso se dovuto.
Nota per l’Istituto: se le attività si concludono dopo il 30 settembre 2014, il periodo per la presentazione della documentazione finale da parte dello studente, potrà essere ridotto per rispettare la scadenza per la presentazione del Rapporto Finale all’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 7 – DATI BANCARI
I pagamenti saranno fatti secondo le seguenti modalità ( )2.
ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il contributo è disciplinato dai termini del presente contratto, dalle regole comunitarie applicabili e, in modo sussidiario, dalla legge italiana in merito ai contributi. Il Beneficiario, davanti al Tribunale competente nel rispetto della legge nazionale applicabile, può intraprendere azioni giudiziarie riguardanti decisioni prese dall’Istituto sull’applicazione delle disposizioni del contratto e sulle modalità di esecuzione.
ARTICOLO 9– RICONOSCIMENTO ACCADEMICO
L'Istituto concorda con il Beneficiario un programma di lavoro chiaramente definito prima che lo studente si rechi all'estero (Training Agreement). Il Beneficiario deve essere informato per iscritto in merito al contenuto del programma. Al termine del periodo di studio all'estero, l'Impresa ospitante deve rilasciare al Beneficiario sia un attestato, debitamente firmato, che certifichi sia le date del periodo di placement svolto all’estero che l'effettivo svolgimento del programma convenuto, nonché una nota con i risultati conseguiti (Transcript of Work).
Al termine del periodo di placement XXXXXXX l’Istituto di appartenenza deve garantire allo studente il totale riconoscimento, preferibilmente tramite ECTS, delle attività indicate nel Training Agreement e portate a termine con successo. Nel caso particolare di una mobilità ai fini di placement che non costituisce parte integrante del percorso di studi dello studente, l’Istituto di appartenenza dovrà riconoscere tale attività almeno nel Diploma Supplement.
Al fine di garantire al beneficiario il pieno riconoscimento accademico delle attività di formazione svolte all’estero (senza integrazioni o prove aggiuntive), l’Istituto di appartenenza inserirà nel curriculum dello studente, come parte integrante del suo corso di studi, le attività di formazione effettuate presso l’Istituto ospitante che siano conformi al piano di formazione approvato nel Training Agreement e certificate dal Transcript of Work.
Il mancato raggiungimento da parte del Beneficiario del proprio programma di lavoro all'estero potrà giustificare una richiesta di rimborso parziale o totale della borsa individuale. La clausola non si applicherà nei confronti del Beneficiario che si sia trovato nell'impossibilità di completare il proprio programma di lavoro all'estero per causa di forza maggiore o circostanze attenuanti attestate dal coordinatore XXXXXXX e riconosciute per iscritto dall'AN.
ARTICOLO 10 – ESCLUSIONE DI FINANZIAMENTI EROGATI DA ALTRE FONTI
Il Beneficiario garantirà che voci identiche di spesa siano finanziate da un’unica fonte cosicché le borse di mobilità non servano a far fronte a voci identiche di spesa già coperte da altri programmi/azioni finanziati dalla Commissione Europea quali, ad esempio, XXXXXXXX XX XXXXX, il VII Programma Quadro di RST o ERASMUS Mundus).
ARTICOLO 11 – MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO
Eventuali modifiche al presente Accordo o agli Allegati dovranno essere stipulate per iscritto. Le parti non sono vincolate da accordi verbali.
2 Ogni pagamento deve essere tracciabile.
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità (e l’EILC). Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, (senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile), l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Beneficiario non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Beneficiario risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Beneficiario per cause di forza maggiore, (ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza), questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità (e l’ EILC).
Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n. 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Beneficiario | Per l’Istituto | |
nome/cognome | nome/cognome/funzione | |
Firma | Firma |
Luogo e data | Luogo e data |