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SCHEMA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART.56 DLGS 117/2017, TRA IL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA E L'ASSOCIAZIONE PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CANI RANDAGI E PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DEI CANI DI CUI ALL’ ART. 16 DELLA L.R.27/2000 PERIODO 01 LUGLIO 2020 – 31 DICEMBRE 2021.
L’anno , il giorno del mese di , presso la Sede Municipale di
TRA
- l’ , con sede legale in (C.F._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) nella persona di in qualità di legale rappresentante, d'ora in avanti “Associazione”;
E
- il COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA con sede in Cadelbosco di Sopra, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx 0, X. XXX 00000000000, nella persona di ……… in qualità di ……domiciliato per la carica ricoperta in presso la sede del Comune, che, ai fini del presente atto, rappresenta e nel cui interesse esclusivo agisce.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO
La presente convenzione disciplina, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 7 aprile 2000 n. 27 il ricovero e la custodia temporanea ed il ricovero e la custodia permanente di cani provenienti dal territorio del Comune di Cadelbosco di Sopra, presso i , sito in , Via , di proprietà dell'Associazione.
In particolare formano oggetto della presente convenzione:
- il servizio di ricovero e custodia temporanea e permanente, da svolgersi secondo le modalità stabilite dalle allegate indicazioni operative (Allegato A);
- il servizio di cattura dei cani randagi e vaganti rinvenuti sul territorio del Comune di Cadelbosco di Sopra;
- il ricovero e la custodia dei cani randagi e per i quali non è possibile individuare il proprietario, provenienti dal territorio del Comune di Cadelbosco di Sopra che, complessivamente, non potranno superare il numero massimo di 15 per la custodia permanente e per la custodia temporanea;
- la custodia dei cani oggetto di rinuncia alla proprietà presso il canile, in relazione a eventuali posti disponibili;
- il recupero su strada di animali di piccole dimensioni, in caso di incidenti stradali, la custodia dei suddetti, la prestazione delle immediate cure sanitarie per il mantenimento in vita, fino al ritiro da parte dell'eventuale proprietario e/o suo delegato;
- l'apertura al pubblico della struttura per almeno 10 ore settimanali, di cui almeno 6 nelle giornate di sabato e domenica.
- l'organizzazione di periodiche iniziative per combattere il fenomeno del randagismo e sensibilizzare la cittadinanza all’affidamento e all’adozione;
- la promozione delle adozioni a distanza, anche attraverso la corresponsione da parte dell'adottante di un contributo economico per partecipare al mantenimento del cane custodito in struttura;
- la fornitura gratuita di cibo alle famiglie che, per comprovate ragioni economiche, non sono in grado di mantenere l'animale e non intendono rinunciare alla proprietà. La
fornitura sarà effettuata in ragione delle effettive disponibilità e possibilità dell’Associazione.
ART. 2 – FINALITA’
Le attività oggetto della convenzione sono svolte per il controllo e la tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, secondo le competenze stabilite dalla legge regionale n. 27/2000 e s.m.i., e in particolare dall'art. 16.
ART. 3 - OBBLIGHI E ONERI DEL COMUNE
L'amministrazione è tenuta:
- al rimborso delle spese sostenute per la cattura, il ricovero, la custodia, le cure e gli interventi di natura veterinaria, i test sanitari, la fornitura dei prodotti farmaceutici necessari, per ogni animale ricoverato pari a € 2,50/giorno, e comunque fino ad un massimo di € 20.587,50 per l'intera durata della convenzione;
- a convocare l’ Associazione alle riunioni in cui si discute delle attività inerenti i progetti ricompresi nell’art.1 della presente convenzione, al fine di esercitare nei confronti dell’Associazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle Associazioni iscritte nel Registro Regionale del Volontariato;
- a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi o l’attuazione della convenzione stessa;
- comunicare al responsabile nominato dall’ Associazione ogni evento che possa incidere o intervenire sull'attuazione della presente convezione.
ART. 4 - OBBLIGHI E ONERI DELL’ASSOCIAZIONE
L'Associazione è tenuta ad ospitare presso il canile in custodia un numero massimo di cani pari a 15. Qualora, per cause di forza maggiore, il numero dei cani dovesse superare quello stabilito in convenzione, si prenderanno accordi di volta in volta, mantenendo inalterata la tariffa di € 2,50/giorno per ogni cane ricoverato.
L'Associazione è tenuta convocare, in veste di auditore, l’ Amministrazione (o un suo referente) alle riunioni di Consiglio Direttivo e alla Assemblee dei Volontari, in cui si discute delle attività inerenti i progetti ricompresi nell’art.1 della presente convenzione, L’Associazione dovrà dotarsi di adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone o cose recati dagli animali provvisti del contrassegno che ne attribuiscono la proprietà al Comune, ricoverati presso il canile, in virtù della presente convenzione.
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune verso il quale l’Associazione, ora per allora, rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa. L’Associazione è tenuta a stipulare apposito contratto di assicurazione contro tutti i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività.
All’Amministrazione Comunale dovrà essere presentata copia della Polizza Assicurativa che diventerà parte integrante della presente convenzione.
L’Associazione è tenuta a compilare, con cadenza trimestrale, una scheda informativa dalla quale risulti il numero dei cani ospitati alla fine del trimestre precedente, i cani entrati, deceduti, adottati e restituiti al proprietario nel corso del trimestre considerato, il risultato complessivo. La scheda informativa va trasmessa tempestivamente al Comune e al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio.
L'associazione è tenuta a rendicontare le spese sostenute con le modalità previste dall'art. 6 della presente convenzione.
L'associazione si obbliga a porre a carico del proprietario i costi dei cani, identificati mediante tatuaggio o microchip, catturati nel territorio del Comune di Cadelbosco di Sopra, dal giorno della cattura sino a quello della sua restituzione;
L'associazione si impegna al rispetto di eventuali circolari operative, regolamenti o delibere che il Comune e/o il servizio Veterinario provvederanno ad adottare e inoltrare all’Associazione.
ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della presente convenzione è di mesi 18, con decorrenza dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per una durata pari ad ulteriori diciotto mesi.
L’Amministrazione comunale, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà proroga della presente convenzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, agli stessi prezzi, patti e condizioni.
ART. 6 – RIMBORSO SPESE
L'Amministrazione si impegna a garantire all'Associazione un rimborso spese volto a coprire i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione pari a € 2,50/giorno per ogni animale ricoverato, e comunque fino ad un massimo di € 20.587,50 per l'intera durata della convenzione.
I rimborsi avverranno, come previsto dal D.Lgs 117/2017, secondo il principio dell’effettività delle spese effettivamente sostenute per le attività realizzate.
In particolare il rimborso spese coprirà le seguenti macrovoci:
Spese assicurative:
- oneri derivanti dalle polizze assicurative per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.
Spese per il mantenimento dei cani:
- spese sostenute per la cattura, il ricovero, la custodia dei cani;
- spese per cure e interventi di natura veterinaria e spese sostenute per le necessarie ed inderogabili sterilizzazioni;
- spese sostenute per l'alimentazione dei cani;
- fornitura di prodotti farmaceutici necessari;
- spese per test sanitari.
Spese per volontari:
- rimborsi spese ai volontari impiegati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- spese per la fornitura delle dotazioni previste (eventuali vestiario, tesserino riconoscimento ecc.) dei volontari impiegati.
- Spese per formazione e aggiornamento volontari impiegati.
Altre spese
Costi derivanti da eventuali acquisti di materiali necessari allo svolgimento dell’attività in convenzione.
Altre spese per il servizio, purché inequivocabilmente riconducibili al servizio stesso;
Spese generali
Spese generali imputabili al funzionamento del servizio, quali a titolo esemplificativo utenze, utilizzo sede, cancelleria, attrezzature, nella misura imputabile direttamente alle attività oggetto della presente Convenzione.
In ogni caso trattasi esclusivamente di rimborsi di spesa documentati e direttamente imputabili alla presente Convenzione.
L'importo di dette spese, riproporzionate in base al numero degli animali effettivamente soggiornanti, verrà rimborsato su presentazione di apposita rendicontazione che sarà presentata dall'associazione all'Amministrazione comunale entro il 15 del mese successivo a quello di imputazione trimestrale delle spese.
Il calcolo dell’importo dovuto per il trimestre di competenza, sarà effettuato sulla base di una distinta dalla quale risulteranno i ricoveri effettuati, gli affidamenti disposti, i decessi e le presenze effettive
Il Comune provvederà al rimborso, di norma, entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note e dell'allegata documentazione attestante le spese e il numero dei cani soggiornanti.
Le parti danno atto che i rimborsi spesa spettanti all'associazione sono fuori dal campo di applicazione IVA, in virtù di quanto previsto dall’art. 15 del DPR 633/1972.
Trattandosi di rimborso a fronte di attività volontaristica svolta senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, l’erogazione di tale rimborso non rientra nell’applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i La documentazione relativa alle spese inerenti le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali dovrà essere conservata dall’associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali controlli e verifiche per almeno 5 anni dal termine della durata della presente Convenzione. In caso di esplicita richiesta la documentazione contabile dovrà essere prodotta al Comune.
ART. 7 – ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO
Il Comune e l'Associazione verificano, tramite proprio personale, le prestazioni rese dai volontari.
A garanzia di un coordinamento tra il Comune e l’Associazione sarà individuato da entrambe le parti uno o più referenti per le varie attività.
In particolare, il referente individuato dall’Associazione verifica che i volontari rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che i volontari tengano un comportamento sempre
rispettoso verso l’utenza e il personale dipendente dell'Ente, nonché che le attività vengano svolte con modalità corrette e nel rispetto delle normative vigenti.
L’Associazione si impegna a predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta dai volontari e a trasmetterla al Comune, entro il mese successivo al termine di ogni anno di attività.
Il Comune ha facoltà di verificare periodicamente la quantità e la qualità delle prestazioni rese dai volontari attraverso il proprio personale o con altre idonee modalità.
Il Comune può inoltre disporre, in qualsiasi momento, controlli a campione, volti ad accertare che l’Associazione abbia correttamente verificato la congruità dei rimborsi richiesti dai volontari, in conformità a quanto previsto in convenzione.
ART. 8 - DEFINIZIONE TARIFFE APPLICATE PER SERVIZI DI RECUPERO ANIMALI IDENTIFICATI O IDENTIFICABILI
L'Associazione, in caso di recupero di animali identificati mediante microchip o identificabili, applica al proprietario le seguenti tariffe:
Cattura | € 70,00 |
Ricerca proprietario | € 10,00 |
Gestione quotidiana animale primi 15 giorni | € 3,00/giorno |
Prima visita veterinaria dopo la cattura in caso di animale non identificato (eventuale) | € 25,00 |
Profilassi specifica di accesso al canile (test feci, filaria, leishmania, antiparassitari, vaccino, ecc. ) dopo 60 giorni | € 220,00 |
Applicazione microchip | € 40,00 |
ART. 9 – PENALI
In caso di inadempienze nell’esecuzione delle attività progettuali potrà incorrere nel pagamento delle penalità sottoelencate, fatta salva la possibilità della risoluzione convenzionale.
Le segnalazioni di inadempienze possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, ecc.) e vengono inoltrate al competente Servizio comunale che provvederà in merito all'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'Associazione avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Trascorso il termine di cui sopra, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non accolte, si procederà all’applicazione della penalità il cui importo viene determinato in relazione alla natura e gravità e/o ripetitività dell'inadempienza contestata, da un minimo di € 20,00 per inadempienze lievi agli obblighi convenzionali ad un massimo di € 200,00 per gravi inadempienze agli obblighi convenzionali, per singolo evento.
La realizzazione dei contenuti del progetto presentato e condiviso costituisce obbligo convenzionale finalizzato alla corretta esecuzione delle attività: pertanto
L’importo complessivo delle penali erogate non può superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione convenzionale.
Il provvedimento applicativo della penale, assunto dall’Amministrazione, verrà comunicato all'Associazione; l’importo relativo all’applicazione della penale, esattamente
quantificato nel provvedimento applicativo della medesima, verrà detratto dall’importo complessivo dovuto all'Associazione.
ART. 10 – RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi ai volontari e/o al personale sono a carico dell’Associazione che ne è la sola responsabile. L’Associazione, per i volontari e/o personale di cui si avvale, anche in adempimento di quanto previsto dall’art 18 del Dlgs 117/2017, è tenuta a garantire idonea polizza assicurativa contro danni arrecati a persone, animali o a cose, connessi allo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, cagionati da tutti coloro che prestano la propria opera (personale dipendente e non, volontari, collaboratori), compresi i danni subiti dai prestatori d’opera (dipendenti e non) per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona danneggiata per RCT ed Euro 1.000.000,00 per RCO ed Euro 500.000,00 per danni ad animali e/o cose.
L’inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta al Comune e non costituirà esimente dell’Associazione per le responsabilità ad essa imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente.
L’Associazione risponde inoltre in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall’uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione per le attività e per le finalità di cui alla presente Convenzione e per i danni causati da animali in custodia.
L’Associazione è tenuta a documentare agli Uffici competenti del Comune, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’avvio delle attività di cui alla presente Convenzione, l’adempimento di tali obblighi assicurativi.
ART. 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI VOLONTARI
Al fine di tutelare la salute e sicurezza dei volontari, l’Associazione si impegna a garantire il rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 81/2008, osservando e applicando le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia.
L’Associazione dovrà provvedere a informare e formare i volontari relativamente ai rischi legati alle mansioni specifiche e dovrà dotarli dei necessari dispositivi di protezione individuale, addestrandoli circa il loro utilizzo.
ART. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO
Eventuali inadempienze agli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere contestate per iscritto dal Comune all’Associazione, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
Il Comune ha facoltà di avviare la procedura di risoluzione della convenzione:
- per gravi inosservanze della vigente normativa;
- a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la presente Convenzione;
- qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, oppure venga cancellata dal relativo Registro per la cessazione dell’attività o perdita dei requisiti.
La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta. Comune e l’Associazione si riservano la facoltà di recesso previo avviso, da comunicarsi in forma scritta, con almeno 90 giorni di preavviso, definendo i rapporti economici riguardanti i soggetti di proprietà del Comune che al termine indicato si trovassero ancora presso il canile.
In caso di gravi infrazioni o inadempienze, accertate dal servizio di Vigilanza Municipale o Veterinaria, si darà luogo alla risoluzione della presente convenzione, con esclusione di ogni formalità legale, convenendo sufficiente il preavviso di 30 (trenta) giorni dalla contestazione dell’infrazione o inadempienza. I cani ospiti, di proprietà del Comune,
verranno presi in carico dal Comune stesso ovvero da altro gestore dallo stesso indicato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di risoluzione della convenzione.
In tutti i casi, per l’interruzione delle attività di cui alla presente Convenzione, è esclusa ogni eventuale richiesta di indennizzo da parte dell’Associazione.
ART. 13- DISPOSIZIONI FINALI
La presente Convenzione, redatta in duplice originale è esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. Lgs. 117/2017.
Per tutto quanto non previsto e non normato si rinvia alla L.R. 27/2000, al D.Lgs 117/2017, al Codice Civile e alla normativa in materia.
I rapporti tra Comune e Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede. In caso di controversie tra le parti, sarà competente il Foro di Reggio Xxxxxx.
“Allegato A”
INDICAZIONI OPERATIVE
RICOVERO E CUSTODIA TEMPORANEA
1. L’entrata di ogni cane deve essere autorizzata per iscritto dall’Amministrazione Comunale. Il canile dovrà dare immediata e motivata comunicazione via mail all'ufficio competente in materia di anagrafe canina di ogni entrata ed uscita. La comunicazione dovrà contenere il codice di identificazione qualora il cane in entrata ne sia provvisto.
2. L’Associazione dovrà tenere apposito registro di carico scarico, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge regionale n. 27/2000 e s.m.i. dal quale risultino:
- data di entrata e provenienza;
- generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà;
- dati segnaletici ed identificativi dell’animale;
- data di uscita e destinazione.
3. I cani catturati secondo le modalità previste dall’art. 15 della legge regionale 27/2000 nel territorio del comune, di cui non sia possibile individuare i proprietari, in quanto randagi e privi di segni o strumenti di identificazione, verranno affidati all’Associazione.
4. Ad ogni ingresso di cane, il Canile dovrà altresì dare tempestiva comunicazione via fax al Servizio Veterinario distrettuale dell’Azienda U.S.L. di Reggio Xxxxxx competente per il territorio di questo Comune perché questi possano provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 27/2000 e s.m.i..
5. I cani catturati o ritrovati vengono trasferiti immediatamente al Canile ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. Per il tempo necessario ai trattamenti sanitari il cane dovrà essere tenuto in isolamento.
6. L’Associazione non potrà consegnare a terzi i cani ospitati per conto del Comune se non dopo aver ottenuto il nulla-osta sanitario del Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L.
7. I cani vaganti catturati non identificati con microchip o tatuaggio, dovranno, ai sensi della legge regionale 27/2000 e s.m.i., essere dotati di microchip a spese dell’Amministrazione Comunale, nel numero massimo previsto in convenzione e, se non reclamati, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, verranno ceduti dal Comune a privati che diano garanzie di buon trattamento, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi, altre malattie trasmissibili previste dalla normativa vigente.
8. I cani in uscita dovranno essere muniti di certificato veterinario che attesti, oltre al buono stato di salute, anche le date relative alle vaccinazioni e verminazioni assunte (una verminazione ad ampio spettro ed una specifica contro la tenia), nonché l’apposita documentazione attestante l’avvenuto inserimento di microchip.
9. Per i cani superiori all’anno di età è sufficiente la quadrivalente (CHLP), per i cani inferiori all’anno di età è necessario il richiamo della vaccinazione quadrivalente (CHLP), dopo 15 (quindici) giorni. E’ indispensabile che i cani in uscita non presentino infestazioni da parassiti esterni (zecche e pulci).
10. All’uscita i cani dovranno essere accompagnati altresì da un certificato che attesti la negatività alla filariosi cardiopolmonare. Pertanto, i cani che risultassero positivi al test filaria, dovranno essere sottoposti al 1° trattamento farmacologico necessario alla loro guarigione, prima dell’uscita dal Canile. Saranno esclusi dall’obbligo della negatività i cani
di età superiore ai 10 (dieci) anni oppure i cani per i quali il servizio veterinario attesti la pericolosità del trattamento antifilariosi.
11. L’Associazione è tenuta a compilare, con cadenza trimestrale, una scheda informativa dalla quale risulti il numero dei cani ospitati alla fine del trimestre precedente, i cani entrati, deceduti, adottati e restituiti al proprietario nel corso del trimestre, considerato, il risultato complessivo. La scheda informativa va trasmessa tempestivamente al Comune e al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio.
12. In ogni caso il periodo di ricovero temporaneo non potrà superare i 60 giorni dalla data della cattura.
13. Il ricovero temporaneo di animali di piccola taglia, connesso a recupero su strada a causa di incidenti e/o altre cause, è contemplato nel conteggio degli animali in custodia temporanea.
RICOVERO E CUSTODIA PERMANENTE
1. I cani randagi, catturati sul territorio comunale, terminato il periodo di ricovero temporaneo, passeranno in regime di ricovero permanente muniti di tutta la documentazione attestante gli interventi sanitari effettuati.
2. I cani dovranno essere muniti di certificato veterinario che attesti, oltre al buono stato di salute, anche le date relative alle vaccinazioni e sverminazioni assunte (una verminazione ad ampio spettro ed una specifica contro la tenia), nonché l’apposita documentazione attestante l’avvenuto inserimento del microchip. Per i cani superiori all’anno di età è sufficiente la quadrivalente, (CHLP), per i cani inferiori all’anno di età è necessario il richiamo della vaccinazione quadrivalente (CHLP), dopo 15 (quindici) giorni.
3. Per esigenze sanitarie è indispensabile che i cani in accoglimento al Canile, non presentino infestazioni da parassiti esterni (zecche e pulci). Dalla consegna saranno esclusi i soggetti che dal servizio veterinario verranno giudicati pericolosi ed i soggetti incurabili e come tali destinati alla soppressione. In riferimento alle norme che regolano gli interventi per la limitazione delle nascite, di cui alla legge regionale 27/2000 e s.m.i. di cui all'art. 4, lett. L, e art. 23, comma 3, i cani in arrivo, di sesso femminile che hanno superato l’anno d’età, dovranno essere preventivamente sterilizzate. I soggetti sottoposti ad intervento chirurgico per qualsiasi causa saranno ritirati soltanto dopo che saranno dichiarati fuori pericolo dal servizio veterinario. I cani dovranno altresì essere accompagnati da un certificato che attesti la negatività alla filariosi cardiopolmonare. Pertanto, i cani che risultassero positivi al test filaria, dovranno essere sottoposti al trattamento farmacologico necessario alla loro guarigione, prima dell'arrivo al rifugio. Saranno esclusi dall’obbligo della negatività i cani di età superiore ai 10 (dieci) anni oppure i cani per i quali il servizio veterinario attesti la pericolosità del trattamento antifilarosi. Sarà a carico dell' Associazione procedere alle successive terapie di prevenzione.
4. Ai cani che diventano pericolosi per le persone o per gli altri animali, anche se da tempo ricoverati presso la struttura della Associazione, previa opportuna certificazione veterinaria attestante la pericolosità, sarà applicato il trattamento previsto dall’art 22, comma 3, della legge regionale 27/2000 e s.m.i. e saranno depennati dall’elenco dei soggetti in carico al Comune.
5. Ai cani in ricovero e custodia presso il Canile, che resteranno di proprietà del Comune, sono assicurati il mantenimento, le normali cure e tutti gli interventi di natura veterinaria quali: interventi chirurgici, chemioprofilassi per la filaria, sverminazione,
richiamo annuale delle vaccinazioni e quant’altro si rendesse necessario dalla data successiva al ricovero presso la struttura.
6. L’Associazione non potrà consegnare a terzi i cani ospitati per conto del Comune se non dopo aver ottenuto il nulla-osta sanitario del Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L.
7. Le visite e le cure mediche saranno effettuate da personale veterinario messo a disposizione dalla Associazione. L'Associazione non assume alcuna responsabilità per i decessi di soggetti affetti da gravi malattie o per cause non dipendenti dalla propria volontà. Ogni decesso sarà comunicato con regolare certificato veterinario che ne attesti le cause.
8. I cani provenienti dal territorio del Comune, saranno schedati e iscritti in apposito registro. Da parte dello stesso Comune potranno essere disposte, a mezzo di un proprio incaricato, visite periodiche allo scopo di accertare le effettive presenze. I cani di proprietà del comune ospitati presso il Canile, saranno affidati a famiglie che si dimostreranno idonee. Sarà periodicamente monitorata dall’Amministrazione comunale la percentuale degli affidamenti effettuati. Nel caso in cui il proprietario del cane dato in affido, ne rinunci nel tempo alla proprietà, dovrà comunicare la rinuncia al Comune di residenza. Il cane sarà ospitato presso la struttura convenzionata con il comune medesimo.
9. L’Associazione è tenuta a compilare, con cadenza trimestrale, una scheda informativa dalla quale risulti il numero dei cani ospitati alla fine del trimestre precedente, i cani entrati, deceduti, adottati e restituiti al proprietario nel corso del trimestre considerato e il risultato complessivo. La scheda informativa va trasmessa tempestivamente al Comune e al Servizio Veterinario dell’Az. USL competente per territorio.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune Per l'Associazione