Biorepack, Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e
CONVENZIONE BIOREPACK- QUISQUINA AMBIENTE S.R.L.
PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E IL RICICLO ORGANICO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN BIOPLASTICA COMPOSTABILE
tra
Biorepack, Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e
COMPOSTABILE, C.F. 15013551005, in persona del Direttore Generale e procuratore Arch. Xxxx Xxxxxxx, con sede in Roma, via Xxxx xx Xxxxxx n. 212, nel prosieguo anche solo "Convenzionante" o "Biorepack" o "Consorzio" o "Consorzio Biorepack" - da una parte
e
QUISQUINA AMBIENTE S.R.L. ,
in qualità di affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o di affidatario della raccolta dell’Umido urbano
nel territorio DEI COMUNI RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE RILASCIATA DAI COMUNI RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE
, giusta delega
ai sensi dell’art.
5.4 dell’Accordo Quadro e dell’art. 4.1, lett. a), dell’Allegato Tecnico Bioplastiche compostabili; in qualità di gestore dell’impianto finale di riciclo organico giusta delega
ai sensi dell'art. 5.4 dell’Accordo Quadro e dell’art. 4.1, lett. b) dell’Allegato Tecnico Bioplastiche compostabili;
in qualità di gestore dell’impianto intermedio di trasferenza ed affidatario anche del servizio di trasporto verso l’impianto di riciclo organico giusta delega
ai sensi dell’art. 5.4 dell’Accordo Quadro e dell’art. 4.1, lett. c) dell’Allegato Tecnico
Bioplastiche compostabili
con sede a X.XXXXXXX XXXXXXXXX(AG), in XXX XXXX 000 ,
X. Xxx
00000000000
, in persona del legale rappresentante XXXXXXXX XXXXXXXXX
C.F. , nel prosieguo anche solo “Convenzionato”;
(di seguito collettivamente “Parti”)
Premesso che
-dall’altra parte-
Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno sottoscritto l’Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “Accordo Quadro”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024, pubblicato sui siti di ANCI, di CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
previa intesa con XXXXX, in data 20 ottobre 2021 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico Bioplastiche compostabili (nel proseguo anche solo “Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI, CONAI e Biorepack relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile per il periodo ivi indicato, pubblicato
sui siti di ANCI, di XXXXX e del Convenzionante e allegato alla presente Convenzione (Allegato “1”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I, contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera, e di una Sezione II, contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.
SEZIONE I
Articolo 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (Allegato “1”) prevalgono queste ultime.
Articolo 2 – Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile provenienti dal servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella Sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei costi necessari per fornire i servizi di gestione dei rifiuti di imballaggio [art. 221, comma 10, lettera c), e art. 222, comma 2, Testo Unico Ambientale “T.U.A.”].
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicati, oltre che nella presente Convenzione, anche nell’Allegato Tecnico (Allegato “1”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (Allegato “1”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.
Articolo 3 – Durata
1. La presente Convenzione, in conformità alla previsione contenuta nell’articolo 3.4. dell’Allegato Tecnico, ha effetto dalla richiesta di convenzionamento da parte del soggetto legittimato e1
per tutta la durata del vigente Allegato tecnico Bioplastiche compostabili ed eventuali sue proroghe;
oppure
fino al e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Allegato Tecnico Bioplastiche compostabili ed eventuali sue proroghe.
L’efficacia della Convenzione decorre dalla data della richiesta di convenzionamento purché completa della documentazione indicata al successivo articolo 15 della Sezione II. In caso contrario l’efficacia della Convenzione decorre dalla data di trasmissione a Biorepack di tutta la documentazione necessaria correttamente compilata.
1 Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell’Accordo Quadro oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 5 Accordo Quadro sulla facoltà di recesso).
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6 per le ipotesi di esercizio della facoltà di recesso, oppure di avveramento della condizione risolutiva ai sensi del successivo articolo 7.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l’Accordo Quadro o l’Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.
Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati
1. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024” i seguenti dati:
“dati standard” (Allegato “2”); “dati aggiuntivi” (Allegato “3”).
2. L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via PEC al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L’adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024” i dati relativi alle quantità gestite e ai relativi corrispettivi così come riportato nell’Allegato “4”. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.
Articolo 5 – Obblighi di EPR sugli imballaggi
1. Le Parti convengono che, conformemente all’art. 221, comma 10, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e in base a quanto previsto dall’Allegato Tecnico, sono a carico di Biorepack, nella misura ivi prevista, i costi della raccolta, del trasporto e del trattamento organico dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile.
Articolo 6 – Recesso
1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi via PEC, con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante. L’esercizio della facoltà di recesso per i Convenzionati che abbiano beneficiato del periodo di retroattività previsto all’art. 13.1. dell’Allegato Tecnico è regolato dalle disposizioni speciali di cui all’articolo 16.6 della Sezione II della presente Convenzione.
2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato “1”) e/o nella Sezione II.
Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione
1. Le Parti si danno reciprocamente atto e accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l’interesse pubblico della conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento, da parte del Convenzionante, della comunicazione della revoca della delega da parte dell’Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del punto 5.4 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che, in ogni caso di revoca della delega, l’Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un’apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di 30 (trenta) giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nell’ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporta l’automatica decadenza anche dell’eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.
Articolo 8 – Adeguamento dei corrispettivi di raccolta
1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’art. 5.5 dell’Accordo Quadro, i corrispettivi di raccolta indicati nell’art. 7 dell’Allegato Tecnico (Allegato “1”) saranno rivalutati annualmente in misura pari all’indice NIC relativo all’anno solare precedente, fermo restando quant’altro previsto dall’Accordo Quadro in tema di corrispettivi.
Articolo 9 – Facoltà di avvalersi di terzi
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l’unica responsabile nei confronti dell’altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.
Articolo 10 – Comunicazioni
1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:
CONSORZIO BIOREPACK
Indirizzo: Via Xxxx xx Xxxxxx, 212 – 00000 Xxxx (XX) e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx
CONVENZIONATO
Denominazione: QUISQUINA AMBIENTE S.R.L.
Referente: XXXXXXXX XXXXXXXXX Ruolo: AMMINISTRATORE UNICO
Indirizzo: XXX XXXX 000 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX (XX)
Tel.:
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Pec: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.
Articolo 11 – Controversie
1. Considerato che l’Accordo Quadro (Capitolo 7 – “La Governance dell’Accordo”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all’esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s’impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all’interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere, sì da prevenire l’instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l’intervento dell’altro organismo paritetico previsto dall’Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 7), le Parti avranno facoltà di adire l’Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
Articolo 12 – Tutela della privacy
1. Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), che i dati personali scambiati per la stipulazione ed esecuzione della presente Convenzione sono trattati da persone autorizzate, al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della Convenzione e degli obblighi ad essa correlati, in ottemperanza alle disposizioni di legge.
2. Le Parti dichiarano altresì di aver provveduto per il tramite dei rispettivi rappresentanti a scambiarsi l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR.
3. Resta inteso che le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza.
SEZIONE II
Articolo 13 – Definizioni
1. Per le definizioni, qualora non ulteriormente specificate nella presente Sezione, si fa rinvio all’Accordo Quadro e all’Allegato Tecnico.
Articolo 14 – Conferimenti in assenza di Convenzione
1. In mancanza di stipula della Convenzione in relazione ai rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile raccolti sul territorio di un Comune, nulla sarà dovuto da Biorepack.
Articolo 15 – Adempimenti per la stipula della Convenzione
1. Per la stipula della Convenzione, il convenzionando deve comunicare a Biorepack i dati previsti nel modulo denominato “Richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione Biorepack” (nel seguito Allegato “5”).
Articolo 16 – Obblighi del Convenzionato
1. Con la sottoscrizione della Convenzione, fermo restando quanto previsto dall’Allegato Tecnico, il Convenzionato assume gli obblighi di seguito specificati:
a) l’obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 assieme all’Umido urbano, nonché l’obbligo del loro successivo conferimento agli impianti finali di riciclo organico ovvero ad impianti di trasferenza intermedi;
b) l’obbligo di dichiarare, all’atto della richiesta di convenzionamento e rispetto a ciascun comune compreso nella Convenzione richiesta ovvero rispetto a gruppi di comuni con caratteristiche omogenee, i dati di cui all’art. 3.2. dell’Allegato Tecnico;
c) l’obbligo di comunicare tempestivamente a Biorepack ogni variazione intervenuta successivamente rispetto alle informazioni fornite in sede di stipula della convenzione, ivi comprese le variazioni rispetto al bacino servito in termini di Comuni (cessazione, integrazione, rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della Convenzione stessa, nonché l’esatta attribuzione dei quantitativi di Umido urbano conferiti.
d) l’obbligo, in caso di variazione dei dati comunicati con l’Allegato 5 (RICHIESTA ATTIVAZIONE/AGGIORNAMENTO CONVENZIONE BIOREPACK), di darne pronta comunicazione scritta a Biorepack. Qualora la modifica sia relativa a uno o più nuovi comuni da inserire in Convenzione a seguito del ricevimento di nuova delega o subdelega, andrà contestualmente ripresentato anche l’Allegato 5 per i nuovi Comuni. In assenza della sopracitata documentazione Biorepack non procederà all’aggiornamento della Convenzione. Inoltre, nulla sarà dovuto da Biorepack al Convenzionato per eventuali conferimenti di materiale di nuovi Comuni per i quali non sia stata presentata la delega o subdelega prima dei conferimenti stessi. Biorepack mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica, Biorepack riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.
e) l’obbligo di dichiarare il periodo di fatturazione prescelto, di norma annuale o semestrale, con possibilità di opzione trimestrale, secondo quanto previsto nell’art. 11 dell’Allegato Tecnico. Il Convenzionato, entro (30) trenta giorni dal termine del periodo di fatturazione prescelto, fornisce a Biorepack il rendiconto relativo al suddetto periodo di fatturazione, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi riportati, a tal fine utilizzando, compilando e riportando tutti i dati previsti nello SCHEMA DI RENDICONTO E DI DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ di cui all’Allegato “6” alla presente Convenzione.
2. Il Convenzionato è tenuto a consentire ai controlli a campione disposti da Biorepack secondo quanto previsto nell’art. 12.3. dell’Allegato Tecnico, prestando a tal fine la massima collaborazione e fornendo a Biorepack, ovvero ai soggetti terzi da questo incaricati, tutta la documentazione necessaria, tra cui vengono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti documenti: fatture, FIR (formulari identificazione rifiuti), registri di carico e scarico o documenti equivalenti, documentazione contrattuale relativa alle procedure negoziali svolte, atti di approvazione e/o giustificazione delle tariffe da parte degli Enti territoriali competenti, eventuali disposizioni di conferimento delle autorità competenti e connesse lettere commerciali dei gestori degli impianti, fonti contabili obbligatorie e/o documenti afferenti alla contabilità analitica. Tali controlli devono concludersi nel termine massimo di 30 (trenta) giorni e durante la loro esecuzione è sospesa l’emissione delle pre-fatture e delle fatture.
3. Il Convenzionato provvede ad emettere fattura nei confronti di Biorepack entro 60 giorni dal ricevimento della pre-fattura da parte del Consorzio, secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Allegato Tecnico.
4. Il soggetto delegato/subdelegato a sottoscrivere la convenzione con Biorepack, deve comunicare al Comune/Autorità delegante i dati quali-quantitativi dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile rientranti nella convenzione con Biorepack e dei corrispettivi su di essi percepiti; ove tale obbligo non venga rispettato, il Comune/Autorità delegante potrà chiedere, con comunicazione via PEC indirizzata a Biorepack e al soggetto delegato/subdelegato, di sospendere l’erogazione dei corrispettivi al convenzionato. Il ripristino dei pagamenti potrà avvenire previa comunicazione del Comune/Autorità delegante da inviarsi a Biorepack con le medesime modalità.
5. In caso di trasferimento dell’azienda del Convenzionato ad altro soggetto a qualsiasi titolo intervenuta, il Convenzionato stesso dovrà comunicare il trasferimento dell’azienda a Biorepack e ai soggetti deleganti o subdeleganti. Questi ultimi dovranno comunicare a Biorepack se intendano mantenere le deleghe o subdeleghe in capo al cessionario.
6. Il Convenzionato che abbia beneficiato del periodo di retroattività previsto all’art. 13.1. dell’Allegato Tecnico si obbliga a non esercitare il recesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3.5. dell’Allegato Tecnico, prima di un periodo di tempo pari alla somma di dodici mesi dalla data della richiesta di Convenzionamento o, nel caso previsto dall’art. 3.4 dell’Allegato Tecnico, dall’invio della documentazione completa, più i mesi per cui il Convenzionato avrà beneficiato del cit. periodo di retroattività.
Articolo 17 – Obblighi di Biorepack
1. Con la sottoscrizione della Convenzione, fermo restando quanto previsto dall’Allegato Tecnico, Biorepack assume l’obbligo di riconoscere al Convenzionato, a valere sui rifiuti di imballaggio di propria competenza - e precisamente sui “quantitativi rilevanti ai fini del presente AT” (v. art. 10 Allegato Tecnico) - i corrispettivi di cui all’Allegato Tecnico secondo quanto previsto dagli artt. 7 (corrispettivi di raccolta), 8 (corrispettivi per il trasporto) e 9 (corrispettivi per i costi di trattamento organico) del predetto Allegato Tecnico.
2. Biorepack procederà al versamento retroattivo dei predetti corrispettivi nel caso previsto dall’art. 13 dell’Allegato Tecnico e al ricorrere delle condizioni ivi previste.
3. Biorepack, al termine del periodo di fatturazione scelto dal Convenzionato e ricevuto il rendiconto e la dichiarazione di veridicità di cui all’art. 16.1, lett. e) della presente Convenzione, provvede a mettere a disposizione del Convenzionato stesso, non oltre 30 giorni dal ricevimento del rendiconto salvo il caso dello svolgimento dei cit. controlli a campione, la pre-fattura, contenente le indicazioni di cui all’art. 11.4. dell’Allegato Tecnico.
4. Biorepack provvede al pagamento delle fatture a 45 giorni data fattura fine mese.
5. Al fine di promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile assieme all’Umido urbano, Biorepack, in collaborazione con i Comuni ovvero con i Convenzionati, realizza attività ed interventi di formazione e comunicazione ai sensi dell’art. 14 dell’Allegato Tecnico.
Articolo 18 – Ulteriori obblighi tra le Parti
1. Il Convenzionato e Biorepack si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e i dati utili a valutare al meglio l’andamento della raccolta e la presenza dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 all’interno dell’Umido urbano, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi di cui agli artt. 7, 8 e 9 dell’Allegato Tecnico.
2. Il Convenzionato e Biorepack si danno reciprocamente atto e riconoscono il preminente interesse pubblico all’acquisizione e alla conoscenza dei dati di cui al precedente comma, anche in quanto funzionali al pagamento al Convenzionato dei corrispettivi cit., e pertanto condividono i seguenti impegni:
i) il Convenzionato si farà promotore dell’accesso presso gli impianti di riciclo organico, ovvero presso impianti intermedi, per consentire l’effettuazione delle analisi merceologiche funzionali al riconoscimento dei corrispettivi previsti dall’Allegato Tecnico, anche attraverso l’aggiornamento dei capitolati di gara e/o dei contratti per l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dell’Umido urbano. Il Convenzionato che affida i succitati servizi successivamente alla sottoscrizione della convenzione locale attuativa dell’Allegato Tecnico dovrà necessariamente prevedere nella documentazione di gara/contrattuale cit. l’applicazione dei contenuti del predetto Allegato e della Convenzione locale attuativa;
ii) Biorepack si impegna a farsi promotore dell’organizzazione ed espletamento delle analisi merceologiche presso gli impianti di riciclo organico, sollevando il Convenzionato da qualsiasi onere, in particolare per quanto attiene sia agli adempimenti relativi all’accesso, che alla sicurezza del personale incaricato dello svolgimento delle analisi merceologiche, anche mediante accordi con le organizzazioni rappresentative di categoria.
Articolo 19 – Impianti di conferimento
1. Gli impianti di conferimento dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile assieme all’Umido urbano sono dichiarati dal Convenzionato al momento della stipula della Convenzione. Ogni variazione successiva è immediatamente comunicata a Biorepack.
2. Nella Convenzione, in caso di particolarità territoriali, potranno essere indicati due o più impianti (uno come principale e gli altri come sussidiari) destinatari del materiale.
3. Gli impianti di conferimento appartengono ad una delle seguenti due tipologie:
- impianti finali: gli impianti industriali di riciclo organico, autorizzati alle operazioni di recupero R3 di cui all’Allegato 19 - Allegato C alla parte IV del T.U.A., ossia gli impianti di compostaggio aerobico, gli impianti di digestione anaerobica ovvero gli impianti cosiddetti “integrati”, costituiti da una fase di digestione anaerobica seguita da un’altra fase di compostaggio aerobico;
- impianti intermedi: gli impianti di trasferenza autorizzati alle operazioni di recupero R13 (messa in riserva), esclusi in ogni caso gli impianti finali di riciclo organico e quelli autorizzati alle sole operazioni di smaltimento di cui all’Allegato 18 - Allegato B alla parte IV del T.U.A.
Articolo 20 – Corrispettivi
1. I corrispettivi, riconosciuti sui soli quantitativi rilevanti di rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432, sono indicati agli artt. 7 (corrispettivi di raccolta), 8 (corrispettivi per il trasporto) e 9 (corrispettivi per i costi di trattamento organico) dell’Allegato Tecnico da intendersi qui interamente richiamati e trascritti.
2. Xxxxx restando quanto previsto nel predetto Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:
a) tutti i corrispettivi cit. si intendono al netto dell’IVA;
b) nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi corrispettivo di cui sopra, per materiale conferito contenente MNC (materiale non compostabile) in misura superiore al 20% come previsto nell’art. 7 dell’Allegato Tecnico;
c) nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi corrispettivo di cui sopra, in ogni caso di respingimento del carico da parte dell’impianto ovvero di carico per qualsivoglia ragione declassificato/conferito in impianti finali diversi da quelli autorizzati al riciclo organico;
d) Biorepack provvede al versamento delle somme per la gestione dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile esclusivamente in favore del Convenzionato, con esclusione di altri soggetti.
Articolo 21 – Verifiche di qualità - Analisi merceologiche
1. Ai fini previsti dall’Allegato Tecnico sono svolte le analisi merceologiche di cui all’art. 10 del medesimo Allegato. Tali analisi determinano in particolare:
- il contenuto percentuale in peso, al netto dell’umidità, di presenza dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile nei rifiuti contraddistinti dai codici EER 20 01 08 (“rifiuti biodegradabili di cucine e mense”) e 20 03 02 (“rifiuti dei mercati”);
- i valori di MNC di cui all’art. 7 dell’Allegato Tecnico nei rifiuti contraddistinti dai codici EER di cui sopra.
2. Le analisi merceologiche sono svolte, di norma, sui quantitativi di rifiuti contraddistinti dai codici EER di cui sopra accettati in ingresso agli impianti industriali di riciclo organico.
3. Il Convenzionato deve dichiarare, all’atto della sottoscrizione della Convenzione, l’eventuale conferimento in impianti intermedi di trasferenza e i casi in cui, al fine di consentire la specifica attribuzione al Convenzionato stesso delle quantità di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile ivi conferite, si renda necessario svolgere le analisi merceologiche presso punti diversi dagli impianti finali di riciclo organico. In tal caso, il
Convenzionato propone a Biorepack uno o più punti/impianti idonei, di cui abbia preventivamente acquisito la disponibilità, in cui effettuare le analisi merceologiche.
4. Sino all’attivazione delle analisi merceologiche e alla formazione delle medie mobili di cui all’art. 10.2., lett. C dell’Allegato Tecnico, si applicano:
a. per quanto riguarda il contenuto percentuale in peso, al netto dell’umidità, di presenza nell’Umido urbano dei rifiuti di imballaggio in bioplastica, il valore percentuale convenzionale dell’1,25% di cui all’art. 10.4 dell’Allegato Tecnico;
b. per quanto riguarda il contenuto percentuale di MNC nell’umido urbano, il valore percentuale convenzionale (MNC compreso tra 5 – ≤ 10 %) di cui all’art. 7.2. dell’Allegato Tecnico, con conseguente riconoscimento del corrispettivo di raccolta di fascia B previsto dall’art. 7.1. del predetto Allegato.
5. Ove l’assenza delle medie mobili dovesse protrarsi oltre un anno dalla stipula dell’Allegato Tecnico, si applica quanto previsto all’art. 10.5. del medesimo Allegato.
Articolo 22 – Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento
1. Il Convenzionato deve conferire il materiale esclusivamente presso uno o più degli impianti previsti nella Convenzione per ogni specifico bacino, dichiarati ai sensi dell’art. 19 (di seguito anche solo “impianti ordinari”).
2. Il conferimento in impianti finali, ovvero intermedi, diversi da quelli ordinari è ammesso solo ove prescritto da specifiche disposizioni di conferimento delle autorità competenti.
3. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) o sul diverso documento di trasporto, ove consentito dalla normativa vigente, e in ogni caso sulla bollettina di pesata in ingresso all’impianto, dovrà essere indicato il numero di bacino.
4. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) o sul diverso documento di trasporto dovrà altresì essere indicato, per ciascun bacino, anche il peso dell’umido urbano espresso in kg o ton., riscontrato tramite pesata in ingresso all’impianto, se del caso rettificando l’eventuale differenza tra peso dichiarato e peso riscontrato, di modo che vi sia esatta corrispondenza tra peso indicato nel FIR e peso risultante dai registri di carico e scarico dell’impianto stesso.
Articolo 23 – Fatturazione e pagamenti
1. Si applica quanto previsto dall’art. 11 dell’Allegato Tecnico.
2. La fattura dovrà essere inviata esclusivamente in modalità elettronica, esperiti gli adempimenti di cui agli artt. 11 e 12 dell’Allegato Tecnico. La fattura dovrà essere intestata e recapitata a: Biorepack, Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile - xxx Xxxx xx Xxxxxx,
000 - Xxxx. Codice SDI: BA6ET11 Eventuali comunicazioni relative possono essere inviate a xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
3. La quantità di Umido urbano conferito, cui applicare il valore percentuale di presenza dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile di cui all’art. 10 dell’Allegato Tecnico, è quella riscontrata tramite pesata presso l’impianto finale di riciclo ovvero presso l’impianto intermedio di trasferenza, nel corso del periodo di fatturazione di riferimento.
4. È espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di Biorepack, ivi inclusi i mandati irrevocabili all’incasso.
5. I pagamenti delle fatture vengono effettuati da Biorepack a 45 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario.
6. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture da parte di Biorepack sono dovuti interessi di mora nella misura dell’Euribor medio a tre mesi maggiorato di due punti percentuali.
Articolo 24 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall’Accordo Quadro e dall’Allegato Tecnico (Allegato “1”) si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
CONSORZIO BIOREPACK
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXX C=IT
QUISQUINA AMBIENTE S.R.L.
Allegati:
1. Allegato Tecnico Bioplastiche compostabili;
2. Dati Convenzionati - dati standard;
3. Dati Convenzionati - dati aggiuntivi;
4. Dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi;
5. Richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione Biorepack;
Firmato digitalmente da
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
O = Progetto CNS Arubapec/Unical
IT:MLZMRZ78C31H269N
SerialNumber =
C = IT
6. Modello di rendiconto e dichiarazione di veridicità