CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)
Art. 1 - Oggetto dell’appalto.
1. Oggetto dell’appalto è lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone adulte in difficoltà, disabili e anziani, residenti nei comuni che aderiscono al Consorzio.
2. Il servizio offerto deve prevedere tutte le prestazioni atte a garantire il necessario supporto per mantenere la persona nel proprio contesto di vita, favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e della vita di relazione ed offrire un valido sostegno ai familiari che si prendono cura dei congiunti.
Art. 2 - Ambito territoriale.
1. Il territorio comprende tutti i comuni che aderiscono al Consorzio.
2. L’ampia estensione del territorio, rende necessaria un’organizzazione del servizio per ambiti delimitati, finalizzata a facilitare il raggiungimento degli utenti in breve tempo, riducendo al minimo i tempi di spostamento degli operatori, oltre a consentire la vicinanza dell’operatore al territorio.
Art. 3 - Durata dell’appalto.
1. Il contratto di appalto avrà la durata di trentasei mesi decorrenti dalla data di stipulazione o dalla diversa data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione. Il Consorzio, nelle more della stipula del contratto, può, se necessario, chiedere l’avvio del servizio, mediante preavviso di cinque giorni. In tal caso l’Appaltatore s’impegna a rispettare tutte le norme del presente capitolato, fatte salve quelle incompatibili con il predetto termine.
2. Il Consorzio si riserva espressamente la facoltà di affidare il servizio in oggetto alle stesse condizioni pattuite nel contratto principale, per un periodo di pari durata (trentasei mesi), ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. È escluso il rinnovo tacito. Qualora, allo scadere del contratto, eventualmente prorogato ai sensi del comma 2, non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, l’Appaltatore è tenuto a garantire la continuità del servizio fino all’individuazione del nuovo soggetto e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni economiche ed operative del presente Capitolato speciale e del contratto di appalto del servizio in essere.
Art. 4 – Importo presunto dell’appalto.
1. L’importo annuale presunto dell’appalto è di € 199.950,00 (IVA escl.).
2. Importo complessivo presunto dell’appalto per la durata originaria di 36 mesi è pari ad € 599.850,00 (IVA escl.).
3. Importo complessivo presunto dell’appalto per l’eventuale successivo affidamento del servizio ai sensi del precedente art. 3, comma 2 è pari ad € 599.850,00 Iva esclusa.
4. L’importo complessivo presunto dell’appalto relativo alla durata originaria e all’eventuale successivo affidamento del servizio ai sensi del precedente art. 3, comma 2 è pari ad € 1.199.700,00 Iva esclusa.
5. I suddetti importi sono determinati con riferimento al monte ore di cui all’art. 18, comma 1 ed al prezzo orario posto a base di gara, corrispondente ad € 21,50 IVA esclusa. Tale prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri, nessuno escluso, derivanti dal presente capitolato.
6. I corrispettivi dovuti all’Appaltatore dal Consorzio per la prestazione del servizio oggetto del presente appalto saranno stabiliti sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara, offerta che dovrà essere formulata sotto forma di prezzo orario.
7. L’offerta formulata dall’Appaltatore per il servizio di assistenza domiciliare s’intende onnicomprensiva di ogni onere connesso, nessuno escluso, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
a) coordinamento, formazione, supervisione;
b) rendicontazioni, riunioni, tempi di spostamento da un utente all’altro;
c) abbigliamento e presidi di protezione dei lavoratori;
d) rimborsi al personale per i trasferimenti;
e) assicurazioni, compresa la Kasko per le autovetture dei dipendenti eventualmente usate per servizio, carburante, manutenzioni;
f) materiali di consumo;
g) oneri aziendali, indennità varie dovute al personale, etc.
8. Nessun altro compenso spetterà all’Appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto. Pertanto l’Appaltatore, nel formulare l’offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumersene carico, di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente capitolato.
9. I corrispettivi contrattuali sono determinati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e previsioni, e sono, pertanto, fissi ed invariabili in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatto salvo l’adeguamento I.Stat. di cui all’art. 22 del presente capitolato.
Art. 5 - Finalità del servizio.
1. La finalità del servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione.
2. Pertanto, gli obiettivi del servizio sono, in particolare:
a) la permanenza dell'utente nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo il ricorso a ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il ricovero in strutture residenziali;
b) la cura completa della persona e dell'ambiente domestico;
c) la conservazione e il recupero dell'autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed il miglioramento della vita di relazione;
d) il supporto in situazioni di emergenza familiare;
e) la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita in generale.
Art. 6 - Destinatari del servizio.
1. Destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare sono le persone e i nuclei familiari che si trovano temporaneamente o permanentemente in situazione di disagio per le seguenti ragioni:
a) stato di salute;
b) minorazioni psico-fisiche;
c) marginalità sociale
2. Particolare attenzione è riservata alle persone con limitata autonomia, soprattutto se appartenenti alle fasce di popolazione più deboli.
3. Si intende, in tal caso, far riferimento a persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti prive di adeguata assistenza da parte di familiari o, comunque, con situazione economica precaria.
Art. 7 - Prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare
1. Le prestazioni del servizio sono, in particolare:
a) Attività di assistenza alla cura della persona, consistente in:
- pulizia personale,
- vestizione, nutrizione, aiuto nell’assunzione dei pasti,
- aiuto nei movimenti, anche degli allettati,
- collaborazione nei programmi riabilitativi concordati in sede di U.M.V.D./U.V.G., per l’attuazione di interventi A.D.I., ospedalizzazione a domicilio, etc.
b) Attività per la tutela igienico sanitaria della persona, consistente in sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazioni del personale preposto e/o medico:
- aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso,
- aiuto nella preparazione alle prestazioni sanitarie,
- effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse,
- osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l’utente può presentare (pallore, sudorazione, etc.),
- attuare interventi di primo soccorso,
- acquisto e controllo nell’assunzione dei farmaci secondo la prescrizione medica;
- controllo e assistenza nell’assunzione di diete,
- aiuto nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero e il mantenimento di capacità cognitive e manuali,
- collaborazione ed educazione al movimento per favorire movimenti di mobilizzazione semplice su singoli o gruppi,
- provvedere al trasporto di utenti, anche allettati,
- utilizzo di specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell’utente, riducendo al massimo il rischio.
c) Attività di assistenza per il governo, l’igiene dell’alloggio e la conduzione del ménage del nucleo familiare:
- pulizia dell’alloggio e degli arredi,
- spesa e commissioni diverse,
- cambio della biancheria da letto e personale,
- bucato, stiro e cucito presso il domicilio dell’utente o tramite il servizio di lavanderia dell’affidatario o convenzionato,
- preparazione dei pasti e/o aiuto nel confezionamento degli stessi,
- confezionamento e consegna dei pasti caldi a domicilio,
- accompagnamento dell’utente per disbrigo pratiche presso enti,
- accompagnamento dell’utente per piccole commissioni,
- interventi rivolti a favorire la partecipazione dell’utente alle iniziative ed ai luoghi di vita associativa e ricreativa,
d) Attività di assistenza speciale:
- assistenza in occasione di ricoveri ospedalieri, relativamente a prestazioni non fornite dal personale ospedaliero, quali: collegamento con l’abitazione del degente, informazione circa il decorso delle malattie e sulle cure da effettuare a domicilio dopo la dimissione dall’ospedale, vigilanza personale e/o telefonica dell’utente dopo la guarigione medica, somministrazione di farmaci all’utente su prescrizione medica rilasciata allo stesso per iscritto (contenente l’indicazione dei farmaci da somministrare e le quantità prescritte) previo consenso scritto dei familiari e/o dell’assistito medesimo,
- coinvolgimento e formazione dei familiari, parenti e vicinato per favorire l’acquisizione di migliori capacità nell’intervento assistenziale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato o singoli volontari.
e) ogni altra prestazione che rientri nelle competenze dell’Operatore Socio Sanitario, anche non espressamente citata.
Art. 8 – Modalità operative e di gestione del servizio.
1. Nella gestione del servizio l’Appaltatore s’impegna a raccordarsi con i servizi del Consorzio (ed eventualmente dell’ASL di riferimento territoriale) per un’azione congiunta e coordinata di programmazione, verifica e valutazione degli interventi previsti, al fine di un utilizzo razionale di tutte le risorse disponibili che fanno parte integrante della rete socio sanitaria del territorio.
2. In ogni caso il Consorzio si riserva l’effettuazione dei seguenti interventi e delle seguenti attività:
a) esercita, tramite il Responsabile dell’Area Territoriale, le funzioni di programmazione e controllo:
- sull’osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato a carico dell’impresa appaltatrice;
- sulle prestazioni erogate dagli operatori;
- sul livello qualitativo delle prestazioni;
- sul grado di soddisfazione dell’utente;
- sull’adeguatezza della distribuzione oraria operativa;
- sull’orario assegnato;
b) sono in capo all’Assistente Sociale territorialmente competente:
- la valutazione e la diagnosi dello stato di bisogno e della sua evoluzione nel tempo;
- la definizione del P.A.I.;
- la presa in carico dell’utente per l’avvio delle prestazioni approvate;
- il controllo, la verifica e l’aggiornamento del P.A.I.;
c) l’Assistente Sociale territorialmente competente informa tempestivamente il Responsabile dell’ingresso potenziale di nuovi utenti consentendone una rapida presa in carico e predispone il P.A.I. comprendente:
- gli obiettivi da raggiungere;
- l’insieme delle prestazioni da fornire agli utenti, che costituiscono il piano personalizzato;
- il numero delle ore settimanali di assistenza e la loro distribuzione giornaliera nelle fasce orarie antipomeridiane e pomeridiane.
3. L’individuazione, l’ammissione e la dimissione degli utenti sono di esclusiva competenza del Consorzio secondo le seguenti modalità:
a) raccolta della segnalazione da parte dell’Assistente Sociale che valuta la necessità di attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare e formula una prima ipotesi di intervento;
b) presentazione della situazione all’operatore (O.S.S.) dell’Appaltatore e programmazione di una prima visita domiciliare per l’approfondimento dell’ipotesi progettuale;
c) definizione del Piano Individualizzato di Assistenza provvisorio e determinazione dei tempi e delle modalità degli interventi previsti;
d) avvio dell’intervento, previa autorizzazione da parte del Consorzio, e apertura di una specifica cartella utente, da aggiornare ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni significative della situazione e, comunque, almeno trimestralmente; tale cartella è a disposizione del servizio sociale territoriale per formare parte integrante della cartella sociale;
e) conferma o modificazione del Piano Individualizzato di Assistenza, di norma entro 30 gg. dal primo intervento, tramite verifiche settimanali circa l’andamento del progetto, con gli opportuni immediati adeguamenti;
f) eventuale sospensione del servizio o dimissione dell’utente.
4. In condizioni di particolare urgenza, l’Assistente Sociale della sede territoriale di riferimento potrà richiedere al Responsabile del Servizio di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) di attivare
immediatamente i necessari interventi, con riserva di concordare successivamente il Piano Individualizzato di Assistenza.
5. Allo stesso modo, per gli utenti già in carico, il Responsabile del Servizio di cui all’art. 10, comma 2, lett. c), in presenza di situazioni di emergenza, potrà modificare l’intervento, avvertendo appena possibile l’Assistente Sociale della sede territoriale di riferimento per la conseguente verifica del Piano Individualizzato di Assistenza.
6. Gli interventi previsti nei singoli Piani Individualizzati di Assistenza provvisori sono attivati di norma entro 5 giorni lavorativi; nei casi di urgenza (classificati e segnalati dalle Assistenti Sociali) entro 24 ore. Entro i successivi 3 giorni l’Appaltatore è tenuto a dare comunicazione scritta al Consorzio dell’avvio dell’intervento.
7. Alla data di effettivo inizio del servizio, l’Appaltatore attiverà gli interventi nei confronti degli utenti inseriti in appositi elenchi, secondo le previsioni contenute nei rispettivi Piani Individualizzati di Assistenza.
8. Con cadenza mensile dovrà aver luogo un incontro tra il Responsabile del Servizio di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) e il Responsabile del Consorzio, per la verifica sistematica dell’andamento del servizio.
Art. 9 – Orario di servizio.
1. Il servizio deve articolarsi su 6 (sei) giorni alla settimana, dal lunedì al sabato compreso, per 12 mesi all’anno, in una fascia oraria compresa di norma tra le ore 7.00 e le ore 22.00, salvo singole specifiche richieste da parte del Consorzio.
2. Qualora la particolarità o la gravità della situazione lo rendano necessario, il Consorzio può chiedere che il servizio sia garantito anche nei giorni festivi.
3. Per l’espletamento del servizio è previsto un monte ore settimanale medio presunto di circa 180 ore. Il numero delle ore di servizio sul territorio è suscettibile di aumento o di diminuzione in base alle effettive necessità emergenti o alle modalità organizzative messe in atto dal Consorzio.
Art. 10 – Personale.
1. Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio non deve avere riportato condanne penali, né avere carichi pendenti; deve essere in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario (O.S.S.), di patente di guida di tipo B e disporre di un autonomo autoveicolo assicurato anche per il trasporto di terzi, con il quale garantire eventuali trasporti degli utenti; deve inoltre comprendere e parlare correttamente la lingua italiana.
2. L’Appaltatore dovrà:
a) garantire lo svolgimento del servizio mediante l’utilizzo di personale in misura sufficiente ad assicurare in ogni momento un servizio adeguato, in relazione all’utenza in carico e ed alle fasce orarie di erogazione delle prestazioni;
b) tener conto nella distribuzione del personale sul territorio dell’articolazione del Consorzio, individuando conseguentemente operatori di riferimento per ciascuna area territoriale;
c) individuare un Responsabile del Servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico del Consorzio per ogni problema relativo al servizio, che dovrà in ogni caso svolgere tutte le funzioni ed i compiti previsti nel presente capitolato;
d) selezionare tutti gli operatori con particolare riguardo all’idoneità al lavoro, alla qualifica professionale ed affidabilità;
e) assicurare la continuità nell’aggiornamento e nella formazione/supervisione degli operatori addetti all’assistenza, anche attraverso la loro partecipazione ad iniziative promosse dal Consorzio per la formazione e l’aggiornamento professionale. Resta inteso che tale attività dovrà essere svolta al di fuori del monte ore previsto per l’espletamento del servizio, a totale carico dell’Appaltatore.
3. L’Appaltatore, in caso di necessità, si obbliga ad utilizzare prioritariamente il personale dipendente dell’impresa uscente.
4. L’Appaltatore deve fornire, almeno 15 giorni prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo degli operatori che impiegherà, con l’indicazione dei relativi titoli professionali e curricula; deve poi comunicare per iscritto ogni successiva variazione, prima che la variazione medesima abbia luogo.
5. L’Appaltatore deve garantire la sostanziale continuità del rapporto tra i singoli operatori e gli utenti, curando la globalità degli interventi, al fine di evitare, per quanto possibile, l’avvicendamento di più operatori.
6. L’Appaltatore, a garanzia della qualità del servizio fornito, deve evitare i fenomeni di turn over, soprattutto per non compromettere la peculiarità del servizio ed il rapporto operatore-utente.
7. L’Appaltatore è tenuto, inoltre, a dare immediata comunicazione scritta al Consorzio, eventualmente preceduta da telefonata, di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio, nonché di eventuali difficoltà di rapporto con l’utente.
8. Gli operatori dell’Appaltatore dovranno essere sostituiti, su richiesta del Consorzio, per gravi e comprovati motivi.
Art. 11 – Trattamento salariale, normativo ed assicurativo del personale.
1. L’Appaltatore utilizzerà, per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto, nei cui confronti s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazioni, sicurezza del lavoro, etc., assumendo a suo carico ogni relativo onere e responsabilità.
2. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Consorzio ed il personale addetto al servizio oggetto del presente Appalto.
3. L’Appaltatore riconosce l’estraneità del Consorzio a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l’Appaltatore medesimo ed il proprio personale dipendente.
4. I lavoratori adibiti al servizio dovranno essere inquadrati con rapporti di lavoro di natura subordinata, regolati da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro firmati dalle OO. SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, con esclusione del ricorso al salario convenzionale.
5. L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti (anche se soci, nel caso di Cooperative o di Cooperative sociali) adibiti al servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai suddetti contratti collettivi di lavoro, così come risultano applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. Il Consorzio, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’Appaltatore e, se del caso, all’Ispettorato del Lavoro delle inadempienze accertate, si riserva il diritto di sospendere il pagamento di quanto dovuto, accantonando tali somme a garanzia dell’adempimento degli obblighi predetti. Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall’Ente o dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, L’Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo per chiedere alcun risarcimento di danno.
7. L’Appaltatore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l’Ente segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.
8. Il Consorzio si riserva, comunque, la facoltà di compiere ogni verifica che riterrà opportuna circa l’assolvimento degli obblighi previsti nel presente articolo a carico dell’Appaltatore.
9. L’Appaltatore deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli operatori impiegati nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.
10. L’Appaltatore assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del Consorzio o di terzi nel caso di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio.
Art. 12 – Modalità delle sostituzioni.
1. L’Appaltatore deve garantire l’effettiva e costante presenza del personale occorrente per lo svolgimento del servizio. A tal fine devono essere previste adeguate modalità per le sostituzioni degli operatori in caso di ferie, malattie, aspettative, congedi, assenze in genere. La sostituzione degli operatori assenti per causa programmabile (ferie, aspettativa, etc.) deve avvenire previa presentazione del nuovo operatore agli utenti interessati, fatta salva una precedente conoscenza dell’utente da parte dell’operatore incaricato della sostituzione.
2. È responsabilità dell’Appaltatore comunicare tempestivamente la sostituzione degli operatori all’assistente sociale di riferimento e al Responsabile del Consorzio.
3. Qualora la sostituzione sia fatta utilizzando personale già in forza, devono essere in ogni caso garantiti i previsti riposi giornalieri e settimanali di ciascun operatore.
4. L’Appaltatore s’impegna comunque ad utilizzare per le sostituzioni, operatori in possesso degli stessi requisiti previsti all’articolo 10.
Art. 13 – Comportamento del personale.
1. Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio deve:
a) tenere un comportamento improntato alla massima disponibilità e cortesia nei confronti dell’utenza; agire con diligenza professionale; mantenere in ogni occasione un contegno riguardoso e corretto;
b) osservare il divieto di accettare da chiunque compensi, in qualsiasi forma e natura, in relazione alle prestazioni effettuate nello svolgimento del servizio;
c) collaborare con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.
2. Il personale è tenuto al segreto d’ufficio. In particolare viene fatto divieto di fornire, a soggetti non autorizzati, informazioni riguardanti gli utenti. Deve essere garantita la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui il personale viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti, nonché il rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).
3. La non osservanza di tali disposizioni costituisce motivo per esigere sostituzione degli operatori ai sensi del precedente art. 10, comma 8.
4. Il personale dovrà essere dotato, a cura e spese dell’Appaltatore, di apposito cartellino di riconoscimento da parte degli utenti. Tale cartellino dovrà indicare:
a) nome e cognome
b) qualifica
c) denominazione della Ditta.
Art. 14 – Tirocini e servizio civile.
1. L’Appaltatore può utilizzare volontari del Servizio Civile Nazionale, secondo progetti coerenti con le finalità del servizio oggetto del presente appalto e, comunque, non in sostituzione degli operatori previsti, dandone comunicazione preventiva al Consorzio che ne verificherà il congruo utilizzo.
2. L’Appaltatore può, inoltre, dare disponibilità per lo svolgimento, nell’ambito del servizio oggetto del presente appalto, di tirocini da parte di allievi dei corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di O.S.S. regolarmente autorizzati ai sensi della normativa in materia. Lo svolgimento dei tirocini non deve comunque interferire con funzionamento del servizio.
Art. 15 – Materiale ed attrezzature.
1. È a carico dell’Appaltatore la fornitura del materiale, delle attrezzature e, in genere, di tutto quanto è necessario per lo svolgimento del servizio che forma oggetto del presente Capitolato.
Art. 16 – Adempimenti dell’Appaltatore.
1. L’Appaltatore s’impegna:
a) all’osservanza di quanto previsto nel presente capitolato, nei regolamenti consortili che dettano norme sulle materie oggetto dello stesso, a conformare la propria operatività anche ai criteri ed alle procedure previste negli eventuali accordi tra l’ASL CN2 e gli Enti Gestori socio assistenziali per l’applicazione della DGR 51 – 11389 del 23.12.2003 e nei conseguenti protocolli operativi;
b) ad assicurare che il Responsabile del Servizio di cui al precedente art. 10, comma 2, lett. c) sia in possesso di specifica e documentata esperienza almeno triennale nel coordinamento di servizi di assistenza alla persona, nonché di una qualifica professionale afferente il settore socio-sanitario;
c) a predisporre le attrezzature, i supporti informatici, gli apparecchi di comunicazione (le linee telefoniche intestate al Consorzio non sono a disposizione del personale dell’Appaltatore; gli operatori durante l’orario di servizio dovranno disporre di telefono cellulare), gli strumenti e i materiali di consumo necessari all’espletamento del servizio che forma oggetto del presente Capitolato, garantendo inoltre le necessarie manutenzioni, sostituzioni e riparazioni o integrazioni, nel rispetto della normativa vigente;
d) ad avere in piena disponibilità gli automezzi necessari per lo svolgimento del servizio e ad assumersi l’onere della loro manutenzione, assicurazioni e tasse comprese;
e) ad assicurare la tempestiva sostituzione del personale, sia in caso di assenza che di cessazione dal servizio, utilizzando operatori regolarmente assunti ed in possesso dei requisiti previsti nel presente capitolato;
a concordare preventivamente le sostituzioni con i Responsabili del Consorzio;
a trasmettere mensilmente al Consorzio il prospetto delle presenze degli operatori nel mese precedente e dei relativi orari di servizio;
f) a fornire i nominativi ed i curricula del personale impiegato anche per le sostituzioni ed i reintegri.
g) a provvedere ad adeguata formazione ed aggiornamento periodico degli operatori, avendo cura di presentare all’Ente apposita attestazione di partecipazione;
h) a sostituire gli operatori qualora il Consorzio li ritenga non idonei allo svolgimento del servizio;
i) a rispettare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
j) ad osservare le norme sul collocamento al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99, ovvero a dichiarare di esserne esente;
k) in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, a garantire, sulla base di quanto stabilito dalla L. n. 146 del 12.6.1990 recante: “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei Servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, la presenza del personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali;
l) ad assumere ogni rischio di impresa e stipulare, prima dell’avvio del servizio, apposite e idonee polizze assicurative con primarie compagnie di assicurazione per i rischi Responsabilità civile ed Infortuni, nonché ogni ulteriore polizza assicurativa necessaria a garantire idonea copertura di qualsiasi danno o infortunio che possa derivare a chiunque, a persone e cose proprie e/o di terzi, dall’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, comprese tutte le attività svolte all’esterno del domicilio dell’utente (ivi incluso nei casi di accompagnamento con mezzi pubblici o privati verso i servizi territoriali) connesse all’espletamento del servizio prevedendo altresì la copertura del rischio in itinere.
2. L'organizzazione dei turni, anche durante i congedi ordinari e straordinari, è a carico dell’Appaltatore, che dovrà in ogni caso garantire all'utente le prestazioni stabilite e comunicare tempestivamente e in forma scritta al Servizio Sociale il calendario dei turni.
3. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali degli operatori restano a carico dell’Appaltatore, che ne è il solo responsabile. La liquidazione delle fatture è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.
4. L’Appaltatore si obbliga inoltre a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, qualsiasi altra documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro degli operatori incaricati al servizio ed in caso di accertata inottemperanza verificata dall’Ente, si procederà alla segnalazione agli enti competenti.
5. L’Appaltatore si obbliga a tenere singole schede personali con le precise prestazioni fornite ad ogni utente o nucleo familiare, l'orario giornaliero osservato e il nominativo dell’/degli operatore/i preposto/i. Copia delle schede, firmate dall'operatore referente e dagli utenti che hanno beneficiato delle singole prestazioni o dai familiari che di loro hanno cura, dovranno essere mensilmente trasmesse al Consorzio.
Art. 17 – Documentazione da produrre.
1. L’Appaltatore è tenuto a predisporre e a trasmettere al Consorzio, entro il giorno 5 di ogni mese la seguente documentazione:
a) verbale delle riunioni mensili del Responsabile del Servizio di cui all’art. 10, comma 2, lett.
c) con le Assistenti Sociali del Consorzio, sottoscritto dalle parti;
b) la rendicontazione dettagliata dell’attività oraria svolta da ciascun operatore;
c) a richiesta, copia del diario giornaliero relativo agli utenti in carico, conservato presso il domicilio dei medesimi.
2. È tenuto, inoltre, a rilevare correttamente e a trasmettere al Consorzio i dati relativi all’attività svolta occorrenti nell’ambito della procedura informativa regionale sull’Assistenza Domiciliare ovvero ai fini delle rendicontazioni cui è tenuto il Consorzio.
3. All’inizio di ogni anno dovrà trasmettere le proposte di programmazione delle attività (ad es.: piano di formazione del personale, attività di supervisione, etc.).
4. Al termine di ogni anno dovrà, invece, trasmettere una relazione sullo svolgimento del servizio, necessaria per una valutazione in merito alla congruità degli interventi ed ai risultati conseguiti.
Art. 18 – Dimensione presumibile del servizio.
1. Il monte ore annuo per lo svolgimento del servizio è stimato in complessive n. 9.300 ore (mediamente circa 180 ore alla settimana). Tale monte ore si riferisce esclusivamente alle ore di effettivo servizio prestato presso il domicilio dell’utente o per il disbrigo di pratiche, accompagnamenti, commissioni o altre attività comunque concordate con l’Assistente sociale di riferimento. Non sono pertanto compresi i tempi di spostamento per raggiungere il domicilio dell’utente, né i tempi dedicati alle attività di coordinamento, formazione, supervisione, rendicontazione, etc..
2. L’importo complessivo presunto dell’appalto è stato determinato con riferimento al suddetto monte ore.
3. Tale monte ore ha valore semplicemente indicativo. Non saranno dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni, rispetto a tale monte ore, derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto; il Consorzio si riserva, pertanto, la facoltà di richiedere alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni delle prestazioni fino alla concorrenza del 50% dell’importo contrattuale, senza che l’Appaltatore possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere maggiori compensi di sorta.
Art. 19 – Sistema di gara e criterio di aggiudicazione.
1. L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta.
2. L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
3. L’offerta sarà valutata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
a) Offerta Tecnica max 70 punti
b) Offerta Economica max 30 punti.
4. Riguardo all’Offerta Tecnica sono definiti i seguenti sub-criteri e relativi sub-punteggi:
a) qualità del servizio max 45 punti
- capacità progettuale max 16 punti
Sarà valutata tenendo conto dei seguenti elementi:
* Esposizione sintetica dei presupposti teorici di riferimento;
* Analisi dei bisogni (tenendo conto delle diverse tipologie di utenza);
* Progettazione del servizio coerente con le modalità descritte dal capitolato;
* Strategie adottate per favorire il coinvolgimento della famiglia (quando esiste), l’autonomia della persona in condizioni di bisogno, prevenire il rischio di isolamento e favorire l’integrazione sociale dell’assistito nel proprio contesto di vita;
* Metodologia di lavoro per l’erogazione del S.A.D.;
* Modalità e strumenti per la verifica periodica dell’andamento del P.A.I.;
* Criteri per il miglior abbinamento O.S.S./Assistito/Nucleo familiare (quando esista)
* Strumenti operativi proposti
* Modalità di documentazione delle attività
- organizzazione e pianificazione del servizio max 12 punti
Da valutarsi in base ai seguenti elementi:
* Programmazione generale del servizio, modalità di gestione delle risorse umane e del parco mezzi in relazione alle esigenze specifiche di ogni utente;
* Esplicazione del ruolo del Responsabile del Servizio di cui all’art. 10, comma 2, lett.
c) del capitolato e delle azioni svolte per innovare il servizio e migliorare la qualità;
* Esplicazione delle attività e prestazioni professionali che gli O.S.S. presteranno con riferimento all’orario di servizio ed allo svolgimento dei compiti e funzioni attribuiti;
* Modalità proposte per il miglior collegamento e collaborazione con il Consorzio;
* Innovazioni proposte per il miglioramento del servizio
- integrazione con il territorio max 10 punti
Sarà valutata tenendo conto dei seguenti elementi:
* Modalità del lavoro in rete, con espresso riferimento alle sinergie che si intendono attivare nella comunità locale allo scopo di migliorare la qualità e l’efficacia del servizio e la soddisfazione dell’utenza
- monitoraggio e valutazione attività max 7 punti
Sarà valutata sulla base della metodologia prevista per la verifica ed il monitoraggio periodici degli interventi attivati, dell’andamento complessivo del servizio e dei singoli interventi rispetto agli obiettivi prestabiliti.
b) qualità organizzativa max 25 punti
- organizzazione organigramma aziendale max 7 punti
intesi come struttura messa a disposizione per lo svolgimento del servizio
- prevenzione turn over operatori max 7 punti intesa come indicazione di criteri, modalità e tempistica di sostituzione del personale assente per cause improvvise (es. malattie) o programmate (es. ferie), per periodi brevi (es. permessi) o lunghi (es. maternità) anche valutando situazioni di carattere straordinario che possano verificarsi nel servizio
- formazione/aggiornamento professionale max 6 punti intesi come piano dettagliato di attività formative che il concorrente s’impegna ad assicurare concretamente al personale destinato alla gestione del servizio per la durata dell’appalto
- dotazione strumentale max 5 punti
intesa come entità dei beni mobili e/o attrezzature - strumentali e pertinenti all’erogazione del servizio — che il concorrente mette a disposizione temporaneamente o per l’intera durata dell’appalto, riconducibili a profili di ottimizzazione gestionale del servizio oggetto di gara
Le imprese concorrenti che nella valutazione dell’Offerta Tecnica non conseguiranno un punteggio pari ad almeno 40 punti saranno automaticamente escluse dalle successive fasi di gara.
5. Per quanto riguarda l’Offerta Economica, l’ordine di priorità viene stabilito mediante graduatoria, partendo dal prezzo più basso al quale sarà attribuito il punteggio massimo (30 punti). Alle rimanenti offerte sarà attribuito il punteggio derivante dalla seguente formula:
PA (prezzo dell'offerta analizzata) x 100 : PB (prezzo più basso) = T T - 100 = % di penalità
% di penalità X 0,30 = P (punti di penalità)
30 - P = punteggio da attribuirsi
L’offerta deve contenere il costo orario dell’operatore O.S.S., ribassato rispetto al costo massimo di € 21,50 IVA esclusa.
Il prezzo proposto sarà moltiplicato per il numero di ore complessivo stabilito nel precedente art. 18 e determinerà il prezzo globale dell’offerta dal quale, applicando la formula sopra riportata, si determinerà il punteggio da attribuire.
6. L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi assegnati ai sensi dei commi 4 e 5.
7. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Il Consorzio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione.
8. In caso più concorrenti totalizzino pari punteggio, sarà privilegiata l’offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente all’Offerta Tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.
Art. 20 – Offerte anormalmente basse.
1. Trattandosi di appalto avente ad oggetto servizi elencati nell’Allegato IIB del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Consorzio si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. di sottoporre a valutazione di congruità le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Art. 21 - Modalità di pagamento.
1. All’Appaltatore sarà riconosciuto e liquidato l’importo mensile delle ore lavorate da ciascun operatore; tali ore saranno liquidate solo dopo la verifica del Responsabile del Consorzio.
2. I pagamenti a carico del Consorzio saranno effettuati, su presentazione di regolare fattura, entro 60 (sessanta) giorni dalla registrazione della stessa fattura, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente al Servizio fornito rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato e compatibilmente con le disponibilità di cassa del Consorzio.
3. In ogni caso eventuali o eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all’Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
4. Ai sensi della Legge 136/2010 i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato appositamente comunicato dall’Appaltatore e riporteranno il codice CIG che identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Le parti contraenti convengono di escludere la decorrenza degli interessi corrispettivi di cui all’art. 1282 c.c.
Art. 22 – Revisione del corrispettivo.
1. Il corrispettivo per il servizio di cui al presente appalto sarà oggetto di revisione periodica a partire dalla scadenza del primo anno di contratto.
2. La revisione viene operata sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall’I.Stat., considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del servizio.
3. La presente norma si applicherà anche nel caso di eventuale successivo affidamento del servizio ai sensi del precedente art. 3, comma 2.
4. Si precisa che non può essere considerata circostanza imprevedibile di cui all’art. 1664 c.c. la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
Art. 23 – Obbligatorietà dell’offerta.
1. Mentre con la presentazione dell’offerta l’Impresa è immediatamente obbligata nei confronti del Consorzio a effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e del presente capitolato, nonché del progetto presentato, per il Consorzio il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto.
2. L’offerta deve avere validità di almeno 240 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della medesima e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del codice civile.
Art. 24 – Stipulazione del contratto.
1. L’Appaltatore è obbligato a stipulare il contratto entro i termini di legge, previo deposito delle spese contrattuali da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell’aggiudicazione.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto definitivo da parte dell’Appaltatore entro il predetto termine, il Consorzio ha facoltà di aggiudicare l’appalto all’impresa immediatamente successiva nella graduatoria, ovvero di procedere ad un nuovo appalto a spese dell’Appaltatore stesso, il quale perderà la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria.
3. Le spese contrattuali, le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti e ogni altra imposta e spesa inerente e conseguente all’appalto sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa e dovranno essere versate al Consorzio prima della stipula del contratto. Qualora l’Appaltatore non provveda al deposito nel termine fissato, decadrà automaticamente dall’aggiudicazione.
Art. 25 – Assicurazioni.
1. L’Appaltatore si obbliga a mantenere indenne il Consorzio da tutte le richieste di danni patrimoniali e non, conseguenti all’attività posta in essere per l’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.
2. Ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a persone o cose derivanti da grave irregolarità, carenze nelle prestazioni e negligenza degli operatori nell’esecuzione del servizio, ricadrà sull’Appaltatore, restando completamente sollevata il Consorzio.
3. Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, sono a carico dell’Appaltatore, che ne sarà il solo responsabile; anche la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.
4. A copertura di eventuali danni causati nell’espletamento del servizio, l’Appaltatore dovrà stipulare le seguenti polizze assicurative:
a) responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), comprendendo nei terzi anche gli utenti e gli utenti tra loro, con almeno i seguenti massimali:
per sinistro | € 2.500.000,00 |
per persona | € 1.500.000,00 |
per danni a cose | € 500.000,00 |
b) responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), con almeno i seguenti massimali: per sinistro € 2.500.000,00
per persona € 1.500.000,00
5. Le coperture assicurative dovranno esplicitamente prevedere il riconoscimento della qualifica di terzo nei confronti del Consorzio.
6. L’Appaltatore dovrà fornire, all’atto della stipula del contratto, onde sollevare il Consorzio da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate ed il pagamento del relativo premio. Parimenti, ad ogni scadenza annuale l’Appaltatore deve presentare dichiarazione della società di assicurazione circa la regolarità del pagamento del premio.
7. In ogni caso l’Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il massimale di polizza o fosse soggetto a scoperti e/o franchigie.
8. Tutti gli obblighi dell’Appaltatore non cesseranno con il termine dell’appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.
9. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Consorzio.
10. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.
Art. 26 - Cauzione provvisoria e definitiva.
1. Le imprese concorrenti, dovranno, in sede di offerta, produrre una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo stimato a mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, con le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, a garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di presentarsi, nel caso di aggiudicazione a proprio favore, alla stipula del relativo contratto su semplice richiesta del Consorzio.
2. La cauzione definitiva, a garanzia dell'assolvimento delle obbligazioni contrattuali, sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere prestata dall'Aggiudicatario al momento della stipula del contratto mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 113 D. Lgs. 163/2006).
3. Tali cauzioni, sia provvisoria che definitiva, dovranno contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art.
1957 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. Nell'ipotesi in cui il Consorzio abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte di tale cauzione definitiva, l'Aggiudicatario è obbligato alla reintegrazione della stessa fino alla percentuale di cui al precedente comma 2.
5. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dal Consorzio.
6. La cauzione definitiva sarà svincolata ad avvenuto completamento del servizio, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e sia stata risolta ogni eventuale contestazione.
Art. 27 – Tutela della privacy.
1. Per quanto riguarda la tutela della privacy, l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 28 - Modifiche del contratto per esigenze dell’utenza o per sopravvenuta insufficienza di risorse finanziarie.
1. Il contratto potrà essere modificato per esigenze dell’utenza:
a) qualora cambino le condizioni psicofisiche degli utenti in carico;
b) quando siano necessari interventi d’urgenza, intervengano eventi particolari, oppure progettualità innovative anche promosse da leggi e normative nazionali e regionali, non previste dal contratto;
c) se si verifichino variazioni nelle disponibilità di bilancio; in particolare il corrispettivo annuo presunto potrà subire variazioni in diminuzione in relazione all’eventuale diminuzione dell’entità dei trasferimenti regionali e nazionali destinati a finanziare il servizio appaltato, con correlativa e proporzionale diminuzione delle prestazioni richieste all’Appaltatore;
d) se sia necessario un riequilibrio nell’allocazione delle risorse connesso anche a modificazioni dei bisogni nel territorio afferente al Consorzio.
2. Il Consorzio, trattandosi di circostanze di interesse pubblico, può, inoltre, decidere variazioni in più o in meno di natura temporanea o definitiva, delle prestazioni richieste, e della relativa spesa.
3. Per quanto riguarda, in specifico, le variazioni di contratto in aumento (fino al massimo del 50
% della spesa complessiva dell’appalto) le stesse possono, per esempio, essere applicate nel caso di specifici progetti e relativi finanziamenti: Piano di Zona, progetti per la tutela di persone anziane o di minori, progetti per stranieri e nomadi, esigenze di riequilibrio nell’allocazione delle risorse, servizi aggiuntivi richiesti da Comuni singoli e/o associati appartenenti al Consorzio.
4. Per quanto riguarda le variazioni di contratto in diminuzione (fino al massimo del 50% della spesa complessiva dell’appalto) le stesse possono ad esempio essere applicate per esigenze di riequilibrio nell’allocazione delle risorse, diminuzione delle disponibilità di bilancio, ovvero per insufficienza di risorse finanziarie dovuta a causa non dipendente da un’autonoma decisione del Consorzio.
5. Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere, in corso di esecuzione del servizio, l’effettuazione di servizi complementari non compresi nel progetto iniziale, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari, nei limiti del 50% dell’importo del contratto iniziale, in applicazione dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163.
Art. 29 - Verifiche e controlli.
1. L’Appaltatore deve presentare annualmente al Responsabile del Consorzio una relazione di verifica sull'attività svolta e indicazioni sulla progettualità futura.
2. I controlli in ordine alla regolarità nello svolgimento del Servizio sono compiuti di norma dagli Assistenti Sociali delle competenti sedi territoriali e dal Responsabile del Consorzio che hanno facoltà di segnalare all’Ente le eventuali inadempienze riscontrate.
3. Il Consorzio, inoltre, può richiedere all'Appaltatore copia della seguente documentazione controfirmata dal legale rappresentante:
a) libretti di lavoro di ogni singolo operatore addetto al servizio
b) modelli fiscali e previdenziali attestanti la contribuzione versata mensilmente per ogni singolo addetto
c) buste paga corrisposte mensilmente.
Art. 30 - Inadempienze e penalità.
1. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione dei servizi, segnalate con lettera raccomandata dal Responsabile del Consorzio, compresa l’impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento, il Consorzio ha facoltà di risolvere “ipso facto e de iure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni e la facoltà per il Consorzio di affidare l’appalto a terzi in danno dell’Appaltatore e salva l’applicazione delle penali prescritte.
2. In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Consorzio non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
3. Fermo restando l’applicazione delle penalità citate, l’esercizio del diritto di recesso non pregiudica l’eventuale azione di rivalsa.
4. In caso di negligenze o inadempienze meno gravi (riguardanti per es. assenze saltuarie di operatori o ritardi nelle comunicazioni dovute etc.) il Responsabile del Consorzio procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’Appaltatore a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni. Qualora nel suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del compenso globale mensile da un minimo del 10% ad un massimo del 20% della somma prevista.
5. La suddetta penale è pertanto da intendersi complessivamente riferita ad uno od a più motivi.
6. L’Appaltatore non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. Il servizio deve essere garantito sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza e/o difficoltà di approvvigionamento, mancato funzionamento per guasti delle attrezzature elettriche adibite alle pulizie, etc., salvo il legittimo sciopero del personale o calamità naturali che potrebbero determinare reali pericoli per l’incolumità dei destinatari delle prestazioni.
7. In caso di interruzioni o sospensioni del servizio e/o di gravi e persistenti carenze nell’effettuazione del medesimo, il Consorzio, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un’altra ditta, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell’Appaltatore stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.
Art. 31 - Recesso del Consorzio.
1. Il Consorzio, qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'appalto del servizio, dovessero subire modifiche che avessero ad incidere sul servizio stesso, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno sessanta giorni, senza che l’Appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, ai quali fin d'ora dichiara di rinunciare.
Art. 32 - Risoluzione di diritto del contratto.
1. Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
b) sospensione, anche parziale, del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
c) impiego di personale privo delle qualifiche professionali richieste;
d) ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio;
e) abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
f) subappalto;
g) xxxxxxx, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.
2. Nelle ipotesi sopra elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta con raccomandata A/R da parte del Consorzio.
3. La risoluzione anticipata del contratto, che non pregiudica la richiesta di risarcimento dei danni subiti, comporta l'incameramento della cauzione definitiva prestata dall’Impresa Aggiudicataria.
Art. 33 – Incedibilità dei crediti.
1. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Capitolato si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto.
Art. 34 – Sciopero.
1. L’Appaltatore obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12.6.1990, n. 146, “sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge.
Art. 35 - Leggi e regolamenti.
1. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti di carattere generale e/o speciale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione Consortile.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle norme vigenti in materia.
Art. 36 - Spese di contratto e imposte.
1. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte indistintamente le spese di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da norme legislative.
Art. 37 – Domicilio.
1. L’Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il suo domicilio presso la sede del Consorzio.
2. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta al Responsabile del Servizio di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) si considererà fatta personalmente all’Appaltatore.
Art. 38 - Subappalto e cessione del contratto. Responsabilità relative.
1. È vietato all’Appaltatore di cedere, anche parzialmente, e/o subappaltare il servizio oggetto del contratto.
2. Le cessioni comunque fatte - anche in modo larvato - o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle fanno sorgere nel Consorzio il diritto alla risoluzione del contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e con immediato incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 39 - Vertenze - Foro competente.
1. Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria.
2. Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Alba.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
x.xx Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX