Cantel Medical (Italy) S.r.l. a socio unico Via Laurentina, 169
Cantel Medical (Italy) S.r.l. a socio unico Xxx Xxxxxxxxxx, 000
00000 Xxxxxxx (XX) - Xxxxxx Tel.: x00 00 0000000
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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Termini e condizioni generali. I presenti termini e condizioni generali di vendita (le “Condizioni Generali”), in aggiunta a qualsiasi altro documento che Cantel Medical (Italy) S.r.l. (di seguito “CMI”) abbia allegato agli stessi o sottoscritto in relazione agli stessi (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferme d’ordine, quotazioni, proposte, etc.) costituiscono l’intero accordo vincolante (l’"Accordo") tra CMI e gli acquirenti dei propri prodotti e/o servizi (ciascuno singolarmente definito come un "Acquirente" e, congiuntamente con CMI, le “Parti”) e sono volti a disciplinare l’acquisto, l’utilizzo, la commercializzazione e/o la rivendita dei prodotti e servizi di CMI (i "Prodotti" e ciascuno, singolarmente, un "Prodotto") da parte dell'Acquirente medesimo e sostituiscono qualsiasi altro accordo scritto od orale intercorso precedentemente tra le Parti.
L'Acquirente accetta espressamente le presenti Condizioni Generali, che troveranno sempre applicazione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
2. Prezzi. Tutti i prezzi dei Prodotti si intendono IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) esclusa. L'IVA verrà applicata sui Prodotti ai sensi di legge, salvo il caso in cui l'Acquirente sia un soggetto esente da XXX e abbia fornito a CMI adeguata documentazione comprovante tale esenzione.
3. Termini di pagamento. Salvo ove diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il pagamento dei Prodotti dovrà essere effettuato dall’Acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura da parte di CMI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati in Euro o nella eventuale diversa valuta di fatturazione. Laddove l’Acquirente non rispetti i termini di pagamento e/o non soddisfi i requisiti di credito applicati da CMI, CMI potrà, a seconda del caso: (i) rifiutare di accettare o di evadere gli ordini pendenti; (ii) richiedere che tutti gli ordini inevasi e futuri vengano pagati in anticipo; (iii) differire qualsiasi spedizione fino a quando CMI non riceva il pagamento e/o le ulteriori garanzie che CMI abbia richiesto per il pagamento; e/o (iv) dichiarare ogni somma residua immediatamente dovuta ed esigibile, applicando gli interessi di mora per ritardato od omesso pagamento, ai sensi di legge. CMI addebiterà all’Acquirente anche tutti i costi dalla stessa sostenuti per riscuotere qualsiasi somma scaduta e dovuta dall’Acquirente, ivi incluse le eventuali spese legali e quelle relative ad agenzie di recupero crediti.
Tutti gli ordini sono soggetti alla procedura di approvazione del credito da parte di CMI. Periodicamente, CMI potrà riesaminare il livello di affidabilità creditizia attribuita all’Acquirente.
4. Termini di consegna. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, la consegna dei Prodotti sarà effettuata da CMI sulla base della clausola “franco vettore” da impianti di CMI (Incoterms® 2020 “FCA”), e il rischio di perdita o danno per tutti i Prodotti passerà all’Acquirente all’atto della consegna dei Prodotti da parte di CMI allo spedizioniere e/o al vettore. Ove preventivamente concordato per iscritto tra le Parti, CMI predisporrà il trasporto dei Prodotti al luogo indicato dall'Acquirente (il quale trasporto resterà a rischio dell’Acquirente) riaddebitandone all’Acquirente tutti i relativi costi (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo costi di traporto, costi assicurativi, oneri doganali) in fattura. Ogni denuncia o reclamo per avarie o perdite che abbiano avuto luogo durante il trasporto dovrà essere fatta dall’Acquirente allo spedizioniere e/o al vettore.
5. Forza maggiore. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell’altra Parte per il mancato o ritardato adempimento dei propri obblighi contrattuali causato, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da incendi, calamità naturali, scioperi, mancanza di materie prime o componenti, riadattamenti, aggiornamenti tecnologici, ritardi di vettori, embarghi, ordini o direttive governative, atti di terrorismo, o qualsiasi altra circostanza al di fuori del ragionevole controllo di tale Parte (ciascuno un "Evento di Forza Maggiore"). CMI potrà, a propria discrezione, (i) sospendere le consegne dei Prodotti qualora l'Evento di Forza Maggiore
Rev. 04/05/2022
continuasse a manifestarsi; (ii) distribuire le proprie scorte di magazzino tra i suoi clienti nella maniera ritenuta più opportuna da CMI;
o (iii) risolvere con effetto immediato l'Accordo e/o le presenti Condizioni Generali dandone comunicazione scritta all’Acquirente.
6. Installazione e manutenzione. La responsabilità per l'installazione e/o la manutenzione dei Prodotti sarà a carico dell’Acquirente, fatta eccezione per il caso in cui le Parti abbiano preventivamente concordato per iscritto che tali servizi di installazione e/o manutenzione debbano essere effettuati da CMI.
7. Modifiche degli ordini. Una volta accettato da CMI, l’ordine dell'Acquirente non potrà più essere cancellato, modificato o soggetto a riduzioni di quantità senza il preventivo consenso scritto di CMI. Qualsiasi altra modifica ad un ordine che venga richiesta dall'Acquirente dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da CMI. Resta inteso che CMI sarà libera di accettare o rifiutare, a propria discrezione, gli ordini dell'Acquirente.
8. Dispositivi medici. Per i Prodotti rientranti nella categoria dei “dispositivi medici”, l’Acquirente dichiara di essere a conoscenza di e che osserverà tutte le norme di legge, regolamentari e, in generale, qualsiasi disposizione avente forza di legge nonché gli obblighi normativi previsti per l'utilizzo dei "dispositivi medici".
9. Garanzia sui Prodotti. Per la garanzia sui Prodotti si richiamano le previsioni contenute nell'Allegato A alle presenti Condizioni Generali. L'Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali.
10. Condizioni di reso. Xxxxx restando i termini e le condizioni di garanzia di cui al precedente Articolo 9, i Prodotti potranno essere restituiti nel caso in cui gli stessi risultino difettosi, danneggiati, ricevuti per errore, ovvero nel caso in cui la restituzione sia stata preventivamente e discrezionalmente autorizzata per iscritto da CMI. Tutti i resi saranno soggetti alle seguenti condizioni:
a) L'Acquirente dovrà inviare una richiesta scritta di reso a CMI (la "Richiesta di Reso") all’indirizzo email xxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx. La Richiesta di Xxxx dovrà contenere uno dei seguenti elementi: numero dell'ordine di acquisto del cliente, o numero del documento di trasporto di CMI, o numero della fattura emessa da CMI, nonché la motivazione per cui si richiede il reso. L’invio a CMI della Richiesta di Xxxx non garantisce accettazione del reso da parte di CMI.
b) Per il caso di Prodotti difettosi e/o danneggiati, CMI accetterà il reso solo se: (a) il difetto e/o il danno fatto valere dall'Acquirente sia riconosciuto tale da CMI secondo i propri parametri interni; (b) il Prodotto sia ancora coperto da garanzia; e (c) l'Acquirente abbia denunciato a CMI il difetto del, o il danno al, Prodotto nel termine, stabilito a pena di decadenza, di (i) 10 (dieci) giorni dalla consegna del Prodotto per il caso di vizi rilevabili visivamente, o (ii) 10 (dieci) giorni dalla scoperta del difetto per il caso di i vizi occulti e, in ogni caso, non oltre 1 (un) anno dalla consegna del Prodotto.
c) Nel caso in cui un Prodotto sia spedito erroneamente da CMI all'Acquirente, l'Acquirente dovrà darne notizia scritta immediata a CMI e restituire a CMI il Prodotto ricevuto erroneamente nel termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa consegna. Il ritiro e la consegna del Prodotto spedito erroneamente saranno organizzati a cura e spese del Customer Service di CMI. Troverà applicazione, mutatis mutandis, la procedura di cui alla lettera a) che precede.
d) I costi di trasporto, spedizione o assicurazione relativi alla restituzione di un Prodotto ancora coperto da garanzia e riconosciuto da CMI come difettoso o danneggiato saranno a carico di CMI.
11. Riserva di proprietà. Ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, la proprietà dei Prodotti consegnati da CMI all’Acquirente rimarrà in capo a CMI fino a quando la relativa fattura non sarà stata interamente saldata dall’Acquirente in conformità alle presenti Condizioni Generali. Fino a quando la proprietà dei Prodotti non sarà passata in capo all'Acquirente, quest'ultimo dovrà: (i) conservare i Prodotti in modo tale da renderne agevole l’identificazione da parte di CMI e custodirli in modo adeguato e tenerli assicurati; e (ii) informare tempestivamente CMI qualora l’Acquirente medesimo venga assoggettato ad una delle procedure di cui alla Legge Fallimentare n. 267/1942 o, a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ex D.Lgs. n. 14/2019, ovvero versi in una situazione tale per cui lo stesso non sia più in grado di onorare i propri obblighi di pagamento (ciascuno un “Evento di
Insolvenza”). Al verificarsi di un Evento di Insolvenza, ovvero in caso di mancato pagamento o reiterato ritardo nel pagamento, da parte dell'Acquirente, delle fatture emesse da CMI, quest'ultima potrà (senza che ciò possa in alcun modo rappresentare rinuncia di CMI agli ulteriori rimedi previsti dalla legge e dalle presenti Condizioni Generali), previa definizione in buona fede con l’Acquirente su tempistiche e modalità, accedere tramite proprio personale autorizzato al magazzino dell’Acquirente al fine di verificare la quantità e la tipologia dei Prodotti rimasti in magazzino e procedere al loro ritiro.
12. Proprietà industriale ed intellettuale. È fatto divieto assoluto all’Acquirente di utilizzare la denominazione sociale, i marchi (siano essi registrati o di fatto), i modelli (registrati o meno), i segni distintivi, i brevetti, il know-how, le opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore (ivi incluse brochure e materiali informativi), o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di CMI e/o delle sue affiliate per qualsiasi fine, senza il preventivo consenso scritto di CMI e/o delle sue affiliate, fatta eccezione per il caso in cui tale utilizzo si renda necessario al fine di dare esecuzione all'Accordo e, in ogni caso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di proprietà intellettuale ed industriale.
13. Nessuna licenza. La vendita dei Prodotti non costituisce in alcun modo concessione di licenza su brevetti, marchi, know-how, segni distintivi o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di CMI e delle sue affiliate.
14. Informazioni confidenziali. Tutte le informazioni relative a CMI e alle sue affiliate di cui l’Acquirente venga a conoscenza durante l'esecuzione dell'Accordo, delle presenti Condizioni Generali, ovvero durante gli incontri con CMI o in occasione dello scambio di corrispondenza con la stessa CMI, dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e non potranno essere divulgate a soggetti terzi, salvo ove ciò sia imperativamente richiesto dalla legge o da un ordine di un'autorità giudiziaria o amministrativa; in tale ultimo caso l’Acquirente dovrà, ove possibile, previamente consultarsi con CMI in proposito.
15. Limitazioni di responsabilità. Al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, CMI non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente ad alcun titolo in conseguenza di:
• danni o perdite causati dai Prodotti, o dal loro utilizzo da parte dell’Acquirente, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle
norme inderogabili di legge in materia di responsabilità del produttore;
• danni che non siano stati cagionati da inadempimento di CMI all’Accordo;
• perdita di affari o di opportunità commerciali; o
• xxxxx xxxxxxxxx.
Nei limiti sopra precisati, la responsabilità di CMI non potrà comunque eccedere il prezzo pagato dall'Acquirente per il Prodotto che ha causato il danno o la Perdita (come di seguito definita).
16. Risarcimento e limiti. Nei limiti consentiti dalla legge, l’Acquirente terrà indenne e manlevata e difenderà CMI, ivi inclusi i suoi dirigenti, quadri, agenti, dipendenti, soci, associati, affiliati, amministratori, funzionari, rappresentanti, successori, e aventi causa, da e contro qualsiasi reclamo, pretesa, richiesta di risarcimento, azione legale, debito, responsabilità, perdita, multa, danno o spesa (inclusi i ragionevoli onorari degli avvocati, le spese legali e processuali) (nel complesso, la “Perdita”) in conseguenza di: (i) modifiche o aggiunte da parte dell’Acquirente a uno qualsiasi dei Prodotti; (ii) violazioni, da parte dell'Acquirente, dell'Accordo e/o delle presenti Condizioni Generali; (iii) colpa grave o condotta dolosa dell’Acquirente; o (iv) danni sofferti da terzi che siano causati da qualsiasi Prodotto distribuito o rivenduto dall’Acquirente nella misura in cui la Perdita sia dovuta a (a) modifiche o aggiunte apportate dall'Acquirente ai Prodotti; (b) utilizzo improprio o abuso dei Prodotti; (c) violazione di una qualsiasi clausola dell'Accordo o delle presenti Condizioni Generali; (d) mancata osservanza, da parte dell’Acquirente, delle leggi, norme, regolamenti, disposizioni aventi forza di legge, ed ordini relativi ai Prodotti; (e) colpa grave o condotta dolosa da parte dell’Acquirente; o (f) lesioni intenzionali a persone o proprietà provocate dall’Acquirente.
Fermo restando quanto previsto nell'Articolo 15 che precede, CMI terrà indenne e manlevato e difenderà l’Acquirente, ivi inclusi i suoi dirigenti, quadri, agenti, dipendenti, soci, associati, affiliati, amministratori, funzionari, rappresentanti, successori, e aventi causa autorizzati, da e contro qualsiasi Perdita fatta valere da terzi in conseguenza di (i) lesioni fisiche o danni a beni, nella misura in cui tali lesioni e/o danni siano provocati dal difetto di un Prodotto realizzato da CMI, fatta tuttavia eccezione per il caso in cui CMI abbia tempestivamente comunicato all'Acquirente la potenziale difettosità di un Prodotto; (ii) violazione, da parte di CMI, dell'Accordo e delle presenti Condizioni Generali, nella misura in cui ciò sia causa della Perdita; o (iii) colpa grave o condotta dolosa da parte di CMI, nella misura in cui ciò sia causa della Perdita.
CMI non sarà obbligata ad indennizzare e manlevare l’Acquirente qualora la Perdita sorga in relazione ad una colpa grave o ad una condotta dolosa posta in essere dall’Acquirente medesimo, ovvero in caso di utilizzo del Prodotto da parte di un soggetto diverso da quelli autorizzati e riportati nell’etichetta del Prodotto approvata da CMI, ivi incluse, senza alcuna limitazione, le restrizioni sul riutilizzo dei Prodotti.
17. Esportazioni, legge applicabile e foro competente. L'Acquirente sarà il solo soggetto responsabile per il pieno e puntuale rispetto di ogni e qualsivoglia legge, norma, regolamento, e/o disposizione avente forza di legge, in materia di esportazione dei Prodotti dall'Italia ed importazione dei Prodotti medesimi in qualsiasi altro territorio e/o Paese. CMI non rilascia alcun tipo di garanzia, espressa o tacita, circa l'esportabilità dei Prodotti al di fuori del territorio italiano. Inoltre, l'Acquirente prende atto ed accetta che i Prodotti non potranno essere venduti a, commercializzati in, o trasferiti a, soggetti, entità, Paesi o Stati sottoposti a restrizioni di qualsivoglia natura ai sensi delle leggi degli Stati Uniti d'America, tra cui quelli annoverati nella "Specially Designated Nationals and Blocked Persons List" pubblicata dall'ufficio "Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America ("U.S. Department of the Treasury").
Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate in via esclusiva dalle leggi della Repubblica Italiana, senza riguardo per l'applicazione di norme di diritto internazionale privato che determinino l'applicazione di una legge diversa da quella della Repubblica Italiana. Resta in ogni caso inteso che non troverà applicazione la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci ("CISG"). Le presenti Condizioni Generali sono state redatte sia in lingua italiana sia in lingua inglese; in caso di discordanze, prevarrà la versione in lingua italiana.
Ogni controversia che dovesse insorgere tra CMI e l’Acquirente in relazione a, o in connessione con, l'Accordo e/o le presenti Condizioni Generali, ivi inclusa la loro interpretazione, esecuzione e validità, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Velletri (Provincia di Roma).
18. Modifiche e rinuncia. Fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 1 delle presenti Condizioni Generali, nessuna modifica o variazione delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e/o nell'Accordo sarà efficace tra le Parti, salvo ove espressamente concordata per iscritto e sottoscritta da un rappresentante legale di ciascuna Parte.
L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le pattuizioni qui previste. Nessuna rinuncia ad alcun diritto, o alla contestazione di violazioni o inadempimenti ai sensi delle presenti Condizioni Generali sarà considerata valida, a meno che sia resa per iscritto dalla Parte rinunciante.
19. Validità. Nel caso in cui una o più previsioni contenute nelle presenti Condizioni Generali dovessero essere, in tutto o in parte, dichiarate inefficaci, nulle o invalide, tale vizio non comporterà l'inefficacia, la nullità o l'invalidità delle restanti previsioni delle presenti Condizioni Generali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1419 co. 1 del codice civile.
20. Trattamento dei dati personali. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 (la "Normativa Privacy"), CMI informa che i dati personali dell'Acquirente, ivi inclusi quelli di natura anagrafica e fiscale, che siano stati acquisiti da CMI nell'ambito dell'Accordo e delle presenti Condizioni Generali, saranno trattati nel rispetto della Normativa Privacy e degli obblighi di riservatezza ivi previsti, ove applicabili. All’Acquirente sono riservati i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili.
Le seguenti disposizioni sono applicabili per i soli Acquirenti che svolgono attività di distribuzione e/o commercializzazione dei Prodotti di CMI:
21. Proprietà industriale ed intellettuale. L’Acquirente potrà utilizzare la denominazione sociale, i nomi dei Prodotti e i marchi (registrati o di fatto) di CMI nei limiti in cui ciò sia necessario per dare esecuzione all'Accordo, purché tale uso avvenga nel rispetto di tutte le linee guida fornite da CMI e dalle sue affiliate, e si impegna a sostituire o correggere immediatamente, a propria cura e spese, tutte le etichette, il materiale, le indicazioni e/o informazioni sui Prodotti che CMI reputi errate, non conformi, o fuorvianti, o che costituiscano, a esclusiva discrezione di CMI o delle sue affiliate, un uso improprio della denominazione sociale, dei nomi dei Prodotti, dei marchi (registrati o di fatto), dei loghi, delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore, dei segni distintivi o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di CMI o delle sue affiliate. Salvo quanto previsto dal presente Articolo 21, l’Acquirente non potrà registrare o utilizzare alcun nome, marchio, denominazione e/o qualsiasi altro segno distintivo contenente, o confondibile con, qualsiasi nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo di CMI o delle sue affiliate. Tutte le brochure, le pubblicità e i materiali di marketing e altri documenti relativi ai Prodotti predisposti o utilizzati dall'Acquirente (diversi da quelli forniti da CMI o dalle sue affiliate) dovranno essere preventivamente approvati per iscritto da CMI prima dell'uso. CMI si riserva in ogni momento la facoltà di modificare e/o revocare, a suo insindacabile giudizio, le facoltà attribuite all'Acquirente ai sensi del presente Articolo 21. Resta altresì inteso che qualsiasi tipo di file digitale (sia esso a bassa, media, o alta risoluzione) di CMI o delle sue affiliate di cui l'Acquirente, ovvero i suoi dipendenti, dirigenti, quadri, agenti, collaboratori, soci, associati, affiliati, amministratori, funzionari, rappresentanti, successori, e/o aventi causa autorizzati, siano venuti in possesso nell'ambito dell'Accordo e/o delle presenti Condizioni Generali, non potrà in alcun modo, e per nessuna ragione, essere modificato, sostituito, alterato, o variato senza il preventivo consenso scritto di CMI e/o delle sue affiliate.
22. Tracciabilità. L’Acquirente sarà tenuto ad annotare su appositi registri tutte le attività relative ai Prodotti al fine di garantirne la tracciabilità per un periodo non inferiore a dieci (10) anni dopo la data di scadenza del Prodotto o dieci (10) anni dopo la data in cui il Prodotto è stato ritirato dal mercato, e in ogni caso per il periodo prescritto dalla normativa applicabile, ove esso fosse più lungo. Tali registri dovranno essere redatti in maniera chiara e completa, dovranno essere prontamente disponibili a richiesta di CMI e dovranno includere i seguenti elementi: (i) indicazione dell'ordine di acquisto; (ii) il numero di serie o di lotto e ove applicabile l’identificativo UDI del/i Prodotto/i e l'indirizzo di consegna/vendita/installazione; e (iii) il numero identificativo della fattura emessa dall'Acquirente al cliente finale con il relativo importo. In aggiunta a quanto precede, ove i Prodotti siano “dispositivi medici”, l’Acquirente dovrà integralmente rispettare tutti gli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2017/745 e alle altre norme anche nazionali applicabili.
L'Acquirente terrà inoltre un registro dei reclami, degli eventuali dispositivi non conformi nonché dei richiami e dei ritiri; manterrà costantemente informata CMI di tale monitoraggio e le fornirà tutte le informazioni da essa richieste; assicurerà inoltre che, per il periodo in cui uno o più Prodotti si trovano sotto la sua responsabilità, le relative condizioni di immagazzinamento e di trasporto rispettino le condizioni stabilite da CMI in relazione a tali Prodotti.
Ciascuna delle Parti si impegna inoltre fin d’ora, per il caso di aggiudicazione di forniture pubbliche inerenti ai Prodotti, a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
23. Reclami. L’Acquirente si impegna a cooperare pienamente con CMI e ad agevolare CMI nella gestione dei reclami relativi ai Prodotti che provengano dai clienti finali, adottando a tal fine le misure ritenute più opportune o idonee da CMI e ragionevolmente richieste da quest'ultima, per la risoluzione di tali reclami. L'Acquirente si impegna ad informare CMI di qualsiasi reclamo ricevuto da un cliente finale entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso ovvero, in ipotesi di incidente, anche solo presunto, relativo a un dispositivo medico o altro Prodotto (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ove si sia verificato un decesso o una lesione), immediatamente non appena avuta conoscenza del verificarsi dell'evento. Ai fini delle presenti Condizioni Generali, per "reclamo" dovrà intendersi quello relativo ad una delle seguenti fattispecie: (i) qualità del/dei Prodotto/i, denunce mediche, altri reclami/denunce per simili fattispecie, non conformità, incidente o evento avverso, anche solo presunti; o (ii) qualsiasi comunicazione scritta relativa ai Prodotti che provenga da un’autorità competente.
24. Obblighi previsti dal "Modello 231". L’Acquirente dichiara di conoscere la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa da reato delle società e, in particolare, il contenuto del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare violazioni della richiamata normativa (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato e dalla punibilità dello stesso).
L’Acquirente dichiara inoltre:
• di aver preso visione del Codice Etico (il "Codice Etico") e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001" (il "Modello Organizzativo") adottati da CMI;
• di essere a conoscenza dei contenuti e dei principi dei documenti sopra menzionati e delle finalità cui tali contenuti e principi tendono.
L'Acquirente si impegna a rispettare i contenuti ed i principi del Codice Etico, del Modello Organizzativo, dei protocolli e delle procedure adottati da CMI, e si obbliga altresì a non porre in essere atti o comportamenti tali da determinarne una possibile violazione.
L'Acquirente prende atto e riconosce che la violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico - del cui contenuto l'Acquirente dichiara di aver preso visione - è sanzionata, conformemente al "Sistema Disciplinare" adottato da CMI, a seconda della gravità del fatto commesso, come segue:
• con la diffida al puntuale rispetto del Modello Organizzativo, pena l’applicazione della penale di seguito indicata, ovvero la risoluzione immediata, da parte di CMI, del rapporto contrattuale intercorrente con l’Acquirente; e
• con l’applicazione di una penale, convenzionalmente prevista nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo
dell'ordine dell'Acquirente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito da CMI.
25. Cessione; change of control. L’Acquirente non potrà cedere o trasferire a terzi l'Accordo e le presenti Condizioni Generali (anche ove il trasferimento avvenga per effetto di cessione di partecipazioni, fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, o altre operazioni di natura straordinaria) senza il previo consenso scritto di CMI. Inoltre, l’Acquirente non potrà, senza il preventivo consenso scritto di CMI, nominare o delegare eventuali sub-distributori per l'esecuzione dell'Accordo e delle presenti Condizioni Generali.
CMI si riserva il diritto di recedere dal rapporto contrattuale intercorrente con l'Acquirente, laddove si verifichi un mutamento nella compagine sociale dell'Acquirente per effetto del perfezionamento di operazioni di natura straordinaria tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, cessione di partecipazioni, fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda.
26. Rappresentanti commerciali e sub-distributori autorizzati. L’Acquirente farà in modo che tutti i propri rappresentanti commerciali e sub-distributori autorizzati prendano atto e rispettino le presenti Condizioni Generali. Resta inteso che l'Acquirente resterà responsabile nei confronti di CMI per qualsiasi inadempimento, da parte dei propri rappresentanti commerciali e sub- distributori autorizzati, dell'Accordo e/o delle presenti Condizioni Generali.
27. Indennizzo e manleva. L'Acquirente si impegna a tenere CMI integralmente indenne e manlevata per ogni e qualsiasi pretesa di qualsivoglia natura promossa da propri dipendenti, dirigenti, quadri, agenti, collaboratori, soci, associati, affiliati, amministratori, funzionari, rappresentanti, successori, e/o aventi causa autorizzati, nei confronti della stessa CMI.
Data
Firma dell’Acquirente
Nome:
Qualifica:
Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, l'Acquirente accetta espressamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali:
- Articolo 1 (Termini e condizioni generali);
- Articolo 3 (Termini di pagamento);
- Articolo 4 (Termini di consegna);
- Articolo 5 (Forza maggiore);
- Articolo 6 (Installazione e manutenzione);
- Articolo 7 (Modifiche degli ordini);
- Articolo 9 (Garanzia sui Prodotti);
- Articolo 10 (Condizioni di reso);
- Articolo 11 (Riserva di proprietà);
- Articolo 12 (Proprietà industriale ed intellettuale);
- Articolo 13 (Nessuna licenza);
- Articolo 14 (Informazioni confidenziali);
- Articolo 15 (Limitazioni di responsabilità);
- Articolo 16 (Risarcimento e limiti);
- Articolo 17 (Esportazioni, legge applicabile e foro competente);
- Articolo 18 (Modifiche e rinuncia);
- Articolo 21 (Proprietà industriale ed intellettuale);
- Articolo 22 (Tracciabilità);
- Articolo 23 (Reclami);
- Articolo 24 (Obblighi previsti dal "Modello 231");
- Articolo 25 (Cessione; change of control);
- Articolo 26 (Rappresentati commerciali e sub-distributori autorizzati);
- Articolo 27 (Indennizzo e manleva);
- Allegato A (Garanzia sui Prodotti).
Data
Firma dell’Acquirente
Nome:
Qualifica:
ALLEGATO A
GARANZIA SUI PRODOTTI
X. Xxxxxxxx sui Prodotti di CMI:
CMI garantisce i seguenti Prodotti contro difetti relativi a materiali e/o vizi di fabbricazione, e sempre che tali Prodotti siano usati in normali condizioni di utilizzo e in conformità ai manuali utente, alle specifiche tecniche, nonché alle line guida dei Prodotti di CMI, per i seguenti periodi di tempo (ciascuno un "Periodo di Garanzia"):
Lava-disinfettatrici/sterilizzatrici e apparecchiature similari, pompe di irrigazione, monitor e simili: 15 (quindici) mesi dalla data di spedizione del Prodotto da parte di CMI o 12 (dodici) mesi dalla data di installazione del Prodotto, a seconda di quale tra i due eventi si verifichi per primo.
Materiali di consumo e accessori del Prodotto (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, connettore dell’endoscopio, filtri, stampanti, materiali di consumo della stampante e test strips): 120 (centoventi) giorni dalla data di spedizione del Prodotto o 90 (novanta) giorni dalla data di installazione del Prodotto, a seconda di quale tra i due eventi si verifichi per primo.
Parti di ricambio del Prodotto (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elettrovalvole, guarnizioni, sensori e, in generale, le parti di ricambio per i Prodotti): 180 (centottanta) giorni dalla data di spedizione del Prodotto, o 180 (centottanta) giorni dalla data di installazione del Prodotto, a seconda di quale tra i due eventi si verifichi per primo.
Prodotti monouso: garantiti per un solo utilizzo. Il Periodo di Garanzia non potrà in alcun caso superare la data di scadenza indicata sull'etichetta del Prodotto.
Servizi di assistenza sui Prodotti: 90 (novanta) giorni dall’esecuzione del servizio relativo alla singola tipologia di assistenza prestata.
La garanzia non copre e, pertanto, CMI non avrà alcuna responsabilità sui Prodotti per:
1) cause esterne, compresi, senza limitazione alcuna, incidenti, atti di vandalismo, calamità naturali, Eventi di Forza Maggiore, mancanza di alimentazione elettrica o sbalzi di tensione;
2) abuso, uso improprio o negligenza nell'utilizzo del Prodotto da parte dell’Acquirente o di terzi, oppure utilizzo di filtri forniti da terze parti non autorizzate o di altri materiali di consumo e accessori o sostanze chimiche non convalidate e approvate da CMI;
3) utilizzo non conforme alle istruzioni del Prodotto;
4) mancata manutenzione ordinaria al Prodotto da parte dell’Acquirente o difetto di conservazione del Prodotto secondo le istruzioni di CMI o secondo quanto indicato nell'etichettatura del Prodotto;
5) difetto di manutenzione verificatosi durante il trasporto del Prodotto; o
6) assistenza e riparazione dei Prodotti non autorizzate da CMI.
B. Garanzia sui prodotti non fabbricati da CMI:
Tutti i prodotti non fabbricati da CMI riporteranno la garanzia originale del relativo produttore, la cui copia sarà resa disponibile da CMI su richiesta espressa dell'Acquirente. Ogni eventuale richiesta di garanzia su Prodotti non fabbricati da CMI dovrà essere fatta valere dall'Acquirente direttamente nei confronti del produttore originale con espressa liberatoria e manleva di CMI per i prodotti non fabbricati da quest'ultima. Resta inteso che CMI non è responsabile in relazione a prodotti fabbricati da altri produttori. CMI non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, per prodotti non fabbricati da CMI.
C. Rimedio esclusivo per Prodotti di CMI in garanzia
Il rimedio esclusivo offerto da CMI all'Acquirente per i Prodotti difettosi coperti da garanzia sarà, a insindacabile giudizio di CMI, (i) la riparazione o la sostituzione del(i) Prodotto(i) difettoso(i); o (ii) il rimborso o l'accredito del prezzo di acquisto.
Ai fini di quanto precede, il vizio e/o il difetto del(i) Prodotto(i) dovrà essere comunicato dall'Acquirente a CMI secondo i termini e le modalità di cui all'Articolo 10 delle presenti Condizioni Generali.
D. Limitazione della garanzia sui Prodotti
Le previsioni e i rimedi di cui al presente Allegato A relativi alla garanzia di CMI sui Prodotti rappresentano l'unica garanzia rilasciata da CMI in relazione ai Prodotti. CMI non rilascia ulteriori garanzie e condizioni, espresse o tacite, legali o di altra natura comprese, senza limitazione alcuna, garanzie o condizioni di commerciabilità e idoneità per un particolare scopo, nonché garanzie derivanti da comportamenti pregressi e usi commerciali. È espressamente escluso il concorso di ogni e qualsivoglia altra garanzia prevista dalla legge. CMI non dichiara né garantisce che i Prodotti soddisfano le esigenze dell’Acquirente. L'Acquirente dichiara di ben conoscere le proprietà e le caratteristiche dei Prodotti e di aver richiesto tutte le informazioni sui Prodotti a CMI e che CMI le ha esaustivamente fornite.
Nei limiti consentiti dalla legge, e salvo il caso di colpa grave o di condotta dolosa da parte di CMI, quest'ultima non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'Acquirente per danni indiretti, perdite, costi o passività (prevedibili o non prevedibili) derivanti da garanzia o da contratto, da negligenza o da illecito di altra natura, incluse, senza limitazione alcuna, perdite commerciali, perdita di profitti, perdita di contratti o di opportunità commerciali, e danni connessi.
Nei limiti consentiti dalla legge, la responsabilità di CMI non potrà eccedere il prezzo pagato dall'Acquirente per il Prodotto.
Nessun rappresentante o agente di CMI ha il potere di vincolare CMI al rilascio di, e rilasciare per conto di quest'ultima, garanzie ulteriori e diverse rispetto a quelle espressamente previste nel presente Allegato A e nelle presenti Condizioni Generali con riferimento ai Prodotti; l’Acquirente prende atto ed accetta espressamente che i Prodotti sono soggetti esclusivamente ai termini e alle condizioni di garanzia qui previsti e disciplinati.