REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE
REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – ARTT. DAL 2222 AL 2228 DEL CODICE CIVILE
Tra
il Consiglio regionale dell’Umbria -codice fiscale 94065130547- con sede in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx x. 0, c.a.p. 06100, rappresentato dal Dirigente del Servizio Risorse xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, domiciliato, per la qualifica rivestita, a Perugia, in Xxxxxx Xxxxxx, x. 0,
e
il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - di seguito indicato come collaboratore;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti codice civile, un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale, consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’oggetto della prestazione, ricavato dalla sotto citata nota prot. 263 del 16/01/2013, è il seguente:
il collaboratore si impegna a svolgere attività di supporto studi giuridici, per le esigenze del Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza Xxxxxx Xxxxxxxxx, che ha espressamente richiesto, con nota prot. n. 263/2013, l'attivazione del presente contratto di prestazione d'opera, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del vigente regolamento per la costituzione delle strutture di supporto agli organi di direzione politica del consiglio regionale dell'Umbria.
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli dal Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza Xxxxxx Xxxxxxxxx, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
L’incarico avrà inizio il giorno 01/02/2013 e terminerà il giorno 31/07/2013.
ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le parti convengono che il compenso complessivo dovuto per l’espletamento della collaborazione viene determinato in euro 6.600,00, al lordo delle ritenute di legge a carico del percipiente.
Il suddetto compenso verrà erogato in più soluzioni dietro presentazione di apposite notule vistate dal Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Il compenso suddetto rientra, ai fini del trattamento fiscale e previdenziale, tra i redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni, e sarà pertanto assoggettato dal Consiglio Regionale dell'Umbria:
-all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600/1973. Il collaboratore dovrà quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Il compenso, inoltre, ai sensi degli art. 10 bis e 16 del D.Lgs 446/97 rientra nella base di calcolo per l’IRAP dovuta dal Consiglio regionale dell'Umbria.
Il collaboratore dichiara, ad ogni effetto, che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di missione gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.
ART. 6 – RECESSO, INTERRUZIONE
Il Consiglio regionale dell'Umbria si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno tre giorni, solo al fine di evitare pregiudizio al Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza Xxxxxx Xxxxxxxxx. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
La collaborazione si interrompe immediatamente in tutti i casi di scadenza del mandato del Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza Xxxxxx Xxxxxxxxx. Anche in tali evenienze il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
ART. 7 – PROPRIETA’, RISERVATEZZA DEI RISULTATI
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Consiglio regionale dell'Umbria. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi ne portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Consiglio regionale dell'Umbria ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del medesimo Consiglio regionale dell'Umbria.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerasi riservati.
ART. 8 – RESPONSABILITA’
Il Collaboratore solleva il Consiglio regionale dell'Umbria da ogni responsabilità in relazione a danni causati persone e/o cose in corso di contratto.
ART. 9 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.
ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALI
Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 12 – FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Perugia. Perugia, 28 gennaio 2013
Letto, confermato, sottoscritto
PER IL CONSIGLIO REGIONALE IL COLLABORATORE
DELL’UMBRIA xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Il Dirigente del
Servizio Risorse
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Agli effetti dell’art. 1341 del codice civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:
Art. 6 – (Recesso, interruzione)
Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati) Art. 8 - (Responsabilità)
Art. 11 - (Tutela dati personali) Art. 12 - (Foro competente)
IL COLLABORATORE
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx