CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO NUOVA CASTELLI S.P.A.
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO NUOVA CASTELLI S.P.A.
Art. 1) Ambito di applicazione e definizioni
1.1) Le presenti condizioni generali d’acquisto (di seguito “Condizioni”) si applicano alle forniture di beni ovvero alla prestazione di opere e/o di servizi effettuate dal Fornitore a favore di Nuova Castelli
S.p.A. (di seguito la “Società” o l’“Acquirente”), in adempimento di accordi perfezionatisi tra le Parti mediante conferma, espressa o per fatti concludenti, di ordini di acquisto (di seguito “Ordine/i“) oppure mediante Ordini emessi a seguito di proposta/offerta ricevuta dal Fornitore.
1.2) Le Condizioni non vincolano la Società, né sono idonee a creare alcun tipo di aspettativa circa la conclusione di trattative in corso, ovvero la conclusione di successivi acquisti se non interviene l’emissione dell’Ordine da parte della Società.
1.3) Si intende per “Fornitore”: il soggetto che fornisce beni e/o prestazioni di opere e/o servizi alla Società; per “Parti”: il Fornitore e la Società.
1.4) Le presenti Condizioni che costituiscono parte integrante dell’Ordine, potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni degli Ordini stessi concordate tra le Parti, restando inteso che sebbene queste ultime disposizioni prevarranno sul contenuto delle Condizioni, la loro efficacia sarà peraltro limitata allo specifico Ordine.
1.5) Le presenti Condizioni risolvono e superano a tutti gli effetti ogni eventuale precedente accordo, verbale o scritto, tra le Parti avente ad oggetto il medesimo bene o servizio di cui alle presenti Condizioni.
Art. 2) Esecuzione dell’Ordine.
2.1) A fronte dell’Ordine, il Fornitore è tenuto a eseguire con la massima diligenza sia la prestazione principale che le prestazioni accessorie, anche se non espressamente dedotte nelle presenti Condizioni, sostenendo autonomamente i costi del personale e dei mezzi impiegati e garantendo di utilizzare attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento delle prestazioni richieste, di cui abbia esclusiva proprietà o legittima disponibilità.
2.2.) Il personale del Fornitore che si recherà a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti dell’Acquirente dovrà recarsi presso la portineria per prendere visione delle regole di stabilimento, in particolare quelle di salute e di sicurezza, che si impegna a rispettare.
2.3) Salvo diverso accordo, per l'esecuzione dei servizi e delle attività pattuite e/o la consegna e lo scarico di beni, è espressamente vietato l'utilizzo, anche temporaneo, di beni e attrezzature di proprietà dell’Acquirente (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: materiale di consumo, materiale da magazzino, ricambi, scale, trabattelli, carrelli elevatori, DPI, abiti, detergenti, attrezzi e macchinari da lavoro).
Art. 3) Non esclusività della fornitura
Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i beni/servizi non verranno richiesti al Fornitore in via esclusiva.
Art. 4) Termini di consegna e penali
4.1) I termini di consegna stabiliti e riportati nell’Ordine sono da considerarsi come vincolanti per il Fornitore.
4.2) Fermo restando il diritto al risarcimento di danni ulteriori e fatto salvo ogni eventuale altro diritto riconosciuto alla Società in base alle presenti Condizioni, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, la Società potrà:
i) applicare una penale pari al 10% del valore della transazione economica prevista contrattualmente e ciò per ogni caso di trasgressione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno e/o;
ii) acquistare presso altri fornitori i beni e/o i servizi non consegnati/eseguiti nel termine prestabilito, ponendo a carico del Fornitore inadempiente le eventuali eccedenze di prezzo;
iii) risolvere il rapporto di fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
4.3) I quantitativi ordinati potranno essere variati in più o in meno nella misura massima del 10% dietro richiesta della Società.
Art. 5) Conformità/Controlli e verifiche da parte dell’Acquirente
5.1) Tutti i beni/servizi forniti dovranno essere conformi ai requisiti richiesti dalla Società e concordati fra le Parti. Il Fornitore garantisce che la merce è (a) conforme alle specifiche richieste dalla Società e prodotta in conformità alle leggi applicabili.
5.2) L’Acquirente si riserva il diritto di rifiutare e restituire al Fornitore, a spese dello stesso, le merci (a) consegnate in eccesso rispetto alla quantità ordinata,
(b) non conformi alle specifiche o difettose, o (c) che violino le leggi applicabili.
5.3) Le difformità o non conformità dei beni rispetto a quanto concordato tra le Parti e i vizi, se evidenti, dovranno essere denunciati al Fornitore in forma scritta (anche a mezzo racc. a.r, mail e/o PEC) entro quindici giorni lavorativi dalla consegna. Per i vizi o le non conformità non evidenti, il termine per la denunzia viene stabilito in quindici giorni lavorativi dalla scoperta.
5.4) L’Acquirente, a sua discrezione, può richiedere la sostituzione delle merci difettose o rifiutate oppure il rimborso del prezzo d’acquisto ed anche il relativo risarcimento dei danni.
5.5) Il Fornitore terrà inoltre indenne la Società da ogni danno, azione, diritto o pretesa di terzi comunque derivante o connessa dall’utilizzo del bene o del servizio fornito.
Art. 6) Corrispettivo, fatturazione e pagamenti
6.1) Ove nell’Ordine non sia esplicitamente prevista una formula di variabilità o revisione del corrispettivo, questo si intende fisso e invariabile per tutta la durata della fornitura.
6.2) Il prezzo, i termini e le condizioni di pagamento sono definiti nell’Ordine. Il Fornitore garantisce che i prezzi presenti sull’Ordine sono completi e non vi sono costi aggiuntivi di qualunque tipo (es. spedizione, packaging, etichettatura, dazi doganali, etc..) a carico dell’Acquirente senza il suo consenso scritto e relative indicazione sull’Ordine. In caso di servizi le attività extra rispetto a quelle previste sull’Ordine devono essere preventivamente concordate con l’Acquirente.
6.3) I corrispettivi pattuiti verranno pagati dietro presentazione di regolare fattura o documento equipollente tramite bonifico bancario; in caso di mancato o ritardato pagamento il tasso per gli interessi di mora è pari al Tasso di Riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea (B.C.E.), previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni. Decorso inutilmente tale termine si applicheranno gli interessi di mora sopra detti. Qualora l’oggetto della fornitura rientri nel campo di applicazione dell’art. 62 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, i termini di pagamento seguiranno le previsioni ivi indicate.
Art. 7) Divieto di cessione, sub-appalto e cessione del credito
7.1) Il Fornitore non può cedere l’Ordine, né subappaltare, neppure parzialmente, la relativa esecuzione, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente. Anche qualora il subappalto venga autorizzato dalla Società, il Fornitore manterrà la responsabilità dell'esecuzione della fornitura dei beni e/o servizi.
7.2) E’ altresì esclusa la cessione del credito da parte del Fornitore.
Art. 8) Diritti di proprietà intellettuale e industriale
8.1) Il Fornitore riconosce che denominazioni e marchi utilizzati dalla Società sono di esclusiva proprietà della Società e/o che la stessa ne detiene legittimo titolo all’uso. Di conseguenza il Fornitore non potrà fare alcun atto dispositivo e/o di utilizzazione, in qualsiasi forma o modalità, di tali marchi e denominazioni anche abbinati tra loro, sia durante l’esecuzione dell’Ordine che successivamente alla sua cessazione.
8.2) Quando le formule e/o le composizioni dei beni o marchi da utilizzare per gli stessi non sono indicati o forniti dalla Società, il Fornitore dovrà garantire che i beni e la loro destinazione d’uso non violino diritti di terzi concernenti la proprietà industriale.
8.3) Nei casi previsti al precedente punto 8.2, il Fornitore manleva sin d’ora la Società da qualsiasi rivendicazione, azione legale e richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da terzi per atti
di concorrenza sleale o violazione di diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai beni.
Art. 9) Confidenzialità e riservatezza
9.1) Il Fornitore prende atto che, in occasione della fornitura, potrebbe venire a conoscenza di elementi, notizie, informazioni e più genericamente di dati soggetti ad estremo riserbo e/o a vincoli di privativa industriale, nonché di qualsiasi altra notizia, confidenza, fatto, progetto, informazione nel più ampio significato del termine, appresi su e/o dalla Società. Per tale motivo, il Fornitore si impegna per sé, per il proprio personale e per i propri collaboratori, a mantenere il più stretto riserbo su tutto ciò di cui comunque avesse scienza e/o apprendesse, in occasione della fornitura e/o della richiesta di fornitura formulate dalla Società, dai suoi dipendenti o collaboratori, per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i cinque anni successivi alla cessazione dello stesso.
9.2) Tutto il materiale e le informazioni di qualsiasi natura, fornite dalla Società al Fornitore, resteranno di proprietà della Società e potranno essere utilizzati esclusivamente per l’esecuzione contrattuale, con divieto di divulgazione senza la preventiva autorizzazione della Società.
9.3) Al momento della cessazione della fornitura, il Fornitore dovrà restituire tutta la documentazione eventualmente consegnatagli.
Art. 10) Privacy
Le Parti, con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali connesse all’adempimento degli obblighi contrattuali di cui all’Ordine e alle presenti Condizioni, garantiscono che il relativo trattamento avverrà nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 cosi come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
Art. 11) Forza maggiore
Sono considerate cause di forza maggiore unicamente gli eventi straordinari ed imprevedibili che impediscono l'esecuzione dell’Ordine quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, alluvioni, eventi bellici, epidemie, scioperi a livello nazionale. Qualora la forza maggiore si protraesse per un periodo superiore a due settimane, la Società potrà cancellare la fornitura.
Art. 12) Recesso
12.1) La Società potrà recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta da far pervenire al Fornitore, ove il Fornitore subisca un sostanziale deterioramento delle condizioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie tale da far ragionevolmente ritenere che sia incapace di dare esecuzione agli obblighi a suo carico.
12.2) La Società potrà inoltre porre termine al rapporto di fornitura mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore a suo insindacabile giudizio. Le eventuali prestazioni e/o consegne di cui all’ordine che ricadranno nel periodo di preavviso dovranno essere effettuate garantendo il livello di qualità contrattualmente pattuito. La Società corrisponderà quanto dovuto per tali prestazione e/o consegne.
Art. 13) Risoluzione
Fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto alla Società sulla base delle presenti Condizioni o dalla legge, la Società può risolvere, ex art. 1456 c.c., il rapporto di fornitura in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore, qualora il Fornitore: (i) subisca una sospensione o revoca delle licenze e/o autorizzazioni necessarie per la fornitura del bene/servizio; (ii) sia inadempiente ad uno degli obblighi previsti agli articoli 7, 8, 9 e 16.
Art. 14) Assicurazioni
14.1) In tutti i casi in cui la natura del bene/servizio fornito lo richieda e/o il bene/servizio fornito possa comportare un rischio nei confronti della Società e/o da questi ultimi verso i propri clienti o dipendenti o collaboratori in genere, o qualora la Società ne faccia specifica richiesta, il Fornitore è tenuto a stipulare un'assicurazione presso primaria compagnia di assicurazioni a copertura dei rischi sopra detti; la polizza assicurativa dovrà essere attiva a partire dal primo giorno di validità dell’accordo di fornitura e dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata dello stesso.
14.2) Il Fornitore dovrà consegnare all’Acquirente copia della/e polizza/e di cui al punto precedente entro una settimana dall'emissione dell’Ordine.
14.3) La stipulazione dei contratti di assicurazione non eliminerà né ridurrà la diretta responsabilità del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni.
14.4) Il Fornitore si impegna a fare tutto quanto necessario per ottenere gli eventuali rimborsi da parte delle compagnie di assicurazione e, in presenza di responsabilità di terzi, per conseguire gli indennizzi ed i risarcimenti cui avesse diritto.
Art. 15) Clausola di salvaguardia, tolleranza
15.1) In caso di controversie che dovessero sorgere tra le Parti per qualsiasi motivo, il Fornitore non potrà in ogni caso sospendere le prestazioni fino a diversa disposizione della Società.
15.2) Le Condizioni annullano e sostituiscono e, in ogni caso rendono inapplicabili le eventuali condizioni generali del Fornitore.
15.3) Eventuali inadempimenti e/o comportamenti difformi da quanto stabilito nelle presenti Condizioni, anche se tollerati o non contestati dalla Società, non costituiranno deroghe alle presenti Condizioni, né
precedenti a cui fare riferimento, né potranno essere interpretati come tacite accettazioni degli inadempimenti stessi.
Art 16) Conformità all’etica degli affari
16.1) Il Fornitore si conformerà ai regolamenti e alle norme di cui al D.Lgs. n.231/2001 e successive integrazioni. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 della Società reperibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx e si impegna ad osservare i principi in essi contenuti.
16.2) Il Fornitore si impegna – anche per i propri eventuali lavoratori subordinati e/o collaboratori a qualunque titolo che vengano in contatto con la Società nell’esecuzione dell’incarico ad esso conferito, ad informare tempestivamente l’Organismo di vigilanza della Società con una comunicazione all’indirizzo mail xxx@xxxxxxxx0000.xxx di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui esso venga a conoscenza nell’esecuzione dell’incarico che possa integrare la fattispecie di illeciti penali inclusi nell’ambito del D. Lgs. n. 231/01 e comportare responsabilità amministrativa della Società.
Art. 17) Foro competente e legge applicabile
Per ogni controversia il Fornitore riconosce la competenza territoriale esclusiva del Foro di Milano. La legge applicabile è esclusivamente quella italiana.
Data
IL FORNITORE
Il Fornitore dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. di aver preso piena conoscenza e di approvare specificamente le seguenti clausole contenute nelle condizioni generali di acquisto: art. 4 (Termini di consegna e penali); art. 5 (Conformità/controlli e verifiche da parte dell’Acquirente); art. 7 (Divieto di cessione, sub- appalto e cessione del credito); art. 8 (Diritti di proprietà intellettuale e industriale); art. 9 (Confidenzialità e riservatezza); art. 10 (Privacy); art.
11 (Forza maggiore); art. 12 (Recesso); art. 13 (Risoluzione); art. 14 (Assicurazioni); art. 15 (Clausola di salvaguardia, tolleranza); art. 16 (Conformità all’etica degli affari); art. 17 (Foro competente e legge applicabile).
Data
IL FORNITORE