REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA MOBILITA’ ERASMUS IN USCITA
REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA MOBILITA’ ERASMUS IN USCITA
SEZIONE – A DISCIPLINA GENERALE ART. 1 FINALITA’ ED ORGANISMI
1.1 - Finalità e ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le attività di mobilità internazionale svolte in collaborazione con Università di Paesi europei ed extra-europei titolari di European Charter for Higher Education (ECHE), con le quali l'Università Xxxxxxxxx Xxxxxxx ha stretto accordi di cooperazione.
Nell'ambito del programma Erasmus+, la regolamentazione di tutte le attività di mobilità risponde alla normativa europea di riferimento e alle eventuali disposizioni specifiche dell'Agenzia Nazionale italiana (Indire) cui si fa rinvio e che sono vincolanti in conseguenza dell'adesione dell'Ateneo all'Accordo per la mobilità nell'ambito del programma, per gli anni 2014-2020 relativo alla gestione delle mobilità.
1.2 Paesi Partecipanti
Possono partecipare al programma di mobilità tutte le Università dei Paesi della Comunità Europea e/o titolari di Carta ECHE.
1.3 - Rappresentanti Istituzionali, Commissione Erasmus di Ateneo e relative competenze
Commissione Erasmus, composta da:
- Coordinatore Xxxxxxx
- Coordinatore attività didattica
- Responsabile delle Relazioni Istituzionali
Responsabili dei Corsi di Laurea:
- nominati dal Rettore, aiutano gli studenti nella scelta delle attività da effettuare durante la mobilità: verificano che la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza, venga effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea di appartenenza.
La Commissione Erasmus è così composta:
- Coordinatore Erasmus,
- Responsabili dei corsi di Laurea,
- Ufficio Segreteria Internazionale
La Commissione ha i seguenti compiti:
- valuta ed approva il Learning Agreement/Training Agreement che lo studente vincitore di borsa di mobilità sottopone prima della partenza e ne valuta i risultati al suo rientro;
- verifica, al rientro dello studente, che i risultati conseguiti siano quelli attesi in base al Learning Agreement, o sue eventuali successive modifiche, proponendone il riconoscimento;
- valuta ed approva il Learning Agreement/Training Agreement degli studenti in mobilità in entrata. La Commissione è inoltre chiamata ad esprimersi su tutte le decisioni relative alle varie Mobilità Erasmus: uscita bandi per assegnazione delle borse di mobilità studenti per studio e tirocinio e approvazione delle graduatorie. Viene convocata ogni qualvolta ne ricorra la necessità ed almeno in occasione dell’emanazione dei Bandi semestrali.
1.4 - Contatti
Per ogni informazione relativa al programma Erasmus plus mobilità dell’Università Marconi contattare l’Ufficio Segreteria Internazionale xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
ART.2 BANDO DI CONCORSO SEMESTRALE
2.1 - Pubblicazione
I posti disponibili e le sedi di destinazione per lo svolgimento del periodo di mobilità all’estero sono pubblicati con cadenza semestrale in un Bando di Ateneo cui viene data ampia diffusione via web nei seguenti canali:
• Unimarconi
• Pagina Mobilità Erasmus accessibile dal sito Istituzionale;
• Facebook d’Ateneo;
• Mailshot a tutti gli studenti iscritti;
•
2.2 - Candidatura
La domanda di partecipazione deve essere compilata online attraverso l’apposito modulo disponibile all’interno del sito, nella sezione personale dello studente “Segreteria Online” entro:
- le ore 23:59 del giorno di chiusura della candidatura stessa, indicato all’interno del bando, riferito al primo semestre;
- le ore 23:59 del giorno di chiusura della candidatura stessa, indicato all’interno del bando, riferito al secondo semestre.
Con specifico riguardo alla mobilità per fini di studio, gli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale dovranno scegliere le destinazioni per le quali sia prevista mobilità di I ciclo, se nell’anno accademico in cui si svolgerà la mobilità saranno ancora iscritti al corso di laurea triennale. In caso contrario dovranno selezionare le destinazioni per le quali sia prevista mobilità di II ciclo. Relativamente a quest’ultimo punto, le mobilità potranno essere fruite solo previa formalizzazione dell’iscrizione presso l’Università degli Studi “Xxxxxxxxx Xxxxxxx”.
Lo studente è tenuto ad indicare, in ordine di preferenza e per il ciclo di studi corrispondente l’Istituzione ospitante appartenente al proprio ambito disciplinare.
Alla domanda di candidatura per mobilità a fini di tirocinio deve essere allegata la seguente documentazione:
a) Curriculum Vitae con foto, redatto in formato europeo scaricabile dal sito xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxx OBBLIGATORIAMENTE nella lingua del paese scelto o in inglese;
b) lettera motivazionale nella quale devono essere evidenziate le aspettative dello studente, gli obiettivi che si intendono raggiungere e l’area di maggior interesse per lo svolgimento del tirocinio in relazione al proprio percorso di studi (modulo presente all’interno della piattaforma);
c) copie di certificato/i attestante/i la conoscenza della lingua/e del Paese/i indicato/i nel modulo di candidatura, se in possesso;
d) lettera di accettazione da parte dell’impresa (obbligatoria per coloro che abbiano già una proposta di tirocinio);
e) fotocopia di un documento di identità valido (carta d’identità o passaporto).
Xxxxxxx automaticamente esclusi gli studenti le cui domande risulteranno:
- pervenute fuori termine;
- incomplete o errate negli elementi essenziali;
- non redatte sull’apposito modulo predisposto dall’Università;
- prive degli allegati o della fotografia;
- contenenti dichiarazioni non veritiere.
Gli studenti che hanno già effettuato un periodo di mobilità Xxxxxxx e si propongono per una seconda mobilità, oltre a rispettare le condizioni relative alle modalità di candidatura e durata della mobilità, devono anche indicare l’anno accademico in cui tale attività si è svolta, la durata e l’Istituzione ospitante.
A selezione ultimata, le dichiarazioni rese dagli studenti saranno sottoposte a verifica.
ART. 3 GRADUATORIA
L’elenco dei vincitori sarà redatto in base ai seguenti criteri:
- valutazione del curriculum vitae;
- valutazione delle competenze linguistiche;
- merito accademico;
- valutazione degli interessi e delle attitudini dello studente sulla base della lettera motivazionale;
- coerenza del tirocinio/studio con la formazione accademica del candidato;
- pregresse esperienze Erasmus o Internazionali;
- lettera di accettazione dell’azienda ed eleggibilità della stessa.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito dell’ateneo xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Mobilità Erasmus/Bandi e Graduatorie.
A parità di requisiti costituirà titolo preferenziale il non aver mai fruito di Xxxxx Xxxxxxx e, successivamente, la minore età del candidato. Gli studenti che, al momento della candidatura, sono iscritti al terzo anno della laurea di primo livello o fuori corso e prevedono di laurearsi entro l’A.A. corrispondente a quello di pubblicazione del Bando, dovranno risultare iscritti ad una laurea magistrale nell’A.A. successivo.
In particolare questi studenti potranno candidarsi solo se gli esami mancanti al conseguimento del titolo finale saranno congrui ed in grado di giustificare un periodo di mobilità, pena l’esclusione della candidatura dal bando. In ogni caso, lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di studio all'estero e previo riconoscimento dell'attività lì svolta.
ART. 4 ACCETTAZIONE DELLA MOBILITÀ
Gli studenti selezionati dovranno formalizzare e validare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità attraverso l’invio di una mail, seguita da sottoscrizione del Modulo di accettazione, che sarà inviato allo studente successivamente alla chiusura del bando.
Esso dovrà essere compilato, firmato e rinviato all’Ufficio Segreteria Internazionale (xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) entro 5 giorni dalla sua ricezione.
Coloro che, entro i termini stabiliti, non sottoscriveranno il Modulo di accettazione, saranno considerati rinunciatari.
ART. 5 ACCETTAZIONE PRESSO L’UNIVERSITA’ O IMPRESA OSPITANTE
La mobilità Xxxxxxx è subordinata all’accettazione della Università o impresa ospitante, che potrebbe non accogliere lo studente per motivi, tra i quali:
- mancato rispetto delle scadenze;
- carenza dei requisiti linguistici richiesti;
- incompatibilità tra programma di studio/tirocinio proposto e disponibilità dell’offerta formativa/di tirocinio;
- mancata stipula di Accordi bilaterali tra la Commissione Europea e alcuni Paesi partecipanti al Programma.
ART. 6 EVENTUALE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Eventuali mobilità non assegnate potranno essere destinate a favore dei soggetti idonei nel rispetto delle graduatorie dello stesso ambito disciplinare.
Allo studente saranno concessi due giorni per decidere se accettare e, quindi, sottoscrivere il
Modulo di accettazione o rinunciare.
In caso di mancata decisione si procederà alla selezione dei successivi studenti in elenco senza ulteriori comunicazioni.
ART. 7 STATUS DI STUDENTE XXXXXXX
Lo studente vincitore di una borsa di mobilità Xxxxxxx per studio e tirocinio usufruisce dei seguenti diritti:
Presso l’Ateneo di appartenenza:
- riconoscimento totale del periodo e delle attività svolte all’estero, se preventivamente autorizzate; mantenimento delle facilitazioni e delle borse di studio alle quali abbia diritto presso la sede ospitante;
Presso l’Ateneo di destinazione:
- esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione (salvo contributi specifici richiesti).
Tali diritti permangono anche nel caso in cui il periodo dovesse svolgersi senza contributo finanziario per effetto di proroga.
ART. 8 SUPPORTO LINGUISTICO
La Commissione europea ha attivato gratuitamente l’assistenza linguistica online che prevede:
- dei corsi online (inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e olandese) per gli studenti che si apprestano a svolgere un periodo di studio e tirocinio all’estero;
- la valutazione obbligatoria prima e dopo il periodo di mobilità.
Gli studenti che rientreranno nella graduatoria d’idoneità per la mobilità a fini di tirocinio saranno sottoposti ad un colloquio in presenza/videoconferenza con l’Ufficio Segreteria Internazionale, volto a verificare le competenze linguistiche dichiaratamente acquisite e certificate.
ART. 9 DURATA DELLA MOBILITA’
La durata della mobilità, salvo modifiche definite negli accordi tra Ateneo e Università o imprese ospitanti e rese note nel Bando, sarà compresa tra:
3 - 12 mesi per mobilità a fini di studio all’estero (incluso un periodo di tirocinio, se pianificato e incluse precedenti esperienze di mobilità in LLP), a partire dal secondo anno di studi; nel caso invece dei programmi di studio a ciclo unico, gli studenti possono usufruire di un periodo di
mobilità fino a 24 mesi. Lo studente può partire più volte nel corso della carriera universitaria ma non superare i 12 mesi di mobilità complessivi per ogni ciclo di studio (I ciclo, II ciclo);
2 - 12 mesi per mobilità a fini di tirocinio all’estero, a partire dal primo anno di studi. Lo studente può partire più volte nel corso della carriera universitaria ma non superare i 12 mesi di mobilità complessivi per ogni ciclo di studio.
I periodi di mobilità svolti nell’ambito del programma LLP Erasmus (2007-2013) concorrono al raggiungimento dei 12 mesi massimi per ciclo di studi.
La durata del tirocinio, per esigenze relative agli accordi con le aziende e/o al riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU), potrà essere prolungata fino ad un massimo di 3 mensilità previa richiesta motivata inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del tirocinio all’Ufficio Segreteria Internazionale e successivamente approvata dall’Agenzia Nazionale.
Anche se prolungato, il tirocinio non potrà superare i dodici mesi. Il periodo di prolungamento sarà coperto da borsa solo se saranno disponibili sufficienti risorse e in ogni caso per un massimo di tre mesi complessivi e consecutivi. In caso di una riduzione del periodo di tirocinio, la durata minima dovrà essere necessariamente di tre mesi consecutivi e completi.
ART. 10 INTERRUZIONE DELLE MOBILITÀ
Le mobilità Xxxxxxx per studio o tirocinio possono essere interrotte dall’Università per gravi motivi o per inadempienze dello studente.
ART. 11 RINUNCIA
Coloro che, per qualsivoglia ragione, siano costretti a rinunciare alla mobilità, devono comunicarlo per iscritto all’Ufficio Segreteria Internazionale dell’Ateneo e all’Università ospitante in caso di mobilità per studio, all’azienda in caso di mobilità per tirocinio.
Gli studenti che rinunciano, senza giustificati motivi, non saranno più ammessi a partecipare a progetti di mobilità internazionale per studio o tirocinio relativamente al ciclo per il quale hanno ottenuto la borsa.
ART. 12 CONTRIBUTO FINANZIARIO
12.1 - Importo
L’importo mensile del contributo finanziario o “borsa” è stabilito annualmente dall’Agenzia Nazionale.
La borsa Erasmus può essere concessa:
- per motivi di studio;
- per attività di tirocinio (Erasmus Placement).
In entrambi i casi il Programma Erasmus+ prevede che la borsa di mobilità venga differenziata in base al costo della vita del Paese di destinazione, secondo il seguente criterio definito dalla Commissione europea:
Gruppo 0 | Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx |
Gruppo 2 | Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia |
Gruppo 0 | Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Repubblica Slovacca, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia |
I rispettivi importi vengono pubblicati annualmente sul sito dell’Agenzia Nazionale: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ .
Nel caso di insufficienti risorse finanziarie la priorità nell’assegnazione della borsa è concessa agli studenti che si candidino a svolgere la mobilità per la prima volta.
12.2 - Pagamento della Borsa
Il pagamento della borsa di studio comunitaria viene effettuato in due rate:
- la prima rata, pari al 75% dell’importo totale del finanziamento comunitario, viene erogata prima della partenza tramite bonifico bancario;
- la seconda rata, pari al 25% della borsa, viene corrisposta al rientro, alla consegna da parte dello studente della documentazione di fine mobilità: certificato finale attestante data di inizio e data di fine mobilità, transcript of records per la mobilità a fini di studio e learning Agreement debitamente compilato nelle sezioni During the mobility e After the mobility.
Si ricorda inoltre che durante il periodo di studio all’estero, lo studente beneficiario continua a pagare le tasse universitarie previste dall’Università degli Studi “Xxxxxxxxx Xxxxxxx”. L’Istituto ospitante non è autorizzato ad esigere dagli studenti Erasmus il pagamento di tasse universitarie (in particolare spese/tasse di frequenza, spese/tasse d’iscrizione, spese/tasse d’esame, spese/tasse d’accesso ai laboratori e/o alle biblioteche). Tuttavia l’Istituto ospitante potrebbe richiedere il pagamento di un piccolo importo al fine di coprire i costi assicurativi, l’utilizzo di materiali diversi (fotocopie, prodotti di laboratorio, ecc.) applicando un trattamento identico a quello degli studenti locali.
Ulteriori contributi aggiuntivi possono essere concessi, su richiesta del diretto interessato, dall’Agenzia Nazionale a studenti in condizione di handicap (special needs support).
12.3 - Copertura assicurativa sanitaria
Per la copertura assicurativa sanitaria durante il soggiorno all’estero in Paesi dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia in linea generale è sufficiente portare con sé la Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM) rilasciata dal Ministero della Salute.
Ogni borsista comunque dovrà verificare le modalità di copertura sanitaria tramite richiesta presso la propria ASL di appartenenza, in quanto la TEAM potrebbe coprire spese di assistenza medica e ricovero secondo modalità differenti e in misura diversa a seconda del Paese di destinazione, ovvero non comprendere i Paesi extra UE.
ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Università degli Studi “Xxxxxxxxx Xxxxxxx” garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.
Al riguardo, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità connesse e strumentali al presente bando e a supporto della mobilità studentesca.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi Xxxxxxxxx Xxxxxxx, in persona del Magnifico Rettore, nella qualità di legale rappresentante dell’Ente.
SEZIONE – B MOBILITA’ A FINI DI STUDIO
ART. 1 DESTINATARI E REGOLE DI PARTECIPAZIONE
1.1 - Destinatari della mobilità a fini di studio
Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti dell’Università degli Studi “Xxxxxxxxx Xxxxxxx” iscritti ad un corso di laurea a tempo pieno:
- almeno al secondo anno per il I ciclo, avendo conseguito un minimo di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari);
- a partire dal primo anno per il II ciclo;
- essere in regola con le tasse universitarie;
- essere in possesso dei requisiti linguistici* del Paese e/o della Università ospitante in accordo con il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
- non essere stato in precedenza rinunciatario di xxxxx Xxxxxxx (nello stesso ciclo di studio) in mancanza di valide motivazioni;
- non beneficiare nello stesso periodo di alcun altro contributo dell’Unione Europea assegnato per finanziare un periodo di studio/lavoro all’estero;
- dimostrare la coerenza tra il percorso di studi seguito, il programma di studio indicato nel Learning Agreement for Studies (piano degli studi Erasmus) e l’area disciplinare prescelta.
*Per i paesi di lingua inglese la competenza linguistica richiesta minimo B2
*Per i paesi di lingua francese la competenza linguistica richiesta minimo B2
*Per i paesi di lingua spagnola la competenza linguistica richiesta minimo A2
*Per i paesi di lingua tedesca la competenza linguistica richiesta minimo A2
1.2 - Attività ammesse
Gli assegnatari della borsa per mobilità a fini di studio possono:
- frequentare corsi previsti dall’area disciplinare indicata sull’accordo bilaterale tra l’Università Xxxxxxxxx Xxxxxxx e l’Università straniera ospitante, e pubblicati all’interno del Bando;
- compiere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea;
Gli studenti in mobilità possono usufruire sia della borsa Erasmus per studio che di quella per tirocinio anche nello stesso anno accademico, a condizione che non vi sia coincidenza dei periodi.
1.3 - Attività non ammesse
Agli assegnatari di entrambe le borse di mobilità non è consentito:
- durante il periodo mobilità per studio svolto presso l’Università ospitante, sostenere alcun esame/o laurea presso l’Università degli Studi “Xxxxxxxxx Xxxxxxx”. Ogni eventuale attività didattica (esami e/o laurea) svolta sarà annullata d'ufficio;
- conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione della mobilità (studio e tirocinio) e del riconoscimento dell’attività svolta.
ART. 2 UNIVERSITA’ OSPITANTI
2.1 - Elenco delle Università ospitanti
L’elenco aggiornato delle Università ospitanti gli studenti in mobilità per studio viene pubblicato in calce al Bando semestrale e costituisce parte integrante dello stesso. Tale elenco può essere suscettibile di successive modifiche o integrazioni. Pertanto, nel caso siano sottoscritti eventuali nuovi accordi successivamente alla data di pubblicazione del Bando, questi saranno inseriti all’interno del database ad uso degli studenti per la mobilità.
2.2 - Scelta della Università ospitante
Lo studente che si propone per attività di mobilità internazionale per studio è invitato, nell’ordine:
- a consultare i siti web delle Università per le quali intende presentare la propria candidatura onde acquisire tutte le informazioni utili alla mobilità: requisiti linguistici, offerta formativa, compatibilità didattica, eventuali scadenze;
- a procedere all’individuazione definitiva della o delle Università da inserire nella propria candidatura.
ART. 3 ADEMPIMENTI A CURA DELLO STUDENTE
3.1 - Prima della partenza
Lo studente selezionato e che avrà inviato il modulo di accettazione dovrà:
- contattare il referente Erasmus dell’università ospitante per ottenere tutte le informazioni possibili circa i corsi organizzati, il calendario di ateneo, gli orari degli uffici Erasmus etc.. ;
- compilare il LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES, indicando gli esami che intende sostenere durante il periodo di mobilità e che dovrà essere approvato dall’ufficio CFU ai fini del finale recepimento dei crediti conseguiti all’estero nel proprio piano degli studi.
N.B. Il Learning Agreement ha validità solo se siglato da: studente, Ateneo di provenienza, Ateneo ospitante.
3.2 – Accordo finanziario
Lo studente è tenuto a sottoscrivere il contratto finanziario presso l’Ufficio Segreteria Internazionale, ove vengono indicati:
-dati relativi allo studente
-coordinate bancarie ai fini dell’accredito della borsa di mobilità L’accredito è possibile anche su Carta prepagata provvista di IBAN.
3.3 - Arrivo presso la sede di destinazione
Lo studente al momento dell’arrivo presso la sede ospitante è tenuto ad inviare per e-mail all’Ufficio Segreteria Internazionale (xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) un certificato debitamente firmato, datato e timbrato dall’Istituto o Azienda straniera ospitante, dal quale si evinca la data di arrivo.
3.4 - Al rientro
Lo studente dovrà presentare all’Ufficio Segreteria Internazionale i seguenti documenti:
- Il Learning Agreement correttamente compilato alla sezione: “Section to be completed AFTER THE MOBILITY” in originale con apposta la sua firma nonché timbro e firma dalla sede di destinazione;
- un attestato ufficiale, anch’esso in originale, datato, timbrato e firmato da parte dell’ Università ospitante che confermi l’effettivo svolgimento e la durata della mobilità;
- il questionario fornito dall’Agenzia nazionale Indire ed inviato allo studente durante il periodo di mobilità;
- il risultato della valutazione obbligatoria ricevuta attraverso il sistema di Assistenza Linguistica online.
L’Ufficio Segreteria Internazionale dell’Università degli Studi “Xxxxxxxxx Xxxxxxx” provvederà ad inoltrare la documentazione completa all’Ufficio Riconoscimento CFU per l’istruttoria della pratica di riconoscimento dei crediti e di conversione dei voti utilizzando la scala dei voti ECTS.
In caso di esito positivo, la scelta delle discipline sarà debitamente registrata, a cura dello studente e con il supporto dell’ufficio Erasmus, all’interno del Learning Agreement.
ART. 4 CFU E ECTS
4.1 - Sistema ECTS
Il sistema di crediti ECTS (European Credit Transfer System) è il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti formativi, basato sul carico di lavoro necessario per raggiungere gli obiettivi di un programma di studio.
Analogamente all’Italia, la maggior parte delle Università partner in Europa che partecipano al programma Erasmus+ hanno adottato il sistema ECTS per il trasferimento dei crediti:
1 credito italiano (CFU) = 1 credito ECTS
Durante il periodo di mobilità Erasmus+ è possibile richiedere il riconoscimento di un numero massimo di 30 crediti per semestre (30 CFU, corrispondenti a 30 crediti ECTS - European Credit Transfer System).
Ciascun Corso di studi stabilisce il numero minimo di crediti da acquisire all’estero, pena la restituzione totale del contributo per la mobilità Erasmus+.
4.2 - Mancato conseguimento di crediti
È fatto obbligo agli studenti selezionati di impegnarsi a portare a termine il programma di studio o tirocinio concordato.
Con specifico riguardo alla mobilità per fini di studio, lo studente è tenuto a conseguire i crediti in misura proporzionale al tempo trascorso presso l’Ateneo ospitante; infatti in un trimestre devono essere conseguiti 15 crediti, in un semestre 30 crediti, in un anno 60 crediti. Lo studente in mobilità che non ottenga i crediti formativi previsti, non beneficerà del contributo integrativo.
Saranno presi in considerazione i crediti acquisiti per corsi di lingua e altre attività a condizione che essi siano stati concordati, inseriti ed approvati nel Learning Agreement.
SEZIONE – C MOBILITA’ A FINI DI TIROCINIO
ART. 1 DESTINATARI E REGOLE DI PARTECIPAZIONE
1.1 - Destinatari della mobilità a fini di tirocinio
Possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
Possono candidarsi a svolgere la mobilità per tirocinio anche i neolaureati purché la candidatura sia stata presentata prima del conseguimento del titolo (laurea triennale, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico). In questo caso il tirocinio dovrà svolgersi entro un anno dal conseguimento del titolo di studio universitario.
Gli studenti che risulteranno vincitori di una borsa di studio per una mobilità da svolgere dopo il conseguimento del titolo di studio, potranno iniziare la mobilità solo dopo il conseguimento del
titolo e dovranno concluderla entro 12 mesi dal conseguimento dello stesso e, comunque, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
Non sono ammesse mobilità tra il periodo che precede il conseguimento del titolo e quello successivo. Tutti i candidati devono altresì:
- essere in regola con le tasse universitarie (studenti laureandi);
- non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o finanziamenti coperti da altri programmi/azioni finanziati dall’Unione Europea;
- non essere stati in precedenza rinunciatari di xxxxx Xxxxxxx (nello stesso ciclo di studio) in mancanza di valide motivazioni;
- possedere la conoscenza della lingua di interesse pari almeno ad un livello C1 in accordo con il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
- dimostrare la coerenza tra il percorso di studi seguito e il programma di tirocinio indicato nel
LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP.
1.2 - Attività ammesse
Gli assegnatari della borsa di mobilità per tirocinio possono:
- svolgere attività di tirocinio e stage aziendale (Erasmus Placement) presso le aziende con cui l’Università Xxxxxxxxx Xxxxxxx ha stipulato un accordo.
Gli studenti in mobilità possono usufruire sia della borsa Erasmus per studio che di quella per tirocinio anche nello stesso anno accademico, a condizione che non vi sia coincidenza dei periodi.
1.3 – Attività non ammesse
Gli assegnatari della borsa di mobilità per tirocinio possono:
- conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione della mobilità e del riconoscimento dell’attività svolta.
ART. 2 UNIVERSITA’/IMPRESE OSPITANTI
2.1 - Elenco delle imprese ospitanti
Tenuto conto delle disposizioni della Commissione Europea Direzione Generale Istruzione e Cultura, pervenute all’Agenzia Nazionale, non sono ammissibili collocamenti presso le seguenti strutture:
- Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari;
- Istituzioni Comunitarie;
- Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dello studente e presenti nel paese ospitante, come Ambasciate, Consolati, etc.
L’Agenzia Nazionale si riserverà, in ogni caso, la valutazione finale di eleggibilità dell’Impresa. L’elenco aggiornato delle imprese ospitanti verrà comunicato agli studenti aggiudicatari della relativa Borsa.
2.2 - Scelta della Università/Impresa ospitante
I candidati a mobilità per tirocinio possono proporre un’impresa ospitante, disponibile ad offrire un tirocinio e di cui sia stata già valutata l’idoneità del profilo professionale. In tal caso il candidato dovrà presentare una lettera di accettazione da parte dell’impresa all’Ufficio Segreteria Internazionale.
ART. 3 ADEMPIMENTI
3.1 – Prima della partenza
Lo studente verrà sottoposto a colloquio motivazionale da parte dell’Ufficio Segreteria Internazionale. Tale colloquio sarà finalizzato altresì alla verifica dei requisiti linguistici dichiarati dallo studente al momento della candidatura.
Sarà necessario inoltre preparare il LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP, che si compone di parti da compilare a cura dell’ufficio Erasmus dell’università di provenienza e a cura del referente dell’azienda, istituzione o ateneo ospitante.
N.B. Il Learning Agreement ha validità solo se siglato da: studente, Ateneo di provenienza, Università o Impresa ospitante.
3.2 – Accordo finanziario
Lo studente, prima della partenza, è tenuto a sottoscrivere il contratto finanziario presso l’Ufficio Segreteria Internazionale, ove vengono indicati:
-dati relativi allo studente;
-coordinate bancarie ai fini dell’accredito della borsa di mobilità; L’accredito è possibile anche su Carta prepagata provvista di IBAN.
3.3 - Arrivo presso la sede di destinazione
Lo studente al momento dell’arrivo presso la sede ospitante è tenuto ad inviare per e-mail all’Ufficio Segreteria Internazionale (xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) un certificato debitamente firmato, datato e timbrato dall’Istituto o Azienda straniera ospitante, dal quale si evinca la data di arrivo.
3.4 – Al rientro
Lo studente dovrà presentare all’Ufficio Segreteria Internazionale i seguenti documenti:
- Il Learning Agreement correttamente compilato alla sezione: “Section to be completed AFTER THE MOBILITY” in originale con apposta la sua firma nonché timbro e firma dalla sede di destinazione;
- un attestato ufficiale, anch’esso in originale, datato, timbrato e firmato da parte dell’Università o Impresa ospitante che confermi l’effettivo svolgimento e la durata del tirocinio;
- risultato della valutazione obbligatoria ricevuta attraverso il sistema di Assistenza Linguistica online.
Nel caso della mobilità per fini di tirocinio, gli studenti dei corsi di Laurea triennale potranno richiedere il riconoscimento del relativo periodo di attività svolto, anche come Tirocinio Obbligatorio Curricolare, laddove previsto, della valenza di 6 CFU.
L’ufficio Erasmus inoltrerà all’ufficio CFU la documentazione post-mobilità, al fine di redigere la definitiva delibera di riconoscimento crediti.