Oggetto: Fondo “PREPENSIONAMENTI”- Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento.
A tutti i Lavoratori LORO SEDI
Prot. n. CO/06/568/2020 Bergamo, 02 novembre 2020.
Oggetto: Fondo “PREPENSIONAMENTI”- Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento.
In attuazione di quanto previsto dai Verbali di Accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore edile e dal successivo Accordo nazionale attuativo del 10 Settembre 2020, è stata istituita la prestazione di cui al “Regolamento Fondo Prepensionamenti” per agevolare alla pensione i lavoratori.
Il “Fondo Nazionale “Prepensionamenti” è alimentato dal contributo a carico dei datori di lavoro dello
0,20% della massa salari denunciata, a partire dal 1° ottobre 2018.
CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE
Possono accedere alla prestazione tutti i lavoratori OPERAI con 2100 ore di montante contributivo APE negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, al netto dei periodi cassa integrazione, che si trovino nelle seguenti condizioni:
1) rientrare nelle ipotesi di fine contratto di lavoro a tempo determinato, licenziamento collettivo, licenziamento per GMO con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi; definizione di una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall’art 14 del D.L. 104 del 14 agosto 2020;
2) raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento;
3) possedere i requisiti di legge per ottenere l’autorizzazione dall’INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Laddove sussistano i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:
1) 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
2) 24 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
3) 18 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
La prestazione contributiva (di cui ai punti 1 e 2) sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
L’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'Inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Edilcassa del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.
La prestazione di integrazione al reddito (di cui al punto 1 e 3) è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta e verrà erogata mensilmente entro la fine del singolo mese di competenza.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cassa Edile/Edilcassa alla quale risultava iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore dovrà utilizzare i due moduli predisposti (Domanda del Lavoratore e Autocertificazione), compilati in tutte le loro parti, scaricabili dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
La richiesta deve essere presentata allo sportello di Edilcassa, previo appuntamento da prenotare telefonicamente, e deve essere corredata da:
a) Ecocert o specifica certificazione INPS idonea all’accesso alla pensione anticipata;
b) Stima ipotetica del periodo di Naspi spettante;
c) Ipotesi data presunta di pensionamento.
Nel caso in cui i lavoratori intendano avvalersi nella compilazione/presentazione della richiesta delle prestazioni:
• di un CAF/Patronato, tra quelli che siano costituiti da organizzazioni od associazioni alle quali siano aderenti le parti costituenti Edilcassa Bergamo;
• di un Consulente del Lavoro attivo con Edilcassa;
sono a state create nel nostro sito internet aree riservate predisposte per la presentazione delle domande.
EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Nella fase di avvio e sino ad esaurimento delle risorse utili per finanziare le domande di Prepensionamento di ogni singolo territorio è istituito il Fondo territoriale.
Il Fondo territoriale inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° Gennaio 2021, sulla base delle graduatorie stilate in relazione alle domande pervenute dal 1° Ottobre al 14 Dicembre 2020.
Il Fondo nazionale inizierà a erogare le prestazioni dal 1° Aprile 2021 per tutte le richieste inoltrate dalle Casse Edili che:
1. hanno correttamente inviato la rendicontazione;
2. hanno esaurito i fondi territoriali o non hanno più fondi sufficienti a fronte delle ulteriori domande ricevute.
Le prestazioni di cui al Regolamento Fondo Prepensionamenti sono riconosciute per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o Edilcassa non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.
SOSPENSIONE DAL BENEFICIO E DECADENZA
Le prestazioni si sospendono nel caso in cui il lavoratore lavori durante il periodo temporale
“integrato” e riconosciuto dal fondo.
A tal fine, il lavoratore dovrà presentare, ogni tre mesi dall’inizio dell’erogazione della prestazione, presso l’Edilcassa apposita autocertificazione della sua condizione di inattività lavorativa, tramite il modulo “Autocertificazione del lavoratore” scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Le prestazioni cessano in caso di decesso del lavoratore e non sono reversibili ai superstiti.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’accordo nazionale reperibile sul nostro sito internet. È gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.
Il Direttore
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