REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
ED ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Art. 1 (Finalità)
1. Il presente regolamento intende disciplinare, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 119 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i presupposti, le condizioni, nonché la procedura di sponsorizzazione e conseguente scelta dello sponsor, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l'operato della pubblica amministrazione, in materia di:
− eventi culturali, sociali, ricreativi, di promozione ed altro, promossi dall'Amministrazione Comunale;
− opere pubbliche e lavori pubblici previsti nell'ambito dell'ordinaria programmazione dell'ente, sia in termini di nuove opere che di manutenzioni ordinarie e/o straordinarie del patrimonio comunale esistente.
Art. 2 (Condizioni)
1. Il ricorso al contratto di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento è ammesso ove sussistano le seguenti condizioni:
a) il perseguimento di interessi pubblici;
b) l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
c) il conseguimento di risparmi di spesa.
Art. 3 (Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari)
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, enti ed associazioni con o senza fini di lucro, costituite con atto notarile (quindi con personalità giuridica) per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.
Art. 4 (Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor)
1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso che pubblicizza il progetto di sponsorizzazione redatto sulla base delle indicazioni di massima contenute nel PEG dell'anno di riferimento.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, inserimento nel sito internet del Comune e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione, anche in considerazione delle normative vigenti in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), in base alla dimensione finanziaria dell'impegno che si intende far assumere al privato.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti del progetto di sponsorizzazione;
b) l'indicazione dello spazio e/o dello strumento pubblicitario messo a disposizione;
c) le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
a) il bene, l'opera, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, oppure la somma offerta quale sponsorizzazione;
b) l'accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione.
5. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
6. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile del Settore dell'Amministrazione competente, nel rispetto dei criteri definiti nel progetto di sponsorizzazione.
7. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Settore dell'Amministrazione competente. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello “spazio pubblicitario” espressamente indicato nel progetto.
Art. 5 (Altra forma della sponsorizzazione: gli accordi di collaborazione)
1. Con gli accordi di collaborazione, a differenza dei contratti di sponsorizzazione, l'amministrazione comunale chiede al soggetto privato, impresa, associazioni ecc. di collaborare con essa in ambito di attività, oggetto di ordinarie programmazioni, al fine di conseguire tutti gli scopi preordinati e, quindi, caratterizzati da una maggiore ampiezza delle reciproche prestazioni e non limitate a singoli eventi; la finalità perseguita con gli accordi di collaborazione, come per i contratti di sponsor, consistono nel migliorare la qualità dei servizi prestati dal Comune.
Art. 6 (Esclusioni)
1. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione, oggetto del presente regolamento, quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale o che esercitano attività in situazioni di conflitto di interesse con l'attività pubblica.
Art. 7 (Individuazione delle iniziative ed ambito di applicazione potenziale)
1. Le iniziative, così come individuate all'art. 1 del presente regolamento, che potranno essere interessate dalla procedura di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate con il PEG. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta può individuare le iniziative interessate dalla sponsorizzazione.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, le opere, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente.
3. Nell'ambito del PEG o della deliberazione della Giunta che lom approva saranno anche individuate le somme minime dell'offerta di sponsorizzazione in riferimento agli spazi e/o agli altri strumenti pubblicitari messi a disposizione.
3. Per ogni iniziativa possono essere previste più sponsorizzazioni e possono essere stipulati più contratti di sponsorizzazione.
Art. 8 (Contratto di sponsorizzazione)
1. Il ricorso, da parte dell'Amministrazione, a forme di sponsorizzazione, in relazione ad attività, opere e lavori pubblici, interventi o progetti culturali, sociali, ricreativi, sportivi ed altro, ad attività di promozione o di valorizzazione del patrimonio dell'Ente, va formalizzata con apposito atto di natura contrattuale, nella forma scritta, nel quale risultino stabiliti:
a) l'oggetto e le finalità del contratto di sponsorizzazione;
b) il diritto dello sponsor all'utilizzazione “esclusiva”, ovvero “non esclusiva” dell'opera pubblica o di parte di essa, dello spazio pubblicitario nel corso degli eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi ed altro, per i quali sia prevista la sponsorizzazione;
c) le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità, i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda e di pubblicità;
d) l'individuazione del pubblico di riferimento per la pubblicizzazione, da parte dello sponsor, degli elementi caratteristici dello sponsor;
e) la durata del contratto di sponsorizzazione;
f) gli obblighi assunti rispettivamente dallo sponsor e dall'Amministrazione e le relative sanzioni in caso di inadempimento;
g) la specificazione degli elementi caratteristici veicolati dall'Amministrazione;
h) il corrispettivo della sponsorizzazione;
i) le modalità procedurali, le garanzie richieste (fidejussione bancaria, polizza assicurativa) e le responsabilità;
l) le prescrizioni in materia di controversie, di spese contrattuali e la disciplina della facoltà di recesso.
2. Il contratto dovrà prevedere clausole che vietino attività o forme di pubblicità che comunque in nessun caso pregiudichino o condizionino l'attività
dell'Amministrazione.
3. Sarà possibile autorizzare la società o comunque il soggetto pubblico o privato che sottoscrive il contratto di sponsorizzazione in maniera continuativa a fregiarsi del titolo “Azienda amica del Comune di Bagno a Ripoli” .
Art. 9 (Atto di mecenatismo)
1. Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c.d. di "mecenatismo" da parte dello sponsor, non sono soggette alla procedura selettiva di cui sopra, ma sono formalizzate, previo inserimento nel PEG, con provvedimento di affidamento diretto del Responsabile del Servizio, qualunque sia il valore della prestazione resa.
Art. 10 (Diritto di rifiuto)
1. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art. 11 (Versamento dei proventi da sponsorizzazioni)
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere eseguito, nella misura del 10%, al momento della sottoscrizione del contratto presso la Tesoreria del Comune o utilizzando gli strumenti di pagamento del sistema bancario o postale, e nella misura del restante 90% a conclusione dell'evento.
2. Per quanto attiene alle opere ed ai lavori pubblici che potranno essere oggetto di contratti di sponsorizzazione varranno le norme specifiche stabilite per quell'opera, nonché le normative specifiche stabilite dalla normativa di settore.
Art. 12 (Aspetti fiscali)
1. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova quindi applicazione la disciplina sull'IVA secondo le previsioni dell'art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 13 (Verifiche e controlli)
1. Le “sponsorizzazioni” sono soggette a periodiche verifiche da parte del Settore competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 14 (Trattamento dei dati personali)
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Art. 15 (Riserva organizzativa)
1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
Art. 16 (Controversie)
1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è sottoposta al competente Foro di Firenze.
Art. 17 (Norme di rinvio)
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa legislativa vigente.