Contract
Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Capo I (Disposizioni generali)
Articolo 1 (Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina le disposizioni a valenza transitoria relative ai processi di acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati dall’Azienda ASP, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di seguito individuato anche come “Codice”, con particolare riferimento ai successivi articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
2. Il presente regolamento disciplina anche le modalità di attuazione di alcune disposizioni del Codice al fine di consentire l’ottimale gestione dei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte dei vari Settori dell’Azienda ASP, con particolare riferimento agli articoli 1, 3, 9 e 10.
Articolo 2 (Programmazione)
1. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 21, comma 8 del Codice, in relazione a quanto previsto dall’articolo 216, comma 3 del Codice si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali l’Azienda ASP individua un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
2. L’Azienda ASP procede con le medesime modalità di cui al precedente comma per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 21, comma 8 del Codice.
3. In relazione alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, l’Azienda ASP applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 505 della legge n. 208/2015 e tiene conto delle implicazioni derivanti dalle disposizioni che determinano obblighi di acquisto o di approvvigionamento mediante strumenti e iniziative attivati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento.
4. Al fine di favorire in particolare lo sviluppo delle attività di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi in rapporto a quanto previsto dall’articolo 21, comma 6 del Codice, ogni unità organizzativa configurata come centro di costo nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Azienda ASP elabora specifica analisi del proprio fabbisogno, mediante:
a) individuazione delle categorie merceologiche e dei quantitativi o dimensionamenti necessari delle stesse su base annuale e biennale o ulteriore;
b) definizione del quadro di valore per ciascuna categoria merceologica individuata, sia con proiezione annuale che biennale o ulteriore;
c) segnalazione delle categorie merceologiche assoggettate a specifici obblighi di approvvigionamento con ricorso a Consip s.p.a. o al soggetto aggregatore regionale, anche qualora il fabbisogno specifico del centro di costo sia, su base annuale, inferiore ai valori richiesti dalla normativa vigente in materia.
5. La programmazione delle acquisizioni di servizi sociali è finalizzata a consentire la pubblicazione dell’avviso di preinformazione previsto dall’articolo 142, comma 1, lett. b) del Codice.
Capo II
(Procedure di affidamento di valore inferiore alle soglie comunitarie)
Articolo 3
(Processi relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie)
1. L’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie individuate dall’articolo 35 del Codice è effettuata mediante strumenti elettronici, quali:
a) il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni gestito da Consip s.p.a.;
b) altri mercati elettronici gestiti da soggetti aggregatori regionali, da altre pubbliche amministrazioni o da centrali di committenza.
2. L’acquisizione di beni o servizi in base a quanto previsto dal precedente comma 1 è effettuata:
a) per importi superiori a 1.000 euro e inferiori a 40.000 euro, attraverso l’effettuazione di ordini diretti sul mercato elettronico gestito da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di ordini diretti a valere su strumenti di acquisto
elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento;
b) per importi superiori a 40.000 euro e inferiori alle soglie comunitarie relative all’acquisizione di beni e servizi, comprese quelle relative ai servizi specificati nell’allegato IX, mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, quale la richiesta di offerta, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di strumenti di negoziazione a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento.
3. L’acquisizione di beni e servizi entro le fasce di valore indicate nel precedente comma 2:
a) può essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 449 della legge
n. 296/2006 e dall’articolo 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012, quando risulti più economicamente vantaggioso dell’acquisizione mediante gli strumenti elettronici;
b) deve essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento o ad altre iniziative dagli stessi soggetti attivate, in base a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 3 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014, nonché dal relativo provvedimento di attuazione adottato con il
d.P.C.M. 24 dicembre 2015, per le categorie merceologiche e per le relative soglie in esso indicate.
4. L’Azienda ASP può acquisire lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, quale la richiesta di offerta, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di strumenti di negoziazione a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento.
5. Qualora l’Azienda ASP rilevi:
a) che i beni o i servizi di cui necessita non sono acquisibili mediante le procedure gestibili con il mercato elettronico della pubblica Azienda ASP gestito da Consip s.p.a. o con altri mercati elettronici o con piattaforme telematiche messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, o mediante l’adesione agli strumenti di acquisto di natura convenzionale gestiti da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in quanto:
a.1.) radicalmente difformi rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno;
a.2.) non presenti nei suindicati strumenti di acquisto elettronici e di natura convenzionale;
procede:
a) per acquisizioni di valore inferiore ai 40.000 euro autonomamente, con affidamento diretto, in base a quanto previsto dall’articolo 36, comma2, lett. a) del Codice;
b) per acquisizioni di valore compreso tra i 40.000 euro e le soglie comunitarie per l’acquisizione di beni e servizi obbligatoriamente:
b.1.) mediante ricorso a centrali di committenza ai sensi dell’articolo 37, commi 3 e 6, per lo svolgimento della procedura semplificata prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice;
b.2.) oppure con svolgimento di procedure ordinarie.
6. In relazione all’acquisto di beni e di servizi informatici l’Azienda ASP si attiene comunque agli obblighi previsti dall’articolo 1, commi 512-516 della legge n. 208/2015 e, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 516 della stessa legge, l’acquisto in deroga all’approvvigionamento presso Consip
s.p.a. o presso il soggetto aggregatore regionale è autorizzato con la procedura definita dalla stessa disposizione e deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 5.
7. Qualora l’Azienda ASP rilevi che non sono disponibili gli strumenti elettronici per l’acquisizione di lavori di manutenzione ordinaria nella fascia di valore prevista dall’articolo 37, comma 2 del Codice, compresa tra 150.0000 euro e 1.0000.000 di euro procede obbligatoriamente mediante:
a) ricorso a centrali di committenza ai sensi dell’articolo 37, commi 3 e 6, per lo svolgimento delle procedure semplificate previste dall’articolo 36, comma 2, lett. c) del Codice;
b) oppure, svolgimento di procedure ordinarie.
8. Per l’acquisizione di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dai commi precedenti, l’Azienda ASP nella fascia di valore prevista dall’articolo 37, comma 2 del Codice, compresa tra 150.0000 euro e 1.0000.000 di euro procede mediante:
a) svolgimento in modo autonomo delle procedure semplificate previste dall’articolo 36, comma 2, lett. c) del Codice;
b) svolgimento delle procedure semplificate previste dall’articolo 36, comma 2, lett. c) del Codice attraverso la Centrale di committenza;
c) svolgimento delle procedure semplificate previste dall’articolo 36, comma 2, lett. c) del Codice in aggregazione con altre amministrazioni;
d) svolgimento di procedure ordinarie.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili dall’Azienda ASP in via transitoria sino alla definizione della qualificazione della stessa come stazione appaltante in base all’articolo 38 del Codice.
Articolo 4
(Modalità di effettuazione dell’indagine di mercato per procedure di affidamento di appalto di valore inferiore alle soglie comunitarie)
1. In relazione a quanto stabilito dall’articolo 216, comma 9 del Codice, l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure previste dall’articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice stesso avviene tramite:
a) indagini di mercato effettuate dall’Azienda ASP o per essa dalla Centrale di committenza mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente (sezione “Bandi e gare” del sito internet) per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;
b) mediante estrazione da un elenco di operatori economici formato con le modalità di cui ai successivi commi da 4 a 12.
2. Qualora l’Azienda ASP intenda invitare alla procedura un numero ristretto di operatori economici a fini di snellimento delle procedure e comunque in numero sempre superiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l’avviso di cui al precedente comma 1 specifica il criterio o i criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori da invitare, mediante scelta tra quelli che hanno rappresentato il proprio interesse.
3. I risultati dell’indagine di mercato sono riportati in un verbale, che deve essere pubblicato nella sezione “Azienda ASP trasparente” unitamente all’esito della procedura di affidamento.
4. L’Azienda ASP può istituire uno o più elenchi di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi, nonché di esecutori di lavori pubblici cui affidare prestazioni in base alle procedure disciplinate dall’articolo 36 e dall’articolo 37 del Codice, con validità temporale annuale/biennale.
5. L’elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla realizzazione dei lavori, alla fornitura dei beni ad alla prestazione di servizi per tipologie rispondenti alle esigenze operative dell’Azienda ASP.
6. Gli operatori economici interessati all’inserimento nell’elenco sono invitati a produrre richiesta di inserimento a mezzo di avviso da pubblicarsi con durata pari a quella dell’elenco, sul sito internet dell’Azienda ASP, nel “profilo di committente”, sezione bandi e gare.
7. L’avviso specifica i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria che devono essere posseduti dagli aspiranti; a questi ultimi è altresì richiesto di attestare l’assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 80 del Codice. La richiesta dei requisiti è rinnovata ogni sei mesi e il mancato rinnovo da parte dell’operatore economico comporta l’esclusione dello stesso dall’elenco.
8. L’ordine di inserimento delle imprese richiedenti nell’elenco è determinato dall’ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.
9. L’elenco è approvato con specifico provvedimento dopo il termine di trenta giorni dalla sua prima pubblicazione. Periodicamente l’Azienda ASP approva i provvedimenti di aggiornamento dell’elenco, sulla base delle richieste di iscrizione nel frattempo pervenute e vagliate positivamente.
10. La cancellazione dall’elenco può essere disposta dall’Azienda ASP nei seguenti casi:
a) qualora venga accertata la posizione di negligenza dell’impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
b) quando l’impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell’attività;
c) quando ricorra, per l’impresa, l’applicazione della normativa antimafia;
d) qualora per l’impresa intervengano uno o più motivi ostativi tra quelli previsti dall’articolo 80 del Codice.
11. L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure in relazione a quanto previsto dal precedente comma 1 mediante estrazione dall’elenco disciplinato dai precedenti commi da 4 a 10 avviene mediante sorteggio almeno del numero minimo di operatori economici richiesto per le procedure di cui all’articolo 36 del Codice, se in tal numero o superiore qualificati, o attingendo all’elenco con operazione selettiva automatizzata. L’operazione di sorteggio o di estrazione mediante operazione selettiva automatizzata deve essere specificamente documentata dal Responsabile del procedimento con apposito verbale.
12. L’individuazione dei soggetti con i quali procedere alla consultazione può essere realizzata mediante estrazione degli operatori dall’elenco in base al possesso di requisiti ulteriori di capacità tecnico-professionale, richiesti in relazione alla particolare natura o allo specifico dimensionamento della fornitura di beni, di servizi o dei lavori da affidare.
Articolo 5 (Principio di rotazione)
1. Nell’individuare i soggetti da invitare alle consultazioni per l’affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell’articolo 36 del Codice l’Azienda ASP applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate nei commi seguenti.
2. In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati in base ad un’indagine di mercato, il principio di rotazione si applica al solo soggetto risultato affidatario, stabilendosi per lo stesso l’impossibilità di partecipare ad altra procedura di consultazione per la medesima fornitura di beni o servizi o per i medesimi lavori per un periodo di tre mesi dall’affidamento.
3. Qualora, in particolari settori, il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti risulti talmente esiguo da determinare situazioni con un
numero di operatori economici inferiore al numero minimo di soggetti invitabili alle procedure di consultazione in base all’articolo 36 del Codice, l’Azienda ASP può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, invitare anche soggetti già risultati affidatari, sempre che siano trascorsi almeno due mesi dall’affidamento.
4. In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati per estrazione da elenchi appositamente predisposti dall’Azienda ASP, il principio di rotazione si applica ai soggetti selezionati per le procedure di consultazione o per procedure di affidamento diretto, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 6, effettuate dall’inizio dell’esercizio cui si riferisce la procedura indetta, per i quali sussiste l’impossibilità di prendere parte al confronto per un periodo di tre mesi.
5. In relazione al precedente comma 4, gli operatori economici che risultino affidatari in base a procedure di consultazione o di affidamento diretto sono inseriti in una sezione dell’elenco in calce allo stesso, a formazione progressiva. Qualora le procedure di consultazione portino all’esaurimento dell’elenco originariamente formato prima del termine previsto dai precedenti commi 2 e 4, i soggetti iscritti alla sezione aggiunta possono essere nuovamente consultati nell’ambito di altre procedure di confronto.
6. Qualora l’Azienda ASP inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell’elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.
Articolo 6
(Deroghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali)
1. L’Azienda ASP può derogare all’applicazione del principio di rotazione a fronte di:
a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni debbano essere rese con carattere di urgenza che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all’Azienda ASP, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
c) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l’espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l’Azienda ASP, al fine di assicurare l’efficienza della gestione delle acquisizioni, può affidare, in deroga al principio di rotazione:
a) più servizi o forniture di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 40.000 euro nell’arco dell’esercizio finanziario;
b) più lavori di xxxxxxx xxxxxxx ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di
40.000 Euro nell’arco dell’esercizio finanziario.
Capo III
(Procedure per l’affidamento di appalti di valore superiore alle soglie comunitarie)
Articolo 7
(Pubblicità delle procedure in ambito nazionale)
1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 216, comma 11 del Codice, gli avvisi e i bandi relativi alle gare e alle procedure per l’affidamento di appalti di valore superiore alle soglie comunitarie sono pubblicati in ambito nazionale:
a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;
b) sul «profilo di committente» della stazione appaltante;
c) entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
d) dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
2. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Codice avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
3. In relazione a quanto previsto dall’articolo 216, comma 11 del Codice, le spese per la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e degli estratti dei bandi sui quotidiani nazionali e a diffusione locale sono rimborsate entro sessanta giorni dall’aggiudicazione dall’aggiudicatario all’Azienda ASP, che ne indica l’importo nel bando o nel disciplinare di gara.
Articolo 8
(Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa)
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni stabilite nel Codice e nel presente regolamento in relazione alla sua composizione in base a quanto previsto dall’articolo 216, comma 12 del Codice stesso.
2. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento è nominata dal Dirigente / Responsabile del Servizio competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed è presieduta di norma da un Dirigente / Responsabile di Servizio dell’Azienda ASP.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari.
6. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è individuato anche il segretario della stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio.
7. Si applicano ai commissari e al segretario della Commissione giudicatrice l’articolo 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, l'articolo 51 codice di procedura civile, nonché l’articolo 42 del Codice. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
[Ipotesi A – prevalente composizione interna]
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati, per quanto possibile in relazione al rapporto tra oggetto dell’appalto e specifica esperienza, con un criterio di rotazione tra i funzionari della stazione appaltante, mediante sorteggio da un albo, strutturato per ambiti settoriali con riferimento ai fabbisogni dell’Azienda ASP di beni, servizi e lavori, nel quale sono compresi dipendenti con adeguata competenza nei vari settori.
9. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nei casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate di soggetti con particolare esperienza in rapporto all’oggetto dell’appalto, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 del Codice oppure tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professionisti, esercitanti attività non regolamentate con riferimento alla legge n. 4/2013, con almeno dieci anni di attività in base all’articolo 5 del
d.P.R. n. 633/1972, nell’ambito di un elenco formato sulla base di specifico avviso pubblico;
c) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
[Ipotesi B – composizione esterna]
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati, per quanto possibile in relazione al rapporto tra oggetto dell’appalto e specifica esperienza, con un criterio di rotazione, mediante sorteggio da un albo, strutturato per ambiti settoriali con riferimento ai fabbisogni dell’Azienda ASP di beni, servizi e lavori, pubblicizzato con specifico avviso pubblico, nel quale sono compresi esperti con adeguata competenza nei vari settori, composto da:
a) funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 del Codice;
b) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
c) professionisti, esercitanti attività non regolamentate con riferimento alla legge n. 4/2013, con almeno dieci anni di attività in base all’articolo 5 del
d.P.R. n. 633/1972;
d) professori universitari di ruolo.
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno annuale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’Azienda ASP.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
Articolo 9
(Specifiche tecniche per particolari servizi)
1. Fino all’adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica previste dall’articolo 144, comma 2 del Codice, in relazione a quanto previsto dall’articolo 216, comma 18 del Codice stesso, l’Azienda ASP definisce le specifiche tecniche per i servizi di ristorazione collettiva assumendo a riferimento:
a) le linee-guida adottate a livello nazionale o regionale, anche in via sperimentale;
b) la legislazione regionale in materia;
c) il decreto del Ministro per l’ambiente 25 luglio 2011 (pubblicato nella
G.U.R.I. n. 220 del 21 settembre 2011) sui criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari.
Capo IV
(Disposizioni relative a appalti nei servizi sociali, a concessioni e finali)
Articolo 10
(Procedure per l’affidamento di servizi sociali e di altri servizi compresi nell’allegato IX del Codice)
1. L’aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e delle altre tipologie di servizi compresi nell’allegato IX del Codice è effettuata nel rispetto delle disposizioni del Codice stesso, tenendo conto in particolare:
a) per la pubblicità preventiva, di quanto previsto dall’art. 142 del Codice;
b) per la possibilità di effettuare procedure riservate a determinate categorie di operatori economici, di quanto previsto dall’art. 143 del Codice;
c) per le particolarità relative ai servizi di ristorazione, di quanto previsto dall’art. 144 del Codice;
d) per l’utilizzo obbligatorio del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di quanto stabilito dall’art. 95, comma 3 del Codice.
2. L’acquisizione di servizi sociali e di altri servizi compresi nell’allegato IX del Codice è sottoposta a programmazione, secondo quanto previsto dall’articolo
21 del Codice stesso, e alla progettazione, in base a quanto stabilito dall’articolo 23 del Codice stesso per i progetti relativi ad appalti di servizi.
3. Per la gestione delle varie fasi delle procedure di affidamento di appalti di servizi sociali e di altre tipologie di servizi compresi nell’allegato IX del Codice le stazioni appaltanti fanno riferimento a quanto stabilito dagli articoli 30, 32 e 33 del Codice stesso.
4. L’acquisizione di servizi sociali e per le altre tipologie di servizi compresi nell’allegato IX del Codice il cui valore sia inferiore alle soglie stabilite dall’articolo 35 del Codice è effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 36 e dall’articolo 37 del Codice stesso.
5. Le stazioni appaltanti applicano, in relazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi compresi nell’allegato IX, le disposizioni organizzative e di qualificazione contenute negli articoli 37, 38, tenendo conto
delle normative settoriali che definiscano specifici modelli aggregativi su base territoriale, e 39 del Codice.
Articolo 11 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 cessano di avere efficacia dal momento dell’entrata in vigore o di acquisizione dell’efficacia dei decreti o degli atti regolativi dell’Anac inerenti le specifiche disposizioni del Codice rispetto alle quali è stata attivata la fase transitoria.
2. L’Azienda ASP attua le altre disposizioni transitorie stabilite dall’articolo 216 del Codice, oltre a quelle richiamate nel presente regolamento, nel rispetto delle modalità applicative indicate dalle disposizioni stesse.