CONVENZIONE TRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE
CONVENZIONE TRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI NOTE
TOKYO, 20 MARZO 19691.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone,
desiderando stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2
1. Le imposte che formano oggetto della presente Convenzione sono:
a) in Giappone:
i) l'imposta sul reddito (the income tax);
ii) l'imposta sulle società (the corporation tax);
iii) le imposte locali sui residenti (the local inhabitant taxes); (qui di seguito indicate quali "imposta giapponese");
b) in Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e
iii) l'imposta locale sui redditi
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»)
2. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta, o in sostituzione, di quelle elencate nel paragrafo precedente. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali entro un ragionevole periodo di tempo successivo a tali modifiche.
1 Ratificata con L. 18 dicembre 1972, n. 855 (G.U. 8 gennaio 1973, n. 6), scambio degli strumenti di ratifica 15 febbraio 1973, entrata in vigore il 17 marzo 1973
Articolo 3
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «Giappone», quando è usato in senso geografico, designa tutto il territorio nel quale sono in vigore le leggi fiscali giapponesi;
b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano l'Italia oppure il Giappone, come il contesto richiede;
d) il termine «imposta» designa l'imposta italiana o l'imposta giapponese, come il contesto richiede;
e) il termine «persona» comprende le società ed ogni altra associazione di persone;
f) il termine «società» designa gli enti con personalità giuridica o gli enti che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione;
g) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
h) il termine «nazionali» designa:
i) per quanto concerne il Giappone: ogni persona fisica in possesso della nazionalità giapponese ed ogni persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge giapponese ed ogni ente sprovvisto della personalità giuridica che è considerato come persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge giapponese ai fini dell'imposta giapponese;
ii) per quanto concerne l'Italia: ogni persona fisica in possesso della nazionalità italiana ed ogni persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge italiana ed ogni ente sprovvisto di personalità giuridica che è considerato ai fini dell'imposta italiana come persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge italiana oppure come persona fisica in possesso della nazionalità italiana;
i) l'espressione «autorità competente» con riferimento ad uno Stato contraente designa il Ministro delle finanze di tale Stato contraente od un suo rappresentante autorizzato.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione in uno Stato contraente le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione.
Articolo 4
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del luogo della sua sede o del suo ufficio principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti determineranno di comune accordo lo Stato contraente di cui detta persona dovrà essere considerata residente ai fini della presente Convenzione.
Articolo 5
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 12 mesi.
3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) un sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che gode di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 del presente articolo - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato contraente se essa dispone ed abitualmente esercita nel primo Stato contraente del potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto altro Stato contraente la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attività commerciali in questo altro Stato contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6
1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà immobiliare, l'usufrutto dei beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla gestione diretta, dalla locazione e da ogni altro uso dei beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Articolo 7
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività come avanti detto, gli utili dell'impresa possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così sostenute, sia nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Se uno degli Stati contraenti segue la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili da tassare in base a tale riparto secondo la prassi; il metodo di riparto adottato dovrà, tuttavia, essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti del presente articolo gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Se gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente negli altri articoli della Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Articolo 8
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato contraente sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente.
2. Per quanto riguarda l'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di un'impresa residente dell'Italia, detta impresa è inoltre esente in Giappone dall'imposta sulle imprese (enterprise tax) e per quanto riguarda l'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di una impresa residente del Giappone, detta impresa è inoltre esente in Italia da tutte le imposte locali sul reddito.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti alla partecipazione a pools, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio di qualsiasi genere da parte di imprese che gestiscono navi o aeromobili in traffico internazionale.
Articolo 9 Quando:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese - nelle loro relazioni commerciali o finanziarie - sono vincolate da condizioni, accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non hanno potuto essere così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo 10
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi durante i sei mesi immediatamente precedenti la fine del periodo contabile per il quale ha luogo la distribuzione degli utili;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.
Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, dalle «quote minerarie», dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Quando una società residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato contraente, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato contraente.
Articolo 11
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi stessi.
3. Il termine «interessi» adoperato nel presente articolo designa i redditi dei titoli del debito pubblico, dei buoni ed obbligazioni di prestito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura e qualsiasi eccedenza della somma rimborsata per tali crediti rispetto alla somma prestata, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi delle somme prestate dalla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricolleghi effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso, gli interessi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12
1. I canoni (royalties) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni stessi.
3. Ai fini del presente articolo, il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o modello, di un progetto, di una formula o processo segreto, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricolleghino effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni restano tassabili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di tali relazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13
1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi dai beni immobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o di beni diversi dai beni immobili appartenenti ad una base fissa di cui il residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle sue attività professionali, inclusi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in questo altro Stato contraente. Tuttavia, gli utili realizzati da un residente di uno Stato contraente con l'alienazione di navi e aeromobili operanti in traffico internazionale e di beni diversi dai beni immobili relativi alla gestione di tali navi od aeromobili non sono tassabili che in detto Stato contraente.
3. Gli utili realizzati da un residente di uno Stato contraente con l'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 non sono tassabili che in detto Stato contraente.
Articolo 14
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo non sono tassabili che in detto Stato contraente, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa i redditi sono tassabili nell'altro Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili alla detta base fissa.
2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di lavoro subordinato, non sono tassabili che in detto Stato contraente, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavoro è quivi svolto, le remunerazioni percepite a questo titolo sono tassabili in detto altro Stato contraente.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente non sono tassabili che nel primo Stato contraente se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato contraente, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale gestiti da una impresa di uno Stato contraente sono tassabili in tale Stato contraente.
Articolo 16
Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in detto altro Stato contraente.
Articolo 17
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonché gli atleti ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Nonostante quanto disposto dalla presente Convenzione, se le prestazioni di un professionista dello spettacolo o di un atleta citati nel paragrafo 1 sono forniti in uno Stato contraente da una impresa dell'altro Stato contraente, gli utili realizzati da detta impresa per tali prestazioni sono tassabili nel detto primo Stato contraente se il professionista dello spettacolo o l'atleta che esegue dette prestazioni controlla, direttamente o indirettamente, la predetta impresa.
Articolo 18
Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un precedente impiego non sono tassabili che in questo Stato contraente.
Articolo 19
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi ai quali essi hanno versato contributi, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato contraente o suddivisione politica od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in questo Stato contraente. Se il percipiente possiede la nazionalità di detto Stato contraente, tali remunerazioni sono esenti dall'imposta dell'altro Stato contraente.
2. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di lavoro subordinato reso nell'ambito di una attività commerciale o industriale esercitata, a fine di lucro, da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
3. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non viene limitata dalle disposizioni dell'articolo 1.
Articolo 20
I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che sono, o erano prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
Articolo 21
Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate fuori del detto altro Stato contraente.
Articolo 22
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente indicati negli articoli precedenti della presente Convenzione non sono tassabili che in detto Stato contraente.
Articolo 23
1. Se un residente del Giappone riceve redditi dall'Italia che sono tassabili in Italia in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, l'ammontare dell'imposta italiana dovuta su siffatti redditi è deducibile dall'imposta giapponese applicabile a tale residente. Tuttavia l'ammontare della deduzione non deve eccedere la quota dell'imposta giapponese attribuibile ai detti redditi.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Giappone, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta pagata in Giappone, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nessuna deduzione sarà, invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana2.
Articolo 24
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato contraente che si trovino nella stessa situazione.
2 Paragrafo così sostituito dall'art. 2 del protocollo di modifica del 14 febbraio 1980, ratificato con L. 25 maggio 1981,
n. 413. Il testo originario era così formulato:
«2. L'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta giapponese sul reddito nel modo seguente;
a) Se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Giappone deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo.
Se l'ammontare dell'imposta pagata in Giappone su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
b) Se l'elemento di reddito è soggetto soltanto alla imposta complementare o all'imposta sulle società la deduzione va effettuata, e seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Giappone eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito.
L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo».
2. La tassazione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere eseguita in questo altro Stato contraente con criteri meno favorevoli della tassazione delle imprese di detto altro Stato contraente che svolgono la stessa attività.
La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che essa faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o alle loro responsabilità familiari.
3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato contraente.
4. Ai fini del presente articolo, il termine «tassazione» designa le imposte di ogni genere o denominazione.
5. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non viene limitata dalle disposizioni dell'articolo 1.
Articolo 25
1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione di detti Stati contraenti, sottoporre il suo caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente.
2. Detta Autorità competente farà del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, per regolare il caso attraverso un accordo amichevole con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere attraverso un accordo amichevole le difficoltà ed i dubbi che potranno sorgere in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire agli accordi indicati nei paragrafi precedenti.
Articolo 26
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate a persone o ad Autorità diverse da quelle interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sia contraria all'ordine pubblico.
Articolo 27
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
Articolo 28
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica3 ed avrà effetto con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare nel quale la presente Convenzione entra in vigore.
3 Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica della presente Convenzione è avvenuto il 15 febbraio 1973; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma del presente articolo, è entrata in vigore il 17 marzo 1973 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 13 aprile 1973, n. 97).
Articolo 29
La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può notificarne la cessazione all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di qualunque anno solare successivo ad un periodo di 5 anni dalla data della sua entrata in vigore ed in tal caso la presente Convenzione cesserà di essere operante con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata fatta la notifica della cessazione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Tokyo il 20 marzo 1969, in sei originali, due per ciascuna delle lingue italiana, giapponese ed inglese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.
Per il Governo della Repubblica italiana GIUSTI
Per il Governo del Giappone KIICHI AICHI
PROTOCOLLO
Al momento della firma della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della detta Convenzione:
Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1962.
Fatto a Tokyo il 20 marzo 1969, in sei originali, due per ciascuna delle lingue italiana, giapponese ed inglese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.
Per il Governo della Repubblica italiana GIUSTI
Per il Governo del Giappone KIICHI AICHI
SCAMBIO DI NOTE
Eccellenza,
ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito che è stata firmata in data odierna e di confermare per conto del Governo della Repubblica italiana le seguenti intese raggiunte dai due Governi:
Con riferimento alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 12, i due Governi convengono che, se il Governo del Giappone, in una Convenzione con un qualsiasi altro membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, limiterà la propria tassazione alla fonte dei canoni ad un'aliquota inferiore a quella prevista dalle dette disposizioni, i due Governi si consulteranno al fine di emendare tali disposizioni in modo che lo stesso trattamento venga fissato su base di reciprocità. Il Governo del Giappone informerà il Governo italiano di tale cambiamento della sua politica non appena possibile.
Ho l'onore inoltre di chiedere a Xxxxxx Eccellenza di volermi informare se il Governo giapponese concordi con quanto precede.
Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.
Tokyo, 20 marzo 1969 GIUSTI
S. E. XXXXXX XXXXX
Ministro degli affari esteri
Eccellenza,
ho l'onore di informarLa di aver ricevuto la nota di Xxxxxx Eccellenza, in data odierna, del seguente tenore:
«Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito che è stata firmata in data odierna e di confermare per conto del Governo della Repubblica italiana le seguenti intese raggiunte dai due Governi:
Con riferimento alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 12, i due Governi convengono che, se il Governo del Giappone, in una Convenzione con un qualsiasi altro membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, limiterà la propria tassazione alla fonte dei canoni ad un'aliquota inferiore a quella prevista dalle dette disposizioni, i due Governi si consulteranno al fine di emendare tali disposizioni in modo che lo stesso trattamento venga fissato su base di reciprocità. Il Governo del Giappone informerà il Governo italiano di tale cambiamento della sua politica non appena possibile.
Ho l'onore inoltre di chiedere a Xxxxxx Eccellenza di volermi informare se il Governo giapponese concordi con quanto precede.
Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione».
Ho inoltre l'onore di informare Xxxxxx Eccellenza che il Governo giapponese concorda con quanto precede.
Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.
Tokyo, 20 marzo 1969 XXXXXX XXXXX
S. E. XXXXX XXXXXX DEL GIARDINO
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica italiana
PROTOCOLLO DI MODIFICA
Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone,
desiderosi di modificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Tokyo il 20 marzo 1969, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
Sostituisce il paragrafo 1 dell'art. 2 della Convenzione del 20 marzo 1969, ratificata con L. 18
dicembre 1972, n. 855.
Articolo 2
Sostituisce il paragrafo 2 dell'art. 23 della Convenzione del 20 marzo 1969, ratificata con L. 18
dicembre 1972, n. 855.
Articolo 3
1. Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Tokyo non appena possibile. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. 1) Il presente Protocollo avrà effetto con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974.
2) Le domande di accreditamenti dell'imposta giapponese presentate da un residente dell'Italia in relazione al paragrafo 2 dell'articolo 23 con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974 e terminano all'atto, o prima, dell'entrata in vigore del presente Protocollo, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o dalla data in cui l'imposta è stata prelevata, quale che sia la data posteriore.
3. Il presente Protocollo resterà in vigore fino a quando resterà in vigore la suddetta Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Roma il giorno 14 febbraio 1980 in duplice esemplare, in lingua italiana, giapponese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in casi di divergenza di interpretazione.
Per il Governo del Giappone XXXXX KAGEI
Per il Governo
della Repubblica italiana XXXXXXX XXXXXXX