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Disciplinare di incarico legale
tra
il Comune di Campi Bisenzio (nel proseguo denominato anche "Comune"), codice fiscale 80016750483 e partita i.v.a. 00421110487, legalmente rappresentatoda , nato/a a
il , in qualità di Dirigente del Settore 1 Segreteria Generale, autorizzato con , il/la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune;
e
l'Avv. del Foro di , con studio in , via n. e-
, pec:
, codice fiscale
e partita i.v.a. (in seguito anche "legale" o "professionista");
premesso che
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 212 del 12/10/2021 è stato approvato il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali;
- con determinazione n. 876 del 15/11/2017 è stato approvato lo schema del presente disciplinare;
- con deliberazione n. del la Giunta Comunale ha deliberato di costituirsi nel giudizio promosso davanti al da per chiedere e di nominare procuratore e difensore dell'Ente l'Avv. ;
- con determinazione dirigenziale n. del è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento dell'incarico legale di cui sopra, per un importo complessivo di € comprensivo di oneri fiscali e previdenziali e al lordo delle ritenute;
tutto ciò premesso
tra le parti sopra indicate si conviene quanto segue:
1) il presente atto reca la disciplina - per quanto non già previsto nel Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali - dell'incarico di difesa e patrocinio legale di cui in premessa;
l'avvocato dichiara di confermare la sussistenza dei requisiti autocertificati al momento
della richiesta di iscrizione nell'elenco degli avvocati dell'Ente.
L'Avvocato incaricato dichiara altresì di confermare l’attualità della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa in data (prot. n. del ) e, pertanto, di non avere in corso
comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante, in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune ha facoltà di risolvere il
contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.
A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di alcuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
3) il professionista si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto per il compenso complessivo di € comprensivo di oneri fiscali e previdenziali e al lordo delle ritenute, come da preventivo assunto al protocollo con n. del , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tale somma deve ritenersi omnicomprensiva ed è adeguata all'importanza della prestazione..
Nel caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali verrà liquidato il compenso maturato per l'opera effettivamente svolta dal professionista.
Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga altresì ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non comprese nel preventivo pattuito.
Nel caso si renda necessario lo svolgimento di attività non previste e pertanto non contemplate nel preventivo, il professionista dovrà avvertire tempestivamente il Comune in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere un ulteriore impegno di spesa per permettere il proseguo dell'incarico.
4) nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel presente disciplinare, al professionista verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto, con obbligo per il professionista stesso di recuperare senza indugi tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza. Solo in caso di integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali.
5) il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula del presente atto e dietro apposita richiesta del legale incaricato, le spese non imponibili da sostenere per il versamento del Contributo Unificato (se dovuto), detraendo tale somma all'atto della definitiva liquidazione.
Il professionista potrà altresì richiedere la corresponsione di un acconto, che non potrà essere superiore al 25% (venticinque per cento) dell'importo pattuito per la prestazione professionale, detratto l’eventuale importo già richiesto ed anticipato per le spese di cui al precedente capoverso.
La liquidazione del compenso, salvo quanto previsto nei commi precedenti, avverrà a conclusione dell'incarico, previa presentazione di fattura nelle forme stabilite dalla legge per l'attività professionale svolta, contenente l'indicazione dei tariffari applicati.
6) il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutte le informazioni, gli atti e i documenti utili alla miglior difesa e richiesti dal legale.
7) il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo - senza alcuna spesa aggiuntiva - pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo, trasmettendo copie degli atti predisposti per conto dell'Ente.
L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza, previo invio di una dettagliata relazione. Il Comune resta comunque libero di determinarsi
autonomamente in relazione al parere fornito.
Il professionista si impegna altresì a predisporre azioni nei confronti dei terzi controinteressati o comunque coinvolti nel procedimento giudiziario.
Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.
Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Ente.
8) al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto da parte del Comune senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale stesso (previa verifica di eventuale incompatibilità o conflitto di interessi con l'ente), che provvede direttamente alle liquidazione delle competenze spettanti, dandone comunicazione ai Servizi Legali del Comune.
In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. Il costo del domiciliatario è compreso nel compenso pattuito per la difesa dell'Ente.
9) il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito al legale, nel caso in cui non ci sia accordo sulla linea difensiva adottata ovvero per qualsiasi altro motivo in base al quale il rapporto di fiducia esistente venga meno.
10) il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
11) la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.
12) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è l'Avv. Xxxxx Xxxxx.
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.xx e xxx@xxxxxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.xx
Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx
13) per quanto non previsto nel presente atto, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali, nonché al Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali.
14) il presente atto, perfezionatosi tramite scambio di corrispondenza e sottoscrizione in forma digitale, sarà registrato soltanto in caso d'uso a cura della parte interessata.
Firenze/Campi Bisenzio, data
Avv.
Dott.